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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |  | DIRETTIVA 1 agosto 2005 |  | Tirocini formativi e di orientamento. (Direttiva n. 2/2005). |  | 
 |  | Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
 Alle  Amministrazioni  dello  Stato
 anche ad ordinamento autonomo
 Al Consiglio di Stato - Ufficio del
 Segretario generale
 Alla  Corte dei conti - Ufficio del
 Segretario generale
 All'Avvocatura generale dello Stato
 - Ufficio del Segretario generale
 All'ARAN
 Alla    Scuola    superiore   della
 pubblica amministrazione
 Agli  enti  pubblici  non economici
 (tramite i Ministeri vigilanti)
 Agli  enti pubblici (ex art. 70 del
 decreto legislativo n. 165/2001)
 Agli  enti  di  ricerca (tramite il
 Ministero          dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca)
 Alle    istituzioni   universitarie
 (tramite        il        Ministero
 dell'istruzione, dell'Universita' e
 della ricerca)
 Alla  Conferenza  dei rettori delle
 universita' italiane (CRUI)
 e, p.c.
 Alla   Conferenza   dei  presidenti
 delle regioni
 All'ANCI
 All'UPI
 
 1. Premessa.
 La  pubblica  amministrazione  e'  costantemente  impegnata  in  un processo   di   riforma  delle  proprie  attivita'  finalizzato  alla creazione  di  un  sistema  in  grado  di rispondere ai bisogni della collettivita'  e  del sistema economico, per questo anche nel settore del  lavoro  pubblico  si  e'  evidenziata la necessita' di acquisire nuove  e  sempre  piu'  aggiornate  e  qualificate  professionalita'. Proprio  in  un contesto normativo e finanziario di forte limitazione alle   assunzioni   assume   grande   rilevanza   la  qualita'  e  la professionalita' del capitale umano da reclutare. Di qui la scelta di promuovere  politiche  ed  azioni  dirette  ad  attrarre  e formare i giovani  migliori  provenienti  dal  mondo  universitario instaurando rapporti  di  collaborazione  con  il  mondo  della  ricerca  e della formazione universitaria.
 In  questo  contesto  si colloca la presente direttiva, che intende chiarire  le  modalita'  di  svolgimento  dei tirocini formativi e di orientamento   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  favorirne  la diffusione,   coerentemente   con   gli  intenti  gia'  espressi  nel Protocollo  d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e la Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane del 9 maggio 2002 e,  piu'  in  generale,  con  lo  spirito  sotteso  a tale documento, finalizzato  a  favorire una costante cooperazione ed interazione tra pubblica   amministrazione   e   mondo  della  formazione  e  ricerca universitaria. 2. Destinatari e promotori dei tirocini.
 Questo  Dipartimento  ritiene,  alla  luce di quanto evidenziato in premessa,  di  prioritario  interesse per le amministrazioni favorire l'utilizzo dei tirocini di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di  studi  presso  l'universita', di giovani laureati che frequentano scuole  o  corsi  di perfezionamento e specializzazione, dottorati di ricerca,  nonche'  di  giovani  che  frequentano  scuole  o  corsi di perfezionamento   e   specializzazione   post-secondari,   anche  non universitari,  proprio  al  fine di assicurare loro l'acquisizione di competenze  idonee, spendibili successivamente nel mercato del lavoro delle pubbliche amministrazioni.
 E'  il  caso di sottolineare che, pur nella pluralita' di possibili soggetti  promotori  dei tirocini, un ruolo preponderante, per quanto concerne  lo svolgimento di tirocini formativi in ambito pubblico, e' svolto  dalle universita' e dagli istituti universitari statali e non statali  abilitati al rilascio dei titoli accademici, per l'interesse che  i  neolaureati  piu' meritevoli suscitano nelle amministrazioni, nonche'  dalle  istituzioni  pubbliche di alta cultura e formazione e dalle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. 3. Quadro normativo di riferimento.
 Le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi si rinvengono nell'art.  18  della  legge  25  giugno1997,  n.  196,  e nel decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, adottato Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero della pubblica  istruzione  e  con  il  Ministero  dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  che  ne  ha  fissato criteri e modalita'  di  svolgimento.  Come  peraltro  precisato dalla sentenza della  Corte costituzionale n. 50 del 2005 la disciplina dei tirocini appartiene  alla  competenza  normativa  delle  regioni.  Pertanto la normativa  nazionale  trovera'  applicazione  solo  in assenza di una specifica disciplina a livello regionale.
 L'istituto  del  tirocinio formativo cosi' delineato costituisce il punto   di   arrivo   di  un  processo  di  avvicinamento  fra  mondo dell'istruzione  e  della  formazione  e  mondo  del  lavoro  che  ha caratterizzato,  nel  settore  privato, le politiche del lavoro degli anni  piu'  recenti ed e' finalizzato ad aumentare le possibilita' di concreto inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
 I  tirocini  formativi  o  di orientamento promossi dagli atenei in riferimento  alla  tipologia  individuata dalla legge n. 196 del 1997 costituiscono lo strumento attraverso il quale accompagnare i giovani universitari  verso  scelte professionali utili per un consapevole ed effettivo inserimento nel mondo del lavoro.
 Nell'ambito  che  qui  interessa,  cioe' una formazione dei giovani universitari  orientata all'acquisizione delle competenze gestionali, organizzative,    progettuali    e    strategiche   necessarie   agli amministratori  della  pubblica  amministrazione,  acquista  un ruolo preponderante il rapporto fra atenei promotori dei tirocini formativi e  pubbliche  amministrazioni  ospitanti,  in quanto le prassi che si consolideranno in merito alle convenzioni stipulate fra tali soggetti per  l'attivazione dei tirocini formativi contribuiranno a creare una tipologia   di  formazione  universitaria  utilmente  spendibile  nel mercato   del   lavoro   della   pubblica   amministrazione,  nonche' un'attivita'  di  ricerca utile a sostenere i processi di innovazione della pubblica amministrazione.
 Oltre  alle  richiamate  disposizioni  occorre  ricordare  come  il Ministero   del   lavoro   si  sia  attivato  per  fornire  ulteriori indicazioni con la circolare n. 92 del 15 luglio 1998.
 Rispetto  a  tali  disposizioni  occorre,  inoltre,  operare alcune considerazioni  specifiche  per  le pubbliche amministrazioni, che di seguito saranno evidenziate, al fine di garantire un corretto impiego di tale istituto.
 Ad  esempio  il citato decreto ministeriale n. 142 del 1998 estende le   disposizioni   relative   ai  tirocini  formativi  ai  cittadini comunitari  che  effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito  di  programmi  comunitari,  in quanto compatibili con la regolamentazione  degli  stessi.  Le  estende,  inoltre, ai cittadini extracomunitari  secondo principi di reciprocita', secondo «criteri e modalita'  da  definire  mediante  decreto  del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e  della  ricerca scientifica e tecnologica», come previsto dall'art. 8.  Tuttavia  occorre  ricordare  che in ambito pubblico deve tenersi conto  delle  disposizioni contenute nell'art. 51 della Costituzione, nell'art.  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n. 3, e dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  487  del 1984, le quali richiedono il requisito della cittadinanza  italiana per l'accesso al lavoro pubblico. Deve inoltre tenersi  conto  dei  limiti  posti  per  i cittadini dei Paesi membri dell'Unione  europea,  dall'art.  38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio  1994,  n.  174.  Pertanto  l'opportunita' di far accedere giovani  comunitari  o extracomunitari deve essere valutata alla luce di tali disposizioni e delle finalita' dei singoli tirocini. 4. Natura del tirocinio.
 Con  la legge 25 giugno 1997, n. 196, e' stata data una sistematica disciplina   normativa   all'istituto,   introducendo   il  tirocinio formativo  e di orientamento, quale periodo di formazione finalizzato a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le  scelte professionali a favore dei soggetti che hanno gia' assolto l'obbligo scolastico.
 Il  tirocinio formativo e di orientamento consiste in un periodo di formazione  professionale  o anche di mero orientamento al lavoro che permette  ai  giovani  di  prendere  contatto  diretto  con  il mondo produttivo.  Il  datore  di  lavoro  pubblico  ospitante e' obbligato essenzialmente  a  far  svolgere, sulla base di un progetto formativo e/o  di orientamento, un'adeguata attivita' formativa al tirocinante, oppure una esperienza di lavoro ai fini di mero orientamento al mondo del  lavoro. Il tirocinio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della  legge  n.  196/1997 non costituisce rapporto di lavoro poiche' non ne riveste le caratteristiche, ne' lo potrebbe in ambito pubblico dove  l'accesso  al  rapporto  di  lavoro e' soggetto alla regola del concorso pubblico.
 La   caratteristica   peculiare   dell'istituto   e'  rappresentata dall'inserimento  del  giovane  in  un  contesto preordinato alla sua formazione professionale, rispetto alla quale la sua prestazione, che di  fatto  consiste in una attivita' lavorativa, e' ammessa in quanto indispensabile  per  la  formazione  stessa.  Questa, non costituendo rapporto  di  lavoro  subordinato,  non consente la corresponsione di alcuna  retribuzione.  Ne'  tanto  meno  le  amministrazioni dovranno utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale di ruolo e per colmare le vacanze in organico.
 Pertanto  oggetto  del  rapporto  fra tirocinante e amministrazione ospitante  sono  l'esperienza  formativa rientrante in un percorso di educazione   e  formazione  che  all'interno  di  quest'ultima  viene impartito  e  l'attivita'  svolta  dal tirocinante che e' finalizzata all'apprendimento   delle   modalita'   operative  con  le  quali  si esercitano  le  funzioni  attribuite  dall'ordinamento alle pubbliche amministrazioni.  Tali attivita' non possono essere considerate quali prestazioni   corrispettive,  tuttavia  costituiscono  un  onere  per entrambi i soggetti. 5. Attivazione dei tirocini.
 L'attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una  convenzione  fra  il  soggetto  promotore  e il datore di lavoro ospitante cui e' allegato un progetto formativo e di orientamento.
 E'  il caso di sottolineare come la convenzione debba corrispondere a  quelli  che  sono gli obiettivi formativi del corso di studi e del progetto   formativo  ed  infatti  e'  previsto  che  il  tirocinante sottoscriva quest'ultimo quale accettazione.
 La  convenzione, inoltre, e' l'atto con il quale l'ateneo promotore e   l'amministrazione   ospitante   si  obbligano  ad  assicurare  al tirocinante,   che   e'   terzo   rispetto  all'atto,  la  formazione corrispondente al progetto allegato.
 Si richiama l'attenzione sull'importanza di concordare attentamente il contenuto del progetto formativo e/o di orientamento. In tale sede devono essere puntualmente definiti gli obblighi che si costituiscono in capo alle parti e sara' escluso ogni possibile dubbio sulla natura non  lavorativa del rapporto. Sara', inoltre, certificata esattamente la  formazione  effettuata che, come previsto dall'art. 6 del decreto citato,  puo' avere valore di credito formativo ed essere inserita, a seguito  di  idonea certificazione dei promotori, nei curricula degli interessati per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.
 Cio'   premesso   per   ciascun  tirocinante  sara'  allegato  alla convenzione  un  progetto  formativo  e/o  di  orientamento nel quale saranno  indicati,  fra  l'altro,  con  precisione gli obiettivi e le modalita'   di  effettuazione  del  tirocinio;  il  tutor  incaricato dall'ateneo     promotore     ed     il    responsabile    incaricato dall'amministrazione;  la  durata  ed  il  periodo di svolgimento; la struttura amministrativa presso la quale si svolgera' il tirocinio.
 Sono  allegati  al  decreto n. 142 del 1998 uno schema tipo sia del progetto  che della convenzione, schemi che, pertanto, possono essere presi  quale  riferimento  anche  dalle  pubbliche  amministrazioni e rispetto  ai  quali  inserire  le  specificita'  che  rispondono alla tipicita'  della  singola  amministrazione,  quale  datore  di lavoro pubblico.
 La  durata  dei  tirocini  deve  essere diversificata a seconda del livello  di istruzione del tirocinante e non puo' comunque superare i dodici  mesi per gli studenti universitari, come previsto dall'art. 7 del   decreto.  Poiche'  si  tratta  di  inserire  i  tirocinanti  in organizzazioni  produttive complesse e' auspicabile che la durata dei tirocini  sia  concordata  tenendone  conto,  in  modo  da  garantire l'effetto formativo desiderato.
 In  particolare,  va  ribadito  come  il  tirocinio formativo nelle amministrazioni  costituisca  una  qualificante opportunita' non solo per i tirocinanti, ma anche per le amministrazioni, le quali potranno introdurre   gli   studenti   nell'ambito   di  progetti  e  processi riguardanti  le  principali riforme in atto e le tematiche emergenti, quali  ad  esempio:  il  riordino  dei Ministeri, anche alla luce del decentramento   delle   funzioni   delle   amministrazioni  centrali, l'analisi  di  impatto della regolamentazione, i sistemi di controllo interni  e di valutazione, la gestione delle risorse umane in termini manageriali,   la   comunicazione  pubblica  e  le  relazioni  con  i cittadini,  la  realizzazione  di  quanto  previsto dai programmi per l'e-government   e,   in   generale,   l'aggiornamento   dei  profili professionali.
 Per questo le amministrazioni dovranno svolgere un ruolo attivo non di  semplici  «ospitanti» contribuendo ad individuare le materie, gli studi,  le relazioni, le analisi utili alla propria organizzazione ad ai processi in corso. 6. Obblighi  dei  promotori,  delle  amministrazioni  ospitanti e dei tirocinanti.
 Gli  obblighi  posti  a carico dei soggetti coinvolti nei tirocini, puntualmente  indicati nel richiamato decreto ministeriale n. 142 del 1998, sono ricordati qui di seguito.
 6.1 Promotori.
 Anche  se  il  tirocinio  non  costituisce  rapporto  di  lavoro  i tirocinanti debbono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e  le  malattie  professionali  e per la responsabilita' civile verso terzi.  Tale  obbligo  e'  posto  a  carico  dell'ente  promotore. E' importante  rilevare  come  l'assicurazione  copra  lo svolgimento di tutte   le   attivita'   rientranti   nel  progetto  formativo  e  di orientamento, anche al di fuori della sede dell'amministrazione.
 Qualora  il  promotore  sia  una struttura competente in materia di collocamento,  e'  il  datore  di  lavoro che puo' assumere a proprio carico l'onere della copertura INAIL.
 Spetta  agli  enti promotori, inoltre, l'onere di trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo alla regione e alla competente  struttura  territoriale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 Gli   atenei  promotori,  al  fine  di  favorire  l'esperienza  del tirocinante,     individuano     un    tutor    quale    responsabile didattico-organizzativo  delle  attivita', che e' figura distinta dal responsabile  nominato dall'amministrazione ospitante ma che con tale figura     opera     in     stretto     coordinamento.    Al    tutor didattico-organizzativo e' infatti affidato il compito di mantenere i contatti  con  questi e con il tirocinante per verificare l'andamento del  tirocinio,  eventualmente  riorganizzandone  il percorso qualora fosse  necessario,  in relazione agli obiettivi definiti nel progetto formativo,  alla  stesura del quale puo' collaborare in coordinamento con  il  responsabile  aziendale.  Inoltre supportera' il tirocinante nella  stesura  della relazione finale e comunichera' al responsabile dei  tirocini  della  propria  struttura ogni eventuale sospensione o variazione del progetto formativo.
 6.2 Amministrazioni ospitanti.
 Per  quanto  concerne  le  amministrazioni ospitanti queste debbono favorire  l'esperienza  del  tirocinante,  consentendogli l'approccio diretto all'organizzazione e ai processi lavorativi.
 Le  medesime,  durante  lo svolgimento dello stage devono, inoltre, affiancare  al  tirocinante un responsabile della struttura che segua le  attivita' di formazione e ne favorisca l'inserimento nei processi organizzativi  al  fine di favorire la conoscenza dell'organizzazione ed un apprendimento attivo fondato su esperienze qualificate.
 Il  responsabile  aziendale  opera, come gia' ricordato, in stretta connessione con il tutor didattico-organizzativo, eventualmente anche ai  fini della stesura del progetto formativo. Cura l'inserimento del tirocinante  nella  struttura  operativa presso la quale si svolge il tirocinio,  assistendolo  in  tutte le fasi di svolgimento, redige la relazione finale sulla qualita' della prestazione del tirocinante. In caso  di infortunio dovra' informare tempestivamente l'ente promotore ai fini assicurativi.
 I  costi  dei  tirocini,  non  costituendo  tra l'altro rapporto di lavoro,  non  sono  a  carico delle amministrazioni ospitanti. Queste potranno,  eventualmente,  valutare l'opportunita' di prevedere per i tirocinanti un rimborso spese, sotto forma di borsa di studio, sempre nell'ambito    delle    disponibilita'   di   bilancio   provvedendo, eventualmente,  ad  individuare requisiti e limiti per l'ammissione a tale beneficio.
 6.3 Obblighi del tirocinante.
 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante  e'  tenuto a svolgere le attivita' previste dal progetto formativo   di   orientamento,  osservando  gli  orari  concordati  e rispettando  l'ambiente  di  lavoro  e  le  esigenze di coordinamento dell'attivita'   di  ricerca  con  l'attivita'  dell'amministrazione. Dovra'  altresi'  rispettare  le norme in materia di igiene, salute e sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  nonche'  mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito  ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
 In  considerazione  dei  costi  anche  indiretti  sopportati  dalle singole  amministrazioni  per ciascun tirocinio, appare opportuno che sia  acquisita  agli  atti  un'idonea  documentazione  che illustri i risultati  dell'esperienza  del  tirocinio,  nonche'  degli elaborati delle  ricerche  condotte. In merito, quindi, le amministrazioni sono chiamate  a  svolgere  un  ruolo  attivo  comunicando  i  temi  e gli argomenti  di  interesse  istituzionale,  contribuendo  a definire il progetto  formativo,  nella  esplicita consapevolezza comune circa le disposizioni  costituzionali  e  i  vincoli  finanziari  che regolano l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.
 Il  tirocinante  dovra',  pertanto,  fornire  relazioni  periodiche all'ateneo  promotore  sull'attivita'  in  corso  di  svolgimento  ed elaborare  una  relazione  a  conclusione  del  periodo formativo, da consegnare all'amministrazione ospitante.
 E' inoltre tenuto a segnalare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale   sospensione   od   inconveniente   imputabile   a  se'  o all'amministrazione ospitante. 7. Diritti delle parti.
 E'  il  caso di sottolineare, ulteriormente, che la convenzione fra soggetto    promotore    e   soggetto   ospitante   viene   stipulata nell'esclusivo  interesse  del  tirocinante  che  e'  soggetto  terzo rispetto all'atto. Con tale atto i primi due si obbligano a garantire a quest'ultimo la formazione puntualmente individuata nel progetto di formazione  allegato  alla  convenzione.  Cio'  comporta che le parti potranno  recedere  dalla convenzione solo per gravi motivi, quali un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalita' del progetto  formativo,  oppure  nel  caso  in cui l'amministrazione non rispetti   i   contenuti   del  progetto  formativo  o  non  consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
 Per  quanto  riguarda quest'ultimo si puo' ritenere che il medesimo possa  invece  interrompere  il  tirocinio  in  quanto il progetto e' costituito nel suo interesse.
 Il tirocinio si considera sospeso, e non interrotto, nei periodi di svolgimento  del  servizio  militare  o  civile,  e  nei  periodi  di astensione   obbligatoria   per  maternita',  secondo  la  previsione contenuta  nell'art.  7  del decreto ministeriale n. 142 del 1998. Le eventuali  proroghe  sono ammesse entro i limiti massimi indicati nel medesimo articolo. 8. Rimborsi.
 Con  l'occasione  si  ricorda  che  l'art. 18, comma 1, lettera g), della  legge  n. 196/1997 ha previsto la possibilita' di ammettere al rimborso,  totale o parziale, degli oneri finanziari, ivi comprese le spese  sostenute  per  il vitto e l'alloggio dei giovani tirocinanti, connessi  all'attuazione  di  progetti  di  tirocini  formativi  e di orientamento  a  favore  di giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni  del  Centro  e  del  Nord,  da  effettuarsi nei limiti delle risorse  finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione  di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 L'art.  26,  comma  6,  della  legge n. 196 del 1997, relativo agli interventi  a  favore  di  giovani  inoccupati  nel  Mezzogiorno,  ha demandato  ad  un  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  la  fissazione delle modalita' e dei criteri per il rimborso degli  oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  sostenuti  dai  datori  di  lavoro  che abbiano attivato tirocini  di  orientamento  o  formativi  ai sensi di disposizioni di legge vigenti. Anche tale rimborso grava sul Fondo per l'occupazione. Le  amministrazioni  verificheranno con le regioni la possibilita' di avvalersi delle disponibilita' di tale Fondo.
 Per  quanto  concerne  la possibilita' che i datori di lavoro siano ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio, si richiama quanto disposto nel  citato  decreto ministeriale n. 142 del 1998 all'art. 9 il quale lo  prevede  per  quei  progetti  avviati  a  favore  di  giovani del Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni  del  centro  e  del nord e comprensivi anche delle spese sostenute per il vitto e per l'alloggio e lo pone a carico del Fondo per l'occupazione, istituito dall'art. 1 del   decreto-legge  n.  148  del  1993.  I  rimborsi  sono  previsti prioritariamente  per  i  progetti  definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative. Le modalita' di rimborso sono indicate nel  decreto  direttoriale 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. 9. Finalita' per le pubbliche amministrazioni.
 E',  infine, il caso, in questa sede, di evidenziare l'opportunita' che si offre alla pubblica amministrazione di impegnarsi fattivamente nella  formazione  culturale  e  professionale  dei  giovani  che  si affacciano   al   mondo  del  lavoro,  sia  nella  previsione  di  un inserimento  nel  settore del lavoro pubblico che in quei settori del lavoro privato che con la pubblica amministrazione interagiscono.
 In   particolare   attraverso  l'utilizzo  dei  tirocini  formativi l'amministrazione  concorre  alla  formazione  del capitale umano cui attingere,  contribuendo anche ad orientare i giovani universitari in quegli  ambiti  della  pubblica  amministrazione che offrono maggiori prospettive  ed  opportunita'  di  impiego, a tal fine rafforzando la collaborazione  con le istituzioni universitarie, pubbliche e private ed in generale con il mondo della formazione e della ricerca.
 Si ricorda quindi come tale opera di orientamento potra' consentire di  sviluppare  percorsi  di  istruzione  e  formazione orientati, in particolare,  alle  nuove necessita' delle amministrazioni pubbliche, quali,    ad    esempio,   l'innovazione   tecnologica,   l'attivita' decisionale,  la valutazione dei risultati, la qualita' dei processi, la semplificazione delle procedure, cosi' come indicato dai programmi e dalle disposizioni vigenti.
 Roma, 1° agosto 2005
 
 Il Ministro
 per la funzione pubblica
 Baccini
 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2005 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 261
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