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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 5 ottobre 2005 |  | Proroga   della  riduzione  delle  scorte  obbligatorie  di  prodotti petroliferi di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Premesso  che  il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 9 settembre   2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale  -  n.  224  del  26 settembre 2005, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito dell'emergenza energetica  dovuta all'uragano Katrina, in attuazione dell'art. 9 del decreto  legislativo  31 gennaio  2001, n. 22 (di seguito: il decreto ministeriale  9 settembre  2005)  stabilisce all'art. 1, comma 1, che l'ammontare   delle   scorte  di  riserva  obbligatorie  di  prodotti petroliferi  e'  ridotto dalle ore 0,00 del 10 settembre 2005 fino al 2 ottobre 2005;
 Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione  dell'accordo  relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'art. 3;
 Visto  il  decreto  legislativo  31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina  delle  scorte  di  riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'art. 7;
 Visto   il  manuale  per  la  gestione  dell'emergenza  energetica, approvato  nell'anno  2003,  di  cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005,  n.  17307,  recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;
 Considerato  che  il decreto ministeriale 9 settembre 2005, prevede che le misure nazionali di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte  di  riserva di prodotti petroliferi debbano essere conseguite entro il 2 ottobre 2005;
 Considerato  che l'Agenzia internazionale dell'energia (di seguito: l'AIE)  nella  riunione  del  consiglio di direzione del 15 settembre 2005,  nel  valutare le misure adottate dagli Stati membri, ha deciso di   continuare   l'azione   coordinata   di  risposta  all'emergenza provvedendo al suo eventuale aggiornamento in relazione agli sviluppi della situazione;
 Considerato  che  l'AIE  con  comunicazione  del  27 settembre 2005 manifesta   l'opportunita'   di  proseguire  l'azione  coordinata  di riduzione  delle  scorte  di  riserva di prodotti petroliferi anche a motivo dei danni derivati dal nuovo uragano Rita;
 Ritenuto   necessario,   a  meno  di  diverse  decisioni  dell'AIE, prorogare  la  misura  di  riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte   di  riserva  di  prodotti  petroliferi  di  cui  al  decreto ministeriale 9 settembre 2005 per ulteriori trenta giorni;
 Ritenuto   opportuno   attendere   le  decisioni  dell'AIE  per  la ricostituzione  delle  scorte di riserva, assicurando flessibilita' e gradualita' all'azione coordinata con gli altri Stati membri;
 Decreta:
 Art. 1. Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva
 1.  La  riduzione  delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta  con decreto ministeriale 9 settembre 2005, per un ammontare equivalente  a  82.870  barili di oli greggi o di prodotti per giorno prosegue  dalle  ore  0,00 del 3 ottobre 2005 fino al 2 novembre 2005 con  i  tempi,  gli ammontari e le ripartizioni tra prodotti indicati nel seguito.
 2.  L'ammontare  in  riduzione per il periodo che decorre dalle ore 0,00 del 3 ottobre 2005 e si conclude alle ore 24 del 17 ottobre 2005 e' pari a:
 categoria I (benzine): tonnellate 88.264;
 categoria III (oli combustibili): tonnellate 77.088.
 L'ulteriore ammontare in riduzione per il periodo che decorre dalle ore  0,00  del  18 ottobre  2005  e  si  conclude  alle ore 24,00 del 2 novembre 2005, e' pari a:
 categoria I (benzine): 88.264 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili): 77.088 tonnellate.
 3.  L'ammontare complessivo della ulteriore riduzione da conseguire entro il 2 novembre 2005 e' pertanto pari a:
 categoria I (benzine): 176.528 tonnellate;
 categoria III (oli combustibili): 154.176 tonnellate.
 4. L'ammontare di scorte petrolifere di riserva reso disponibile e' utilizzato o messo sul mercato dai soggetti tenuti all'obbligo.
 |  | Art. 2. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Con  note  della  Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie  viene  comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo la ripartizione   delle   riduzioni  di  cui  all'art.  1  del  presente provvedimento,  ai  sensi  del  decreto  del Ministro delle attivita' produttive 14 aprile 2005, n. 17307.
 2.   Con  successivo  provvedimento  il  Ministro  delle  attivita' produttive indica le eventuali modifiche del programma di utilizzo, e i tempi e le modalita' di ricostituzione delle scorte in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE.
 3.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 5 ottobre 2005
 Il Ministro: Scajola
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