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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 ottobre 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Irpinia  -  Colline  dell'Ufita»,  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  per  la quale e' stata inviata istanza alla Commissione  europea  per  la  registrazione  come  denominazione  di origine protetta. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista  la  domanda  presentata dal Comitato promotore DOP Irpinia - Colline   dell'Ufita,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della denominazione   «Irpinia  -  Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio extravergine  di  oliva,  ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  65131 del 23 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza  con  la quale il Comitato promotore DOP Irpinia - Colline  dell'Ufita,  ha  chiesto  la protezione a titolo transitorio della  stessa,  ai  sensi  dell'art.  5  del predetto regolamento CEE 2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97  sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e  per  esso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale  accoglimento  della citata istanza della denominazione di  origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1  paragrafo  2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione «Irpinia - Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, in attesa   che   l'organismo   comunitario   decida  sulla  domanda  di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP  Irpinia  -  Colline  dell'Ufita, assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello  nazionale  della denominazione «Irpinia - Colline  dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il  disciplinare  di  produzione  allegato  alla  nota  n.  65131 del 23 settembre 2005, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,  alla  denominazione  «Irpinia  -  Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine di oliva.
 |  | Art. 2. La  denominazione  «Irpinia - Colline dell'Ufita» riferita all'olio extravergine   di   oliva   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in conformita'  al  disciplinare  di  produzione  allegato  al  presente decreto.
 |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  «Irpinia - Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, come denominazione   di  origine  protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato 
 Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e'   riservata   all'olio  di  oliva  extravergine  rispondente  alle condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
 La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» e'  riservata  all'olio  di  oliva  extravergine ottenuto dalle olive prodotte  negli  oliveti  delle  aziende  all'interno  del territorio ricadente  nel  successivo  art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varieta':
 - «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;
 - «Ogliarola»,  «Marinese»,  «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o congiuntamente in misura non superiore al 40%;
 - eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.
 Caratteristiche al consumo.
 L'olio  extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore: da giallo paglierino a verde piu' o meno intenso.
 Caratteristiche organolettiche:
 
 =====================================================================
 Descrittore              |          Mediana * ===================================================================== Difetti                               |0 Fruttato di oliva                     |3-6 Amaro                                 |2-6 Piccante                              |2-6 Pomodoro                              |2-5
 
 *CVr% minore o uguale a 20
 Caratteristiche chimico-fisiche:
 - acidita' %: inferiore o uguale a 0,5;
 - indice di perossidi mEq O2/kg: inferiore o uguale a 10;
 - spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;
 - spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,2;
 - spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;
 - polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.
 Gli   esami   chimico-fisici   ed   organolettici  devono  essere effettuati  secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore,    5-Castel    Baronia,    6-Castelfranci,    7-Flumeri, 8-Fontanarosa,  9-Frigento,  10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13-Lapio,   14-Luogosano,   15-Melito  Irpino,  16-Mirabella  Eclano, 17-Montaguto,  18-Montecalvo  Irpino, 19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-San Sossio Baronia,     25-Sant'Angelo     all'Esca,     26-Savignano    Irpino, 27-Scampitella,   28-Sturno,  29-Taurasi,  30-Torella  dei  Lombardi, 31-Torre   le   Nocelle,  32-Trevico,  33-Vallata,  34-Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo  modo  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione,  degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo  dei  quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi  elenchi,  saranno  assoggettate al controllo da parte delle struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione
 1  -  Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti,  destinati  alla  produzione  dell'olio  a  Denominazione di Origine  Protetta,  devono  essere  quelle  specifiche  della zona di produzione  e,  comunque,  atte  a  conferire  alle olive ed all'olio derivato  le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e   chimico-fisiche   stabilite   dal  presente  disciplinare.  Sono, pertanto,  da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al  precedente art. 3, i cui terreni derivano da substrati di origine calcarea,  marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi, e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.
 2  -  I  nuovi  impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85% della varieta': «Ravece».
 3  -  Nella  concimazione  e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
 4  -  Per  la  gestione  del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche  superficiali  che  risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. E' consentita la pratica dell'inerbimento.
 5  -  Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in  annate  particolarmente  siccitose  e'  ammessa  l'irrigazione di soccorso.
 6  -  I  trattamenti  antiparassitari  devono essere eseguiti nel rispetto  del  disciplinare  di lotta integrata emanati dalla regione Campania.
 7  - La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente  entro  il 31 dicembre di ogni anno ad eccezione delle varieta'  «Marinese»  e  «Leccino»  da  raccogliere  non  oltre il 10 novembre.  La  raccolta  deve  essere  effettuata  a  mano oppure con l'impiego  di  macchine,  a  condizione  che durante l'operazione sia evitata  la  permanenza  delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere  utilizzate  le  reti o altri sistemi di captazione, mentre e' vietata  la  raccolta  delle  olive cadute naturalmente sul terreno e quella  sulle  reti  permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
 8 - Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori  rigidi, forati. E' fatto divieto assoluto, nel trasporto e  nella  conservazione  delle  olive,  l'uso  di sacchi di qualsiasi materiale.
 9 - La produzione di olive non puo' superare i 60 kg a pianta. La resa  massima  di  olio da olive non puo' superare il 20% del peso di olive.
 10  -  Le  olive  devono  essere conservate presso il frantoio in locali  areati,  in  recipienti  rigidi  e  forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.
 Art. 6.
 Modalita' di oleificazione
 1  -  Le  operazioni  di  oleificazione dell'olio extravergine di oliva   a   Denominazione   di   Origine  Protetta  «Irpinia  Colline dell'Ufita»  devono  essere  effettuate  presso i frantoi localizzati entro  il  territorio  cosi'  come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
 2  -  Per  l'estrazione  dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici  e  fisici  atti  a  produrre  oli  che  presentino il piu' fedelmente  possibile  le  caratteristiche  peculiari  originarie del frutto.
 3  -  E'  vietato  il  metodo  di trasformazione noto col nome di «ripasso»,  e',  inoltre,  vietato  il  ricorso  a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase e' altresi' vietato l'uso del «talco».
 4 - Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di  acciaio  inox,  o  in  cisterne  di terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
 5  -  E' consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con metodo biologico.
 6 - L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la rintracciabilita'.
 Art. 8.
 Struttura di controllo
 L'olio  «Irpinia  - Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle  disposizioni  del  presente  disciplinare  di produzione sara' controllato  da  un organismo autorizzato, in conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 9.
 Designazione, presentazione e confezionamento
 1.  Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  espressamente  prevista  dal presente disciplinare  di  produzione,  ivi compreso gli aggettivi: tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.
 2.  E'  consentito  l'uso  di  nomi di aziende, tenute, fattorie, nonche'  il  riferimento  al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione  di  aziende  olivicole  o  nell'impresa  olivicola situate  nell'area  di  produzione,  solo  se  il  prodotto  e' stato ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli oliveti facenti parte dell'azienda.
 3.  Il  nome  della  Denominazione  di  Origine Protetta «Irpinia Colline  dell'Ufita»  deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili  con  colorimetria  di  ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal complesso   delle   altre   indicazioni   che   in   essa  compaiono. Sull'etichetta  deve  inoltre  essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo comunitario della D.O.P.
 4.  I  recipienti  in  cui  e'  confezionato  l'olio extravergine «Irpinia  Colline  dell'Ufita»  ai  fini  dell'immissione  al consumo devono  essere:  bottiglie  di  vetro  scuro,  ceramica  e terracotta smaltata  o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.
 5.  Sono  ammesse  confezioni  in  bustine  monodose  di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge,  della  capacita' di 10 ml, recanti indicazioni previste dalla normativa   vigente   piu'  una  numerazione  progressiva  attribuita dall'Organismo di controllo.
 Art. 10.
 Logotipo
 L'etichetta  dovra'  riportare  il  logo  della  D.O.P.  «Irpinia Colline  dell'Ufita»  come  di  seguito descritto: il logo per l'olio extravergine  di  oliva e' costituito da un fiore a 13 petali, tratto da un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio  -  rosso  - bruno - marrone, che fa da corona circolare alla dicitura  «Irpinia  Colline dell'Ufita». Tale dicitura e' scritta con carattere  «Post-Medieval»  nella  versione  tipografica «Medium», in bianco  circolarmente,  su  fondo  marrone  scuro.  Al  centro  della composizione,  un  cerchio  bianco  con  sottile  bordo color arancio contiene  in  forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA D.O.P.»,  in  nero  su  sfondo  bianco,  scritta  in carattere «Rotis Semisans»,  nella  versione  tipografica  «Extra bold». Al centro, in nero,  con  la  dicitura  «RAVECE»,  in  carattere  manuale tratto da un'antica  forma  di scrittura carolingia-beneventana. Sottostante al cerchio  bianco,  sovrapposta  inferiormente  al  fiore  esterno,  e' inserita  la sagoma dell'Italia con un pallino marrone che identifica l'area dell'Ufita.
 E'   consentito  il  riferimento  all'olio  ottenuto  con  metodo biologico.
 
 ----> Vedere Logo a pag. 44 della G.U. <----
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