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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 ottobre 2005 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Colline  Pontine»,  riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  CEE  n.  2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Vista   la   domanda   presentata   dall'Associazione   provinciale produttori  olivicoli  di Latina, intesa ad ottenere la registrazione della  denominazione «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
 Vista  la  nota  protocollo  n.  65248 del 27 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la  predetta  domanda  soddisfi  i requisiti indicati dal regolamento comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza con la quale l'Associazione provinciale produttori olivicoli  di  Latina,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della  stessa,  ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92  come  integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.   535/97  sopra  richiamato,  espressamente  esonerando  lo  Stato italiano,  e  per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura, conseguente  all'eventuale  accoglimento  della  citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Colline Pontine»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva,  in attesa che l'organismo  comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione provinciale  produttori olivicoli di Latina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Pontine»   riferita   all'olio  extravergine  di  oliva,  secondo  il disciplinare   di   produzione   allegato  alla  nota  n.  65248  del 27 settembre 2005, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997,   alla   denominazione   «Colline  Pontine»  riferita  all'olio extravergine di oliva.
 |  | Art. 2. La  denominazione  «Colline Pontine» riferita all'olio extravergine di  oliva  e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita'  al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  «Colline Pontine»  riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di  origine  protetta  ricade  sui  soggetti  che  si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato Disciplinare di produzione per l'olio a denominazione
 di origine protetta «Colline Pontine»
 
 Art. 1.
 Denominazione
 La   denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Pontine»  e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Pontine» deve essere  ottenuta  negli  oliveti  che  hanno  le seguenti varieta' di olive:  Itrana  dal  50%  al  100%,  Frantoio e Leccino, sino al 50%. Possono  altresi'  essere  presenti  altre  varieta'  di olive per un massimo  del  10%  purche'  non  modifichino  le  caratteristiche del prodotto.  L'olio  extravergine  di  oliva a denominazione di origine protetta  «Colline  Pontine»,  all'atto  della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche.
 Valutazioni chimico-fisiche:
 acidita'  totale  espressa in acido oleico inferiore o uguale a 0,6 grammi per 100 grammi di olio;
 numero di perossidi uguale o inferiore a 12;
 valore dei polifenoli maggiore a 100;
 Acido oleico uguale o superiore al 72 per cento.
 Valutazioni organolettiche:
 colore dal verde al giallo piu' o meno intenso;
 odore fruttato di oliva invaiata;
 sapore  fruttato  di  oliva  invaiata con sensazione di amaro e piccante;
 Panel Test: mediana dei difetti uguale a «0»;
 mediana  del  fruttato: del fruttato di oliva invaiata uguale o maggiore di «2»; dell'amaro da «1» a «4»; del piccante da «1» a «4».
 Altri  parametri  non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa UE.
 Art. 3.
 Delimitazione della zona geografica
 Le  olive  destinate  alla  produzione  dell'olio  di oliva extra vergine di origine protetta «Colline Pontine» debbono essere prodotte nel  territorio  della  provincia di Latina idoneo alla produzione di olio  con  le  caratteristiche  e  livello  qualitativo  previsti dal presente disciplinare di produzione.
 Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni nella provincia di Latina:
 Aprilia,   Bassiano,   Campodimele,  Castelforte,  Cisterna  di Latina,  Cori,  Fondi,  Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte San  Biagio,  Norma,  Priverno,  Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca  dei  Volsci,  Santi  Cosma  e  Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.
 La  zona  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Colline  Pontine»  e'  delimitata  nella cartografia 1:25.000 da una linea   che   partendo   dal  punto  di  confluenza  tra  il  confine amministrativo del Comune di Aprilia, la delimitazione amministrativa tra  la  provincia  di  Latina  e  quella  di Roma, nonche' la strada statale   n.   207   «Anziate»,   segue   il  confine  amministrativo settentrionale  del  comune  di Aprilia sino ad incontrare il confine amministrativo  settentrionale  del  comune  di  Cisterna di Latina e prosegue,  sempre coincidendo con il limite di provincia tra Latina e Roma,  e  incontrato  il  confine amministrativo ad ovest di Cori, lo prosegue  fino al nord. Quindi piegando verso est incontra il confine comunale  di  Rocca  Massima  che  lo  segue  in  tutto il suo limite settentrionale  e  continua  a  seguirlo  scendendo  a  sud  fino  ad incontrare  il  confine  comunale di Cori sul lato sud-est e prosegue sempre  sullo  stesso  lato  anche  dopo  aver  incontrato il confine comunale  di  Norma,  quindi seguendo il confine comunale di Bassiano forma  un'ansa  rivolta  a  nord  e  seguendo sempre il confine dello stesso  comune  scende  a sud-est lungo il confine comunale di Sezze. Quindi  incontrato  il limite settentrionale del comune di Roccagorga forma una piccola cuspide rivolta a nord sino ad incontrare il limite nord-ovest  del  comune  di  Maenza  sino alla confluenza tra confini amministrativi  della  provincia di Latina con quello della provincia di  Roma e l'inizio di quella di Frosinone. Quindi seguendo sempre il limite  amministrativo  della  provincia di Latina coincide per breve tratto  con  il  confine  settentrionale  del  comune  di  Maenza per continuare  lungo  questo limite che scende a sud-ovest, poi prosegue lungo  il  confine orientale di Prossedi sino ad incontrare il limite comunale  di  Roccasecca  dei  Volsci  che  scende in direzione sud - sud-ovest  sino  ad  incontrare  il  limite  nord-ovest del comune di Sonnino,  quindi  sempre  seguendo  il  limite  amministrativo  della provincia  di  Latina  con  quella di Frosinone, raggiunge il confine settentrionale  del comune di Monte San Biagio, sino a continuare con il   limite   sempre  settentrionale  del  comune  di  Fondi.  Quindi coincidendo  sempre con il confine amministrativo tra la provincia di Latina  e  quella  di  Frosinone,  incontra  il confine del comune di Lenola,  questo  sale  verso  nord per piegare verso sud-ovest sempre lungo  il  confine  del  comune  di Lenola, quindi incontra il limite settentrionale  del  comune  di  Campodimele  che  segue anche quando scende  in  direzione  sud-est e piegando verso sud-ovest incontra il confine  nord  del comune di Itri che segue in direzione sud-est sino al  confine  del  comune  di Formia che forma un'ansa rivolta a nord. Quindi  incontra  il  confine  del comune di Spigno Saturnia che sale verso nord-est per poi scendere verso sud-est, prosegue con il limite del  comune  di  Minturno  che scende a sud-est sino ad incontrare il limite  del  comune  di  Santi  Cosma e Damiano che sale in direzione nord-est, quindi, coincidendo sempre con il limite amministrativo tra le  province  di  Latina  e Frosinone, sale a nord con il confine del comune  di Castelforte. Quindi tale confine della zona di produzione, scende  verso sud-est seguendo il confine comunale di Castelforte per risalire leggermente formando un'ansa verso nord sino alla confluenza tra  i  limiti  amministrativi  provinciali  di  Latina,  Frosinone e Caserta costituendo a sud una prominenza verso ovest, per seguire con una  tortuosa  rientranza  rivolta  prima  ad  est  e  quindi a sud e successivamente a sud-ovest, che nel limite meridionale, si ricollega al confine del comune di Santi Cosma e Damiano, che proseguendo verso ovest  sud-ovest incontra il limite del comune di Minturno che scende per  breve  tratto  in  direzione sud sud-ovest sino ad incontrare la ferrovia  Roma  Napoli.  A  questo  punto  il  limite  della  zona di produzione  abbandona  il  confine  amministrativo della provincia di Latina  per  proseguire,  per breve tratto, in direzione ovest con il percorso della linea ferroviaria che collega Napoli a Roma e con essa prosegue  sempre  in  direzione  ovest  nord-ovest, sino a tagliare i limiti  meridionali dei confini amministrativi dei comuni di Minturno e  Formia,  dove  la ferrovia incontra il limite comunale di Itri, ne segue,  lasciando  la linea ferroviaria, il confine amministrativo in tutto  il limite meridionale verso sud-ovest e quindi lo risale verso nord-ovest  e  successivamente,  verso  nord-est,  sino ad incontrare nuovamente  la  linea  ferroviaria  Roma  Napoli  che coincide con il limite  meridionale  del comune di Fondi e giunta all'incrocio con la strada stradale n 7 «via Appia» segue tale strada tagliando il limite amministrativo meridionale del comune di Monte San Biagio con un arco volto  a  nord  e  quindi  in  direzione  sud-ovest  sino  al confine amministrativo  del  comune  di  Terracina,  prosegue sempre lungo la strada  statale  n  7 «via Appia» in direzione ovest quindi risale al nord  seguendo  il percorso della citata strada sino ad incontrare il fiume  Amaseno,  quindi costeggia il lato ovest del comune di Sonnino sino  ad incontrare la linea ferroviaria Roma Napoli e la segue verso nord-ovest  sino  a  traversare  il  limite meridionale del comune di Priverno  da  qui,  sale verso nord-ovest seguendo il tracciato della nuova  linea  ferroviaria Roma Napoli che con la direzione nord-ovest taglia   il  territorio  di  Sezze  a  sud  della  cittadina,  quindi costeggiando  per  breve  tratto  il  limite  comunale  di Bassiano e attraversa  quello  del  comune di Sermoneta fino al limite tra detto comune e quello di Latina quindi attraversa il territorio comunale di Cisterna  di Latina lambendo la cittadina a sud per proseguire sempre in direzione ovest sud-ovest seguendo, anziche' la linea ferroviaria, la  via  Apriliana fino al ponte della «Crocetta», qui segue il fosso della «Crocetta» in direzione sud fino al fosso «Spaccasassi», quindi segue  tale  fosso in direzione nord- ovest sino al casale «Torre del Padiglione»  da  qui  in  direzione  ovest  prosegue  lungo le strade comunali  di  Aprilia  via Genio Civile e via La Cogna fino al limite amministrativo  che  coincide con quello che delimita la provincia di Latina  con  quella di Roma, tale limite risale verso nord nord-ovest per poi piegare verso nord-est, quindi forma una piccola ansa rivolta a nord-est e risale lungo il limite amministrativo tra le province di Latina  e  Roma verso nord-ovest prosegue verso nord-est sempre lungo il  limite  tra  le  province  di Roma e Latina sino ad incontrare la strada  statale n 207 «Anziate», incrociata la via Anziate, chiude il limite  della  zona  di  produzione  dell'olio  DOP «Colline Pontine» poiche' si ricollega al punto da cui e' iniziata la descrizione.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione, degli olivicoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo  dei  quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi  elenchi,  saranno  assoggettate al controllo da parte delle struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Caratteristiche di coltivazione
 La    coltivazione   delle   olive,   nonche'   l'estrazione,   e l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine  Protetta «Colline Pontine» devono avvenire nell'ambito della zona  di  produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto    al   trasporto,   gli   sbalzi   di   temperatura   nonche' l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano   la  qualita'  e  per  garantire  il  controllo  e  la tracciabilita'.  Le  condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono  essere  quelle  tradizionali  e  caratteristiche della zona e comunque,  atte  a  conferire  alle olive ed all'olio derivato le sue specifiche  caratteristiche.  Gli  oliveti  sono specializzati, salvo quelli  tra  rocce  affioranti  e  dove  il  terreno e' consociato al pascolo  di  animali  domestici anche di bassa corte. Per la gestione del  suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano  utili  anche  per  il  controllo delle erbe infestanti. E' consentita  la  pratica  dell'inerbimento.  E'  consentito il diserbo chimico.  Nella  concimazione  e' ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici   e/o  di  sintesi.  La  difesa  fitosanitaria  deve  essere effettuata  secondo  le  modalita'  della  lotta  guidata  al fine di ridurre  al  minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La produzione non puo' superare i Kg. 100 per pianta di olivo. La   raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  manualmente  o meccanicamente  a  condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza  delle  drupe  sul  terreno.  In  ogni  caso devono essere utilizzate  le reti, mentre e' vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente  e  quella  sulle  reti  permanenti.  La  raccolta viene effettuata  a partire dall'inizio dell'invaiatura e si conclude entro il  31 gennaio. E' vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino  l'abscissione  dei  frutti.  Per  il trasporto delle olive devono   essere  utilizzati  contenitori  traforati  e  lavabili.  E' consentita  l'utilizzazione  di contenitori di acciaio inossidabile o di  altri  materiali  lavabili  e  per  uso  alimentare,  purche'  la lavorazione  delle  olive in essi contenute sia eseguita nello stesso giorno. In ogni caso le olive raccolte debbono essere molite entro 48 ore dalla raccolta.
 Art. 6.
 Metodo di oleificazione
 E'   assolutamente  vietato  l'uso  di  coadiuvanti  chimici  e/o biologici,  coadiuvanti  meccanici  (talco) e quindi per l'estrazione sono  ammessi  soltanto  processi  meccanici  e  fisici  leali atti a produrre  oli  che  rappresentino  il  piu'  fedelmente  possibile le proprie   caratteristiche.  Le  olive  debbono  essere  sottoposte  a defogliazione   e   lavaggio   per  eliminare  eventuali  residui  di antiparassitari  o sostanze estranee. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi  soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino  le  caratteristiche  peculiari  originarie dei frutti. La gramolatura  dovra'  essere  effettuata alla temperatura massima 33 C della  pasta  di  olive,  per  una durata di 50 minuti al massimo. E' vietato  il  metodo  di trasformazione noto col nome di «ripasso». E' vietato altresi' il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e  l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. La resa in olio  non  puo'  essere  superiore  al  27  %  in  peso  di olive. E' consentito  l'ottenimento  dell'olio extra vergine a denominazione di origine protetta «Colline Pontine» con metodo biologico.
 Art. 7.
 Legame con l'ambiente
 L'olio  extra  vergine di oliva «Colline Pontine» a denominazione di  origine  protetta  possiede  peculiarita'  e  proprieta' tipiche, dimostrate   dai   piu'   importanti   riconoscimenti   nazionali  ed internazionali di qualita', risalenti al 1872, nonche' dalle numerose documentazioni  storiche esistenti e dalle condizioni pedo-climatiche e  varietali  che  lo  rendono  unico.  La  specificita' del prodotto infatti   deriva   sia   dalle   peculiarita'   del  territorio  sia, soprattutto,  dalla  cultivar  «Itrana», che non ha altrove una cosi' intensa diffusione. Nella provincia Pontina, dove si trova la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Colline Pontine», l'olivicoltura  e'  profondamente  legata al tessuto sociale tanto e' vero  che  ha condizionato per secoli lo sviluppo del territorio e di conseguenza  la  vita  delle  popolazioni  che  si sono succedute nel tempo,  incidendo pure sull'economia della zona, quasi esclusivamente basata  sulla produzione di olio di alta qualita'. Il clima e' mite e favorevole alla pianta dell'olivo, i terreni delimitati nella zona di produzione  sono  montani  o  pedemontani  e  comprendono terreni con struttura  da  rocciosi ai ciottolosi o sciolti, addossati al sistema orografico  dei  monti:  Lepini,  Ausoni  e  Aurunci.  I  suoli hanno giacitura  ed  esposizione  sud - sud-ovest verso il mare. Il sistema orografico  infatti  costituisce una terrazza inclinata verso il mare lungo  ben  100  km  ed  e' pertanto uno dei territori piu' vasti per omogeneita'  e  condizioni  geografiche  d'Italia.  Gli  oliveti sono caratterizzati da secoli dalla forte presenza della varieta' «Itrana» che  possiede  una duplice attitudine e che conferisce al prodotto un carattere  armonico,  ed  e'  diffusa  nel  Lazio, in special modo in provincia  di Latina. Gli alberi possiedono un buon sviluppo anche se in  un  ambiente  pedologico poco favorevole per la presenza di forti dislivelli.  Tutti  i  fattori  ambientali esposti sono singolarmente molto favorevoli alla produzione di olive in grado di produrre oli di alta  qualita',  ma  particolarmente nel loro insieme si determina un sinergismo eccezionalmente favorevole oltre che per la qualificazione anche per la omogeneita' dei suoi caratteri.
 Art. 8.
 Strutture di controllo
 L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline  Pontine» sara' controllato da una struttura autorizzata, in conformita'  all'Art.  10 del Regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
 Art. 9.
 Etichettatura e logotipo
 La   denominazione  d'origine  protetta  «Colline  Pontine»  deve figurare in caratteri maiuscoli indelebili, con colorimetria di ampio contrasto   rispetto   a  quella  dell'etichetta  e  tale  da  essere nettamente  distinta  dal  complesso  delle indicazioni che compaiono nell'etichetta stessa. L'etichetta deve riportare la dizione «Colline Pontine»  con caratteri maggiori a tutti gli altri usati in etichetta e   controetichetta.  La  dicitura  «D.O.P.  denominazione  d'origine protetta»,  deve essere riportata immediatamente al di sotto del nome geografico «Colline Pontine» con la stessa grandezza di caratteri del nome  suddetto.  E'  consentito  l'uso  veritiero  di  nomi,  ragioni sociali,  marchi  privati purche' non abbiano significato laudativo o non  siano  tali da trarre in inganno i consumatori. L'uso di nomi di aziende,  tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale nonche' il   riferimento   al   confezionamento   nell'azienda   olivicola  o nell'associazione  di  aziende  olivicole  o  nell'impresa  olivicola situata  nell'area di produzione e' consentita solo se il prodotto e' stato  ottenuto  esclusivamente  con  olive  raccolte  negli  oliveti facenti  parte  dell'azienda.  I  recipienti  in  cui e' confezionato l'olio  extra  vergine  di  oliva a denominazione di origine protetta «Colline  Pontine» ai fini della immissione al consumo debbono essere in  vetro  scuro,  ceramica  o in lamina metallica inossidabile con i costituenti  a norma di legge e con l'etichetta di seguito descritta, di  capacita'  non  superiore  a  5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine  monodose  di  laminato  metallico  di  alluminio  ed  idonei materiali  sintetici  consentiti  dalla  legge, della capacita' di 10 ml.,  recanti  le  disposizioni previste dalla normativa vigente piu' una  numerazione  progressiva attribuita dall'organismo di controllo. Tutti i recipienti devono essere dotati di un sistema di chiusura che perda  la sua integrita' dopo la prima utilizzazione. E' obbligatorio indicare  nel  fronte  dell'etichetta  l'annata  di  produzione delle olive.  E'  consentito  in etichetta il riferimento all'olio ottenuto con  metodo biologico. Il logo della denominazione «Colline Pontine», come  di  seguito  descritto con disegno a colori in quadricromia, e' costituito dalla prospettiva di tre colonne di stile Dorico in giallo ed  un rametto sovrastante di olive con colorazione grigio-verde piu' grande  del  colonnato,  sullo  sfondo  delle colline racchiuse in un contorno   circolare  con  la  denominazione  «COLLINE  PONTINE».  La simbologia si riferisce alle Civilta' pre-romane ed alla sequenza dei tre  sistemi  montuosi Lepini, Ausoni ed Aurunci. Il logo puo' essere separato dall'etichetta purche' sullo stesso verso dell'etichetta.
 
 ----> Vedere Logo a pag. 41 della G.U. <----
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