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| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  |  |  | LEGGE 6 ottobre 2005, n. 213 |  | Incremento  del  contributo  obbligatorio  dello  Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1. E'    autorizzata   l'integrazione   del   contributo   per   il finanziamento    della    partecipazione   italiana,   in   relazione all'incremento   del  bilancio  per  le  spese  amministrative  e  le attivita'  operative  della  Corte  penale internazionale, con sede a L'Aja.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui' trascritti.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  in  3.240.995  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2004, si provvede,  per  l'anno  2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento   relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri;  a decorrere  dall'anno  2005,  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5084):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 24 giugno 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 12 luglio 2004 con pareri delle commissioni I
 e V.
 Esaminato  dalla III commissione il 21, 29 luglio 2004;
 10 e 16 febbraio 2005.
 Esaminato  in  aula  il 18 aprile 2005 e approvato il 4
 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3408):
 Assegnato  alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede
 deliberante  il 17 maggio 2005 con pareri delle Commissioni
 1ª, 2ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  3ª  Commissione  e  approvato  il  28
 settembre 2005.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il testo del comma 7, dell'art. 11-ter della legge n.
 468  del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma
 2,  del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito,
 con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e'
 il seguente:
 «Art.  11-ter  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
 1.6.  (Omissis).  7.  Qualora  nel corso dell'attuazione di
 leggi  si  verifichino  o  siano in procinto di verificarsi
 scostamenti  rispetto alle previsioni di spesa o di entrata
 indicate  dalle  medesime  leggi  al  fine  della copertura
 finanziaria,   il   Ministro   competente  ne  da'  notizia
 tempestivamente  al Ministro dell'economia e delle finanze,
 il  quale,  anche  ove  manchi  la  predetta  segnalazione,
 riferisce  al  Parlamento con propria relazione e assume le
 conseguenti  iniziative legislative. La relazione individua
 le  cause  che  hanno determinato gli scostamenti, anche ai
 fini  della  revisione dei dati e dei metodi utilizzati per
 la  quantificazione  degli oneri autorizzati dalle predette
 leggi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo'
 altresi'  promuovere  la procedura di cui al presente comma
 allorche'   riscontri   che   l'attuazione   dileggi  rechi
 pregiudizio  al  conseguimento  degli  obiettivi di finanza
 pubblica   indicati   dal   Documento   di   programmazione
 economico-finanziaria  e  da  eventuali aggiornamenti, come
 approvati   dalle  relative  risoluzioni  parlamentari.  La
 stessa   procedura   e'   applicata  in  caso  di  sentenze
 definitive   di   organi   giurisdizionali  e  della  Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 -  Il  testo  dell'art.  7, secondo comma, n. 2), della
 legge n. 468 del 1978 e' il seguente:
 «Art.  7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine)  (Omissis).  -  Con  decreti  del  Ministro del
 tesoro,   da   registrarsi   alla  Corte  dei  conti,  sono
 trasferite  dal  predetto  fondo ed iscritte in aumento sia
 delle  dotazioni  di competenza che di cassa dei competenti
 capitoli le somme necessarie:
 1) (Omissis);
 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
 aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
 e la riscossione delle entrate.
 
 
 
 
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