Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |
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LEGGE 6 ottobre 2005, n. 213 |
Incremento del contributo obbligatorio dello Stato italiano alla Corte penale internazionale, con sede a L'Aja. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. E' autorizzata l'integrazione del contributo per il finanziamento della partecipazione italiana, in relazione all'incremento del bilancio per le spese amministrative e le attivita' operative della Corte penale internazionale, con sede a L'Aja.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.
| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.240.995 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5084): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 24 giugno 2004. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2004 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla III commissione il 21, 29 luglio 2004; 10 e 16 febbraio 2005. Esaminato in aula il 18 aprile 2005 e approvato il 4 maggio 2005. Senato della Repubblica (atto n. 3408): Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede deliberante il 17 maggio 2005 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 3ª Commissione e approvato il 28 settembre 2005.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 7, dell'art. 11-ter della legge n. 468 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e' il seguente: «Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.6. (Omissis). 7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione dileggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978 e' il seguente: «Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) (Omissis). - Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) (Omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
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