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| Gazzetta n. 245 del 2005-10-20 |  | CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE |  | ORDINANZA 18 ottobre 2005 |  | Dichiarazione   di   inammissibilita'   di  richiesta  di  referendum popolare. |  | 
 |  | L'anno  2005,  il  giorno  18 del mese di ottobre, alle ore 9 si e' riunito  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum costituito ai sensi dell'art.  12  della legge 352 del 1970 (e successive modificazioni), composto dai signori: 
 (omissis)
 
 Vista  la  richiesta  di referendum proposta a mente dell'art. 132, comma  2,  Costituzione,  come  novellato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, e dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio  1970,  n. 352, depositata in data 21 settembre 2005 presso la  cancelleria  di  questa  Corte  da  Bortolussi  Romano, designato delegato  effettivo per la presentazione della proposta di referendum per  il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e  per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla deliberazione del consiglio di detto comune n. 6 del 21 febbraio 2005, immediatamente esecutiva;
 Considerato  che ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge n. 352 del  1970  Ğle  deliberazioni  dovranno essere adottate non oltre tre mesi  prima della data del rispettivo depositoğ, per cui la richiesta di  referendum  e  il  deposito  della deliberazione comunale debbono considerarsi  presentate  tardivamente;  che, pertanto, la richiesta, essendo  il  predetto  termine  perentorio,  deve  essere  dichiarata inammissibile; che, in analogia a quanto previsto dall'art. 43, comma 3,  dalla  legge  n.  352 per le richieste dichiarate illegittime, la presente  ordinanza  deve  essere  affissa all'Albo di questa Corte e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  affinche'  tutti  i cittadini interessati  siano informati dell'esito della richiesta di referendum avanzata dal consiglio comunale di Cinto Caomaggiore;
 P.Q.M. dichiara  inammissibile  la  richiesta  di  referendum  di  cui  alla deliberazione  n.  6  del  21 febbraio 2005 del consiglio comunale di Cinto Caomaggiore.
 Dispone ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n. 352 del 1970 che  la  presente  ordinanza  sia  affissa all'albo di questa Corte e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 
 Cosi' deciso in Roma, 18 ottobre 2005.
 
 Il presidente: Teresi
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