Gazzetta n. 245 del 2005-10-20
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ORDINANZA 18 ottobre 2005
Dichiarazione di inammissibilita' di richiesta di referendum popolare.

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 9 si e' riunito l'Ufficio centrale per il referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della legge 352 del 1970 (e successive modificazioni), composto dai signori:

(omissis)

Vista la richiesta di referendum proposta a mente dell'art. 132, comma 2, Costituzione, come novellato dall'art. 9, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e dell'art. 42, comma 2, legge 25 maggio 1970, n. 352, depositata in data 21 settembre 2005 presso la cancelleria di questa Corte da Bortolussi Romano, designato delegato effettivo per la presentazione della proposta di referendum per il distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e per la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla deliberazione del consiglio di detto comune n. 6 del 21 febbraio 2005, immediatamente esecutiva;
Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge n. 352 del 1970 Ğle deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo depositoğ, per cui la richiesta di referendum e il deposito della deliberazione comunale debbono considerarsi presentate tardivamente; che, pertanto, la richiesta, essendo il predetto termine perentorio, deve essere dichiarata inammissibile; che, in analogia a quanto previsto dall'art. 43, comma 3, dalla legge n. 352 per le richieste dichiarate illegittime, la presente ordinanza deve essere affissa all'Albo di questa Corte e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale affinche' tutti i cittadini interessati siano informati dell'esito della richiesta di referendum avanzata dal consiglio comunale di Cinto Caomaggiore;
P.Q.M. dichiara inammissibile la richiesta di referendum di cui alla deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2005 del consiglio comunale di Cinto Caomaggiore.
Dispone ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge n. 352 del 1970 che la presente ordinanza sia affissa all'albo di questa Corte e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Cosi' deciso in Roma, 18 ottobre 2005.

Il presidente: Teresi