Gazzetta n. 245 del 2005-10-20
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2005
Modalita' di trasferimento a titolo di indennizzo di ulteriori immobili al FIP. (Decreto n. 98271).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo (come ivi definito) di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare per conto degli enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2004 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti, emanati in data 23 dicembre 2004 con i quali sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tali decreti (nel seguito indicato come i «decreti di trasferimento»);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 24 dicembre 2004 ai sensi del quale e' stato determinato il valore degli immobili conferiti e trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);
Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione e del decreto chiusura tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);
Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili conferiti e trasferiti ai sensi del decreto di apporto e dei decreti di trasferimento, dalle quali e' emersa l'intrasferibilita' degli immobili e delle porzioni di essi di cui all'allegato 1 (le «verifiche»);
Preso atto della comunicazione del 23 giugno 2005, con la quale il Fondo, a seguito dell'esito delle verifiche e dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla societa' di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo, ha richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'accordo di indennizzo il pagamento di un importo di Euro 173.554.972 per i motivi ivi illustrati;
Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo, con nota n. 70435 del 24 giugno 2005, la volonta' di effettuare il pagamento avvalendosi del diritto di cedere ulteriori immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo di indennizzo;
Decreta:
Art. 1.
Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 2 del presente decreto (nel seguito gli «immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.
Il valore degli immobili trasferiti, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla societa' di gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9 dell'art. 3, del decreto-legge n. 351, e' pari ad Euro 176.139.000.
In sostituzione degli immobili di cui all'allegato 1 e a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 dall'accordo di indennizzo, sono trasferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (nel seguito, la «data di efficacia»), gli immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello di «Investire immobiliare SGR S.p.a.». La differenza tra il valore degli immobili trasferiti di cui al precedente capoverso e l'importo richiesto dal Fondo, pari ad un ammontare di Euro 2.584.028, e' retrocessa dal Fondo al Ministero dell'economia e delle finanze a partire dal 30 giugno 2006 secondo quanto previsto dall'accordo di indennizzo quale ulteriore corrispettivo per gli immobili trasferiti dallo Stato al Fondo ai sensi del presente decreto.
Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, con esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.
Il credito per il finanziamento concesso al Fondo dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e altre banche in data 29 dicembre 2004 e successivamente da questi trasferito nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, nonche' quello derivante dalla linea di credito messa a disposizione da Barclays Bank PLC, filiale di Milano in data 18 febbraio 2005, devono intendersi assistiti da privilegio speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 351, anche sugli immobili trasferiti.
Art. 2.
In conseguenza dell'esito delle verifiche gli immobili indicati all'allegato 1 si considerano non trasferiti e di conseguenza dagli allegati al decreto di apporto e ai decreti di trasferimento e' espunto qualsiasi riferimento agli stessi.
Art. 3.
Il Fondo e' immesso nel possesso giuridico degli immobili trasferiti con effetto dalla data di efficacia.
Art. 4.
Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4 e di quanto previsto dal decreto operazione, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione e sono assegnati dall'Agenzia del demanio, ai sensi dei rispettivi disciplinari d assegnazione previsti dal decreto operazione, ai soggetti che li hanno in uso e che, in base ai predetti disciplinari, corrispondono all'Agenzia del demanio un canone in relazione agli immobili loro assegnati. Il canone annuo corrisposto dai soggetti assegnatari all'Agenzia del demanio in relazione agli immobili trasferiti loro assegnati, e' pari ad Euro 6.508.400 per l'I.N.P.S. e ad Euro 1.320.000 per l'INPDAP, oltre rivalutazione secondo quanto previsto dai disciplinari di assegnazione.
Il canone di locazione annuo complessivo corrisposto al Fondo dall'Agenzia del demanio ai sensi del contratto di locazione rimane invariato e, salvo quanto previsto al paragrafo che segue, e' ripartito tra i soggetti assegnatari in proporzione ai canoni di locazione di mercato stimati dagli esperti indipendenti per gli immobili rispettivamente assegnati.
Il canone complessivo annuo dovuto da ciascuno degli enti previdenziali indicati al successivo art. 6 all'Agenzia del demanio per l'uso degli immobili loro assegnati, e' determinata in ragione di 4 euro per ogni 90 euro della rispettiva quota di competenza del corrispettivo di cui al medesimo art. 6. La differenza tra quanto corrisposto dagli enti previdenziali all'Agenzia del demanio ai sensi dei relativi disciplinari di assegnazione, e quanto da questa dovuto al Fondo per i medesimi immobili ai sensi del contratto di locazione, e' posta a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore, sottoscrive con il Fondo un nuovo allegato del contratto di locazione, predisposto dalla societa' di gestione del Fondo e contenente la lista degli immobili e dei relativi canoni di locazione oggetto del contratto, integrata degli immobili trasferiti, delle modifiche risultanti dalle verifiche e dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla societa' di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo e dall'art. 2 del presente decreto, aggiornata con l'allocazione ai singoli immobili del canone annuo complessivo dovuto al Fondo, in relazione alla modificata composizione e consistenza degli immobili contenuti in tale lista.
L'Agenzia del demanio trasmette a ciascuno dei soggetti assegnatari degli immobili del Fondo la lista modificata degli immobili di cui al capoverso che precede, in sostituzione della corrispondente lista contenuta nel contratto di locazione allegato in copia a ciascun disciplinare di assegnazione. I soggetti assegnatari, il cui canone annuo complessivo dovuto all'Agenzia del demanio a fronte degli immobili loro assegnati ai sensi dei rispettivi disciplinari di assegnazione sia variato a seguito di quanto sopra, prendono atto di tale mutamento nei confronti della predetta Agenzia, in persona dei relativi presidenti, rappresentanti legali o sostituti.
Gli effetti della formalizzazione delle modifiche contrattuali da apportarsi ai sensi del presente articolo, decorrono dalla data di efficacia.
Art. 6.
In considerazione di quanto previsto dal presente decreto, la porzione del corrispettivo pagato dal Fondo per il trasferimento degli immobili e riassegnata agli enti previdenziali di cui all'art. 2 del decreto di chiusura per gli immobili di loro competenza, modificata per effetto delle verifiche e delle valutazioni di cui al terzo capoverso del precedente art. 1 intervenute sui rispettivi immobili, nonche' integrata del valore degli immobili trasferiti, e' sostituita come segue: INAIL Euro 238.896.900; I.N.P.S. Euro 760.764.600; INPDAP Euro 105.768.900.
Art. 7.
Il maggior corrispettivo incassato dal Ministero dell'economia e delle finanze dalla vendita e dal successivo collocamento delle quote del Fondo di cui all'art. 1 del decreto di chiusura rispetto al loro valore nominale, complessivamente pari ad Euro 259.883.999, e' parzialmente riassegnato, in ragione del valore dei rispettivi immobili trasferiti al Fondo dagli enti previdenziali di cui all'art. 6, unitamente alle somme ivi indicate, quanto ad Euro 18.670.350 all'INAIL; quanto ad Euro 59.455.528 all'INPS, quanto ad Euro 8.266.086 all'INPDAP.
Art. 8.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per il tramite della competente Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile trasferito specificatamente indicato all'allegato 2 ed in relazione al quale e' stato dichiarato l'interesse storico e artistico, entro sessanta giorni dalla data di efficacia possono deliberare, con le modalita' di cui al presente articolo, l'acquisto di tale immobile trasferito, assumendo contestualmente l'impegno di spesa per il relativo valore di trasferimento indicato all'allegato 2.
Qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali intenda procedere all'acquisto dell'immobile trasferito di cui al precedente capoverso, entro il termine ivi citato assume apposita deliberazione ed emana il relativo decreto di impegno della conseguente spesa e li notifica, tramite messo comunale o posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia del demanio, nonche' alla societa' di gestione del Fondo. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto e' data altresi' comunicazione alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile che ne e' oggetto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto. Il provvedimento di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La proprieta' dell'immobile passa al Ministero per i beni e le attivita' culturali dal momento dell'incasso del prezzo da parte del Fondo.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per esso la Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, qualora non intenda assumere la deliberazione di cui al primo capoverso del presente articolo, ne da' comunicazione, entro dieci giorni dalla data di efficacia, alla regione e, per suo tramite, agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova l'immobile trasferito indicato all'allegato 2 ed in relazione al quale e' stato dichiarato l'interesse storico e artistico. Ricevuta tale comunicazione, la regione e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono proporre al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per esso alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, l'acquisto di tale immobile trasferito, motivando la relativa deliberazione anche con riferimento alle condizioni ed ai limiti posti per l'utilizzo dell'immobile medesimo e corredandola del decreto di impegno della relativa spesa.
La deliberazione di cui al precedente comma, corredata del parere favorevole della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del decreto di impegno della relativa spesa, e' notificata entro il termine di sessanta giorni dalla data di efficacia, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia del demanio, nonche' alla societa' di gestione del Fondo. La notifica di tale deliberazione comporta la revoca del presente decreto limitatamente all'immobile indicato nella deliberazione medesima. Del deliberato acquisto e' data altresi' comunicazione agli altri enti pubblici territoriali interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone la revoca formale del presente decreto limitatamente all'immobile gravato dalla deliberazione di acquisto. Il provvedimento di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La proprieta' dell'immobile passa all'ente che ne ha deliberato l'acquisto dal momento dell'incasso del relativo prezzo da parte del Fondo.
Al Fondo e' fatto divieto di alienare l'immobile trasferito oggetto di dichiarazione di interesse storico e artistico, specificatamente indicato all'allegato 2, fino a quando non siano formalmente completati i procedimenti di cui al presente articolo o siano decorsi i termini per il loro compimento.
Art. 9.
Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2005

p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Armosino

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
Buttiglione

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2005 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 215
----> Vedere Allegato a pag. 12 della G.U. <----