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| Gazzetta n. 245 del 2005-10-20 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2005 |  | Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in  materia  di  norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. (Ordinanza n. 3467). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del  20 marzo  2003,  e  successive  modificazioni, con la quale sono state,  tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in  zona  sismica,  prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la possibilita' di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla   medesima   materia,   nonche'  le  successive  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n. 3431,  del  3 maggio 2005 e n. 3452, del 1° agosto 2005, con le quali sono   state   apportate  modifiche  ed  integrazioni  alla  predetta ordinanza n. 3274/2003;
 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno  e  con  il  Capo  del Dipartimento  della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione  delle  «Norme  tecniche per le costruzioni», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  222, del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 Considerato,  altresi',  che  la  disciplina  inerente  alle  norme tecniche  per  le costruzioni in zona sismica prevista dall'ordinanza del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, permarra' in vigore fino all'8 ottobre 2005;
 Ritenuto  che,  decorrendo l'entrata in vigore del predetto decreto dal  23 ottobre  2005  e  cessando, alla data dell'8 ottobre 2005, la vigenza   dell'ordinanza   sopra  citata,  si  determina  una  lacuna giuridica nella disciplina delle norme tecniche per le costruzioni;
 Ritenuto,  quindi,  necessario  prorogare  il  termine  di  vigenza dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n. 3274/2003;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  termine  di  cui  all'art.  2,  comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, gia' prolungato con l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.  3379  del  5 novembre 2004, con l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e  successivamente  con  l'art.  6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei Ministri n. 3452, del 1° agosto 2005 e' prorogato fino al  23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa indicato.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 ottobre 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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