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| Gazzetta n. 245 del 2005-10-20 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2005 |  | Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  dirette a fronteggiare l'emergenza  nel  territorio  del  comune  di  S.  Giuseppe  Jato, in conseguenza  dei  movimenti  franosi  attivatisi  nel mese di gennaio 2005. (Ordinanza n. 3466). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza nel territorio del comune di S. Giuseppe Jato, in provincia di  Palermo, in conseguenza dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre  2005,  n.  3464,  recante:  «Ripartizione delle risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311»,  con  la  quale  sono  state  stanziate  le  risorse finanziarie  da  destinare ai movimenti franosi in atto nel comune di S.  Giuseppe  Jato,  in provincia di Palermo, e di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 15 giugno 2005 sopra citato;
 Considerato  che  il  territorio  del comune di S. Giuseppe Jato e' stato  interessato  da  gravi  dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti  franosi,  che  hanno  determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;
 Considerato  altresi', che a seguito del predetto movimento franoso si  e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
 Ritenuto  necessario  attuare  tutti gli interventi straordinari ed urgenti  al  fine  di  assicurare  la  rimozione  delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  Presidente  della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato  per  fronteggiare  lo  stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  Commissario  delegato si avvale del Dipartimento regionale  della  protezione  civile,  nonche', ove necessario, della collaborazione  degli  Uffici  tecnici  regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
 3. Il Commissario delegato provvede, in particolare:
 a) agli  interventi  di  monitoraggio  e  di indagine con rilievi fotografici di dettaglio e sondaggi;
 b) agli   interventi  di  messa  in  sicurezza  degli  edifici  e consolidamento dell'area in frana.
 |  | Art. 2. 1. Il Commissario delegato, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo,  ove  necessario,  alla  conferenza  di servizi da indire entro  sette  giorni  dalla  acquisizione  della  disponibilita'  dei progetti.  Qualora  alla  conferenza  di servizi il rappresentante di un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo  dalla  sua  presenza  e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso espresso da un'amministrazione  preposta  alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale,  del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute   e   della   pubblica   incolumita',   la  determinazione  e' subordinata,  in  deroga  all'art.  14-quater,  comma  3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005,  n.  15,  all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  L'approvazione  del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  | Art. 3. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei   Ministri   del  22 ottobre  2004,  alle  seguenti  disposizioni normative:
 legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni, articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge  regionale  2 agosto  2002,  n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale  n.  7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16,  18,  19,  21,  22,  23,  24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
 legge   7 agosto   1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 |  | Art. 4. 1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente  ordinanza,  si  provvede a valere sulle risorse finanziarie che  si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  nonche'  delle  ulteriori risorse assegnate allo scopo dall'Amministrazione statale e regionale.
 2.  Il  Presidente  della Regione siciliana - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza   e'   autorizzato   ad   utilizzare   risorse  finanziarie disponibili   sul   proprio   bilancio   regionale,  in  deroga  agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.
 |  | Art. 5. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 6 ottobre 2005
 
 Il Presidente: Berlusconi
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