Gazzetta n. 245 del 2005-10-20
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di S. Giuseppe Jato, in conseguenza dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005. (Ordinanza n. 3466).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di S. Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, in conseguenza dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», con la quale sono state stanziate le risorse finanziarie da destinare ai movimenti franosi in atto nel comune di S. Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2005 sopra citato;
Considerato che il territorio del comune di S. Giuseppe Jato e' stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi, che hanno determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;
Considerato altresi', che a seguito del predetto movimento franoso si e' determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale del Dipartimento regionale della protezione civile, nonche', ove necessario, della collaborazione degli Uffici tecnici regionali, degli Uffici degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato provvede, in particolare:
a) agli interventi di monitoraggio e di indagine con rilievi fotografici di dettaglio e sondaggi;
b) agli interventi di messa in sicurezza degli edifici e consolidamento dell'area in frana.
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle ulteriori risorse assegnate allo scopo dall'Amministrazione statale e regionale.
2. Il Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative disposizioni normative regionali.
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Presidente: Berlusconi