Gazzetta n. 245 del 2005-10-20
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 settembre 2005
Termini, criteri e modalita' di effettuazione del bando tematico per l'agevolazione di programmi di sviluppo precompetitivo, realizzati da piccole imprese o da imprese in fase di avvio nei settori di alta e medio/alta tecnologia, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto in particolare l'art. 11 del succitato decreto che destina una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del FIT all'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali;
Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240, esplicativa delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;
Vista la circolare del Ministero delle attivita' produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030, che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il parere positivo espresso dal Comitato tecnico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, nelle riunioni dell'8 e del 29 luglio 2003 in merito alla emanazione di un bando tematico avente come obiettivo la promozione di programmi altamente innovativi, utilizzando le procedure previste dall'art. 11 della direttiva del 16 gennaio 2001;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 aprile 2005 concernente la ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo e risorse disponibili
1. Il presente bando tematico, di seguito denominato bando, e' destinato ad agevolare programmi di sviluppo precompetitivo, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale e le attivita' connesse ai centri di ricerca, cosi' come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001, di seguito denominato direttiva, finalizzati, in particolare, alla realizzazione di innovazione di prodotto nei settori di alta e medio/alta tecnologia, cosi' come individuati nel successivo art. 3 del presente decreto.
2. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 50 milioni a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle previsioni e delle relative modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministero delle attivita' produttive del 7 aprile 2005.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Possono partecipare al presente bando i seguenti soggetti, purche' possiedano una stabile organizzazione in Italia:
a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
b) imprese che esercitano un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria;
c) imprese agro-industriali, intendendosi per tali quelle imprese agricole che svolgono attivita' di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
d) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
e) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alla lettera a), b) e c);
f) consorzi e societa' consortili a condizione che la partecipazione al Fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) e) sia superiore al 50 per cento. Il valore della predetta partecipazione e' fissata al 30% per i consorzi e le societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono partecipare solo se hanno la dimensione di piccola impresa, secondo i parametri indicati nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, e risultano gia' costituite alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero sono in fase di avvio (start-up), in quanto costituite da non piu' di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche congiuntamente tra loro ovvero con universita' ed enti pubblici di ricerca. In questo caso le attivita' svolte da parte dei soggetti di cui al comma 1 devono avere un costo superiore al 50% di quello complessivo del programma, ovvero al 30% ove il programma preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di un unico progetto presentato congiuntamente, l'agevolazione e' concessa ed erogata ai singoli soggetti partecipanti in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate da ciascuno di essi.
Art. 3.
Programmi ammissibili
1. Gli obiettivi dei programmi di sviluppo precompetitivo ammissibili alle agevolazioni del presente bando, con costi ammissibili di importo non inferiore a Euro 1.000.000 e non superiore a Euro 3.000.000, devono rientrare nei settori di alta e medio/alta tecnologia, individuati sulla base della classificazione per livello tecnologico secondo i criteri stabiliti dall'OCSE, e devono essere compresi nei seguenti codici ISTAT '91:
a) fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali (DG);
b) fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (DK);
c) fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche (DL);
d) informatica ed attivita' connesse (K 72);
e) fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (DM 34);
f) costruzione di locomotive, anche da manovre, e di materiale rotabile ferro-tranviario (DM 35.2);
g) costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali (DM 35.3);
h) fabbricazione di motocicli e biciclette (DM 35.4);
i) fabbricazione di altri mezzi di trasporto (DM 35.5).
Art. 4.
Durata dei programmi e spese ammissibili
1. I programmi hanno una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di presentazione del progetto definitivo al gestore convenzionato, di cui al comma 4 del successivo art. 6. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Ministero delle attivita' produttive puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di 12 mesi.
2. Sono ammissibili i costi sostenuti successivamente alla data di presentazione del programma definitivo al gestore, oltre gli eventuali studi di fattibilita' a decorrere dalla data di presentazione del progetto di massima, e per le relative voci di costo.
3. Per la determinazione e la valutazione delle spese e dei costi ammissibili si applicano le disposizioni della direttiva e della circolare 11 maggio 2001, n. 1034240, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominata circolare.
Art. 5.
Misura e modalita' di erogazione delle agevolazioni
1. Per i programmi di cui all'art. 3, sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa nelle misure e con le modalita' indicate all'art. 4 della direttiva e nel punto 4 della circolare. Non viene riconosciuta la maggiorazione, nella forma di contributo alla spesa, di cui all'art. 4, comma 5 e 6, della succitata direttiva.
Art. 6.
Presentazione delle domande
1. I soggetti di cui all'art. 2 propongono il progetto di massima, da redigere secondo le istruzioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto, utilizzando il modulo di richiesta il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 2, a partire dal trentesimo e sino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Modulo per la richiesta delle agevolazioni deve essere elaborato, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su carta comune in formato A4. Detto software sara' disponibile presso il sito del Ministero (www.attivitaproduttive.gov.it) e dei gestori convenzionati.
2. Al modulo per la richiesta delle agevolazioni dovra' essere allegata la Scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3. Le pagine del Modulo e della scheda tecnica devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le modalita' previste dall'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tra la documentazione da allegare al modulo di domanda deve essere compresa una duplice copia del supporto informatico (floppy disk o cd -rom) contenente il file relativo al Modulo di richiesta, generato attraverso il predetto software, ed il file relativo alla scheda tecnica. La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Ufficio C1, via Giorgione, 2/b - 00147 Roma, a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Le domande presentate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
3. Nel caso di progetto di massima proposto congiuntamente da piu' soggetti, la domanda deve essere redatta, con le medesime modalita' previste ai commi 1 e 2, utilizzando il modulo di richiesta, il cui fac-simile e' riportato nell'allegato 4 al presente decreto e dovra' essere allegata la scheda tecnica, compilata secondo lo schema di cui all'allegato 5. Il suddetto modulo deve essere firmato dai legali rappresentanti di tutti i soggetti richiedenti, i quali designano uno dei soggetti medesimi quale capofila con il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i partecipanti e di mantenere i rapporti con il Ministero delle attivita' produttive ed il gestore convenzionato.
4. Nel modulo deve essere altresi' indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero delle attivita' produttive, come riportati nell'allegato 6 al presente decreto.
5. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.
Art. 7.
Modalita' procedurali per la formazione della graduatoria
1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalita' procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Ministero delle attivita' produttive puo' avvalersi, per la valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito albo, a supporto dal competente ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del precedente art. 6, il Ministero delle attivita' produttive, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20%, possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.
Art. 8.
Criteri per la determinazione del punteggio
1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria e' ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 16 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 3:
a) progetto finalizzato a realizzare una «innovazione di prodotto» che, in termini di originalita' e complessita' progettuale, risulti allineata allo stato dell'arte della ricerca mondiale del settore: punti 8; ovvero novita' in relazione allo sviluppo del mercato di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due punteggi precedenti, nel caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d. «ecoprogettazione»), come specificato nel successivo comma 2: punti 2;
b) progetto alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o piu' brevetti gia' depositati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2;
c) progetto per la cui realizzazione e' previsto un prevalente utilizzo di personale interno, in termini di costi agevolabili, rispetto ai costi previsti per la voce «prestazioni di terzi», al netto delle collaborazioni con universita' e/o enti pubblici di ricerca: punti 2;
2. Ai fini di cui alla precedente lettera a) del comma 1, in conformita' alle indicazioni di cui al libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e alla comunicazione della Commissione europea recante «Politica integrata dei prodotti» (COM(2003)302), per «ecoprogettazione» deve intendersi l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente riportata nella scheda tecnica.
3. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1:
a) dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a enti pubblici di ricerca o universita' per un importo non inferiore al 15% e fino ad un massimo del 30% dei costi ammissibili del programma di sviluppo precompetitivo;
b) 5% per i programmi presentati da centri di ricerca privati di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 o da consorzi e societa' consortili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti a), b), c) e d);
c) 10% per i programmi presentati congiuntamente con Universita' o Enti pubblici di ricerca.
d) 10% per i programmi presentati da impresa in fase di avvio (start up) nata da universita', enti pubblici di ricerca (c.d. «spin off»), intendendosi l'impresa costituita, da non piu' di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di Universita' e/o Enti pubblici di ricerca.
Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 15%.
4. In caso di parita' di punteggio, prevale il programma proposto dal soggetto avente dimensioni minori applicando il parametro a) di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005. Nel caso in cui il programma sia proposto congiuntamente da piu' soggetti, tale valutazione dimensionale avviene sommando il parametro, come sopra definito, di tutti i soggetti partecipanti al medesimo programma.
Art. 9.
Presentazione dei progetti definitivi
1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la decadenza, secondo le modalita' e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.
2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.
3. Il Ministero delle attivita' produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3 della direttiva, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entita', le modalita' e le condizioni dell'intervento.
4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalita' e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.
5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti dal presente bando. Analogamente si procedera' alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o piu' degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1, e delle relative maggiorazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse.

Roma, 28 settembre 2005

Il Ministro: Scajola
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 23 a pag. 25 della G.U. <----
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 26 a pag. 30 della G.U. <----
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 31 a pag. 32 della G.U. <----
Allegato 4

----> Vedere Allegato da pag. 33 a pag. 40 della G.U. <----
Allegato 5

----> Vedere Allegato da pag. 41 a pag. 43 della G.U. <----
Allegato 6

----> Vedere Allegato a pag. 44 della G.U. <----