Gazzetta n. 244 del 2005-10-19
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2005
Revoca della somma complessiva di Euro 23.035.039,61 concessa per interventi connessi a calamita' naturali. (Ordinanza n. 3465).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive integrazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;
Visti i provvedimenti di assegnazione indicati nel prospetto allegato, che forma parte integrante della presente ordinanza, con i quali sono state assegnate risorse finanziarie in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione di interventi conseguenti a diverse calamita' naturali che hanno colpito il territorio nazionale;
Tenuto conto che dalle attivita' istruttorie condotte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla conclusione degli interventi di cui e' cenno, risultano non utilizzate somme per un importo complessivo di 23.035.039,61 euro;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di procedere alla revoca delle predette somme non utilizzate;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi della citata normativa le suddette somme possono essere riutilizzate per altre finalita' di protezione civile;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dispone:
Art. 1.
1. A valere sulle assegnazioni disposte per la realizzazione degli interventi indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, sono revocate le somme non utilizzate quali risultanti dal prospetto stesso. Il complessivo importo di 23.035.039,61 euro derivante dalle predette revoche sara' utilizzato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 677 del 1996.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2005
Il Presidente: Berlusconi
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 6 a pag. 15 della G.U. <----