Gazzetta n. 244 del 2005-10-19
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 2 settembre 2005
Riconoscimento di un ulteriore contributo agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e della Sardegna, per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'art. 25, comma 5, in cui si prevede l'individuazione di uno o piu' bacini di diffusione del segnale televisivo terrestre, nei quali avviare la completa conversione alla tecnica digitale;
Visto, l'art. 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
Visto l'art. 1, comma 250, della citata legge finanziaria 2005, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government;
Visto il decreto 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina la procedura per l'erogazione di contributi per l'acquisto di decodificatori in tecnica digitale terrestre ai sensi della legge finanziaria 2004 esplicitamente richiamato anche nella legge finanziaria 2005;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1° settembre 2005, con il quale una quota pari a 14 milioni di euro ovvero alla somma residua della disponibilita' del rifinanziamento di cui al comma 211 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 e' riservata ai contributi in favore di abbonati al servizio di radiodiffusione della Sardegna e della Valle d'Aosta;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 giugno 2005, con il quale e' stata istituita una speciale commissione, presieduta dal Sottosegretario on. Paolo Romani, per lo studio delle problematiche attinenti all'avvio delle aree all digital e per il coordinamento del relativo processo di realizzazione delle stesse;
Visti il protocollo d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Sardegna e l'associazione DGTVi del 16 aprile 2005, nonche' il protocollo d'intesa tra il Ministero delle comunicazioni, la regione Valle d'Aosta e l'associazione DGTVi in pari data, con cui le parti si impegnano a mettere in atto tutte le attivita' necessarie per rendere possibile entro il 31 gennaio 2006 la transizione al digitale terrestre nelle aree principali delle due regioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off' analogico), del 17 settembre 2003, n. COM(2003) 541;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interoperabilita' dei servizi di televisione digitale interattiva, del 30 luglio 2004, n. COM (2004) 541;
Ritenuto opportuno, nell'ambito delle azioni che il Ministero deve svolgere per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government, utilizzare il Fondo di cui all'art. 1, comma 250, della legge finanziaria 2005 per consentire agli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree che diventeranno all digital entro il 31 gennaio 2006 di disporre di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale e la conseguente interattivita', mediante un apposito contributo;
Visto il corpus di specifiche indicate come «D-Book», versione settembre 2004, emanate dall'Associazione DGTVi dei broadcaster in tecnica digitale terrestre, relativamente al canale di ritorno, per il quale, se realizzato mediante linea telefonica analogica commutata, si indica lo standard V.90 (fino a 56 kbit/s) come quello richiesto per la conformita' a tali specifiche;
Ritenuto opportuno incentivare la diffusione di ricevitori dotati sia dell'interattivita' che di un canale di ritorno ed equipaggiati con una piattaforma per l'interattivita' aperta e riconosciuta come tale dalla Commissione europea;
Considerato che, in base a consultazioni svolte dalla Commissione istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 giugno 2005 con associazioni di categoria rappresentative della filiera della produzione e della distribuzione di decodificatori, il costo di un decodificatore digitale finanziabile con contributo statale puo' attestarsi sui 90 euro e che, dedotto il contributo statale di 70 euro, rimane a carico dell'acquirente un costo di 20 euro;
Considerato che gli utenti televisivi delle regioni Sardegna e Valle d'Aosta, a causa dello switch-off anticipato, saranno tenuti a fornirsi di decodificatore per poter continuare a fruire del servizio televisivo e che quindi risulta opportuno che per essi il contributo statale arrivi a coprire il costo integrale del decodificatore;
Decreta:
Art. 1.
1. Agli abbonati al servizio di radiodiffusione televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento per l'anno in corso, delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, e' riconosciuto un contributo di 20 euro per l'acquisto od il noleggio di un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale e una elevata interattivita' da remoto.
2. I contributi saranno erogati per l'acquisto o noleggio di decodificatori che:
a) abbiano accesso ad un canale di ritorno su linea telefonica analogica commutata, mediante modem idoneo a sostenere per tale tipo di accesso almeno la classe di velocita' fino a 56 kbit/s conformemente alla norma UIT V.90 ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
b) siano equipaggiati di piattaforma per l'interattivita' aperta e riconosciuta come tale dalla Commissione europea.
Art. 2.
1. Alla erogazione del contributo di cui all'art. 1 si provvede attingendo alle disponibilita' del Fondo istituito con il comma 250 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), entro il limite di 6 milioni di euro.
Art. 3.
1. Il contributo di cui all'art. 1 non e' incompatibile con quello previsto dal comma 211 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005.
2. I due contributi sono cumulabili nell'ambito della stessa procedura disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del-l'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2003.
3. All'erogazione del contributo di cui al presente decreto si provvede mediante la procedura telematica prevista dal predetto decreto in data 30 dicembre 2003.
Roma, 2 settembre 2005
Il Ministro: Landolfi

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 86