Gazzetta n. 244 del 2005-10-19
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 settembre 2005
Riconoscimento, al sig. Pulido Ricardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1988 come modificato dalla legge n. 189/02, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Pulido Ricarco, nato a Santiago del Cile il 6 settembre 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo ai fini dell'accesso all'albo e l'esericizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Piscologia» presso la «Pontificia Universidad Catolica de Chile» in data 5 maggio 1999;
Considerato inoltre che ha documentato di aver frequentato un dottorato di ricerca in psicologia generale e clinica presso l'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna ed e' stato ammesso all'esame finale;
Preso atto che in Cile per esercitare la professione di psicologo e' sufficiente il titolo di «Licenciado in psicologia», non essendo obbligatoria l'iscrizione al locale ordine professionale, come da informazioni in possesso di questa amministrazione assunte dall'Ambasciata d'Italia di Santiago;
Considerato che l'istante ha documentato esperienza professionale nel campo della psicologia;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) teorie e tecniche dei tests;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Pulido Ricardo, nato a Santiago del Cile il 6 settembre 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulla seguente materia: 1) teorie e tecniche dei tests.
Art. 3.
Le modalita' di svogimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che sostituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 19 settembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia, sopra indicata.
c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A.