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| Gazzetta n. 244 del 2005-10-19 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 19 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Pulido Ricardo, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;
 Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1988 come  modificato  dalla legge n. 189/02, che prevede l'applicabilita' del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del sig. Pulido Ricarco, nato a Santiago del Cile il  6  settembre  1975,  cittadino  italiano, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il riconoscimento   del   titolo  professionale  di  psicologo  ai  fini dell'accesso  all'albo  e l'esericizio in Italia della professione di psicologo;
 Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Piscologia» presso la «Pontificia Universidad Catolica de Chile» in data 5 maggio 1999;
 Considerato  inoltre  che  ha  documentato  di  aver frequentato un dottorato  di  ricerca in psicologia generale e clinica presso l'Alma Mater  Studiorum  -  Universita'  di  Bologna  ed  e'  stato  ammesso all'esame finale;
 Preso atto che in Cile per esercitare la professione di psicologo e'  sufficiente  il titolo di «Licenciado in psicologia», non essendo obbligatoria  l'iscrizione  al  locale  ordine professionale, come da informazioni   in   possesso   di   questa   amministrazione  assunte dall'Ambasciata d'Italia di Santiago;
 Considerato  che  l'istante ha documentato esperienza professionale nel campo della psicologia;
 Viste  le  determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 giugno 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra citata;
 Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che  risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) teorie e tecniche dei tests;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Pulido  Ricardo,  nato a Santiago del Cile il 6 settembre 1975,  cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di  cui  al presente articolo e' subordinato al superamento  di  una prova attitudinale orale sulla seguente materia: 1) teorie e tecniche dei tests.
 |  | Art. 3. Le  modalita'  di svogimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  sostituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 19 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a)  Prova   attitudinale:  il  candidato  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulla materia, sopra indicata.
 c) La    commissione    rilascia   certificazione   dell'avvenuto superamento   dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo  degli psicologi - sezione A.
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