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| Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 28 settembre 2005 |  | Concessione  del trattamento straordinario di integrazione salariale, per  il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalle  societa': Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a. (Decreto n. 36963). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291, che stabilisce  che  «  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'  concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione  o  trasformazione  di  attivita',  il trattamento di cassa integrazione   guadagni  straordinaria,  per  ventiquattro  mesi,  al personale  anche  navigante  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie.»;
 Visto  l'accordo  in  data  21 dicembre 2004, intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  delle  societa'  Volare Group S.p.a., Volare Airlines S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.  nonche'  delle  OO.SS., con il quale, considerata  la  situazione  di  crisi,  sfociata  nella procedura di amministrazione   straordinaria,  nella  quale  si  sono  trovate  le predette  societa',  e'  stato  concordato  il ricorso al trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  come  previsto dall'art. 1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  per  un  periodo di ventiquattro  mesi  a  decorrere dal 1° gennaio 2005, in favore di un numero  massimo  di  1100  unita'  dipendenti  dalle  societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
 Visto  il  decreto  ministeriale  n. 35671 del 7 marzo 2005, con il quale   e'   stata   autorizzata   la   concessione  del  trattamento straordinario   di   integrazione   salariale,  per  il  periodo  dal 1° gennaio  2005  al  30 giugno 2005, in favore del personale, sia di terra  che  navigante, dipendente dalle societa' Volare Group S.p.a., Volare  Airlines  S.p.a.  e  Air  Europe  S.p.a.,  in amministrazione straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Visto  il verbale di accordo, stipulato in data 17 maggio 2005, tra le  rappresentanze  sindacali  e la rappresentanza del gruppo Volare, assistita  dall'API  di  Varese,  con  il  quale e' stata esperita la procedura  di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ed e'  stata  concordata  la  stipula  del  contratto  di  affitto della societa'   Air  Europe  S.p.a.  alla  societa'  Volare  Airlines  con decorrenza  1° giugno  2005  con  il  conseguente  trasferimento  dei lavoratori, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
 Visto  il contratto di affitto di azienda della societa' Air Europe S.p.a.  da  parte della societa' Volare Airlines S.p.a., stipulato in data 30 maggio 2005 e avente effetto dal 1° giugno 2005;
 Viste le istanze presentate in data 21 luglio 2005, con le quali le societa'  Volare Group S.p.a. e Volare Airlines S.p.a., alla luce del predetto verbale di accordo del 21 dicembre 2004 e tenuto conto della modifica  societaria conseguente alla stipula del citato contratto di affitto, hanno richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  ai sensi dell'art. 1-bis della  legge  3 dicembre  2004, n. 291, per il semestre dal 1° luglio 2005  al 31 dicembre 2005, in favore del personale dipendente, sia di terra  che  navigante,  indicato  negli  allegati  elenchi nominativi forniti  dalle  medesime  societa'  e  comprendenti,  per la societa' Volare  Arlines S.p.a., anche i lavoratori provenienti dalla societa' Air Europe S.p.a. per effetto del contratto di affitto;
 Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga  del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il  periodo  dal  1° luglio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore del personale  di  terra  e  navigante,  dipendente dalle societa' Volare Group   S.p.a.   e   Volare   Airlines   S.p.a.,  in  amministrazione straordinaria,  ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  21 dicembre  2004,  in  favore  del  personale  di  terra e navigante compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, indicato  negli  elenchi allegati e dipendente dalla societa': Volare Group - Sede in Gallarate (Varese) - unita' in Gallarate (Varese) via Carlo  Noe' - Thiene (Vicenza) Corso Garibaldi - Milano via Pirelli - Orio  al Serio (Bergamo) Aeroporto di Bergamo - Bari Aeroporto Civile -  Cinisi  (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino - Catania Aeroporto Fontanarossa  -  Venezia  Aeroporto  Marco  Polo  -  Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa - Roma Aeroporto Fiumicino  -  per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' autorizzata    la   concessione   della   proroga   del   trattamento straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  data  21 dicembre  2004,  in  favore  del  personale  di  terra e navigante,  compresi  i  lavoratori  con  contratto  di  formazione e lavoro,  indicato  negli elenchi allegati e dipendente dalla societa' Volare  Airlines  S.p.a.,  in amministrazione straordinaria - Sede in Gallarate  (Varese),  unita' in Ferno (Varese) - Aeroporto Malpensa - Segrate (Milano) Aeroporto Linate - Orio Al Serio (Bergamo) Aeroporto Bergamo - Venezia Aeroporto Marco Polo - Verona Aeroporto Villafranca -  Gallarate  (Varese)  via Carlo Noe' - per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005 - pagamento diretto: SI.
 |  | Art. 3. Le   societa'   predette   sono  tenute  a  comunicare  mensilmente all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 |  | Art. 4. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal  comma  3  del  citato  articolo 1-bis  della  legge 3 dicembre  2004,  n.  291,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale  e'  tenuto  a  controllare  mensilmente  i  flussi  di spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  | Art. 5. Le  societa'  Volare  Group  S.p.a.  e  Volare Airlines S.p.a. sono tenute  a  presentare  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali,   alla   scadenza   del   periodo   oggetto   del   presente provvedimento,  l'istanza  di  proroga  semestrale,  nell'ambito  del periodo  massimo  di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della  legge  3 dicembre  2004,  al  fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 28 settembre 2005
 
 Il Ministro: Maroni
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