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| Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 26 maggio 2005 |  | Accordo,  ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  tra  il  Ministro  della  salute,  il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento  e di Bolzano, recante «Approvazione del manuale operativo per la  gestione  dell'anagrafe bovina». (Atto rep. n. 2298 del 26 maggio 2005). |  | 
 |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
 LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
 DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:
 Visto  l'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  demanda  a  questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo,  Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione;
 Visto  il  decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche  agricole  e forestali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 13 ottobre 2004, di modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente «Disposizioni  in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina», sul quale  questa Conferenza ha espresso intesa (atto rep. n. 2006) nella seduta del 20 maggio 2004;
 Vista  la  proposta  di  accordo,  inoltrata  dal Ministero della salute   il  28 febbraio  2004,  elaborata  con  il  Ministero  delle politiche  agricole e forestali, allo scopo di armonizzare il manuale operativo   per  la  gestione  dell'anagrafe  bovina  alle  modifiche adottate con il citato decreto interministeriale del 13 ottobre 2004, nonche' per apportarvi ulteriori adeguamenti;
 Considerati   gli   esiti   dell'incontro   tecnico   intervenuto sull'argomento   il   18 aprile   2005,   nel   corso   del  quale  i rappresentanti  delle  Regioni  e  delle  Province autonome sul testo della  proposta  di  accordo  hanno  espresso il loro positivo avviso tecnico;
 Vista  la  nota  del 24 maggio 2005 con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha comunicato alle Regioni e alle Province autonome l'opportunita'   di  rettificare  talune  imperfezioni  di  carattere formale,  con  conseguenti  adeguamenti  al  testo  condivisi  con  i rappresentanti dei Ministeri della salute e per le politiche agricole e forestali;
 Considerato  che nell'odierna seduta i presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso condivisione sulle proposte di modifica  di  tipo formale apportate al testo, contenute nella citata nota  del  24 maggio  2004, con le ulteriori precisazioni, di seguito evidenziate  in  corsivo,  formalizzate  in un documento acquisito in seduta stessa e allegato al verbale:
 Punto 6. 1 «Registrazione unita' aziendali (allevamenti)
 ... omissis ...
 la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono  essere  inseriti,  quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
 Punto 6.3 «Aggiornamento unita' aziendali (allevamenti)
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 ... omissis ...
 la data ed il numero di autorizzazione per la produzione di latte devono  essere  inseriti,  quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
 la data di revoca alla produzione di latte alimentare deve essere inserita, allorche' l'autorizzazione sia stata formalmente revocata;
 Acquisito  in  corso  di  seduta  l'assenso  del rappresentante del Ministero  della  salute  e  dei  presidenti  delle  Regioni  e delle Province autonome sul testo del presente accordo, allegato sub A, che recepisce  le rettifiche di cui alla citata nota del 24 maggio 2005 e le precisazioni di cui al precedente punto;
 
 Sancisce accordo
 
 tra  il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali  e  i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano,  nei  termini  di  cui  all'allegato sub A, parte integrale del presente atto.
 
 Roma, 26 maggio 2005
 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  | ALLEGATO A MANUALE  OPERATIVO  PER  LA GESTIONE DELLA ANAGRAFE BOVINA, DI CUI AL DECRETO 31 GENNAIO 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
 
 1. Obiettivo
 Il  decreto  interministeriale  31 gennaio 2002 (G.U. del 26 marzo 2002 n. 72) e successive modificazioni, in seguito decreto, determina le   modalita'   e   le   procedure   operative  per  la  gestione  e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, in seguito BDN, di cui al D.P.R. n. 437 del 19 ottobre 2000 e individua i soggetti responsabili della gestione, nonche' i loro delegati.
 In  attuazione  all'articolo  6,  comma 2 del decreto, il presente manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i  responsabili  del sistema di identificazione e registrazione degli animali  della  specie bovina sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione  dell'anagrafe  nazionale  di  aziende,  allevamenti  e capi bovini.
 Come  sottolineato  all'articolo  6  del  citato  decreto,  la BDN informatizzata  e'  unica  e  rappresenta  la fonte a cui dovra' fare riferimento  chiunque  vi  abbia  interesse,  ai  sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; il suo aggiornamento, infatti, assume una valenza prioritaria  sia  in  termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi.
 Cio' non di meno la BDN garantira', attraverso apposite procedure, il  ritorno  verso  la periferia dei dati contenuti nella BDN stessa, che i Servizi Veterinari periferici potranno utilizzare per ulteriori finalita' di carattere sanitario.
 Per  raggiungere gli obiettivi di qualita' ed efficienza necessari anche   ad  ottenere  la  piena  operativita'  della  BDN,  ai  sensi dell'articolo  6,  comma  3,  primo  trattino,  del regolamento CE n. 1760/2000  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  17  luglio 2000 e successive  modificazioni,  dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale.
 Il  ricorso, da parte del detentore degli animali o suoi delegati, a  procedure  automatizzate  interattive  evidenziera' in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonerera' dalla presentazione, alle  competenti  autorita', dei modelli cartacei, ad eccezione degli obblighi  di  rilascio  del passaporto, di consegna del passaporto in caso  di  morte  di  capi  in  azienda,  nonche'  di  notifiche degli spostamenti degli animali dovute da altri dispositivi legislativi.
 Il responsabile dello stabilimento di macellazione o una specifica organizzazione  delegata  riconosciuta  ai  sensi  delle disposizioni vigenti,  comunichera' alla BDN gli eventi di competenza, aggiornando in  tempo  reale  il  sistema,  direttamente  o  tramite  la  ASL  di competenza,  attraverso l'utilizzo di applicativi informatici messi a disposizione sulla rete pubblica Internet.
 Le   elaborazioni   centralizzate  prenderanno  in  considerazione esclusivamente   le   informazioni   che   supereranno   i  controlli specificati  nel  seguito  del  documento; i dati errati non verranno conservati  a  livello  centrale,  ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.
 Le   modalita'  di  alimentazione  della  BDN  saranno  basate  su transazioni  di dati singoli e multipli, sempre in modalita' in linea e  secondo  specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionale, in seguito CSN, e pubblicate sul sito dell'anagrafe bovina.
 Il CSN pubblica, inoltre, sullo stesso sito l'elenco dei codici di errore  gestiti  dall'applicativo  web  e dai servizi web esposti, il messaggio  di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della  anomalia;  tale  elenco verra' aggiornato contestualmente alla introduzione  di  nuove  funzionalita'  ovvero  all'aggiornamento  di funzionalita' esistenti.
 
 2.  Criteri  organizzativi  di gestione delle banche dati da parte delle Regioni e Province Autonome
 Le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del   decreto,   possono   stabilire  criteri  organizzativi  propri, riguardanti  le fasi gestionali di afflusso dei dati alle banche dati regionali  per  l'invio  alla BDN, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto.  Nella  fattispecie  le  Regioni  e le Province Autonome che intendano  mantenere  o  dotarsi  di una banca dati regionale possono decidere di avere uno o piu' punti di invio dati alla BDN.
 Per  adottare  l'opzione  organizzativa  dotata  di  piu' punti di invio,  le  Regioni  e  le Province Autonome devono assicurare che le informazioni  siano  sottoposte  al  trattamento  automatizzato di un unico  sistema  centrale  regionale,  i  cui  requisiti devono essere coerenti con quelli definiti nel manuale operativo dell'Anagrafe
 Le  stesse  dovranno organizzare il flusso dei dati provenienti da tutti  i soggetti aventi titolo ad inserire i dati, garantendo che le modalita'  e  i  tempi  di  comunicazione  degli  eventi rispettino i termini stabiliti dalla normativa vigente.
 In  tal  caso,  ai sensi dell'art. 15 del decreto, le Regioni e le Province Autonome presentano al Comitato tecnico di coordinamento, in seguito  Comitato,  un  progetto di adeguamento o di realizzazione di banca  dati  regionale,  illustrandone  le fasi e i relativi tempi di attuazione.
 Fatto salvo che dovra' essere assicurata una completa equipollenza dei  progetti  regionali  e nazionale sotto il profilo dei livelli di funzionamento  dei  rispettivi  livelli  architetturali  regionali  e nazionali (nodo regionale e nodo nazionale), le Regioni e le Province Autonome  e  l'Amministrazione  Centrale,  nell'ambito  del Comitato, definiscono  le  modalita'  di  interconnessione  e  di  cooperazione applicativa  sulla  base della soluzione tecnico-organizzativa per la raccolta,  il  controllo  e  l'aggiornamento  della  BDN  concernente l'anagrafe bovina, approvata in Conferenza Stato-Regioni il 13 giugno 2002.
 3. Misure di sicurezza utilizzate
 I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la  gestione  delle comunicazioni sono costituiti dall'utilizzo di un documento  informatico  che,  conformemente  a  quanto  previsto  dal decreto  legislativo  23  gennaio  2002  "Attuazione  della direttiva 1999/93/CE,   relativa   ad   un  quadro  comunitario  per  le  firme elettroniche",  e' autenticato mediante il certificato elettronico di autenticazione dell'operatore abilitato.
 Il  CSN  fornisce,  a  ciascuna  delle  figure che hanno titolo ad operare  per  l'alimentazione  del  sistema  dell'anagrafe  nazionale bovina,  una  smart  card  contenente  un  certificato elettronico di autenticazione.
 Ad ognuno dei titolari viene associato il ruolo specifico che puo' essere   svolto   nel   sistema;   l'ambiente  operativo  presentera' esclusivamente  le funzionalita' abilitate secondo le figure definite al capitolo 3.2.
 Le  Regioni  e le Province Autonome che intendono attivare un nodo autonomo  che  stabilisca  una  cooperazione  applicativa  con la BDN devono  richiedere  al  CSN,  ed  installare  sul proprio sistema, un certificato  web  server che, utilizzato congiuntamente all'indirizzo IP,  consenta  di autentificare ed autorizzare la Regione o Provincia Autonoma ad aggiornare la BDN.
 3.1 Procedura di accreditamento
 Le  figure che possono richiedere l'attribuzione di una smart card contenente  un  certificato elettronico di autenticazione sono quelle riportate  all'art. 2, comma 3, del decreto, nonche' gli organismi di assistenza previsti all'art. 14 del decreto.
 I  soggetti  di cui sopra, se intendono alimentare direttamente la BDN,  devono  richiedere  un  dispositivo  di  autenticazione  ed  il relativo  certificato,  nonche' l'assegnazione di un account e di una password  per  l'utilizzo  dei  moduli software sviluppati dal CSN in ambiente   Internet   relativamente   alle   funzionalita'   di  loro competenza.
 E'  consentito  ai Servizi Veterinari provvedere all'aggiornamento in  BDN  di  informazioni relative ad allevamenti e/o stabilimenti di macellazione  di  competenza  che  hanno  assegnato delega a soggetti diversi  dai Servizi Veterinari stessi, purche' gli eventi oggetto di aggiornamento si riferiscano a periodi antecedenti la delega.
 Il  CSN  provvede  ad assegnare ad ogni richiedente l'account e la password  da  utilizzare, password che deve essere sostituita, a cura del  titolare  del  certificato  autenticazione,  all'atto  del primo collegamento  alla  BDN  e  successivamente  almeno  con  la  cadenza stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 Per  tutti  gli  interessati  vengono  organizzati, presso la sede indicata  dal  CSN,  appositi  incontri,  secondo  un calendario reso disponibile sul sito WEB del CSN stesso.
 
 3.1.1  Procedura  per l'ottenimento del certificato elettronico di autenticazione ad opera del CSN
 Il   responsabile   dell'accertamento   dell'identita'   personale (appositamente  delegato  dal  CSN) richiede  al  futuro titolare del certificato  elettronico  di  autenticazione un documento in corso di validita'  (di  cui  fara'  una  fotocopia) e il tesserino del codice fiscale; dopo aver verificato la validita' dei documenti di cui sopra ed   essersi  accertato  dell'identita'  personale  del  richiedente, consegna   all'utente   il   "contratto"  redatto  dall'Autorita'  di Certificazione,    comprensivo    del    modulo   di   registrazione, dell'informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  e delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
 Nel  modulo  di  registrazione  l'utente  inserisce  i propri dati identificativi  ed  il  ruolo che intende poter assumere nel sistema; appone quindi, in calce, la propria firma.
 Il  richiedente del certificato elettronico di autenticazione deve fornire almeno le seguenti informazioni:
 - nome, cognome, data di nascita ed indirizzo;
 - indirizzo di posta elettronica;
 - codice fiscale;
 - organismo       professionale       (Allevatori/Macellatori) di appartenenza,  per i funzionari degli organismi di cui all'art. 4 del D.L.vo 15 giugno 2000 n. 188;
 - consenso al trattamento dei dati personali;
 - consenso alla piena osservanza delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
 Un    operatore   addetto   all'espletamento   dell'attivita'   di registrazione provvede a:
 - inserire  i  dati  contenuti  nel modulo di registrazione nella banca dati dell'Autorita' di certificazione, associando all'utente il numero  di  licenza  e il codice smart card, firmando digitalmente la web form compilata;
 - personalizzare  la smart card, seguendo le istruzioni contenute nella Norma Operativa per la personalizzazione delle smart card;
 - predisporre una confezione contenente:
 a) il  CD  con  il Manuale operativo e il software da installare sulla  stazione  di lavoro Client; tale software permette di generare la  coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di gestire  un  certificato  e  di realizzare un canale di comunicazione sicuro con il Certificatore;
 b) un  dispositivo di autenticazione comprensivo di smart card e lettore di smart card;
 c) un'altra  confezione  contenente  una  busta  oscurata, sulla quale  e' stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia  la  password di accesso al servizio, che una ristampa del numero di licenza;
 - consegnare   le   confezioni   al  richiedente  il  certificato elettronico di autenticazione.
 Il  richiedente  del  certificato  elettronico  di autenticazione, ricevuto il materiale:
 - installa sull'elaboratore, all'uso del quale e' autorizzato, il software ricevuto;
 - collega   il   lettore   di   smart  card  alla  porta  seriale dell'elaboratore;
 - avvia  la  procedura  informatica  di richiesta del certificato inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata; in questa  fase  viene  generata  sulla  smart  card la coppia di chiavi asimmetriche    e    inviata    elettronicamente   all'Autorita'   di certificazione la chiave pubblica da certificare;
 - avvia  la  procedura  informatica  di  ritiro  del  certificato inserendo  nuovamente  la licenza e la password contenuta nella busta oscurata;  in  questa  fase  si  scarica  il certificato generato sui server dell'Autorita' di certificazione sulla propria smart card.
 In   alternativa   il  richiedente,  ricevuto  il  materiale,  con l'assistenza  del  personale  del  CSN  puo'  avviare direttamente la procedura   informatica  di  Richiesta  del  certificato  nonche'  la procedura  informatica  di  Ritiro  del  certificato  utilizzando  la stazione  di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso; naturalmente il  richiedente  del certificato elettronico di autenticazione dovra' successivamente  provvedere  ad  installare il software ricevuto ed a collegare  il  lettore  di  smart card alla porta seriale del proprio elaboratore.
 L'Autorita' di certificazione:
 - accerta  l'autenticita'  della  richiesta  di un certificato da parte del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che l'utente invia al momento della richiesta del certificato;
 - verifica  l'univocita' della chiave pubblica di cui si richiede la  certificazione  rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai certificatori iscritti nell'elenco CNIPA;
 - verifica  il  possesso della chiave privata corrispondente alla chiave   pubblica   da   certificare  attraverso  l'invio,  da  parte dell'utente,  di  una richiesta di autenticazione per un certificato; con  richiesta  di  autenticazione  di  un certificato si intende una struttura  dati  standard contenente la chiave pubblica del titolare, firmata con la corrispondente chiave privata.
 In  seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato in  formato  standard  e  pubblicato nel registro dei certificati; il momento  della  pubblicazione  e'  attestato dalla generazione di una marca  temporale,  mentre  al  titolare e' notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
 La  password  di  accesso  fornita  in fase di registrazione e' il codice riservato del titolare che deve essere utilizzato dallo stesso per  una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato.
 Il CSN provvedera' a:
 - conservare  per  almeno 10 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.
 
 3.2	Funzioni  consentite al possessore del certificato elettronico di autenticazione
 Ogni  utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo  specifico,  che  gli  consente  di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di aggiornamento della BDN informatizzata.
 In  particolare  al  ruolo  di  detentore  e'  permesso di operare esclusivamente sugli allevamenti di competenza per:
 - registrare le informazioni di competenza di cui all'art. 13 del decreto.
 Fermo restando il preventivo parere autorizzativo di CNIPA, alcune delle  funzionalita'  permesse  al  detentore  degli animali potranno essere  attivate,  in  una  logica  di  progressivo potenziamento del sistema,  anche  utilizzando modalita' di trasmissione alternativi ad internet,  per  le quali l'autenticazione dell'utente potra' avvenire attraverso strumenti diversi dalla sola smart card.
 Al  delegato  del  detentore  (art.  14,  comma  1 del decreto) e' permesso  di  operare  esclusivamente  sugli  allevamenti  di  cui ha ricevuto specifica delega per :
 - stampare  il  passaporto,  previa preventiva autorizzazione del Servizio Veterinario;
 - registrare  le  informazioni di competenza del detentore di cui all'art. 13 del decreto.
 Al  titolare  dello  stabilimento  di  macellazione o suo delegato (art.   14,   comma   1   del   decreto) e'   consentito  di  operare esclusivamente sui mattatoi di competenza per:
 - registrare i dati relativi alla macellazione di cui all'art. 13 del decreto.
 Alla   ditta   fornitrice   di   marche   auricolari  e'  permesso esclusivamente di:
 - registrare  per  ciascun  ordinativo  prodotto  l'elenco  delle marche  stampate  o  ristampate,  la data di spedizione e gli estremi degli allevamenti che dovranno utilizzarle;
 - registrare le informazioni relative ad eventuali resi di marche auricolari.
 Al   Servizio   Veterinario   dell'ASL   e'  permesso  di  operare esclusivamente   sugli   allevamenti   di   cui  e'  territorialmente competente per:
 - registrare  i  codici  identificativi  delle  aziende  e  degli allevamenti;
 - validare  la richiesta dei codici identificativi dei bovini per ciascun allevamento;
 - autorizzare  la  stampa  del passaporto da parte dell'organismo delegato dal detentore;
 - stampare i passaporti;
 - emettere duplicati di passaporti;
 - registrare  le  comunicazioni  dei  furti/smarrimenti  di capi, cedole identificative, marche auricolari e passaporti;
 - registrare l'esito dei tests definitivi BSE;
 - registrare   l'esito   dei  controlli  di  propria  competenza, effettuati   ai   sensi  del  Regolamento  CE  1082/03  e  successive modificazioni    ed   integrazioni,   riportando   le   irregolarita' evidenziate nei controlli in azienda;
 - registrare  inadempienze  ed irregolarita' nella distruzione di marche  auricolari  e nella comunicazione alla BDN dei capi macellati rilevati presso i macelli;
 - registrare  le sanzioni applicate per irregolarita' riscontrate nel  sistema  di  identificazione  e registrazione in azienda o nelle strutture di macellazione;
 - registrare,  in  prima  istanza, l'esito positivo dei controlli sull'utilizzo di sostanze vietate;
 - registrare  l'esito  definitivo  dell'analisi  di revisione per sostanze vietate;
 - provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza;
 - registrare la cessazione di attivita' di allevamento ;
 - registrare le variazioni di dati aziendali;
 - registrare  l'autorizzazione  o  la  revoca  alla produzione di latte.
 Al Servizio Veterinario dell'ASL, qualora il detentore non intenda avvalersi  della  facolta' di operare direttamente, ovvero di operare attraverso delega di uno dei soggetti di cui all'art. 14 del decreto, e'  permesso  di  operare  esclusivamente sugli allevamenti di cui ha ricevuto specifica comunicazione per:
 - registrare le informazioni di competenza del detentore previste art. 13 del decreto.
 Agli  Organismi  pagatori e' permesso di operare sugli allevamenti per  i  quali i produttori hanno richiesto premi sui capi, integrando la  BDN  con  le informazioni di competenza previste dall'art. 13 del decreto, per:
 - notificare  gli  allevamenti per i quali e' stato costituito il fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. 503/99;
 - notificare  gli  allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;
 - notificare  gli  esiti  dei  controlli in azienda e le relative misure amministrative comminate (sospensione, recupero, etc.).
 Alle Associazioni nazionali allevatori di specie e di razza di cui alla  legge  15  gennaio  1991,  n.  30 e successive modificazioni e' permesso  di  operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti iscritti a libro genealogico per:
 - registrare   l'iscrizione   ai   libri   genealogici  di  razza dell'allevamento ovvero l'iscrizione ai registri anagrafici;
 - registrare  il  codice  del libro genealogico di iscrizione del singolo capo ovvero il codice del registro anagrafico.
 All'Associazione  Italiana Allevatori e' permesso operare, secondo le indicazioni fornite dal SIAN, sugli allevamenti per i quali esegue i  controlli,  di  cui  alla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e successive modificazioni, per:
 - registrare,  per ogni vacca sottoposta ai controlli, il periodo di lattazione.
 Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per:
 - provvedere allo scarico dalla BDN dei dati di competenza;
 - alimentare  direttamente  la  BDN  per  le  regioni  dotate  di autonome banche dati regionali.
 Al Ministero della Salute e' consentito operare per:
 - registrare  i  produttori,  fornitori  e distributori di marche auricolari.
 Per   tutti  gli  altri  ruoli  non  espressamente  indicati  sono consentite esclusivamente funzioni di consultazione dei dati presenti in BDN, secondo le regole stabilite dal Ministero della Salute.
 
 4. Fruibilita' dei dati registrati in BDN
 Possono  accedere  alle  informazioni  contenute  in  BDN  tutti i soggetti  che ne hanno interesse, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e  integrazioni, nonche' tutte le Amministrazioni  pubbliche  operanti  a qualsiasi titolo nel comparto zootecnico, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei  dati  personali  di  cui  alla  legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.
 Il  CSN  mettera'  a disposizione l'applicativo informatizzato per l'interrogazione dei dati richiesti.
 Per  poter  interrogare  i dati registrati in BDN, tutti gli altri soggetti  devono  richiedere  al  Ministero  della Salute un'apposita autorizzazione     motivando     tale     richiesta.    A    conferma dell'autorizzazione  ottenuta,  che  potra'  essere  anche  a  titolo oneroso,  i soggetti richiedenti riceveranno, a mezzo mail, un codice identificativo loro attribuito con il relativo account o direttamente l'estrazione dei dati stessi.
 
 5. Assistenza nell'alimentazione della BDN
 Il  detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda  avvalersi  di quanto previsto all'art. 14 del decreto dovra' darne  formale  comunicazione  al  servizio  veterinario  competente, comunicando nel contempo la data di inizio del rapporto con il visto, per  accettazione,  del  delegato  che  conservera' la documentazione riguardante la delega.
 In  particolare  il  detentore  degli  animali  dovra'  comunicare all'ASL  di competenza se intende egli stesso operare l'aggiornamento della  BDN  o se intende avvalersi della facolta' di delegare, ad uno ed  uno  solo dei soggetti abilitati, il compito di aggiornare la BDN con  le  informazioni  relative  agli  eventi  di  cui  ha obbligo di segnalarne  l'accadimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, indicando  gli  estremi  del  proprio  delegato  individuato ai sensi dell'art. 14 del decreto.
 Il  detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che non  ha richiesto una smart card per operare direttamente sul sistema e  che  intende  avvalersi,  previo accordo, del Servizio Veterinario dell'ASL  competente,  effettua  specifica  comunicazione alla stessa ASL,  impegnandosi  ad  inviare  le  informazioni previste secondo le cadenze prestabilite.
 Il  detentore o il titolare dello stabilimento di macellazione che intenda    variare    la   scelta   del   proprio   delegato   dovra' prioritariamente   dare   formale  disdetta  dal  precedente  e  solo successivamente indicare il nuovo delegato.
 Il   CSN   mettera'  a  disposizione,  in  ambiente  internet,  un applicativo  che consentira', in tempo reale, di effettuare la scelta o   la   revoca   del   delegato,  fermo  restando  gli  obblighi  di comunicazione previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto.
 Il CSN mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti. In   particolare  assicura  un'adeguata  attivita'  di  formazione  e garantisce  la  disponibilita'  di  un  call  center dotato di numero verde.
 
 6. Registrazione azienda e allevamento.
 L'assegnazione   del   codice  aziendale  rappresenta  l'attivita' propedeutica  ad  ogni  comunicazione  di  eventi legati all'anagrafe bovina.
 Il  proprietario  dell'allevamento  e'  tenuto, entro venti giorni dall'inizio  dell'attivita',  a  richiedere,  al Servizio Veterinario competente  per  territorio,  l'assegnazione  di  un codice aziendale univoco su tutto il territorio nazionale.
 Poiche'  su  una stessa azienda possono insistere piu' allevamenti di  specie  diversa,  ovvero  appartenenti  a proprietari diversi, e' necessario   che,   a   fronte  dell'identico  codice  aziendale,  si identifichi  il  singolo  allevamento  attraverso  la  codifica della specie  allevata e gli estremi fiscali dell'allevamento rappresentati dal suo codice fiscale.
 Per  identificativo  fiscale  dell'allevamento  deve intendersi il codice  fiscale  del  proprietario  dell'allevamento  se  trattasi di persona  fisica  o  di  ditta  individuale,  oppure il codice fiscale attribuito   alla  persona  giuridica  proprietaria  dell'allevamento stesso.  Nel  caso di aziende in contratto di soccida, va indicato il codice fiscale del soccidante - proprietario.
 La  chiave  di  ricerca  dell'allevamento  e'  percio'  costituita indissolubilmente da codice aziendale, codice della specie allevata e codice  fiscale  e  deve  essere riportata su tutta la documentazione relativa  ad  ogni  atto  svolto  (cedola,  documento di provenienza, passaporto, domande di premio, ecc.).
 L'allevamento  in  contratto  di  soccida, nel caso di presenza di piu'  soccidari,  deve comunicare alla BDN l'elenco dei soccidari che hanno  titolo  ad  operare sui capi riportati nel proprio registro di stalla  per la notifica degli eventi relativi all'anagrafe bovina; in tali  aziende per ogni proprietario (soccidante) saranno tenuti tanti registri di stalla quanti sono i detentori (soccidari); l'insieme dei suddetti registri costituira' il registro di stalla dell'allevamento.
 La  struttura del codice aziendale (di dieci caratteri in totale), oltre al prefisso IT, prevede che i primi tre caratteri rappresentino il  codice  ISTAT  del  Comune  in cui l'azienda e' ubicata, mentre i successivi  due caratteri identificano la sigla automobilistica della Provincia;  infine  i  restanti  tre  caratteri  sono  un progressivo alfanumerico da attribuirsi nell'ambito del Comune (es: IT 014TE001).
 Ogni  allevamento  cosi'  identificato  e'  tenuto a conservare un autonomo  registro  di  stalla  sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti    che    si    verificano   nell'allevamento   (nascite, movimentazioni, morti, ecc.); tale registro puo' essere tenuto sia su supporti cartacei che in formato elettronico.
 L'applicativo  gestionale, utilizzato in allevamento, che consente l'archiviazione  elettronica  del registro di stalla deve consentirne la  stampa  ad  ogni  richiesta  dell'Autorita'  Competente su modulo continuo o su fogli prenumerati e preventivamente vidimati secondo le modalita' stabilite.
 Il  CSN  predispone,  per gli allevamenti che intendono utilizzare direttamente  la  BDN  quale supporto per l'archiviazione elettronica del  registro  di  stalla, appositi moduli software da utilizzarsi in ambiente Internet per la stampa della situazione di stalla corrente o storica,  nonche'  per  la stampa della movimentazione di ingresso in azienda  o  di  uscita  dall'allevamento,  a partire da una specifica data.  Sulle  stampe  cosi' predisposte, il Veterinario ufficiale, in fase  di  controllo  in allevamento, appone il proprio nome, data del controllo  e firma. Traccia di tale controllo dovra' essere mantenuta anche in BDN.
 Nel  caso  in  cui  il  detentore decida di avvalersi direttamente della BDN per la tenuta del registro di stalla dovra' dichiarare tale modalita'  in  maniera  che  sia  evidenziabile anche in BDN. Inoltre dovra'  assolvere  agli  obblighi di registrazione entro i tre giorni previsti per la compilazione del registro cartaceo.
 Il  detentore di ciascun allevamento e' tenuto a comunicare, entro sette  giorni,  al  Servizio  Veterinario competente, ogni variazione relativa   ai   dati  anagrafici  dell'allevamento,  nonche',  per  i contratti  in  soccida,  fornire copia di tale contratto, in modo che sia  possibile  identificare  compiutamente  i capi di competenza dei singoli soccidari.
 
 6.1  Richiesta  attribuzione nuovo codice aziendale o segnalazione di apertura di nuovo allevamento
 Il  proprietario  dell'allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attivita',   deve   presentarsi   al   Servizio  Veterinario  di competenza,   per  richiedere  che  gli  venga  assegnato  il  codice aziendale.
 Il   proprietario  dell'allevamento  compila  in  ogni  sua  parte l'apposito  modulo  di  registrazione  aziendale  e  lo riconsegna al Servizio Veterinario.
 Il  Servizio  Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del detentore e del proprietario e provvede a:
 - registrare  il  Comune  in cui e' ubicata l'azienda, secondo la codifica ISTAT;
 - registrare il Comune in cui e' residente il detentore o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT;
 - registrare  il  Comune in cui e' residente il proprietario o la sede  legale  dell'eventuale  persona  giuridica, secondo la codifica ISTAT;
 - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica;
 - assegnare il codice aziendale.
 Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il modello  di  richiesta  di  registrazione  dell'azienda,  consegna al proprietario    dell'allevamento   una   copia   dello   stesso   con l'indicazione  del codice assegnato, copia che deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo.
 Il  Servizio  Veterinario,  entro  cinque  giorni lavorativi, deve provvedere ad inserire nella BDN la nuova azienda.
 Nei  tempi  che il Servizio Veterinario riterra' piu' opportuni, e comunque  non  oltre  due  mesi  dall'assegnazione  del  nuovo codice aziendale,  il  Servizio  Veterinario provvede a verificare sul campo l'effettiva  presenza  dei  capi  per  i quali e' stata comunicata la volonta' di iniziare l'allevamento.
 In  caso  di  verifica  negativa  il Servizio Veterinario provvede d'ufficio a cancellare l'allevamento dall' anagrafe.
 Nota   per  la  comunicazione  alla  BDN  da  parte  del  Servizio Veterinario
 Aggiornamento in tempo reale
 Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
 Registrazione codice aziendale
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice  aziendale  non  deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il  codice  del  Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i  primi  5  caratteri  del  codice aziendale (codice Istat del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - l'indirizzo  dell'azienda  deve  essere  presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - le  coordinate geografiche dell'azienda, se note, devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ;
 - gli  identificativi  catastali  della  stalla,  se noti, devono essere  presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
 Post condizioni:
 - registrazione del nuovo codice aziendale in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 Registrazione unita' aziendali (allevamenti)
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice aziendale deve essere presente in BDN;
 - il codice della specie allevata deve essere valido;
 - il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido;
 - il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema;
 - il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
 - il tipo di produzione deve essere un codice valido;
 - la  data  di  apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente  la  data  di  assegnazione  del  codice  aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - la  data  ed  il  numero  di  autorizzazione  sanitaria  per la produzione  di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
 - gli  estremi  anagrafici  della  sede  legale,  se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - il  recapito  telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione del nuovo allevamento in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 
 6.2 Comunicazione iscrizione a libro genealogico ovvero a registri anagrafici per gli allevamenti ed i capi
 Le  Associazioni  Nazionali Allevatori di specie e di razza di cui alla  legge  15  gennaio  1991,  n.  30  e  successive modificazioni, registrano  in  BDN,  entro dieci giorni dall'aggiornamento del Libro genealogico:
 - gli  estremi  dell'iscrizione  ai  libri  genealogici  di razza dell'allevamento,   ovvero  dell'iscrizione  ai  registri  anagrafici dell'allevamento;
 - il codice del libro genealogico di iscrizione del singolo capo, ovvero  il  codice  del registro anagrafico di iscrizione del singolo capo;
 - la data di iscrizione e dell'eventuale revoca.
 Responsabile  della notifica: Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - l'allevamento   per  cui  si  comunica  l'iscrizione  ai  libri genealogici di razza deve risultare aperto in BDN;
 - le  date  di  iscrizione  e  di  eventuale revoca devono essere valide e non posteriori alla data di registrazione in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione  in  BDN  dell'iscrizione a libri genealogici per l'allevamento o per singoli animali;
 - segnalazione della positiva conclusione dell' operazione.
 
 6.3 Comunicazione variazioni dati aziendali
 Il   proprietario  di  ciascun  allevamento  deve  presentarsi  al Servizio  Veterinario  di  competenza,  per  comunicare le variazioni intervenute  sui  dati  relativi  agli  allevamenti  per  cui ha gia' ricevuto i relativi codici aziendali.
 Il   proprietario  dell'allevamento  compila  in  ogni  sua  parte l'apposito  modulo  di  variazione  dati  aziendali  e lo consegna al Servizio Veterinario.
 Il  Servizio  Veterinario  verifica  che  siano  presenti tutte le informazioni   necessarie;   in   particolare   richiede   che  siano correttamente  indicati  gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore  e  del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona  giuridica  e provvede, se non gia' inseriti dal responsabile dell'allevamento, a:
 - registrare  il  Comune in cui e' ubicato l'allevamento, secondo la codificazione ISTAT;
 - registrare  il Comune in cui e' residente il detentore, secondo la codificazione ISTAT;
 - registrare  il  Comune  in  cui  e'  residente il proprietario, secondo la codificazione ISTAT;
 - registrare la specie allevata, secondo apposita codifica.
 Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il modello  di  comunicazione  variazione  dati  aziendali,  consegna al proprietario  dell'allevamento una copia dello stesso, copia che deve essere  conservata  dal  detentore all'interno del registro di stalla relativo.
 Il  Servizio  Veterinario  ricevuto  il  modello  di comunicazione variazione   dati   aziendali   deve   provvedere  ad  aggiornare  le informazioni  relative  all'allevamento  nella  BDN, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.
 Nota   per  la  comunicazione  alla  BDN  da  parte  del  Servizio Veterinario.
 Aggiornamento in tempo reale
 Responsabile della notifica: il proprietario dell'azienda.
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
 Aggiornamento unita' aziendali (allevamenti)
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
 - il codice della specie allevata deve essere valido;
 - il codice fiscale dell'allevamento deve essere valido;
 - il proprietario dell'allevamento deve essere noto al sistema;
 - il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
 - il tipo di produzione deve essere un codice valido;
 - la  data  di  apertura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente  la  data  di  assegnazione  del  codice  aziendale e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - la  data  ed  il  numero di autorizzazione per la produzione di latte devono essere inseriti, quando noti, se trattasi di allevamento da latte;
 - la  data  di  revoca  alla  produzione di latte alimentare deve essere  inserita,  allorche'  l'autorizzazione  sia stata formalmente revocata;
 - gli estremi anagrafici della sede legale, se noti,devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - il  recapito  telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
 Post condizioni:
 - storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
 - aggiornamento dell'allevamento in BDN;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 Per  gli  allevamenti che gli Organismi pagatori hanno inserito in fascicoli  aziendali, ai sensi del D.P.R. 503/99, la BDN notifichera' agli  Organismi  stessi, in via informatica, ogni modifica inerente i dati anagrafici e la consistenza del patrimonio bovino.
 
 6.3.1. Comunicazione cessazione attivita'
 Il  proprietario  deve  presentarsi  al  Servizio  Veterinario  di competenza,   per   comunicare   la   cessazione   dell'attivita'  di allevamento di animali della specie bovina.
 Il  proprietario  dell'allevamento  compila  l'apposito  modulo di cessazione  aziendale  in  ogni  sua  parte,  indicando  la  data  di cessazione di attivita' e lo consegna al Servizio Veterinario.
 Il  Servizio  Veterinario  verifica  che  siano  presenti tutte le informazioni   necessarie;   in   particolare   richiede   che  siano correttamente  indicati  gli identificativi fiscali dell'azienda, del detentore  e  del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica.
 Il  Servizio  Veterinario,  dopo  aver  firmato  e protocollato il modello  di  comunicazione  di  cessazione,  consegna al responsabile dell'allevamento  una  copia  dello  stesso,  copia  che  deve essere conservata dal detentore all'interno del registro di stalla relativo.
 Il  Servizio  Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione   deve  provvedere  ad  aggiornare,  entro  cinque  giorni lavorativi, le informazioni relative all'allevamento nella BDN.
 Nel  momento  in  cui  tutti  gli  allevamenti facenti capo ad una azienda  cessano  la  propria  attivita',  l'intera  azienda cessa di esistere  previa verifica del Servizio Veterinario competente e viene cancellata dall' anagrafe.
 Il  codice  aziendale relativo ad aziende cancellate potra' essere riassegnato  ad  una  nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall' anagrafe.
 Nota   per  la  comunicazione  alla  BDN  da  parte  del  Servizio Veterinario.
 Aggiornamento in tempo reale
 Responsabile della notifica: il proprietario dell'allevamento.
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
 Chiusura unita' aziendali (allevamenti)
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
 - la  data  di  chiusura dell'allevamento deve essere valida, non antecedente  la  data  di  apertura dell'allevamento e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - non siano presenti capi nel registro di stalla in BDN.
 Post condizioni:
 - storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
 - aggiornamento dell'allevamento in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 
 6.4 Registrazione dell' autorizzazione per la produzione di latte
 Il proprietario dell'allevamento, prima di iniziare l'attivita' di produzione  di  latte  a  fini alimentari, deve essere in possesso di apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
 Gli  estremi  di tale autorizzazione devono essere comunicati alla BDN.
 Nota   per  la  comunicazione  alla  BDN  da  parte  del  Servizio Veterinario.
 Aggiornamento in tempo reale
 Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
 Autorizzazione alla produzione di latte
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
 - il  tipo di produzione dell'allevamento deve essere valorizzato "da latte" o "misto";
 - la  data di autorizzazione alla produzione di latte deve essere valida,  non  antecedente  la data di apertura dell'allevamento e non posteriore  alla  data  di  registrazione in BDN, salvo i casi in cui c'e'  stata  una modifica dell'anagrafica aziendale senza cambiamento degli estremi dell'autorizzazione;
 - il  numero  di  autorizzazione  per la produzione di latte deve essere indicato, se noto.
 Post condizioni:
 - storicizzazione   in   BDN  della  situazione  preesistente  in allevamento;
 - aggiornamento dell'allevamento in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 
 6.5 Registrazione della revoca dell'autorizzazione alla produzione di latte
 L'eventuale  revoca dell'autorizzazione per la produzione di latte deve essere indicata in BDN.
 Nota   per  la  comunicazione  alla  BDN  da  parte  del  Servizio Veterinario.
 Aggiornamento in tempo reale
 Responsabile della notifica: proprietario dell'allevamento.
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
 Revoca autorizzazione alla produzione di latte
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice dell'allevamento deve essere presente in BDN;
 - l'autorizzazione   alla   produzione   di   latte  deve  essere registrata in BDN per lo specifico allevamento;
 - la  data  di revoca dell'autorizzazione deve essere valida, non antecedente   la   data   di   autorizzazione  dell'allevamento  alla produzione  di  latte  e non posteriore alla data di registrazione in BDN .
 Post condizioni:
 - storicizzazione   in   BDN  della  situazione  preesistente  in allevamento;
 - aggiornamento dell'allevamento in BDN;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 
 6.6  Cambio  di  proprieta'  dei  capi  di  un  allevamento  senza movimentazione (subentro)
 Per  i  soggetti rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Ministero  delle  Politiche agricole e forestali 5 agosto  2004,  concernente  "Disposizioni  per  l'  attuazione  della riforma  della  politica  agricola  comune"  , per registrare il solo cambio  di proprieta' dell'allevamento, mantenendo invariate tutte le altre  informazioni  relative  all'unita'  aziendale,  e' sufficiente comunicare  al  Servizio Veterinario tale variazione, affinche' venga registrata in BDN l'assegnazione dei capi al nuovo proprietario.
 Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale.
 Responsabile della notifica: il proprietario degli animali.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio Veterinario competente
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - l'allevamento oggetto di subentro deve risultare aperto in BDN;
 - il proprietario subentrante deve essere registrato in BDN;
 - la  data  di  subentro nell'allevamento deve essere valida, non deve  essere  antecedente  quella  di apertura dell'allevamento e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
 - la  data  di  notifica all'Autorita' competente non deve essere antecedente la data di subentro.
 Post condizioni:
 - storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
 - chiusura del precedente allevamento;
 - aggiornamento dell'allevamento specificato;
 - spostamento di tutti gli animali nel nuovo registro di stalla;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 
 6.7 Cambio del detentore dei capi in un allevamento
 Nel caso venga sostituito il detentore degli animali e' necessario comunicare al Servizio Veterinario tale variazione.
 Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale.
 Responsabile della notifica: il proprietario degli animali.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio Veterinario competente.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - l'allevamento   in  cui  viene  sostituito  il  detentore  deve risultare aperto in BDN;
 - il detentore subentrante deve essere registrato in BDN;
 - la  data  di  cambio del detentore nell'allevamento deve essere valida,    non   deve   essere   antecedente   quella   di   apertura dell'allevamento   e   non   deve  essere  posteriore  alla  data  di registrazione dell'evento;
 - la  data  di  notifica all'Autorita' competente non deve essere antecedente la data in cui e' avvenuto il cambio del detentore.
 Post condizioni:
 - storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
 - aggiornamento dell'allevamento specificato;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 
 7.  Registrazione  stalle  di sosta, centri di raccolta, centri di produzione  materiale  seminale,  fiere,  mostre, mercati e pascoli o alpeggi
 I  Servizi Veterinari sono tenuti ad assegnare e registrare in BDN i  codici  identificativi  delle stalle di sosta, centri di raccolta, centri  di  produzione  materiale  seminale, fiere, mostre, mercati e pascoli o alpeggi.
 Per  tali  strutture  il codice assegnato deve ricalcare nella sua composizione  quanto  previsto  per  i  codici  aziendali,  mentre la tipologia   della   struttura  verra'  valorizzata  utilizzando,  ove esistenti, le codifiche Istat.
 Le movimentazioni di uscita dall'allevamento verso tali strutture, nonche'  le  movimentazioni  di  ingresso  in  allevamento di animali provenienti  da  esse, devono essere riportate sul registro di stalla dell'allevamento stesso e notificate, entro sette giorni dall'evento, alla BDN.
 Le  stalle  di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale  seminale,  le  fiere,  le  mostre, i mercati e i pascoli o alpeggi devono indicare il responsabile della struttura a cui compete tenere  aggiornati  i  registri  di carico e scarico in cui riportano singolarmente  i capi provvisoriamente detenuti. Nel caso dei pascoli o alpeggi il responsabile, in alternativa alla tenuta del registro di carico  e  scarico,  puo'  conservare  la documentazione di trasporto degli animali stessi.
 Le  stalle  di sosta, i centri di raccolta, i centri di produzione materiale  seminale  sono  tenuti,  entro sette giorni dall'evento, a provvedere  anche  all'aggiornamento  in  BDN delle movimentazioni di ingresso ed uscita.
 Registrazione codice aziendale stalla di sosta
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice aziendale della stalla di sosta non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i  primi  5  caratteri  del  codice aziendale (codice Istat del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la  data  di  assegnazione del codice aziendale della stalla di sosta  deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
 - il  codice  fiscale  della stalla di sosta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
 - il  proprietario  della  stalla  di  sosta  deve essere noto al sistema;
 - il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
 - l'indirizzo  della  stalla  di sosta deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - le  coordinate  geografiche  della  stalla  di  sosta, se note, devono   essere   presentate   nel  formato  decimale  ##.######  (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ;
 - gli  identificativi  catastali  della  stalla  di sosta se noti devono  essere  presentati  nel  formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
 - gli  estremi  anagrafici  della  sede  legale,  se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - il  recapito  telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione  del nuovo codice aziendale della stalla di sosta in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 Registrazione codice aziendale centro di raccolta
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice aziendale del centro di raccolta non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i  primi  5  caratteri  del  codice aziendale (codice Istat del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la  data  di  assegnazione  del  codice aziendale del centro di raccolta   deve   essere   valida  e  non  posteriore  alla  data  di registrazione in BDN;
 - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
 - il  codice  fiscale del centro di raccolta deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
 - il  proprietario  del  centro  di  raccolta deve essere noto al sistema;
 - il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
 - l'indirizzo  del  centro di raccolta deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - le  coordinate  geografiche  del  centro  di raccolta, se note, devono   essere   presentate   nel  formato  decimale  ##.######  (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ;
 - gli  identificativi  catastali del centro di raccolta, se noti, devono  essere  presentati  nel  formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
 - gli  estremi  anagrafici  della  sede  legale,  se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - il  recapito  telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione del nuovo codice aziendale del centro di raccolta in BDN;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 Registrazione  codice  aziendale centro di produzione di materiale seminale
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice  aziendale  del  centro  di  produzione di materiale seminale non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i  primi  5  caratteri  del  codice aziendale (codice ISTAT del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la  data  di  assegnazione  del  codice aziendale del centro di produzione  di materiale seminale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - la tipologia di struttura deve riportare il codice ISTAT;
 - il  codice  fiscale  del  centro  di  produzione  di  materiale seminale  deve essere valido e coincidere con quello del proprietario della struttura;
 - il  proprietario del centro di produzione di materiale seminale deve essere noto al sistema;
 - il detentore degli animali deve essere noto al sistema;
 - l'indirizzo del centro di produzione di materiale seminale deve essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - le coordinate geografiche del centro di produzione di materiale seminale,  se  note,  devono  essere  presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) ;
 - gli  identificativi  catastali  del  centro  di  produzione  di materiale  seminale,  se  noti,  devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno;
 - gli  estremi  anagrafici  della  sede  legale,  se noti, devono essere presentati nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - il  recapito  telefonico e l'indirizzo di mail, se noti, devono essere indicati in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione   del   nuovo  codice  aziendale  del  centro  di produzione di materiale seminale in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 La  presenza  dei  capi  nel  centro  di  produzione  di materiale seminale  non interrompe, ai fini dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
 Registrazione codice aziendale fiere, mostre e mercati
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il codice aziendale della fiera, mostra o mercato non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i  primi  5  caratteri  del  codice aziendale (codice ISTAT del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la  data  di  assegnazione  del  codice  aziendale della fiera, mostra  o  mercato  deve  essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
 - il  responsabile  temporaneo  degli animali deve essere noto al sistema;
 - l'indirizzo   della   fiera,   mostra  o  mercato  deve  essere presentato nel formato via, CAP, localita' e Comune;
 - le  coordinate  geografiche  della  fiera, mostra o mercato, se note,  devono  essere  presentate  nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich);
 - gli  identificativi catastali della fiera, mostra o mercato, se noti,   devono   essere  presentati  nel  formato  foglio  di  mappa, particella, sezione e subalterno.
 Post condizioni:
 - registrazione  del nuovo codice aziendale della fiera, mostra o mercato in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 La presenza dei capi nella fiera, mostra o mercato non interrompe, ai  fini  dei  premi  comunitari,  il  periodo  di  detenzione  negli allevamenti di origine.
 Registrazione codice identificativo alpeggio o pascolo
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice identificativo dell'alpeggio o pascolo non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
 - il codice del Comune in cui e' ubicata la struttura deve essere valido;
 - il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
 - i primi 5 caratteri del codice identificativo (codice ISRAT del Comune  e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
 - la data di assegnazione del codice identificativo dell'alpeggio o   pascolo  deve  essere  valida  e  non  posteriore  alla  data  di registrazione in BDN;
 - il  responsabile  temporaneo  degli animali deve essere noto al sistema;
 - le  coordinate geografiche dell'alpeggio o pascolo, qualora non sia presente l'informazione di cui al punto successivo, devono essere presenti,  nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad  est  di  Greenwich) e  devono  fare  riferimento  alla  struttura utilizzata per il ricovero dei capi ;
 - gli  identificativi  catastali dell'alpeggio o pascolo, qualora non  sia  presente  l'informazione di cui al punto precedente, devono essere  indicati  nel  formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
 Post condizioni:
 - registrazione  del  nuovo codice identificativo dell'alpeggio o pascolo in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 La  presenza  dei  capi  nel pascolo o alpeggio non interrompe, al fine dei premi comunitari, il periodo di detenzione negli allevamenti di origine.
 
 8. Registrazione marche auricolari
 Tutti gli animali nati in stalla, ovvero importati da Paesi Terzi, devono  essere  identificati  tramite  marche  auricolari  riportanti codici identificativi univoci.
 Il detentore degli animali o suo delegato richiede, accedendo alla BDN,  un  numero  di  marche  pari, al massimo, al fabbisogno annuale dell'allevamento  di  cui  e'  responsabile;  nella richiesta indica, inoltre, il fornitore autorizzato dal quale intende approvvigionarsi. Nel  caso  di  allevamenti che detengono fino ad un massimo di cinque capi  possono essere richieste in anticipo non piu' di cinque paia di marche auricolari.
 Il  Servizio  Veterinario  competente  sull'allevamento verifica e valida  la  richiesta  e  il  sistema nazionale BDN, automaticamente, genera  l'elenco dei codici che dovranno essere stampati sulle marche auricolari.
 Il  codice  identificativo  e' costituito dal prefisso IT e, per i restanti  dodici caratteri, da un prefisso di tre cifre riportante il codice  ISTAT  della Provincia in cui e' ubicato l'allevamento che ha richiesto  le  marche, a cui segue un progressivo numerico univoco le cui prime due cifre sono costituite dal numero "99".
 Per  la Regione autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di  Bolzano,  fatto  salvo  il  prefisso IT ed il successivo prefisso riportante  il  codice  ISTAT  della  Provincia  in  cui  e'  ubicato l'allevamento,  le  prime  due cifre del progressivo numerico univoco possono non essere costituite dal numero "99".
 L'elenco   dei   codici   cosi'  definiti  viene  inviato  e  reso disponibile  in modo automatico al fornitore autorizzato indicato dal detentore degli animali nella sua richiesta.
 Il  fornitore di marche auricolari genera per il singolo detentore il numero di marche richieste, riportando su di esse esclusivamente i codici che e' stato autorizzato a stampare.
 Il  fornitore  di  marche auricolari consegna le marche richieste, allegando  a ciascuna di esse la relativa cedola identificativa sulla quale  deve  riportare,  oltre al codice che viene assegnato al capo, anche  gli  estremi dell'allevamento in cui puo' essere utilizzata la marca  auricolare;  contestualmente  il  fornitore  comunica alla BDN l'elenco e la data di spedizione delle marche auricolari stampate per ciascun allevatore.
 Il  detentore  dell'allevamento  deve  marcare  i capi in azienda, utilizzando  esclusivamente  i  codici  prodotti per quello specifico allevamento.
 In  caso  di  chiusura  dell'allevamento, le marche non utilizzate devono  essere  consegnate  al  Servizio  Veterinario competente, che provvede  a  distruggerle  e  ad inserire la relativa informazione in BDN.
 In caso di trasferimento dell'allevamento nell'ambito della stessa provincia,  il Servizio veterinario puo' autorizzare il trasferimento delle  marche  residue  non  utilizzate,  mantenendo  il  legame  con l'indicazione precedente dell'allevamento stesso.
 La  Regione puo' organizzare la distribuzione di marche auricolari anche  in  modalita'  alternativa  a  quanto riportato in precedenza, purche'  sia  garantita  in  ogni  caso  la  libera concorrenza tra i fornitori  di  marche  auricolari;  in  ogni  caso l'assegnazione dei codici  da  utilizzare  deve avvenire ricorrendo ad un progressivo su base  provinciale,  che  viene attribuito automaticamente ed in forma univoca dalla BDN.
 L'assegnazione    all'allevamento    utilizzatore    puo'   essere posticipata  all'atto della distribuzione delle marche, nel qual caso deve  essere  cura  della  struttura di distribuzione riportare sulla cedola   gli   estremi   dell'allevamento   e   comunicare  alla  BDN l'indicazione   dell'allevamento   che,  in  modo  esclusivo,  dovra' utilizzare tali marche per l'identificazione dei capi di competenza.
 I  fornitori  autorizzati,  nelle  Regioni  che  intendono operare secondo  tale  prassi,  sono  tenuti  a  notificare alla BDN i codici prodotti,  indicando  come destinataria la struttura incaricata della distribuzione.
 
 8.1   Richiesta   e   fornitura   di   assegnazione  nuovi  codici identificativi per capi bovini
 Il  detentore  degli  animali  o  suo  delegato  richiede alla BDN l'assegnazione di un determinato quantitativo di codici da utilizzare nell'identificazione  degli  animali nati in stalla, ovvero importati da  Paesi  Terzi e che debbono percio' essere rimarcati in Italia; la richiesta non puo' eccedere il fabbisogno annuale previsto.
 Nella   richiesta   il  responsabile  dell'allevamento  indica  il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi.
 Prima  dell'ordine,  il  detentore  prendera'  visione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 185/99, relativo alla protezione dei consumatori  in  materia  di contratti a distanza; nella fattispecie, trattandosi di beni chiaramente personalizzati, non potra' esercitare il diritto di recesso.
 Inoltre  il sistema BDN consentira' al detentore di poter accedere ad  informazioni aggiuntive eventualmente presenti in rete per quanto riguarda il fornitore prescelto.
 Il  servizio  veterinario  competente  sull'allevamento verifica i dati introdotti e provvede a validare la richiesta, inviando in forma elettronica,   al   fornitore  autorizzato  indicato  dal  detentore, l'elenco dei codici che devono essere stampati.
 Il  codice  di ciascuna marca auricolare e' costituito dalla sigla IT,  dal codice ISTAT della provincia in cui e' ubicato l'allevamento e  da  un  progressivo  nell'ambito  della provincia le cui prime due cifre sono "99".
 Il  fornitore  autorizzato  e'  tenuto a produrre esclusivamente i marche auricolari autorizzati dal servizio veterinario competente.
 I  Servizi  Veterinari  possono,  in  casi  specifici  e motivati, attribuire l'uso di marche auricolari anche in allevamenti diversi da quello  per  cui sono stati prodotti. Tale autorizzazione comporta da parte del Servizio Veterinario l'aggiornamento della BDN.
 Aggiornamento in tempo reale
 Richiesta dei codici da utilizzare
 Responsabile della notifica: il detentore degli animali.
 Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il detentore degli animali direttamente o tramite un suo delegato.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice  identificativo  dell'allevamento  richiedente  deve essere valido e far riferimento allo specifico detentore richiedente;
 - il  numero  di marche richieste non deve superare il fabbisogno annuale;
 - la richiesta di marche per animali iscritti a libro genealogico puo' avvenire solo per allevamenti iscritti a libro;
 - il  fornitore di marche auricolari che dovra' ricevere l'ordine deve essere valido;
 - la  tipologia di marche richieste deve essere scelta tra quelle autorizzate allo specifico fornitore prescelto;
 - le  informazioni  relative  agli estremi di fatturazione devono essere valide ;
 - le  informazioni  relative  agli  estremi della consegna devono essere valide.
 Post condizioni:
 - registrazione della richiesta di marche auricolari in BDN;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 - segnalazione   al   Servizio   Veterinario   competente   della necessita'  di  procedere  alla  verifica  ed attribuzione dei codici identificativi.
 Validazione dei codici richiesti dal detentore.
 Responsabile della notifica: il servizio veterinario.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  servizio veterinario.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - la  richiesta  di  assegnazione di nuove marche auricolari deve essere presente in BDN.
 Post condizioni:
 - registrazione  in  BDN  dell'autorizzazione  a  far produrre le marche  auricolari  dal  fornitore  specificato dall'allevatore nella richiesta;
 - attribuzione  dei  singoli  identificativi  da  riportare sulle marche auricolari;
 - aggiornamento    dell'ultimo   progressivo   attribuito   nella Provincia di competenza dell'allevamento;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione;
 - segnalazione   al  fornitore  di  marche  della  necessita'  di procedere  alla  stampa  dei  codici  identificativi per lo specifico allevamento.
 Conferma dell'avvenuta produzione delle marche auricolari.
 Responsabile della notifica: il fornitore delle marche auricolari.
 Soggetto  deputato  alla  registrazione in BDN: il fornitore delle marche auricolari.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - la  richiesta  di  assegnazione  di  nuove  marche  auricolari, approvata dal Servizio Veterinario, deve essere presente in BDN;
 - la  data  di  produzione  e  spedizione  delle  marche  e delle relative  cedole  deve  essere  valida  e  non antecedente la data di approvazione della richiesta da parte del Servizio Veterinario.
 Post condizioni:
 - registrazione  in  BDN  dell'avvenuta  produzione  delle marche au
 |  | Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale Registrazione   controlli   espletati   dal  Servizio  Veterinario nell'allevamento
 Il  servizio  veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio  di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo  in  BDN,  anche  se  non  si  riscontrano  infrazioni.  Le check-list,  compilate  in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
 Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio Veterinario.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - l'allevamento in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
 - il  criterio  adottato  per  il  controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
 - la  data  del  controllo  deve  essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
 - il   codice   del   tipo  dell'eventuale  irregolarita/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita';
 - la  data  in  cui  viene  rilevata  l'irregolarita' deve essere valida  e  non  deve  essere  posteriore  alla  data di registrazione dell'evento;
 - il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve  essere  presente  nella  tabella  di  decodifica  Tipologia del provvedimento;
 - l'importo  della  sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.
 Post condizioni:
 - registrazione    in    BDN   del   controllo   nell'allevamento specificato,  dell'eventuale  irregolarita' rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
 - segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
 Controlli espletati dal Servizio Veterinario nello stabilimento di macellazione
 Negli   stabilimenti   di   macellazione   i   Servizi  Veterinari responsabili   dell'ispezione   e   vigilanza,   fermi  restando  gli accertamenti documentali e sanitari previsti per ogni animale inviato al  macello  dal  decreto  legislativo  n.  286  del 18 aprile 1994 e successive   modifiche   ed  integrazioni,  sono  tenuti  a  svolgere controlli dettagliati per la verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione di capi bovini e bufalini.
 Ogni  volta  che  i controlli effettuati dal servizio veterinario, nell'ambito delle proprie attivita' ispettive, al macello evidenziano irregolarita'  nel  sistema di Identificazione e Registrazione - I&R, le  stesse  sono  immediatamente  comunicate  al Servizio Veterinario competente  sull'allevamento di provenienza dei capi, che provvedera' agli accertamenti del caso, all'applicazione di eventuali sanzioni ed alla registrazione di tali irregolarita' in BDN, entro sette giorni.
 Il  servizio  veterinario  responsabile dell'ispezione e vigilanza presso  ciascun  stabilimento di macellazione, almeno ogni tre mesi o comunque  con periodicita' tale da garantire un livello dei controlli adeguata  alle  capacita' operative del mattatoio, effettua verifiche mirate con l'ausilio di specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN, anche se non si riscontrano infrazioni.
 Le  check-list, compilate in ogni loro parte, sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.
 I  servizi  veterinari  sono  tenuti, ogni volta che effettuano il controllo  periodico  sopra  riportato,  a  compilare  il  verbale di ispezione su apposita scheda ministeriale e registrare tale controllo in BDN.
 Modalita'  operativa:  aggiornamento  in  tempo reale Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio Veterinario.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il macello in cui avviene il controllo deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
 - il  criterio  adottato  per  il  controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
 - la  data  del  controllo  deve  essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
 - il   codice  del  tipo  di  irregolarita/anomalia  deve  essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita';
 - il  codice  della tipologia di provvedimento adottato, previsto dalla  normativa,  deve  essere  presente nella tabella di decodifica Tipologia del provvedimento;
 - l'importo  della sanzione comminata, deve essere previsto dalla normativa.
 Post condizioni:
 - registrazione  in  BDN  del  controllo  nello  stabilimento  di macellazione specificato;
 - segnalazione della positiva conclusione dell' operazione.
 
 23.1.1  Comunicazione  ai  sensi  dell'art.  140  del  Regolamento (CE) 1782/2003
 Qualora  sia accertata in un capo bovino la presenza di residui di sostanze  vietate, a norma decreto legislativo 336/1999, o di residui di  sostanze  autorizzate  in  base  a  tale  decreto,  ma utilizzate illecitamente,   o   qualora  siano  rinvenuti  nell'allevamento  una sostanza  o  prodotto  non  autorizzato, o una sostanza o un prodotto autorizzato   ma  detenuti  illecitamente,  il  Servizio  Veterinario registra in BDN le seguenti informazioni:
 1. Data riscontro irregolarita' o data esito positivo dell'analisi di prima istanza;
 
 2.  Tipologia  di  irregolarita' (che dovra' fare riferimento alle codifiche stabilite);
 
 3. Data e esito eventuale esame di revisione.
 Modalita' operativa: aggiornamento in tempo reale Comunicazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1782/2003
 Responsabile della notifica: il Servizio Veterinario.
 Soggetto   deputato   alla   registrazione  in  BDN:  il  Servizio Veterinario.
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - l'allevamento in cui e' rilevata l'irregolarita' deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
 - l'irregolarita' rilevata deve essere prevista dalla normativa;
 - la  tipologia  di sanzione comminata deve essere prevista dalla normativa;
 - l'importo  della  sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa;
 - la  data  in cui viene rilevato l'esito sfavorevole all'analisi di prima istanza deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
 - la  data  di  revisione  deve  essere  valida e non deve essere antecedente  la  data  di  esito  sfavorevole  all'  analisi di prima istanza.
 Post condizioni:
 - registrazione     in     BDN     dell'irregolarita'    rilevata nell'allevamento specificato;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 
 23.2 Controlli espletati dall'Organismo pagatore
 L'Organismo  pagatore  e  la  BDN  interagiscono  nello scambio di informazioni  sulle  richieste  di  premio  ricevute  e  sul relativo riscontro  dei  dati  in  Anagrafe  Bovina,  attraverso  web services predisposti allo scopo, per attivare una cooperazione applicativa tra i diversi attori del sistema.
 Registrazione  controlli  espletati  dall'Organismo  pagatore  Gli interventi oggetto di notifica sono i seguenti:
 - determinazione   del   campione  di  aziende  da  sottoporre  a controllo in loco;
 - rientro dei verbali di controllo in loco;
 - calcolo delle sanzioni per allevamento;
 - chiusura del procedimento amministrativo.
 In particolare per ogni verifica devono essere indicati:
 - il codice dell'allevamento da sottoporre a controllo;
 - l'anno della campagna a cui si riferisce il campione;
 - il tipo di campione;
 - la data del controllo;
 - l'esito del controllo;
 - la data in cui e' stata riscontrata l'eventuale irregolarita';
 - la codifica del tipo di anomalia /irregolarita';
 - la tipologia dell'eventuale sanzione adottata;
 - l'importo dell'eventuale sanzione.
 Responsabile della notifica: Organismo pagatore
 Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Organismo pagatore
 Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
 - il  codice  dell'allevamento  indicato nel campione deve essere presente  in  BDN  e  l'allevamento deve risultare aperto in BDN alla data del controllo;
 - il  tipo  di  campione  deve  essere  presente nella tabella di decodifica Categoria di campione;
 - il   codice  del  tipo  di  irregolarita/anomalia  deve  essere presente nella tabella Anomalie/irregolarita';
 - la  data  in  cui  e'  stato effettato il controllo deve essere formalmente corretta;
 - la data in cui e' stata riscontrata l'irregolarita' deve essere valida  e  non  deve  essere  posteriore  alla  data di registrazione dell'evento;
 - l'irregolarita'   rilevata   deve  riportare  l'indicazione  se comportera'  o  meno  la  perdita  dell'eventuale  premio comunitario richiesto;
 - la  tipologia  del  provvedimento adottato deve essere previsto dalla normativa e presente nella tabella Provvedimenti/sanzioni;
 - la data di chiusura del procedimento amministrativo deve essere valida e non deve essere posteriore alla registrazione dell'evento.
 Post condizioni
 - registrazione  in BDN del controllo effettuato e dell'eventuale irregolarita' riscontrata e provvedimento adottato;
 - segnalazione della positiva conclusione dell'operazione.
 
 24. Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari
 
 24.1 Copia delle notifiche registrate in BDN
 Il  CSN mette a disposizione, in ambiente internet, un applicativo che  consente  di scaricare dalla BDN tutti i record relativi a nuove comunicazioni o a segnalazioni di variazioni di dati esistenti.
 Ogni  giorno un'elaborazione schedulata esaminera', raggruppandole per   ASL,  tutte  le  informazioni  pervenute,  che  hanno  prodotto cambiamenti sulla BDN.
 Tale  elaborazione generera' in formato ASCII, secondo i tracciati in allegato, i seguenti output:
 Tavola Aziende
 Tavola Allevamenti
 Tavola Fiere/Mercati
 Tavola Detentori/Proprietari Tavola Veterinari riconosciuti Tavola Responsabili di Macello
 Tavola Codici identificativi autorizzati (nuovi o in sostituzione)
 Tavola  Marche  Prodotte  dai  Fornitori  Autorizzati  (nuove o in sostituzione)
 Tavola Anagrafica Capi bovini
 Tavola Movimentazioni Ingresso degli Animali in Allevamento
 Tavola Movimentazioni Uscita degli Animali da Allevamento
 Tavola  Capi  Morti  in  Azienda  Tavola  Capi Macellati/Abbattuti Tavola  Furti  e  smarrimenti  Capi Tavola Furti e smarrimenti Marche Tavola   Furti   e   smarrimenti   Passaporti   Tavola  Controlli  ed Irregolarita' riscontrate
 Tavola  Stabilimenti  di Macellazione Tavola Fornitori Autorizzati Tavola Organismi professionali
 Altre  tavole  e  query  potranno  essere messe a disposizione nei tempi e nelle modalita' concordate con il Ministero della Salute.
 I  Servizi  Veterinari  delle  singole  ASL potranno accedere alla cartella  di  rispettiva  competenza  ed  utilizzare  i  file in essa memorizzati  per  l'aggiornamento  delle  proprie  basi  dati locali; analoga  funzione  potra'  essere effettuata per gli archivi dei nodi regionali con le informazioni da questi ritenute utili;
 Il  nome del file riportera', oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla BDN;
 Trascorso  un  mese dalla elaborazione, i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM;
 
 24.2 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN
 Il  CSN  provvede  a  notificare  alle  Autorita' territorialmente competenti   e,   con   cadenza   mensile,  l'elenco  delle  anomalie riscontrate in BDN relativamente agli allevamenti di competenza della singola Regione; tali notifiche riguardano in particolare:
 a) allevamenti  in cui il codice fiscale risulta incongruente con quello del relativo proprietario, ovvero risulta formalmente errato;
 b) allevamenti  che  risultano  chiusi  in  BDN, pur evidenziando ancora la presenza di capi nel proprio registro di stalla ;
 c) capi  che  risultano  essere  movimentati  in uscita, ma per i quali, trascorsi sette giorni dalla notifica all'Autorita' competente dello  specifico  evento,  non  e'  pervenuta in BDN comunicazione di ingresso  in altra struttura, ovvero non risulta segnalata l'avvenuta macellazione;
 d) capi  che  risultano  movimentati in ingresso, ma per i quali, trascorsi  sette giorni dalla notifica all'Autorita' competente dello specifico   evento,   non   e'  pervenuta  in  BDN  comunicazione  di corrispondente  movimentazione  di uscita dall'allevamento, stalla di sosta, etc. cedente ;
 e) capi  che risultano macellati, ma per i quali, trascorsi sette giorni   dalla  notifica  all'Autorita'  competente  dello  specifico evento,  non  e'  pervenuta  in  BDN  comunicazione di corrispondente movimentazione  di  uscita  dall'allevamento  o da stalla di sosta di ultima detenzione;
 f) capi iscritti in BDN (nati in stalla ovvero importati), la cui notifica  all'Autorita' competente dello specifico evento e' avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento;
 g) capi  movimentati  in  ingresso  o  uscita,  la  cui  notifica all'Autorita'  competente  dello specifico evento e' avvenuta oltre i sette giorni previsti dal regolamento;
 h) capi macellati, la cui notifica all'Autorita' competente dello specifico  evento  e'  avvenuta  oltre  i  sette  giorni previsti dal regolamento;
 i) capi   le   cui  informazioni  anagrafiche  risultano  in  BDN incomplete o incongruenti con gli eventi notificati per tali animali;
 j) capi   che  presentano  piu'  movimenti  di  ingresso  in  uno specifico  allevamento,  a  date  diverse,  ma  le cui corrispondenti movimentazioni di uscita risultano avere date identiche (mod. M6);
 k) capi  che  risultano contemporaneamente presenti in piu' di un registro  di  stalla,  pur  essendo intercorso l'intervallo temporale consentito   dai   Regolamenti  per  la  registrazione  degli  eventi mancanti;
 l) capi   macellati  che  non  risultano  mai  essere  transitati nell'allevamento  indicato  dallo  stabilimento  di macellazione come azienda di ultima detenzione;
 m) capi macellati che non trovano ancora riscontro in BDN;
 n) capi  movimentati  in  ingresso  o in uscita da un allevamento sanzionato ai sensi del Regolamento (CE). 494/98, art. 1, nel periodo in cui l'allevamento risulta bloccato.
 Tali  segnalazioni  possono  avvenire  da parte del CSN attraverso comunicazioni  via  posta  elettronica  (e  allo  scopo ogni servizio veterinario  regionale  e'  tenuto  a  fornire  al  CSN uno specifico indirizzo  di  mail),  ovvero  attraverso  l'utilizzo di web services esposti  dalle singole Regioni, ma le cui interfacce saranno definite dal  CSN  (per lo scopo citato ogni servizio veterinario regionale e' tenuto a fornire al CSN gli specifici indirizzi URL).
 25. Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate
 Il  detentore  degli  animali  o  suo  delegato, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazione relative agli eventi di cui e' responsabile,  puo'  modificare  i  dati  registrati,  utilizzando le apposite  transazioni  messe  a  disposizione  dal  CSN  in  ambiente Internet.
 In particolare il detentore o suo delegato puo':
 - modificare  le  informazioni  relative  alla  movimentazione di ingresso di capi nell'allevamento di competenza;
 - modificare  le  informazioni  relative  alla  movimentazione di uscita di capi dall'allevamento di competenza;
 - modificare  le  informazioni  relative alla morte in azienda di capi presenti nell'allevamento di competenza.
 La   modifica   dei   dati   anagrafici   degli  animali  presenti nell'allevamento  di  competenza  e'  consentita all'allevatore o suo delegato,  solo  nel  caso  che  non  sia  ancora  stato  stampato il passaporto del capo oggetto di variazione.
 Nel  caso  le  variazioni  interessino  animali  gia' provvisti di passaporto   sara'   compito   del  Servizio  Veterinario  competente provvedere  a  tale  funzione,  funzione  che  comprendera'  anche la ristampa del passaporto.
 In tal caso il detentore dovra' restituire al Servizio Veterinario competente il passaporto originario.
 Nel  caso che il responsabile di macello comunichi per errore alla BDN  l'avvenuta  macellazione di un capo con codice diverso da quello reale, deve provvedere alla sua correzione al piu' presto.
 Nel caso che il detentore comunichi alla BDN per errore l'ingresso in  allevamento  di  un capo provvisto di marca auricolare diversa da quella reale, deve provvedere alla sua correzione al piu' presto.
 Tale prassi deve essere utilizzata anche nel caso di comunicazioni di  movimentazioni di uscita, qualora sia stata notificata per errore alla BDN la cessione di un capo identificato con un codice diverso da quello segnalato.
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