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| Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento, al sig. Tognacca Alberto Eugenio, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  39/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni e successive modifiche;
 Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e  successive  modifiche,  che  prevede  l'applicabilita' del decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza del sig. Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora  -  Buenos  Aires  (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto  legislativo  n. 115/92, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale  di  «Ingeniero Electromecanico, orientacion Electronica» conseguito in Argentina presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 22 dicembre 1980 e rilasciato il 4 giugno 1981 ai fini dell'accesso  in  Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione;
 Preso  atto  che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional   de   Ingenieria   de   Telecomunicaciones,  Electronica Computacion» di Buenos Aires dall'8 aprile 1985;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del consiglio nazionale  di  categoria espresso nella nota in atti datata 23 giugno 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore dell'informazione e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
 Visto  l'art.  6,  n.  1  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 e successive modifiche;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Tognacca Alberto Eugenio, nato a Lomas de Zamora - Buenos Aires   (Argentina)   il   15 agosto  1955,  cittadino  italiano,  e' riconosciuto  il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido  per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia:
 1) calcolatori.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 
 Roma, 30 settembre 2005
 
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A 
 a)  Il  candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla materia indicata nel precedente articolo 2, ed   altresi'   sulle   conoscenze   di   ordinamento  e  deontologia professionale  del  candidato.  A  questo  secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «dell'informazione».
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