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| Gazzetta n. 243 del 2005-10-18 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2005, n. 211 |  | Misure  urgenti  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate  ad  assicurare  un rigoroso controllo degli andamenti di finanza  pubblica,  nonche'  una razionalizzazione delle procedure di spesa;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  per  migliorare  il  controllo  del  traffico aereo, la sicurezza  degli  impianti  e  la  competitivita'  e  lo sviluppo del sistema aeroportuale;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e del 14 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  e  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1. Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non
 territoriali
 1.  Per  l'anno  2005,  le dotazioni di competenza e di cassa delle unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti  spese  per  consumi  intermedi  e per investimenti fissi lordi,  esclusi  i  comparti  della  difesa,  della  sicurezza  e del soccorso,  sono  ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
 2.  L'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri del fondo  speciale  di  parte  corrente  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
 3.  Per  l'anno  2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7,  e  all'articolo  37  della  legge  26  febbraio 1987, n. 49, come determinate  dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta  di  30  milioni  di  euro  in  termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
 4.  Gli  stanziamenti  per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che  adottano  contabilita'  anche  finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo  1,  commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di  ricovero  e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del   lavoro,  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  degli  Istituti zooprofilattici  sperimentali  e  delle istituzioni scolastiche, sono ridotti  nella  misura  del  10  per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'  non  impegnate  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita'  esclusivamente  civilistica,  i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e  8),  del  codice  civile,  previsti  nei  rispettivi  budget 2005, concernenti  i  beni  di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
 5.  Le  somme  provenienti  dalle  riduzioni di cui al comma 4 sono versate  da  ciascun  ente,  entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio  dello  Stato,  con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto  divieto  alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di  enti  ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente  dichiarato  nella  relazione  sulla  gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente comma e del comma 4.
 6.  A  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione dell'articolo  2, un importo pari a 50 milioni di euro e' iscritto in un  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato  di  previsione  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la cui utilizzazione e' effettuata  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata    richiesta    delle   amministrazioni   interessate,   per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.
 |  | Art. 2. Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate
 1.  Per  il  periodo  di  imposta  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente  all'ammortamento  dei  beni  materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate:
 a)  distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  di  attuazione  della  direttiva  98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
 b)  distribuzione  di  energia elettrica e gestione della rete di trasmissione  nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi  14  e  20,  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione  della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
 2.   Le   quote  di  ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali strumentali  per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1  sono  deducibili  in  misura non superiore a quella che si ottiene dividendo  il  costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate  ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas:
 a)   nelle  tabelle  1  e  2,  rubricate:  "durata  convenzionale tariffaria   delle   infrastrutture"   ed   allegate   alle  delibere dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas n. 166 del 29 luglio 2005,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005, e  n.  206 del 30 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  241  del  15  ottobre  2005,  rispettivamente  per l'attivita' di trasporto  e distribuzione di gas naturale; per i fabbricati iscritti a  bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
 b)   nell'appendice  1  della  relazione  tecnica  alla  delibera dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas n. 5 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83   dell'8   aprile   2004,   per   l'attivita'  di  trasmissione  e distribuzione  di  energia  elettrica, rubricata: "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".
 3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini  di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche  se  avvenuta  presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica  per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di  ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti  o  devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
 4.  Non  e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione per ammortamento anticipato  o  per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella  normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 5.  Le  eventuali  modifiche  delle  vite  utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,  rilevano  anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
 6.   In   caso   di   beni  utilizzati  in  locazione  finanziaria, indipendentemente  dai  criteri  di  contabilizzazione,  la deduzione delle  quote  di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione  del  reddito  imponibile  di quella concedente concorrono esclusivamente   i   proventi  finanziari  impliciti  nei  canoni  di locazione  finanziaria  determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
 7.  Quanto previsto dai commi da 1 a 6 si applica esclusivamente ai beni    classificabili    nelle    categorie   omogenee   individuate dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas. Per i beni non classificabili  in  tali  categorie continua ad applicarsi l'articolo 102  del  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 8.  La  disposizione  di  cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione  finanziaria  la cui esecuzione inizia successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 9.   Per   i  costi  incrementativi  capitalizzati  successivamente all'entrata  in  funzione  dei  beni  di  cui  al comma 1 le quote di ammortamento  sono  determinate  in  base alla vita utile residua dei beni.
 10.  Nella  determinazione  dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP  per  il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  calcolato  in ogni caso in base alle disposizioni  generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi   di  cui  alla  legge  23  marzo  1977,  n.  97,  in  deroga all'articolo  3  della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta  del  periodo  precedente,  quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello in corso alla data di entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  nella  determinazione dell'acconto  dovuto  ai  fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
 11.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,  ad eccezione  di  quelle  utilizzate  ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono  interamente  destinate  al  miglioramento  dei saldi di finanza pubblica.
 |  | Art. 3. Dismissione di beni immobili
 1.  Nell'ambito  delle  azioni  di perseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica  attraverso  la  dismissione di beni immobili dello Stato,  l'alienazione  di  tali  immobili  e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo  criteri  e  valori  di  mercato.  L'Agenzia  del  demanio e' autorizzata,  con  decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto  con le amministrazioni che li hanno in uso,   a   vendere  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7  del decreto-legge   24   dicembre   2002,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad  uso  non  abitativo  appartenenti  al patrimonio dello Stato, ivi compresi  quelli di cui ai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le   concessioni  in  essere  e  l'eventuale  diritto  di  prelazione spettante   a   terzi  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  intendono applicabili,  anche  quanto  alle dichiarazioni urbanistiche, nonche' agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla  legge,  le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo   3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo  articolo  3.  Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54,  55,  56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le  procedure  di dismissione successive a quelle di cui all'articolo 27,  commi  13, 13-bis e 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 3.  Agli  atti di alienazione di cui al comma 1 o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze sono riconosciuti  all'Agenzia  del demanio i maggiori costi sostenuti per le  attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
 5.  All'articolo  27,  comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
 |  | Art. 4. Razionalizzazione ed incremento   dell'efficienza   del  settore  del controllo del traffico aereo
 1.  All'articolo  5  del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di  concessioni marittime,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  nel  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "ed  i  voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
 b)  al  comma 3 le parole da "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: "T=CTT *  p  *  a",  nella quale "T" e' l'ammontare della tassa, "CTT" e' il coefficiente   unitario   di  tassazione  di  terminale,  "p"  e'  il coefficiente    di   peso   ricavato   elevando   il   peso   massimo dell'aeromobile  al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11  luglio  1977,  n.  411,  ad un valore determinato con decreto del Ministro   delle   infrastrutture   e  dei  trasporti,  tenuto  conto dell'effettivo  costo di erogazione del servizio di controllo al volo in  base  al  peso  degli  aeromobili;  fino  all'emanazione di detto decreto  il  valore  cui  elevare  il  peso  e' stabilito in 0,95. Il coefficiente  "a"  e'  determinato  con  decreto  del  Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza  al  volo  sostenuto  per  categoria  di  aeroporto;  fino all'emanazione  del decreto di determinazione del coefficiente "a" e' pari a 1 per tutti gli aeroporti.";
 c)  nel  comma  4  le  parole  da  "costo complessivo previsto" a "intera  rete  aeroportuale"  sono  sostituite dalle seguenti: "costo complessivo  ammesso  per  i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti,  al  netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore  all'1,5  per  cento  del  totale  previsto  per  l'anno di applicazione  della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore  ad  un  numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, nonche' della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di  servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione  della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore  ad  un  numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
 d)  il  comma  5  e' sostituito dal seguente: "5. Per i soli voli nazionali  e  comunitari,  la  tassa  di terminale di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento.  La  quota  di riduzione e' stabilita con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento.";
 e)  al  comma 6 le parole: "dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977,  n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
 f)   dopo   il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "7-bis.  I coefficienti  unitari  di  tassazione,  di  cui  al  comma 4 e di cui all'articolo  3  della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di  programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996,  n. 665. Nel contratto di programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo  di  recupero della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi offerti, delle esigenze di recupero  dei  costi,  in  base a criteri di efficienza e di sviluppo delle  strutture  di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli  obiettivi  di sicurezza, nonche' di un sistema di contabilita' analitica,  certificato  da  societa'  di  revisione  contabile,  che consenta  l'individuazione  dei  ricavi  e  dei  costi  di competenza afferenti    a    ciascuno   dei   servizi,   regolamentati   e   non regolamentati.";
 g)  al  comma 8 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5.";
 h) al comma 9 le parole da "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' determinato con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC, sentita l'Azienda".
 2.  Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, come  introdotto  dalla  lettera  f)  del  comma 1, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
 |  | Art. 5. Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
 1.  All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole:  "per  la  parte  eccedente  30  milioni  di  euro"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "quanto  a  30  milioni  di euro, in un apposito  fondo  istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalita' regolate  dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21  dicembre  1996,  n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire  la  sicurezza  ai  propri  impianti  e  per  garantire  la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,".
 |  | Art. 6. Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001
 1.  E'  autorizzata  la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma  1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e  i  termini  delle  liquidazioni  dei  predetti  risarcimenti  sono stabiliti  con  il  decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 450 del 2001.
 |  | Art. 7. Razionalizzazione ed efficientamento    del   settore   dei   gestori aeroportuali
 1.  Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "10. La  misura  dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n.  324,  e  successive  modificazioni,  e' determinata per i singoli aeroporti,  sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi'  fissata,  per  un periodo predeterminato, comunque compreso tra  tre  e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a  riferimento  il  tasso  di  inflazione programmato, l'obiettivo di recupero  della  produttivita'  assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione  del  capitale  investito,  gli  ammortamenti dei nuovi investimenti  realizzati  con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra 1'ENAC e il gestore aeroportuale,  approvati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La  misura  iniziale  dei  diritti  e  l'obiettivo  di recupero della produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
 a)  di  un  sistema  di  contabilita' analitica, certificato da societa'  di  revisione  contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi  e  dei  costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati  e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
 b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
 c)  delle  esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
 d)  dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di  tutela ambientale;
 e)  di  una  quota  non  inferiore  al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento
 nell'ambito   del   sedime   aeroportuale   di   attivita'  non
 regolamentate."; b) dopo il comma 10 di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti:
 "10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali  applicata  nei  casi  di  approdo  o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
 10-ter.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme  semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione  dei  diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico  inferiore  a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
 10-quater.  La  metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  servizi  di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,  nonche'  per  la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle  merci  trasportate  per  via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio  1974,  n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.".
 2.  Il  comma  190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
 |  | Art. 8. Competitivita' del sistema aeroportuale
 1.  Al  fine  di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema  del  trasporto  aereo  nazionale,  i  canoni  di concessione demaniale,  istituiti  dal  decreto-legge  28  giugno  1995,  n. 251, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive  modificazioni,  sono  ridotti  del 75 per cento fino alla data  di  introduzione  del  sistema  di  determinazione  dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 7.
 2.  Fino  alla  determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge  5  maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, secondo le modalita'  previste  nel  comma  10  dell'articolo  10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 7, la misura dei diritti  aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo  della  riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1. Detta  misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa'  di  revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti  i  servizi  offerti,  dei  ricavi  e  dei  costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
 3.  Le  minori entrate per 1'ENAC, derivanti dal presente articolo, sono a carico del bilancio dello Stato.
 |  | Art. 9. Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
 1.  La  programmazione  degli  interventi  infrastrutturali  per il settore  dell'aviazione  civile,  di  competenza  del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  soddisfa,  in via prioritaria, le esigenze  dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in  particolare,  con  gli  hub  aeroportuali  di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
 2.  I  piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.a. sono  redatti  in  coerenza  con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione   di  cui  al  comma  1,  consultate  le  associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.
 |  | Art. 10. Sicurezza aeroportuale
 1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del  Ministro  dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  istruttoria effettuata   dall'ENAC,  sono  definite  le  attivita'  necessarie  a garantire  la  sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri,  lo  svolgimento  delle  quali  e'  affidato  ai  gestori aeroportuali  ed  ai  vettori,  individuando  le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto  conto  della  imputazione  delle attivita' individuate con il decreto  di  cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali   e   vettori,   dei  corrispettivi  stabiliti  in  base all'articolo  5,  comma  3,  del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.
 |  | Art. 11. Royalties sui carburanti
 1.  In  applicazione  alla  normativa  di  settore,  per  i servizi regolamentati  o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla  direttiva  96/67/CE  del  Consiglio,  del  15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi  sovrapprezzi,  in  particolare  royalties sulla fornitura di carburanti,  non  effettivamente  connessi  ai  costi  sostenuti  per l'offerta del medesimo servizio.
 |  | Art. 12. Copertura finanziaria
 1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 4 a 11, pari a 13 milioni di  euro  per  l'anno  2005  ed a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006,  si  provvede  per  l'anno 2005 mediante utilizzo delle risorse recate  dal  presente decreto. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
 2.  Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372  milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di   politica   economica  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307. Il predetto importo  e'  versato  su  apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al  2008,  per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota  pari  a  30  milioni  di  euro resta acquisita all'entrata del bilancio  dello  Stato  a  copertura  delle  minori entrate derivanti dall'articolo  5  e  la  restante  quota  di  94  milioni  di euro e' riassegnata  per provvedere alle spese recate dagli articoli 4 e da 6 a  11.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle  Amministrazioni  pubbliche,  si  provvede  mediante  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 3.  La dotazione del fondo di cui al comma 2, a decorrere dall'anno 2009,  e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 13. Entrata in vigore ed efficacia
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Lunardi, Ministro delle in-frastrutture
 e dei trasporti
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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