Gazzetta n. 243 del 2005-10-18
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attivita' didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attivita' formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione stabilisce che il
Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere
grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera h),
e comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati):
«7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) - g) omissis;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi.».
«8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell'ambito della graduale statizzazione si terra'
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 febbraio 2003, n. 132, concernente: «Regolamento recante
criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
Nota all'art. 1:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 268
concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca
scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e
musicale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 2002, n. 276.



Art. 2.
Finalita'
1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
Art. 3
Titoli e corsi

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli: a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del
corso di diploma accademico di primo livello; b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del
corso di diploma accademico di secondo livello; c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del
corso di specializzazione; d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al
termine del corso di formazione alla ricerca nel campo
corrispondente; e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del
corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro di cui all'articolo 6.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4.
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Art. 5.
Ordinamento didattico generale e scuole
1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella A, in conformita' ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione e' disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.



Nota all'art. 5:
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente: «Delega
al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.



Art. 6.
Crediti formativi accademici
1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica
superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e
non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i
criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».



Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
Art. 8.
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura puo' essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
1. Con decreto del Ministro, sentito il CNAM, e' individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attivita' formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative relative alla formazione di base;
b) attivita' formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
b) attivita' formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
c) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.
Art. 10.
Regolamenti didattici
1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalita' delle attivita' formative, con esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
o) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;
p) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
Art. 11.
Istituzioni non statali
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica puo' essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali gia' esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformita' dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonche' la disponibilita' di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione e' concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformita' dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato e' integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attivita' formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie gia' abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico.



Nota all'art. 11:
- L'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
recita:
«88. Per il funzionamento dell'osservatorio previsto
dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio
medesimo, puo' nominare esperti a tempo pieno tra persone
aventi specifiche capacita' professionali, nel limite
dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei
componenti l'osservatorio e quello degli esperti e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti
disposizioni. Le spese relative al funzionamento
dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue,
vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del
capitolo 1405 del medesimo stato di previsione e' ridotto
di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.».



Art. 12.
Norme transitorie
1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle norme del presente regolamento.
4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
Art. 13.
Clausola finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14.
Abrogazione di norme
1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 232



Nota all'art. 14:
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».



Tabella A
(prevista all'art. 5, comma 1)

----> Vedere Tabella da pag. 25 a pag. 26 della G.U. <----