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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n. 162 |  | Testo  del  decreto-legge  17  agosto 2005, n. 162, coordinato con la legge  di  conversione  17  ottobre  2005,  n. 210. (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 4),  recante:  «Ulteriori  misure per contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in  occasione di competizioni sportive». |  | 
 |  | Avvertenza:      Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero  della  giustizia  ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle legge, sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle  disposizioni  del  decreto-legge,  integrate  con le modifiche apportate  dalla  legge  di  conversione,  che di quelle modificate o richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficiacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1. ((  1.  Alla  legge  13 dicembre  1989,  n.  401,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto  di  cui  al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni  sportive  che  si svolgono all'estero, specificamente indicate,  ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»;
 2)  al  comma  5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione  di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1»;
 3)  al  comma  6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse  disposizioni  si  applicano  nei  confronti delle persone che violano  in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni  sportive  adottato  dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;
 4)  al  comma  7,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Con  la  sentenza  di  condanna  per i reati di cui al comma 6 e per quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni  il  giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni»;
 b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
 1)  al  comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pena  e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e'  aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la  cancellazione della manifestazione sportiva»;
 2)  al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena  e'  della  reclusione  da  un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto   deriva   il   mancato   regolare   inizio,   la  sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva»;
 c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
 «Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai  controlli  dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1.  Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei  titoli  di  accesso  e  dell'instradamento degli spettatori e di quelli  incaricati  di  assicurare  il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto  dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,  purche' riconoscibili  e  in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse  pene  previste  dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
 2. Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano applicati  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni  sportive e le prescrizioni di cui all'art. 6, commi 1 e   2,   della   legge   13 dicembre   1989,  n.  401,  e  successive modificazioni,  il  questore  che  ha adottato il provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
 3.  Al fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di  manifestazioni  sportive  gli  impianti sportivi per il gioco del calcio  aventi  una  capienza  pari  a  10.000 posti numerati possono essere  utilizzati per lo svolgimento di competizioni calcistiche del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore  a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica,  avente  sede  o  radicamento  territoriale  nel medesimo comune,  promossa  al  predetto  campionato  per la prima volta negli ultimi  venti  anni;  b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi  non  piu'  di  8.000  biglietti  di  accesso  e  comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di  turbamento  dell'ordine  pubblico,  la stessa squadra e' tenuta a disputare  la  gara  in  un  comune  diverso,  dotato  di un impianto sportivo  abilitato  alle  competizioni calcistiche del campionato di serie A.
 4.  Al  decreto-legge  24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
 «Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si  svolge  la  manifestazione  sportiva o in quelli interessati alla sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o assistono  alla  manifestazione  medesima,  e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere  aumentata  fino  alla meta' del massimo per il contravventore che  ceda  o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto  a  quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per   la   commercializzazione   dei  tagliandi.  Nei  confronti  del contravventore  possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
 2.  Il  pagamento  in  misura  ridotta, ai sensi dell'art. 16 della  legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
 3.  Le  sanzioni  amministrative  di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
 Art. 1-septies - 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle   cose   negli   impianti  dove  si  svolgono  le  competizioni riguardanti  il  gioco  del  calcio sono disciplinati, per quanto non previsto  da  disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso  degli  impianti  medesimi,  predisposto sulla base delle linee guida  approvate  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni sportive di cui all'art. 1-octies.
 2.  Chiunque,  fuori  dei  casi  di cui all'art. 1-quinquies, comma   7,   entra   negli  impianti  in  violazione  del  rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso  regolamento  comporta  l'allontanamento  dall'impianto  ed e' accertata  anche  sulla  base di documentazione videofotografica o di altri  elementi  oggettivi,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla  meta'  del  massimo  qualora  il  contravventore  risulti  gia' sanzionato  per  la  medesima  violazione,  commessa  nella  stagione sportiva  in  corso,  anche  se  l'infrazione  si e' verificata in un diverso impianto sportivo.
 3.  Il  pagamento  in  misura  ridotta, ai sensi dell'art. 16 della  legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
 4.  Le  sanzioni  amministrative  di cui al presente articolo sono  irrogate  dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.
 Art.   1-octies.  -  1.  Al  fine  di  favorire  la  migliore attuazione   delle   disposizioni   e  delle  misure  in  materia  di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive,  presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito,  entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  l'Osservatorio  nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 a) effettuare   il   monitoraggio  dei  fenomeni  di  violenza  e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
 b) esaminare  le  problematiche  connesse  alle manifestazioni in programma  ed  attribuire  i  livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
 c) approvare   le  linee  guida  del  regolamento  d'uso  per  la sicurezza degli impianti sportivi;
 d) promuovere   iniziative  coordinate  per  la  prevenzione  dei fenomeni  di  violenza  e  intolleranza  in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
 e) definire  le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive  per  garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita';
 f) pubblicare  un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative  e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui   al   comma   1,   nonche'  l'organizzazione,  le  modalita'  di funzionamento  e  la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la  partecipazione  del  Comitato  olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
 3.  Alle  riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere invitati, in relazione  alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico interesse, rappresentanti   di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario  titolo interessati  alla  prevenzione  e  al  contrasto  della  violenza  in occasione di manifestazioni sportive.
 4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Ai  componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese».
 5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa  con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  nonche'  in  collaborazione  con  altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone,  nell'ambito  delle  risorse  destinate  annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle  scuole  le  tematiche  della  prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla  convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni   scolastiche   attraverso   appositi  progetti  da  esse elaborati  ed  inseriti  nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui  al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  si  avvale  di  un  comitato  tecnico-scientifico, istituito   con   decreto   del   Ministro.   All'istituzione   e  al funzionamento  del  comitato  si  provvede  nei  limiti delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
 6.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.))
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il testo degli articoli 6 e 6-bis della
 legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
 giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
 correttezza  nello svolgimento di manifestazioni sportive);
 come  modificati dalla presente legge:     «Art. 6 (Divieto
 di  accesso  ai  luoghi  dove  si  svolgono  manifestazioni
 sportive).  -  1. Nei confronti delle persone che risultano
 denunciate  o  condannate anche con sentenza non definitiva
 nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui
 all'art.  4,  primo  e secondo comma, della legge 18 aprile
 1975,  n.  110,  all'art.  5 della legge 22 maggio 1975, n.
 152,  all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993
 n.  122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25
 giugno  1993,  n. 205, e all'art. 6-bis, commi 1 e 2, della
 presente  legge,  ovvero  per  aver  preso  parte attiva ad
 episodi  di  violenza  su  persone  o cose in occasione o a
 causa  di  manifestazioni  sportive,  o  che nelle medesime
 circostanze  abbiano  incitato,  inneggiato  o indotto alla
 violenza,  il  questore puo' disporre il divieto di accesso
 ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive
 specificamente  indicate,  nonche' a quelli, specificamente
 indicati,   interessati   alla  sosta,  al  transito  o  al
 trasporto  di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
 manifestazioni  medesime.  Il  divieto  di  cui al presente
 comma  puo'  essere  disposto  anche  per le manifestazioni
 sportive   che   si'  svolgono  all'estero,  specificamente
 indicate,  ovvero  dalle  competenti  Autorita' degli altri
 Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le manifestazioni
 sportive che si svolgono in Italia.
 2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
 previsto  dal  comma  1,  il  questore  puo' prescrivere di
 comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
 indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
 relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
 specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
 svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
 cui al comma 1.
 2-bis.  La  notifica  di  cui al comma 2 deve contenere
 l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
 personalmente  o  a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
 al giudice competente per la convalida del provvedimento.
 3.  La  prescrizione  di  cui  al  comma 2 ha effetto a
 decorrere   dalla   prima  manifestazione  successiva  alla
 notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
 procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  o al
 procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale per i
 minorenni,  se  l'interessato  e'  persona  minore di eta',
 competenti   con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha  sede
 l'ufficio  di  questura.  Il pubblico ministero, se ritiene
 che  sussistano  i  presupposti  di  cui  al comma 1, entro
 quarantotto  ore dalla notifica del provvedimento ne chiede
 la  convalida  al  giudice  per le indagini preliminari. Le
 prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se il
 pubblico  ministero  con  decreto  motivato  non  avanza la
 richiesta  di  convalida  entro il termine predetto e se il
 giudice  non  dispone  la  convalida  nelle quarantotto ore
 successive.
 4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il
 ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
 l'esecuzione dell'ordinanza..
 5.   Il  divieto  di  cui  al  comma  1  e  l'ulteriore
 prescrizione  di  cui  al  comma 2 non possono avere durata
 superiore  a tre anni e sono revocati o modificati qualora,
 anche   per   effetto   di   provvedimenti   dell'autorita'
 giudiziaria  siano venute meno o siano mutate le condizioni
 che  ne  hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di
 cui  al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche
 sulla  base  di  documentazione videofotografica o di altri
 elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto
 di cui al comma 1.
 6.  Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi
 1  e 2 e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o
 con   la   multa   fino  a  lire  tre  milioni.  Le  stesse
 disposizioni  si  applicano nei confronti delle persone che
 violano in Italia il divieto di accesso al luoghi in cui si
 svolgono  manifestazioni sportive adottato dalle competenti
 autorita'  di  uno  degli  altri  Stati  membri dell'Unione
 europea.
 7.  Con  la  sentenza di condanna per i reati di cui al
 comma  6  e  per  quelli commessi in occasione o a causa di
 manifestazioni  sportive  o  durante  i  trasferimenti da o
 verso  i  luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il
 giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei luoghi di
 cui  al  comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o
 comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
 sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi
 a  due  anni.  Il  divieto  e  l'obbligo  predetti non sono
 esclusi  nei  casi di sospensione condizionale della pena e
 di applicazione della pena su richiesta.
 8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'
 autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze,
 a  comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di
 cui  al  comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso
 luogo,  nel  quale  lo  stesso  interessato  sia reperibile
 durante   lo   svolgimento   di  specifiche  manifestazioni
 agonistiche.»
 «Art.   6-bis.   (Lancio   di   materiale   pericoloso,
 scavalcamento   ed  invasione  di  campo  in  occasione  di
 manifestazioni   sportive).   -   1.  Salvo  che  il  fatto
 costituisca   piu'   grave   reato,  chiunque  lanci  corpi
 contundenti   o   altri   oggetti,  compresi  gli  artifizi
 pirotecnici,  in modo da creare un pericolo per le persone,
 nei  luoghi  in  cui  si  svolgono manifestazioni sportive,
 ovvero  in  quelli interessati alla sosta, al transito o al
 trasporto  di  coloro  che  partecipano  o  assistono  alle
 manifestazioni  medesime e' punito con la reclusione da sei
 mesi  a  tre anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva
 un danno alle persone. La pena e' aumentata fino alla meta'
 se   dal  fatto  deriva  il  mancato  regolare  inizio,  la
 sospensione,   l'interruzione   o  la  cancellazione  della
 manifestazione  sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto
 deriva  un  danno  alle  persone. La pena e' aumentata fino
 alla  meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,
 la  sospensione,  l'interruzione  o  la cancellazione della
 manifestazione sportiva.
 2.  Salvo  che  il  fatto costituisca piu' grave reato,
 chiunque,  nei  luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni
 sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione
 dell'impianto   ovvero,   nel  corso  delle  manifestazioni
 medesime,  invade  il  terreno  di gioco, e' punito, se dal
 fatto  deriva  un  pericolo  concreto  per  le persone, con
 l'arresto   fino  a  sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
 trecentomila   a   lire  due  milioni.  La  pena  e'  della
 reclusione  da  un  mese a tre anni e sei mesi se dal fatto
 deriva   il   mancato   regolare  inizio,  la  sospensione,
 l'interruzione  o  la  cancellazione  della  manifestazione
 sportiva.
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 6, commi 1 e 2 della
 legge  13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del
 giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
 correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive)»:
 «Art.  6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
 manifestazioni  sportive). - 1. Nei confronti delle persone
 che  risultano  denunciate  o condannate anche con sentenza
 non  definitiva  nel corso degli ultimi cinque armi per uno
 dei  reati  di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della
 legge  18 aprile  1975,  n.  110, all'art. 5 della legge 22
 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
 26  aprile  1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis,
 commi  1  e  2, della presente legge, ovvero per aver preso
 parte  attiva  ad  episodi di violenza su persone o cose in
 occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
 medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto
 alla  violenza,  il  questore  puo'  disporre il divieto di
 accesso   ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
 sportive   specificamente   indicate,   nonche'  a  quelli,
 specificamente   indicati,   interessati   alla  sosta,  al
 transito  o  al  trasporto  di  coloro  che  partecipano  o
 assistono  alle  manifestazioni medesime. Il divieto di cui
 al  presente  comma  puo'  essere  disposto  anche  per  le
 manifestazioni   sportive   che   si  svolgono  all'estero,
 specificamente  indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
 degli   altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le
 manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
 2.  Alle  persone  alle  quali e' notificato il divieto
 previsto  dal  comma  1,  il  questore  puo' prescrivere di
 comparire  personalmente  una  o  piu'  volte  negli  orari
 indicati,  nell'ufficio  o comando di polizia competente in
 relazione  al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
 specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si
 svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di
 cui al comma 1.»
 Il  decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 (Disposizioni
 urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
 di  competizioni  sportive)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
 Ufficiale  24 febbraio  2003,  n. 45 e convertito in legge,
 con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 aprile 2003, n. 88
 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2003, n. 95.
 La  legge  18 dicembre  1997,  n.  440 (Istituzione del
 Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
 formativa  e  per gli interventi perequativi) e' pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
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