Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 settembre 2005 |
Scioglimento della societa' cooperativa produzione e lavoro «Confartigianservizi Cosenza Tre a r.l.», in Paola. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Cosenza
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996; Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attivita' produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio; Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita' della societa' cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile di societa' cooperative; Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile di societa' cooperative; Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive; Decreta: Lo scioglimento della societa' cooperativa, produzione e lavoro «Confartigianservizi Cosenza Tre a r.l.», con sede in Paola, corso Roma n. 5 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Antonio Montesano, in data 10 dicembre 2001, repertorio n. 4146, registro societa' n. 02467310781, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4279, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400. Cosenza, 21 settembre 2005 Il direttore provinciale: Spina |
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