Gazzetta n. 242 del 2005-10-17
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 settembre 2005
Mancata iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;
Visti i regolamenti della Commissione n. 451/2000/CE e n. 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;
Vista la decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva triazamate nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE in quanto il notificante non intende piu' chiedere l'inclusione di detta sostanza attiva;
Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;
Considerato che in Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;
Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, deve essere concesso un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva triazamate non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
Art. 2.
1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione 2005/487/CE della Commissione.
2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triazamate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 5 gennaio 2006.
Art. 3.
1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto e' consentita fino al 4 gennaio 2007.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2005
Il direttore generale: Marabelli
Allegato PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE
DELLA SOSTANZA ATTIVA TRIAZAMATE

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