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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Mancata  iscrizione  della sostanza attiva triazamate nell'allegato I del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;
 Visti   i   regolamenti  della  Commissione  n.  451/2000/CE  e  n. 703/2001/CE   che   stabiliscono   le   modalita'   dettagliate   per l'attuazione  della  seconda  fase  del  programma  di  lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE;
 Vista  la decisione della Commissione 2005/487/CE del 4 luglio 2005 relativa   alla  non  iscrizione  della  sostanza  attiva  triazamate nell'allegato   I   della   direttiva  n.  91/414/CEE  in  quanto  il notificante  non intende piu' chiedere l'inclusione di detta sostanza attiva;
 Considerato   che   in  attuazione  della  citata  decisione  della Commissione,  gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le  autorizzazioni  per  prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;
 Considerato  che  in  Italia sono autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate;
 Ritenuto   di  dover  attuare  la  suddetta  decisione  comunitaria revocando  i  prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva triazamate;
 Considerato   che,   per  lo  smaltimento,  l'immagazzinamento,  la commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle  giacenze esistenti di prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate, deve essere  concesso un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;
 Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per chi  pone  in  vendita  prodotti  fitosanitari  non  autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La  sostanza  attiva triazamate non e' iscritta nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 |  | Art. 2. 1.  Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni  esistenti  per  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza   attiva   triazamate,   in  conformita'  alle  disposizioni dell'art. 2, comma 2, della decisione 2005/487/CE della Commissione.
 2.   Le   autorizzazioni   dei   prodotti  fitosanitari  contenenti triazamate, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 5 gennaio 2006.
 |  | Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  triazamate, revocati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2, del presente decreto e' consentita fino al 4 gennaio 2007.
 2.   I  titolari  delle  autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva triazamate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  fitosanitari  medesimi  dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
 Il  presente  decreto  dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
 |  | Allegato PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA TRIAZAMATE
 
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 Numero di    |             |     Data di      |
 registrazione  |Nome prodotto|  registrazione   |     Impresa ===================================================================== 11401            |Aztec        |17/07/2002        |Basf Italia S.p.a.
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