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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra Aliu Mane Raimonda, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Aliu  Mane  Raimonda,  nata  il 15 settembre  1968  a  Vlore  (Albania),  cittadina albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo professionale  di  «Avokat»  rilasciato  dalla Camera nazionale degli avvocati  di Tirana, cui la richiedente e' iscritta dal 20 marzo 2004 con  licenza  n.  2054, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Jurist»  presso 1'«Universitetit Tiranes» di Tirana (Albania) in data  3 settembre  1994  nonche'  il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza»  presso  l'Universita'  degli studi di Milano in data 14 marzo 2002;
 Preso  atto che la sig.ra Aliu Mane ha dimostrato di aver espletato un  anno  di  pratica  forense presso uno studio legale italiano e di aver  superato  nel luglio  2004  il  corso  di  specializzazione  in professioni legali presso 1'«Universita' degli studi di Milano»;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 cosi' come modificato  dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio  dello  Stato  da  almeno  cinque anni, titolare   di  un  permesso  di  soggiorno  che  consente  un  numero indeterminato  di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata  in data 19 novembre 2002 dalla questura di Milano a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo professionale  di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione  all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  orale  (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso,  da  un'esame  orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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