Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 settembre 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Aliu Mane Raimonda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni; Vista l'istanza della sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati di Tirana, cui la richiedente e' iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2054, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Jurist» presso 1'«Universitetit Tiranes» di Tirana (Albania) in data 3 settembre 1994 nonche' il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Milano in data 14 marzo 2002; Preso atto che la sig.ra Aliu Mane ha dimostrato di aver espletato un anno di pratica forense presso uno studio legale italiano e di aver superato nel luglio 2004 il corso di specializzazione in professioni legali presso 1'«Universita' degli studi di Milano»; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 19 novembre 2002 dalla questura di Milano a tempo indeterminato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Aliu Mane Raimonda, nata il 15 settembre 1968 a Vlore (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. | Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale orale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 settembre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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