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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Delmonte  Gianmaria,  di  titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in  matria di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista l'istanza del sig. Delmonte Gianmaria, nato il 30 aprile 1971 a  Chiavari  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo  professionale di ĞAbogadoğ rilasciato dall'ĞIl.lustre Collegi d'Advocats de Barcelonağ cui e' iscritto dall'8 febbraio 2005 ai fini dell'iscrizione  all'albo  degli  avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;
 Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico di  ĞDottore  in  Giurisprudenzağ presso L'Universita' degli studi di Urbino  in  data 27 ottobre 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato  al  titolo  accademico spagnolo di ĞLicenciado en Derechoğ con  delibera  del  ĞMinisterio  de Educacion y Cienciağ spagnolo del 27 ottobre 2004;
 Preso  atto  che  il  signor Delmonte ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Urbino in data 13 novembre 2001;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  Ğavvocatoğ e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  6,  n.  2,  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Delmonte  Gianmaria,  nato  il  30 aprile 1971 a Chiavari (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di  ĞAbogadoğ di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ğavvocatiğ e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale  verte  sul caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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