Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 settembre 2005 |
Riconoscimento, al sig. Delmonte Gianmaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in matria di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Delmonte Gianmaria, nato il 30 aprile 1971 a Chiavari (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di ĞAbogadoğ rilasciato dall'ĞIl.lustre Collegi d'Advocats de Barcelonağ cui e' iscritto dall'8 febbraio 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di ĞDottore in Giurisprudenzağ presso L'Universita' degli studi di Urbino in data 27 ottobre 1999 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di ĞLicenciado en Derechoğ con delibera del ĞMinisterio de Educacion y Cienciağ spagnolo del 27 ottobre 2004; Preso atto che il signor Delmonte ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Urbino in data 13 novembre 2001; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ğavvocatoğ e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005; Decreta: Art. 1. Al sig. Delmonte Gianmaria, nato il 30 aprile 1971 a Chiavari (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di ĞAbogadoğ di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli Ğavvocatiğ e l'esercizio della professione in Italia. | Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 settembre 2005 Il direttore generale: Mele | Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte sul caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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