Gazzetta n. 242 del 2005-10-17
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 settembre 2005
Riconoscimento, al sig. Wilson Andrew Ross, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
Vista l'istanza del signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966 a Lafayette - Indiana (U.S.A.), cittadino statunitense, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in possesso dal 21 luglio 1998, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York-Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il signor Wilson ha conseguito i seguenti titoli accademici: «Bachelor of Science» presso il «Manchester College» di North Manchester (Indiana - U.S.A.) in data 20 maggio 1990 e «Juris Doctor» presso la «Thomas M. Cooley Law School» di Lansing (U.S.A.) in data 18 maggio 1996;
Preso atto che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attivita' di collaborazione con studi legali italiani;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 e successive integrazioni;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il signor Wilson possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze in data 28 gennaio 2000, rinnovato in data 23 febbraio 2004 con validita' fino al 27 gennaio 2006 per motivi di familiari;
Decreta:
Art. 1.
Al signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966 a Lafayette - Indiana (U.S.A.), cittadino statunitense, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 settembre 2005
Il direttore generale: Mele
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.