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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Wilson  Andrew  Ross,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza  del  signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966  a Lafayette - Indiana (U.S.A.), cittadino statunitense, diretta ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in  possesso  dal  21 luglio  1998,  come  attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York-Third Judicial Department»,  ai  fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato  che  il  signor Wilson ha conseguito i seguenti titoli accademici:  «Bachelor  of Science» presso il «Manchester College» di North  Manchester  (Indiana - U.S.A.) in data 20 maggio 1990 e «Juris Doctor»  presso  la «Thomas M. Cooley Law School» di Lansing (U.S.A.) in data 18 maggio 1996;
 Preso  atto  che  il  richiedente  ha documentato lo svolgimento di attivita' di collaborazione con studi legali italiani;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 giugno 2005;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 luglio 2005;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6,  n.  2  del  decreto  legislativo  n.  115/1992 e successive integrazioni;
 Visti  gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che il signor Wilson possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Firenze  in  data  28 gennaio  2000, rinnovato  in data 23  febbraio 2004 con validita' fino al 27 gennaio 2006 per motivi di familiari;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  signor Wilson Andrew Ross, nato il 19 aprile 1966 a Lafayette - Indiana  (U.S.A.),  cittadino statunitense, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova attitudinale  sulle  seguenti  materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5)  diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 |  | Art. 3. La  prova  si  compone  di  un  esame  scritto  e un esame orale da svolgersi  in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro  sono  indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova  scritta  consiste nello svolgimento di elaborati su tre  materie,  di  cui  due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale,  e  una  a  scelta  del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
 c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate  oltre  che  su  deontologia e ordinamento professionale. Il candidato  potra'  accedere  a  questo  secondo  esame  solo se abbia superato con successo la prova scritta.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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