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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento, alla sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il  6 marzo  1969  a  Veliko  Tarnovo  (Bulgaria), cittadina bulgara, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in combinato disposto con l'art.  12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo  accademico-professionale  di  elettroingegnere, conseguito in Bulgaria,  ai  fini dell'accesso in Italia all'albo degli ingegneri - sez.  A  -  settore  dell'informazione  ed  esercizio  della  omonima professione;
 Preso  atto che la richiedente e' in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie»  conseguito presso l'«Istituto Superiore di Meccanica ed Elettrotecnica»  di Gabrovo (Bulgaria) in data 22 settembre 1994, che in  Bulgaria  e'  condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di elettroingegnere, come attestato dall'Ambasciata d'Italia a Sofia nella dichiarazione di valore datata 19 aprile 2005;
 Vista  la conforme determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 26 luglio 2005;
 Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
 Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  «ingegnere  -  sez. A - settore dell'informazione» e quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Considerato  che  la  sig.ra  Hadzhiivanova possiede un permesso di soggiorno  rilasciato  dalla Questura di Vercelli in data 23 novembre 2004 con validita' fino al 7 novembre 2005 per motivi di studio;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla  sig.ra Hadzhiivanova Teodora Nikolova, nata il 6 marzo 1969 a Veliko  Tarnovo  (Bulgaria),  cittadina  bulgara,  e' riconosciuto il titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione   all'albo   degli   «ingegneri»  sezione  A  -  settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
 |  | Art. 2. L'iscrizione  all'albo  avviene  nell'ambito delle quote massime di stranieri   da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per  lavoro autonomo,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni.
 Al  fine  dell'iscrizione  stessa,  la  richiedente dovra' pertanto acquisire,  ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della   Repubblica  n.  394/1999  -  l'attestazione  della  Direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
 |  | Art. 3. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento  di  una  prova  attitudinale  sulla seguente materia: 1) comunicazioni elettriche.
 |  | Art. 4. Le  modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) La  prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia  indicata  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed  un  esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.
 c) L'esame  orale  consiste  nella discussione di brevi questioni tecniche  vertenti  sulla  materia indicata nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 d) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore dell'informazione.
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