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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  al sig. Ruemmele Thomas, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di riconoscimento delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di  talune professioni nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig. Ruemmele Thomas, nato il 9 marzo 1952 a Lahr/Schwarzwald  (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo   professionale  di  «Diplom-Ingenieur  Univ.»  conseguito  in Germania   presso  la  «Universitat  Fridericiana  zu  Karlsruhe»  di Karlsruhe  (Germania) in data 29 agosto 1978, ai fini dell'accesso in Italia  all'albo degli «ingegneri» sez. A - settore civile ambientale e 1'esercizio della omonima professione;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute del 28 aprile 2005 e 26 luglio 2005;
 Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale degli  ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005 e nella nota in atti datata 26 luglio 2005;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  per  cui appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Ruemmele  Thomas, nato il 9 marzo 1952 a Lahr/Schwarzwald (Germania), cittadino tedesco e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo  degli  «ingegneri»  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della omonima professione.
 |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  un  anno;  le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
 |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:  il  candidato,  per  essere  ammesso  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
 L'esame  scritto  consiste  nella redazione di progetti integrati assistiti  da  relazioni  tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
 L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi questioni tecniche  vertenti  sulle  materie indicate nel precedente art. 3, ed altresi'  sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.  A  questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente  art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda  in  carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento,    nonche'    la   dichiarazione   di   disponibilita' dell'ingegnere   tutor.   Detto  tirocinio  si  svolgera'  presso  un ingegnere,  scelto  dall'istante  tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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