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| Gazzetta n. 242 del 2005-10-17 |  |  |  | LEGGE 17 ottobre 2005, n. 210 |  | Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 agosto 2005,  n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  17 agosto  2005,  n.  162, recante ulteriori misure  per  contrastare  i  fenomeni  di  violenza  in  occasione di competizioni  sportive,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 17 ottobre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6053):
 Presentato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal  Ministro  per  i  beni e le attivita'
 culturali (Buttiglione) il 18 agosto 2005.
 Assegnato   alla  II  commissione  (Giustizia),  in  sede
 referente, il 22 agosto 2005 con pareri del Comitato per la
 legislazione e delle commissioni I, V, VII e XIV.
 Esaminato  dalla  II  commissione  il  13  -  14  -  15 e
 20 settembre 2005.
 Esaminato in aula il 21 e 28 settembre 2005, il 4 - 5 - 6
 e 7 ottobre 2005 e approvato l'11 ottobre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3623):
 Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in
 sede   referente,   l'11 ottobre   2005  con  pareri  delle
 commissioni  1ª  (presupposti di costituzionalita), 2ª, 5ª,
 7ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' l'11 ottobre 2005.
 Esaminato dalla 1ª commissione l'11 ottobre 2005
 Esaminato  in  aula  l'11 ottobre  2005  e  approvato  il
 12 ottobre 2005.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  17  agosto  2005,  n.  162  e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 191 del 18 agosto 2005.
 A  norma  dell'art.  15  comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficiacia  dal giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 20.
 |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 162
 
 Gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:
 «Art.  1.  - 1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
 1)  al  comma  1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto  di  cui  al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni  sportive  che  si svolgono all'estero, specificamente indicate,  ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia";
 2)  al  comma  5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prescrizione  di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1";
 3)  al  comma  6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse  disposizioni  si  applicano  nei  confronti delle persone che violano  in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni  sportive  adottato  dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea";
 4)  al  comma  7,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  la  sentenza  di  condanna  per i reati di cui al comma 6 e per quelli  commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante  i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni  il  giudice  puo'  disporre il divieto di accesso nei luoghi  di  cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando  di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni";
 b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modifiche:
 1) al  comma  1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pena  e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena e'  aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva il mancato regolare inizio,  la  sospensione,  l'interruzione  o  la  cancellazione della manifestazione sportiva";
 2)  al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena  e'  della  reclusione  da  un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto   deriva   il   mancato   regolare   inizio,   la  sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva";
 c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
 "Art.  6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli  dei  luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli  di  accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati   di   assicurare   il   rispetto  del  regolamento  d'uso dell'impianto  dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive,  purche' riconoscibili  e  in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse  pene  previste  dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere  i  requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".
 2.  Nei confronti delle persone alle quali, alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, risultano applicati  il  divieto  di  accesso  ai  luoghi  in  cui  si svolgono manifestazioni  sportive  e  le  prescrizioni  di cui all'articolo 6, commi  1  e  2,  della  legge  13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni,  il  questore  che  ha adottato il provvedimento ha la facolta' di estendere tale divieto anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate.
 3.  Al  fine di contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive gli impianti sportivi per il gioco del calcio aventi  una  capienza  pari  a  10.000  posti numerati possono essere utilizzati   per  lo  svolgimento  di  competizioni  calcistiche  del campionato professionistico di serie A a condizione che: a) si tratti di impianti costruiti nel territorio di comuni aventi una popolazione inferiore  a 100 mila abitanti e la competizione riguardi una squadra calcistica,  avente  sede  o  radicamento  territoriale  nel medesimo comune,  promossa  al  predetto  campionato  per la prima volta negli ultimi  venti  anni;  b) per le caratteristiche dell'incontro vengano emessi  non  piu'  di  8.000  biglietti  di  accesso  e  comunque gli spettatori complessivamente non superino il numero di 9.000. Nel caso in cui le competenti autorita' di pubblica sicurezza e l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive accertino che vi siano motivi di  turbamento  dell'ordine  pubblico,  la stessa squadra e' tenuta a disputare  la  gara  in  un  comune  diverso,  dotato  di un impianto sportivo  abilitato  alle  competizioni calcistiche del campionato di serie A.
 4.  Al  decreto-legge  24 febbraio  2003,  n.  28,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  2003, n. 88, dopo l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
 "Art.  1-sexies  -  1.  Chiunque,  non  appartenente  alle societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si  svolge  la  manifestazione  sportiva o in quelli interessati alla sosta,  al  transito  o  al  trasporto  di  coloro  che partecipano o assistono  alla  manifestazione  medesima,  e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  2.500 a 10.000 euro. La sanzione puo' essere  aumentata  fino  alla meta' del massimo per il contravventore che  ceda  o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto  a  quello praticato dalla societa' appositamente incaricata per   la   commercializzazione   dei  tagliandi.  Nei  confronti  del contravventore  possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
 2.  Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge  24 novembre  1981,  n.  689,  non  esclude  l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.
 3.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui e' avvenuto il fatto.
 Art.  1-septies.  -  1.  L'accesso  e la permanenza delle persone e delle   cose   negli   impianti  dove  si  svolgono  le  competizioni riguardanti  il  gioco  del  calcio sono disciplinati, per quanto non previsto  da  disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso  degli  impianti  medesimi,  predisposto sulla base delle linee guida  approvate  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
 2.  Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7,  entra  negli  impianti  in  violazione del rispettivo regolamento d'uso,  ovvero  vi  si  trattiene,  quando la violazione dello stesso regolamento  comporta  l'allontanamento dall'impianto ed e' accertata anche  sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di altri elementi   oggettivi,   e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria  da  30 a 300 euro. La sanzione puo' essere aumentata fino alla  meta'  del  massimo  qualora  il  contravventore  risulti  gia' sanzionato  per  la  medesima  violazione,  commessa  nella  stagione sportiva  in  corso,  anche  se  l'infrazione  si e' verificata in un diverso impianto sportivo.
 3.  Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge  24 novembre  1981,  n.  689,  non  esclude  l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
 4.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui al presente articolo sono irrogate  dal  prefetto  della  provincia  del  luogo  in cui insiste l'impianto.
 Art.  1-octies.  -  1.  Al  fine di favorire la migliore attuazione delle  disposizioni  e  delle  misure  in  materia  di  prevenzione e contrasto  della  violenza  in  occasione di manifestazioni sportive, presso  il  Ministero  dell'interno  e'  istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente   decreto,  l'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 a) effettuare   il   monitoraggio  dei  fenomeni  di  violenza  e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
 b) esaminare  le  problematiche  connesse  alle manifestazioni in programma  ed  attribuire  i  livelli di rischio delle manifestazioni medesime;
 c) approvare   le  linee  guida  del  regolamento  d'uso  per  la sicurezza degli impianti sportivi;
 d) promuovere   iniziative  coordinate  per  la  prevenzione  dei fenomeni  di  violenza  e  intolleranza  in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;
 e) definire  le misure che possono essere adottate dalle societa' sportive  per  garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumita';
 f) pubblicare  un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite le linee operative  e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui   al   comma   1,   nonche'  l'organizzazione,  le  modalita'  di funzionamento  e  la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la  partecipazione  del  Comitato  olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe.
 3.  Alle  riunioni  dell'Osservatorio  possono  essere invitati, in relazione  alla  trattazione  di  tematiche  di  specifico interesse, rappresentanti   di  soggetti  pubblici  e  privati  a  vario  titolo interessati  alla  prevenzione  e  al  contrasto  della  violenza  in occasione di manifestazioni sportive.
 4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Ai  componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne' rimborsi spese".
 5.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa  con il Ministero dell'interno e con il Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  nonche'  in  collaborazione  con  altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni private interessate, predispone,  nell'ambito  delle  risorse  destinate  annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle  scuole  le  tematiche  della  prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla  convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate dalle istituzioni   scolastiche   attraverso   appositi  progetti  da  esse elaborati  ed  inseriti  nel piano dell'offerta formativa. Ai fini di cui  al presente comma il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  si  avvale  di  un  comitato  tecnico-scientifico, istituito   con   decreto   del   Ministro.   All'istituzione   e  al funzionamento  del  comitato  si  provvede  nei  limiti delle risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi spese.
 6.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge».
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