Gazzetta n. 241 del 2005-10-15
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.", corredato delle relative note.

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, e 5 e l'allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 22 marzo 2003;
Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonche' i criteri generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l'efficienza energetica degli edifici integrano esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilita' e sicurezza degli approvvigionamenti, sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumita' delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
Considerato che la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu' avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.



Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 1 e l'allegato A,
della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B».
«5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato».

«Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di paesi terzi.
2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 febbraio 2002, sulle formalita' di dichiarazione delle
navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
della Comunita'.
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e
92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale.
2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema
comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del
Consiglio.
2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002,
recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto
concerne il termine a partire da cui sono vietati gli
scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che
modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta
intensita' di lavoro.
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e di
sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei
suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di
prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime
comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali
controversie.
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri.
2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003,
riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai prodotti cosmetici.
2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti.
2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003,
recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di
origine animale.
2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi.
2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
concernente il regime fiscale comune applicabile ai
pagamenti di interessi e di canoni fra societa' consociate
di Stati membri diversi.
2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere,
66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite,
92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine
di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla
produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di barbabietole,
2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi
di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione
dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, per quanto riguarda le analisi comparative
comunitarie».
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata in GUCE n. L 1
del 4 gennaio 2003.
- Il titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme
per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.),
reca:
«TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di
energia negli edifici».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1993, n.
242.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660 (Regolamento per l'attuazione
della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate
con combustibili liquidi o gassosi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302.
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), e' il
seguente:
«1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi
fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla
presente legge. Sono, altresi', determinate disposizioni
per il settore energetico che contribuiscono a garantire la
tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubblica fatta
salva la disciplina in materia di rischi da incidenti
rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al
fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello
Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei
trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli
obiettivi e le linee della politica energetica nazionale,
nonche' i criteri generali per la sua attuazione a livello
territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si
avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione
con le autonomie regionali previsti dalla presente legge.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi
dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202), e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».



Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita', comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore» e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.
Art. 3.
Ambito di intervento
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto gia' previsto alla lettera a), numero 1;
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.



Nota all'art. 3:
- Il testo delle lettere b) e c) del comma 1 dell'art.
136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, citato
nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo
Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
(omissis);
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
(omissis)».



Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione energetica
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;
c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.
Art. 5.
Meccanismi di cooperazione
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:
a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;
b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilita';
c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli utenti finali;
d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;
e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.
Art. 6.
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.
3. Nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare, l'attestato di certificazione energetica e' allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione, l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato e' corredato da suggerimenti in merito agli interventi piu' significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprieta' pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attivita' produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Art. 7. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale e estiva
1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilita', mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attivita' a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialita' dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
1. La documentazione progettuale di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
2. La conformita' delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non e' accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
3. Una copia della documentazione di cui al comma 1, e' conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformita' alla documentazione progettuale di cui al comma 1.
5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei richiedenti.



Nota all'art. 8:
- Il testo del comma 1 dell'art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, citata nelle premesse, e' il
seguente:
«1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo,
deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla
denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui
agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse
corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.».



Art. 9.
Funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita', le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza, pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita' competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.



Note all'art. 9:
- Il testo del comma 44 dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239, citata nelle premesse, e' il
seguente:
«44. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui
al comma 7, lettera r), e senza che da cio' derivino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e'
delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel
rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un
decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riordino della normativa tecnica impiantistica
all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale sistema di verifica degli
impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto
di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con
l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo un'effettiva sicurezza».
- Il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione
degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2000, n. 81), e' il seguente:
«Art. 17 (Istituzione o completamento del catasto degli
impianti termici). - 1. Al fine di costituire il catasto
degli impianti o di completare quello gia' esistente
all'atto della data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle
societa' distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute a
provvedere entro novanta giorni, di comunicare l'ubicazione
e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel corso
degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti
dati alla provincia ed alla regione, anche in via
informatica.».



Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa
energetica nazionale e regionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attivita':
a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;
b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;
d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;
e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;
f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;
g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.
3. I risultati delle attivita' di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attivita' autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonche' alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresi' al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il piu' possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, citata nelle premesse, e' il seguente:
«Art. 20 (Relazione annuale al Parlamento). - 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo
conto delle relazioni che le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il
mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di
rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento
agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi
piani energetici.».



Art. 11.
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.



Nota all'art. 11:
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 10, si vedano le note
alle premesse.



Art. 12.
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.



Nota all'art. 12:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica del
26 agosto 1993, n. 412, si vedano le note alle premesse.



Art. 13.
Misure di accompagnamento
1. Il Ministero delle attivita' produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;
b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;
c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
3. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione sul risparmio e sull'uso efficiente dell'energia realizzato dal Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti nell'ambito di questa attivita' e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Le attivita' per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Nota all'art. 13:
- Il testo del comma 119, lettera a), dell'art. 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 239, citate nelle premesse, e' il
seguente:
«119. Al fine di accrescere la sicurezza e l'efficienza
del sistema energetico nazionale, mediante interventi per
la diversificazione delle fonti e l'uso efficiente
dell'energia, il Ministero delle attivita' produttive:
a) realizza, per il triennio 2004-2006, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del tetorio,
un piano nazionale di educazione e informazione sul
risparmio e sull'uso efficiente dell'energia, nel limite di
spesa, per ciascun anno, rispettivamente di euro 2.520.000,
2.436.000 e 2.468.000;».



Art. 14.
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra' provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239.



Nota all'art. 14:
- Per l'art. 1, comna 119, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 239, si veda la nota all'art. 13.



Art. 15.
Sanzioni
1. Il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformita' delle opere, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformita' delle opere di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita' che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal compratore.
9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal conduttore.



Nota all'art. 15:
- Per il comma 1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, si veda la nota all'art. 8.



Art. 16.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l'articolo 4, commi 1 e 2; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
2. Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:
a) l'articolo 5, commi 1, 2 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8.
3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.



Note all'art. 16:
- Si riporta il desto degli articoli 4, 28, 33 e 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, citate nelle premesse,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la
costruzione o la ristrutturazione degli impianti di
interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino
il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i
seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di
accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell'aria negli ambienti degli edifici durante il
funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
e privati per le finalita' di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative
ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed
aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo'
emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi
limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri
di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto
della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e
delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.».
«Art. 28 (Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni). - 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne
ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia
insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere
stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la
rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di
cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima
dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione
dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. La seconda copia della documentazione di cui al
comma 1, restituita dal comune con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del
proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi
non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.».
«Art. 33 (Controlli e verifiche). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. In caso di accertamento di difformita' in corso
d'opera, il sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere
terminate il sindaco ordina, a carico del proprietario, le
modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa
il prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui
all'art. 34.».
«Art. 34 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza dell'obbligo
di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono
eseguite opere difformi dalla documentazione depositata ai
sensi dell'art. 28 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al
25 per cento del valore delle opere.
3. (abrogato).
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 29 e' punito con la sanzione amministrativa pari
al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1
e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore
a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono
punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva
la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a
lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia
un professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve
darne comunicazione all'ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la
nomina, ai sensi dell'art. 19, del tecnico responsabile per
la conservazione e l'uso razionale dell'energia, e' punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.».
- Gli articoli 29 e 30 della citata legge n. 10 del
1991, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 29 (Certificazione delle opere e collaudo).
Art. 30 (Certificazione energetica degli edifici).».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, citato
nelle premesse, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Nella sostituzione di generatori di calore di
dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione
medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia
termica utile generata ed immessa nella rete di
distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non
inferiore al seguente valore:

(eta)g=(77+3 log Pn)%

per il significato di log Pn e per il fattore di
conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale
quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. (abrogato).
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a
350 kw, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori' di calore. Alla ripartizione di cui sopra e'
ammessa deroga nel caso di sostituzione di generatore di
calore gia' esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione,
nonche' in quelli sottoposti a ristrutturazione, la
produzione centralizzata dell'energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari per
una pluralita' di utenze, deve essere effettuata con
generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione
di un unico generatore di calore non determini maggiori
consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica
o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di' un unico generatore vanno
riportati nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione della norma
tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento
dell'acqua, e' prescritta, nei limiti e con le specifiche
indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di
nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kw.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, i generatori di
calore destinati alla produzione centralizzata di acqua
calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di
utenze di tipo abitativo devono essere dimensionati secondo
le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema
di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le
indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima colonna
dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C,
+ 5° C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o
per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun
generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto
di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra
la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo
scopo di consentire l'inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della
composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti
da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione
tecnica vigente, nei seguenti casi:
nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unita' immobiliari;
ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
ristrutturazioni della totalita' degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali;
impianti termici individuali realizzati dai singoli
previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi
comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
comma possono non essere applicate in caso di mera
sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissioni nei prodotti della
combustione, appartengano alla classe meno inquinante
prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da
ventilatore;
nuove installazioni di impianti termici individuali
in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o
regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di
impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente
articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto l'impiego di
generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione
della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all'interno di
locali abitati devono essere muniti all'origine di un
dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica
UNI-CIG EN 297 del 1996.
11. Negli impianti termici di nuva istallazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete
di distribuzione deve essere progettata in modo da
assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al
comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. In
ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni
di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a
cassetta, anche quando queste ultime siano isolate
termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente
decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere
effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti
e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare
della permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle
condizioni termoigrometriche dell'ambiente, della
temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti
fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni
di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in
quelli sottoposti a ristrutturazione, qualora siano
circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di
occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici,
zone di guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e'
prescritto che l'impianto termico per la climatizzazione
invernale sia dotato di un sistema di distribuzione a zone
che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei
casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per
il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, e' prescritta
l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore
disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata
totale dell'aria di ricambio G ed il numero di ore annue di
funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori
ai valori limite riportati nell'allegato C del presente
decreto.
14. L'installazione nonche' la ristrutturazione degli
impianti termici deve essere effettuata da un soggetto in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni
contenute nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad
uso pubblico e' fatto obbligo, ai sensi del comma 7
dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a
fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge n. 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica
di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi
all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni
che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di
nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o
assimilate e' determinato dal recupero entro un periodo di
otto anni degli extracosti dell'impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto
convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno
semplice, e' determinato dalle minori spese per l'acquisto
del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate
ai costi di fornitura all'atto della compilazione del
progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla
vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o
termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice e' elevato da
otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggior importanza dell'impatto
ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per
la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia
elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed
economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e
vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di
energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di
dette tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilita' al ricorso ad
altre tecnologie d'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
o assimilate, da lui ritenute valide.».
«Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione). - 1.
Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di
regolazione e controllo previsti dalle precedenti
normative, le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralita' di utenze,
qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o
superiore a 35 kw, e' prescritta l'adozione di un gruppo
termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due
livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il
gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di
ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con
una incertezza non superiore a \pm 2 °C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al
servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio
1991, data di entrata in vigore di detto articolo 26,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
consumo energetico per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo puo' essere dotato di un programmatore
che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unita'
immobiliare sia effettivamente installato e funzionante un
sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato
di programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in
relazione alla loro destinazione d'uso sono normalmente
soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un
programmatore settimanale o mensile che consenta lo
spegnimento del generatore di calore o l'intercettazione o
il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla
climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde
di misura della temperatura ambiente con programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura su almeno due
livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. (abrogato).
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al
comma 7 deve essere giustificata in sede di relazione
tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge
9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme
tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di
piu' generatori di calore, il loro funzionamento deve
essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell'utenza.».
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, abrogato dal presente decreto,
recava:
«Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale).».
- Il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37), e' il
seguente:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».



Art. 17.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005



Note all'art. 17:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, citata nell'art. 16 e' il seguente:
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.
(Omissis).».
- Per la direttiva 2002/91 /CE, si vedano le note alle
premesse.



Allegati

----> Vedere Allegati da pag. 12 a pag. 38 del S.O. <----