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| Gazzetta n. 241 del 2005-10-15 |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 settembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Bakiu  Aida  (in  Hidri), di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di chimico. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 - relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni e successive integrazioni;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bakiu  Aida  (in  Hidri),  nata il 31 dicembre  1972  a  Kruje (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo accademico-professionale  di «Kimist Ushqimor» conseguito in Albania, come  attestato dalla Universita' statale di Tirana con il diploma di laurea  rilasciato  in  data  20 luglio 1995, ai fini dell'accesso in Italia  all'albo  dei  chimici  -  sez.  A ed esercizio della omonima professione;
 Preso  atto che il titolo cosi' conseguito conferisce in Albania il diritto   ad   esercitare   la  professione,  come  confermato  nella dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Tirana di novembre 2003;
 Considerato   inoltre   che   la  richiedente  possiede  esperienza professionale maturata nel settore dell'ingegneria chimica in Albania dal 1995 al 1999, come documentato in atti;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;
 Sentito  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta di cui sopra;
 Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione  di  chimico  -  sez.  A,  come  risulta  dai certificati prodotti,   per   cui   non   appare   necessario   applicare  misure compensative;
 Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
 Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Cuneo a tempo indeterminato;
 Decreta:
 Alla sig.ra Bakiu Aida (in Hidri), nata il 31 dicembre 1972 a Kruje (Albania),    cittadina   albanese,   e'   riconosciuto   il   titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  dei  chimici  sezione  A e l'esercizio della professione in Italia.
 Roma, 30 settembre 2005
 Il direttore generale: Mele
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