Gazzetta n. 241 del 2005-10-15 |
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO |
DECRETO RETTORALE 30 settembre 2005 |
Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 15/2005). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 17, capoverso 120; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano di cui all'art. 7, comma 2, lettera j), secondo il quale il consiglio dell'Universita' delibera, a maggioranza dei propri componenti e sentito il senato accademico, modifiche dello statuto; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano in vigore, emanato con decreto del presidente del consiglio dell'Universita' n. 23 del 13 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2004 ed entrato in vigore in data 5 giugno 2004; Constatato la necessita' di provvedere alla rielaborazione dello statuto della Libera Universita' di Bolzano ai fini di raggiungere gli obiettivi in materia di ricerca e di didattica prestabiliti anche nel piano quinquennale; Visto il parere del senato accademico n. 183 del 13 aprile 2005 in merito alle modifiche dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la delibera del consiglio dell'Universita' n. 165 del 27 maggio 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la delibera della giunta provinciale n. 2282 del 27 giugno 2005 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano; Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con lettera del 1° agosto 2005, prot. n. 2724 ha comunicato di non avere rilievi di legittimita' in merito alla proposta di modifica dello statuto della Libera Universita' di Bolzano; Constatata la necessita' rilasciare una disciplina transitoria ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni statutarie; Decreta: 1. l'emanazione delle seguenti modifiche allo statuto della Libera Universita' di Bolzano con la seguente norma transitoria: disciplina transitoria: le modifiche allo statuto, per motivi organizzativi, hanno decorrenza dal giorno di insediamento del nuovo consiglio dell'Universita' e continuano ad avere efficacia le norme dello statuto attualmente vigente, salvo le seguenti modifiche statutarie che entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: art. 5 (composizione del consiglio dell'Universita) che sostituisce l'art. 5 dello statuto vigente; art. 10, comma 1 (composizione del senato accademico) che sostituisce l'art. 12, comma 1 dello statuto vigente; art. 11, (composizione della commissione di ricerca di ateneo) rilasciato ex novo; art. 15, comma 1 (composizione del consiglio di facolta) che sostituisce l'art. 15, comma 1, dello statuto vigente; art. 19 (composizione dei centri di competenza) che sostituisce l'art. 19 dello statuto vigente; art. 20 (composizione della consulta dell'Universita) rilasciato ex novo, e art. 38 (centri di servizio) che sostituisce l'art. 33 dello statuto vigente. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano obbligatoriamente subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari. Il consiglio dell'Universita' e la giunta dell'Universita' in carica al momento dell'emanazione del presente statuto cessano alla scadenza naturale del loro mandato. | «LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO Statuto I. Disposizioni generali. Art. 1 - Forma giuridica e autonomia dell'Universita' Art. 2 - Finalita' e principi Art. 3 - Fonti di finanziamento II. Organi centrali di governo. Art. 4 - Organi centrali di governo Art. 5 - Composizione del consiglio dell'Universita' Art. 6 - Sedute del consiglio dell'Universita' Art. 7 - Attribuzioni del consiglio dell'Universita' Art. 8 - Presidente Art. 9 - Rettore/rettrice Art. 10 - Senato accademico Art. 11 - Commissione di ricerca di ateneo III. Strutture organizzative accademiche. Art. 12 - Organi periferici Art. 13 - Facolta' Art. 14 - Preside Art. 15 - Consiglio di facolta' Art. 16 - Commissione didattica paritetica Art. 17 - Consigli di corso Art. 18 - Scuole di specializzazione Art. 19 - Centri di competenza IV. Organi consultivi e di controllo. Art. 20 - Consulta dell'Universita' Art. 21 - Sedute della consulta dell'Universita' Art. 22 - Attribuzioni della consulta Art. 23 - Collegio dei revisori dei conti Art. 24 - Nucleo di valutazione V. Ordinamento didattico. Art. 25 - Offerta didattica Art. 26 - Cooperazione ed altre attivita' istituzionali Art. 27 - Regolamento didattico generale dell'Universita' Art. 28 - Calendario accademico VI. Personale docente. Art. 29 - Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici di ruolo Art. 30 - Professori/professoresse, ricercatori/ricercatrici a contratto Art. 31 - Contratti a tempo determinato Art. 32 - Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge n. 127/1997 VII. Personale tecnico-amministrativo. Art. 33 - Personale tecnico-amministrativo VIII. Studenti. Art. 34 - Ammissione e doveri Art. 35 - Numero programmato Art. 36 - Tasse universitarie Art. 37 - Servizio di tutorato IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca. Art. 38 - Centri di servizio X. Disposizioni amministrative. Art. 39 - Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione Art. 40 - Direttore/direttrice generale Art. 41 - Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' XI. Sigillo. Art. 42 - Descrizione del sigillo XII. Disposizioni finali. Art. 43 - Rinvio alla normativa in materia universitaria Art. 44 - Attivazione di nuove facolta' I. Disposizioni generali Art. 1. Forma giuridica e autonomia dell'Universita' 1. La Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen", in ladino "Universita' Liedia de Bulsan", in inglese "Free University of Bozen - Bolzano", di seguito denominata "Universita'", ha sede principale a Bolzano e sedi distaccate a Bressanone e a Brunico. 2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. 3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario. 4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi contenuti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 5. L'Universita' adotta un codice etico e comportamentale vincolante per i tutti componenti dell'Universita'. 6. L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita' che opera per attivare nell'Ateneo i principi legislativi vigenti in materia. 7. Per la complementarieta' e l'integrazione dell'offerta formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e prevedere modalita' e strumenti di raccordo, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, sulla base di contiguita' territoriale con le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche e gli istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 8. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Puo' stipulare convenzioni per attivita' didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Art. 2. Finalita' e principi 1. L'Universita', sede di ricerca e di formazione scientifica e professionale, istituzione plurilingue a riferimento internazionale, promuove e coordina le proprie attivita' didattiche, di ricerca e di diffusione delle conoscenze, di formazione e di aggiornamento, concorrendo, anche con altre istituzioni, all'individuazione ed al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico ed ecologico. 2. L'Universita' favorisce la partecipazione degli studenti alle attivita' della stessa; promuove la cooperazione culturale e scientifica a livello nazionale ed internazionale, anche tramite accordi con universita' e istituti di ricerca di aree confinanti e s'impegna per la diffusione delle lingue nell'attivita' didattica ed amministrativa. 3. Tenuto conto dell'indirizzo internazionale e delle esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', oltre all'uso delle lingue locali, e' previsto quello delle lingue straniere, in particolare dell'inglese, secondo modalita' stabilite da regolamenti interni che possono contemplare anche, per scopi professionali e didattici, l'utilizzo disgiunto delle lingue predette. 4. Gli studenti, il personale accademico e il personale tecnico-amministrativo costituiscono i componenti dell'Universita' ed hanno il diritto ed il dovere di concorrere, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilita', al raggiungimento dei fini dell'Universita' e sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti nonche' ad assumere, all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci, comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione. Art. 3. Fonti di finanziamento 1. Al funzionamento ed allo sviluppo dell'Universita' sono destinati le tasse, i contributi e i diritti versati dagli studenti, i finanziamenti ed i contributi dello Stato, compresi quelli di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e della provincia autonoma di Bolzano, nonche' i beni, i proventi delle attivita' istituzionali e le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. 2. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 3. I proventi derivanti dalla partecipazione di cui al comma 2, costituiscono fonti di finanziamento dell'Universita'. II. Organi centrali di governo Art. 4. Organi centrali di governo 1. Sono organi centrali di governo dell'Universita': a) il consiglio dell'Universita'; b) il/la presidente; c) il rettore/la rettrice; d) il senato accademico; e) la commissione di ricerca di ateneo. Art. 5. Composizione del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' composto dai seguenti membri: a) il rettore/la rettrice; b) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra persone di riconosciuta competenza amministrativa, che non eserciti uffici di ruolo presso universita' o istituti superiori; c) un/una rappresentante degli studenti; d) cinque membri nominati dalla provincia autonoma di Bolzano tra persone esperte nell'ambito della scienza, della cultura, dell'economia, delle attivita' sanitarie e sociali o della vita pubblica di cui almeno uno per ciascuno dei tre gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino; e) un membro nominato dal senato accademico con competenza nell'ambito della gestione di attivita' scientifiche che non sia contemporaneamente componente di questa Universita'. 2. Il consiglio dell'Universita' nomina al suo interno, tra i componenti di cui alla lettera d), il/la presidente e il/la vicepresidente, i quali devono appartenere a gruppi linguistici differenti. Alle sedute del consiglio dell'Universita' partecipano, con diritto di voto consultivo, il/la direttore/direttrice generale e il/la presidente onorario. La qualifica di membro effettivo del consiglio dell'Universita' e' incompatibile con l'esercizio di un mandato politico. Il/La rappresentante di cui alla lettera c) e' eletto/a secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento. 3. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta, non pervenga la nomina di uno o piu' componenti, il consiglio dell'Universita' e' validamente costituito, purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti. 4. I componenti del consiglio dell'Universita' rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il rettore/la rettrice rimane in carica quale componente del consiglio per tutta la durata del suo mandato. 5. Qualora vengano meno uno o piu' componenti, si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno oltre la meta' dei componenti si intende decaduto l'intero consiglio e si procede immediatamente alla nomina di un nuovo consiglio. Il/La presidente del consiglio decaduto svolge le operazioni di amministrazione ordinaria sino alla nomina del nuovo consiglio. Art. 6. Sedute del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' convocato dal/dalla presidente almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il/la presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione e' disposta mediante lettera, inviata ai componenti del consiglio almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. 3. Ai fini della validita' delle sedute e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del/della presidente. 4. I lavori del consiglio dell'Universita' si svolgono in italiano o tedesco, per cui e' opportuno che i suoi membri abbiano la padronanza di una delle due lingue e la conoscenza almeno passiva dell'altra. Art. 7. Attribuzioni del consiglio dell'Universita' 1. Il consiglio dell'Universita' e' il massimo organo di governo dell'Universita'. 2. Compete al consiglio dell'Universita': a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' e le relative direttive; b) approvare, sentito il senato accademico, il piano di sviluppo dell'Universita', il piano organizzativo nonche' il programma annuale delle attivita'; c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Universita'; d) approvare le convenzioni che il presente statuto non demanda ad altri organi; il consiglio dell'Universita' puo' delegare la stipula di determinate categorie di convenzioni ai dirigenti e ai preposti ai centri di servizio; e) deliberare l'istituzione e l'attivazione di strutture didattiche, facolta' e dei relativi corsi di studio; f) nominare il rettore/la rettrice, sentito il senato accademico; nominare, tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno dell'Universita', i/le presidi di facolta' eletti/e dai rispettivi consigli di facolta'; nominare i direttori/le direttrici delle scuole di specializzazione, eletti/e dai rispettivi consigli delle scuole; g) approvare il contratto di lavoro del/della rettore/rettrice e stabilire gli obiettivi che quest'ultimo/ultima deve raggiungere; h) deliberare la nomina del/della direttore/direttrice generale e facoltativamente, su proposta del/della presidente il/la direttore/direttrice amministrativo/amministrativa; i) approvare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' nonche' gli altri regolamenti che il presente statuto non demanda ad organi diversi; j) approvare, sentito il parere del senato accademico, il regolamento generale d'Ateneo, i regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei centri di competenza e dei centri di servizio; approvare su proposta del senato accademico il regolamento della commissione di ricerca di ateneo; k) approvare i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo e i regolamenti che disciplinano il suo trattamento giuridico ed economico; l) stabilire, sentita la commissione di ricerca di ateneo, le risorse finanziarie destinabili alle attivita' scientifiche; m) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei membri e sentito il senato accademico, modifiche al presente statuto; n) deliberare, su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, l'istituzione di cattedre convenzionate; o) deliberare sulla costituzione in giudizio dell'Universita', nel caso di liti attive o passive; p) deliberare l'accettazione di donazioni, eredita' e legati; q) approvare, sentiti i consigli di facolta', i ruoli organici del personale docente e deliberare, sentito il senato accademico, i criteri per il trattamento economico e i regolamenti che disciplinano il relativo trattamento giuridico; r) deliberare l'ammontare delle tasse di iscrizione, i contributi e gli eventuali esoneri; s) determinare, sentito il senato accademico, per ogni facolta' e corso di studio il numero massimo delle immatricolazioni; t) deliberare su ogni altra questione di interesse dell'universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto. 3. Nel caso di conflitto di competenza tra organi decide il consiglio dell'Universita'. 4. Il consiglio dell'Universita' puo' costituire uno o piu' comitati, cui demandare la trattazione di specifici argomenti e puo' delegare determinate competenze al/alla vicepresidente. 5. Le deliberazioni soggette alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono inoltrate al suddetto Ministero per il tramite dell'Universita' medesima. 6. I membri del consiglio dell'Universita' hanno il diritto di essere informati su tutte le questioni che riguardano l'Universita'. Art. 8. Presidente 1. Il/La presidente del consiglio dell'Universita' e' il/la rappresentante legale dell'Universita'. Il/La presidente: a) convoca e presiede il consiglio dell'Universita'; b) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite al/alla rettore/rettrice; c) stipula i contratti di lavoro del personale tecnico-amministrativo; d) stipula insieme al/alla rettore/rettrice gli accordi con la provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' deve raggiungere; e) sottoscrive le convenzioni approvate dal consiglio dell'Universita'; f) emana lo statuto, il regolamento didattico generale della Libera Universita' di Bolzano, il regolamento generale d'Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; g) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio dell'Universita' salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; h) annulla o rinvia le decisioni di altri organi nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del consiglio dell'Universita'. Quest'ultimo deve essere informato nei casi gravi; i) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'universita'. 2. Il/La presidente puo' delegare l'adozione di atti giuridici. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' nominare fra i/le presidenti decaduti dalla funzione un/una presidente onorario/onoraria a vita che nel suo ufficio si sia particolarmente distinto/distinta a favore dell'Universita'. Il/La presidente onorario/onoraria puo' partecipare alle sedute del consiglio dell'Universita' e ha diritto di voto consultivo. Art. 9. Rettore/rettrice 1. Il rettore/La rettrice e' nominato/a dal consiglio dell'Universita' tra professori/professoresse universitari/e di riconosciuto valore scientifico a livello internazionale, sentito il senato accademico. Resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato/a una sola volta. 2. Il rettore/La rettrice: a) coordina le attivita' accademiche dell'Universita'; b) convoca e presiede il senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue delibere; c) riferisce al consiglio dell'Universita' e alla consulta dell'Universita' sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita', con relazione annuale; d) nelle materie di sua competenza, cura l'osservanza delle leggi, delle norme concernenti l'ordinamento universitario e delle linee guida in materia scientifica e didattica; annulla o rinvia le decisioni di altri organi ad esso/essa subordinati, nel caso di contrarieta' alla legge, ai regolamenti, allo statuto o alle delibere del senato accademico. Quest'ultimo deve essere informato nei casi gravi; e) formula proposte e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'Universita' in materia scientifica e didattica; f) propone la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 2, con universita', centri di ricerca, nonche' istituzioni culturali e scientifiche; g) esercita l'autorita' disciplinare nei confronti degli studenti e del corpo accademico secondo la normativa vigente; h) determina, su proposta del senato accademico, il conferimento di onoreficienze e di premi; i) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; j) nomina, su proposta del senato accademico e dei consigli di facolta', i/le professori/professoresse e i/le ricercatori/ricercatrici e stipula i relativi contratti di lavoro; k) sottoscrive, su proposta dei consigli di facolta', i contratti di lavoro con i/le docenti a contratto; l) sottoscrive le convenzioni approvate dal senato accademico; m) stipula, insieme al/alla presidente del consiglio dell'Universita', gli accordi con la provincia autonoma di Bolzano concernenti gli obiettivi che l'Universita' si impegna a raggiungere; n) stipula con i/le presidi e i/le direttori/direttrici delle strutture didattiche gli accordi sugli obiettivi da raggiungere; o) concorda con il direttore generale e il presidente del consiglio dell'Universita', il supporto amministrativo necessario per il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo, del programma annuale delle attivita' e degli impegni presi con la provincia autonoma di Bolzano; p) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva; q) esercita tutte le altre funzioni ad esso/essa attribuite dalla legge, fatta salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. 3. Il rettore/la rettrice nomina, tra i professori/le professoresse di prima fascia, fino a due prorettori/ prorettrici, preferibilmente appartenenti a facolta' diverse da quella del/della rettore/rettrice, chiamati a sostituirlo/la in caso di impedimento o assenza. 4. Il/La rettore/rettrice puo' delegare l'attribuzione di proprie competenze. Art. 10. Senato accademico 1. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore/la rettrice; b) i/le prorettori/prorettrici; c) i/le presidi delle facolta'; d) i/le vicepresidi delle facolta'; e) un/una rappresentante dei/delle ricercatori/ricercatrici di ruolo; f) due rappresentanti degli studenti; g) un/una rappresentante della commissione di ricerca di ateneo; h) un/una rappresentante del centro di competenza lingue. 2. I/Le rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono eletti/elette secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento, mentre quelli/quelle di cui alle lettere g) e h) sono nominati rispettivamente dalla commissione e dal centro. 3. Il/La rettore/rettrice puo' nominare tra i/le professori/professoresse di prima fascia dell'Universita', fino a cinque delegati/delegate rettorali. I/Le delegati/delegate rettorali partecipano con diritto di voto consultivo alle sedute del senato accademico. 4. Il senato accademico: a) coordina e sviluppa l'insegnamento e la ricerca a livello universitario; b) approva il regolamento didattico generale e i regolamenti dei corsi di studio; c) approva, nel rispetto delle direttive generali di sviluppo approvate dal consiglio dell'Universita' nonche' nel rispetto del bilancio annuale e pluriennale dell'Universita', la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la didattica e la ricerca, facendo salve le competenze esclusive del consiglio dell'Universita'; d) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo dell'Universita'; e) esprime il parere sul piano organizzativo e sul programma annuale delle attivita'; f) esprime il parere sulla nomina del/della rettore/rettrice, dei/delle professori/professoresse e dei/delle ricercatori/ricercatrici; g) esprime il parere sul regolamento generale d'Ateneo, sui regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei centri di competenza, dei centri di servizio; h) esprime il parere sulle modifiche del presente statuto; i) su proposta dei consigli di facolta', esprime il parere sull'istituzione di cattedre convenzionate; j) su proposta dei consigli di facolta' e dei consigli di scuola, esprime parere sulla determinazione del numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio; k) esprime parere sui regolamenti che disciplinano il trattamento giuridico del personale docente e sui criteri per il loro trattamento economico; l) definisce con regolamento l'idoneita' richiesta ai fini della chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127; m) approva il calendario accademico; n) propone il regolamento della commissione di ricerca di ateneo; o) formula proposte su ogni altra questione di interesse per l'universita'. 4. Il senato accademico puo' delegare l'approvazione di determinate convenzioni. 5. Ove il consiglio dell'Universita' debba acquisire pareri e/o proposte al fine di assumere specifiche deliberazioni, essi dovranno essere forniti entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il consiglio dell'Universita' potra' deliberare anche in assenza degli stessi. 6. Il senato accademico puo' costituire, commissioni a cui demandare la trattazione di specifici argomenti di sua competenza. Art. 11. Commissione di ricerca di ateneo 1. La commissione di ricerca di ateneo e' presieduta dal/dalla rettore/rettrice ed e' composta da un/una rappresentante nominato/nominata da ogni consiglio di facolta', un/una rappresentante nominato/nominata da ogni centro di competenza, da un/una rappresentante nominato/nominata dal centro di competenza lingue e da un membro esterno di fama internazionale per ogni facolta'. 2. Il/La rettore/rettrice nomina il membro esterno di fama internazionale di cui al comma 1, scegliendolo tra una rosa di tre candidati proposti da ogni consiglio di facolta'. 3. La commissione di ricerca di ateneo: a) propone al consiglio dell'Universita' le risorse destinabili alle attivita' scientifiche; b) delibera l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attivita' scientifica, nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione; c) valuta le attivita' scientifiche. 4. Il regolamento di funzionamento della commissione e' approvato dal consiglio dell'Universita', su proposta del senato accademico. III. Strutture organizzative accademiche Art. 12. Organi periferici 1. Sono organi periferici dell'Universita': a) i consigli di facolta'; b) i/le presidi; c) le giunte di facolta'; d) la commissione didattica paritetica; e) i consigli di corso; f) i consigli delle scuole di specializzazione; g) i/le direttori/direttrici delle Scuole di specializzazione. Art. 13. Facolta' 1. La facolta' e' la struttura che programma e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto e che organizza l'insegnamento, l'attivita' scientifica e la ricerca. 2. Le facolta' dell'Universita' sono quelle indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente statuto. Art. 14. Preside 1. Il/La preside di facolta' e' eletto/a dal rispettivo consiglio di facolta' tra i professori/le professoresse di prima fascia a tempo pieno della facolta' e nominato/a dal consiglio dell'Universita'. Esso/essa resta in carica per un triennio accademico e non puo' svolgere piu' di due mandati consecutivi. 2. Il/La preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', cura l'attuazione delle delibere del consiglio di facolta', vigila sulle attivita' didattiche e scientifiche e di ricerca e nomina le commissioni di esame di profitto. 3. Il/La preside nomina, fra i professori/le professoresse di prima fascia, il/la vicepreside che lo/la sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di sua assenza. 4. Il/La preside puo' delegare proprie funzioni ad altri/e professori/professoresse membri del consiglio di facolta'. 5. Il/La preside adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del consiglio di facolta' salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. 6. Per la facolta' di scienze della formazione il/la preside nomina due vicepresidi dei/delle quali uno/a e' scelto/a tra i professori universitari/le professoresse universitarie responsabili di un insegnamento in lingua ladina. Nel caso di impedimento o di assenza del preside, le funzioni di membro del senato accademico sono esercitate dal/dalla vicepreside piu' anziano/a di eta'. Art. 15. Consiglio di facolta' 1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto dal/dalla preside, che lo presiede, dai professori/dalle professoresse di ruolo e fuori ruolo dell'Universita', dai professori/dalle professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno per almeno due anni, dai professori/dalle professoresse responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello statuto, nonche' da tre ricercatori/ricercatrici e due studenti eletti secondo le modalita' stabilite nei regolamenti interni. I consigli di facolta' possono inoltre cooptare con voto favorevole delle maggioranza dei due terzi dei componenti, fino a tre membri esterni che siano professori/professoresse di prima fascia provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati/e con un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio vengono cooptati/e. 2. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipano con diritto di voto consultivo, il direttore/la direttrice generale o suo/ delegato/delegata nonche' il/la preposto/preposta alla struttura amministrativa della facolta'. 3. Il consiglio di facolta' in particolare: a) provvede alla programmazione ed alla destinazione delle risorse a disposizione, nel quadro delle indicazioni del senato accademico e delle decisioni del consiglio dell'Universita'; b) definisce ogni anno il piano dell'offerta didattica e coordina le attivita' didattiche e scientifiche; c) fornisce al/alla rettore/rettrice una relazione annuale sullo sviluppo dell'offerta didattica programmata, sull'attivita' scientifica svolta e sullo stato del proprio organico; d) propone al/alla rettore/rettrice i nominativi del personale docente e scientifico a contratto, propone al/alla rettore/rettrice e al senato accademico la nomina dei candidati/delle candidate dichiarati/e idonei/e nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti per professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici, propone al/alla rettore/rettrice e al senato accademico il trasferimento di professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici di altre universita' italiane, nonche' la chiamata diretta di studiosi/e italiani/e e stranieri/e ai sensi della normativa di legge; e) formula al consiglio dell'Universita' e al senato accademico le proposte concernenti il regolamento di facolta' e quelle relative all'attivazione di nuovi corsi di studio; formula al senato accademico le proposte relative ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio nonche' quelle relative al regolamento didattico generale; f) propone al consiglio dell'Universita' e al senato accademico l'istituzione dei centri di competenza e i relativi regolamenti. 3. Il consiglio di facolta' esercita inoltre tutte le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle conferite dal presente statuto ad altri organi. 4. Il consiglio di facolta' puo' istituire al suo interno una giunta di facolta' alla quale puo' delegare atti di propria competenza. La composizione, il funzionamento ed i compiti della giunta di facolta' sono stabiliti nel regolamento generale d'Ateneo. Art. 16. Commissione didattica paritetica 1. Ciascuna struttura didattica istituisce una commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente dell'attivita' didattica dei corsi di studio ad essa afferenti. 2. La commissione didattica paritetica e' composta da due docenti, scelti/e tra i membri del consiglio della struttura didattica, dal/dalla presidente del consiglio stesso e da tre studenti. Nel caso di strutture didattiche di classi di piu' corsi di studio nella commissione viene prevista la presenza di almeno uno studente per ogni corso di studi attivato. La commissione e' presieduta dal/dalla presidente del consiglio della struttura didattica o da un suo delegato. 3. La commissione didattica paritetica: a) esprime parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nei regolamenti didattici dei corsi di studio di afferenza; b) effettua studi e rilevazioni statistiche finalizzati a monitorare le attivita' formative svolte nei corsi di studio afferenti alla struttura; c) propone al consiglio della struttura le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica. Art. 17. Consigli di corso 1. I corsi di studio sono retti da un/una professore/professoressa quale responsabile del corso, nominato/nominata dal/dalla preside per un periodo di almeno due anni. 2. Il consiglio di facolta' puo' demandare ai consigli di corso le competenze concernenti le attivita' didattiche di un corso. Il consiglio di corso e' composto dal responsabile del corso, che lo presiede, da altri due docenti nominati dal/dalla preside e da non piu' di due studenti eletti secondo le modalita' stabilite in un apposito regolamento interno. 3. Alle sedute del consiglio di corso possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, esperti/esperte del settore. Art. 18. Scuole di specializzazione 1. Ogni scuola di specializzazione e' retta da un consiglio composto da tre docenti della scuola e da un/a rappresentante degli specializzandi, eletti/e secondo il regolamento previsto dall'art. 5, comma 1. Il consiglio della Scuola e' presieduto dal direttore/dalla direttrice il/la quale ha la responsabilita' del funzionamento della stessa. Il direttore/La direttrice viene eletto/a dal consiglio stesso fra i professori/le professoresse di prima fascia che ne fanno parte e dura in carica per tre anni accademici. In mancanza di professori/professoresse di prima fascia puo' essere eccezionalmente eletto/a anche un professore/una professoressa di seconda fascia. Art. 19. Centri di competenza 1. Presso le facolta' possono istituirsi, con deliberazione del consiglio dell'Universita', su proposta dei consigli di facolta' interessati e sentito il senato accademico, centri di competenza che operano in forma coordinata nell'ambito della ricerca e della formazione. 2. I centri di competenza sono unita' organizzative istituite a tempo definito alla cui area scientifica afferiscono almeno due professori/professoresse. 3. Contestualmente all'istituzione, il consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico e il consiglio di facolta', approva il regolamento specifico del centro. Il regolamento del centro stabilisce le finalita', la composizione del comitato di gestione, del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale, e le modalita' di funzionamento. 4. I centri di competenza possono anche svolgere attivita' commissionate da enti pubblici o privati, dietro il pagamento di un corrispettivo. 5. I centri di competenza non sono dotati di personalita' giuridica propria, ne' di autonomia patrimoniale; gli accordi relativi alle attivita' dei centri, devono essere stipulati dall'Universita'. 6. La gestione amministrativa e contabile dei centri di competenza e' curata dall'Universita' secondo le modalita' previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. IV. Organi consultivi e di controllo Art. 20. Consulta dell'Universita' 1. La consulta dell'Universita' e' composta da: a) il/la rettore che la presiede; b) i membri del consiglio dell'Universita', compreso il/la presidente onorario; c) membri del senato accademico; d) un/una rappresentante degli studenti per ogni consiglio di facolta'; e) un/una rappresentante dei ricercatori per ogni consiglio di facolta', nominato da quest'ultimo; f) un/una rappresentante dell'associazione inter-na dei laureati (Alumni club); g) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; h) un/una rappresentante dell'Associazione «Amici dell'Universita»; i) l'assessore provinciale competente per l'universita'; j) un/una rappresentante del comune di Bolzano e uno del comune di Bressanone; k) un/una rappresentante della Camera di commercio; l) un/una rappresentante dell'Istituto per la promozione dei lavoratori (IPL); m) due rappresentanti del mondo economico; n) due rappresentanti del mondo sindacale; o) due rappresentanti del mondo culturale e artistico; p) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori commercialisti; q) un/una rappresentante dell'ordine degli ingegneri; r) un/una rappresentante dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; s) i tre intendenti scolastici; t) tre esponenti delle associazioni degli insegnanti; u) un/una rappresentante dell'Universita' di Innsbruck; v) un/una rappresentante dell'Universita' di Trento; w) un/una rappresentante dello Studio teologico di Bressanone; x) un/una rappresentante dell'Accademia europea; y) fino a dieci membri nominati dal consiglio dell'Universita'. 2. Alle sedute della consulta dell'Universita' partecipa con diritto di voto consultivo il/la direttore/direttrice generale. 3. I membri della consulta dell'Universita' di cui alle lettere m), n), o) e t) sono nominati dal consiglio dell'Universita'. 4. Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non pervenga la nomina di uno o piu' membri, il comitato e' validamente costituito purche' sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti. 5. I componenti della consulta dell'Universita' rimangono in carica per quattro anni e possono essere confermati; il/la rettore/rettrice rimane in carica quale componente per tutta la durata del suo mandato. 6. Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano meno uno o piu' componenti si provvede alla nomina dei componenti mancanti. Nel caso in cui venga meno per i suddetti motivi oltre la meta' dei membri si intende decaduta l'intera consulta dell'Universita' e si procede immediatamente alla nomina di una nuova consulta. Art. 21. Sedute della consulta dell'Universita' 1. La consulta dell'Universita' e' convocata dal/dalla rettore/rettrice almeno una volta all'anno, ogni qualvolta il/la rettore/rettrice ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 2. La convocazione e' disposta mediante lettera o e-mail, inviata ai componenti della consulta almeno dieci giorni prima della seduta, salvo casi d'urgenza. 3. Ai fini della validita' delle sedute non e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto del/della rettore/rettrice. Art. 22. Attribuzioni della consulta 1. La consulta dell'Universita' ha funzione consultiva e propositiva e costituisce il punto d'incontro tra l'Universita' e il territorio. Art. 23. Collegio dei revisori dei conti 1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza. 2. Il controllo della gestione contabile-amministrativa e' esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato dal consiglio dell'Universita' tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Uno dei membri del collegio dei revisori viene designato dalla provincia autonoma di Bolzano. Il/La presidente del collegio e' nominato/nominata dal consiglio dell'Universita'. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni e puo' essere confermato. Art. 24. Nucleo di valutazione 1. L'Universita' di Bolzano adotta, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi al sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da tre membri, viene nominato dal consiglio dell'Universita' e resta in carica per quattro anni. I membri vengono scelti tra studiosi/e ed esperti/e nel campo della valutazione; uno di loro viene scelto tra gli esperti/e all'interno della Libera Universita' di Bolzano. V. Ordinamento didattico Art. 25. Offerta didattica 1. Ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'Universita' conferisce i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.); c) diploma di specializzazione (D.S.); d) dottorato di ricerca (D.R.); e) master universitari di I e II livello. 2. L'Universita' sentiti i consigli di facolta' e il parere del senato accademico, puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Art. 26. Cooperazione ed altre attivita' istituzionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio presso una o piu' universita', nonche' programmi di ricerca congiunti. Le universita' partecipanti riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e le istituzioni universitarie cooperanti, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 3. Entro trenta giorni dalla stipula, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli accordi di collaborazione aventi come oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca nel territorio della provincia di Bolzano. Gli accordi sono esecutivi decorsi i trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti, salvo che entro tale termine il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vi si opponga in quanto contrastanti con la legge, con gli obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri fissati nei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4. L'Universita' promuove ed incoraggia gli scambi internazionali dei/delle propri/e componenti anche con interventi di natura economica; puo' provvedere a reperire e gestire strutture per l'ospitalita', anche in collaborazione con altri enti, in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. 5. L'Universita' puo' rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attivita' istituzionali da essa organizzate. 6. Per la realizzazione dei corsi previsti al comma 5, l'Universita' puo' avvalersi anche delle forme di collaborazione esterna di cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341; per tali corsi puo' rilasciare specifici attestati. 7. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 8. L'Universita' puo', anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assicurare ai componenti dell'Universita' servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Art. 27. Regolamento didattico generale dell'Universita' 1. Il regolamento didattico generale dell'Universita', gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei singoli corsi di studio previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche degli studenti. Art. 28. Calendario accademico 1. Il calendario accademico e' stabilito dal senato accademico. VI. Personale docente Art. 29 Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici di ruolo 1. Il ruolo dei professori universitari/delle professoresse universitarie si articola in due fasce: a) professori/professoresse di prima fascia; b) professori/ professoresse di seconda fascia. 2. Ai professori/Alle professoresse ed ai ricercatori/alle ricercatrici di ruolo e' comunque garantito lo stato giuridico, economico e previdenziale non inferiore a quello previsto per i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici di ruolo delle universita' statali. 3. Il trattamento economico che eccede quello previsto per le universita' statali e' limitato solo al periodo di permanenza del personale presso l'Universita' ed e' computato, ai fini pensionistici e di quiescenza, come retribuzione accessoria. Art. 30. Professori/professoresse ricercatori/ricercatrici a contratto 1. Professori/professoresse a contratto possono essere nominati/e i/le docenti di altre Universita' anche straniere, ed altre persone di alta qualificazione professionale e/o scientifica. 2. Ricercatori/ricercatrici a contratto possono essere nominate persone con adeguata qualificazione scientifica e con riconosciute competenze. Le modalita' di selezione degli stessi/delle stesse sono disciplinate con apposito regolamento. 3. Il trattamento economico e giuridico dei professori/delle professoresse e dei ricercatori/delle ricercatrici a contratto e' stabilito dal/dalla presidente secondo i criteri fissati dal consiglio dell'Universita', sentito il parere del senato accademico. 4. I contratti d'insegnamento sono contratti di diritto privato, sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Art. 31. Contratti a tempo determinato 1. Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca, l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato con studiosi/e ed esperti/e di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera. Puo' altresi' stipulare contratti a tempo determinato con giovani dottori/dottoresse di ricerca o esperti/e in possesso di adeguata preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. 2. L'attivazione di questi contratti avviene su proposta dei consigli di facolta' interessati. Art. 32. Nomina per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge n. 127/1997 1. Al fine di garantire lo svolgimento plurilingue dei corsi e delle attivita' formative e l'indirizzo internazionale dell'offerta didattica possono essere nominati/e per chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127, professori/professoresse e ricercatori/ricercatrici che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento universitario nazionale. 2. Ai fini della chiamata e' necessario che il/la professore/professoressa e il/la ricercatore/ricercatrice ricopra una qualifica scientifico-didattica equiparabile all'idoneita' conseguibile in Italia e sia in possesso di una sufficiente esperienza pratica di insegnamento al livello corrispondente; non rileva invece la natura a tempo determinato o indeterminato del relativo rapporto contrattuale ricoperto nel Paese di provenienza. 3. Il senato accademico definisce ulteriormente con regolamento l'idoneita' richiesta ai fini della chiamata diretta ai sensi dell'art. 17, comma 125, legge 15 maggio 1997, n. 127. VII. Personale tecnico-amministrativo Art. 33. Personale tecnico-amministrativo 1. L'Universita' dispone di personale tecnico-amministrativo per l'espletamento dei servizi necessari al suo funzionamento. 2. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. I posti in organico sono riservati ai gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. VIII. Studenti Art. 34. Ammissione e doveri 1. Per l'ammissione ai corsi di studio si applicano le norme vigenti e quelle contenute in appositi regolamenti. 2. Gli studenti hanno il dovere e diritto di studio e di concorrere al raggiungimento dei fini dell'Universita'. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti nonche' ad assumere all'interno degli spazi universitari e nei rapporti reciproci comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione. Art. 35. Numero programmato 1. Al fine di assicurare agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale, il consiglio dell'Universita', sentiti il senato accademico ed i consigli di facolta' e delle Scuole, entro il mese di aprile di ogni anno, stabilisce il numero massimo delle immatricolazioni ai singoli corsi di studio. 2. Le richieste di immatricolazione presentate sono selezionate in base a criteri di merito o di titolo stabiliti con apposito regolamento. Art. 36. Tasse universitarie 1. Con apposito regolamento sono stabiliti, l'importo, le modalita' e i termini per il versamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi universitari, nonche' l'ammontare delle sopratasse dovute in caso di mora. Art. 37. Servizio di tutorato 1. Presso l'Universita' e' istituito il servizio di tutorato disciplinato da un apposito regolamento. IX. Centri di servizio per le attivita' didattiche e di ricerca Art. 38. Centri di servizio 1. Il consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, delibera la costituzione di centri di servizio. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinate dal consiglio dell'Universita' sentito il senato accademico. 3. Le attivita' finalizzate all'apprendimento e alla ricerca scientifica in materia linguistica sono gestite da un centro interfacolta' denominato Centro di competenza lingue al cui interno opera il Centro linguistico. Il Centro di competenza lingue definisce in un apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico, le finalita', la composizione del comitato di gestione e del comitato scientifico, quest'ultimo preferibilmente di composizione internazionale, e le modalita' di funzionamento. 4. La biblioteca dell'Universita' gestisce i servizi per l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione del patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. X. Disposizioni amministrative Art. 39. Principi dell'organizzazione e dell'amministrazione 1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' alla promozione e all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca. Art. 40. Direttore/direttrice generale 1. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto/preposta il/la direttore/direttrice generale. L'incarico di direttore/direttrice generale e' attribuito a persona nominata dal consiglio dell'Universita' scelta tra dirigenti dell'Universita', o a dirigenti di altra istituzione pubblica o privata ovvero a persone parimenti qualificate. Il/La direttore/direttrice generale e' posto/a alle dirette dipendenze del/della presidente. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. 2. Il/La direttore/direttrice generale: a) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera o); b) e' responsabile amministrativo degli uffici e dei servizi di Ateneo ed esplica l'attivita' di direzione e controllo del personale tecnico - amministrativo; c) esplica una generale attivita' di indirizzo e direzione volta al raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo e del programma annuale delle attivita'; d) formula proposte al consiglio dell'Universita' anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi; e) assicura le funzioni attribuite al/alla direttore/direttrice amministrativo dalla normativa in materia universitaria; f) opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe, conferite dal consiglio dell'Universita'; g) puo' partecipare, con diritto di voto consultivo, personalmente o a mezzo di un/una delegato/delegata alle sedute del senato accademico, dei consigli di facolta' e dei consigli delle Scuole. Art. 41. Piano di organizzazione e regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 1. Il consiglio dell'Universita', attraverso il piano di organizzazione, determina il numero e il tipo delle unita' organizzative utili al regolare svolgimento dell'attivita' amministrativa, nonche' gli ambiti di attivita' delle stesse. 2. La gestione finanziaria e contabile dell'Universita' e' disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il consiglio dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno; la durata dell'esercizio corrisponde all'anno solare. XI. Sigillo Art. 42. Descrizione del sigillo 1. Nel campo del sigillo circolare, tra due ali, si apre un libro collocato immediatamente sopra un grappolo d'uva costituito da sei acini. Al di sopra del libro sorge un'asta di Mercurio. La scritta in carattere capitalis e' collocata tra una doppia linea esterna (una linea sottile e una linea d'ombra) e una doppia linea interna (una linea d'ombra e una linea perlata): Universitas studiorum Bauzanensis. 2. Il sigillo e' raffigurato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente statuto. XII. Disposizioni finali Art. 43. Rinvio alla normativa in materia universitaria 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari statali. Art. 44. Attivazione di nuove facolta' 1. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente statuto al consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito comitato ordinatore, nominato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico. Il comitato ordinatore e' composto da sei membri di discipline afferenti ai raggruppamenti o ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della facolta', di cui il/la presidente ed almeno due componenti di professori universitari/professoresse universitarie di prima fascia, e almeno tre docenti di ruolo presso universita' italiane. 2. Entro sessanta giorni dalla loro nomina, i membri del comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta' e per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 3. I professori/Le professoresse di ruolo e i professori/le professoresse che verranno chiamati/e a far parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati/e al comitato ordinatore. 4. Il comitato ordinatore cessera' dalle proprie funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori/professoresse di ruolo, di cui almeno due di prima fascia e comunque entro tre anni dalla sua nomina. Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico per un altro anno o puo' procedere a nuova nomina del comitato ordinatore... omissis...». 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bolzano, 30 settembre 2005
Il presidente del consiglio dell'Universitą Schmidl
Nota in lingua italiana: Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicata alla pag. 32 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da notizia del bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.
Nota in lingua tedesca: Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gema"Ž Art. 5, Absa"tze 2 und 3 des Dekretes des Pra"sidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht auf der Seite 32 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Su"dtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird. |
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