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| Gazzetta n. 241 del 2005-10-15 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 30 settembre 2005 |  | Disposizioni  urgenti  in  materia di determinazione delle tariffe di distribuzione  di  gas naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da gas naturale. (Deliberazione n. 206/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 30 settembre 2005;
 Visti:
 il  decreto  legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, come successivamente modificato e integrato;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
 il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000;
 il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito dalla legge 28 ottobre 2002, n. 238;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  25 giugno  2004,  n.  104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04, come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito: deliberazione n. 173/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005,  n.  62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
 la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 122/05;
 la deliberazione dell'Autorita' 26 settembre 2005, n. 196/05;
 la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05);
 la  sentenza  del  Tar  Lombardia  13 aprile  2005, n. 823/05 (di seguito: sentenza n. 823/05);
 la  sentenza  del  Tar  Lombardia  12 luglio 2005, n. 3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05);
 l'ordinanza del Consiglio di Stato 30 agosto 2005, n. 4013/05 (di seguito: ordinanza n. 4013/05);
 Considerato che:
 con  la  sentenza  n.  531/05  del  Tar  Lombardia  ha  annullato parzialmente   l'art.   7,   commi  7.1  e  7.2,  e  l'art.  8  della deliberazione n. 170/04 nelle parti in cui:
 (a)  non  prevedono  che il vincolo sui ricavi di distribuzione per  il  secondo  periodo  di regolazione sia calcolato tenendo conto degli  investimenti  che  sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese  successivamente  a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
 (b)  prevedono,  ai  fini  dell'aggiornamento  del  vincolo sui ricavi,  una  percentuale  di  recupero di produttivita' costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
 il principio riportato alla lettera (a) dispiega i propri effetti sui  procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno  termico  2004-2005, mentre quello di cui alla lettera (b), come  anche  confermato  dallo  stesso  Tar Lombardia con sentenza n. 3403/05,   riguarda   i   procedimenti  relativi  agli  anni  termici successivi;  e  che  avverso  la statuizione di cui alla lettera (b), l'Autorita' ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, la cui decisione e' prevista entro il mese di dicembre 2005;
 con  riferimento  all'anno  termico  2004-2005,  l'Autorita', con deliberazione  n. 62/05, ha previsto che, nelle more del procedimento avviato  per  l'ottemperanza  alla statuizione di cui alla precedente lettera  (a),  la  transitoria  applicazione dell'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04, salvo successivo conguaglio;
 con   riferimento   all'anno   termico  2005-2006,  invece,  sino all'esito  del giudizio di appello, l'aggiornamento delle tariffe per il  servizio  di  distribuzione  del  gas  naturale,  non puo' essere effettuato    applicando    alcuna   percentuale   di   recupero   di produttivita';  e  che  cio'  determina  un  anomalo incremento delle tariffe  destinato a protrarsi sino alla decisione Consiglio di Stato sul predetto appello;
 detto  aumento  tariffario  risulta particolarmente significativo anche   in   ragione   dell'attuale   contesto   congiunturale,  gia' caratterizzato  da  un  forte  rialzo  delle condizioni economiche di fornitura, per la parte relativa al costo della materia prima, per le quali  e'  stato riconosciuto un aumento pari al 3,8%, in conseguenza del rincaro dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati;
 alla  luce  del contesto congiunturale sopra tracciate, l'aumento delle  tariffe  distribuzione  del gas naturale genererebbe, inoltre, ulteriori impulsi inflazionistici;
 quanto  sopra  evidenzia  che a fronte della predetta situazione, per gli esercenti si verifica un anomalo sovraricavo, ininfluente per l'equilibrio  economico- finanziario degli stessi, peraltro destinato ad  essere totalmente o parzialmente riassorbito in esito al giudizio di appello;
 Considerato che:
 con  la  sentenza  n.  823/05,  il Tar Lombardia, ha parzialmente annullato  gli  articoli 8  e 11 della deliberazione n. 173/04; e che tale  statuizione  dispiega  i  propri  effetti  sui  procedimenti di approvazione  del  vincolo  sui  ricavi  a  partire dall'anno termico 2004-2005,   travolgendo   le   tariffe   per   tale  anno  approvate dall'Autorita';
 con  l'ordinanza  n.  4013/05,  il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza  cautelare  di  sospensione  degli  effetti  della predetta sentenza,  avanzata dall'Autorita', stante la fissazione dell'udienza del 6 dicembre 2005 per la trattazione di controversie concernenti la medesima questione di diritto;
 il   combinato   disposto   della  sentenza  n.  823/05  e  della deliberazione  n.  104/04,  che  limita al 30 settembre 2004 l'ambito temporale  di  validita'  delle  tariffe approvate per l'anno termico 2003-2004,  determina,  almeno  sino  alla  decisione  da  parte  del Consiglio  di  Stato  della  predetta  questione, l'impossibilita' di applicare  agli  utenti  del servizio di fornitura di gas diversi dal gas naturale tariffe validamente approvate dall'Autorita'; e che cio' espone   il  consumatore  finale  all'applicazione  di  corrispettivi arbitrariamente determinati dagli esercenti;
 Ritenuto che:
 sia  necessario  e  urgente  tutelare il consumatore finale dagli effetti  negativi  sopra  richiamati,  che  verrebbero  a prodursi in seguito  dell'applicazione  dell'attuale  disciplina di aggiornamento delle  tariffe  di  distribuzione  del gas naturale, in carenza della disciplina del recupero di produttivita';
 sia  necessario  e  urgente  assicurare  certezza  ai consumatori finali  di  gas diversi dal gas naturale, nonche' tutelare i medesimi da  possibili  abusi  cui  l'assenza di tariffe validamente approvate dall'Autorita' li espone;
 sia a tal fine opportuno:
 (a)   relativamente   al  servizio  di  distribuzione  del  gas naturale,  prorogare  la  validita'  delle  tariffe approvate nonche' determinate   dall'Autorita'  per  l'anno  termico  2004-2005,  salvo successivo conguaglio;
 (b)  relativamente  ai  servizi di distribuzione e fornitura di gas  diversi dal gas naturale, prevedere l'applicazione, per gli anni termici  2004-2005  e  2005-2006,  salvo  successivo  conguaglio, dei corrispettivi   indicati  nelle  proposte  approvate  nonche'  quelli determinati dall'Autorita' per l'anno termico 2004-2005;
 le  misure  sopra  indicate, nel trimestre di applicazione, siano ininfluenti sull'equilibrio economico-finanziario degli esercenti;
 Delibera:
 1.  Di  prorogare, per l'anno termico 2005-2006, in via transitoria sino a successivo provvedimento dell'Autorita' e salvo conguaglio, la validita'  delle  tariffe  di distribuzione di gas naturale approvate nonche'  determinate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'anno termico 2004-2005, ai sensi della disciplina  prevista  dalla deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 170/04.
 2. Di prevedere che, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, in via  transitoria  sino  a  successivo  provvedimento dell'Autorita' e salvo   conguaglio,  gli  esercenti  i  servizi  di  distribuzione  e fornitura  di gas diversi dal gas naturale applichino i corrispettivi indicati  nelle  proposte  approvate  dall'Autorita'  nonche'  quelli determinati  ai  sensi  dell'art. 12, comma 12.6, della deliberazione dell'Autorita'  30 settembre  2004,  n.  173/04,  per  l'anno termico 2004-2005.
 3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 30 settembre 2005
 Il presidente: Ortis
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