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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | ORDINANZA 10 ottobre 2005 |  | Modifiche   ed   integrazioni   all'ordinanza   del   26 agosto  2005 concernente  misure  di  polizia  veterinaria  in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.  559,  concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,  riguardante  l'attuazione  della  direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio  2004  concernente  le  modalita'  per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame;
 Vista  la  propria  ordinanza  26 agosto 2005 concernente misure di polizia  veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili  da  cortile,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005;
 Ritenuto  necessario  modificare  e  rafforzare  le misure previste dalla predetta ordinanza 26 agosto 2005;
 
 Ordina:
 Articolo Unico
 
 1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005, e' modificato nel seguente modo:
 a) al comma 1, le parole «Le aziende di volatili da cortile» sono sostituite dalle seguenti «Le aziende commerciali di volatili»;
 b) al  comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 336/1999.» e' aggiunto il seguente periodo «E' escluso dalla registrazione nella banca  dati  nazionale  l'allevamento  rurale  inteso  come  il luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo».
 2.   Dopo  l'art.  1,  dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute 26 agosto 2005, e' aggiunto il seguente:
 
 «Art.  1-bis. - 1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che i  soggetti facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare  per assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione dei  volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 587/1993, e successive
 modifiche.
 
 2.  Per  i  fini  di  cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle strutture  adibite  o  utilizzate  per  il  commercio all'ingrosso di volatili, deve:
 a) registrare  ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie  strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie, la  data,  la  provenienza  o  la destinazione. La registrazione puo' essere effettuata anche su registri gia' in possesso per altri fini;
 b) compilare,  per  ogni  partita  da  movimentare  in uscita, il modello  4  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 320/1954,  come  modificato,  indicando  la  struttura di provenienza degli animali.
 3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonche' quello ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso o al dettaglio.
 4.  In  assenza  di  provvedimenti  restrittivi  dovuti a motivi di polizia sanitaria, il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato  e sottoscritto esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio,  dell'allevamento  di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso,   senza   alcuna  vidimazione  da  parte  del  servizio veterinario  dell'azienda  sanitaria  locale.  Una  delle  copie deve essere  conservata  per  almeno  12  mesi  a  decorrere dalla data di rilascio  a  cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato  sullo  stesso modello 4, deve essere conservata, per almeno 12  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  rilascio, dal titolare o dal responsabile  dell'azienda,  struttura,  impianto o luogo in cui sono introdotti i volatili.
 5.  Il  commerciante  al  dettaglio  che  detiene  volatili  presso un'azienda   o  in  qualsiasi  altro  luogo  o  impianto  di  cui  e' proprietario o responsabile, per un tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli animali.
 6.  Gli  obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche  nel  caso  di  occasionale cessione di volatili nell'ambito di attivita' promozionali o espositive, comunque denominate.
 7.  Il  commerciante  all'ingrosso  di  volatili deve assicurare il regolare  avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i restanti requisiti, necessari all'individuazione di  tale  soggetto,  sono  i  medesimi  indicati all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193».
 3.  All'art.  2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma 1 e' modificato nel modo seguente:
 a) nel  capoverso,  le  parole  «L'introduzione  di  volatili  da cortile  in  aziende» sono sostituite dalle parole «L'introduzione di volatili in aziende commerciali»;
 b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
 «b)  i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni   dal   momento   dell'accasamento,  ad  eccezione  di  quelli introdotti   negli   allevamenti  rurali  nonche'  negli  allevamenti industriali  in  grado  di  garantire  l'attuazione  delle  misure di biosicurezza  di  cui  all'allegato  A alla presente ordinanza. Entro dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore del presente provvedimento, le regioni e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste all'allegato A».
 4.  L'art.  3  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005, e' sostituito dal seguente:
 
 «Art.   3. - 1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  e  degli articoli 4,  5, 6 e 7, si applicano alle carni di volatili da cortile di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.  495,  alle  carni  di selvaggina da penna d'allevamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, nonche'  a  quelle  di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  17 ottobre  1996,  n.  607,  come modificati,  d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonche' ai prodotti  a  base  di  carne  e  alle  preparazioni  contenenti carni
 avicole.
 
 2.  Ai  fini  della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle  specie avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore  alimentare  che  trattano carni avicole nonche' i prodotti a base  di  carne  e  le  preparazioni contenenti carni avicole, devono riportare  in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
 3.  L'obbligo  di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni  avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni o,   quando  provengono  da  Paesi  comunitari  e  terzi,  dal  primo destinatario   nazionale   delle  stesse;  tali  soggetti  vi  devono provvedere  in  qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al pubblico  ai  fini  della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro   distribuzione   sia   al   dettaglio  che  agli  esercizi  che somministrano tali alimenti.
 4.  Per  i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso  di merci introdotte in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale delle stesse che non hanno provveduto direttamente   all'obbligo  di  etichettatura,  devono  indicare,  su richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  il  soggetto  a  cui  hanno demandato  tale  adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.
 5.  Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di  introduzione  nel  territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi  prodotti  a base di carne e delle preparazioni, provenienti da  Paesi  comunitari  e  terzi,  essa  e'  quella  che risulta dalla registrazione  di  ingresso  delle  merci  nella  struttura  di prima destinazione  sul territorio nazionale, registrazione che deve essere effettuata  dal  proprietario  o  dal responsabile di detta struttura anche  utilizzando  registri  gia'  in possesso per altri fini; detta registrazione  deve  altresi' permettere l'immediata correlazione tra la  data di introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e' riferita.
 6.   I   soggetti   che   aderiscono  all'etichettatura  volontaria effettuata ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali  29 luglio  2004,  citato in premessa, possono assolvere all'obbligo  di  etichettatura  delle  carni avicole, integrando solo quelle  informazioni  dell'art. 4 della presente ordinanza che non vi compaiono.».
 5.  L'art.  4  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005, e' modificato nel seguente modo:
 a) al  comma  1,  lettera  a)  e  al comma 2, lettera a), dopo le parole «sigla IT» sono aggiunte le seguenti «oppure ITALIA»;
 b) ai  comma  3  e  4,  le  parole  «di  cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «di cui ai comma 1 o 2».
 6.  L'art.  5  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005, e' modificato nel seguente modo:
 a) la lettera b) del comma 3, e' sostituita dalla seguente:
 «b)  la  data  di  introduzione  nel territorio nazionale. Per le provenienze  sia  comunitarie  che  da  Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5»;
 b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
 «3-bis.  Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4.».
 7.  L'art.  6  dell'ordinanza  del  Ministro della salute 26 agosto 2005, e' sostituito dal seguente:
 
 «Art.  6. - 1.  L'operatore  alimentare  che produce preparazioni o prodotti  a  base  di  carne  contenenti  carni  avicole e' tenuto ad apporre   sull'etichetta  di  ogni  singola  confezione  la  data  di
 preparazione o il numero di lotto nonche':
 
 a) nel  caso  di  utilizzo  della  materia  prima  cui  e'  fatto riferimento  all'art.  4,  comma  1  e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;
 b) nel  caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della  lettera  a),  l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del  Paese  terzo  da  cui  provengono  gli animali vivi o la materia prima,  anche  se  si  tratta di animali macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.
 2.  Nei  punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono  essere  fornite con le stesse modalita' stabilite all'art. 4, comma 4.
 3.  Al  fine  di  permettere  lo  smaltimento  delle  scorte  degli imballaggi  e  delle  etichette,  fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare  e'  autorizzato a riportare le indicazioni stabilite alle lettere  a) e b) del comma 1, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».
 8.  All'art.  7  dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
 
 «1-bis.  Per  la  data  di introduzione si applica quanto stabilito all'art.  3,  comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del  primo  comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera  visibile  nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti
 al consumatore finale.».
 
 9.  All'art.  8  dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole «di cui agli articoli da 3 a 6» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7».
 10.  Fatte  salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, le parole «volatili da cortile», contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola «avicole».
 11.   Le  prescrizioni  di  cui  agli  articoli 3,  4,  5,  6  e  7 dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute del 26 agosto 2005, come modificate  dalla  presente,  si  applicano  alle carni avicole, alle preparazioni  e ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti  anche  in  altri  Paesi  successivamente  alla  data di cui all'art. 9.
 La   presente  ordinanza  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2005
 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 247
 |  | Allegato A 
 BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
 
 Requisiti strutturali degli allevamenti
 
 1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:
 pavimento  in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni  di  pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
 pareti e soffitti lavabili;
 attrezzature lavabili e disinfettabili;
 efficaci  reti  antipassero  su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni dotati di parchetti esterni.
 I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate.
 2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
 a) barriere   posizionate   all'ingresso   idonee   ad  evitare l'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
 b) piazzole  di  carico  e  scarico dei materiali d'uso e degli animali,   posizionate   agli   ingressi   dei  capannoni,  lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime pari all'apertura del capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto;
 c) un  sistema  di  caricamento  del mangime dall'esterno della recinzione  per  i  nuovi  fabbricati  destinati  all'allevamento dei riproduttori;
 d) una  superficie  larga  un  metro  lungo  tutta la lunghezza esterna del capannone che dovra' essere mantenuta sempre pulita;
 e) aree  di  stoccaggio  dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotate di impianti di protezione;
 f) una   zona   filtro   dotata  di  spogliatoio,  lavandini  e detergenti  all'entrata  di  ogni  azienda;  deve essere prevista una dotazione  di  calzature  e  tute  specifiche.  Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli estranei;
 g)  attrezzature  d'allevamento  e  di  carico  (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano  utilizzate  da  piu' aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato  lavaggio  e  disinfezione  ad ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
 h) uno  spazio  per  il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso  accumulo  di  qualsiasi  materiale  nelle  zone  attigue  ai capannoni.
 3.  Negli  allevamenti  di  svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato  da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o piu' lati con altre unita' produttive.
 4.  I  tempi  per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto  nel  presente  allegato,  saranno  stabiliti  dal Servizio veterinario competente per territorio, dopo apposito sopralluogo.
 
 Norme di conduzione
 
 1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
 a) vietare  l'ingresso  a  persone  estranee.  In  deroga  alla presente  lettera,  negli  allevamenti di svezzamento il responsabile deve  limitare  il  piu'  possibile l'accesso ad estranei evitando il contatto  diretto  con  i  volatili,  e comunque, obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
 b) dotare  il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in allevamento;
 c) consentire  l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli  automezzi  destinati  all'attivita'  di  allevamento  e  previa accurata disinfezione del mezzo all'ingresso in azienda;
 d) registrare  tutti  i  movimenti  in  uscita  e  in  ingresso dall'azienda  del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi;
 e) predisporre  un  programma  di  derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
 f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.
 2.  Per  l'imballaggio  ed  il  trasporto delle uova da cova e da consumo,  deve  essere  utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile.
 3.   Il   detentore  deve  verificare  tramite  apposita  scheda, l'avvenuta  disinfezione  dell'automezzo  presso il mangimificio, che dovra'  avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere   attestata   dal   tagliando   allegato   ai   documenti   di accompagnamento.
 4.  Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono  essere  accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di  macellazione  dopo  ogni  scarico.  Deve essere posta particolare attenzione   al  lavaggio  delle  gabbie.  A  tal  fine  deve  essere predisposto  un  protocollo  di  sanificazione approvato dal Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
 5.  Negli  allevamenti  di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito  esclusivamente  l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio.
 6.  Il  carico  dei  tacchini  al  macello deve essere effettuato nell'arco di tempo massimo di dieci giorni.
 7.  Negli  allevamenti  avicoli,  situati  al  di  fuori  di zone soggette   a  provvedimenti  restrittivi  per  malattie  infettive  e diffusive   dei   volatili,   dopo   la   verifica  della  scrupolosa applicazione  dei  requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza prescritti  e  l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i Servizi veterinari  possono  autorizzare  il  carico  degli  animali,  per il successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni.
 
 Pulizie e disinfezioni
 
 1.  Alla  fine  di  ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo,  i  locali  e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti  a  pulizia  e disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso di animali.
 2.  In  deroga  al  precedente  punto  1,  negli  allevamenti  di svezzamento  la  pulizia e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta l'anno.
 3.  L'immissione  di  nuovi  volatili  deve essere effettuata nel rispetto   del   vuoto   biologico.   Dal   giorno   di   svuotamento dell'allevamento  a  quello  di  immissione  di nuovi volatili devono trascorrere almeno:
 quattordici giorni: per i polli da carne;
 ventuno   giorni:  per  i  tacchini,  le  anatre  destinate  alla produzione di carne e per i riproduttori in fase pollastra.
 4.   Il   vuoto  biologico  minimo  da  rispettare  nelle  unita' produttive  (capannoni)  delle  altre  aziende  di  allevamento e' il seguente:
 quattordici  giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla produzione di carne;
 ventuno giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
 quattordici giorni per la selvaggina da penna;
 otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.
 5.   Dopo   le   operazioni  di  pulizia  e  disinfezione,  prima dell'inizio  del  nuovo  ciclo,  e'  obbligatorio effettuare un vuoto sanitario  di almeno tre giorni dell'intero allevamento o dell'unita' epidemiologica  nel  caso di animali da carne, e delle singole unita' produttive per le altre tipologie allevate.
 
 Animali morti
 
 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee  celle  di  congelamento  collocate  all'esterno del perimetro del-l'area  di  allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da  ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche  all'interno  degli  impianti, a condizione che l'operazione di carico   degli   animali   morti  avvenga  all'esterno  dell'area  di allevamento.  La  capienza delle celle deve essere proporzionale alle capacita'   produttive   dell'allevamento   e  delle  specie  avicole allevate.
 2.  Al  termine  di  ogni  ciclo di allevamento gli animali morti devono  essere  inviati  a  stabilimenti  autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento degli animali morti.
 3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti e' consentito il  carico  delle  carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
 mortalita'   eccezionale,   anche  non  imputabile  a  malattie infettive, previa certificazione del Servizio veterinario competente;
 allevamenti  con  superficie dei locali superiori ai 10.000 mq, allevamenti  a  ciclo  lungo  (riproduzione)  e  allevamenti  a ciclo continuo (galline ovaiole); detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento  che  permettano il ritiro con cadenza superiore al mese nonche'  gli allevamenti da svezzamento potranno usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.
 Detti   animali  morti  devono  essere  trasportati  ad  impianti autorizzati  ai  sensi  della  vigente  normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.
 
 Gestione delle lettiere
 
 1.  La  lettiera  e  la  pollina,  se  sottoposte  a  processo di maturazione,    devono    essere   opportunamente   stoccate   presso l'allevamento  cosi'  come  previsto  dalla vigente normativa. Quando cio'  non  fosse possibile queste devono essere rimosse tramite ditte regolarmente autorizzate.
 2.  La  lettiera  deve  essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa.
 
 Verifiche
 
 Il    Servizio   veterinario   dell'Azienda   sanitaria   locale, nell'ambito  dell'attivita'  di  controllo e vigilanza, e' incaricato della   verifica   della  sussistenza  dei  requisiti  strutturali  e dell'applicazione  delle  norme  gestionali  contenute  nel  presente allegato.
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