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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2005 |  | Attuazione   degli  accordi  di  programma  tra  il  Ministero  delle infrastrutture   e  dei  trasporti  e  le  regioni  Emilia-Romagna  e Lombardia,    relativi    alle    linee   ferroviarie   Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara,  nonche'  trasferimento dei beni e degli impianti, ai  sensi  dell'articolo 38,  comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e successive modifiche, recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
 Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche,  recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni  e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art.  4,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» e, in particolare l'art. 12, comma 1;
 Visti  gli  accordi  di  programma  siglati  tra il Ministero delle infrastrutture   e  dei  trasporti  e  le  regioni  Emilia-Romagna  e Lombardia,  rispettivamente  in data 21 marzo 2000 ed in data 2 marzo 2000,  con  i  quali,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dell'art. 4, comma 4, lettera a)  della  richiamata  legge 15 marzo 1997, n. 59, si e' provveduto a disciplinare  e  concordare  le  modalita'  del subentro delle citate regioni  allo  Stato  nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui al gia' menzionato art. 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 Considerato che negli accordi di programma:
 era    sospeso    il    trasferimento    dei    beni    afferenti all'infrastruttura    delle   linee   ferroviarie   Parma-Suzzara   e Ferrara-Suzzara,  attesa  la  rilevanza che esse hanno per il sistema ferroviario nazionale;
 le   parti   si   sono  impegnate  ad  affidare  la  costruzione, l'ammodernamento,    la   manutenzione   e   la   relativa   gestione dell'infrastruttura   ferroviaria  ad  F.S.  s.p.a.  con  separato  e contestuale  accordo  di  programma,  stipulato ai sensi dell'art. 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 16 novembre  2000,  recante:  «Individuazione  e  trasferimento  alle regioni  delle  risorse  per  l'esercizio  delle funzioni e i compiti conferiti  ai  sensi  degli  articoli 8  e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale» e, in  particolare,  l'art.  1,  comma 2, che rende vigenti i richiamati accordi di programma a decorrere dal 1° gennaio 2001;
 Visto  l'accordo di programma sottoscritto, in data 18 aprile 2000, tra  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, la regione Emilia-Romagna  e  le  Ferrovie dello Stato s.p.a., per l'affidamento immediato   a   quest'ultima,   delle   infrastrutture   delle  linee ferroviarie locali di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale;
 Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 e, in particolare, l'art. 38, comma 9,  che  prevede il trasferimento alle regioni territorialmente competenti,  con le modalita' di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo   19 novembre   1997,   n.   422,   delle  infrastrutture ferroviarie per le quali:
 risultino stipulati gli accordi di programma nei termini e con le modalita'  di  cui  all'art.  8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 risulti   l'integrazione   dei  medesimi  accordi  di  programma, sottoscritti  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
 sia  intervenuta la ratifica con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000;
 Considerato   che  l'art.  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo 19 novembre  1997,  n.  422,  prevede,  tra  l'altro,  che i suddetti accordi  di  programma  di  cui  al  comma  3  del  medesimo decreto, definiscano   il   trasferimento   dei   beni,   degli   impianti   e dell'infrastruttura, a titolo gratuito, alle regioni;
 Considerato,  altresi', che il citato art. 38, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prevede espressamente che «alla realizzazione degli  interventi  funzionali  al  potenziamento delle infrastrutture ferroviarie    delle    linee    Parma-Suzzara   e   Ferrara-Suzzara, coerentemente  ai  programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale, si provvedera' attraverso   una   intesa  generale  quadro,  con  la  quale  saranno individuate le risorse necessarie»;
 Visti  gli  accordi  di  programma  sottoscritti dal Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, entrambi in data 15 giugno 2004;
 Considerato  che  gli  accordi  di  programma, sottoscritti in data 15 giugno  2004, integrano gli accordi di programma siglati, ai sensi dell'art.  8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con la regione  Emilia-Romagna  in  data  21 marzo  2000  e  con  la regione Lombardia in data 2 marzo 2000;
 Preso  atto  dell'accordo  di  programma  sottoscritto dal Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti con gli assessori ai trasporti delle  regioni  Lombardia  e  Emilia-Romagna sempre in data 15 giugno 2004  e  che  costituisce  allegato  agli  accordi  di  cui  al punto precedente;
 Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di trasferire alle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, territorialmente competenti, i beni e le risorse indicati nei richiamati accordi di programma;
 Sentite le regioni interessate;
 Acquisito  in  data  26 maggio  2005  il  parere  della  Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisito  in  data  13 luglio  2005  il  parere  della Commissione parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 9 agosto  2001,  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri  in  materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
 Sentiti   i   Ministri  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti  e dell'economia e delle finanze;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Accordi di programma
 
 1.   Gli   accordi  di  programma  stipulati  dal  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti con le singole regioni Emilia-Romagna e  Lombardia,  in  data  15 giugno  2004,  allegati  numeri 1 e 2 del presente  decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  si applicano a decorrere dal 1° settembre 2005.
 |  | Art. 2. 
 Trasferimento di beni ed impianti
 
 1.  I beni e gli impianti da trasferire alla regione Emilia-Romagna sono  indicati  nell'allegato  1  al  presente  decreto; i beni e gli impianti   da   trasferire   alla  regione  Lombardia  sono  indicati nell'allegato 2 al presente decreto.
 2. Il  trasferimento  dei  beni  e  degli  impianti avverra' con le modalita'  previste  dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000.
 |  | Art. 3. 
 Interventi diretti al risanamento tecnico
 
 1. Gli interventi urgenti diretti al risanamento tecnico dei beni e degli  impianti  afferenti  le  linee  oggetto  degli  accordi di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  nonche'  i  costi  inerenti  la progettazione  degli  interventi  di potenziamento previsti dall'art. 38,  comma  9,  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, sono individuate nell'allegato  n.  3  al  presente  decreto. La relativa copertura e' individuata  sulla  base di quanto disposto nell'accordo di programma firmato   in   data   18 dicembre   2002   tra   il  Ministero  delle infrastrutture  e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.  15  del  decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e successive  modifiche, nell'ambito delle risorse gia' disponibili per la regione interessata.
 2.  Gli  interventi  di  cui  al  comma 1  ed  i relativi costi, da qualificarsi   come   prioritari  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5, dell'accordo  di  programma  firmato  in  data  21 marzo  2000 tra il Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  regione Emilia-Romagna,   integrano  l'allegato  n.  2  dell'accordo  stesso, l'allegato n. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre  2000, nonche' quelli previsti nel richiamato accordo del 18 dicembre 2002.
 |  | Art. 4. 
 Interventi   diretti   al   potenziamento   e   ammodernamento  delle
 infrastrutture
 
 1.  Gli  interventi  individuati  nell'accordo  di programma tra il Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  la  regione Emilia-Romagna  e  la  regione Lombardia del 15 giugno 2004, elencati nell'allegato n. 4 al presente decreto, in applicazione dell'art. 38, comma 9,  della  legge  1° agosto  2002,  n.  166,  sono  realizzati, coerentemente  ai  programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari  di  rilievo  nazionale  ed  internazionale,  previa intesa generale  volta  ad individuare le risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria.
 Roma, 3 agosto 2005
 
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 La Loggia
 |  | Allegato All.  1  -  Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
 All.  1.1  -  Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
 All.  1.2  -  Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
 All.  1.3  -  Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  - Regione Emilia-Romagna 15 giugno 2004.
 All.  2  -  Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
 All.  2.1  -  Allegato 1 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
 All.  2.2  -  Allegato 2 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
 All.  2.3  -  Allegato 3 all'Accordo di Programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Regione Lombardia 15 giugno 2004.
 All. 3 - Investimenti diretti al risanamento tecnico.
 All.  4  - Investimenti diretti al potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.
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