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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 ottobre 2005 |  | Rettifica  al  decreto  ministeriale  14 settembre  2005, concernente l'autorizzazione   all'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico naturale  dei  prodotti  della  vendemmia 2005, destinati a dare vini V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola 2005/2006, nella regione Toscana. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del consumatore
 
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni   climatiche   lo  richiedono,  e  secondo  condizioni  da stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  «cuvee»  nel  luogo  di elaborazione dei vini spumanti;
 Visto  il  regolamento  del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999  ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
 Visto   il  regolamento  del  Consiglio  C.E.  n.  1622/2000  della Commissione   del  24 luglio  2000  che  fissa  talune  modalita'  di applicazione  del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
 Vista  la  legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;
 Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il  procedimento  relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
 Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
 Visto l'attestato della Direzione generale dello sviluppo economico della  regione Toscana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio  territorio  si  sono  verificate,  per  la  vendemmia  2005, condizioni  climatiche  sfavorevoli  ed  ha  chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
 Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 220 del 21 settembre 2005, concernente  l'autorizzazione  all'aumento  del  titolo alcolometrico volumico  naturale dei prodotti della vendemmia 2005 destinati a dare vini  V.Q.P.R.D.,  per  la  campagna  vitivinicola  2005/2006,  nella regione  Toscana,  nel quale, per mero errore materiale, non e' stata indicata,  nell'elenco dei V.Q.P.R.D. di cui al comma 1 dell'articolo unico del suddetto decreto, la denominazione di origine «Pietraviva», cosi' come richiesto dalla Regione stessa;
 Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;
 
 Decreta:
 Articolo unico
 
 L'articolo   unico  del  decreto  ministeriale  14 settembre  2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 220 del 21 settembre  2005  -  e'  integrato,  relativamente  all'elenco  dei V.Q.P.R.D   di  cui  al  comma  1,  con  la  denominazione  d'origine «Pietraviva».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.
 Roma, 7 ottobre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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