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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2005 |  | Autorizzazione,  all'organismo  di  controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare»,  ad  effettuare  i controlli  sulla  denominazione  «Sannio  Caudino Telesino», riferita all'olio  extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale dell'8 giugno 2005. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
 Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16 lettera d);
 Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  2005,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a  livello  nazionale  alla  denominazione  «Sannio Caudino Telesino» riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite le Regioni;
 Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello nazionale  ai  sensi  del  regolamento  (CE) 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997;
 Visto  il  comma  1  del suddetto art. 14 della legge n. 526/99, il quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
 Vista  l'indicazione  espressa  dal  Comitato  promotore  DOP  olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, con sede in Benevento, piazza  IV novembre  n.  1,  con  la  quale  veniva  indicato,  quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che  trattasi,  l'Istituto  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei controlli standard appositamente predisposto per gli oli;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;
 Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo   privato   di   controllo   «IS.ME.CERT.   -  Istituto mediterraneo  di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via  G.  Porzio  -  Centro  direzionale Isola G/l, e' autorizzato, ai sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le  funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  denominazione  «Sannio  Caudino Telesino»   riferita   all'olio   extravergine   di  oliva,  protetta transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale 8 giugno 2005.
 |  | Art. 2. L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto  e  puo'  essere  sospesa  o  revocata,  ai sensi del comma 4 dell'art.  14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu'   in   possesso   dei   requisiti   ivi  indicati,  con  decreto dell'Autorita'  nazionale  competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione    «Sannio    Caudino   Telesino»   riferita   all'olio extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda  ai  requisiti  descritti  dal  disciplinare  di  produzione allegato  al  decreto  ministeriale  8 giugno  2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 143 del 22 giugno 2005.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  al presente decreto cessera' a decorrere dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una  decisione  in  merito  al riconoscimento della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio  extravergine  di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo pubblico   di  controllo  «IS.ME.CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di certificazione  agroalimentare»  e'  tenuto  ad  adempiere a tutte le disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  «Sannio  Caudino Telesino»  riferita  all'olio  extravergine  di oliva, anche mediante immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  immette  nel sistema informatico del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione    «Sannio    Caudino   Telesino»   riferita   all'olio extravergine  di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione   agroalimentare»   e'   sottoposto   alla   vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione  Campania,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  12  della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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