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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare»,  ad  effettuare  il controllo sulla denominazione di origine    protetta    «Colline   Salernitane»,   riferita   all'olio extravergine  di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1065/97  del 12 giugno  1997  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione   della  denominazione  di  origine  protetta  «Colline Salernitane»  riferita  all'olio  extravergine  di  oliva, nel quadro della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto   il   decreto   23 aprile  1999  con  il  quale  l'organismo «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare»   con   sede  in  Napoli,  via  G.  Porzio  -  Centro direzionale  Isola  G/1 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di   controllo  previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CEE)  del Consiglio  2081/92  per la denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Visto   il   decreto  25 marzo  2002  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare»  e'  stata  prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 maggio 2002;
 Visto  il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 25 marzo  2002,  e'  stato differito di novanta giorni a far data dal 1° settembre 2002;
 Visto   il  decreto  19 novembre  2002  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002  e  10 luglio  2002,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 novembre 2002;
 Visto   il   decreto   11 marzo   2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003;
 Visto   il   decreto   19 giugno  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003;
 Visto   il   decreto  28 ottobre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 novembre 2003;
 Visto   il   decreto   4 marzo   2004   con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003, 19 giugno  2003  e  28 ottobre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 marzo 2004;
 Visto   il   decreto   7 luglio   2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004;
 Visto   il   decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19 novembre  2002,  11 marzo 2003, 19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;
 Visto   il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002,  19  novembre  2002, 11 marzo 2003, 19 giugno  2003,  28 ottobre  2003,  4 marzo  2004,  7 luglio  2004 e 19 ottobre  2004,  e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 marzo 2005;
 Visto   il   decreto   21 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 25 marzo  2002,  10 luglio  2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004  e  15 febbraio  2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 luglio 2005;
 Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  dell'olio extravergine  di  oliva  DOP Colline Salernitane, datata 20 settembre 2005  che  ha  confermato  per  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di  certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;
 Considerato  che  l'organismo «IS.ME.CERT. Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le Attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo  di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Salernitane» riferita all'olio  extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta   «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 L'organismo  di  controllo  «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»,  con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n.   2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Colline Salernitane»  riferita  all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.
 |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo «IS.ME.CERT.    -    Istituto    mediterraneo    di    certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4  della  legge  24 aprile  1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  dovra' assicurare, coerentemente con gli  obiettivi  delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda   ai   requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Colline Salernitane» riferita all'olio extravergine di  oliva,  venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare»  non puo' modificare la denominazione sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo e il sistema tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Salernitane» riferita all'olio  extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero  delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»  e'  tenuto  ad  adempiere  a  tutte  le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di  conformita'  all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Colline  Salernitane» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione  agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  di  origine  protetta  «Colline  Salernitane» riferita all'olio  extravergine  di  oliva  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «IS.ME.CERT.  -  Istituto mediterraneo di certificazione   agroalimentare»   e'   sottoposto   alla   vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione  Campania,  ai  sensi  dell'art.  53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
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