Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 settembre 2005 |
Modifiche ed integrazioni dell'articolo 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03, in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali. (Deliberazione n. 205/05). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 settembre 2005; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02); la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05); la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05); la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05); Considerato che: la deliberazione n. 138/03 definisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02; in particolare l'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 138/03 dispone che, per il secondo periodo di regolazione, la componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, prevista dall'art. 3 della medesima deliberazione, sia definita sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000; con la deliberazione n. 166/05, l'Autorita' ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006; con le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05, l'Autorita', ha approvato, e in un caso determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006; Ritenuto che: sia necessario modificare e integrare l'art. 6 della deliberazione n. 138/03 nelle parti in cui vengono definite le modalita' di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura relativa al trasporto, al fine di renderle coerenti con i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto per il secondo periodo di regolazione, nonche' con le tariffe di trasporto approvate, e in un caso determinate, dall'Autorita' per l'anno termico 2005-2006;
Delibera:
1. Di sostituire i commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) con i seguenti: 6.1. La componente tariffaria del trasporto e' definita sulla base dei criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto stabiliti per ciascun periodo di regolazione dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000; 6.2. Per il secondo periodo di regolazione la componente tariffaria del trasporto QT i per l'i-esimo ambito e' costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto ed e' calcolata come:
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dove: QTV (elevato) k e' la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacita' di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed e' calcolato con la formula:
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dove, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05: CP e e' il corrispettivo medio unitario di capacita' per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
stocc CP è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da e stoccaggio; CP(pedice) u e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione; CR(pedice) r e' il corrispettivo unitario di capacita' per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione; CV e' il corrispettivo unitario variabile del trasporto; CV(elevato) P e' il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto; CM(elevato) k e' il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, definito dall'Autorita' con successivo provvedimento, attibuibile al k-esimo impianto di distribuzione; k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito; E(elevato) k e' l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ. 6.3. Il corrispettivo medio unitario CP(pedice) e di cui al comma 6.2 e' definito, prima dell'inizio di ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorita'. 6.4. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui al comma 6.2, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito. 6.5. Entro il 15 settembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT(pedice) i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito. 6.6. Entro i termini di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorita' i valori di QTV(pedice) k, CM(elevato) k ed E(elevato) k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo delle componenti tariffarie del trasporto degli i-esimi ambiti». 2. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' il testo della deliberazione n. 138/03 come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con la presente deliberazione. 3. Di stabilire che, per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, il valore del corrispettivo medio unitario CP e delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a 1,038349 euro/a/Smc/g. 4. Di stabilire che, per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, il valore del corrispettivo CM(elevato) k delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6, commi 6.2 e 6.6, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a zero. 5. Di stabilire che, per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006, il termine di cui all'art. 6, commi 6.5 e 6.6, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia differito al 30 ottobre 2005. 6. Di pubblicare la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 29 settembre 2005 Il presidente: Ortis |
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