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| Gazzetta n. 240 del 2005-10-14 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 29 settembre 2005 |  | Modifiche   ed   integrazioni   dell'articolo 6  della  deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 4 dicembre 2003, n. 138/03,  in materia di criteri per la determinazione delle condizioni economiche   di   fornitura  del  gas  naturale  ai  clienti  finali. (Deliberazione n. 205/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 29 settembre 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  12 dicembre  2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio  2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  4 agosto  2005,  n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);
 la  deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);
 Considerato che:
 la   deliberazione   n.   138/03   definisce  i  criteri  per  la determinazione  delle  condizioni  economiche  di  fornitura  di  gas naturale di cui alla deliberazione n. 207/02;
 in particolare l'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 138/03 dispone  che,  per  il  secondo periodo di regolazione, la componente delle  condizioni  economiche  di  fornitura  relativa  al trasporto, prevista dall'art. 3 della medesima deliberazione, sia definita sulla base  dei criteri per la determinazione della tariffa di trasporto di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000;
 con  la  deliberazione  n.  166/05,  l'Autorita'  ha  stabilito i criteri  per  la  determinazione  delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento   del   gas   naturale   per  il  secondo  periodo  di regolazione,  intercorrente  tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2006;
 con  le  deliberazioni  n.  179/05  e  n. 204/05, l'Autorita', ha approvato,  e  in  un  caso  determinato, le tariffe di trasporto per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;
 Ritenuto che:
 sia   necessario   modificare   e   integrare   l'art.   6  della deliberazione  n.  138/03  nelle  parti  in  cui  vengono definite le modalita'  di calcolo della componente delle condizioni economiche di fornitura  relativa  al trasporto, al fine di renderle coerenti con i criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  di trasporto per il secondo  periodo  di regolazione, nonche' con le tariffe di trasporto approvate,  e  in  un  caso  determinate,  dall'Autorita'  per l'anno termico 2005-2006;
 
 Delibera:
 
 1.  Di  sostituire i commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell'art. 6 della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  4  dicembre  2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03) con i seguenti:
 6.1.  La componente tariffaria del trasporto e' definita sulla base dei   criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  di  trasporto stabiliti  per ciascun periodo di regolazione dall'Autorita' ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000;
 6.2. Per il secondo periodo di regolazione la componente tariffaria del trasporto QT i per l'i-esimo ambito e' costituita dal costo medio ponderato  relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto ed e' calcolata come:
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 19 della G.U.   <----
 
 dove:
 QTV  (elevato)  k  e' la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno  di  capacita'  di  rete  nazionale  e regionale e al costo variabile  di  trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione ed e' calcolato con la formula:
 
 ---->  Vedere immagine a pag. 19 della G.U.   <----
 
 dove,  ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05:
 CP e  e'  il  corrispettivo  medio  unitario  di capacita' per il trasporto  sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti;
 
 stocc
 CP      è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da
 e     stoccaggio;
 CP(pedice) u  e'  il  corrispettivo  unitario di capacita' per il trasporto  sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita  della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione;
 CR(pedice) r  e'  il  corrispettivo  unitario di capacita' per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione;
 CV e' il corrispettivo unitario variabile del trasporto;
 CV(elevato)  P e' il corrispettivo integrativo unitario variabile del trasporto;
 CM(elevato)  k e' il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna,  definito  dall'Autorita'  con  successivo provvedimento, attibuibile al k-esimo impianto di distribuzione;
 k  sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito;
 E(elevato)  k  e'  l'energia  complessiva  media riconsegnata nel k-esimo  impianto  di  distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ.
 6.3.  Il  corrispettivo medio unitario CP(pedice) e di cui al comma 6.2  e'  definito,  prima  dell'inizio  di  ciascun anno termico, con provvedimento dell'Autorita'.
 6.4.  Entro  il 31 luglio di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai  fini  dei  calcoli  di  cui  al  comma 6.2, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito.
 6.5.  Entro  il  15 settembre  di  ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto,  d'intesa  con  le  altre imprese di trasporto, calcola le componenti tariffarie del trasporto QT(pedice) i degli i-esimi ambiti e le pubblica nel proprio sito internet dando evidenza degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito.
 6.6.  Entro  i  termini  di cui al comma 6.5, l'impresa maggiore di trasporto   trasmette   all'Autorita'   i   valori  di QTV(pedice) k, CM(elevato) k  ed  E(elevato) k  attribuiti  ai  singoli  impianti di distribuzione  riconducibili  a  ciascun  ambito  e utilizzati per il calcolo  delle  componenti  tariffarie  del  trasporto  degli i-esimi ambiti».
 2.  Di  pubblicare  sul sito internet dell'Autorita' il testo della deliberazione   n.   138/03   come   risultante   dalle  modifiche  e integrazioni apportate con la presente deliberazione.
 3.  Di  stabilire  che, per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006,   il   valore  del  corrispettivo  medio  unitario  CP e  delle condizioni  economiche di fornitura del gas naturale, di cui all'art. 6,  comma 6.2, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a 1,038349 euro/a/Smc/g.
 4.  Di  stabilire  che, per il periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006,  il  valore  del  corrispettivo  CM(elevato) k delle condizioni economiche  di  fornitura  del gas naturale, di cui all'art. 6, commi 6.2  e  6.6, della deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia pari a zero.
 5.    Di    stabilire    che,   per   l'anno   termico   1° ottobre 2005-30 settembre  2006,  il  termine  di cui all'art. 6, commi 6.5 e 6.6,  della  deliberazione dell'Autorita' n. 138/03, sia differito al 30 ottobre 2005.
 6.  Di  pubblicare  la  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 29 settembre 2005
 Il presidente: Ortis
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