| 
| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194,  recante:  «Attuazione  della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e  alla  gestione  del  rumore ambientale», corredato delle  relative  note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: 
 Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  194,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del  25 giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e gestione del rumore ambientale;
 Vista  la  legge  Comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni    per    l'adeguamento    degli    obblighi   derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge comunitaria 2003);
 Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447,  recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
 Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni,  concernente  la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
 Visto  il  decreto  legislativo  del  18 febbraio  2005,  n. 59, di attuazione  della  direttiva  96/61/CE,  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comuni- tarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Finalita' e campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti  nocivi  dell'esposizione  al  rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
 a) l'elaborazione   della   mappatura   acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
 b) l'elaborazione  e  l'adozione  dei  piani  di  azione  di  cui all'articolo  4,  volti  ad  evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove  necessario,  in particolare, quando i livelli di esposizione possono  avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;
 c) assicurare  l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
 2.  Il  presente  decreto  non  si applica al rumore generato dalla persona  esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne'  al  rumore  sul  posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa  o  a  bordo  dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.
 3.  Laddove  non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano  le  disposizioni  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, e successive  modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di tutela    dell'ambiente    esterno    e    dell'ambiente    abitativo dall'inquinamento  acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.
 
 
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  delta Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  La  direttiva  2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L
 189 del 18 luglio 2002.
 -  La  legge  comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306,
 reca:   «Disposizioni   per  l'adeguamento  degli  obblighi
 derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
 europee (legge comunitaria 2003).
 - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
 sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni».
 - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca:
 «La  liberta'  d'accesso  alle  informazioni  in materia di
 ambiente, e successive modificazioni».
 -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
 «Nuovo codice della strada».
 -  Il  decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59,
 reca:  «Attuazione  della direttiva 96/61/CE, relativa alla
 prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
 - La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257
 del 10 ottobre 1996.
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo   28 agosto   1997,  n.  281,  (Definizione  ed
 ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
 materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie  locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202.
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.
 Note all'art. 1:
 -  Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «agglomerato»:   area  urbana,  individuata  dalla  regione  o provincia  autonoma  competente,  costituita  da  uno  o  piu' centri abitati  ai  sensi  dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
 b) «aeroporto  principale»: un aeroporto civile o militare aperto al  traffico  civile  in  cui  si  svolgono  piu' di 50.000 movimenti all'anno,  intendendosi  per  movimento un'operazione di decollo o di atterraggio.   Sono  esclusi  i  movimenti  a  fini  addestrativi  su aeromobili  definiti  leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
 c) «asse  ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni;
 d) «asse  stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli;
 e) «descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;
 f) «determinazione»:  qualsiasi  metodo  per  calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;
 g) «effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;
 h) «fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e  di  simulazioni,  il  rumore risulta sgradevole a una comunita' di persone;
 i) «Lden  (livello  giorno-sera-notte)»:  il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;
 l) «Lday  (livello  giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;
 m) «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;
 n) «Lnight  (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;
 o) «mappatura  acustica»:  la rappresentazione di dati relativi a una  situazione  di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad  una  determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che  indichi  il  superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero  di  persone  esposte  in  una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;
 p) «mappa   acustica  strategica»:  una  mappa  finalizzata  alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa  di  varie  sorgenti  di  rumore  ovvero  alla  definizione  di previsioni generali per tale zona;
 q) «piani  di  azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;
 r) «pianificazione   acustica»:  il  controllo  dell'inquinamento acustico  futuro  mediante  attivita'  di  programmazione,  quali  la classificazione    acustica   e   la   pianificazione   territoriale, l'ingegneria  dei  sistemi  per  il  traffico,  la pianificazione dei trasporti,   l'attenuazione   del   rumore   mediante   tecniche   di insonorizzazione   ed  il  controllo  dell'emissione  acustica  delle sorgenti;
 s) «pubblico»:  una  o  piu'  persone  fisiche  o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;
 t) «rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno  prodotti dalle attivita' umane, compreso il rumore emesso da mezzi  di  trasporto,  dovuto  al  traffico  veicolare,  al  traffico ferroviario,  al  traffico  aereo  e proveniente da siti di attivita' industriali;
 u) «relazione  dose-effetto»:  la  relazione  fra il valore di un descrittore acustico e l'entita' di un effetto nocivo;
 v) «siti  di  attivita' industriale»: aree classificate V o VI ai sensi  delle norme vigenti in cui sono presenti attivita' industriali quali   quelle   definite  nell'allegato  1  al  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 z) «valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday  e Levening il cui superamento induce le autorita' competenti ad esaminare  o  applicare  provvedimenti  di attenuazione del rumore; i valori  limite  possono  variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente  circostante  e  del  diverso  uso del territorio; essi possono  anche  variare  riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel  caso  in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;
 aa)  «zona  silenziosa  di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorita'   comunale  nella  quale  Lden,  o  altro  descrittore acustico  appropriato  relativo  a  qualsiasi  sorgente non superi un determinato valore limite;
 bb)  «zona  silenziosa  esterna  agli  agglomerati»:  una  zona delimitata  dalla  competente  autorita'  che  non risente del rumore prodotto  da  infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  L'art.  3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
 285, cosi' recita:
 «Art.  3  (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
 fini  delle  presenti  norme le denominazioni stradali e di
 traffico hanno i seguenti significati:
 1) area  di  intersezione: parte della intersezione a
 raso,  nella  quale  si  intersecano due o piu' correnti di
 traffico;
 2)  area  pedonale: zona interdetta alla circolazione
 dei  veicoli  salvo  quelli  in  servizio  di  emergenza, i
 velocipedi  e i veicoli al servizio di persone con limitate
 o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
 i  veicoli  ad  emissioni  zero aventi ingombro e velocita'
 tali   da   poter   essere  assimilati  ai  velocipedi.  In
 particolari   situazioni   i   comuni  possono  introdurre,
 attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
 alla circolazione su aree pedonali;
 3) attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
 opportunamente  segnalata  ed  organizzata,  sulla  quale i
 pedoni  in  transito  dall'uno  all'altro lato della strada
 godono della precedenza rispetto ai veicoli;
 4)  banchina:  parte  della  strada  compresa  tra il
 margine  della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti
 elementi    longitudinali:   marciapiede,   spartitraffico,
 arginello,  ciglio  interno della cunetta, ciglio superiore
 della scarpata nei rilevati;
 5)    braccio   di   intersezione:   cfr.   ramo   di
 intersezione;
 6) canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato
 a  selezionare  le  correnti  di  traffico  per guidarle in
 determinate direzioni;
 7)  carreggiata:  parte  della  strada destinata allo
 scorrimento  dei  veicoli;  essa  e' composta da una o piu'
 corsie di marcia ed, in genere, e pavimentata e' delimitata
 da strisce di margine;
 8)  centro  abitato:  insieme  di edifici, delimitato
 lungo  le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
 fine.  Per  insieme di edifici si intende un raggruppamento
 continuo,   ancorche'   intervallato   da  strade,  piazze,
 giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
 fabbricati  e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
 o pedonali sulla strada;
 9)  circolazione:  e'  il  movimento, la fermata e la
 sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada;
 10)   confine   stradale:   limite  della  proprieta'
 stradale  quale  risulta dagli atti di acquisizione o dalle
 fasce  di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il
 confine  e'  costituito  dal  ciglio  esterno  del fosso di
 guardia  o  della cunetta, ove esistenti, o dal piede della
 scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore
 della scarpata se la strada e' in trincea;
 11)   corrente   di   traffico:  insieme  di  veicoli
 (corrente  veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
 muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o
 piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria;
 12)  corsia:  parte  longitudinale  della  strada  di
 larghezza  idonea a permettere il transito di una sola fila
 di veicoli;
 13) corsia di accelerazione: corsia specializzata per
 consentire   ed   agevolare  l'ingresso  ai  veicoli  sulla
 carreggiata;
 14) corsia di decelerazione: corsia specializzata per
 consentire  l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
 da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
 tale manovra;
 15)  corsia  di  emergenza:  corsia,  adiacente  alla
 carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
 dei  veicoli  di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
 dei  pedoni,  nei  casi  in cui sia ammessa la circolazione
 degli stessi;
 16)  corsia  di  marcia:  corsia  facente parte della
 carreggiata,    normalmente   delimitata   da   segnaletica
 orizzontale;
 17) corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
 circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
 veicoli;
 18) corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
 che  si  accingono ad effettuare determinate manovre, quali
 svolta,     attraversamento,    sorpasso,    decelerazione,
 accelerazione,  manovra per la sosta o che presentano basse
 velocita' o altro;
 19)  cunetta:  manufatto  destinato  allo smaltimento
 delle   acque   meteoriche   o   di  drenaggio,  realizzato
 longitudinalmente  od  anche  trasversalmente all'andamento
 della strada;
 20)  curva:  raccordo longitudinale fra due tratti di
 strada  rettilinei,  aventi  assi  intersecantisi,  tali da
 determinare condizioni di limitata visibilita';
 21)   fascia   di  pertinenza:  striscia  di  terreno
 compresa  tra  la  carreggiata  ed  il confine stradale. E'
 parte  della  proprieta'  stradale e puo' essere utilizzata
 solo per la realizzazione di altre parti della strada;
 22)  fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna
 al  confine  stradale,  sulla  quale  esistono vincoli alla
 realizzazione,  da  parte  dei  proprietari del terreno, di
 costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
 23)  fascia  di  sosta  laterale:  parte della strada
 adiacente  alla  carreggiata,  separata  da questa mediante
 striscia  di  margine  discontinua  e  comprendente la fila
 degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
 24)  golfo  di  fermata:  parte della strada, esterna
 alla   carreggiata,   destinata   alle  fermate  dei  mezzi
 collettivi  di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro
 spazio di attesa per i pedoni;
 25)  intersezione  a  livelli  sfalsati:  insieme  di
 infrastrutture   (sovrappassi;   sottopassi  e  rampe)  che
 consente  lo  smistamento delle correnti veicolari fra rami
 di strade poste a diversi livelli;
 26)  intersezione a raso (o a livello): area comune a
 piu'   strade,   organizzata   in  modo  da  consentire  lo
 smistamento  delle  correnti di traffico dall'una all'altra
 di esse;
 27)  isola  di  canalizzazione:  parte  della strada,
 opportunamente  delimitata  e non transitabile, destinata a
 incanalare le correnti di traffico;
 28) isola di traffico: cfr. isola di canalizzazione;
 29) isola salvagente: cfr. salvagente;
 30) isola spartitraffico: cfr. spartitraffico;
 31)  itinerario  internazionale:  strade  o tratti di
 strade  facenti  parte degli itinerari cosi' definiti dagli
 accordi internazionali;
 32)   livelletta:   tratto   di   strada  a  pendenza
 longitudinale costante;
 33)  marciapiede:  parte  della  strada, esterna alla
 carreggiata,  rialzata  o altrimenti delimitata e protetta,
 destinata ai pedoni;
 34)  parcheggio:  area  o  infrastruttura posta fuori
 della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non
 dei veicoli;
 34-bis) parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
 prossimita'  di  stazioni  o fermate del trasporto pubblico
 locale   o   del   trasporto   ferroviario,  per  agevolare
 l'intermodalita';
 35)   passaggio   a  livello:  intersezione  a  raso,
 opportunamente   attrezzata   e  segnalata  ai  fini  della
 sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
 tranviaria in sede propria;
 36)  passaggio  pedonale  (cfr.  anche  marciapiede):
 parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una
 striscia   bianca   continua   o  una  apposita  protezione
 parallela  ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
 espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
 di esso;
 37)  passo  carrabile:  accesso  ad  un'area laterale
 idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli;
 38)   piazzola  di  sosta:  parte  della  strada,  di
 lunghezza  limitata,  adiacente esternamente alla banchina,
 destinata alla sosta dei veicoli;
 39)   pista   ciclabile:  parte  longitudinale  della
 strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
 circolazione dei velocipedi;
 40)  raccordo  concavo  (cunetta):  raccordo  tra due
 livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
 al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
 andamento longitudinale concavo;
 41)  raccordo  convesso  (dosso):  raccordo  tra  due
 livellette  contigue di diversa pendenza che si intersecano
 al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
 andamento longitudinale convesso;
 42)  ramo di intersezione: tratto di strada afferente
 una intersezione;
 43)  rampa  (di  intersezione):  strada  destinata  a
 collegare due rami di un'intersezione;
 44)  ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante
 o    sottostante    le    scarpate   del   corpo   stradale
 rispettivamente   in   taglio  o  in  riporto  sul  terreno
 preesistente alla strada;
 45)   salvagente:  parte  della  strada,  rialzata  o
 opportunamente  delimitata  e protetta, destinata al riparo
 ed   alla   sosta   dei   pedoni,   in   corrispondenza  di
 attraversamenti   pedonali   o  di  fermate  dei  trasporti
 collettivi;
 46)   sede  stradale:  superficie  compresa  entro  i
 confini  stradali.  Comprende  la carreggiata e le fasce di
 pertinenza;
 47)   sede   tranviaria:  parte  longitudinale  della
 strada,    opportunamente    delimitata,   riservata   alla
 circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili;
 48)  sentiero  (o  mulattiera  o  tratturo): strada a
 fondo  naturale  formatasi  per  effetto  del  passaggio di
 pedoni o di animali;
 49) spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
 della   strada   destinata  alla  separazione  di  correnti
 veicolari;
 50)  strada  extraurbana:  strada  esterna  ai centri
 abitati;
 51)  strada  urbana:  strada  interna  ad  un  centro
 abitato;
 52)  strada  vicinale  (o  poderale  o  di bonifica):
 strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico;
 53)  svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui
 le correnti veicolari non si intersecano tra loro;
 53-bis)  utente debole della strada: pedoni, disabili
 in  carrozzella,  ciclisti  e tutti coloro i quali meritino
 una   tutela   particolare  dai  pericoli  derivanti  dalla
 circolazione sulle strade;
 54) zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
 la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
 o a particolari categorie di utenti e di veicoli;
 55)  zona  di  attestamento:  tratto  di carreggiata,
 immediatamente  a  monte  della linea di arresto, destinato
 all'accumulo  dei  veicoli  in  attesa  di  via  libera  e,
 generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
 strisce longitudinali continue;
 56)  zona  di  preselezione:  tratto  di carreggiata,
 opportunamente  segnalato,  ove  e' consentito il cambio di
 corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
 specializzate;
 57)  zona  di  scambio: tratto di carreggiata a senso
 unico,  di  idonea  lunghezza,  lungo  il quale correnti di
 traffico   parallele,  in  movimento  nello  stesso  verso,
 possono  cambiare  la  reciproca  posizione  senza  doversi
 arrestare;
 58)  zona  residenziale:  zona  urbana  in cui vigono
 particolari  regole di circolazione a protezione dei pedoni
 e  dell'ambiente,  delimitata lungo le vie di accesso dagli
 appositi segnali di inizio e di fine.
 2.  Nel  regolamento  sono  stabilite altre definizioni
 stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche
 
 1. Entro il 30 giugno 2007:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente  le  mappe  acustiche  strategiche,  nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al precedente  anno  solare,  degli  assi  stradali  principali  su  cui transitano   piu'  di  6.000.000  di  veicoli  all'anno,  degli  assi ferroviari  principali  su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli all'anno  e  degli  aeroporti  principali. Nel caso di infrastrutture principali  che  interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono la  mappatura  acustica  ed  i  dati di cui all'allegato 6 relativi a dette  infrastrutture  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a),  la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonche' i dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
 3. Entro il 30 giugno 2012:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma  elabora  e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente  le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di trasporto  o  delle  relative  infrastrutture elaborano e trasmettono alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente  la mappatura acustica,   nonche'  i  dati  di  cui  all'allegato  6,  riferiti  al precedente  anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel  caso  di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli  stessi  enti  trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato   6   relativi   a  dette  infrastrutture  al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  ed  alle  regioni o province autonome competenti.
 4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a),  la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonche' i dati  di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
 5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi  1  e  3  sono  elaborate  in  conformita'  ai requisiti minimi stabiliti  all'allegato  4,  nonche' ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con  i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  la  Conferenza  unificata,  da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 6. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi  1  e  3  sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.
 7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente  e  dalla  tutela  del territorio verifica che le mappe acustiche  strategiche  e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
 8.  Nelle  zone  che  confinano  con altri Stati membri dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, avvalendosi   delle  dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione  vigente,  coopera  con le autorita' competenti di detti Stati  ai  fini  della  mappa  acustica strategica di cui al presente articolo.
 9.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 4. Piani d'azione
 
 1. Entro il 18 luglio 2008:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di  cui  all'allegato  6  per  gli  agglomerati  con  piu' di 250.000 abitanti;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della   mappatura   acustica   di  cui  all'articolo 3,  elaborano  e trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia autonoma competente i piani  di  azione  e  le  sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali  principali  su  cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno,  per  gli assi ferroviari principali su cui transitano piu' di  60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti  trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi  a  dette  infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 2.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 1, lettera b), nonche' le sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorita' individuata al comma 1, lettera a).
 3. Entro il 18 luglio 2013:
 a) l'autorita'   individuata  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma,   tenuto   conto   dei   risultati  delle  mappe  acustiche strategiche  di  cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od  alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;
 b) le  societa'  e  gli  enti  gestori  dei  servizi  pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della   mappatura   acustica   di  cui  all'articolo 3,  elaborano  e trasmettono  alla  regione  od  alla  provincia autonoma competente i piani  di  azione  e  le  sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali   e   ferroviari  principali.  Nel  caso  di  infrastrutture principali che interessano piu' regioni gli stessi enti trasmettono i piani  d'azione  e  le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture   al   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.
 4.  Nel  caso  di  servizi  pubblici  di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a),  i  piani  d'azione  previsti  al comma 3, lettera b), nonche' le sintesi  di  cui  all'allegato 6,  sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorita' individuata al comma 3, lettera a).
 5.  I  piani  d'azione  previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformita'  ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonche' ai criteri  stabiliti  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministeri della salute e delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  sentita  la  Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 6. L'autorita' individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente  e  le  societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani  d'azione  di  cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni  qualvolta  necessario  e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.
 7.  La  regione  o  la  provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture  principali che interessano piu' regioni, il Ministero dell'ambiente  e  dalla  tutela  del  territorio verifica che i piani d'azione  di  cui  ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.
 8.  I  piani  d'azione  previsti  ai  commi  1  e  3  recepiscono e aggiornano  i  piani  di  contenimento  e  di abbattimento del rumore prodotto  per  lo  svolgimento  dei  servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di  intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi  degli  articoli 3,  comma  1,  lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
 9.  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alle  modalita', ai criteri  ed  ai  termini  per  l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti  dalla  legge  n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.
 10.  Nelle  zone  che  confinano con altri Stati membri dell'Unione europea  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio coopera  con  le  autorita'  competenti  di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.
 11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie   disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Gli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e
 4,  comma  2,  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, cosi'
 recitano:
 «Art.   3  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
 competenza dello Stato:
 a)-h) (omissis);
 i) l'adozione    di    piani   pluriennali   per   il
 contenimento   delle   emissioni  sonore  prodotte  per  lo
 svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  quali linee
 ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e  strade statali
 entro  i  limiti  stabiliti  per  ogni specifico sistema di
 trasporto,  ferme  restando  le  competenze  delle regioni,
 delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
 disposizioni  di  cui  all'art. 155 del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;».
 «Art. 10 (Sanzioni amministrative) -. 1-4. (Omissis).
 5.  In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
 societa'   e  gli  enti  gestori  di  servizi  pubblici  di
 trasporto  o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
 autostrade,  nel  caso  di superamento dei valori di cui al
 comma  2,  hanno  l'obbligo  di predisporre e presentare al
 comune  piani  di  contenimento ed abbattimento del rumore,
 secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con
 proprio  decreto  entro  un  anno  dalla data di entrata in
 vigore  della presente legge. Essi devono indicare tempi di
 adeguamento,   modalita'   e  costi  e  sono  obbligati  ad
 impegnare,  in via ordinaria, una quota fissa non inferiore
 al  7  per  cento  dei  fondi  di  bilancio previsti per le
 attivita'   di   manutenzione   e  di  potenziamento  delle
 infrastrutture  stesse  per  l'adozione  di  interventi  di
 contenimento   ed   abbattimento  del  rumore.  Per  quanto
 riguarda  l'ANAS  la  suddetta  quota  e' determinata nella
 misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per
 le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici
 essenziali,  i  suddetti piani coincidono con quelli di cui
 all'art.  3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto
 della   loro   attuazione   e'   demandato   al   Ministero
 dell'ambiente.».
 «Art.  7 (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
 di  superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2,
 comma  1,  lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui all'art.
 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono
 all'adozione  di piani di risanamento acustico, assicurando
 il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, e successive
 modificazioni,   e  con  i  piani  previsti  dalla  vigente
 legislazione  in materia ambientale. I piani di risanamento
 sono  approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di
 risanamento  recepiscono  il  contenuto  dei  piani  di cui
 all'art. 3, comma 1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
 2.  I  piani  di risanamento acustico di cui al comma 1
 devono contenere:
 a) l'individuazione  della  tipologia  ed entita' dei
 rumori  presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
 risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera
 a);
 b) l'individuazione   dei   soggetti  a  cui  compete
 l'intervento;
 c) l'indicazione  delle  priorita', delle modalita' e
 dei tempi per il risanamento;
 d) la  stima  degli  oneri  finanziari  e  dei  mezzi
 necessari;
 e) le   eventuali   misure   cautelari   a  carattere
 d'urgenza  per  la  tutela  dell'ambiente  e  della  salute
 pubblica.
 3.  In  caso  di  inerzia  del comune ed in presenza di
 gravi  e  particolari  problemi  di  inquinamento acustico,
 all'adozione del piano si' provvede, in via sostitutiva, ai
 sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
 4.  Il piano di risanamento di cui al presente articolo
 puo'  essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
 comma  1,  anche  al  fine  di  perseguire  i valori di cui
 all'art. 2, comma 1, lettera h).
 5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
 abitanti  la giunta comunale presenta al consiglio comunale
 una  relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il
 consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla
 regione  ed alla provincia per le iniziative di competenza.
 Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al
 comma  1,  la  prima relazione e' allegata al piano stesso.
 Per  gli altri comuni, la prima relazione e' adottata entro
 due  anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
 legge.».
 «Art. 4 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis).
 2.  Le  regioni, in base alle proposte pervenute e alle
 disponibilita'    finanziarie    assegnate   dallo   Stato,
 definiscono le priorita' e predispongono un piano regionale
 triennale  di  intervento per la bonifica dall'inquinamento
 acustico,  fatte  salve  le  competenze statali relative ai
 piani  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera i), per la
 redazione  dei  quali  le  regioni  formulano  proposte non
 vincolanti.   I   comuni   adeguano   i  singoli  piani  di
 risanamento   acustico   di   cui   all'art.   7  al  piano
 regionale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Descrittori acustici e loro applicazione
 
 1.  Ai  fini  dell'elaborazione  e  della revisione della mappatura acustica  e  delle  mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono  utilizzati i descrittori acustici Lden Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.
 2.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, sentita la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati, ai sensi dell'articolo  3  della  legge  n.  447  del  1995,  i  criteri e gli algoritmi  per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2  della stessa legge, secondo i descrittori acustici di cui al comma 1.
 3.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, l'autorita' individuata dalla  regione  o provincia autonoma e le societa' e gli enti gestori di  servizi  pubblici  di  trasporto  o delle relative infrastrutture possono  utilizzare i dati espressi nei descrittori acustici previsti dalle  norme  vigenti,  convertendoli nei descrittori Lden, e Lnight, sulla  base  dei metodi di conversione definiti ai sensi del comma 2, purche' detti dati non risalgano a piu' di tre anni.
 4.  Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i  descrittori  acustici  ed  i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.
 5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 Gli  articoli 3 e 2, della legge n. 447 del 1995, cosi'
 recitano:
 «Art.   3  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
 competenza dello Stato:
 a)  la  determinazione, ai sensi della legge 8 luglio
 1986,  n.  349, e successive modificazioni, con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
 sanita'  e  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2;
 b) il  coordinamento  dell'attivita' e la definizione
 della   normativa   tecnica   generale   per  il  collaudo,
 l'omologazione,  la  certificazione e la verifica periodica
 dei  prodotti  ai fini del contenimento e dell'abbattimento
 del  rumore;  il  ruolo  e  la  qualificazione dei soggetti
 preposti  a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per
 i  natanti  e  per  i  veicoli  circolanti  su  strada,  le
 procedure  di  verifica  periodica  dei  valori  limite  di
 emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per
 i   veicoli   circolanti  su  strada,  avviene  secondo  le
 modalita'  di  cui  all'art.  80  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 c) la   determinazione,  ai  sensi  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977, n. 616, con
 decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il
 Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze,
 con  il  Ministro  dei lavori pubblici, con il Ministro dei
 trasporti   e   della   navigazione   e   con  il  Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, delle
 tecniche  di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
 acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del
 rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;
 d) il  coordinamento  dell'attivita'  di  ricerca, di
 sperimentazione  tecnico-scientifica  ai  sensi della legge
 8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni,  e
 dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione
 dei   dati.   Al   coordinamento   provvede   il   Ministro
 dell'ambiente,  avvalendosi  a tal fine anche dell'Istituto
 superiore   di   sanita',  del  Consiglio  nazionale  delle
 ricerche   (CNR),   dell'Ente   per  le  nuove  tecnologie,
 l'energia  e  l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per
 la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore
 per  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del
 Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi
 (CSRPAD)  del  Ministero dei trasporti e della navigazione,
 nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari;
 e) la  determinazione, fermo restando il rispetto dei
 valori  determinati  ai sensi della lettera a), con decreto
 del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il Ministro della
 sanita'   e,  secondo  le  rispettive  competenze,  con  il
 Ministro    dei    lavori   pubblici,   con   il   Ministro
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato e con il
 Ministro  dei  trasporti e della navigazione, dei requisiti
 acustici  delle  sorgenti  sonore  e dei requisiti acustici
 passivi  degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
 ridurre  l'esposizione  umana al rumore. Per quanto attiene
 ai  rumori  originati  dai  veicoli  a  motore definiti dal
 titolo  III del decreto legislativo 30 aprile 1991, n. 285,
 e  successive  modificazioni, restano salve la competenza e
 la  procedura  di  cui  agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
 stesso decreto legislativo;
 f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori
 pubblici,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e con
 il  Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri
 per  la  progettazione,  l'esecuzione e la ristrutturazione
 delle  costruzioni  edilizie  e  delle  infrastrutture  dei
 trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;
 g) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente  di  concerto con il Ministro dell'industria,
 del  commercio  e  dell'artigianato  e  con il Ministro dei
 trasporti  e  della navigazione, dei requisiti acustici dei
 sistemi  di  allarme anche antifurto con segnale acustico e
 dei  sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della
 installazione  della manutenzione e dell'uso dei sistemi di
 allarme  anche  antifurto  e  anti-intrusione  con  segnale
 acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo
 quanto  previsto  dagli  articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156
 del   decreto   legislativo   30 aprile  1992,  n.  285,  e
 successive modificazioni;
 h) la  determinazione, con le procedure previste alla
 lettera  e),  dei  requisiti acustici delle sorgenti sonore
 nei  luoghi  di  intrattenimento  danzante  o  di  pubblico
 spettacolo;
 i) l'adozione    di    piani   pluriennali   per   il
 contenimento   delle   emissioni  sonore  prodotte  per  lo
 svolgimento  di  servizi  pubblici  essenziali  quali linee
 ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e  strade statali
 entro  i  limiti  stabiliti  per  ogni specifico sistema di
 trasporto,  ferme  restando  le  competenze  delle regioni,
 delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle
 disposizioni  di  cui  all'art. 155 del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 l) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
 della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
 emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa
 disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;
 m) la   determinazione,   con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,  di concerto con il Ministro dei trasporti e
 della  navigazione,  dei  criteri di misurazione del rumore
 emesso  dagli aeromobili e della relativa disciplina per il
 contenimento  dell'inquinamento  acustico,  con particolare
 riguardo:
 1) ai   criteri   generali   e   specifici  per  la
 definizione   di   procedure  di  abbattimento  del  rumore
 valevoli  per  tutti gli aeroporti e all'adozione di misure
 di  controllo  e  di  riduzione  dell'inquinamento acustico
 prodotto  da  aeromobili  civili nella fase di decollo e di
 atterraggio;
 2)   ai   criteri   per  la  classificazione  degli
 aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;
 3)  alla  individuazione delle zone di rispetto per
 le  aree  e  le  attivita'  aeroportuali  e  ai criteri per
 regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai
 fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali
 si  intendono  sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia
 quelle  di  manutenzione,  revisione  e  prove motori degli
 aeromobili;
 4)  ai  criteri  per la progettazione e la gestione
 dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di
 inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti;
 n) la   predisposizione,  con  decreto  del  Ministro
 dell'ambiente,   sentite   le  associazioni  di  protezione
 ambientale  riconosciute  ai sensi dell'art. 13 della legge
 8 luglio   1986,   n.  349,  nonche'  le  associazioni  dei
 consumatori  maggiormente  rappresentative,  di campagne di
 informazione del consumatore di educazione scolastica.
 2.  I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h)
 e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in
 vigore  della  presente legge. I decreti di cui al comma 1,
 lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla
 data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  I  provvedimenti  previsti dal comma 1, lettere a),
 c),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  l)  e  m), devono essere
 armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
 dallo  Stato  italiano  e  sottoposti  ad  aggiornamento  e
 verifica  in  funzione  di  nuovi elementi conoscitivi o di
 nuove situazioni.
 4.  I  provvedimenti  di  competenza dello Stato devono
 essere  coordinati  con  quanto  previsto  dal  decreto del
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  1° marzo  1991,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  57 dell'8 marzo
 1991.».
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
 legge si intende per:
 a) inquinamento  acustico:  l'introduzione  di rumore
 nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente  esterno tale da
 provocare  fastidio  o disturbo al riposo ed alle attivita'
 umane,  pericolo  per la salute umana, deterioramento degli
 ecosistemi,    dei    beni    materiali,   dei   monumenti,
 dell'ambiente  abitativo  o dell'ambiente esterno o tale da
 interferire  con  le  legittime  fruizioni  degli  ambienti
 stessi;
 b) ambiente  abitativo:  ogni  ambiente interno ad un
 edificio   destinato   alla  permanenza  di  persone  o  di
 comunita'  ed  utilizzato  per  le diverse attivita' umane,
 fatta  eccezione  per  gli  ambienti destinati ad attivita'
 produttive  per i quali resta ferma la disciplina di cui al
 decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n.  277,  salvo per
 quanto  concerne  l'immissione di rumore da sorgenti sonore
 esterne   ai   locali  in  cui  si  svolgono  le  attivita'
 produttive;
 c) sorgenti  sonore fisse: gli impianti tecnici degli
 edifici  e le altre installazioni unite agli immobili anche
 in  via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
 infrastrutture    stradali,    ferroviarie,   aeroportuali,
 marittime,   industriali,   artigianali,   commerciali   ed
 agricole;  i  parcheggi;  le aree adibite a stabilimenti di
 movimentazione  merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
 persone  e  merci;  le aree adibite ad attivita' sportive e
 ricreative;
 d) sorgenti  sonore  mobili: tutte le sorgenti sonore
 non comprese nella lettera c);
 e) valori  limite  di emissione: il valore massimo di
 rumore  che  puo'  essere  emesso  da  una sorgente sonora,
 misurato in prossimita' della sorgente stessa;
 f) valori  limite di immissione: il valore massimo di
 rumore  che  puo'  essere  immesso  da  una o piu' sorgenti
 sonore  nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente esterno,
 misurato in prossimita' dei ricettori;
 g) valori  di  attenzione:  il  valore  di rumore che
 segnala  la presenza di un potenziale rischio per la salute
 umana o per l'ambiente;
 h)  valori  di  qualita':  i  valori  di  rumore da
 conseguire  nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
 tecnologie  e  le metodiche di risanamento disponibili, per
 realizzare  gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
 legge.
 2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h),
 sono   determinati   in   funzione  della  tipologia  della
 sorgente,  del  periodo della giornata e della destinazione
 d'uso della zona da proteggere.
 3. I valori limite di immissione sono distinti in:
 a) valori    limite    assoluti,    determinati   con
 riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 b) valori   limite   differenziali,  determinati  con
 riferimento  alla  differenza tra il livello equivalente di
 rumore ambientale ed il rumore residuo.
 4.   Restano   ferme   le   altre  definizioni  di  cui
 all'allegato  A al decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 57 dell'8 marzo 1991.
 5.  I  provvedimenti per la limitazione delle emissioni
 sonore  sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
 e gestionale. Rientrano in tale ambito:
 a) le   prescrizioni   relative   ai  livelli  sonori
 ammissibili,  ai  metodi  di  misurazione  del rumore, alle
 regole applicabili alla fabbricazione;
 b) le  procedure  di  collaudo,  di omologazione e di
 certificazione  che  attestino  la conformita' dei prodotti
 alle  prescrizioni  relative ai livelli sonori ammissibili;
 la  marcatura  dei  prodotti  e  dei dispositivi attestante
 l'avvenuta omologazione;
 c) gli  interventi  di riduzione del rumore, distinti
 in  interventi  attivi  di riduzione delle emissioni sonore
 delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
 di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
 al ricettore o sul ricettore stesso;
 d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
 traffico;  i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
 i  piani  del  traffico  per  la  mobilita' extraurbana; la
 pianificazione    e   gestione   del   traffico   stradale,
 ferroviario, aeroportuale e marittimo;
 e) la  pianificazione  urbanistica, gli interventi di
 delocalizzazione  di  attivita'  rumorose  o  di  ricettori
 particolarmente sensibili.
 6.  Ai  fini  della  presente legge e' definito tecnico
 competente  la figura professionale idonea ad effettuare le
 misurazioni,  verificare  l'ottemperanza ai valori definiti
 dalle  vigenti  norme,  redigere  i  piani  di  risanamento
 acustico,  svolgere  le relative attivita' di controllo. Il
 tecnico  competente  deve essere in possesso del diploma di
 scuola  media  superiore ad indirizzo tecnico o del diploma
 universitario  ad  indirizzo scientifico ovvero del diploma
 di laurea ad indirizzo scientifico.
 7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta
 previa  presentazione  di  apposita domanda all'assessorato
 regionale  competente  in  materia  ambientale corredata da
 documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo
 non  occasionale,  nel  campo  dell'acustica  ambientale da
 almeno  quattro  anni  per i diplomati e da almeno due anni
 per i laureati o per i titolari di diploma universitario.
 8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte
 altresi'  da  coloro che, in possesso del diploma di scuola
 media  superiore,  siano  in  servizio  presso le strutture
 pubbliche  territoriali  e vi svolgano la propria attivita'
 nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge  nonche'  da  coloro  che, a
 prescindere  dal  titolo  di  studio, possano dimostrare di
 avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente
 legge,   per   almeno  cinque  anni,  attivita'  nel  campo
 dell'acustica ambientale in modo non occasionale
 9.  I soggetti che effettuano i controlli devono essere
 diversi  da  quelli  che  svolgono le attivita' sulle quali
 deve essere effettuato il controllo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Metodi di determinazione
 
 1.  I  valori  dei  descrittori  acustici  Lden  e  Lnight  di  cui all'articolo  5,  comma  1,  e  gli  effetti nocivi dell inquinamento acustico  sono  stabiliti  secondo  i  metodi  di determinazione e le relazioni  dose-effetto  definiti  rispettiva-mente all'allegato 2 ed all'allegato  3, nonche' sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con  i  Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita  la  Conferenza  unificata,  da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.
 |  | Art. 7. Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio comunica alla Commissione:
 a) entro  il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro  il  30  giugno, gli assi stradali principali su cui transitano piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
 b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli  altri  agglomerati  e  gli  altri  assi  stradali  e  ferroviari principali;
 c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
 d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani stessi;
 e) entro  il  31 dicembre  2005,  informazioni sui valori limite, espressi  in  Lden  e  Lnight,  in  vigore per il rumore del traffico veicolare,  ferroviario  ed  aereo  in  prossimita'  degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali.
 2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma  competente  e  le  societa'  e  gli enti gestori di servizi pubblici  di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza,  comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
 a) entro  il  30 settembre  2005  e,  successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
 b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);
 c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
 d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani stessi.
 |  | Art. 8. Informazione e consultazione del pubblico
 
 1.  L'informazione  relativa  alla  mappatura acustica e alle mappe acustiche  strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui  all'articolo  4  e'  resa accessibile dall'autorita' pubblica in conformita'  alle  disposizioni  del  decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  39,  e  successive  modificazioni, anche avvalendosi delle tecnologie   di  telecomunicazione  informatica  e  delle  tecnologie elettroniche disponibili.
 2.  I  soggetti  che,  ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo  di  elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico,  le  modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli stessi    piani;   entro   quarantacinque   giorni   dalla   predetta comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie in  forma  scritta  dei  quali  i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
 3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo   stesso   comma   2   disciplinano   ulteriori   modalita'   di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 Per  il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 39,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Modifica degli allegati
 
 1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,   di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e  delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni   adottate   a  livello  comunitario  o  a  sopravvenute conoscenze tecniche.
 |  | Art. 10. Armonizzazione della normativa
 
 1.  Ai  fini  dell'adozione  dei decreti di cui ai commi 3 e 4, con decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato tecnico di coordinamento.
 2.  All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali disponibili  a legislazione vigente. La partecipazione alle attivita' del  comitato  non  da'  luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un anno dalla data di entrata in   vigore   del  presente  decreto,  sono  apportate  le  modifiche necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto la normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dell'ambiente  esterno e dell'ambiente  abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.
 4.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sentita  la Conferenza unificata, da emanare entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  apportate  le modifiche  necessarie per coordinare con le disposizioni del presente decreto  la  normativa  vigente  in  materia  di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 Per  l'art. 3, comma 1 della legge n. 447 del 1995 vedi
 note all'art. 5.
 Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
 di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri».
 «Art.   17.   (Regolamenti).   -  1.  Con  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
 Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
 Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
 richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
 disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;».
 L'art. 11, della legge n. 447, del 1995 cosi' recita:
 «Art.  11  (Regolamenti  di  esecuzione). - 1. Entro un
 anno  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
 con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  dell'ambiente  di concerto, secondo le materie di
 rispettiva   competenza,  con  i  Ministri  della  sanita',
 dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
 trasporti  e della navigazione, dei lavori pubblici e della
 difesa,  sono  emanati  regolamenti di esecuzione, distinti
 per   sorgente   sonora   relativamente   alla   disciplina
 dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dal  traffico
 veicolare,  ferroviario,  marittimo  ed  aereo, avvalendosi
 anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori
 dei   suddetti   servizi,   dagli  autodromi,  dalle  piste
 motoristiche di prova e per attivita' sportive, da natanti,
 da  imbarcazioni  di  qualsiasi natura, nonche' dalle nuove
 localizzazioni aeroportuali.
 2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1 devono essere
 armonizzati  con  le direttive dell'Unione europea recepite
 dallo Stato italiano.
 3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
 esclusivamente  interessate  da  installazioni  militari  e
 nelle  attivita'  delle Forze armate sono definiti mediante
 specifici  accordi  dai  comitati  misti  paritetici di cui
 all'art.  3  della  legge  24  dicembre  1976,  n.  898,  e
 successive modificazioni.
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Sanzioni
 
 1.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui  agli  articoli 3,  commi  1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
 2.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli  articoli 3,  comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 2.000 a euro 12.000.
 3.  Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o  delle  relative  infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui   all'articolo   7,   comma   2,   sono  soggetti  alla  sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  euro 5.000 a euro 30.000.
 4.   All'irrogazione   delle   sanzioni  amministrative  pecuniarie previste  dal  presente  articolo  provvede la regione o la provincia autonoma   competente,   ad   eccezione  delle  ipotesi  relative  ad infrastrutture  principali  che  interessano  piu' regioni nonche' di quelle  previste  al  comma  3  per  le  quali  provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 5.  Per  quanto  non espressamente previsto dal presente decreto si applicano  le  disposizioni  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 
 
 
 Note all'art. 11:
 La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al
 sistema penale».
 
 
 
 
 |  | ALLEGATO 1 (art. 5, comma l)
 
 Descrittori acustici
 
 1.   Definizione  del  livello  giorno-sera-notte  (day-evening-night level) Lden.
 1.1.  Il  livello  (giorno-sera-notte)  Lden  in decibel (dB), e' definito dalla seguente formula:
 
 ---->   Vedere Formula a pag. 33  <----
 
 dove:
 a) Lden  e'  il  livello  continuo  equivalente a lungo termine ponderato «A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
 b) Lday  e'  il  livello  continuo  equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno solare;
 e) Levening  e' il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno solare;
 d) Lnight  e'  il  livello continuo equivalente a lungo termine ponderato  «A»,  definito  alla  norma  ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare
 dove,  per  tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed  economiche  presenti  sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in:
 a) periodo  giorno-sera-notte:  dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta cosi' suddiviso:
 1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00;
 2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00;
 3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00;
 b) l'anno  e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il profilo meteorologico;
 dove  si  considera  il  suono  incidente e si tralascia il suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.
 La  determinazione  di  Lday,  Levening,  Lnight sull'insieme dei periodi   diurni,   serali  e  notturni  potra'  avvenire  attraverso l'applicazione   di   tecniche   previsionali  e/o  di  campionamento statistico.
 1.2. Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, dipende dall'applicazione:
 a) nel  caso  del  calcolo  ai  fini  della  mappatura acustica strategica  in  termini  di  esposizione  al  rumore all'interno e in prossimita'  degli  edifici,  i  punti  prescelti  per il calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m)  e  sulla  facciata  piu'  esposta;  a tale scopo la facciata piu' esposta e' il muro esterno rivolto verso la sorgente specifica e piu' vicino  ad  essa;  a  fini  diversi da quelli suddetti possono essere operate scelte diverse;
 b) nel  caso  del  rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica  in  termini  di  esposizione  al  rumore all'interno e in prossimita'  degli  edifici, i punti di misura devono essere posti ad un'altezza  dal  suolo di 4,0 + o - 0,2 m (3,8-4,2 m); possono essere scelti  altri  punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai  essere  inferiore  a  1,5  m  e  i  risultati  sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m;
 c) per  altri  fini,  quali  la  pianificazione  acustica  e la mappatura  acustica,  possono essere scelti altri punti di misura, ma la  loro  altezza dal suolo non deve mai essere inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di:
 1) zone rurali con case a un solo piano;
 2)  elaborazione  di  misure  locali  atte  a ridurre l'impatto acustico su abitazioni specifiche;
 3)  mappatura  acustica  dettagliata  di  un'area limitata, con rappresentazione dell'esposizione acustica di singole abitazioni. 2. Definizione del descrittore del rumore notturno.
 
 2.1.  Il  descrittore  del  rumore  notturno Lnight e' il livello continuo  equivalente  a  lungo  termine ponderato «A», definito alla norma  ISO  1996-2:  1987,  relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare, dove:
 a) la  notte  e' di 8 ore come definito al punto 1 del presente allegato;
 b)  l'anno e' l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un  anno  medio  sotto  il  profilo  meteorologico,  come definito al paragrafo 1 del presente allegato;
 c) e' considerato il suono incidente, come descritto al punto 1 del presente allegato;
 d) il punto di misura e' lo stesso usato per Lden 3. Descrittori acustici supplementari.
 
 3.1. In alcuni casi, oltre a Lden e Lnight e, se del caso, Lday e Levening,  puo'  essere utile usare speciali descrittori acustici con relativi valori limite. Ad esempio nelle circostanze seguenti:
 a) la  sorgente  di  rumore  in questione e' attiva solo per un tempo  parziale,  ad  esempio  meno  del  20%  rispetto al totale dei periodi  diurni di un anno, al totale dei periodi serali di un anno o al totale dei periodi notturni di un anno;
 b) in  media, in uno o piu' periodi considerati, si verifica un numero esiguo di fenomeni sonori, ad esempio meno di uno all'ora; ove si puo' intendere per fenomeno sonoro un evento di durata inferiore a cinque  minuti,  ad  esempio  il  passaggio  di  un  treno  o  di  un aeromobile;
 c) il rumore ha forti componenti di bassa frequenza;
 d) Lamax,  o  SEL  (livello  di esposizione a un suono) ai fini della  protezione  durante  il  periodo notturno in caso di picchi di rumore;
 e) protezione supplementare nel fine settimana o in particolari stagioni dell'anno;
 f) protezione supplementare nel periodo diurno;
 g) protezione supplementare nel periodo serale;
 h) una combinazione di rumori da diverse sorgenti;
 i) zone silenziose esterne agli agglomerati;
 l) il rumore contiene forti componenti tonali;
 m) il rumore contiene forti componenti impulsive.
 |  | Allegato 2 (art. 6)
 
 Metodi di determinazione dei descrittori acustici
 
 1. Introduzione.
 1.1.  I  valori  di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni e' applicabile solo il calcolo. 2. Metodi di calcolo di Lden e Lnight.
 
 2.1.  I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:
 a) per   il  rumore  dell'attivita'  industriale:  ISO  9613-2: «Acoustics  -  Attenuation  of  sound  propagation  outdoors, Part 2; General  method  of  calculation».  Possono  essere  ottenuti dati di rumorosita'  (dati  di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento:
 1)  ISO  8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels  of  multisource  industrial  plants  for  evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»;
 2)  EN  ISO  3744:  1995  «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»;
 3)  EN  ISO  3746:  1995  «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;
 b) per  il  rumore  degli  aeromobili:  documento 29 ECAC. CEAC «Report  on  Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports»,  1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee  di  volo,  va  usata  la  tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC. CEAC;
 c) per  il  rumore  del  traffico  veicolare: metodo di calcolo ufficiale  francese  «NMPB-Routes-96  (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrête'  du  5  mai  1995  relatif au bruit des infrastructures routieres,  Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese   «XPS   31-133».   Per   i  dati  di  ingresso  concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des  transports  terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980»;
 d) per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi     Bassi     pubblicato     in    «Reken-en    Meetvoorschrift Railverkeerslawaai   `96,  Ministerie  Volkshuisvesting,  Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».
 2.2.  I  metodi  di  cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione   di   Lden  ed  Lnight  secondo  quanto  definito  dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE. 3. Metodi di misurazione di Lden e Lnight.
 
 3.1.   Per  le  operazioni  di  misura  dei  descrittori  di  cui all'allegato  1  si  fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.
 3.2. I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o  a  un  altro  elemento  riflettente  devono  essere  corretti  per escludere  il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea  generale  cio'  comporta  una  correzione  di  -  3  dB per le misurazioni.
 |  | Allegato 3 (art. 6)
 
 Metodi di determinazione degli effetti nocivi
 
 1.  Le  relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:
 a) la  relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare,  ferroviario  e  degli  aeromobili  nonche' dell'attivita' produttiva;
 b) la  relazione  tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del  traffico  veicolare,  ferroviario  e  degli  aeromobili  nonche' dell'attivita' produttiva.
 1.2.   Se   necessario   sono   formulate   specifiche  relazioni dose-effetto per:
 a) le  abitazioni  con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;
 b) le  abitazioni  con  una  facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;
 c) climi/culture diversi;
 d) gruppi vulnerabili della popolazione;
 e) rumore tonale dell'attivita' industriale;
 f) rumore  impulsivo  dell'attivita'  industriale  e altri casi speciali.
 |  | Allegato 4 (art. 3, comma 5)
 
 Requisiti  minimi  per la mappatura acustica e per le mappe acustiche
 strategiche
 
 1.  La  mappatura  acustica  e  le  mappe  acustiche  strategiche costituiscono  una  rappresentazione  di  dati  relativi  ad  uno dei seguenti aspetti:
 a) la  situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;
 b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una  determinata  zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;
 c) il  numero  stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;
 d) il   superamento   di   un   valore  limite,  utilizzando  i descrittori acustici di cui all'art. 5.
 2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:
 a) grafici;
 b) dati numerici in tabulati;
 c) dati numerici in formato elettronico.
 3.  Le  mappe  acustiche  strategiche  relative  agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:
 a) dal traffico veicolare;
 b) dal traffico ferroviario;
 c) dal traffico aeroportuale;
 d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti.
 4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:
 a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;
 b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;
 c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.
 5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura   acustica,  in  relazione  ai  dati  da  trasmettere  alla Commissione,  figurano  nell'allegato  6,  punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.
 6.  Per  l'informazione  ai  cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come:
 a) una rappresentazione grafica;
 b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;
 c) mappe  di  confronto,  in  cui  la  situazione  esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future;
 d) mappe  che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;
 e) la  descrizione  delle  strumentazioni  e  delle tecniche di misurazione  impiegate  per  la sua redazione, nonche' la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.
 7.  La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale  o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione  di  4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.
 8.   Per   gli  agglomerati  devono  essere  tracciate  mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.
 |  | Allegato 5 (art. 4, comma 5)
 
 Requisiti minimi dei piani d azione
 
 1.   I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno  i  seguenti elementi:
 a) una  descrizione  dell'agglomerato,  degli  assi  stradali e ferroviari  principali  o  degli  aeroporti  principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
 b) l'autorita' competente;
 e) il contesto giuridico;
 d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
 e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
 f) una  valutazione  del  numero  stimato di persone esposte al rumore,   l'individuazione   dei   problemi  e  delle  situazioni  da migliorare;
 g) un  resoconto  delle  consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
 h) le   misure   antirumore  gia'  in  atto  e  i  progetti  in preparazione;
 i) gli  interventi pianificati dalle autorita' competenti per i successivi  cinque  anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;
 l) la strategia di lungo termine;
 m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
 fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
 n) disposizioni   per  la  valutazione  dell'attuazione  e  dei risultati del piano d'azione.
 2.  Gli  interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
 a) pianificazione del traffico;
 b) pianificazione territoriale;
 c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
 d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
 e) riduzione della trasmissione del suono;
 f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
 3.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  stime  in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
 4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.
 |  | Allegato 6 (art. 7, comma l)
 
 Dati da trasmettere alla Commissione
 
 I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
 1) per gli agglomerati:
 1.1)  una  descrizione  concisa  dell'agglomerato:  ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;
 1.2) l'autorita' competente;
 1.3)  i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;
 1.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
 1.5)  il  numero  totale  stimato, arrotondato al centinaio, di persone  che  vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli  di  livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu'  esposta:  55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, con distinzione fra rumore  del  traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita' industriale.  Le  cifre  vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto: (ad esempio: 5.200  =  tra  5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe,  inoltre,  precisare,  ove  possibile  e  opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione   speciale   dal  particolare  rumore  in questione,  ossia  insonorizzazione  speciale  degli edifici da uno o piu'  tipi  di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione  o  condizionamento  di  aria  del  tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;
 b) una   facciata   silenziosa,   ossia   la  facciata  delle abitazioni  in cui il valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m  di  distanza  dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente,  sia  inferiore  di  oltre  20 dB a quello registrato sulla facciata  avente  il  valore piu' alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare  in  che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli    aeroporti    principali,    come    definiti   all'articolo 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
 1.6)  il  numero  totale  stimato, arrotondato al centinaio, di persone  che  occupano  abitazioni  esposte  a  ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata piu' esposta:
 50-54,  55-59, 60-64, 65-69, > 70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attivita' industriale. Questi  dati  potranno  altresi'  essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente  al  18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile  e  opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione   speciale   dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 b) una  facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto  1.5  lettera b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli  assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;
 1.7) le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;
 1.8)  una  sintesi  del  piano d'azione che contempli tutti gli aspetti  pertinenti  di  cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;
 2)  per  gli  assi  stradali  e  ferroviari  principali  e  gli aeroporti principali:
 2.1)  una  descrizione  generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;
 2.2)  una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi,  campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;
 2.3)  i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;
 2.4) i metodi di calcolo o di misurazione applicati;
 2.5)  il  numero  totale  stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte  a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden, in dB a  4 m di altezza e sulla facciata piu' esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74,   >  75.  Si  dovrebbe  inoltre  precisare,  ove  possibile  e opportuno,  quante  persone  negli  intervalli  di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione   speciale   dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 b) una  facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1 .5, lettera b);
 2.6)  il  numero  totale  stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnigh in  dB  a  4  m di altezza sulla facciata piu' esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70. Questi dati potranno altresi' essere valutati per la  fascia  45-49  anteriormente  al  18 luglio  2009.  Si  dovrebbe, inoltre,  precisare,  ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:
 a) insonorizzazione   speciale   dal  particolare  rumore  in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);
 c) una  facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera b);
 2.7)  la  superficie  totale, in km2, esposta a livelli di Lden rispettivamente  superiori  a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il  numero  totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il  numero  totale  stimato  di  persone,  arrotondato  al centinaio, presenti  in  ciascuna  zona.  Le  cifre  includono  gli agglomerati. Occorre  rappresentare  anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o piu'  mappe,  che  devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, citta' e agglomerati all'interno delle curve di livello;
 2.8)  una  sintesi  del  piano d'azione che contempli tutti gli aspetti  pertinenti  di  cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.
 |  |  |