| 
| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,  recante: «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale», corredato delle relative note. (Decreto  legislativo  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: 
 Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  195,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la   direttiva  2003/4/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  28  gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione  ambientale,  che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;
 Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003);
 Visto  il  decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione  della  direttiva  90/313/CEE,  concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante  norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352,   e   successive   modificazioni,  recante  regolamento  per  la disciplina  delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto   di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
 Acquisito  il  parere  della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Finalita'
 
 1.  Il  presente  decreto,  nello  stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:
 a) garantire  il  diritto  d'accesso  all'informazione ambientale detenuta   dalle  autorita'  pubbliche  e  stabilire  i  termini,  le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio;
 b) garantire,   ai   fini   della  piu'  ampia  trasparenza,  che l'informazione  ambientale  sia  sistematicamente  e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di  telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente  consultabili,  promuovendo  a  tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
 
 
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
 41 del 14 febbraio 2003.
 - La  direttiva  90/313/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 158 del 23 giugno 1990.
 - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni
 per      l'adempimento     degli     obblighi     derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge
 comunitaria 2003)».
 - Il  decreto  legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39,
 reca:  «Attuazione  della direttiva 90/313/CEE, concernente
 la  liberta'  di  accesso  alle  informazioni in materia di
 ambiente».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
 1992,  n.  352,  reca: «Regolamento per la disciplina delle
 modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto
 di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  in  attuazione
 dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 2, della
 legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante:  «Nuove norme in
 materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
 accesso ai documenti amministrativi»:
 «2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
 categorie   di   documenti   da  esse  formati  o  comunque
 rientranti  nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
 ai sensi del comma 1.».
 - La  legge  8 luglio  1986, n. 349, reca: «Istituzione
 del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
 ambientale».
 - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
 - Il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, reca:
 «Codice dell'amministrazione digitale».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
 legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
 ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
 le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
 delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
 ed  autonomie locali». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 30 agosto 1997, n. 202):
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 Nazionale   dei  Comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  Province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  Nazionale  Comuni, Comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 a) «informazione  ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in  forma  scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
 1)   lo  stato  degli  elementi  dell'ambiente,  quali  l'aria, l'atmosfera,  l'acqua,  il  suolo,  il  territorio,  i siti naturali, compresi  gli  igrotopi,  le  zone  costiere  e marine, la diversita' biologica  ed  i  suoi  elementi  costitutivi, compresi gli organismi geneticamente  modificati,  e,  inoltre,  le  interazioni  tra questi elementi;
 2)   fattori  quali  le  sostanze,  l'energia,  il  rumore,  le radiazioni  od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi  ed  altri  rilasci  nell'ambiente,  che  incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
 3)  le  misure,  anche  amministrative,  quali le politiche, le disposizioni   legislative,   i   piani,  i  programmi,  gli  accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le  attivita'  che  incidono  o possono incidere sugli elementi e sui fattori  dell'ambiente  di  cui  ai  numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 5)  le  analisi  costi-benefici  ed  altre  analisi  ed ipotesi economiche,  usate  nell'ambito delle misure e delle attivita' di cui al numero 3);
 6)  lo  stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione  della  catena  alimentare,  le  condizioni della vita umana,  il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto  influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al  punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
 b) «autorita'  pubblica»:  le  amministrazioni pubbliche statali, regionali,  locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica  che  svolga  funzioni  pubbliche  connesse  alle tematiche ambientali   o   eserciti  responsabilita'  amministrative  sotto  il controllo di un organismo pubblico;
 c) «informazione     detenuta    da    un'autorita'    pubblica»: l'informazione  ambientale  in  possesso di una autorita' pubblica in quanto  dalla  stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
 d) «richiedente»:   la   persona   fisica  o  l'ente  che  chiede l'informazione ambientale;
 e) «pubblico»:  una  o  piu'  persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni,  le  organizzazioni  o  gruppi  di  persone  fisiche  o giuridiche.
 |  | Art. 3. Accesso all'informazione ambientale su richiesta
 
 1.  L'autorita' pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del  presente  decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne  faccia  richiesta,  senza  che questi debba dichiarare il proprio interesse.
 2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  all'art.  5 e tenuto conto del termine   eventualmente   specificato  dal  richiedente,  l'autorita' pubblica   mette   a   disposizione  del  richiedente  l'informazione ambientale  quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data  del  ricevimento  della  richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa  data  nel  caso  in  cui  l'entita'  e  la complessita' della richiesta  sono  tali  da  non  consentire  di  soddisfarla  entro il predetto  termine  di  30  giorni.  In  tale  ultimo caso l'autorita' pubblica  informa  tempestivamente  e,  comunque,  entro  il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
 3.  Nel  caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente   generica   l'autorita'  pubblica  puo'  chiedere  al richiedente,  al  piu' presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del  ricevimento  della  richiesta  stessa,  di specificare i dati da mettere  a  disposizione,  prestandogli,  a  tale  scopo,  la propria collaborazione,   anche   attraverso  la  fornitura  di  informazioni sull'uso  dei  cataloghi  pubblici di cui all'art. 4, comma 1, ovvero puo',  se  lo  ritiene  opportuno,  respingere la richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c).
 4.  Nel  caso  in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma  o  in  un  formato  specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti,  l'autorita'  pubblica  la  mette  a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
 a) l'informazione  e' gia' disponibile al pubblico in altra forma o  formato,  a  norma  dell'art.  8,  e facilmente accessibile per il richiedente;
 b) e'  ragionevole  per l'autorita' pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
 5.  Nei  casi  di  cui  al  comma  4,  lettere a) e b), l'autorita' pubblica    comunica    al   richiedente   i   motivi   del   rifiuto dell'informazione  nella  forma  o  nel  formato  richiesti  entro il termine  di  30  giorni  dalla  data  del ricevimento della richiesta stessa.
 6.  Nel  caso  di  richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), numero 2), l'autorita' pubblica indica  al  richiedente,  se  da questi espressamente richiesto, dove possono  essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento  di  misurazione,  ivi  compresi  i metodi d'analisi, di prelievo  di  campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere  l'informazione  ovvero  fa  riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
 7. L'autorita' pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in  forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili  tramite  reti  di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
 |  | Art. 4. Cataloghi e punti d'informazione
 
 1.  Al  fine  di  fornire  al  pubblico  tutte  le notizie utili al reperimento  dell'informazione  ambientale, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, l'autorita' pubblica istituisce  e aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione  ambientale  contenenti  l'elenco  delle  tipologie dell'informazione  ambientale  detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico gia' esistenti.
 2.  L'autorita'  pubblica  puo' evidenziare nei cataloghi di cui al comma  1  le  informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art. 5.
 3. L'autorita' pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto  di  accesso  alle  informazioni  ambientali disciplinato dal presente decreto.
 |  | Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso
 
 1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel caso in cui:
 a) l'informazione   richiesta   non  e'  detenuta  dall'autorita' pubblica  alla quale e' rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorita'    pubblica,   se   conosce   quale   autorita'   detiene l'informazione,  trasmette  rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne  informa  il  richiedente  ovvero  comunica  allo stesso quale sia l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere l'informazione richiesta;
 b) la  richiesta  e'  manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalita' di cui all'art. 1;
 c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente generici;
 d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorita' pubblica informa il  richiedente  circa l'autorita' che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sara' disponibile;
 e) la  richiesta  riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
 2.  L'accesso  all'informazione  ambientale  e'  negato  quando  la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
 a) alla  riservatezza delle deliberazioni interne delle autorita' pubbliche,  secondo  quanto  stabilito  dalle disposizioni vigenti in materia;
 b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
 c) allo   svolgimento   di   procedimenti   giudiziari   o   alla possibilita'  per  l'autorita'  pubblica  di  svolgere  indagini  per l'accertamento di illeciti;
 d) alla    riservatezza    delle   informazioni   commerciali   o industriali,  secondo  quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia,  per  la  tutela  di  un  legittimo  interesse  economico  e pubblico,  ivi  compresa  la  riservatezza  statistica  ed il segreto fiscale,  nonche'  ai  diritti  di  proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
 e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
 f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione  al  pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 g) agli  interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua  volonta'  le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge,  a  meno  che  la  persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
 h) alla  tutela  dell'ambiente  e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
 3.  L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo  restrittivo,  effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso,   una   valutazione   ponderata   fra  l'interesse  pubblico all'informazione  ambientale  e  l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
 4.  Nei  casi  di  cui  al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta  di  accesso  non  puo'  essere  respinta  qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
 5.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorita'  pubblica  dispone  un  accesso  parziale,  a  favore del richiedente,   qualora   sia  possibile  espungere  dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
 6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se  richiesto,  in via informatica, entro i termini previsti all'art. 3,  comma  2,  precisando  i  motivi  del  rifiuto  ed  informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'art. 7.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca:
 «Codice  della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
 - Per  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 6. T a r i f f e
 
 1.  L'accesso  ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il detentore  dell'informazione  richiesta  sono  gratuiti,  fatto salvo quanto  stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
 2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo',   in   casi   specifici,  applicare  una  tariffa  per  rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base  del  costo  effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente   informato   sulla   entita'  della  tariffa  e  sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
 3.  Nei  casi  in  cui  l'autorita'  pubblica  mette a disposizione l'informazione  ambientale  a  titolo  commerciale  e  l'esigenza  di garantire  la  continuazione  della  raccolta  e  della pubblicazione dell'informazione   l'impone,   puo'   essere  prevista  una  tariffa calcolata  sulla  base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
 cosi' recita:
 «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
 e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
 esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
 nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
 L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
 subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
 salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
 i diritti di ricerca e di visura.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Tutela del diritto di accesso
 
 1.  Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il diritto  di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui  all'art.  3,  comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in sede  giurisdizionale  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  25, commi 5,  5-bis  e  6  della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero puo' chiedere   il  riesame  delle  suddette  determinazioni,  secondo  la procedura  stabilita  all'art. 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del  1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti  delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla commissione  per  l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n.  241  del  1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo degli articoli 25, commi 4, 5,
 5-bis e 6 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
 «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
 e ricorsi). - 1.-3. (Omissis).
 4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
 questa   si   intende   respinta.   In   caso   di  diniego
 dell'accesso,  espresso  o  tacito, o di differimento dello
 stesso  ai sensi dell'art. 24, comma 4, il richiedente puo'
 presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
 sensi  del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
 nei  confronti  degli  atti delle amministrazioni comunali,
 provinciali e regionali, al difensore civico competente per
 ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
 suddetta  determinazione. Qualora tale organo non sia stato
 istituito,  la competenza e' attribuita al difensore civico
 competente   per   l'ambito   territoriale   immediatamente
 superiore.  Nei  confronti degli atti delle amministrazioni
 centrali  e  periferiche  dello  Stato  tale  richiesta  e'
 inoltrata  presso  la  commissione  per  l'accesso  di  cui
 all'art.  27.  Il  difensore  civico  o  la commissione per
 l'accesso   si   pronunciano   entro  trenta  giorni  dalla
 presentazione  dell'istanza.  Scaduto infruttuosamente tale
 termine,  il  ricorso  si intende respinto. Se il difensore
 civico o la commissione per l'accesso ritengono illegittimo
 il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e
 lo comunicano all'autorita' disponente. Se questa non emana
 il  provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
 dal  ricevimento della comunicazione del difensore civico o
 della  commissione,  l'accesso  e'  consentito.  Qualora il
 richiedente  l'accesso si sia rivolto al difensore civico o
 alla  commissione,  il  termine  di  cui al comma 5 decorre
 dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
 dell'esito  della  sua  istanza  al difensore civico o alla
 commissione  stessa. Se l'accesso e' negato o differito per
 motivi  inerenti  ai  dati  personali  che si riferiscono a
 soggetti terzi, la commissione provvede, sentito il Garante
 per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
 entro  il  termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
 inutilmente  il quale il parere si intende reso. Qualora un
 procedimento di cui alla sezione III del capo I, del titolo
 I,  della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003,
 n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
 medesimo  decreto  legislativo n. 196 del 2003, relativo al
 trattamento  pubblico  di  dati  personali  da parte di una
 pubblica  amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
 amministrativi,  il  Garante  per  la  protezione  dei dati
 personali  chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
 della    commissione    per    l'accesso    ai    documenti
 amministrativi.  La richiesta di parere sospende il termine
 per  la  pronuncia  del  Garante  sino all'acquisizione del
 parere,  e  comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
 inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la propria
 decisione.
 5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
 il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
 dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
 amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in Camera di
 consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
 per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
 che  ne  abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
 presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
 successive  modificazioni,  il ricorso puo' essere proposto
 con istanza presentata al presidente e depositata presso la
 segreteria  della  sezione  cui  e'  assegnato  il ricorso,
 previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati,
 e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in Camera
 di  consiglio.  La  decisione del tribunale e' appellabile,
 entro   trenta  giorni  dalla  notifica  della  stessa,  al
 Consiglio  di  Stato,  il  quale  decide  con  le  medesime
 modalita'  e negli stessi termini. Le controversie relative
 all'accesso  ai  documenti  amministrativi  sono attribuite
 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 5-bis.  Nei  giudizi  in  materia  di accesso, le parti
 possono  stare in giudizio personalmente senza l'assistenza
 del  difensore. L'amministrazione puo' essere rappresentata
 e  difesa  da  un  proprio  dipendente, purche' in possesso
 della    qualifica    di    dirigente,    autorizzato   dal
 rappresentante legale dell'ente.
 6.   Il   giudice   amministrativo,   sussistendone   i
 presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.».
 «Art.   27  (Commissione  per  l'accesso  ai  documenti
 amministrativi). - 1. E' istituita presso la Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  la  commissione  per l'accesso ai
 documenti amministrativi.
 2.   La   commissione   e'  nominata  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
 dei  Ministri.  Essa  e'  presieduta dal sottosegretario di
 Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
 composta  da  dodici  membri,  dei quali due senatori e due
 deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
 quattro  scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
 1979,  n.  97,  su  designazione  dei  rispettivi organi di
 autogoverno,  due  fra  i  professori  di  ruolo in materie
 giuridiche  e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
 enti  pubblici.  E'  membro di diritto della commissione il
 capo  della  struttura  della  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  che  costituisce il supporto organizzativo per il
 funzionamento   della   commissione.  La  commissione  puo'
 avvalersi  di  un  numero di esperti non superiore a cinque
 unita',   nominati   ai  sensi  dell'art.  29  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  La  commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
 membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
 scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
 del triennio.
 4.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
 finanze,  a  decorrere  dall'anno  2004, sono determinati i
 compensi  dei componenti e degli esperti di cui al comma 2,
 nei  limiti  degli  ordinari stanziamenti di bilancio della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 5.  La  commissione  adotta  le determinazioni previste
 dall'art.  25,  comma  4;  vigila  affinche' sia attuato il
 principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
 pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
 dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
 trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
 che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
 legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
 piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
 22.
 6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
 alla  commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
 informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
 di quelli coperti da segreto di Stato.
 7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
 cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
 adottate dalla commissione di cui al presente articolo».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Diffusione dell'informazione ambientale
 
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica rende  disponibile  l'informazione  ambientale  detenuta rilevante ai fini   delle   proprie   attivita'   istituzionali  avvalendosi,  ove disponibili,  delle  tecnologie  di  telecomunicazione  informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, l'autorita' pubblica stabilisce,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
 3.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle  banche  dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
 a) i   testi   di   trattati,   di   convenzioni   e  di  accordi internazionali,  atti  legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
 b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
 c) le  relazioni  sullo  stato d'attuazione degli elementi di cui alle  lettere  a)  e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
 d) la  relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma   6,   della   legge   8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
 e) i  dati  o  le  sintesi  di  dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
 f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati  dalle competenti autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al  luogo  in  cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3;
 g) gli  studi  sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi  agli  elementi  dell'ambiente,  di cui all'art. 2, comma 1, lettera  a),  ovvero  il  riferimento  al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
 4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3, l'informazione ambientale  puo'  essere  resa  disponibile  creando  collegamenti  a sistemi  informativi  e  a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre  autorita'  pubbliche,  da  rendere  facilmente  accessibili al pubblico.
 5.  In  caso  di  minaccia  imminente  per  la  salute  umana e per l'ambiente,  causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione  civile  previste  dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive  modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni in materia, diffondono  senza  indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
 6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non si applicano all'informazione  raccolta  dall'autorita'  pubblica  precedentemente alla  data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
 cosi' recita:
 «6.  Il  Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
 una relazione sullo stato dell'ambiente.».
 - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
 del Servizio nazionale della protezione civile».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Qualita' dell'informazione ambientale
 
 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione  ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  elabora,  se  necessario, apposite  specifiche  tecniche  da  approvare con le modalita' di cui all'art.  15,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  5, del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
 207,   (Regolamento   recante  approvazione  dello  statuto
 dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
 servizi  tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
 legislativo  30 luglio  1999,  n  300),  (Pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  21 settembre 2002, n. 222, supplemento
 ordinario):
 «Art.   15   (Sistema   integrato   di  informazione  e
 monitoraggio  dell'ambiente  e  del  territorio).  -  1.-4.
 (Omissis).
 5.  Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
 Agenzie  regionali e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano,  anche  attraverso  gruppi  di  lavoro. Gli schemi
 delle  specifiche  tecniche,  comprensive  dei  livelli  di
 aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal
 Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
 sentito    il   Tavolo   Stato-Regioni   per   il   sistema
 informativo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Relazioni
 
 1.  A  decorrere  dall'anno  2005  e  fino  all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio i dati degli archivi automatizzati   previsti  agli  articoli 11  e  12  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  27 giugno  1992, n. 352, relativi alle richieste   d'accesso   all'informazione   ambientale,   nonche'  una relazione  sugli  adempimenti  posti  in  essere  in applicazione del presente decreto.
 2.  Entro  il  14 febbraio  2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita' definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.
 3.  Entro  il  14 agosto  2009  il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione  europea.  Detta  relazione  e', altresi', presentata dal Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.
 4.  La  relazione  sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma  6,  della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  e' pubblicata dal Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con modalita' atte a garantire l'effettiva disponibilita' al pubblico.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 11  e 12, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
 352,  (Regolamento  per  la  disciplina  delle modalita' di
 esercizio  e  dei casi di esclusione del diritto di accesso
 ai  documenti  amministrativi,  in attuazione dell'art. 24,
 comma  2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241), (Pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1992, n. 177):
 «Art.  11  (Archivio delle istanze di accesso). - 1. Al
 fine  di consentire il piu' celere ed agevole esercizio del
 diritto  di  accesso,  ciascuna amministrazione istituisce,
 presso   i   propri  uffici,  archivi  automatizzati  delle
 richieste di accesso.
 2.   Gli   archivi   contengono   i  dati  ricognitivi,
 soggettivi,  oggettivi  e  cronologici  della  richiesta di
 accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni
 attinenti al relativo corso.
 3.  I  dati  contenuti  nei  singoli archivi periferici
 confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso
 ciascuna  amministrazione,  collegato telematicamente con i
 suoi  uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai
 dati.
 4.  A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici
 centrali  e  periferici contenenti le informazioni relative
 ai singoli procedimenti amministrativi, nonche' un archivio
 centralizzato  contenente  i  dati  legislativi e normativi
 relativi ai procedimenti di competenza.
 5.  Con appositi accordi le amministrazioni definiscono
 i  termini  e  le  modalita'  tecniche  per lo scambio, con
 sistemi  automatizzati,  delle  informazioni  contenute nei
 rispettivi archivi.
 6.  Gli  archivi  devono  essere compatibili con quello
 generale  costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei
 Ministri   adotta   un   apposito   atto   di  indirizzo  e
 coordinamento  nei  confronti  delle  regioni,  su conforme
 parere  della  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra
 Stato, le regioni e le province autonome.
 7.   In   attesa  che  le  amministrazioni  interessate
 provvedano  a  realizzare  gli  archivi automatizzati, sono
 costituiti  appositi  archivi cartacei contenenti le stesse
 informazioni.».
 «Art.  12 (Archivio centralizzato delle amministrazioni
 pubbliche). -  1.  Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio
 generale  costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, le amministrazioni forniscono alla Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri  i  dati  e  le  notizie  ritenuti
 necessari  e  individuati  in  appositi  questionari  dalla
 commissione    per    l'accesso,    alla    quale   vengono
 periodicamente  comunicate le risultanze delle elaborazioni
 effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 2. L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di
 apposite  direttive della commissione per l'accesso, che si
 avvale all'uopo del proprio ufficio di segreteria.».
 - Per  l'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
 349, vedi note all'art. 8.
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Aspetti  organizzativi  e  procedimentali  delle regioni e degli enti locali
 
 1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi  e  procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali  debbono  definire  per l'attuazione del presente decreto sono individuati  sulla  base  di  accordi,  da  raggiungere  in  sede  di Conferenza  unificata  ai  sensi  della  legge 5 giugno 2003, n. 131, entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
 a) le modalita' di coordinamento tra le autorita' pubbliche;
 b) i  livelli  minimi  omogenei  di  informazione  al pubblico in applicazione  dell'art.  5,  comma  4,  in  coerenza  con le norme in materia  di  protezione  di  dati  personali  e  nel  rispetto  della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
 c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'art. 5;
 d) le   modalita'   di   produzione   della   relazione   annuale sull'applicazione del presente decreto.
 |  | Art. 12. Norme finanziarie e abrogazioni
 
 1.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto  le  autorita'  pubbliche  si  adeguano alle disposizioni del presente decreto.
 2.   Le   autorita'   pubbliche   provvedono  all'attuazione  delle disposizioni  di cui agli articoli 3, commi 7, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e di cui  al  comma 1 nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali ed utilizzando  a  tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 3.  In  ogni  caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 4. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 |  |  |