| 
| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 196 |  | Ripubblicazione  del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  2002/59/CE  relativa all'istituzione  di  un  sistema  comunitario  di  monitoraggio  e di informazione  sul  traffico  navale»,  corredato delle relative note. (Decreto  legislativo  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005). |  | 
 |  | Avvertenza: 
 Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  196,  corredato  delle  relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato A;
 Vista   la  direttiva  2002/59/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario  di  monitoraggio  del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
 Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,  delle  comunicazioni  e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio;
 
 E m a n a il
 
 seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Finalita'
 
 1.  Scopo  del  presente  decreto  e'  di  istituire  un sistema di monitoraggio  del  traffico  navale  e  d'informazione ai fini di una migliore  sicurezza  ed  efficienza di tale traffico, di una migliore risposta  delle  autorita'  in  caso  di  incidente  o in presenza di situazioni  potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di  ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.
 
 
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  delta Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
 l'allegato A, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante:
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2003».
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2. Omissis.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
 dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
 parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
 anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
 per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
 trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
 previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
 sono prorogati di novanta giorni.».
 
 «Allegato A
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 
 2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
 al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
 allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
 2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
 navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
 della Comunita'.
 2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
 92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
 relative ai sottoprodotti di origine animale.
 2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
 comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
 d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
 Consiglio.
 2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
 2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
 recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
 concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
 scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
 2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
 modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
 della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
 un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
 intensita' di lavoro.
 2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
 sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
 conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
 suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
 Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
 2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
 stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
 trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
 prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
 migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
 transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
 comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
 controversie.
 2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
 norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
 negli Stati membri.
 2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
 riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
 quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
 2003/15/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
 Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
 ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
 relative ai prodotti cosmetici.
 2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
 biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
 trasporti.
 2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
 recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
 dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
 1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
 origine animale.
 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
 di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
 pagamenti di interessi.
 2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
 concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
 pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
 di Stati membri diversi.
 2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
 modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
 commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
 66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
 dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
 92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
 di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
 ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
 produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
 commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
 piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
 commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
 2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
 di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
 dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
 commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
 fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
 comunitarie.».
 - La  direttiva  2002/59/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
 208 del 5 agosto 2002.
 La  direttiva  93/75/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 247
 del 5 ottobre 1993.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 28 settembre 1994, n. 662, reca: «Regolamento di attuazione
 della  legge  3 aprile  1989,  n. 147, concernente adesione
 alla   convenzione   internazionale  sulla  ricerca  ed  il
 salvataggio  marittimo,  adottata  ad  Amburgo il 27 aprile
 1979».
 - Il  decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, reca:
 «Codice delle comunicazioni elettroniche».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) «strumenti  internazionali  pertinenti»  i  seguenti strumenti internazionali,  ed  i  relativi  eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni,  in vigore al momento dell'applicazione delle norme che rinviano agli strumenti stessi:
 1)  «MARPOL»:  la  convenzione  internazionale  di  Londra  del 12 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978;
 2)   «SOLAS»:  la  convenzione  internazionale  di  Londra  del 1° novembre  1974  per  la  salvaguardia della vita umana in mare e i relativi protocolli e modifiche;
 3)  la  convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi;
 4)  la  convenzione internazionale di Bruxelles del 29 novembre 1969  sull'intervento  in alto mare in caso di sinistri che causino o possano   causare   l'inquinamento  da  idrocarburi,  e  il  relativo protocollo   del  1973  sull'intervento  in  alto  mare  in  caso  di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;
 5)   «SAR»:   la  convenzione  internazionale  di  Amburgo  del 27 aprile 1979 sulla ricerca e il salvataggio marittimo;
 6) «Codice ISM»: il codice internazionale per la gestione della sicurezza;
 7)  «Codice  IMDG»:  il  codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose;
 8)  «Codice  IBC»:  il  codice  internazionale  dell'IMO per la costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi;
 9)  «Codice  IGC»:  il  codice  internazionale  dell'IMO per la costruzione  e  le  dotazioni  delle  navi  adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti;
 10) «Codice BC»: il codice dell'IMO delle norme pratiche per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi;
 11)  «Codice  INF»:  il  codice dell'IMO relativo alle norme di sicurezza  per  il  trasporto  di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi;
 12)  «Risoluzione  IMO  A851  (20)»:  la  risoluzione  851 (20) dell'Organizzazione   Marittima  Internazionale,  avente  per  titolo «Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per   la  rapportazione  navale,  comprese  le  linee  guida  per  la rapportazione  dei  sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l'ambiente marino»;
 13)  «Risoluzione  IMO A.861 (20) dell'Organizzazione Marittima Internazionale avente per titolo «VDR»;
 b) «armatore»:   la  persona  fisica  o  giuridica  che  esercita l'attivita' di gestione della nave;
 c)  «agente»:  la  persona  incaricata o autorizzata a rilasciare informazioni in nome dell'armatore della nave;
 d) «spedizioniere ovvero caricatore»: la persona che ha stipulato con  un  vettore un contratto per il trasporto di merci via mare o la persona  nel  cui  nome  o  per  conto  della  quale  e' stipulato il contratto;
 e) «compagnia»: la compagnia ai sensi della regola 1, paragrafo 2 del Capitolo IX della SOLAS;
 f) «nave»:   qualsiasi   costruzione   destinata   al   trasporto marittimo;
 g) «merci pericolose»:
 1) le merci classificate nel Codice IMDG;
 2)  le  sostanze  liquide  pericolose di cui al Capitolo 17 del Codice IBC;
 3) i gas liquefatti di cui al capitolo 19 del codice IGC;
 4) le sostanze solide di cui all'appendice B del codice BC;
 5)  le  merci  per  il  cui  trasporto  sono  state  prescritte condizioni  preliminari  conformemente  al paragrafo 1.1.3 del codice IBC o al paragrafo 1.1.6 del codice IGC;
 h) «merci inquinanti»:
 1)   gli  idrocarburi  secondo  la  definizione  della  MARPOL, allegato I;
 2)  le  sostanze  liquide  nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato II;
 3)  le  sostanze  dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato III;
 i) «unita'  di  carico»: un veicolo stradale adibito al trasporto di  merci,  un  veicolo ferroviario adibito al trasporto di merci, un contenitore,  un  veicolo  cisterna  stradale,  un  veicolo  cisterna ferroviario o una cisterna mobile;
 l)   «indirizzo»:  il  nome  e  i  canali  di  comunicazione  che consentono  di  stabilire,  in  caso  di  necessita', un contatto con l'armatore,   l'agente,   l'amministrazione,  l'autorita'  marittima, qualsiasi   altra  persona  o  organismo  abilitato  in  possesso  di informazioni dettagliate riguardanti il carico della nave;
 m) «amministrazione»:  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 n) «autorita'   marittima»:   gli   uffici   marittimi   di   cui all'articolo   16  del  codice  della  navigazione  ovvero  i  Centri Secondari  di  Soccorso  Marittimo (MRSC) individuati nel decreto del Presidente   della   Repubblica  28 settembre  1994,  n.  662,  quali autorita'  preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio  ovvero  i  Centri  VTS  come  definiti  con  decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28 gennaio  2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6 febbraio 2004, secondo   la   specifica   funzione   espletata   e   connessa   alla caratteristica o tipologia dell'intervento o del servizio fornito;
 o) «luogo di rifugio»: il porto, la parte di un porto o qualsiasi altro  luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o qualsiasi altra area riparata  individuati  da uno Stato membro per accogliere una nave in pericolo;
 p) «servizio  di  assistenza  al  traffico  marittimo  (VTS)»: il servizio  finalizzato  a  migliorare la sicurezza della navigazione e l'efficienza del traffico marittimo e a tutelare l'ambiente, in grado di interagire con le navi che transitano nell'area coperta dal VTS;
 q) «sistema  di  identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione  delle  navi  rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO;
 r) «sistema di rotte navali»: qualsiasi sistema che organizza uno o  piu'  corsie  di  traffico  o prevede misure di organizzazione del traffico  al  fine  di ridurre il rischio di sinistri; esso comprende schemi  di  separazione  del  traffico,  corsie  di traffico a doppio senso,   rotte  raccomandate,  zone  da  evitare,  zone  di  traffico costiero,  rotatorie,  zone di prudenza e corsie di traffico in acque profonde;
 s) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave storica e relative ricostruzioni,   comprese   quelle   finalizzate   a  incoraggiare  e promuovere  le  tecniche  e  l'arte  marinaresca  tradizionali  e nel contempo  identificabili  come  monumenti  viventi di cultura, il cui esercizio  rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
 t) «sinistro»:  il sinistro quale definito dal Codice dell'IMO in materia di inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.
 - Il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti  28 gennaio  2004,  reca: «Disposizioni attuative
 del  sistema di controllo del traffico marittimo denominato
 VTS (Vessel Traffic Services)».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Ambito di applicazione
 
 1.  Il presente decreto si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, salvo diversamente specificato.
 2. Il presente decreto non si applica:
 a) alle  navi  da  guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
 b) alle navi da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
 c) al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle navi.
 |  | Art. 4. Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
 
 1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave diretta verso un porto  nazionale  comunica  alla  competente  autorita'  marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 1:
 a) con  almeno  24 ore d'anticipo rispetto al previsto arrivo, se la durata del viaggio e' pari o superiore a 24 ore;
 b) non  oltre  il  momento  in  cui  la  nave  esce  dal porto di provenienza, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore;
 c) se  lo  scalo  di  destinazione  non e' noto o se lo stesso e' aggiornato  nel  corso  del  viaggio, nel momento in cui e' acquisita 1'informazione di cambio della destinazione.
 2.  Le  navi  dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario  che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.
 |  | Art. 5. Monitoraggio  delle  navi  che  entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale
 
 1.  L'amministrazione  provvede,  avvalendosi  se  del  caso  della propria organizzazione periferica e secondo le modalita' indicate nei successivi  articoli,  alla  gestione  operativa  di  un  sistema  di monitoraggio  e  per la rapportazione navale obbligatoria organizzato conformemente alle linee guida ed ai criteri emanati dall'IMO in base alla  Convenzione  SOLAS,  capitolo  V,  Regola  11, prevedendo che i comandi   delle   navi   forniscano  le  informazioni  necessarie  in osservanza  di  detto sistema, comprese le informazioni supplementari contemplate   nella   risoluzione   IMO   A.851  (20).  L'obbligo  di informazione  deve riguardare, in ogni caso, le informazioni elencate nell'allegato I, parte 4.
 2. L'introduzione di un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale  o di una proposta di modifica del sistema di rapportazione di cui  al  comma  1,  da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, obbliga  comunque  l'Amministrazione  ad  indicare  nella proposta le informazioni enumerate nell'allegato I, punto 4.
 3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie,  umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 6. Impiego dei sistemi di identificazione automatica
 
 1.  Le  navi  nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato  II,  punto  1,  che fanno scalo in un porto nazionale, sono  dotate  di  un  sistema  di  identificazione  automatica  (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
 2.  Le  navi  dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o  norme  internazionali  prevedono  la protezione delle informazioni sulla navigazione.
 3.   L'utilizzo   del   sistema   di   identificazione  automatica, all'interno  delle  acque  portuali,  e' soggetto alla disciplina del Comandante  del  porto,  in  ragione  delle  preminenti  esigenze  di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.
 |  | Art. 7. Impiego dei sistemi di rotte navali
 
 1.  L'autorita'  marittima  provvede  al  monitoraggio del traffico navale  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie  e  appropriate  per assicurare  che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema   di  rapportazione  navale,  o  in  quelle  individuate  per garantire  una  maggiore  tutela  ambientale  delle  coste nazionali, adottato  dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10,  impiegano  detti  sistemi  in  conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.
 2.  L'autorita' marittima, nel caso in cui e' instaurato un sistema di  rotte  navali  non  adottato  dall'IMO,  si  uniforma, per quanto possibile,  alle  linee  guida  e  ai  criteri  elaborati  dall'IMO e diffonde  tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.
 3.  All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie,  umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  | Art. 8. Monitoraggio  dell'adesione  ai  servizi  di  assistenza  al traffico marittimo da parte delle navi
 
 1.  L'autorita'  marittima  provvede  al  monitoraggio del traffico navale  e  adotta  tutte  le  misure  necessarie  e  appropriate  per assicurare che:
 a) le  navi  che  entrano  in  una  zona di mare territoriale ove esiste un VTS, vi partecipino e ne rispettino le regole;
 b) le  navi  nazionali  che entrano in una zona al di fuori delle acque  territoriali  ove  esiste  un  VTS,  gestito da un altro Stato membro, ne rispettino le regole;
 c) le  navi  battenti  bandiera  di  un Paese terzo e non dirette verso  un  porto nazionale, che entrano in una zona al di fuori delle acque  territoriali,  ove  esiste  un  VTS,  si attengano, per quanto possibile,  alle  relative  regole.  Ogni  eventuale  palese  e grave violazione e' comunicata all'autorita' dello Stato di bandiera.
 |  | Art. 9. Infrastrutture  per  i  sistemi di rapportazione navale, i sistemi di rotte navali e i servizi di assistenza al traffico marittimo
 
 1.  L'autorita'  marittima  gestisce  esclusivamente,  per  fini di sicurezza  della navigazione, gli impianti e le installazioni a terra idonei  a  ricevere  ed utilizzare le informazioni AIS, prevedendo la necessaria copertura radioelettrica per la ricezione dei rapporti.
 2.  Ogni  utilizzazione della AIS per fini diversi da quelli di cui al comma 1, non deve interferire con la gestione del sistema da parte dell'autorita'  marittima. Le autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  comunicazioni  per tale tipo di utilizzazione sono subordinate al  preventivo  parere  dell'amministrazione,  che  si  esprime entro trenta  giorni  dalla  richiesta  esclusivamente  in  relazione  agli aspetti tecnici connessi alla sicurezza della navigazione.
 3.  L'amministrazione  gestisce gli impianti e le installazioni per il   monitoraggio   del  traffico  navale,  nonche'  le  informazioni pervenute  in  sinergia  con  le  autorita'  marittime  e  provvede a renderle  disponibili  nell'ambito  dell'Unione  europea  e  piu'  in generale  in  ambito  internazionale  attraverso  sistemi informativi prestabiliti. Le predette informazioni sono altresi' rese disponibili agli  organi preposti alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla  difesa civile ed al soccorso pubblico, quando le stesse abbiano attinenza con tali materie.
 4.  Il  personale  impiegato  nella  gestione  degli  impianti e le installazioni del VTS e di rapportazione navale e' qualificato presso il Centro di Formazione VTS dell'amministrazione.
 5.  La  realizzazione di tutti gli impianti e installazioni a terra di cui al comma 1 deve essere completata entro l'anno 2007. I sistemi informativi  necessari  per  convogliare le informazioni e scambiarle tra  i sistemi nazionali ai sensi del comma 3 devono essere operativi entro l'anno 2008.
 |  | Art. 10. Registratori dei dati di viaggio
 
 1.  Le  navi  nazionali  e straniere, individuate nell'allegato II, parte  II,  che  fanno  scalo  in un porto nazionale, sono dotate del registratore  dei  dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le  date  rispettivamente  stabilite dal citato Allegato. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti sono determinati gli    obblighi   derivanti   dall'installazione   obbligatoria   dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti  delle  navi,  in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.
 2.  Sono  esentate  dall'obbligo  di installare il registratore dei dati  di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi  nazionali  in  tratti  di  mare  delle  classi B, C e D, come definite  all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
 3.  I  dati  rilevati  con un sistema VDR sono messi a disposizione della  richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine  effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte  alla  giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel  corso  dell'indagine  ad  utilizzare  e a debitamente analizzare detti  dati  nonche'  a  pubblicare i risultati dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua conclusione.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
 legislativo  4 febbraio  2000,  n. 45, recante: «Attuazione
 della  direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
 norme  di  sicurezza  per  le  navi da passeggeri adibite a
 viaggi nazionali».
 «Art.  3  (Classi  di navi da passeggeri e categorie di
 unita'  veloci  da  passeggeri). - 1. Le navi da passeggeri
 sono  suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti
 di mare in cui operano:
 "classe  A":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
 nazionali  diversi  dai  viaggi effettuati dalle navi delle
 classi B, C e D;
 "classe  B":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
 nazionali  nel  corso  dei  quali  navigano  a una distanza
 massima di 20 miglia dalla linea di costa;
 "classe  C":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
 nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
 massima  di  15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia
 dalla linea di costa;
 "classe  D":  navi  da  passeggeri  adibite  a viaggi
 nazionali,  nel  corso  dei  quali  navigano a una distanza
 massima  di  6  miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia
 dalla linea di costa.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Indagini sui sinistri
 
 1.  Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio  2001,  n.  28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi  in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.
 2.  L'amministrazione  collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti  marittimi  condotte all'estero, allorche' e' coinvolta una nave italiana.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il  capo  II del decreto legislativo 2 febbraio 2001,
 n.  28 (Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
 sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
 condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
 unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
 nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
 marittimi), reca: «Sinistri marittimi».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. Obblighi dello spedizioniere o del caricatore
 
 1.  Le  merci  pericolose  o  inquinanti  sono  consegnate  per  il trasporto  o  accettate  a  bordo  di  una  nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, punto 2.
 2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e deve assicurare che il carico consegnato  per  il  trasporto  corrisponde  effettivamente  a quello dichiarato.
 |  | Art. 13. Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo 
 1.  L'armatore, l'agente o il comandante di una nave, che trasporta merci  pericolose  o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorita'  marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.
 2.  L'armatore,  l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci    pericolose    o   inquinanti   proveniente   da   un   porto extracomunitario  e  diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio  situato  nelle  acque  territoriali italiane, comunica le informazioni  di  cui  all'allegato  I,  punto 3, anche all'autorita' marittima  del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni  non  sono  disponibili  al momento della partenza, esse sono  comunicate  non  appena  e'  noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
 3.   L'autorita'   marittima   conserva   le  informazioni  di  cui all'allegato  I,  punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro   utilizzazione  in  caso  di  incidente  in  mare  e  adotta  i provvedimenti  necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita' interessata.
 4.  L'armatore,  l'agente  o  il  comandante della nave comunica le informazioni  relative  al  carico  di  cui  all'allegato I, punto 3, all'autorita'  marittima  competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.
 |  | Art. 14. Scambio telematico di dati fra Stati membri
 
 1.  L'amministrazione  coopera  con  le autorita' degli altri Stati membri  per  garantire  l'interconnessione  e l'interoperabilita' dei sistemi  nazionali  utilizzati  per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.
 2. I sistemi di cui al comma 1 consentono:
 a) lo  scambio  dei  dati per via elettronica e la ricezione e il trattamento dei messaggi comunicati ai sensi dell'articolo 13;
 b) la trasmissione delle informazioni 24 ore su 24;
 c) la  trasmissione  senza ritardo all'autorita' competente di un altro   Stato  membro,  che  fa  richiesta,  delle  informazioni  che riguardano  la nave e le merci pericolose o inquinanti che si trovano a bordo.
 3.  L'amministrazione provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 |  | Art. 15. Esenzioni
 
 1.  L'amministrazione  puo' esonerare dall'osservanza dei requisiti di  cui all'articolo 13 i servizi di linea effettuati tra porti dello Stato solo se:
 a) la  compagnia  che  svolge  i suddetti servizi compila e tiene aggiornato   un   elenco   delle   navi  utilizzate  e  lo  trasmette all'autorita' marittima competente;
 b) per   ciascun  viaggio  effettuato,  le  informazioni  di  cui all'allegato  I,  punto  3,  sono messe a disposizione dell'autorita' marittima  che  ne  fa  richiesta. La compagnia istituisce un sistema interno   che   garantisce   immediatamente   la  trasmissione  delle informazioni   in   forma   elettronica  a  richiesta  dell'autorita' marittima competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 4.
 2.  Quando  un servizio di linea internazionale interessa uno scalo di  uno  o  piu'  Stati membri dell'Unione europea, l'amministrazione puo'  concedere  l'esenzione  dall'obbligo di cui all'articolo 13 nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1.
 3. L'amministrazione comunica alla Commissione europea le esenzioni concesse ai sensi del presente articolo.
 4.  L'amministrazione  revoca  le  esenzioni  concesse  qualora non vengano osservate le condizioni di cui ai commi 1, lettere a) e b), e 2.
 |  | Art. 16. Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
 
 1.  Sono considerate a rischio potenziale per la navigazione ovvero una  minaccia  per  la  sicurezza  della navigazione, delle persone e dell'ambiente:
 a) le  navi  che,  nel corso del viaggio, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 1)  sono  rimaste  coinvolte  in  incidenti  in  mare  ai sensi dell'articolo 17;
 2)   hanno   violato   gli   obblighi  di  comunicazione  e  di rapportazione  previsti  dal presente decreto o da altre disposizioni di legge;
 3)  hanno  violato le norme applicabili nell'ambito dei sistemi di   rotte   navali   e   dei  VTS  posti  sotto  la  responsabilita' dell'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea;
 b) le  navi  nei  cui  confronti  esistono prove o presunzioni di scarichi  volontari  di  idrocarburi  o altre violazioni della MARPOL nelle acque di giurisdizione di uno Stato membro;
 c) le  navi  alle  quali  e'  stato  rifiutato l'accesso ai porti dell'Unione  europea o che sono state oggetto di un rapporto o di una comunicazione dell'autorita' competente di uno Stato membro.
 2. L'autorita' marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle  competenti autorita' degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.
 3.  L'amministrazione  che  riceve  dette informazioni le trasmette all'autorita'  marittima  competente,  la  quale,  di iniziativa o su richiesta,  puo'  effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono  messe  a  disposizione  di  tutti  gli Stati membri dell'Unione europea.
 |  | Art. 17. Rapportazione di incidenti in mare
 
 1.  Il  comandante di una nave che naviga all'interno della regione di  interesse nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare, come individuata  con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994,   n.   662,rapporta   immediatamente   all'autorita'  marittima competente:
 a) qualsiasi  incidente  che  pregiudica la sicurezza della nave, come collisioni, incagli, avarie, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento  del  carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
 b) qualsiasi   incidente   che  compromette  la  sicurezza  della navigazione, come guasti o difetti idonei ad alterare le capacita' di manovra o la navigabilita' della nave, qualsiasi guasto o disfunzione che  alteri  i  sistemi  di  propulsione o la macchina di governo, le installazioni  per  la produzione di elettricita', le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;
 c) qualsiasi  situazione  potenzialmente  idonea  a  provocare un inquinamento  delle  acque  o  del  litorale,  quale  lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
 d) qualsiasi  perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.
 2.  Il  messaggio  di  rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto  di  destinazione,  tutte  le  indicazioni  che  consentano  di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a   bordo,   il   numero   delle   persone  a  bordo,  i  particolari dell'incidente  e  qualsiasi  informazione  pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 18. Misure   da   adottare   in  presenza  di  condizioni  meteorologiche eccezionalmente avverse
 
 1.  Se  l'autorita'  marittima  ritiene  che, a causa di condizioni meteorologiche  o  marine  eccezionalmente avverse, sussiste un grave rischio di inquinamento della zona marittima o costiera, o delle zone marittime  o  costiere di altri Stati o sia in pericolo la vita umana in mare:
 a) fornisce  al  comandante  della  nave  che si trova nella zona interessata   o   intende   entrare  o  uscire  dal  porto  tutte  le informazioni   sulle   condizioni  meteomarine  e,  ove  opportuno  e possibile, sui pericoli che le stesse possono comportare per la nave, il carico, l'equipaggio e i passeggeri;
 b) adotta  tutte  le  misure  idonee  per agevolare il comando di bordo  ad  acquisire  un  quadro di situazione quanto piu' completo e raccomanda  ad  una  nave particolare o a navi in generale, secondo i casi,  di  entrare  ovvero  di  non  entrare  in  porto ovvero di non intraprendere  la  navigazione fino a quando non si ristabiliscono le condizioni   meteomarine  e  cessa  il  pericolo  per  le  persone  e l'ambiente;
 c) limita  o  vieta il rifornimento di combustibile in mare nelle acque territoriali.
 2.   Il   comandante   informa   la   compagnia   delle   misure  o raccomandazioni  di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso  comandante  assume  in  base al suo giudizio professionale in conformita'  alla  convenzione  SOLAS.  Il  comandante  comunica alle autorita'  marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non e' conforme alle misure di cui al comma 1, lettera b).
 3.  Le  misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera b),  sono  basate  sulle  previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse   dal   servizio   meteorologico   dell'Aeronautica  militare italiana.
 |  | Art. 19. Misure relative agli incidenti in mare
 
 1.  Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17,  l'autorita'  marittima  competente adotta le misure appropriate, comprese  quelle  di cui all'allegato IV, in conformita' alle vigenti disposizioni  nazionali  e  internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
 2.  L'armatore,  il  comandante  della nave e il proprietario delle merci  pericolose  o  inquinanti  trasportate  a  bordo,  collaborano pienamente  con  le  autorita'  allo  scopo  di  ridurre al minimo le conseguenze di un incidente in mare.
 3.   Il  comandante  di  una  nave,  alla  quale  si  applicano  le disposizioni  del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di  cui  all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorita' competenti e fornisce la massima collaborazione.
 |  | Art. 20. Luoghi di rifugio
 
 1.   Il   capo   del  compartimento  marittimo,  nell'ambito  della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, di  cui  all'articolo  11  della  legge  31 dicembre  1982,  n.  979, individua le procedure per accogliere le navi in pericolo nelle acque di giurisdizione tenuto conto prioritariamente dei vincoli ambientali e  paesaggistici  delle  aree  costiere  ad  alta valenza e vocazione turistica,  nonche'  delle  caratteristiche  e  della tipologia della nave.
 2.  Le  procedure  adottate, in conformita' con le pertinenti linee guida  dell'IMO, prevedono idonee misure per garantire che le navi in pericolo   possano   raggiungere   un   luogo   di   rifugio,  previa autorizzazione   dell'autorita'   individuata   dalla  pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento in relazione al livello di emergenza in corso.
 3.  Restano  impregiudicati  la  disciplina  ed i relativi piani in materia  di  ricerca  e  salvataggio nei casi di pericolo per la vita umana in mare.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
 31 dicembre  1982,  n.  979,  recante: «Disposizioni per la
 difesa del mare».
 «Art.  11.  Nel  caso  di  inquinamento  o di imminente
 pericolo  di  inquinamento  delle acque del mare causato da
 immissioni,  anche  accidentali,  di idrocarburi o di altre
 sostanze   nocive,   provenienti   da   qualsiasi  fonte  o
 suscettibili  di  arrecare  danni  all'ambiente  marino, al
 litorale  agli  interessi  connessi, l'autorita' marittima,
 nella  cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o
 la  minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le
 misure  necessarie, non escluse quelle per la rimozione del
 carico  del  natante,  allo scopo di prevenire od eliminare
 gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
 tecnicamente impossibile eliminarli.
 Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in
 atto  sia  tale da determinare una situazione di emergenza,
 il   capo   del   compartimento  marittimo  competente  per
 territorio  dichiara  l'emergenza locale, dandone immediata
 comunicazione  al  Ministro  della  marina  mercantile,  ed
 assume  la  direzione di tutte le operazioni sulla base del
 piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando
 le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
 compiti  di  istituto,  da  lui  adottato  d'intesa con gli
 organi del servizio nazionale della protezione civile.
 Il  Ministro  della  marina  mercantile  da'  immediata
 comunicazione  della  dichiarazione  di emergenza locale al
 servizio   nazionale   della   protezione   civile  tramite
 l'Ispettorato  centrale  per  la  difesa del mare di cui al
 successivo art. 34.
 Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di
 cui  il  Ministero  della  marina  mercantile  dispone,  il
 Ministro  della  marina mercantile chiede al Ministro della
 protezione   civile   di  promuovere  la  dichiarazione  di
 emergenza   nazionale.   In  tal  caso  il  Ministro  della
 protezione   civile   assume   la  direzione  di  tutte  le
 operazioni  sulla  base  del  piano  di  pronto  intervento
 nazionale  adottato dagli organi del Servizio nazionale per
 la protezione civile.
 Restano  ferme  le  norme  contenute  nel  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  27 maggio  1978, n. 504, per
 l'intervento  in  alto mare in caso di sinistri ed avarie a
 navi   battenti  bandiera  straniera  che  possano  causare
 inquinamento   o   pericolo  di  inquinamento  all'ambiente
 marino, o al litorale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 21. Informazioni delle parti interessate
 
 1.  L'autorita'  marittima, quando e' necessario, segnala via radio ogni  incidente  comunicato  ai  sensi  dell'articolo 17 e divulga le informazioni   relative  all'eventuale  presenza  di  ogni  nave  che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente.
 2.  L'autorita'  marittima,  che  riceve notizie relative a fatti o situazioni  idonei,  anche  potenzialmente,  a  creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le piu'  appropriate  misure  per fornire ogni pertinente informazione e consultazione  e,  laddove  sia  necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.
 |  | Art. 22. Designazione degli organismi competenti
 
 1.  Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo  altra  espressa indicazione, all'autorita' marittima del luogo di  approdo  della  nave,  ovvero  ai  Centri  Secondari  di Soccorso Marittimo  (MRSC)  territorialmente  competenti, come individuati dal decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per  l'attivita'  di  coordinamento  delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
 2.  Gli  organismi  di  cui  al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono  alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi  compresa  la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21.
 3.  L'amministrazione  comunica alla Commissione europea, anche per le  finalita'  del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie   come   individuate  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
 
 
 
 Nota all'art. 22:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 settembre 1994, n. 662, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 23. Cooperazione tra gli Stati membri
 
 1.  L'amministrazione ottimizza l'uso delle informazioni comunicate ai sensi del presente decreto cooperando, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telematici, con le corrispondenti autorita' di altri Stati membri per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) promuovere ogni forma di collaborazione per lo scambio di dati che  riguardano  i  movimenti,  le previsioni d'arrivo delle navi nei porti e le notizie relative al carico;
 b) sviluppare   e   rafforzare   l'efficacia   dei   collegamenti telematici tra le stazioni costiere degli Stati membri ai fini di una migliore   conoscenza   del   traffico   marittimo,  di  un  migliore monitoraggio   delle  navi  in  transito  e  di  un'armonizzazione  e semplificazione dei rapporti prescritti alle navi durante il viaggio;
 c) estendere   la   copertura   del  sistema  di  monitoraggio  e d'informazione  per il traffico marittimo e aggiornarlo allo scopo di migliorare l'identificazione ed il monitoraggio delle navi;
 d) stabilire  piani  concertati  per  l'accoglienza delle navi in pericolo ai sensi dell'articolo 20.
 |  | Art. 24. Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
 
 1.  L'amministrazione  emana  specifiche  direttive  alle autorita' marittime  per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
 2. Con le medesime direttive sono, altresi', impartite disposizioni per  la verifica periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.
 |  | Art. 25. Sanzioni
 
 1.  Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente  o  l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4,  comma  1,  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
 2.  Il  comandante  della  nave  o  l'armatore  che viola l'obbligo previsto  dall'articolo  6  e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata,  nei  confronti  dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
 3.  Il comandante della nave o l'armatore che viola gli obblighi di cui  all'articolo  10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un  anno  ovvero  con  l'ammenda  da  euro  cinquecentosedici  a euro milletrentadue.
 4.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della  nave,  l'armatore  o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi  rispettivamente  previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo  17,  comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni  relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a  bordo  o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare  situazioni  di  pericolo,  e' punito con la pena dell'arresto fino     a    tre    mesi    ovvero    con    l'ammenda    da    euro duemilacinquecentottantadue                   a                  euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
 |  | Art. 26. Disposizioni finanziarie
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
 |  | Allegato I (art. 4, comma 1)
 
 ELENCO DELLE INFORMAZIONI DA COMUNICARE
 
 1. Informazioni  da  comunicare  a  norma  dell'art. 4 - Informazioni generali.
 
 a) Identificazione  della  nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
 b) Porto di destinazione.
 c) Orario  stimato  di  arrivo  al  porto  di destinazione o alla stazione  di  pilotaggio,  secondo  quanto  richiesto  dall'autorita' marittima, e orario stimato di partenza da tale porto.
 d) Numero totale di persone a bordo. 2. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 12 - Informazioni sul carico.
 
 a) Denominazione   tecnica   esatta   delle  merci  pericolose  o inquinanti,  numero  ONU,  ove  esistano,  classi IMO di rischio o di conformita'  dei  codici IMDG, IBC e IGC e, se del caso, classe della nave  per  i  carichi  soggetti  al codice INF secondo la definizione della  regola  VII/14.2,  quantitativi  delle merci in questione e se queste  sono  state  trasportate  in  unita'  di carico diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
 b) Indirizzo  dove e' possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico. 3. Informazioni da comunicare a norma dell'art. 13.
 
 A. Informazioni generali.
 
 a) Identificazione  della  nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
 b) Porto di destinazione.
 c) Per  la  nave che lascia un porto nazionale: orario stimato di partenza  dal  porto  di  partenza  o  dalla  stazione di pilotaggio, secondo  quanto  richiesto  dall'autorita'  marittima  competente,  e orario stimato di arrivo nel porto di destinazione.
 d) Per la nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso  un  porto  nazionale:  orario  stimato  di  arrivo al porto di destinazione  o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorita' marittima competente.
 e) Numero totale delle persone a bordo.
 B. Informazioni sul carico.
 
 a) Denominazione   tecnica   esatta   delle   merci   pericolose  o inquinanti,  numero  ONU,  ove  esistano,  classi  IMO  di rischio in conformita'  dei codici IMDG, IBC, e IGC e, se del caso, classe della nave  secondo la definizione del codice INF, quantitativi delle merci in  questione  e  relativa  ubicazione  a  bordo  e,  se  queste sono trasportate  in  unita'  di  carico  diverse dalle cisterne, relativo numero di identificazione.
 b) Conferma  della  presenza  a  bordo  di un elenco o manifesto di carico   o  piano  di  carico  adeguato  contenente  una  descrizione dettagliata  delle  merci pericolose o inquinanti trasportate e della relativa ubicazione sulla nave.
 c) Indirizzo  dove  e'  possibile ottenere informazioni dettagliate sul carico. 4. Informazioni di cui all'articolo 5.
 
 A  -  Identificazione  della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI).
 B - Data e ora.
 C  o  D  -  Posizione  con coordinate di latitudine e longitudine o rilevamento  effettivo  e  distanza in miglia nautiche da un punto di riferimento chiaramente identificato.
 E - Rotta.
 F - Velocita'.
 I - Porto di destinazione e orario stimato di arrivo.
 P  - Carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO.
 T  -  Indirizzo  per  la  comunicazione di informazioni relative al carico.
 W - Numero totale di persone a bordo.
 X - Informazioni varie:
 -   caratteristiche   e  quantitativo  stimato  del  combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano piu' di 5000 tonnellate;
 - status di navigazione.
 5.  Il  comandante  della  nave  informa immediatamente l'autorita' marittima   interessata  di  qualsiasi  modifica  delle  informazioni comunicate ai sensi del presente allegato.
 |  | Allegato II (articolo 6, comma 1)
 
 PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE APPARECCHIATURE DI BORDO
 
 I. Sistemi di identificazione automatica (AIS).
 
 1. Navi costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data.
 
 Le  navi  da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte  le  navi  di  stazza  lorda pari o superiore a 300 tonnellate, costruite  dal  1° luglio 2002 in poi, che fanno scalo in un porto di uno  Stato  membro della Comunita' europea, sono soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6. 2. Navi costruite prima del 1° luglio 2002.
 
 Le  navi  da passeggeri, indipendentemente dalle loro dimensioni, e tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300, costruite prima del  1° luglio  2002, che fanno scalo in un porto di uno Stato membro della  Comunita'  sono  soggette all'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6 secondo il calendario seguente:
 a) navi da passeggeri: entro il 1° luglio 2003;
 b) navi cisterna: al piu' tardi al momento della prima visita del materiale di sicurezza effettuata dopo il 1° luglio 2003;
 c) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza  lorda  pari  o  superiore  a  50000  tonnellate:  entro il 1° luglio 2004;
 d) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di  stazza  lorda  pari o superiore a 10000 tonnellate ma inferiore a 50000 tonnellate: entro il 1° luglio 2005 ovvero, per quanto riguarda le  navi  adibite  a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2004;
 e) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di  stazza  lorda  pari  o superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 10000 tonnellate: entro il 1° luglio 2006 ovvero, per quanto riguarda le  navi  adibite  a viaggi internazionali, non oltre la prima visita relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2004;
 f) navi  diverse  dalle navi da passeggeri e dalle navi cisterna, di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 3000 tonnellate:  entro  il  1° luglio 2007 ovvero, per quanto riguarda le navi  adibite  a  viaggi  internazionali,  non  oltre la prima visita relativa  al  certificato  di  sicurezza  dotazioni nave da carico da effettuare   dopo  il  1° luglio  2004  e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 2004. II. Registratori dei dati di viaggio (sistemi VDR).
 
 1.  Le  navi  delle  seguenti  classi  che  fanno scalo in un porto nazionale  sono  dotate  di  un  sistema di registrazione dei dati di viaggio  conforme  agli  standard  di  prestazione  della risoluzione A.861(20)  dell'IMO  e agli standard di prova definiti dalla norma n. 61996 della Commissione elettronica internazionale (IEC):
 a) le  navi da passeggeri costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002;
 b) le  navi  da  passeggeri  ro/ro  costruite prima del 1° luglio 2002:  al  piu'  tardi  al  momento  della  prima visita effettuata a partire dal 1° luglio 2002 compreso;
 c) le  navi da passeggeri diverse dalle ro/ro costruite prime del 1° luglio 2002: entro il 1° gennaio 2004;
 d) le  navi diverse dalle navi da passeggeri di stazza lorda pari o  superiore  a  3000  tonnellate, costruite il 1° luglio 2002 o dopo tale data: entro il 5 luglio 2002.
 2.  Le  navi  delle  seguenti classi, costruite prima del 1° luglio 2002, che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di un sistema di  registrazione dei dati di viaggio conforme ai pertinenti standard dell'IMO:
 a) navi  da  carico  di  stazza  lorda  pari  o superiore a 20000 tonnellate:  non  oltre  la  data  fissata  dall'IMO o, in assenza di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2007;
 b) navi  da  carico  di  stazza  lorda  pari  o  superiore a 3000 tonnellate ma inferiore a 20000 tonnellate: non oltre la data fissata dall'IMO  o,  in  assenza  di decisione dell'IMO, entro il 1° gennaio 2008.
 |  | Allegato III (articolo 13, comma 4)
 
 MESSAGGI ELETTRONICI
 
 1.  Le  amministrazioni  competenti  assicurano  lo  sviluppo  e la manutenzione   delle  infrastrutture  necessarie  alla  trasmissione, ricezione  e  conversione  dei  dati  fra  sistemi  che  applicano la sintassi  XML  o Edifact, in base a servizi di comunicazione X. 400 o Internet.
 |  | Allegato IV (articolo 19, comma 1)
 
 MISURE  CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO PRENDERE IN PRESENZA DI MINACCIA
 PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PER L'AMBIENTE
 
 1.  Qualora,  in  seguito  ad  un  incidente  o  in  presenza delle circostanze   descritte   all'articolo 17,   riguardanti   una  nave, l'autorita'    marittima    ritiene    nel   rispetto   del   diritto internazionale,  che e' necessario allontanare, attenuare o eliminare un  pericolo  grave ed imminente che minaccia il litorale o interessi connessi,  la sicurezza di altre navi, del loro equipaggio e dei loro passeggeri  o  delle  persone  che  si  trovano a terra oppure che e' necessario proteggere l'ambiente marino puo' in particolare:
 a) limitare i movimenti della nave o dirigerla su una data rotta. Questa  prescrizione  lascia  impregiudicata  la  responsabilita' del comandante per la conduzione in sicurezza della nave;
 b) ordinare  al  comandante  della nave di far cessare il rischio per l'ambiente o per la sicurezza della navigazione;
 c) inviare a bordo della nave una squadra di esperti per valutare il  grado  di  rischio,  assistere  il  comandante nel rimediare alla situazione;
 d) ordinare  al  comandante  di recarsi in un luogo di rifugio in caso  di  pericolo  imminente  od ordinare che la nave sia pilotata o rimorchiata.
 |  |  |