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| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 29 settembre 2005 |  | Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  «Gorgonzola»,  registrata  con  regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle politiche di sviluppo
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
 Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del 21 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  «Gorgonzola»,  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio 1999 con il quale «CSQA Certificazioni  Srl»  e' stato autorizzato quale organismo privato ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta «Gorgonzola»  sopra  indicata,  ai  sensi  dell'art.  10  del  citato regolamento (CE) n. 2081/92;
 Visto   il   decreto  29 aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 115 del 18 maggio  2005  con  il  quale viene accordata alla denominazione di origine  protetta  «Gorgonzola»  la  protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione;
 Considerato   che   a  causa  delle  dichiarazioni  di  opposizione formulate  da  alcuni Stati membri, la Commissione europea ha chiesto la  modifica di alcuni parametri del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
 Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela del formaggio  Gorgonzola,  con  sede  in  Novara,  intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di origine  protetta  «Gorgonzola»,  ai  sensi  dell'art.  9  del citato regolamento  (CEE) 2081/92, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;
 Vista  la  nota  protocollo  n. 65250 del 27 settembre 2005, con la quale  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, ritenendo che  la  modifica  di  cui  sopra  rientri nelle previsioni di cui al citato  art.  9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
 Visto  il  fascicolo  trasmesso  in  allegato  alla  suddetta  nota costituito dal disciplinare di produzione, dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;
 Vista  l'istanza  del  28 settembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento  (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
 Considerato  che  «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei  controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  «Gorgonzola»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente  organismo comunitario decida su detta domanda;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1. La  protezione transitoria accordata con decreto 29 aprile 2002, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)  n.  115 del 18 maggio 2005 accordata alla denominazione di origine  protetta  «Gorgonzola»  la  protezione transitoria a livello nazionale  alla  modifica  del  disciplinare  di produzione, cessa di avere efficacia alla data di emanazione del presente decreto.
 2.  E' accordata, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto,  la  protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi  dell'art.  5,  paragrafo  5  del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del  regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica,   chiesta   dal  Consorzio  per  la  tutela  del  formaggio Gorgonzola,  al  disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine  protetta  «Gorgonzola»  - registrata con regolamento (CE) n. 1107/96  della  Commissione  del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.
 |  | Art. 2. 1. Coloro  i  quali  intendano  avvalersi della protezione a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi  al  controllo di «CSQA Certificazioni Srl» con sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano n. 74, quale organismo privato  incaricato  ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».
 2. Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori  della denominazione   di  origine  protetta  «Gorgonzola»,  registrata  con regolamento  (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di accedere  alla  certificazione  di  conformita'  alla  disciplina  di produzione   da  esso  prevista,  la  certificazione  di  conformita' rilasciata  da  «CSQA  Certificazioni  Srl»  ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»  ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1, comma 2.
 |  | Art. 3. L'organismo privato autorizzato «CSQA Certificazioni Srl», non puo' modificare  il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio  manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate  ed  esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale   competente   e  provvede  a  comunicare  ogni  variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione  presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio  dell'Autorita'  nazionale  competente,  sono  identiche per tutti  i  richiedenti  la certificazione e non possono essere variate senza  il  preventivo  assenso  dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe  possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una   quota   variabile  in  funzione  della  quantita'  di  prodotto certificata.  I  controlli  sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Gorgonzola».
 |  | Art. 4. La  protezione  transitoria di cui all'art. 1, comma 2, cessera' di esistere  a  decorrere  dalla  data  in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Nell'ambito  del periodo di validita' della protezione transitoria, l'organismo  di  controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 |  | Art. 5. L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di   origine  protetta  «Gorgonzola»  anche  mediante immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi diritto.
 |  | Art. 6. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni   di   conformita'   della   denominazione  «Gorgonzola» rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo  e  dall'art.  5,  sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni  nel  cui  ambito  territoriale  ricade la zona di produzione della denominazione «Gorgonzola».
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl» e' sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali  e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di  produzione  della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai  sensi  dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 settembre 2005
 Il direttore generale: Abate
 |  | Allegato 
 Disciplinare di produzione Gorgonzola DOP
 
 D.O.P.  «Gorgonzola»  e'  riservata  al  formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.
 La  zona di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo,   Lecco,   Lodi,   Milano,   Novara,  Pavia,  Varese,  Verbano Cusio-Ossola,  Vercelli,  nonche' i seguenti comuni appartenenti alla provincia  di  Alessandria:  Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola,   Morano   Po,  Coniolo,  Pontestura,  Serralunga  di  Crea, Cereseto,  Treville,  Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato,  Cellamonte,  Rosignano  Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello   Monferrato,   Olivola,   Vignale,   Camagna,   Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.
 La  produzione  del formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:
 il  latte  intero  di  vacca proveniente dalla zona di produzione viene  pastorizzato,  inseminato  con  fermenti  lattici  e  con  una sospensione  di  spore  di  penicillium  e  di  lieviti  selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28 - 36° C.
 La  forma  ottenuta  viene  sottoposta  a  salatura  a secco che e' continuata per alcuni giorni con temperatura di 18 - 24° C.
 Durante   la   maturazione   si  sviluppano  varieta'  e  ceppi  di penicillium   caratteristici   del  «Gorgonzola»  e  determinanti  la colorazione blu-verdastra (erborinatura).
 La  durata  minima  della stagionatura e' di cinquanta giorni: tale operazione  si effettua in ambienti con temperatura di 2 - 7° C e con umidita' relativa di 85-99%.
 La D.O.P. «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:
 forma cilindrica con facce piane;
 scalzo diritto con altezza minima di cm 13;
 diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;
 crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;
 pasta:  unita,  di  colore  bianco  e  paglierino,  screziata per sviluppo   di   muffe  (erborinatura)  con  venature  caratteristiche blu-verdastre;
 grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.
 Il  formaggio  a D.O.P. «Gorgonzola» puo' essere immesso al consumo nelle  seguenti  tipologie  il cui sapore dipende dal protrarsi della stagionatura:
 1. forma  «grande»:  peso  compreso tra kg 10 e kg 13, con sapore dolce o leggermente piccante;
 2. forma  «media»:  peso  compreso  tra  kg 9 e kg 12, con sapore decisamente  piccante  e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni;
 3. forma  «piccola»:  peso  compreso  tra kg 6 e kg 8, con sapore decisamente  piccante  con  durata minima di stagionatura di sessanta giorni.
 Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» viene utilizzato da tavola.
 La  DOP  «Gorgonzola»  e'  contraddistinta da due marchi da apporsi nella zona di produzione:
 1)  uno all'origine (allegato 1) che viene apposto su entrambe le facce  piane  contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto   mediante  l'applicazione  delle  matrici  distribuite  dal Consorzio   di  tutela,  incaricato  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali;
 2)  l'altro  al  momento  in  cui  il  prodotto  ha  raggiunto le caratteristiche  per  l'immissione  al  consumo  e che consiste in un foglio  di alluminio goffrato che avvolge la forma, recante anch'esso il marchio identificativo (allegato 2).
 La  forma  «grande»  avente  le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere  definite  «piccante»,  potranno  rispettivamente  portare  in etichetta dette indicazioni accanto o al di sotto della denominazione «Gorgonzola»,    utilizzando    caratteri   grafici   di   dimensioni significativamente inferiori.
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