Gazzetta n. 239 del 2005-10-13
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2005
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle politiche di sviluppo

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale «CSQA Certificazioni Srl» e' stato autorizzato quale organismo privato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;
Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 con il quale viene accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione;
Considerato che a causa delle dichiarazioni di opposizione formulate da alcuni Stati membri, la Commissione europea ha chiesto la modifica di alcuni parametri del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, con sede in Novara, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92, in base alle osservazioni formulate dalla Commissione europea;
Vista la nota protocollo n. 65250 del 27 settembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dal disciplinare di produzione, dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;
Vista l'istanza del 28 settembre 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:

Art. 1.
1. La protezione transitoria accordata con decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 115 del 18 maggio 2005 accordata alla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» la protezione transitoria a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione, cessa di avere efficacia alla data di emanazione del presente decreto.
2. E' accordata, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» - registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 - notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo privato incaricato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».
2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata da «CSQA Certificazioni Srl» ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1, comma 2.
Art. 3.
L'organismo privato autorizzato «CSQA Certificazioni Srl», non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione «Gorgonzola».
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1, comma 2, cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Nell'ambito del periodo di validita' della protezione transitoria, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Art. 5.
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 6.
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Gorgonzola» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Gorgonzola».
Art. 7.
L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2005
Il direttore generale: Abate
Allegato

Disciplinare di produzione Gorgonzola DOP

D.O.P. «Gorgonzola» e' riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.
La zona di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, nonche' i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.
La produzione del formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:
il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di penicillium e di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28 - 36° C.
La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che e' continuata per alcuni giorni con temperatura di 18 - 24° C.
Durante la maturazione si sviluppano varieta' e ceppi di penicillium caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra (erborinatura).
La durata minima della stagionatura e' di cinquanta giorni: tale operazione si effettua in ambienti con temperatura di 2 - 7° C e con umidita' relativa di 85-99%.
La D.O.P. «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:
forma cilindrica con facce piane;
scalzo diritto con altezza minima di cm 13;
diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;
crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;
pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre;
grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.
Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» puo' essere immesso al consumo nelle seguenti tipologie il cui sapore dipende dal protrarsi della stagionatura:
1. forma «grande»: peso compreso tra kg 10 e kg 13, con sapore dolce o leggermente piccante;
2. forma «media»: peso compreso tra kg 9 e kg 12, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni;
3. forma «piccola»: peso compreso tra kg 6 e kg 8, con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di sessanta giorni.
Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» viene utilizzato da tavola.
La DOP «Gorgonzola» e' contraddistinta da due marchi da apporsi nella zona di produzione:
1) uno all'origine (allegato 1) che viene apposto su entrambe le facce piane contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela, incaricato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
2) l'altro al momento in cui il prodotto ha raggiunto le caratteristiche per l'immissione al consumo e che consiste in un foglio di alluminio goffrato che avvolge la forma, recante anch'esso il marchio identificativo (allegato 2).
La forma «grande» avente le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere definite «piccante», potranno rispettivamente portare in etichetta dette indicazioni accanto o al di sotto della denominazione «Gorgonzola», utilizzando caratteri grafici di dimensioni significativamente inferiori.