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| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 28 settembre 2005 |  | Aggiornamento,  per  l'anno  2006, dei corrispettivi per i servizi di trasmissione  e  distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per  il riconoscimento dei recuperi di continuita' del servizio e per l'esazione   degli   importi  per  il  riconoscimento  di  interventi finalizzati  alla  promozione  dell'efficienza energetica nel settore elettrico.   Aggiornamento,   per  l'anno  2006,  dei  contributi  di allacciamento  e  dei diritti fissi, di cui al capitolo I del decreto del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 19 giugno   1996.   Modifiche   del  Testo  integrato  approvato  con deliberazione   30 gennaio  2004,  n.  5/04  e  dell'allegato A  alla deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas n. 96/04. (Deliberazione n. 202/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 
 Nella riunione del 28 settembre 2005,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/05);
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
 il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001,  recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di  incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004,  recante:  «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001,  n.  156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);
 la  deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente  modificata  e integrata (di seguito deliberazione n. 5/04);
 il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);
 la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 195/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 232/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2005, n. 105/05;
 le  sentenze  n.  956/05,  n.  957/05,  n.  958/05, n. 959/05, n. 960/05,  n.  961/05,  n.  962/05,  963/05 e 3420/05 del T.A.R. per la Lombardia  di annullamento in parte qua della delibera dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante «Testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di  regolazione  2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento  e  diritti  fissi» e della delibera 22 giugno 2004, n. 96/04,  recante  «Modalita'  applicative  del  regime di perequazione specifico  aziendale  di  cui  all'art.  49  del testo integrato», in seguito  ai ricorsi proposti da ATENA S.p.a., AMET S.p.a., AEM Torino Distribuzione  S.p.a., AMPS S.p.a., AGSM Verona S.p.a., AEM Elettrica S.p.a.,  AIM  -  Azienda  Industriali  Municipali Vicenza S.p.a., ASM Terni S.p.a. e ASM Brescia S.p.a.;
 gli  appelli  proposti,  con  contestuali  istanze di sospensione cautelare,  dall'Autorita'  avverso  le sentenze di cui al precedente alinea;
 la  comunicazione  29 luglio  2005,  pubblicata sul sito internet dell'Autorita',  di  rinvio  dell'aggiornamento  per  l'anno 2006 dei corrispettivi  per  i  servizi  di  trasmissione  e  di distribuzione dell'energia elettrica, nonche' dei contributi di allacciamento e dei diritti  fissi e di rinvio della raccolta dati relativi ai meccanismi di perequazione generale;
 le  ordinanze  n. 4043/05, n. 4045/05, n. 4044/05, n. 4042/05, n. 4040/05,  n.  4041/05, n. 4039/05, n. 4038/05 e n. 4047/05 con cui il Consiglio  di  Stato  ha  accolto le istanze di sospensione cautelare degli  effetti  delle  sentenze  n.  956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, 963/05 e 3420/05 del TAR per la Lombardia;
 Considerato che:
 ai  sensi  degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il  periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere applicate  nell'anno  successivo,  a  copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
 ai  sensi  del  richiamato  art.  6 del Testo integrato, la quota parte  della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli  ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 mentre  la quota parte della medesima componente TRAS a copertura dei  costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 il  tasso  di  variazione collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto su reti di trasmissione;
 ai  sensi  del  richiamato art. 15 del Testo integrato la quota parte  delle  componenti  \rho  1  e  \rho  3  a  copertura dei costi operativi,   inclusi   gli   ammortamenti  relativi  al  servizio  di distribuzione, e' aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 limitatamente  agli  elementi  \rho  1 (disMT), \rho 1 (disBT), \rho  3 (disMT) e \rho 3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
 mentre la quota parte delle medesime componenti \rho 1 e \rho 3 a copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 ai   sensi  del  richiamato  art.  21  del  Testo  integrato,  la componente  CTR  e  le  componenti  tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1,  lettera  b), del medesimo Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalita' previste per la sopra richiamata componente TRAS;
 ai  sensi  del  richiamato  art. 26 del Testo integrato, la quota parte  delle  componenti &greco;s1, &greco;s2 e &greco;s3 a copertura dei   costi   operativi,  inclusi  gli  ammortamenti,  e'  aggiornata applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il servizio di distribuzione;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 limitatamente agli elementi &greco;s3(disMT), e alla componente &greco;s2,  il  tasso  di  variazione  collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
 mentre  la  quota  parte  delle  medesime  componenti  &greco;s1, &greco;s2   e   &greco;s3   a   copertura  dei  costi  relativi  alla remunerazione del capitale investito e' aggiornata applicando:
 il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di pubblicazione dell'Istat;
 il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia elettrica in Italia;
 il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti realizzati;
 limitatamente   all'elemento   &greco;s3(tras),   il  tasso  di variazione  collegato  alla  maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi  di  sviluppo  della  capacita'  di  trasporto  su reti di trasmissione;
 i  costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi di qualita' del servizio  sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6 di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
 ai  sensi  del  comma  9.2  della deliberazione n. 5/04, per il periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' aggiorna annualmente i contributi  di  allacciamento  e i diritti fissi di cui al Capitolo I del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:
 il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
 il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
 il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'Istat  e'  stato fissato,  per  il  periodo giugno 2004-maggio 2005 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 1,8%;
 il   tasso   di   variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli investimenti  fissi  lordi  rilevato  dall'Istat,  per  il periodo Il trimestre  2004  -  I  trimestre  2005  rispetto ai quattro trimestri precedenti, e' stato accertato nella misura del 3,9%;
 con  proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alle imprese distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale,   di   fornire   le   informazioni   necessarie   ai  fini dell'adeguamento  della  quota  parte  delle  componenti tariffarie a copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito;
 con proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alla societa' gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. di fornire le informazioni  necessarie  ai fini dell'aggiornamento della componente di  cui  al  comma 20.1, lettera b), nonche' le informazioni relative alla rilevazione oraria dei prelievi dell'energia elettrica nell'anno 2004;
 l'art.  2,  comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede che  ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento anche  ai  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
 il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004 determina, tra l'altro, gli  obiettivi  quantitativi  nazionali di incremento dell'efficienza energetica  degli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonche' i criteri generali per  la  progettazione  e  l'attuazione di misure e interventi per il conseguimento dei predetti obiettivi;
 l'art.  9,  comma  9.1,  del decreto ministeriale 20 luglio 2004, prevede  che  i  costi  sostenuti  dalle imprese distributrici per la realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi di cui al medesimo decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano trovare  copertura,  per  la  parte non coperta da altre risorse, sui corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti dall'Autorita';
 con delibera n. 156/01, l'Autorita' ha avviato un procedimento ai fini   della   formazione   dei   provvedimenti  di  cui  al  decreto ministeriale 24 aprile 2001;
 con  delibera n. 219/04 l'Autorita' ha determinato i criteri e le modalita'  di  riconoscimento di un contributo tariffario per i costi sostenuti   dai  distributori  di  energia  elettrica  soggetti  agli obblighi  di  cui  al  decreto  ministeriale  20 luglio  2004  e alle relative deliberazioni attuative dell'Autorita';
 l'art.  3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che entro  il  30 settembre  di  ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il valore  del  contributo  tariffario  unitario  di  cui al comma 1 del medesimo articolo;
 l'art.  65,  comma  1, del Testo integrato, come modificato dalla deliberazione  n.  219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica negli   usi   finali  di  energia  elettrica  e'  utilizzato  per  il finanziamento  di interventi di gestione e controllo della domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita';
 ai   sensi   dell'art.   13   del  Testo  integrato,  le  imprese distributrici  che  aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute  ad  applicare  corrispettivi  a  copertura  dei  costi per il servizio  di  distribuzione  pari  alla  tariffa  massima  TV2 di cui all'art. 10 del medesimo Testo integrato;
 le   componenti   tariffarie   ed   i  parametri  tariffari  sono arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del Testo integrato;
 l'aggiornamento   annuale   dei   parametri   tariffari   avviene applicando  quanto stabilito dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21  e  26,  sulle  componenti  tariffarie  e  sui parametri tariffari relativi  all'anno  precedente  arrotondati  come detto al precedente alinea;
 l'effetto    cumulato    degli    arrotondamenti    comporta   un disallineamento  del  gettito  tariffario  atteso  per il servizio di trasmissione  e  per  il  servizio  di  distribuzione,  rispetto agli obiettivi  del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla legge n. 290/03 e dal Testo integrato;
 il comma 42.6 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice, entro il 31 luglio di ogni anno, faccia pervenire alla Cassa,  le  informazioni  necessarie  al  calcolo  dell'ammontare  di perequazione relativo all'anno precedente;
 il  comma 42.8 del Testo integrato stabilisce che la Cassa, entro il  30 settembre  di  ogni  anno, comunica all'Autorita' e a ciascuna impresa distributrice l'ammontare di perequazione relativo ai singoli meccanismi di perequazione;
 il comma 42.9 del Testo integrato stabilisce che ciascuna impresa distributrice,  in  relazione  ai singoli meccanismi di perequazione, entro  il  31 ottobre  di  ogni  anno,  provvede a versare alla Cassa quanto dovuto;
 il  comma  42.10  del Testo integrato stabilisce che la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno liquida quanto dovuto a ciascuna impresa distributrice;
 con  comunicazione  29 luglio  2005, pubblicata sul sito internet dell'Autorita'  e'  stata  rinviata  la  raccolta  dati  relativi  ai meccanismi  di perequazione generale in attesa del pronunciamento del Consiglio  di  Stato  sulle  istanze  di  sospensione cautelare degli effetti delle sentenze del TAR per la Lombardia n. 956/05, n. 957/05, n. 958/05, n. 959/05, n. 960/05, n. 961/05, n. 962/05, n. 963/05 e n. 3420/05;
 ai  sensi  del  comma  4.1  del  Testo integrato ciascuna impresa distributrice,   entro   il   15 ottobre  di  ciascun  anno,  propone all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie base, speciali e ulteriori che intende offrire l'anno successivo;
 Ritenuto che sia opportuno:
 disporre   il  tasso  di  variazione  delle  grandezze  di  scala rilevanti  ai  fini  dell'aggiornamento  per l'anno 2006, della quota parte  dei  parametri  tariffari  a copertura della remunerazione del capitale  investito,  pari  all'1,5%  per  l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza impegnata;
 disporre l'adeguamento della componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del servizio, in coerenza  con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in relazione  ai  previsti  miglioramenti della continuita' del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un obiettivo  di  raccolta  di  fondi  per  l'anno  2006 pari a circa 90 milioni di euro;
 disporre  l'invarianza  per  l'anno  2006 dei costi riconosciuti, stimati  pari  a circa 50 milioni di euro, per il conseguimento degli obiettivi  di  cui al decreto ministeriale 24 aprile 2001, rimandando ad  un  successivo  provvedimento la determinazione delle modalita' e dei criteri per il riconoscimento di tali costi.
 aggiornare  i  parametri e le componenti tariffarie tenendo conto della  necessita'  di  evitare  il  disallineamento,  conseguente  al suddetto   effetto   cumulato   degli   arrotondamenti,  del  gettito tariffario  per  il  servizio  di  trasmissione  e per il servizio di distribuzione,    rispetto   agli   obiettivi   dal   meccanismo   di aggiornamento  tariffario  stabilito  dalla  legge  n. 290/2003 e dal Testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;
 allineare  le  stime  di  energia elettrica prelevata nelle fasce orarie  F1,  F2,  F3  ed  F4  con  il fabbisogno nazionale di energia elettrica effettivo rilevato nell'anno 2004;
 in  relazione al regime di perequazione generale per l'anno 2004, prorogare  di  60 giorni i termini di cui ai commi 42.6, 42.8, 42.9 e 42.10 del Testo integrato;
 rendere   coerente  il  termine  per  la  fissazione  del  valore definitivo  del  fattore  di  correzione Csa, di cui al paragrafo 5.8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, con il termine di cui al comma 42.8 del Testo integrato;
 prorogare   al   31 ottobre  2005  il  termine  per  la  proposta all'Autorita' delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2006;
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di   cui   al  comma  1.1  del  Testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.  5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato).
 |  | Art. 2. Aggiornamento  dei  corrispettivi  per i servizi di trasmissione e di distribuzione per l'anno 2006
 
 1. Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono sostituite   con   le   tabelle   2.1  e  2.2  allegate  al  presente provvedimento.
 2.  La  tabella  3  dell'allegato  n.  1  del  Testo  integrato  e' sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento.
 3.  La  tabella  7  dell'allegato  n.  1  del  Testo  integrato  e' sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento.
 4.  La  componente  di  cui  al comma 19.1 del Testo integrato, per l'anno 2006 e' fissata pari 0,0259 centesimi di euro/kWh.
 5.  La  componente  di  cui  al  comma  20.1, lettera b), del Testo integrato,  per  l'anno  2006  e'  fissata pari a 0,0333 centesimi di euro/kWh.
 |  | Art. 3. Aggiornamento  delle  componenti  tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2006
 
 1.  La  tabella  13  dell'allegato  n.  1  del  Testo  integrato e' sostituita con la tabella 13 allegata al presente provvedimento.
 2.  Le  tabelle  14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono confermate per l'anno 2006.
 |  | Art. 4. Aggiornamento  dei  corrispettivi  rilevanti  ai  fini  del regime di perequazione generale per l'anno 2006
 
 1.  Le  tabelle  19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato sono  sostituite  con  le  tabelle  19,  21 e 22 allegate al presente provvedimento.
 |  | Art. 5. Aggiornamento  degli  importi  destinati  al Conto oneri derivanti da misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica per l'anno 2006
 
 1.  La  tabella  25  dell'allegato  n.  1  del  Testo  integrato e' sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.
 |  | Art. 6. Aggiornamento  degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuita' del servizio per l'anno 2006
 
 1.  I  valori  della  componente  tariffaria  UC6  per  il  periodo 1° gennaio  2006-31 dicembre  2006,  sono fissati come indicato nelle tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento.
 |  | Art. 7. Aggiornamento dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi per l'anno 2006
 
 1.  I  contributi  di  allacciamento  e  i  diritti fissi di cui al Capitolo  I  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 172 del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 22 dicembre  2004,  n.  232/04,  sono ridotti dell'1,7%, a valere dal 1° gennaio 2006.
 |  | Art. 8. Proroga  dei  termini  in materia di perequazione generale per l'anno 2004 e di proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2006
 
 1.  Ai  fini  della  definizione  e liquidazione degli ammontari di perequazione  generale  per  l'anno  2004,  i termini di cui ai commi 42.6,  42.8,  42.9  e  42.10 del Testo integrato sono prorogati di 60 giorni.
 2.  Con  riferimento  alla  proposta  delle  opzioni tariffarie per l'anno  2006,  il  termine di cui al comma 4.1 del Testo integrato e' prorogato al 31 ottobre 2005.
 |  | Art. 9. Modifica dell'allegato A alla deliberazione n. 96/04
 
 1.   Il   paragrafo   5.8   dell'allegato   A   alla  deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04, e' sostituito dal seguente:
 «5.8.  Entro  il  termine  di cui al comma 42.8 del Testo Integrato l'Autorita'  fissa  il  valore  definitivo  del fattore di correzione Csa».
 |  | Art. 10. Disposizioni finali
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli da 2 a 7 del presente provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2006.
 2.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 8  e  9  del presente provvedimento  entrano  in  vigore  dalla  data  di pubblicazione del medesimo.
 3. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 4.  L'Allegato  A  alla  deliberazione  n.  5/04 e l'alleato A alla deliberazione  n.  96/04  con  le  modifiche e integrazioni di cui al presente   provvedimento,   sono   pubblicati   sul   sito   internet dell'Autorita'.
 Milano, 28 settembre 2005
 Il presidente: Ortis
 |  | Allegato 
 ---->   Vedere Allegato da pag. 25 a pag. 27  <----
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