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| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | LEGGE 10 ottobre 2005, n. 208 |  | Concessione di un contributo al Museo nazionale della Shoah. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  E'  autorizzata  la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per  la  realizzazione  della sede del Museo nazionale della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2005-2007,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  della  disposizione  di  legge  modificata e della
 quale restano invariati il valore e l'efficacia.
 La  legge  17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo
 nazionale  della  Shoah) e' stata pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2003.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 ottobre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 ter; LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5310-ter):
 
 Disegno  di legge presentato dal Ministro dell'economia
 e   delle   finanze   (Siniscalco)  il  30  settembre  2004
 risultante dallo stralcio degli articoli 16, commi 4, 5, 6,
 7, articolo 25, commi 2 e 3, articolo 30, comma 4 dell'atto
 C. 5310 deliberato nella seduta del 6 ottobre 2004.
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede
 referente,  il 19 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
 I, V, VIII.
 Esaminato  dalla VII commissione, in sede referente, il
 3 novembre  2004;  il  15,  22 dicembre 2004; il 27 gennaio
 2005.
 Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in
 sede,  legislativa,  il  15 giugno  2005  con  pareri delle
 commissioni I, V, VIII.
 Esaminato in commissione il 15 giugno 2005 ed approvato
 il 16 giugno 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3501):
 
 Assegnato   alla  7ª  commissione  (Cultura),  in  sede
 deliberante, il 27 giugno 2005 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato dalla commissione in sede deliberante, il 13,
 20, 26 luglio 2005 ed approvato il 28 settembre 2005.
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