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| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | LEGGE 10 ottobre 2005, n. 207 |  | Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Istituzione della Croce d'onore
 
 1. E' istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle   amministrazioni   dello   Stato,  nonche'  per  il  personale funzionalmente  dipendente  dal  Ministero  della difesa, compreso il personale  della  Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.
 2. La  Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.
 3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
 4. La  Croce  d'onore  e'  attribuita al personale che sia deceduto ovvero  abbia  subito  una  invalidita'  permanente  pari o superiore all'80  per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni  riportate  in  conseguenza  di  atti di terrorismo o di atti comunque   ostili   commessi  in  suo  danno  all'estero  durante  lo svolgimento   di   operazioni   militari  e  civili  autorizzate  dal Parlamento,  tranne  che  nell'ipotesi  di  cui all'articolo 78 della Costituzione.
 5. Per   l'accertamento   del   decesso   ovvero   dell'invalidita' permanente  di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
 6. Nel  caso  di  conferimento  alla  memoria,  la Croce d'onore e' attribuita  al  coniuge  superstite  o,  in  mancanza,  ai  figli, ai genitori,  ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.
 7. Il   conferimento   della   Croce   d'onore  non  pregiudica  la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
 8. Per  l'attuazione  del presente articolo e' autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
 9. All'onere  di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 10. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 Si riporta il testo dell'art. 78 Cost.:
 «Art.  78. Le  Camere  deliberano  lo stato di guerra e
 conferiscono al Governo i poteri necessari».
 - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
 Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510  (Regolamento recante
 nuove  norme in favore delle vittime del terrorismo e della
 criminalita' organizzata), e' il seguente:
 «Art.    5 (Valutazione    della   commissione   medica
 ospedaliera      della      sanita'     militare). - 1. Per
 l'attribuzione  dei  benefici  di  legge, oltre al rapporto
 sulle  circostanze  che hanno dato luogo all'evento lesivo,
 e'   richiesta  la  valutazione  della  commissione  medica
 ospedaliera  della  sanita'  militare,  la  quale svolge le
 proprie   indagini  secondo  le  modalita'  previste  dagli
 articoli 172  e  seguenti  del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 dicembre   1973,   n.  1092,  e  successive
 modificazioni,  esprime  il  giudizio sanitario sulle cause
 delle  ferite  o lesioni che hanno determinato il decesso o
 la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita'
 riscontrata,  stabilisce  la percentuale dell'invalidita' e
 dell'eventuale   aggravamento,   ed   accerta  comunque  se
 l'invalidita'     riportata    comporti    la    cessazione
 dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
 2. La  commissione medica ospedaliera di cui al comma 1
 e'  integrata,  ai  fini  della concessione dei benefici in
 favore   delle   vittime  civili  del  terrorismo  e  della
 criminalita'  organizzata, da due sanitari della Polizia di
 Stato esperti in medicina legale.
 3. I  sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal
 direttore  centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica
 sicurezza  del  Ministero  dell'interno, su richiesta della
 competente   commissione   medica   ospedaliera,  trasmessa
 contestualmente  alla  comunicazione  della  data in cui si
 procedera'  alla  visita dell'interessato o, comunque, alla
 valutazione da parte della commissione stessa.
 4. La   commissione   medica   ospedaliera  esprime  il
 giudizio   entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dal
 ricevimento   della  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
 termine,   i   competenti   organi  amministrativi  possono
 rivolgersi   ad   altri   soggetti   pubblici   dotati   di
 qualificazione  ed  adeguata  capacita'  tecnica,  quali le
 strutture  del  servizio  sanitario  nazionale,  ovvero  ad
 istituti  universitari,  che  si  pronunciano  entro  venti
 giorni dalla richiesta.
 5. La  valutazione della commissione medica ospedaliera
 non  e'  richiesta  in  caso di decesso, quando il nesso di
 causalita'  risulti  di  immediata  evidenza.  La  medesima
 valutazione   non   e',   altresi',  richiesta  qualora  il
 prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime
 civili   ritenga,  sulla  base  degli  elementi  istruttori
 acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di
 criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
 6. Il  giudizio  della  commissione medica ospedaliera,
 nella composizione integrata, e' definitivo.
 7. Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano
 anche  per  gli  stranieri  e  gli  apolidi.  Se i soggetti
 interessati  non  sono  residenti  in  Italia,  il giudizio
 sanitario  e'  espresso  da apposite commissioni formate da
 tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le
 proprie  indagini  secondo le stesse modalita' previste per
 le   commissioni   mediche  ospedaliere.  La  domanda  e  i
 documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati
 al  prefetto  della  provincia  in  cui  si  e'  verificato
 l'evento.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Disposizioni finali
 
 1. Le  disposizioni  della  presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.
 |  | Art. 3. Entrata in vigore
 
 1. La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 ottobre 2005
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Martino, Ministro della difesa
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  | Allegato (Articolo 1, comma 3)
 
 Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del  peso  di  25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate.
 Il  retro  della Croce riporta al centro, per il personale militare la  stella  a  cinque  punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.
 La  Croce e' appesa ad un nastro di seta di 37 \times 52 millimetri di  colore  azzurro  con,  in  verticale  in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).
 Nastrino:  riporta,  in  identica  sequenza,  gli stessi colori del nastro  della Croce; per il personale militare e' applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.
 Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonche' il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce e' stata concessa.
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3210):
 
 Presentato  dal  Ministro  della difesa (Martino) il 12
 novembre 2004.
 Assegnato   alla   4ª commissione   (Difesa),  in  sede
 referente,  il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  commissione,  in  sede  referente, il
 23 febbraio 2005; il 9 e 16 marzo 2005; il 6 aprile 2005.
 Presentata   la   relazione  il  12 aprile  2005  (atto
 S.3210-A) relatore sen. Contestabile.
 Assegnato  nuovamente  alla 4ª commissione (Difesa), in
 sede  deliberante,  il  22 aprile  2005  con  pareri  delle
 commissioni 1ª e 5ª.
 Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
 4 maggio 2005 ed approvato il 14 giugno 2005.
 
 Camera dei deputati (atto n. 5922):
 
 Assegnato   alla   IV commissione   (Difesa),  in  sede
 legislativa, il 22 giugno 2005 con pareri delle commissioni
 I e V.
 Esaminato  dalla IV commissione, in sede legislativa il
 23,  28,  29 giugno 2005; il 5, 6 luglio 2005 ed approvato,
 con modificazioni, il 7 luglio 2005.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3210-B):
 
 Assegnato   alla   4ª commissione   (Difesa),  in  sede
 deliberante,   il   12 luglio   2005  con  i  pareri  delle
 commissioni 1ª, 3ª, 5ª.
 Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
 28 settembre 2005 e approvato il 29 settembre 2005.
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