Gazzetta n. 239 del 2005-10-13
LEGGE 10 ottobre 2005, n. 207
Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione della Croce d'onore

1. E' istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile delle amministrazioni dello Stato, nonche' per il personale funzionalmente dipendente dal Ministero della difesa, compreso il personale della Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 4.
2. La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.
3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
4. La Croce d'onore e' attribuita al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidita' permanente pari o superiore all'80 per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione.
5. Per l'accertamento del decesso ovvero dell'invalidita' permanente di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
6. Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore e' attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.
7. Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
8. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
9. All'onere di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 78 Cost.:
«Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (Regolamento recante
nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata), e' il seguente:
«Art. 5 (Valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare). - 1. Per
l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto
sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo,
e' richiesta la valutazione della commissione medica
ospedaliera della sanita' militare, la quale svolge le
proprie indagini secondo le modalita' previste dagli
articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause
delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o
la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita'
riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidita' e
dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se
l'invalidita' riportata comporti la cessazione
dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1
e' integrata, ai fini della concessione dei benefici in
favore delle vittime civili del terrorismo e della
criminalita' organizzata, da due sanitari della Polizia di
Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal
direttore centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della
competente commissione medica ospedaliera, trasmessa
contestualmente alla comunicazione della data in cui si
procedera' alla visita dell'interessato o, comunque, alla
valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il
giudizio entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale
termine, i competenti organi amministrativi possono
rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di
qualificazione ed adeguata capacita' tecnica, quali le
strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad
istituti universitari, che si pronunciano entro venti
giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera
non e' richiesta in caso di decesso, quando il nesso di
causalita' risulti di immediata evidenza. La medesima
valutazione non e', altresi', richiesta qualora il
prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime
civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori
acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di
criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera,
nella composizione integrata, e' definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti
interessati non sono residenti in Italia, il giudizio
sanitario e' espresso da apposite commissioni formate da
tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le
proprie indagini secondo le stesse modalita' previste per
le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i
documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati
al prefetto della provincia in cui si e' verificato
l'evento.».



Art. 2.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° dicembre 2001.
Art. 3.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 ottobre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
(Articolo 1, comma 3)

Croce: in oro con attacco a nastro, del diametro di 40 millimetri e del peso di 25 grammi, contornata da due fronde di alloro, riporta sulla fronte, al centro, la scritta: Pro Humanitate.
Il retro della Croce riporta al centro, per il personale militare la stella a cinque punte; per il personale civile le lettere R.I. sovrapposte ed intrecciate.
La Croce e' appesa ad un nastro di seta di 37 \times 52 millimetri di colore azzurro con, in verticale in sequenza, i colori della bandiera nazionale italiana (verde, bianco e rosso).
Nastrino: riporta, in identica sequenza, gli stessi colori del nastro della Croce; per il personale militare e' applicata al centro una stelletta a cinque punte d'oro.
Diploma: riporta i dati anagrafici dell'insignito, nonche' il luogo e la data dell'evento per il quale la Croce e' stata concessa.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3210):

Presentato dal Ministro della difesa (Martino) il 12
novembre 2004.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il
23 febbraio 2005; il 9 e 16 marzo 2005; il 6 aprile 2005.
Presentata la relazione il 12 aprile 2005 (atto
S.3210-A) relatore sen. Contestabile.
Assegnato nuovamente alla 4ª commissione (Difesa), in
sede deliberante, il 22 aprile 2005 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
4 maggio 2005 ed approvato il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5922):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
legislativa, il 22 giugno 2005 con pareri delle commissioni
I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa il
23, 28, 29 giugno 2005; il 5, 6 luglio 2005 ed approvato,
con modificazioni, il 7 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3210-B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 12 luglio 2005 con i pareri delle
commissioni 1ª, 3ª, 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede deliberante, il
28 settembre 2005 e approvato il 29 settembre 2005.