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| Gazzetta n. 239 del 2005-10-13 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 |  | Codice delle assicurazioni private. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo  117,  secondo  comma,  della  Costituzione, come modificato  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, con riferimento   ai   principi  di  unita',  continuita'  e  completezza dell'ordinamento giuridico;
 Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, come sostituito  dall'articolo  1  della  legge  29  luglio  2003, n. 229, recante  interventi urgenti in materia di qualita' della regolazione, riassetto  normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
 Vista  la  legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in  materia  di  qualita'  della  regolazione,  riassetto normativo e codificazione   -  legge  di  semplificazione  per  il  2001,  ed  in particolare  l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle  disposizioni  in  materia di assicurazioni private, cosi' come modificato  dall'articolo  2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
 Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
 Visto  il  regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per  la  esecuzione  del  regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
 Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
 Vista  la  legge  24  dicembre  1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 Visto  il  decreto-legge  23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della     disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria    della responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 Visto  il  decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  24  novembre  1978,  n.  738,  recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle
 imprese    di    assicurazione   poste   in   liquidazione   coatta
 amministrativa; Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
 Vista  la  legge  12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
 Vista  la  legge  28  novembre  1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
 Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
 Vista  la  legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
 Vista   la   legge  7  agosto  1990,  n.  242,  recante  disciplina dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  per danni  causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli  a  motore  e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
 Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
 Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante attuazione  delle  direttive  84/641/CEE,  87/343/CEE e 87/344/CEE in materia  di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e  tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
 Visto  il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della   direttiva   88/357/CEE,   concernente   coordinamento   delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione  diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione   delle   disposizioni   volte  ad  agevolare  l'esercizio effettivo  della  libera  prestazione  di  servizi  e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
 Vista  la  legge  17  febbraio  1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento   del  ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi  per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
 derivanti  dalla  circolazione,  dal  furto  e  dall'incendio degli
 stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi   di   garanzia   per   l'assicurazione   obbligatoria   della responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385,  recante  regolamento  recante  semplificazione dei procedimenti amministrativi  in  materia  di  assicurazioni private e di interesse collettivo  di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti  per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle  zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
 Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
 Visto  il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della  direttiva  92/49/CEE  del  Consiglio,  del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti  l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
 Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
 Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli  11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
 Visto  il  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
 Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
 Visto  il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della  direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
 Vista  la  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
 Visto  il  decreto  legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della  direttiva  2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
 Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della   direttiva   2000/26/CE  in  materia  di  assicurazione  della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
 che   modifica   anche  la  direttiva  73/239/CEE  e  la  direttiva
 88/357/CEE; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della  direttiva  2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il   margine   di   solvibilita'   delle  imprese  di  assicurazione, rispettivamente,  sulla  vita  e  nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
 Visto  il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle  opzioni  previste  dall'articolo  5  del  regolamento  (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
 Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della  direttiva  2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  relativa alla vigilanza supplementare sugli enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e sulle imprese di investimento  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario, nonche' all'istituto    della    consultazione   preliminare   in   tema   di assicurazioni;
 Vista   la  direttiva  2002/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
 consultiva  per  gli  atti  normativi nell'Adunanza del 14 febbraio
 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  segnalazione  dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  e del Ministro  per  le  politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per  la  funzione  pubblica,  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 
 Definizioni
 
 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
 a)  assicurazione  contro  i  danni:  le  assicurazioni  indicate all'articolo 2, comma 3;
 b)  assicurazione  sulla  vita:  le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
 c)  attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
 d)  attivita'  riassicurativa:  l'assunzione  e  la  gestione dei rischi  ceduti  da un'impresa di assicurazione o la retrocessione dei rischi effettuata da un'impresa di riassicurazione;
 e)  attivita'  in  regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio  assunto  in  regime  di  liberta' di prestazione di servizi: l'attivita'  che  un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio  di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi  il  domicilio,  ovvero,  se persone giuridiche, la sede in un altro  Stato  membro  o  il  rischio  che  un'impresa  assume  da uno stabilimento  situato  nel  territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
 f)  attivita'  in  regime  di  stabilimento  o rischio assunto in regime  di  stabilimento:  l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento  situato  nel  territorio  di uno Stato membro assumendo obbligazioni  con  contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume  da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio;
 g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza  sulle  imprese  e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
 h)  carta  verde:  certificato  internazionale  di  assicurazione emesso  da  un  ufficio  nazionale  secondo  la  raccomandazione n. 5 adottata  il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del  comitato  dei  trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
 i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 m)   CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici S.p.A.;
 n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l'impresa  di assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da operazioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  3, nell'ambito di attivita'  di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva  per  la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi diritto allorquando  alcuni  elementi  del debito non sono ancora conosciuti. Sono  parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da  un'impresa  di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione   dell'impresa   stessa,   in   seguito   alla   mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
 o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha  almeno  il  compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non  identificato  o  per  il  quale  non  vi  e'  stato  adempimento dell'obbligo di assicurazione;
 p)  Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  caccia:  il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
 q)  Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della  strada:  il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
 r)   grandi   rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi  quelli rientranti  nei  rami  di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6  (corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali),  7 (merci trasportate),  11  (r.c.  aeromobili)  e  12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
 2)  14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente    un'attivita'    industriale,    commerciale    o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita';
 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio  ed  elementi  naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli  terrestri),  12  (r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e fluviali)  per  quanto  riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  123,  13 (r.c. generale) e 16 (perdite  pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due  dei  tre  criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale  risulti  superiore  ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo     del    volume    d'affari    risulti    superiore    ai dodicimilionieottocentomila   euro;   3)  il  numero  dei  dipendenti occupati   in   media  durante  l'esercizio  risulti  superiore  alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte  di  un  gruppo  tenuto  a redigere un bilancio consolidato, le condizioni  di  cui  sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
 s)  impresa:  la  societa'  di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
 t)  impresa  di  assicurazione:  la  societa' autorizzata secondo quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie  sull'assicurazione diretta;
 u)  impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la  sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale   in   uno   Stato   terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
 v)  impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale  e  amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea  diverso  dall'Italia  o  in  uno  Stato aderente allo Spazio economico   europeo,   autorizzata   secondo  quanto  previsto  nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la societa' di assicurazione  avente  sede  legale e amministrazione centrale in uno Stato  non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico  europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
 aa)   impresa   di   partecipazione  assicurativa:  una  societa' controllante   il   cui   unico   o   principale   oggetto   consiste nell'assunzione   di   partecipazioni  di  controllo,  nonche'  nella gestione  e  valorizzazione  di  tali  partecipazioni,  se le imprese controllate   sono   esclusivamente   o   principalmente  imprese  di assicurazione,  imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione,  sempre  che  almeno  una  di esse sia un'impresa di assicurazione  avente  sede  legale nel territorio della Repubblica e che  non sia una societa' di partecipazione finanziaria mista secondo le   rilevanti   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario  sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
 bb)  impresa  di  partecipazione assicurativa mista: una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa  di  partecipazione  assicurativa,  sempre  che almeno una delle  sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  che  non sia una societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista secondo le rilevanti disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza supplementare   delle   imprese   appartenenti   ad  un  conglomerato finanziario;
 cc)   impresa   di   riassicurazione:   la  societa'  autorizzata all'esercizio  della  sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione  o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
 dd)  ISVAP:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo;
 ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
 ff)   localizzazione:  la  presenza  di  attivita'  mobiliari  ed immobiliari  all'interno  del  territorio  di un determinato Stato. I crediti  sono  considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
 gg)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il  patrimonio dell'impresa,  libero  da  qualsiasi  impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
 hh)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare  minimo del patrimonio  netto  del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto   previsto   nelle  direttive  comunitarie  sull'assicurazione diretta;
 ii)  mercato  regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto  ai  sensi  della  parte  III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione   finanziaria,   nonche'   i  mercati  di  Stati appartenenti  all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da  disposizioni  adottate  o  approvate  dalle  competenti autorita' nazionali  e  che  soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
 ll)  natante:  qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che  e' azionata da propulsione meccanica;
 mm)  Organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo  istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
 nn)  partecipazioni:  le  azioni,  le quote e gli altri strumenti finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
 oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il controllo  della societa' e le partecipazioni individuate dall'ISVAP, in  conformita'  ai  principi  stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro  delle  attivita'  produttive,  con  riguardo  alle  diverse fattispecie  disciplinate,  tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';
 pp)  portafoglio  del  lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati  da  imprese  di  assicurazione  italiane,  ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
 qq)  portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa  stessa  impresa  italiana  o  stabilimento in Italia di imprese aventi  la  sede  legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del  portafoglio  estero  i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui  l'impresa  cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato.  I  contratti  stipulati  da  imprese  italiane attraverso uno stabilimento  costituito  in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero;
 rr)  principi  contabili  internazionali:  i  principi  contabili internazionali  e  le  relative  interpretazioni  adottati secondo la procedura  di  cui  all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
 ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
 tt)  ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo  di  rischi  od  operazioni  che  descrive  l'attivita'  che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
 uu)    retrocessione:    cessione    dei    rischi   assunti   in riassicurazione;
 vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista  di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  e  che  effettua  direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
 zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od  una  sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
 aaa)  Stato  aderente  allo  Spazio  economico europeo; uno Stato aderente   all'accordo  di  estensione  della  normativa  dell'Unione europea  in  materia,  fra  l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi  e  dei  capitali  agli  Stati  appartenenti all'Associazione europea  di  libero  scambio  firmato  ad  Oporto  il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
 bbb)  Stato  membro:  uno  Stato membro dell'Unione europea o uno Stato  aderente  allo  Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
 ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb)  nel  quale  il  contraente  ha  il  domicilio,  ovvero,  se  il contraente  e'  una  persona  giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
 ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
 eee)  Stato  membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
 fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
 1)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni  mobili  in  essi  contenuti,  sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
 2)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera bbb) di immatricolazione, quando  l'assicurazione  riguardi  veicoli  di  ogni tipo soggetti ad immatricolazione;
 3)  lo  Stato  di  cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia durata inferiore o pari a quattro  mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
 4)  lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della  sede  della  stessa  alla  quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
 ggg)  Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o  lo  Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio;
 hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
 iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
 2)  una  partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di   societa'  controllate,  societa'  fiduciarie  o  per  interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto,  ovvero  una  partecipazione  che, pur restando al di sotto del limite  sopra  indicato,  da'  comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;
 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o comunque sono sottoposte a direzione  unitaria  in  virtu'  di  un  contratto  o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
 4)   un   rapporto   di   carattere   tecnico,   organizzativo, finanziario,  giuridico  e  familiare  che  possa  influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, puo' ulteriormente  qualificare  la definizione di stretti legami, al fine di  evitare  situazioni  di  ostacolo  all'effettivo  esercizio delle funzioni di vigilanza;
 lll)  testo  unico  bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
 mmm)  testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
 nnn)  testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali:  il  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
 ooo)  Ufficio  centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di  assicurazione  autorizzate  ad esercitare il ramo responsabilita' civile   autoveicoli  che  e'  stato  abilitato  all'esercizio  delle funzioni  di  Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica   ed   allo   svolgimento  degli  altri  compiti  previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
 ppp)Ufficio    nazionale   di   assicurazione:   l'organizzazione professionale  che  e' costituita, conformemente alla raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali   del  comitato  dei  trasporti  interni  della  Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa  imprese  di  assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione   ad   esercitare  il  ramo  responsabilita'  civile autoveicoli;
 qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
 rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato  ad  una  strada  ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Le  note  qui  pubblicate  sono  state redatte ai sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - L'art. 117 della Costituzione reca:
 "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a  carattere regionale; enti di credito fondiamo e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della Regione con
 altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.".
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 14 e 16 della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400 (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale  12 settembre  1988, n. 214, S.O.) concernente la
 "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri".
 "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
 legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
 della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
 Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
 con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
 delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
 e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
 legge di delegazione.
 2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
 entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
 testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
 trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
 emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
 pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
 disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
 successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
 relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
 delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
 sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
 della delega.
 4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
 l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
 tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
 decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
 permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
 sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
 disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
 della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
 successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
 osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
 Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
 espresso entro trenta giorni.".
 "Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
 Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
 soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
 Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
 adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei ministri, ai
 sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
 2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
 faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
 su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
 trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
 ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
 conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
 di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
 delegazione delle Camere.".
 - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
 1997,  n.  59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
 1997,  n.  63, S.O.) concernente: "Delega al Governo per il
 conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
 locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
 la semplificazione amministrativa".
 Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
 priorita'  di  interventi,  definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) adeguamento  delle procedure alle nuove tecnologie
 informatiche.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.".
 Si  riporta  il testo dell'art. 4 della legge 29 luglio
 2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
 2003,  n.  196)  concernente  gli "Interventi in materia di
 qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
 codificazione. - Legge di semplificazione 2001":
 Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). - 1. Il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, uno o piu'
 decreti  legislativi  per  il  riassetto delle disposizioni
 vigenti  in  materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
 principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  come sostituito dall'art. 1 della
 presente  legge,  e  nel  rispetto  dei seguenti principi e
 criteri direttivi:
 a)  adeguamento  della  normativa  alle  disposizioni
 comunitarie e agli accordi internazionali;
 b) tutela   dei   consumatori  e,  in  generale,  dei
 contraenti  piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza
 delle  condizioni  contrattuali,  nonche'  dell'informativa
 preliminare,  contestuale e successiva alla conclusione del
 contratto,  avendo  riguardo  anche  alla  correttezza  dei
 messaggi  pubblicitari  e  del processo di liquidazione dei
 sinistri,   compresi   gli   aspetti  strutturali  di  tale
 servizio;
 c) salvaguardia  dell'effettiva  concorrenza  tra  le
 imprese     autorizzate     all'esercizio    dell'attivita'
 assicurativa  in Italia o operanti in regime di liberta' di
 prestazioni di servizi;
 d) previsione  di specifici requisiti di accesso e di
 esercizio  per le societa' di mutua assicurazione esonerate
 dal  pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le
 imprese di riassicurazione;
 e) garanzia  di  una corretta gestione patrimoniale e
 finanziaria   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
 dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro
 appartenenza   ad   un  gruppo  assicurativo,  nonche'  con
 riferimento  alle partecipazioni di imprese assicurative in
 soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa
 e   di   partecipazione   di   questi   ultimi  in  imprese
 assicurative;
 f) armonizzazione   della  disciplina  delle  diverse
 figure  di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei
 servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
 intermediari,  svolgono  questa attivita' nei confronti del
 pubblico;
 g) armonizzazione  della  disciplina sull'esercizio e
 sulla  vigilanza  delle  imprese  di  assicurazione e degli
 intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
 h) riformulazione  dell'apparato  sanzionatorio  alla
 luce dei principi generali in materia:
 1)   affiancando   alle  ipotesi  di  ricorso  alla
 sanzione  amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
 e  operatori  del  settore,  la  previsione  di  specifiche
 sanzioni  penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
 casi   di  abusivo  esercizio  di  attivita'  assicurativa,
 agenziale,  mediatizia  e  peritale  da  parte di imprese e
 soggetti  non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
 moli  ovvero  di  rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
 dell'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
 e  di  interesse  collettivo  (ISVAP),  agli  uffici o alla
 documentazione  relativa  alle  anzidette  attivita', anche
 esercitate   in   via   di   fatto  o,  infine,  di  truffa
 assicurativa;
 2)  prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da
 parte  dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
 contro i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 6 della
 legge 5 marzo 2001, n. 57;
 i) riassetto   della   disciplina  dei  rapporti  tra
 l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
 sono assoggettate le imprese di assicurazione.".
 -  La  legge  7  agosto  1990, n. 241 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne "Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 -   Il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29 luglio 2003, n.
 174,  S.O.) concerne il Codice in materia di protezione dei
 dati personali".
 -  Il  regio  decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35) concerne
 il  "Regolamento  per  la  esecuzione  del R.D.L. 29 aprile
 1923,  n.  966, concernente l'esercizio delle assicurazioni
 private".
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 13 febbraio  1959,  n. 449 (pubblicato nel supplemento alla
 Gazzetta  Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il "Testo unico
 delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private".
 -  La  legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   3 gennaio   1970,   n.  2)  concerne
 l'"Assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
 derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
 natanti".
 - Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne
 la    "Modifica    della    disciplina   dell'assicurazione
 obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
 circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti" ed e'
 stato  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge
 26 febbraio   1977,   n.   39  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).
 -   Il   decreto-legge   26 settembre   1978,   n.  576
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978, n.
 272),    convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
 24 novembre   1978,   n.  738  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale   25 novembre   1978,   n.   330),   concerne  le
 "Agevolazioni   al  trasferimento  del  portafoglio  e  del
 personale   delle   imprese   di   assicurazione  poste  in
 liquidazione coatta amministrativa.".
 -  La  legge  7 febbraio  1979, n. 48 (pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale  19 febbraio  1979,  n.  49)  concerne
 "L'Istituzione  e  funzionamento  dell'albo nazionale degli
 agenti di assicurazione".
 -  La  legge  12 agosto  1982, n. 576 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  20 agosto  1982,  n.  229) concerne la
 "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
 -  La  legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 novembre  1984,  n.  329)  concerne
 l'"Istituzione  e  funzionamento dell'albo dei mediatori di
 assicurazione.".
 -  La  legge  22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne
 le "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private
 sulla vita".
 -  La  legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  25 novembre  1986, n. 274) concerne la
 "Disciplina della coassicurazione comunitaria".
 -  La  legge  7 agosto  1990,  n. 242 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  20 agosto  1990,  n.  193) concerne la
 "Disciplina     dell'assicurazione    obbligatoria    della
 responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione
 nel  territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei
 natanti immatricolati o registrati in Stati esteri".
 -  La  legge  9 gennaio  1991,  n. 20 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  22 gennaio  1991,  n.  18) concerne le
 "Integrazioni  e  modifiche  alla  legge 12 agosto 1982, n.
 576,  e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese
 o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi".
 -  Il  decreto  legislativo  26 novembre  1991,  n. 393
 (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n.
 291)  concerne l'"Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE,
 n.  87/343/CEE  e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni
 di  assistenza  turistica,  crediti  e  cauzioni  e  tutela
 giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".
 -   Il  decreto  legislativo  15 gennaio  1942,  n.  49
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 3 febbraio 1992, n.
 27,   S.O.)   concerne  l'"Attuazione  della  direttiva  n.
 88/357/CEE  concernente  coordinamento  delle  disposizioni
 legislative,  regolamentari  ed  amministrative riguardanti
 l'assicurazione  diretta  diversa  dall'assicurazione sulla
 vita
 |  | Art. 2. 
 Classificazione per ramo
 
 1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:
 I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
 II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';
 III.  le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali   sono  direttamente  collegate  al  valore  di  quote  di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
 IV.  l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di  non  autosufficienza  che  siano  garantite mediante contratti di lunga  durata,  non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';
 V. le operazioni di capitalizzazione;
 VI.  le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione  di  prestazioni  in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
 2.  L'impresa  che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni  di  cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di  cui  al  ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche  un  altro  ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di   danni   alla   persona,   comprese   l'incapacita'   al   lavoro professionale,  la  morte  in  seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito  di  infortunio  o  di  malattia.  L'impresa  che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma  1,  in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni  di  invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
 3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:
 1.  Infortuni  (compresi  gli  infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;
 2.  Malattia:  prestazioni  forfettarie;  indennita'  temporanee; forme miste;
 3.  Corpi  di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno  subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
 4.  Corpi  di  veicoli  ferroviari:  ogni danno subito da veicoli ferroviari;
 5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
 6.  Corpi  di  veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni   danno   subito   dalle   merci   trasportate  o  dai  bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
 8.  Incendio  ed  elementi  naturali:  ogni danno subito dai beni (diversi  dai  beni  compresi  nei  rami  3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio;  esplosione;  tempesta;  elementi  naturali  diversi  dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
 9.  Altri  danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni  compresi  nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo,  nonche'  da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
 10.    Responsabilita'   civile   autoveicoli   terrestri:   ogni responsabilita'   risultante   dall'uso   di   autoveicoli  terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);
 11.   Responsabilita'  civile  aeromobili:  ogni  responsabilita' risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);
 12.   Responsabilita'   civile   veicoli  marittimi,  lacustri  e fluviali:   ogni   responsabilita'  risultante  dall'uso  di  veicoli fluviali,  lacustri  e  marittimi  (compresa  la  responsabilita' del vettore);
 13. Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
 14.   Credito:  perdite  patrimoniali  derivanti  da  insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
 15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
 16.   Perdite   pecuniarie   di  vario  genere:  rischi  relativi all'occupazione;  insufficienza  di  entrate  (generale); intemperie; perdite  di  utili;  persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste;  perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite   commerciali   indirette   diverse   da   quelle  menzionate precedentemente;  perdite  pecuniarie  non commerciali; altre perdite pecuniarie;
 17. Tutela legale: tutela legale;
 18.   Assistenza:   assistenza  alle  persone  in  situazione  di difficolta'.
 4.  Nei  rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per piu' rami e' cosi' denominata:
 a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
 b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;
 c) per  i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti;
 d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
 e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;
 f) per  i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita' civile»;
 g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
 h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
 5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio  principale,  appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo'  garantire  i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
 a) sono connessi con il rischio principale;
 b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
 c) sono  garantiti  dallo  stesso  contratto che copre il rischio principale.  I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non  possono  essere  considerati  accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi  compresi  nel  ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori  del  ramo  18  quando  il rischio principale riguardi solo l'assistenza   da   fornire   alle  persone  in  difficolta'  durante trasferimenti  o  assenze  dal  domicilio  o dal luogo di residenza o quando  riguardino  controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
 6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione  dei  rischi  all'interno  dei  rami nel rispetto del principio   di   equivalenza   dell'autorizzazione   nel   territorio comunitario.
 |  | Art. 3. 
 Finalita' della vigilanza
 
 1.  La  vigilanza  ha  per  scopo la sana e prudente gestione delle imprese  di  assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la correttezza  dei  comportamenti  delle  imprese, degli intermediari e degli  altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla stabilita',   all'efficienza,   alla   competitivita'   ed   al  buon funzionamento  del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati e   degli   altri   aventi   diritto   a   prestazioni  assicurative, all'informazione ed alla protezione dei consumatori.
 |  | Art. 4. 
 Ministro delle attivita' produttive
 
 1.  Il  Ministro  delle attivita' produttive adotta i provvedimenti previsti  nel  presente  codice  nell'ambito  delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
 |  | Art. 5. 
 Autorita' di vigilanza
 
 1. L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante    l'esercizio   dei   poteri   di   natura   autorizzativa, prescrittiva,  accertativa,  cautelare  e  repressiva  previsti dalle disposizioni del presente codice.
 2.  L'ISVAP  adotta  ogni  regolamento  necessario  per  la  sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei  comportamenti  dei  soggetti  vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
 3.  L'ISVAP  effettua  le  attivita'  necessarie  per promuovere un appropriato  grado  di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed  economiche  e  la  raccolta  di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
 4.  L'ISVAP  promuove  le  forme di collaborazione con le autorita' degli  altri  Stati  membri  al fine di rendere organica, efficace ed omogenea la vigilanza sull'attivita' assicurativa e riassicurativa in conformita' alle procedure stabilite dall'ordinamento comunitario.
 5.  L'ordinamento  dell'ISVAP e' disciplinato dalla legge 12 agosto 1982,  n.  576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di  autonomia  necessari  ai  fini  dell'esercizio  imparziale  delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  La  legge  12 agosto  1982, n. 576 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  20 agosto  1982,  n.  229) concerne la
 «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 
 Destinatari della vigilanza
 
 1. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
 a) delle   imprese,   comunque   denominate   e  costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione o  di  riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni  di  capitalizzazione  e  di  gestione di fondi collettivi costituiti  per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di   vita   o  in  caso  di  cessazione  o  riduzione  dell'attivita' lavorativa;
 b) dei  gruppi  assicurativi  e  dei  conglomerati finanziari nei quali  sono  incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformita' alla specifica normativa ad essi applicabile;
 c) dei  soggetti,  enti  e  organizzazioni che in qualunque forma svolgono  funzioni  parzialmente  comprese  nel ciclo operativo delle imprese  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  limitatamente  ai profili assicurativi e riassicurativi;
 d) degli  intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei periti  di  assicurazione  e  di  ogni  altro  operatore  del mercato assicurativo.
 |  | Art. 7. 
 Reclami
 
 1.  Le  persone  fisiche  e  giuridiche,  nonche'  le  associazioni riconosciute  per  la  rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno  facolta'  di  proporre  reclamo  all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza  delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari  e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con  regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
 |  | Art. 8. 
 Disposizioni comunitarie
 
 1.  Il  Ministero delle attivita' produttive e l'ISVAP esercitano i poteri  attribuiti  in  armonia  con  le disposizioni comunitarie, si conformano  ai  regolamenti  e  alle  decisioni dell'Unione europea e provvedono  in  merito  alle  raccomandazioni  concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
 |  | Art. 9. 
 Regolamenti e altri provvedimenti
 
 1.    I   regolamenti   ministeriali   sono   adottati   ai   sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 2.  I  regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono   emanati   dal  presidente  dell'Istituto  nel  rispetto  della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
 3.  L'ISVAP  stabilisce,  con regolamento, i termini e le procedure per  l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'ISVAP disciplina,  in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle  violazioni  ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi  della facolta' di denuncia di parte, della piena conoscenza degli  atti  istruttori,  del  contraddittorio, della verbalizzazione nonche'  della  distinzione  tra  le  funzioni  istruttorie  e quelle decisorie.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili,  i  principi sull'individuazione   e   sulle   funzioni   del   responsabile   del procedimento,  sulla  partecipazione  al  procedimento e sull'accesso agli  atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'ISVAP  determina  i  casi  di  necessita'  ed urgenza o i motivi di riservatezza  per  cui e' consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
 4.    Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono un'autorizzazione  dell'ISVAP  possono essere applicate dall'Istituto anche  mediante  il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie  di  atti  o  di  soggetti.  Le  autorizzazioni  rilasciate dall'ISVAP  in  via generale sono rese pubbliche secondo le modalita' previste per i regolamenti.
 5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.   I   medesimi  atti,  nonche'  ogni  altro  provvedimento rilevante   relativo   ai   soggetti  sottoposti  a  vigilanza,  sono pubblicati  dall'ISVAP  nel suo bollettino entro il mese successivo a quello   della   loro  adozione  e  sono  altresi'  resi  prontamente disponibili sul suo sito Internet.
 6.  Entro  il  31 gennaio  di  ogni  anno,  tutti i regolamenti e i provvedimenti  di  carattere  generale  emanati ai sensi del presente codice   sono  pubblicati,  a  cura  del  Ministero  delle  attivita' produttive,  in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso  dell'anno  precedente  ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli gia' emanati.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - L'art. 17 della legge 400 del 1988 e' il seguente:
 Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.
 4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
 dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
 sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
 d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
 il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
 decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
 modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
 criteri che seguono:
 a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
 con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
 tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
 dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
 e l'amministrazione;
 b) individuazione    degli    uffici    di    livello
 dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
 diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
 funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
 omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
 duplicazioni funzionali;
 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
 dell'organizzazione e dei risultati;
 d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
 consistenza delle piante organiche;
 e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
 regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
 dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
 generali.».
 -  La  legge  7 agosto  1990,  n. 241 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove
 norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
 diritto di accesso ai documenti amministrativi».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. 
 Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
 
 1.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in  possesso dell'ISVAP  in  ragione della sua attivita' di vigilanza sono coperti dal   segreto   d'ufficio   anche   nei   confronti  delle  pubbliche amministrazioni.  Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
 2.  I  dipendenti  dell'ISVAP,  nell'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno l'obbligo di riferire esclusivamente   al  presidente  dell'ISVAP  tutte  le  irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
 3.  I  dipendenti  dell'ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio.
 4.  L'ISVAP  collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la  Banca  d'Italia,  la  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa  (CONSOB), l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Ufficio italiano cambi (UIC), e  ciascuna  delle suddette istituzioni collabora con l'ISVAP al fine di  agevolare  l'esercizio delle rispettive funzioni. Non puo' essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
 5.  Il  segreto  di  ufficio  non  puo' essere altresi' opposto nei confronti del Ministro delle attivita' produttive e nei confronti dei due  rami  del  Parlamento  che  acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni  secondo  le  competenze  e  le  modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
 6.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli enti pubblici forniscono dati,  notizie  e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'ISVAP,  in  conformita'  alle  leggi  disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
 7.  L'ISVAP  collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le  autorita'  competenti  dell'Unione  europea  e  dei singoli Stati membri,  al  fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le  informazioni  ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre  autorita'  italiane o a terzi senza il consenso dell'autorita' che le ha fornite.
 8.  Nell'ambito  di  accordi  di  cooperazione  e  a  condizione di reciprocita'  e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP puo' scambiare  informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
 9.   L'ISVAP   puo'   scambiare   informazioni   con  le  autorita' amministrative   o   giudiziarie   nell'ambito   di  procedimenti  di liquidazione  o  concorsuali,  in  Italia  o  all'estero, relativi ai soggetti  vigilati.  Nei  rapporti con le autorita' di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
 |  | Art. 11. 
 Attivita' assicurativa
 
 1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.
 2.    L'impresa   di   assicurazione   limita   l'oggetto   sociale all'esercizio  dei  soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
 3.  In  deroga  al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei rami  vita  e  dei  soli  rami  danni  infortuni  e  malattia  di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per  ciascuna  delle  due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
 4.  L'impresa  di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni connesse  o  strumentali  all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa.  Sono  inoltre  consentite le attivita' relative alla costituzione  ed  alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di  previdenza  integrative,  nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
 |  | Art. 12. 
 Operazioni vietate
 
 1.  Sono  vietate  le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni  che  hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento  delle  sanzioni  amministrative e quelle che riguardano il prezzo  del  riscatto  in  caso  di  sequestro di persona. In caso di violazione   del   divieto   il  contratto  e'  nullo  e  si  applica l'articolo 167, comma 2.
 2.  E'  vietata  la costituzione nel territorio della Repubblica di societa'  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l'esercizio all'estero dell'attivita' assicurativa.
 |  | Art. 13. 
 Autorizzazione
 
 1. L'ISVAP alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento  da  pubblicare  nel  bollettino, l'impresa che intende esercitare  l'attivita'  nei  rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente,  nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
 2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per uno o piu' rami vita o  danni  e  copre  tutte  le  attivita'  rientranti  nei rami cui si riferisce,  a  meno  che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
 3.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della Repubblica, per  quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative  alle  condizioni  di accesso in regime di stabilimento o di prestazione  di  servizi,  nonche'  per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
 |  | Art. 14. 
 Requisiti e procedura
 
 1. L'ISVAP  rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando
 ricorrono le seguenti condizioni:
 a)  sia  adottata  la  forma  di societa' per azioni, di societa'
 cooperativa  o di societa' di mutua assicurazione le cui quote di
 partecipazione  siano  rappresentate  da  azioni,  costituite  ai
 sensi,  rispettivamente,  degli  articoli  2325,  2511 e 2546 del
 codice  civile,  nonche' nella forma di societa' europea ai sensi
 del  regolamento  (CE)  n.  2157/2001 relativo allo statuto della
 societa' europea;
 b)   la   direzione   generale   e   amministrativa  dell'impresa
 richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
 c)  il  capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia
 di  ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale
 con  regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro
 cinque  milioni  ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base
 dei  singoli  rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da
 conferimenti in denaro;
 d)  venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e allo
 statuto,  un  programma  concernente  l'attivita'  iniziale  e la
 struttura   organizzativa   e  gestionale,  accompagnato  da  una
 relazione  tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo
 professionale,  contenente  l'esposizione  dei criteri in base ai
 quali   il  programma  stesso  e'  stato  redatto  e  sono  state
 effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
 e)  i  titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei
 requisiti di onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano
 i   presupposti  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
 dall'articolo 68;
 f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
 e  controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita',
 onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
 g)  non  sussistano,  tra  l'impresa  o  i soggetti del gruppo di
 appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami che ostacolino
 l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
 h)  siano  indicati  il  nome e l'indirizzo del mandatario per la
 liquidazione  dei  sinistri  da designare in ciascuno degli altri
 Stati  membri,  se i rischi da coprire sono classificati nei rami
 10  e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita' del
 vettore.
 2. L'ISVAP   nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle
 condizioni  indicate  nel comma 1 non risulti garantita la sana e
 prudente   gestione,  senza  che  si  possa  aver  riguardo  alla
 struttura   e   all'andamento   dei   mercati   interessati.   Il
 provvedimento  che  nega  l'autorizzazione  e' specificatamente e
 adeguatamente  motivato  ed e' comunicato all'impresa interessata
 entro   novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di
 autorizzazione completa dei documenti richiesti.
 3. Non  si  puo'  dare  corso  al procedimento per l'iscrizione nel
 registro  delle  imprese  se  non  consti l'autorizzazione di cui
 all'articolo 13.
 4. L'ISVAP,  verificata  l'iscrizione  nel  registro delle imprese,
 iscrive   in   un'apposita   sezione   dell'albo  le  imprese  di
 assicurazione autorizzate in Italia e ne da' pronta comunicazione
 all'impresa  interessata.  Le imprese indicano negli atti e nella
 corrispondenza l'iscrizione all'albo.
 5. L'ISVAP    determina,   con   regolamento,   la   procedura   di
 autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono
 i seguenti:
 «Art.  2325  (Responsabilita).  -  Nella  societa'  per
 azioni  per  le  obbligazioni  sociali risponde soltanto la
 societa' con il suo patrimonio.
 In   caso   di   insolvenza   della  societa',  per  le
 obbligazioni  sociali  sorte  nel  periodo in cui le azioni
 sono  appartenute  ad  una  sola  persona,  questa risponde
 illimitatamente  quando  i  conferimenti  non  siano  stati
 effettuati  secondo  quanto  previsto  dall'art. 2342 o fin
 quando  non  sia  stata  attuata  la pubblicita' prescritta
 dall'art. 2362.».
 «Art.  2511  (Societa'  cooperative).  - Le cooperative
 sono    societa'    a    capitale   variabile   con   scopo
 mutualistico.».
 «Art.   2546  (Nozione).  -  Nella  societa'  di  mutua
 assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio
 sociale.
 I  soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o
 variabili,  entro  il  limite massimo determinato dall'atto
 costitutivo.
 Nelle  mutue  assicuratrici  non  si puo' acquistare la
 qualita' di socio, se non assicurandosi presso la societa',
 e   si   perde  la  qualita'  di  socio  con  l'estinguersi
 dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548.».
 -  Il  regolamento  CE dell'8 ottobre 2001 n. 2157/2001
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 10 novembre 2001,
 n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio relativo allo
 statuto della Societa' europea «S.E.»).».
 
 
 
 
 |  | Art. 15. 
 Estensione ad altri rami
 
 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio di uno o piu' rami vita o  danni  che  intende  estendere  l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 14, comma 2.
 2.  Per  ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione, l'impresa da' prova  di  disporre  interamente  del capitale sociale o del fondo di garanzia  minimo  previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in  regola  con  le  disposizioni  relative alle riserve tecniche, al margine  di  solvibilita'  ed  alla  quota  di  garanzia. Qualora per l'esercizio  dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu' elevata  di  quella  posseduta, l'impresa deve altresi' dimostrare di disporre di tale quota minima.
 3.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche nel caso  in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai  sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre  attivita'  o  rischi  rientranti nei rami per i quali e' stata autorizzata in via limitata.
 4.   L'ISVAP   determina,   con   regolamento,   la  procedura  per l'estensione  dell'autorizzazione  ad  altri  rami e il contenuto del programma di attivita'.
 5. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento   che   aggiorna  l'albo,  del  quale  e'  data  pronta comunicazione all'impresa medesima.
 |  | Art. 16. 
 Attivita' in regime di stabilimento in un altro Stato membro
 
 1.  L'impresa,  qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
 2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attivita'  recante,  in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni  che  essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
 3.  L'impresa  trasmette  inoltre  la documentazione comprovante la nomina  di  un  rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato  comprendente  espressamente  anche i poteri di rappresentare l'impresa  in  giudizio  e  davanti  a tutte le autorita' dello Stato membro  di  stabilimento,  nonche'  di  concludere  e sottoscrivere i contratti  e  gli  altri  atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio  di  tale  Stato.  Il  rappresentante  generale deve avere domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la rappresentanza  sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua  volta  designare  come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
 4.  Il  rappresentante  generale o, se diversa, la persona preposta alla   gestione  effettiva  della  sede  secondaria  deve  essere  in possesso,  per  tutta  la  durata  dell'incarico,  dei  requisiti  di onorabilita'    e    professionalita'    secondo    quanto   previsto nell'articolo 76.  La  perdita  dei  requisiti  comporta la decadenza dalla  carica  ai  sensi  dell'articolo 76,  comma 2, e l'obbligo per l'impresa  di  provvedere  alla sostituzione del rappresentante o, se diversa,  della  persona  preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
 |  | Art. 17. 
 Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
 
 1.  L'ISVAP,  entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta  di  cui  all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti   previsti   al   comma  2,  trasmette  la  comunicazione all'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato membro nel quale l'impresa intende  stabilirsi,  unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa  possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' richiesto.
 2.  L'ISVAP  respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza  delle  strutture  amministrative o della stabilita' della  situazione  finanziaria  dell'impresa,  anche tenuto conto del programma  di  attivita'  presentato, ovvero quando il rappresentante generale   non   possieda   i   requisiti   di   onorabilita'   e  di professionalita'.
 3.    L'ISVAP    informa    prontamente   l'impresa   dell'avvenuta comunicazione  ai  sensi  del  comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
 4.  L'impresa  non  puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita'  prima  di  aver  ricevuto  una  comunicazione da parte dell'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro nel quale intende stabilirsi  o,  nel  caso  di  silenzio,  prima  che  siano trascorsi sessanta  giorni  dal  momento  in  cui  tale  autorita'  ha ricevuto dall''ISVAP   la   comunicazione   di  cui  all'articolo 16.  L'ISVAP trasmette  prontamente  all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta  dalla stessa autorita' di vigilanza e che pervenga entro il medesimo   termine,  relativamente  alle  disposizioni  di  interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
 5.   L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto  della comunicazione  effettuata  ai  sensi  dell'articolo 16, comma 1, deve informarne  l'ISVAP  e  l'autorita'  di  vigilanza dello Stato membro della  sede  secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto  comunicato.  L'ISVAP,  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricevimento  delle  informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorita'   competente  dello  Stato  membro  interessato.  L'ISVAP trasmette  prontamente  all'impresa  ogni eventuale comunicazione che pervenga  dall'autorita'  di  vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
 |  | Art. 18. 
 Attivita'  in  regime  di  prestazione  di  servizi in un altro Stato
 membro
 
 1.  L'impresa,  qualora  intenda  effettuare  per  la  prima  volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
 2.  Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale  sono  indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di  svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, la  natura  dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'ISVAP.
 |  | Art. 19. 
 Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
 
 1.  L'ISVAP,  entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  di  cui  all'articolo 18,  trasmette  all'autorita' di vigilanza  dello  Stato  membro,  nel  quale  l'impresa si propone di operare   in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  le necessarie  informazioni e contestualmente ne da' notizia all'impresa interessata.
 2.  L'ISVAP  respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza  delle  strutture  amministrative o della stabilita' della  situazione  finanziaria  dell'impresa,  anche tenuto conto del programma  di  attivita'  presentato.  In  tale  caso  l'ISVAP adotta provvedimento  motivato,  che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
 3.  L'impresa  puo'  dare  inizio  all'attivita' dal momento in cui riceve   dall'ISVAP   l'avviso   dell'avvenuta   trasmissione   delle informazioni di cui al comma 1.
 4.   L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto  della comunicazione    effettuata,    applica    la    procedura   prevista dall'articolo 17, comma 5.
 |  | Art. 20. 
 Assicurazione  malattia  in  sostituzione  di  un  regime  legale  di
 previdenza sociale
 
 1.  L'impresa,  qualora  intenda  assumere rischi del ramo malattia ubicati   in   altri  Stati  membri,  nei  quali  tali  assicurazioni sostituiscono  parzialmente  o  integralmente  la copertura sanitaria fornita   da   un   regime   legale  di  previdenza  sociale  e  sono obbligatoriamente  gestite  secondo  una  tecnica  analoga  a  quella dell'assicurazione   sulla   vita   secondo   quanto  previsto  dalle disposizioni  dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'ISVAP le  tabelle  di  frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti  pubblicati e trasmessi dalle autorita' di vigilanza degli Stati   interessati.   L'ISVAP   effettua   prontamente  la  relativa comunicazione all'impresa richiedente.
 |  | Art. 21. 
 Attivita' svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
 
 1.  L'impresa,  qualora  intenda  operare  in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede  secondaria  situata in un altro Stato membro, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
 2.  L'impresa  puo' iniziare l'attivita' a decorrere dal momento in cui  l'ISVAP  comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma  1.  L'impresa informa preventivamente l'ISVAP di ogni modifica della comunicazione effettuata.
 3.  L'esercizio  dell'attivita'  di cui al comma 1 e' soggetto alle disposizioni  applicabili  alle  imprese  con  sede legale in Italia, nonche' agli articoli 24, comma 4, e 26.
 |  | Art. 22. 
 Attivita' in uno Stato terzo
 
 1.  L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
 2.  L'ISVAP  vieta  all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile  ovvero  ritenga inadeguata, sulla base del programma  di  attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 si applicano anche all'impresa  che  intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
 |  | Art. 23. 
 Attivita' in regime di stabilimento
 
 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di   stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  da  parte  di un'impresa  avente  la  sede  legale  in  un  altro  Stato membro, e' subordinato  alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza  di  tale  Stato,  delle  informazioni  e degli adempimenti previsti   dalle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario.  Se l'impresa  si  propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti, la comunicazione include   la   dichiarazione   che   l'impresa   e'  divenuta  membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 2.  Il  rappresentante  generale  della sede secondaria deve essere munito  di  un  mandato  comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare  l'impresa  in  giudizio e davanti a tutte le autorita' della  Repubblica,  nonche'  quello  di  concludere e sottoscrivere i contratti  e  gli  altri  atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio  della  Repubblica.  Il rappresentante generale deve avere domicilio   all'indirizzo   della   sede   secondaria.   Qualora   la rappresentanza  sia  conferita  ad una persona giuridica, questa deve avere  la  sede  legale  nel territorio della Repubblica e deve a sua volta  designare  come  proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
 3.  Nel  termine  di  trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione  l'ISVAP  indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro  di  origine  la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
 4.  L'impresa  puo'  insediare  la  sede  secondaria  e dare inizio all'attivita'  nel  territorio  della  Repubblica  dal momento in cui riceve   dall'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  di  origine  la comunicazione  dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
 5.   L'impresa,   qualora   intenda   modificare  la  comunicazione effettuata,  ne informa l'ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere in   atto  quanto  comunicato.  L'ISVAP  valuta  la  rilevanza  delle informazioni  ricevute  in  relazione alla permanenza dei presupposti che  hanno  giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.
 |  | Art. 24. 
 Attivita' in regime di prestazione di servizi
 
 1.  L'accesso  all'attivita'  dei  rami  vita  o dei rami danni, in regime  di  liberta'  di  prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato  membro,  e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se    l'impresa   si   propone   di   assumere   rischi   concernenti l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla   circolazione   dei   veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la comunicazione  include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante  per  la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa   e'  divenuta  membro  dell'Ufficio  centrale  italiano  e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 2.  L'impresa  puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
 3.   L'impresa   comunica   all'ISVAP,  attraverso  l'autorita'  di vigilanza  dello  Stato  membro  d'origine, ogni modifica che intende apportare  alla  comunicazione  per  l'accesso  nel  territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi.
 4.  Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non puo'  avvalersi  di  sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista  in  un  semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite   una   persona  indipendente,  ma  incaricata  di  agire  in permanenza per conto dell'impresa stessa.
 |  | Art. 25. 
 Rappresentante per la gestione dei sinistri
 
 1.   L'impresa,   qualora  intenda  operare  nel  territorio  della Repubblica  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di servizi per l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti, nomina un rappresentante   incaricato  della  gestione  dei  sinistri  e  della liquidazione  dei  relativi  risarcimenti.  Al rappresentante possono essere  indirizzate  le  richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
 2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica e   non  puo'  svolgere  per  conto  dell'impresa  attivita'  diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.
 3.  Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente  i  poteri  di  rappresentare  l'impresa  in giudizio e davanti  a  tutte  le  autorita'  competenti  per  quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonche' di attestare l'esistenza e  la  validita'  dei  contratti  stipulati dall'impresa in regime di liberta' di prestazione di servizi.
 4.  Le  funzioni  del  rappresentante  per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
 5.  Le  generalita'  e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
 |  | Art. 26. 
 Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
 
 1.  L'ISVAP  pubblica,  in  appendice  all'albo  delle  imprese  di assicurazione,   l'elenco   delle   imprese   ammesse   ad   accedere all'esercizio  dei  rami  vita  e dei rami danni nel territorio della Repubblica  in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.
 |  | Art. 27. 
 Rispetto delle norme di interesse generale
 
 1.  L'impresa  non puo' stipulare contratti, nonche' fare ricorso a forme   di  pubblicita'  che  siano  in  contrasto  con  disposizioni nazionali   di  interesse  generale,  ivi  comprese  quelle  poste  a protezione   degli   assicurati   e  degli  altri  aventi  diritto  a prestazioni assicurative.
 |  | Art. 28 
 Attivita' in regime di stabilimento
 
 1. L'impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda esercitare  nel  territorio  della  Repubblica  i  rami vita o i rami danni,  e'  preventivamente  autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
 2.   L'autorizzazione   e'  efficace  limitatamente  al  territorio nazionale,  salva  l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per  l'accesso  all'attivita'  all'estero  in  regime  di liberta' di prestazione di servizi.
 3.   L'impresa,   qualora   nello   Stato   di   origine   eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo' essere autorizzata ad esercitare  esclusivamente  i  rami  danni  o  i rami vita, salvo che richieda  l'autorizzazione  all'esercizio  dei  rami  vita e dei rami infortuni e malattia.
 4.  L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica  una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che  abbia  residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo  23,  comma  2,  nonche'  del  potere  di  compiere  le operazioni  necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale  previsto  dal  comma  5.  Qualora  la  rappresentanza sia conferita  ad  una  persona  giuridica,  si  applica  la disposizione contenuta    nell'articolo    23,   comma 2,   ultimo   periodo.   Il rappresentante  generale  o,  se  diversa,  la  persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la   durata   dell'incarico,   dei   requisiti   di   onorabilita'  e professionalita' previsti dall'articolo 76.
 5.  L'ISVAP  determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio  dell'autorizzazione  iniziale,  ivi  compreso  l'obbligo di presentare  un  programma  di  attivita',  nonche'  il  possesso  nel territorio  della  Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a titolo  di  cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca  d'Italia,  di  una  somma,  in  numerario o in titoli, pari ad almeno  alla  meta'  dell'importo  minimo.  Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
 6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i  procedimenti e le condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami,  di  esercizio  congiunto  dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
 7.  L'autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata quando non sia  rispettato  dallo  Stato  di  origine il principio di parita' di trattamento  o  di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi la sede  legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.
 |  | Art. 29. 
 Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
 
 1.  E'  vietato  all'impresa  con  sede  legale  in uno Stato terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attivita' nei rami vita  o  nei  rami  danni  in  regime  di  liberta' di prestazione di servizi.
 2.  Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate  in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
 3.  E'  fatto  divieto  ai  soggetti  che  hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere   contratti   con  imprese  che  svolgono  l'attivita'  in violazione  di  quanto  previsto  ai commi 1 e 2. E' altresi' vietata qualsiasi  forma  di  intermediazione  per  la  stipulazione  di tali contratti.
 4.  In  caso  di  violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
 |  | Art. 30. 
 Requisiti organizzativi dell'impresa
 
 1.  L'impresa  di  assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita   o   dei   rami   danni   opera  con  un'idonea  organizzazione amministrativa  e  contabile  e  con un adeguato sistema di controllo interno.
 2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si' che   i  sistemi  di  monitoraggio  dei  rischi  siano  correttamente integrati  nell'organizzazione  aziendale  e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
 3.   L'impresa  che  esercita  l'attivita'  assicurativa  nel  ramo assistenza  soddisfa  i requisiti di professionalita' del personale e rispetta  le  caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento.
 |  | Art. 31. 
 Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami vita
 
 1.  L'impresa  che esercita i rami vita incarica un attuario per lo svolgimento  in via continuativa delle funzioni previste nel presente codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
 2.  L'attuario  incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.
 3.  L'impresa  deve  garantire  le  condizioni affinche' l'attuario incaricato  sia  messo  in  grado  di  espletare le funzioni in piena autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute necessarie.  Gli  organi  preposti  al controllo interno si avvalgono della  collaborazione  dell'attuario incaricato al fine di consentire la  corretta  rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi ai  costi  dell'impresa  ed  al  loro prevedibile andamento, che sono utilizzati per le valutazioni di competenza dell'attuario medesimo.
 4.  L'attuario  deve  dare  immediata  comunicazione  all'impresa e all'ISVAP  della  perdita  dei  requisiti o della sussistenza o della sopravvenienza  di  cause  di  incompatibilita' che ne determinano la decadenza dall'incarico.
 5.  In  caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o alle  disposizioni di attuazione, nonche' alle regole applicative dei principi  attuariali riconosciute dall'Istituto, l'incarico conferito all'attuario  e'  revocato  dall'impresa, direttamente o su richiesta dell'ISVAP. L'ISVAP informa della revoca l'ordine degli attuari.
 6.  In caso di cessazione dell'incarico dell'attuario per qualsiasi causa,  l'impresa  provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare un  nuovo  attuario  ed  a  comunicare  all'ISVAP  le  ragioni  della sostituzione,  fornendo  all'ISVAP  e al nuovo attuario, nei medesimi termini,   una   relazione  dettagliata  che  l'attuario  uscente  ha l'obbligo  di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le osservazioni  formulate  negli  ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in casi   eccezionali,   l'attuario   si  trovi  nell'impossibilita'  di predisporre la relazione, vi provvede l'impresa.
 |  | Art. 32. 
 Determinazione delle tariffe nei rami vita
 
 1.  I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante  il  ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai  costi  e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e,  in  particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche  necessarie.  A tal fine puo' essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere  impiegate  in  modo  sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati.
 2.  Le  ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti indicati  all'articolo  33,  nonche'  delle  regole  applicative  dei principi attuariali riconosciute dall'ISVAP con regolamento.
 3.  La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi spetta  all'attuario  e  forma  oggetto  di  una relazione tecnica da conservare  presso l'impresa. Il bilancio dell'impresa che esercita i rami  vita  e'  trasmesso  all'ISVAP insieme ad una relazione tecnica nella   quale   l'attuario   incaricato   descrive  analiticamente  i procedimenti  seguiti  e le valutazioni operate, con riferimento alle basi  tecniche  adottate,  per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica  evidenza  delle  eventuali  valutazioni  implicite e delle relative   motivazioni,   attesta  la  correttezza  dei  procedimenti seguiti,  riferisce  sui  controlli  operati in ordine alle procedure impiegate  per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del  portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve  tecniche,  ivi  comprese  le  eventuali  riserve aggiuntive, appostate in bilancio.
 4.  Nel  caso  di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee  ai  premi  ed  ai  relativi  proventi, l'ISVAP puo' vietare l'ulteriore  commercializzazione  dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
 5.  E' consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in  corso  di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi  tecniche.  In  caso  di  violazione del divieto il contratto e' nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
 6.  L'impresa comunica all'ISVAP gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
 |  | Art. 33. 
 Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
 
 1.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento, per tutti i contratti da stipulare  che  prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso di interesse massimo, che non puo' superare il sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
 2.  L'ISVAP  puo'  altresi'  determinare nel regolamento piu' tassi massimi  di  interesse,  diversificati  secondo  la  moneta in cui e' espresso  il  contratto,  purche'  ciascuno  di  essi  non  superi il sessanta  per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta e' espresso il contratto. In tale caso l'ISVAP consulta  preventivamente l'autorita' di vigilanza dello Stato membro interessato.
 3.  L'impresa,  nel  definire il tasso di interesse, entro i limiti previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
 4.  L'ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo' stabilire  nel  regolamento,  per  specifiche categorie di contratti, valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo' inoltre stabilire limiti  particolari  per  i  contratti  a  premio  unico o di rendita vitalizia  immediata  senza  facolta'  di  riscatto,  per i quali gli impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell'attivo.
 5.  Qualora  L'ISVAP  si  avvalga della facolta' di cui al comma 4, l'impresa  puo'  scegliere  il  tasso  di  interesse  prudenziale  da adottare,  tenendo conto della moneta in cui e' espresso il contratto e  degli  attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse utilizzato  puo'  essere  piu'  elevato del rendimento degli attivi a copertura,  calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore, previa opportuna deduzione.
 6.  I  tassi  massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1 sono  comunicati  dall'ISVAP  alla  commissione  europea  e,  ove  ne facciano  richiesta,  alle  autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri.
 |  | Art. 34. 
 Attuario  incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilita'
 civile veicoli e natanti
 
 1.    L'impresa    di   assicurazione   autorizzata   all'esercizio dell'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile  dei veicoli  a  motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e  12  di  cui  all'articolo 2,  comma  3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP.
 2.  L'attuario  incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita'  e  professionalita'  stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP.
 3.  L'attuario  incaricato  e'  preposto  alla  verifica delle basi tecniche,  delle  metodologie  statistiche,  delle ipotesi tecniche e finanziarie  utilizzate  ed alla valutazione della coerenza dei premi di  tariffa  con  i  parametri  di  riferimento  adottati. L'attuario incaricato  verifica  inoltre  la  correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
 4.  Le  funzioni  dell'attuario  incaricato  sono  determinate  dal Ministro  delle  attivita'  produttive  con  il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
 |  | Art. 35. 
 Determinazione  delle tariffe nei rami responsabilita' civile veicoli
 e natanti
 
 1. Nella formazione delle tariffe l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente  ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa puo' fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
 2.  Per  i  rischi  che,  per  le loro caratteristiche, non possono essere  ricondotti  ad  alcuna  delle tariffe stabilite dall'impresa, questa  puo'  avvalersi,  ai  fini  della  conoscenza  degli elementi statistici  necessari  per  la  determinazione del premio puro, delle informazioni  in  possesso  di uno o piu' organismi costituiti tra le imprese  esercenti  l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 2 si applicano anche per i rischi  che  presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere  di  particolarita'  o  di eccezionalita' rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
 4.   Gli   elementi   statistici  utilizzati  dall'impresa  per  la determinazione  del  premio  puro  per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono  essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
 |  | Art. 36. 
 Riserve tecniche dei rami vita
 
 1.  L'impresa  che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per  i  contratti  del  portafoglio  italiano,  riserve tecniche, ivi comprese   le   riserve   matematiche,  sufficienti  a  garantire  le obbligazioni  assunte  e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali  e  delle  regole  applicative  individuate dall'ISVAP con regolamento.
 2.  La  valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente,   per   consentire   all'impresa   di   effettuare,   con tempestivita',  gli  interventi  necessari.  A  tal  fine  l'attuario incaricato   ha  l'obbligo  di  informare  prontamente  l'organo  con funzioni  di  amministrazione  e  l'organo  che  svolge  funzioni  di controllo   dell'impresa  qualora  rilevi  l'esistenza  di  possibili condizioni  che  gli  impedirebbero,  a quel momento, di formulare un giudizio  di  piena  sufficienza  delle  riserve  tecniche in base ai principi  da  rispettare  per la redazione della relazione tecnica di cui  all'articolo  32,  comma  3.  L'impresa,  se  non e' in grado di rimuovere  le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
 3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio  un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle  somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali  e  delle  rendite  maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.
 4.  La  riserva  per  la  partecipazione agli utili e ai ristorni comprende  gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei  contratti  a  titolo  di  partecipazione agli utili tecnici e di ristorni,  purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti agli assicurati   o   non  siano  gia'  stati  considerati  nelle  riserve matematiche.
 5.  Per  la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari,  previste  nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
 6.  Le  riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di  loro  competenza  e  sono  determinate conformemente agli accordi contrattuali  di  riassicurazione,  in  base agli importi lordi delle riserve tecniche.
 7.  L'impresa  che  esercita  i  rami  vita  presenta  all'ISVAP il confronto  tra  le  basi  tecniche,  diverse  dal tasso di interesse, impiegate   nel   calcolo  delle  riserve  tecniche  ed  i  risultati dell'esperienza diretta.
 |  | Art. 37. 
 Riserve tecniche dei rami danni
 
 1.  L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per  i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre   sufficienti   a   far  fronte,  per  quanto  ragionevolmente prevedibile,  agli  impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le   riserve   sono   costituite,   al   lordo   delle   cessioni  in riassicurazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
 2.  Nei  confronti  dell'impresa  che esercita l'attivita' nei rami relativi  all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile dei  veicoli  e  dei  natanti  la valutazione sulla sufficienza delle riserve  tecniche  spetta  all'attuario  incaricato,  che esercita la funzione  di  controllo in via permanente, per consentire all'impresa di  effettuare,  con  tempestivita', gli interventi necessari. A tale fine  l'attuario  incaricato  ha  l'obbligo  di informare prontamente l'organo  con  funzioni  di  amministrazione  e  l'organo  che svolge funzioni  di  controllo  dell'impresa  qualora  rilevi l'esistenza di possibili  condizioni  che  gli  impedirebbero,  a  quel  momento, di formulare  un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base  ai  principi  da  rispettare  per  la  redazione  dell'apposita relazione  tecnica.  L'impresa,  se  non  e' in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da' pronta comunicazione all'ISVAP.
 3.  L'impresa  che  esercita  i rami danni costituisce alla fine di ogni  esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per sinistri   avvenuti   ma   non   ancora   denunciati   alla  chiusura dell'esercizio,  le riserve di perequazione, la riserva di senescenza e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
 4.  La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi sia  la  riserva  per  rischi  in  corso.  L'impresa  che esercita le assicurazioni  delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita' naturali  e  quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare integra per  tali  assicurazioni,  in  relazione  alla natura particolare dei rischi, la riserva per frazioni di premi.
 5.  La  riserva  sinistri  comprende  l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi,  risultino  necessarie  per  far  fronte  al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora  pagati,  nonche'  alle  relative  spese  di  liquidazione. La riserva  sinistri  e'  valutata  in  misura pari al costo ultimo, per tener  conto  di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici  e  prospettici  affidabili  e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.
 6.  La  riserva  per  i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati alla data di chiusura dell'esercizio, e' valutata tenendo conto della natura  dei  rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di valutazione.
 7.   Le   riserve   di  perequazione  comprendono  tutte  le  somme accantonate,  conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di perequare  le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o di  coprire  rischi  particolari. L'impresa autorizzata ad esercitare l'attivita'  assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di perequazione,  destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni, salvo  che  nel  ramo  credito e cauzioni, costituisce una riserva di perequazione  per  rischi di calamita' naturali, diretta a compensare nel  tempo  l'andamento  della  sinistralita'.  Le  condizioni  e  le modalita'  per  la  costituzione  della  riserva  di perequazione per rischi  di  calamita'  naturale  e per i danni derivanti dall'energia nucleare  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentito l'ISVAP.
 8.  Per  i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno durata  poliennale  o  che,  pur  avendo  durata  annuale,  prevedono l'obbligo di rinnovo alla scadenza, l'impresa costituisce una riserva di  senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al  crescere  dell'eta'  degli  assicurati,  qualora  i  premi  siano determinati,  per  l'intera  durata  della  garanzia, con riferimento all'eta'   degli   assicurati   al  momento  della  stipulazione  del contratto. Per tali contratti l'impresa puo' esercitare il diritto di recesso,  a  seguito  di  sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione  del  contratto. Per i contratti di assicurazione contro il  rischio di non autosufficienza l'impresa costituisce una apposita riserva  secondo  appropriati  criteri  attuariali  che tengono conto dell'andamento del rischio per l'intera durata della garanzia.
 9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli  importi  da  attribuire  agli  assicurati  o  ai beneficiari dei contratti  a  titolo  di  partecipazione  agli  utili  tecnici  e  ai ristorni,  purche'  tali  importi  non  siano  stati  attribuiti agli assicurati.
 10.  L'impresa  autorizzata all'esercizio congiunto dell'attivita', nei  rami  vita  e  nei  rami  infortuni e malattia, si conforma alle specifiche disposizioni applicabili.
 11.  Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di  loro  competenza  e  sono  determinate conformemente agli accordi contrattuali  di  riassicurazione,  in  base agli importi lordi delle riserve   tecniche.   La  riserva  premi  relativa  agli  importi  di riassicurazione  e'  calcolata  in  base ai metodi di cui al comma 4, coerentemente  alla  scelta operata dall'impresa per il calcolo della riserva premi lorda.
 |  | Art. 37-bis. (6) (( Riserve tecniche del lavoro indiretto ))
 
 ((  1.  L'impresa  di  assicurazione  che  esercita  congiuntamente l'attivita' di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve  tecniche  alla  fine  di  ciascun  esercizio, al lordo delle retrocessioni,  in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni   stabilite   dall'ISVAP  con  regolamento.  Si  applica l'articolo 64, comma 2.
 2.  Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis, comma  1,  e  65,  comma  3,  le  imprese costituiscono per il lavoro indiretto  le  riserve  tecniche  alla  fine di ciascun esercizio, al lordo   delle  retrocessioni,  in  relazione  agli  impegni  assunti. L'iscrizione  in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle  imprese  cedenti.  Le  imprese  valutano  la  congruita' delle riserve  del  lavoro  indiretto  affinche'  risultino  sufficienti in relazione  agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate. ))
 |  | Art. 38. 
 Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita'
 
 1.  Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con  attivi  di  proprieta'  dell'impresa.  Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e  dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita'    degli    investimenti,   provvedendo   ad   un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
 2. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie  di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono   ammessi   nel   regolamento  adottato  dall'ISVAP.  L'Istituto stabilisce,  nel  medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime.
 3.  L'ISVAP,  nel  caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono   state   osservate  le  regole  di  cui  al  comma 2,  comunica all'impresa  l'inammissibilita'  ad  essere  destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.
 4.  Fatti  salvi  i  principi  di  cui  al  comma 1, in circostanze eccezionali  e  su  motivata  richiesta  dell'impresa,  l'ISVAP  puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a  copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale.
 5.  In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in   una   societa'   controllata,  che  per  conto  dell'impresa  di assicurazione  ne  gestisce  in  tutto  o  in parte gli investimenti, l'ISVAP,  nel  verificare  la corretta applicazione delle norme e dei principi  di  cui  al  presente  articolo,  tiene  conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata.
 6.  Per  i  contratti  compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo'  localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in  uno  o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare  la  localizzazione  di  parte  degli attivi in uno Stato terzo.   In   deroga   alle   disposizioni  del  presente  comma,  la localizzazione  dei  crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.
 |  | Art. 39. 
 Valutazione delle attivita' patrimoniali
 
 1.  Gli  attivi  posti  a  copertura  delle  riserve  tecniche sono valutati  al  netto  dei  debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
 2.  La  valutazione  degli  attivi  posti a copertura delle riserve tecniche e' effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo.
 3.  L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai criteri di valutazione delle attivita' patrimoniali.
 |  | Art. 40. 
 Regole sulla congruenza
 
 1.  Quando  la garanzia assicurativa e' espressa in una determinata valuta,  l'obbligazione  dell'impresa  si considera esigibile in tale valuta.
 2.   Quando  la  garanzia  assicurativa  non  e'  espressa  in  una determinata  valuta,  l'obbligazione dell'impresa di assicurazione si considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio. Nelle  assicurazioni  dei rami danni l'impresa puo' altresi' eseguire la  prestazione  nella stessa valuta in cui e' stato pagato il premio se,  sin  dalla  stipulazione  del  contratto, risulti obiettivamente prevedibile  che  la  prestazione  debba  essere  corrisposta in tale valuta.
 3.  L'impresa  provvede  alla  copertura delle riserve tecniche nel rispetto  del  principio  della  congruenza.  L'ISVAP  individua, con regolamento, i casi di deroga, determinando altresi' le tipologie, le modalita'  e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o di  strumenti  finanziari  derivati  che siano idonei a soddisfare le medesime esigenze.
 |  | Art. 41. 
 Contratti  direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di
 investimento collettivo del risparmio
 
 1.   Qualora   le   prestazioni  previste  in  un  contratto  siano direttamente  collegate  al  valore  delle  quote  di un organismo di investimento  collettivo  del  risparmio  oppure  al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le  riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la  massima  approssimazione  possibile dalle quote dell'organismo di investimento  collettivo  del  risparmio  oppure  da quelle del fondo interno,  se  e'  suddiviso  in  quote  definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
 2.   Qualora   le   prestazioni  previste  in  un  contratto  siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento  diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative   a   tali  contratti  sono  rappresentate  con  la  massima approssimazione  possibile  dalle  quote  rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata   sicurezza  e  negoziabilita'  che  corrispondano  il  piu' possibile   a  quelli  su  cui  si  basa  il  valore  di  riferimento particolare.
 3. L'articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle quote  massime  di  cui  al  comma  2  del medesimo articolo non sono applicabili  agli  attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che sono  direttamente  collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni  relative  alle regole di congruenza non si applicano alle   obbligazioni  derivanti  dai  contratti  di  cui  al  presente articolo.
 4.  Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1 e  2  comprendano  una  garanzia  di  risultato  dell'investimento  o qualsiasi  altra  prestazione  garantita, alle corrispondenti riserve tecniche aggiuntive si applica l'articolo 38.
 5.   L'ISVAP   stabilisce,   con   regolamento,  disposizioni  piu' dettagliate  per  l'individuazione  delle  categorie  di  attivi, che possono  essere  destinati  a copertura delle riserve tecniche, e dei relativi limiti.
 |  | Art. 42. 
 Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche
 
 1.  L'impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi  momento  l'importo  degli  attivi  iscritti  deve  essere, tenendo   conto   delle   annotazioni   dei  movimenti,  almeno  pari all'ammontare delle riserve tecniche.
 2.  Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche ed iscritte    nel   registro   sono   riservate   in   modo   esclusivo all'adempimento   delle   obbligazioni  assunte  dall'impresa  con  i contratti  ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
 3.  L'impresa  comunica  all'ISVAP  la  situazione  delle attivita' risultante  dal  registro.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni  per  la  formazione  e  la  tenuta  del  registro,  con particolare  riguardo  all'annotazione  delle  operazioni effettuate, nonche'  i  termini,  le  modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
 |  | Art. 42-bis. (6) (( Attivi a copertura delle riserve tecniche
 del lavoro indiretto ))
 
 ((  1.  Agli  attivi  a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto  dei  rami  vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione  di  cui  all'articolo  37,  comma  7,  si applicano gli articoli  38,  39, 40 e 65-bis. L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie  di  attivi,  compresi  gli  strumenti finanziari derivati, ammessi  a  copertura  delle  riserve  tecniche del lavoro indiretto, nonche' le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime.
 2.  Fino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui al comma 1, gli attivi  a  copertura  delle  riserve  tecniche  del  lavoro indiretto tengono   conto  del  tipo  di  affari  assunti  dall'impresa  ed  in particolare,   della  natura,  dell'ammontare  e  della  cadenza  dei pagamenti  dei  sinistri  attesi,  in  modo  tale  che  sia possibile realizzare   condizioni   di   sufficienza,   liquidita',  sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
 3.  L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli  attivi,  in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle  condizioni  economiche  ed  in  particolare  all'andamento dei mercati   finanziari   e   immobiliari  o  all'impatto  dei  sinistri catastrofali. ))
 |  | Art. 42-ter. (6) (( Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
 per le imprese di assicurazione in presenza
 di determinate condizioni ))
 
 ((  1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma  3-bis,  lettere  a),  b)  e  c), agli attivi a copertura delle riserve  tecniche  del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione si applica l'articolo 65.
 2.  Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le  riserve  tecniche  relative  alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attivita' di assicurazione diretta senza possibilita' di trasferimenti.
 3.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo  65,  comma  3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e 3. ))
 |  | Art. 43. 
 Riserve  tecniche  relative  all'attivita'  esercitata  in  regime di
 stabilimento negli Stati terzi
 
 1.  Per  le  obbligazioni  assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati.
 2.   L'ISVAP  verifica  che  nel  bilancio  dell'impresa  risultino iscritte attivita' sufficienti alla copertura delle riserve di cui al comma 1.
 |  | Art. 44. 
 Margine di solvibilita'
 
 1.  L'impresa  dispone  costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente  per  la  complessiva attivita' esercitata nel territorio della  Repubblica ed all'estero. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le  regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle disposizioni  del  presente capo e di quelle previste dalla normativa in  materia  di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
 2.  Il  margine  di  solvibilita'  disponibile e' rappresentato dal patrimonio  netto  dell'impresa  al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
 a) il  capitale  sociale  versato  o, se si tratta di societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
 b) le  riserve  legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate  a  copertura  di  specifici  impegni o a rettifica di voci dell'attivo;
 c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
 d) le  perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.
 3.  Possono  inoltre  essere  compresi  nel margine di solvibilita' disponibile:
 a) le  azioni  preferenziali  cumulative e i prestiti subordinati sino   a   concorrenza   del  cinquanta  per  cento  del  margine  di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto,  di  cui  il venticinque per cento al massimo comprendente prestiti   subordinati   a  scadenza  fissa  o  azioni  preferenziali cumulative  a  durata  determinata.  Per  essere  computati  tra  gli elementi  costitutivi  del  margine  di  solvibilita'  disponibile  i prestiti   subordinati  devono  soddisfare  le  condizioni  stabilite all'articolo  45,  commi  1  e  2. Le azioni preferenziali cumulative possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti in  base  ai  quali,  in  caso  di  liquidazione  ordinaria  o coatta dell'impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli  altri  creditori  e  vengano rimborsate solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
 b) i   titoli  a  durata  indeterminata  e  gli  altri  strumenti finanziari,  comprese  le  azioni preferenziali cumulative diverse da quelle  menzionate  alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta per  cento  del  margine di solvibilita' disponibile o, se inferiore, del  margine  di  solvibilita'  richiesto,  limite da assumere per il totale  di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e prestiti  subordinati  di cui alla lettera a) del presente comma. Per essere   computati  tra  gli  elementi  costitutivi  del  margine  di solvibilita'  disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti  finanziari,  comprese  le azioni preferenziali cumulative, devono soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 45, comma 8.
 4.  Su  motivata  richiesta  dell'impresa,  accompagnata  da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita'  disponibile,  per periodi singolarmente non superiori a dodici  mesi,  gli  ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
 5. L'ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali non  si  tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa, agli effetti del margine di solvibilita'.
 |  | Art. 44-bis. (6) (( Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione
 vita esercenti anche attivita' riassicurative ))
 
 (( 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita  che  esercita  congiuntamente  l'attivita'  di riassicurazione, limitatamente  alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la  costituzione  del  margine  di  solvibilita' applica gli articoli 66-bis,  66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 a)  i  premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
 b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
 c)   le   riserve   tecniche   relative   alle   accettazioni  in riassicurazione  superano  il  10  per  cento  delle riserve tecniche totali. ))
 |  | Art. 45. 
 Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti
 finanziari
 
 1.  I  prestiti  subordinati  possono essere inclusi nel margine di solvibilita'  disponibile,  limitatamente  alle  somme effettivamente versate,  purche'  sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso  di  liquidazione  ordinaria  o  coatta dell'impresa, i prestiti abbiano  un  grado  inferiore  rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori  e  vengano  rimborsati  solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione.
 2.  I  prestiti  subordinati  possono essere inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i documenti che ne regolano l'emissione:
 a) prevedano  espressamente  che eventuali modifiche siano valide solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
 b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba, in  casi  diversi  dalla liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
 c) per  i  prestiti  a  scadenza  fissa,  prevedano che la durata minima non sia inferiore a cinque anni;
 d) per  i  prestiti  per  i  quali non e' stabilita una scadenza, prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
 e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo su   iniziativa   dell'impresa   emittente  e  previa  autorizzazione dell'ISVAP.
 3.  Per  i  prestiti  a  scadenza  fissa,  l'impresa  e'  tenuta  a sottoporre  all'approvazione  dell'ISVAP, al piu' tardi un anno prima della  data  di  scadenza  del  prestito,  un  piano  che  indichi le modalita'  ed  i  mezzi  tramite  i  quali,  alla  scadenza medesima, l'impresa  intende  mantenere  le  condizioni di solvibilita', tenuto anche  conto  delle  prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere all'estinzione del prestito. L'obbligo di presentazione del piano  non  ricorre  se  l'impresa ha ridotto gradualmente, nel corso degli  ultimi  cinque  anni precedenti la data di scadenza, l'importo del   prestito   computato   ai  fini  del  margine  di  solvibilita' disponibile,  provvedendo  contestualmente  alla sua sostituzione con elementi idonei.
 4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  3 non precludono la possibilita'  di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti a  scadenza  fissa ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
 5.  Il  rimborso  anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i quali  non  e' stabilita una scadenza puo' essere effettuato soltanto ad iniziativa dell'impresa e previa autorizzazione dell'ISVAP.
 6.  Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta motivata  all'ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il rimborso,  accompagnata  da idonea documentazione attestante, tramite indicazione delle modalita' e dei mezzi con i quali l'impresa intende mantenere  le condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine   di   solvibilita'  disponibile  anche  tenuto  conto  delle prevedibili  esigenze  del  margine  di  solvibilita'  richiesto alla chiusura  dell'esercizio  nel corso del quale si intende procedere al rimborso   anticipato.   L'autorizzazione   dell'ISVAP   puo'  essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
 7.  Per  i  prestiti,  per  i  quali non e' stabilita una scadenza, l'esercizio  del preavviso, da comunicare immediatamente all'ISVAP, o la  richiesta  di  rimborso  anticipato comportano la riduzione della percentuale  di  utilizzo  del prestito subordinato dal cinquanta per cento   al   venticinque   per  cento  del  margine  di  solvibilita' disponibile  o,  se inferiore, del margine di solvibilita' richiesto. In  caso  di  esercizio  del  preavviso  si applicano le disposizioni contenute nel comma 3.
 8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari anche  con  scadenza determinata, purche' non inferiore a dieci anni, comprese  le  azioni preferenziali cumulative di cui all'articolo 44, comma   3,   lettera b),   possono  essere  inclusi  nel  margine  di solvibilita'  disponibile,  limitatamente  alle  somme effettivamente versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
 a) e' previsto nei documenti che ne regolano l'emissione che esso puo' essere modificato solo previa autorizzazione dell'ISVAP;
 b) e'  esclusa  nei  documenti  che  ne  regolano  l'emissione la rimborsabilita'  su  iniziativa  del  portatore o senza la preventiva autorizzazione  dell'ISVAP.  L'autorizzazione  dell'ISVAP puo' essere rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini del  rimborso  e della relativa autorizzazione deve essere presentata richiesta  motivata  all'ISVAP  almeno  sei  mesi  prima  della  data stabilita  per  il  rimborso,  accompagnata  da idonea documentazione attestante,  tramite  indicazione  delle  modalita' e dei mezzi con i quali  l'impresa  intende  mantenere  le  condizioni di solvibilita', l'assenza di pregiudizio al margine di solvibilita' disponibile anche tenuto  conto  delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita' richiesto alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale si intende procedere al rimborso;
 c) e'  prevista  nei  documenti  che  ne  regolano l'emissione la possibilita'   di  differire  il  pagamento  degli  interessi  quando l'impresa  non  dispone  del  margine  di solvibilita' richiesto. Gli interessi  maturati  e  non  corrisposti  sono esclusi dal margine di solvibilita' disponibile;
 d) e'  stabilito  nei documenti che ne regolano l'emissione che i crediti  del  prestatore  nei confronti dell'impresa sono interamente subordinati  a  quelli  di  tutti  i  creditori  non subordinati, ivi compresi gli assicurati;
 e) e'  prevista  nei  documenti  che  ne  regolano l'emissione la capacita'  del  debito e degli interessi, maturati e non corrisposti, di  assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale che   sia   consentito   all'impresa   di   proseguire   regolarmente l'attivita'. Le perdite, risultanti dal bilancio dell'impresa, devono aver determinato una riduzione del margine di solvibilita' richiesto, senza  che  si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione nella  misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo adeguato  l'esistenza e l'operativita' della clausola di assorbimento delle perdite.
 9.   L'ISVAP   individua,   con   regolamento,  le  condizioni  che garantiscono  pienamente  la stabilita' dell'impresa di assicurazione in  presenza  delle  quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile.
 10.  Nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti  previsti nel presente  articolo  le  azioni  preferenziali  cumulative, i prestiti subordinati,  i  titoli  a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari  sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita' corretta  di  un'impresa  di  assicurazione  e  di solvibilita' della relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
 |  | Art. 46. 
 Quota di garanzia
 
 1.  Un  terzo  del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia.
 2.  La  quota  di  garanzia  dell'impresa che esercita i rami vita, fermi  restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o  del  fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a tre milioni di euro.
 3.  La  quota  di  garanzia dell'impresa che esercita i rami danni, fermi  restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale o  del  fondo di garanzia, non puo' in nessun caso essere inferiore a due  milioni di euro. Qualora l'impresa sia autorizzata all'esercizio dei  rami  10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all'articolo 2, comma 3, la quota  di  garanzia  non  puo'  in nessun caso essere inferiore a tre milioni  di  euro.  Qualora  l'autorizzazione  comprenda piu' rami di assicurazione  si  ha  riguardo  al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto l'importo piu' elevato.
 4.  La  quota  di  garanzia  e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
 5.  Gli  importi  di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente, con   regolamento   adottato   dall'ISVAP,   in  base  all'incremento dell'indice  europeo  dei  prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.
 |  | Art. 47. 
 Cessione dei rischi in riassicurazione
 
 1.  L'ISVAP  puo'  non  tener  conto, ai fini della copertura delle riserve  tecniche  e  del  calcolo del margine di solvibilita', della cessione  dei  rischi  in  riassicurazione  ad imprese aventi la sede legale  in  Stati  terzi  che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
 2.  La  decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni     attinenti    alla    solvibilita'    delle    imprese riassicuratrici.
 |  | Art. 48. 
 Requisiti organizzativi della sede secondaria
 
 1.  La  sede  secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa  che  ha  sede  legale  in  uno  Stato  terzo, opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
 2.  Alla  sede  secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
 |  | Art. 49. 
 Riserve tecniche
 
 1.  L'impresa  rispetta,  per  le  assicurazioni  e  le  operazioni comprese  nel  portafoglio  della  sede  secondaria,  le disposizioni relative  alla  disciplina  delle  riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
 2.  Per  la  localizzazione  degli  attivi  posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma  6.  L'ISVAP  puo'  tuttavia  richiedere  che  gli attivi siano localizzati  nel  territorio  della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario  per  la  salvaguardia  degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita  ed  i  rami  infortuni  e  malattia  rispetta  le  disposizioni stabilite  per  le  imprese  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica.
 |  | Art. 50. 
 Calcolo del margine di solvibilita' e della quota di garanzia
 
 1.  L'impresa  dispone,  per  la  sede secondaria, di un margine di solvibilita'  costituito  secondo  le  disposizioni  del  capo IV, in quanto  applicabili,  e calcolato avuto riguardo all'attivita' svolta dalla   sede  secondaria  secondo  quanto  previsto  con  regolamento adottato dall'ISVAP.
 2.  Il  terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota  di  garanzia.  La  quota  non puo' essere inferiore alla meta' degli  importi  previsti  dall'articolo 46  per  i  rami  ai quali si riferisce l'autorizzazione.
 3.  Le  attivita'  costitutive  del  margine  di  solvibilita' sono localizzate,   fino  a  concorrenza  dell'ammontare  della  quota  di garanzia,  nel  territorio  della  Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
 4.   La  disposizione  del  comma  1  non  si  applica  all'impresa autorizzata  ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a  vigilanza  globale  di  solvibilita' esercitata dalla autorita' di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.
 |  | Art. 51. 
 Agevolazioni per l'impresa operante in piu' Stati membri
 
 1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare   nel   territorio   della  Repubblica  e'  gia'  autorizzata all'esercizio  dei  rami  vita  o  dei rami danni in uno o piu' Stati membri  o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo' chiedere:
 a) di  poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50,  comma  1,  il margine di solvibilita' in funzione dell'attivita' globale  esercitata  dalle  proprie  sedi  secondarie  stabilite  nel territorio degli Stati membri;
 b) di  poter  costituire  la  cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
 c) di  poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali  ha  insediato  una  sede  secondaria, le attivita' costitutive della  quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
 2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo  aver  ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica,  insedia  una  sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
 3.  Nella  domanda  l'impresa  deve indicare l'autorita' alla quale chiede  che  venga  demandato  il  controllo  di  solvibilita' per il complesso  delle attivita' effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli  Stati  membri.  La  domanda  deve  essere motivata. In caso di accoglimento   l'impresa   deve   costituire   la  cauzione  prevista dall'articolo  28,  comma 5, nello Stato membro alla cui autorita' e' demandato   il  controllo  della  solvibilita'  per  l'insieme  delle attivita' esercitate nel territorio dell'Unione europea.
 4.  Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorita' degli Stati membri interessati. Esse  hanno  effetto  dal momento in cui l'autorita' prescelta per il controllo  della  solvibilita' globale, avuta notizia dell'accordo di tutti  gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita' di essere  disposta  ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorita' di vigilanza.
 5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il  margine di solvibilita' avendo riguardo all'attivita' complessiva svolta  dall'insieme  delle  sedi  secondarie  stabilite  negli Stati membri.
 |  | Art. 52. 
 Nozione
 
 1.   La   societa'  di  mutua  assicurazione  costituita  ai  sensi dell'articolo  2546  del  codice  civile  puo' esercitare l'attivita' assicurativa  nei  rami  vita  o  nei  rami  danni e limitatamente al territorio   della   Repubblica,  senza  che  trovi  applicazione  la disciplina  sui  requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II,  quando  ricorrono  le  condizioni  rispettivamente stabilite nei commi  2  e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
 2.  La  societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami  vita,  deve  prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi  supplementari,  o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
 3.  La  societa' di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami  danni,  deve prevedere nello statuto la possibilita' di esigere contributi  supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta' dai soci.
 4.  Se  gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi  consecutivi,  a  decorrere  dal  quarto  esercizio la mutua assicuratrice  non  e'  piu'  soggetta alle disposizioni del presente titolo ed e' tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13  entro  trenta  giorni  dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
 
 
 
 Nota all'art. 52:
 -  Per  l'art.  2546  del  codice  civile  vedi la nota
 all'art. 14.
 
 
 
 
 |  | Art. 53. 
 Attivita' esercitabili
 
 1.  L'impresa  di  cui  all'articolo  52,  comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
 2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
 3.  Le  societa'  di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio  dei  soli  rami  vita  o  dei  soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
 |  | Art. 54. 
 Requisiti degli esponenti aziendali
 
 1.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive  determina,  con  il regolamento  di  cui  all'articolo  76, i requisiti di onorabilita' e indipendenza  degli  esponenti  aziendali  e  stabilisce requisiti di professionalita'   che   tengano   conto  delle  dimensioni  e  delle limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
 |  | Art. 55. 
 Autorizzazione
 
 1.  L'ISVAP  o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale  a  cio'  preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
 2.  Le  societa'  autorizzate  sono  iscritte  in apposita sezione, rubricata  altre  mutue  assicuratrici,  dell'albo  delle  imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
 3.  L'ISVAP,  con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni   a  statuto  speciale,  il  procedimento  per  il  rilascio, l'estensione   ed   il   diniego   dell'autorizzazione.   Si  applica l'articolo 14, comma 3.
 |  | Art. 56. 
 Altre norme applicabili
 
 1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa  dell'impresa,  gli  obblighi  di  tenuta  dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza, tenuto  conto  delle  dimensioni  e  delle  limitazioni all'attivita' esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
 2.  Nell'esercizio  dell'attivita'  le  mutue  assicuratrici di cui all'articolo  52  sono  soggette  alle  disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
 3.  Alla  mutua  assicuratrice  di  cui  al  presente titolo non si applicano  gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo  comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater,     2545-quinquies,    2545-octies,    secondo    comma, 2545-undecies,  terzo  comma,  2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies,  2545-septiesdecies,  2545-octiesdecies del codice civile.
 
 
 
 Nota all'art. 56:
 -  Il  testo  degli  articoli 2346  sesto  comma;  2349
 secondo  comma;  2519 secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544
 secondo  comma, primo periodo; 2545-quater, 2545-quinquies,
 2545-octies,  secondo  comma;  2545-undecies,  terzo comma;
 2545-terdecies,   2545-quinquiesdecies,  2545-sexiesdecies,
 2545-septiesdecies,  2545-octiesdecies  del  codice civile,
 sono i seguenti:
 «Art. 2346 (Emissione delle azioni). - (Omissis).
 Resta  salva la possibilita' che la societa', a seguito
 dell'apporto  da parte dei soci o di terzi anche di opera o
 servizi,  emetta  strumenti  finanziari  forniti di diritti
 patrimoniali  o anche di diritti amministrativi, escluso il
 voto  nell'assemblea  generale degli azionisti. In tal caso
 lo  statuto  ne  disciplina  le  modalita'  e condizioni di
 emissione,  i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso
 di  inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
 di circolazione.».
 «Art.  2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei
 prestatori di lavoro). - Omissis.
 L'assemblea   straordinaria  puo'  altresi'  deliberare
 l'assegnazione  ai  prestatori  di  lavoro dipendenti della
 societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari,
 diversi  dalle  azioni,  forniti  di diritti patrimoniali o
 anche   di   diritti   amministrativi,   escluso   il  voto
 nell'assemblea   generale  degli  azionisti.  In  tal  caso
 possono  essere  previste  norme  particolari riguardo alle
 condizioni   di  esercizio  dei  diritti  attribuiti,  alla
 possibilita'  di  trasferimento  ed alle eventuali cause di
 decadenza o riscatto.».
 «Art. 2519 (Norme applicabili). - Omissis.
 L'atto   costitutivo   puo'   prevedere   che   trovino
 applicazione,   in   quanto  compatibili,  le  norme  sulla
 societa'  a  responsabilita' limitata nelle cooperative con
 un  numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con
 un  attivo  dello  stato  patrimoniale  non superiore ad un
 milione di euro.».
 «Art.  2526  (Soci  finanziatori  e  altri di titoli di
 debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di
 strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
 societa' per azioni.
 L'atto  costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
 anche   amministrativi   attribuiti   ai  possessori  degli
 strumenti  finanziari  e  le  eventuali  condizioni  cui e'
 sottoposto  il  loro  trasferimento.  I  privilegi previsti
 nella  ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
 non   si   estendono  alle  riserve  indivisibili  a  norma
 dell'art.  2545-ter.  Ai possessori di strumenti finanziari
 non  puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo
 dei  voti  spettanti  all'insieme  dei soci presenti ovvero
 rappresentati in ciascuna assemblea generale.
 Il  recesso  dei  possessori  di  strumenti  finanziari
 forniti   del   diritto   di  voto  e'  disciplinato  dagli
 articoli 2437 e seguenti.
 La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
 a  responsabilita'  limitata puo' offrire in sottoscrizione
 strumenti  privi  di  diritti  di  amministrazione  solo  a
 investitori qualificati.».
 Art.  2541  (Assemblee  speciali  dei  possessori degli
 strumenti).  -  Se  sono  stati emessi strumenti finanziari
 privi  di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna
 categoria delibera:
 1)      sull'approvazione     delle     deliberazioni
 dell'assemblea  della societa' cooperativa che pregiudicano
 i diritti della categoria;
 2)  sull'esercizio  dei diritti ad essa eventualmente
 attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
 3)  sulla  nomina  e  sulla revoca dei rappresentanti
 comuni    di    ciascuna   categoria   e   sull'azione   di
 responsabilita' nei loro confronti;
 4)  sulla  costituzione  di  un  fondo  per le spese,
 necessario  alla tutela dei comuni interessi dei possessori
 degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
 5)  sulle  controversie con la societa' cooperativa e
 sulle relative transazioni e rinunce;
 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna
 categoria di strumenti finanziari.
 L'assemblea  speciale e' convocata dagli amministratori
 della  societa'  cooperativa  o  dal rappresentante comune,
 quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei
 possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
 Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
 delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare
 gli   interessi   comuni  dei  possessori  degli  strumenti
 finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
 Il  rappresentante  comune  ha  diritto  di esaminare i
 libri  di  cui  all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere
 estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea
 della    societa'    cooperativa   e   di   impugnarne   le
 deliberazioni.».
 «Art.  2543  (Organo  di  controllo).  -  La nomina del
 collegio  sindacale  e'  obbligatoria nei casi previsti dal
 secondo  e  terzo  comma  dell'art. 2477, nonche' quando la
 societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
 L'atto  costitutivo  puo' attribuire il diritto di voto
 nell'elezione  dell'organo  di  controllo proporzionalmente
 alle  quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della
 partecipazione allo scambio mutualistico.
 I  possessori  degli  strumenti  finanziari  dotati  di
 diritti  di amministrazione possono eleggere, se lo statuto
 lo  prevede,  nel complesso sino ad un terzo dei componenti
 dell'organo di controllo.».
 «Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). - (Omissis).
 Se   la   cooperativa   ha   adottato   il  sistema  di
 amministrazione  di  cui all'art. 2409-octies, i possessori
 di  strumenti  finanziari  non  possono eleggere piu' di un
 terzo  dei  componenti del consiglio di sorveglianza e piu'
 di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.
 (Omissis).».
 «Art.   2545-quater   (Riserve   legali,  statutarie  e
 volontarie).  -  Qualunque  sia  l'ammontare  del  fondo di
 riserva  legale,  deve  essere a questo destinato almeno il
 trenta per cento degli utili netti annuali.
 Una   quota  degli  utili  netti  annuali  deve  essere
 corrisposta  ai  fondi  mutualistici per la promozione e lo
 sviluppo   della   cooperazione,  nella  misura  e  con  le
 modalita' previste dalla legge.
 L'assemblea  determina, nel rispetto di quanto previsto
 dall'art.  2545-quinquies,  la destinazione degli utili non
 assegnati ai sensi del primo e secondo comma.».
 «Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve
 dei  soci  cooperatori).  -  L'atto  costitutivo  indica le
 modalita'  e  la  percentuale  massima  di ripartizione dei
 dividendi tra i soci cooperatori.
 Possono   essere   distribuiti   dividendi,  acquistate
 proprie  quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve
 divisibili  se  il  rapporto  tra  il patrimonio netto e il
 complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un
 quarto.  La  condizione  non  si  applica nei confronti dei
 possessori di strumenti finanziari.
 L'atto  costitutivo  puo'  autorizzare  l'assemblea  ad
 assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
 a) l'emissione  degli  strumenti  finanziari  di  cui
 all'art. 2526;
 b) mediante   aumento   proporzionale   delle   quote
 sottoscritte  e  versate,  o  mediante l'emissione di nuove
 azioni,  anche  in deroga a quanto previsto dall'art. 2525,
 nella  misura  massima  complessiva del venti per cento del
 valore originario.
 Le  riserve  divisibili,  spettanti al socio in caso di
 scioglimento  del rapporto, possono essere assegnate, se lo
 statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di
 strumenti  finanziari  liberamente  trasferibili  e  devono
 esserlo  ove  il  rapporto  tra  il  patrimonio  netto e il
 complessivo  indebitamento  della societa' sia inferiore ad
 un quarto.
 Le  disposizioni  dei  commi  secondo  e  terzo  non si
 applicano  alle  cooperative  con azioni quotate in mercati
 regolamentati.».
 «Art.   2545-octies   (Perdita   della   qualifica   di
 cooperativa a mutualita' prevalente). - (Omissis).
 In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,
 ove   presente,   gli  amministratori  devono  redigere  un
 apposito  bilancio,  da  notificarsi  entro sessanta giorni
 dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive,
 al  fine  di  determinare  il  valore effettivo dell'attivo
 patrimoniale  da  imputare  alle  riserve  indivisibili. Il
 bilancio  deve  essere  verificato  senza  rilievi  da  una
 societa' di revisione.».
 «Art.   2545-undecies  (Devoluzione  del  patrimonio  e
 bilancio di trasformazione). - (Omissis).
 L'assemblea  non  puo'  procedere alla deliberazione di
 cui  ai  precedenti  commi  qualora  la cooperativa non sia
 stata  sottoposta  a  revisione  da parte dell'autorita' di
 vigilanza    nell'anno    precedente   o,   comunque,   gli
 amministratori  non  ne  abbiano  fatto richiesta da almeno
 novanta giorni.».
 «Art.   2545-terdecies   (Insolvenza).  -  In  caso  di
 insolvenza  della  societa',  l'autorita'  governativa alla
 quale   spetta  il  controllo  sulla  societa'  dispone  la
 liquidazione  coatta  amministrativa.  Le  cooperative  che
 svolgono  attivita'  commerciale  sono  soggette  anche  al
 fallimento.
 La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
 coatta  amministrativa  e  il provvedimento di liquidazione
 coatta   amministrativa   preclude   la   dichiarazione  di
 fallimento.».
 «Art.  2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). -
 I  fatti  previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati
 al  tribunale  dai  soci  che siano titolari del decimo del
 capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo
 dei  soci,  e, nelle societa' cooperative che hanno piu' di
 tremila soci, da un ventesimo dei soci.
 Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti
 anche all'autorita' di vigilanza.
 Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
 amministratori,  i  sindaci  e  l'autorita'  di  vigilanza,
 dichiara  improcedibile  il ricorso se per i medesimi fatti
 sia  stato  gia'  nominato  un  ispettore  o un commissario
 dall'autorita' di vigilanza.
 L'autorita'  di  vigilanza  dispone  la sospensione del
 procedimento  dalla medesima iniziato se il tribunale per i
 medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore
 giudiziario.».
 «Art.  2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In
 caso    di    irregolare   funzionamento   delle   societa'
 cooperative,  l'autorita'  di  vigilanza  puo' revocare gli
 amministratori  e  i  sindaci, e affidare la gestione della
 societa'  ad  un  commissario,  determinando  i poteri e la
 durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
 richieda,  l'autorita'  di  vigilanza puo' nominare un vice
 commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
 sostituisce in caso di impedimento.
 Al commissario possono essere conferiti per determinati
 atti   anche   i  poteri  dell'assemblea,  ma  le  relative
 deliberazioni   non   sono   valide   senza  l'approvazione
 dell'autorita' di vigilanza.
 Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
 procedure  di  ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
 societa'  cooperativa  e, qualora non si adegui, assumere i
 provvedimenti di cui ai commi precedenti.».
 «Art.   2545-septiesdecies.   (Scioglimento   per  atto
 dell'autorita).    -    L'autorita'   di   vigilanza,   con
 provvedimento  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da
 iscriversi  nel  registro delle imprese, puo' sciogliere le
 societa'  cooperative  e  gli  enti  mutualistici  che  non
 perseguono  lo  scopo mutualistico o non sono in condizione
 di  raggiungere  gli  scopi per cui sono stati costituiti o
 che  per  due  anni  consecutivi  non  hanno  depositato il
 bilancio   di  esercizio  o  non  hanno  compiuto  atti  di
 gestione.
 Se   vi   e'   luogo  a  liquidazione,  con  lo  stesso
 provvedimento   sono   nominati   uno   o  piu'  commissari
 liquidatori».
 «Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori).
 -  In  caso  di  irregolarita' o di eccessivo ritardo nello
 svolgimento  della  liquidazione  ordinaria di una societa'
 cooperativa,  l'autorita'  di  vigilanza  puo' sostituire i
 liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita'
 giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale.
 Fatti  salvi  i  casi  di  liquidazione  per i quali e'
 intervenuta   la   nomina   di   un  liquidatore  da  parte
 dell'autorita'   giudiziaria,   l'autorita'   di  vigilanza
 dispone  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
 conseguente   cancellazione  dal  registro  delle  imprese,
 dell'elenco   delle   societa'  cooperative  e  degli  enti
 mutualistici   in  liquidazione  ordinaria  che  non  hanno
 depositato  i  bilanci  di  esercizio  relativi agli ultimi
 cinque anni.
 Entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla
 pubblicazione  i  creditori e gli altri interessati possono
 presentare  all'autorita'  di  vigilanza formale e motivata
 domanda   intesa   a   consentire   la  prosecuzione  della
 liquidazione.  Trascorso  il suddetto termine, a seguito di
 comunicazione  da  parte  dell'autorita'  di  vigilanza, il
 conservatore  del  registro  delle imprese territorialmente
 competente   provvede  alla  cancellazione  della  societa'
 cooperativa   o   dell'ente   mutualistico   dal   registro
 medesimo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 57. 
 Attivita' di riassicurazione
 
 1.  L'attivita'  di  riassicurazione  consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione  ed  e'  riservata  alle  imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.
 2.   Le  imprese  di  riassicurazione  limitano  l'oggetto  sociale all'esercizio  della  riassicurazione  ed  alle operazioni connesse o strumentali.
 3.  E'  vietata  la costituzione nel territorio della Repubblica di societa'  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  l'esercizio all'estero dell'attivita' riassicurativa.
 4.   L'impresa   di   assicurazione   che  esercita  congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al  titolo  II relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per   quanto   concerne   l'accesso  all'attivita',  le  disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.
 |  | Art. 57-bis. (6) (( Societa' veicolo ))
 
 (( 1. L'esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica da parte  di  societa'  veicolo  aventi sede legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
 2.  Con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo  economico, sono stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio  dell'attivita'  da  parte  delle  societa'  veicolo.  In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
 a) la portata dell'autorizzazione;
 b)   le   condizioni  obbligatorie  da  includere  nei  contratti stipulati;
 c)  i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei gestori della societa' veicolo;
 d)   i   requisiti  di  professionalita'  ed  onorabilita'  degli azionisti  o  dei  titolari  di  una  partecipazione  rilevante nella societa' veicolo;
 e)  le  procedure  amministrative  e  contabili,  i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 f)  i  requisiti  in  materia  di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
 g) i requisiti di solvibilita' delle societa' veicolo. ))
 |  | Art. 58. 
 Autorizzazione
 
 1.  L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e    che    intende    esercitare   esclusivamente   l'attivita'   di riassicurazione  e'  autorizzata  dall'ISVAP,  con  provvedimento  da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per  uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni.
 3.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
 |  | Art. 59. 
 Requisiti e procedura
 
 1.  L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
 a) sia  adottata  la  forma  di societa' per azioni costituita ai sensi  dell'articolo  2325 del codice civile o di societa' europea ai sensi  del  regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Societa' europea;
 b) la    direzione   generale   e   amministrativa   dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
 c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al  minimo  determinato  in  via  generale,  con regolamento adottato dall'ISVAP,  in  misura  compresa  fra euro cinque milioni ed euro un milione  e  cinquecentomila  sulla  base  dei  rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
 d) venga  presentato,  unitamente  all'atto  costitutivo  e  allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa  e  gestionale,  accompagnato  da una relazione tecnica sottoscritta   da   un   attuario  iscritto  all'albo  professionale, contenente  l'esposizione  dei  criteri in base ai quali il programma stesso  e'  stato  redatto  e  sono  state  effettuate  le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
 e) i  titolari  di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti  di  onorabilita' stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti    per    il    rilascio   dell'autorizzazione   prevista dall'articolo 68;
 f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  siano  in  possesso  dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
 g) non  sussistano  tra  l'impresa  o  i  soggetti  del gruppo di appartenenza   e   altri  soggetti,  stretti  legami  che  ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
 2.  L'ISVAP  nega  l'autorizzazione  quando  dalla  verifica  delle condizioni  indicate  nel  comma  1  non  risulti garantita la sana e prudente  gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento   dei   mercati   interessati.   Il   provvedimento  e' specificatamente   e   adeguatamente   motivato   ed   e'  comunicato all'impresa  interessata  entro  novanta  giorni  dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
 3.  Non  si  puo'  dare  corso al procedimento per l'iscrizione nel registro   delle  imprese  se  non  consti  l'autorizzazione  di  cui all'articolo 58.
 4.  L'ISVAP,  verificata  l'iscrizione  nel registro delle imprese, iscrive  in  apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate  in  Italia  e  ne  da'  pronta comunicazione all'impresa interessata.  Le  imprese  indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
 5.   L'ISVAP   determina,   con   regolamento,   la   procedura  di autorizzazione e le forme di pubblicita' dell'albo.
 
 
 
 Note all'art. 59:
 - L'art. 2325 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2325  (Responsabilita).  -  Nella  societa'  per
 azioni  per  le  obbligazioni  sociali risponde soltanto la
 societa' con il suo patrimonio.
 In   caso   di   insolvenza   della  societa',  per  le
 obbligazioni  sociali  sorte  nel  periodo in cui le azioni
 sono  appartenute  ad  una  sola  persona,  questa risponde
 illimitatamente  quando  i  conferimenti  non  siano  stati
 effettuati  secondo  quanto  previsto  dall'art. 2342 o fin
 quando  non  sia  stata  attuata  la pubblicita' prescritta
 dall'art. 2362.».
 -  Il  regolamento  CE n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001
 (pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee  10 novembre  2001,  n. L 294) concerne lo «Statuto
 della Societa' europea.».
 
 
 
 
 |  | Art. 59-bis. (6) (( Estensione ad altri rami ))
 
 ((  1.  L'impresa  gia'  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita' riassicurativa  in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere  preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2.
 2.  Per  ottenere  l'estensione  dell'autorizzazione  l'impresa da' prova  di  disporre  interamente del capitale sociale minimo previsto per  l'esercizio  dei  nuovi  rami  e  di  essere  in  regola  con le disposizioni   relative   alle   riserve   tecniche,  al  margine  di solvibilita' ed alla quota di garanzia.
 3.   L'ISVAP   determina,   con   regolamento,   la  procedura  per l'estensione  dell'autorizzazione  ad  altri  rami e il contenuto del programma di attivita'.
 4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento   che   aggiorna  l'albo,  del  quale  e'  data  pronta comunicazione all'impresa medesima. ))
 |  | Art. 59-ter. (6) (( Attivita' in regime di stabilimento
 in un altro Stato membro ))
 
 ((  1.  L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede   secondaria  in  un  altro  Stato  membro,  ne  da'  preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella comunicazione e' indicato:
 a) l'indirizzo della sede secondaria;
 b) il nominativo e i poteri del rappresentante generale;
 c) gli Stati membri in cui intende operare;
 d)  un  programma  che  illustri il tipo di attivita' che intende esercitare.
 2.  L'ISVAP,  entro  trenta  giorni  dalla  data di ricezione della comunicazione  di  cui  al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi  ostativi,  comunica  all'autorita'  di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione dell'impresa di istituire una  succursale  in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
 3.   L'ISVAP   informa   contestualmente   l'impresa  dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 2.
 4.   L'impresa,  qualora  intenda  modificare  il  contenuto  della comunicazione  di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP  valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla   permanenza   dei   presupposti   che   hanno  giustificato  la comunicazione  di  cui  al  comma  2 e informa l'autorita' competente dello  Stato  membro  interessato  secondo  le  disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. ))
 |  | Art. 59-quater. (6) (( Attivita' in regime di prestazione di servizi
 in un altro Stato membro ))
 
 ((  1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la  prima  volta  attivita'  in  regime di liberta' di prestazione di servizi  in  un  altro  Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono  indicati  gli  stabilimenti  dai  quali l'impresa si propone di svolgere  l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare. ))
 |  | Art. 59-quinquies. (6) (( Attivita' in uno Stato terzo ))
 
 ((  1.  L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede  secondaria  in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP.
 2.  L'ISVAP  vieta  all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile  ovvero  ritenga inadeguata, sulla base del programma  di  attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
 3.  All'impresa  che  intende  effettuare  operazioni  in regime di liberta'  di  prestazione  di  servizi  in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater. ))
 |  | Art. 60. 
 Attivita' in regime di stabilimento
 
 1.  L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio  della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in  un  altro  Stato  membro  o in uno Stato terzo e' sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
 2.  L'ISVAP  con  regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti  a  quelle  di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per   l'accesso  in  regime  di  stabilimento  nel  territorio  della Repubblica.
 3.  L'ISVAP,  verificata  l'iscrizione  nel registro delle imprese, iscrive  in  apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere  e  ne  da'  pronta  comunicazione all'impresa interessata. Le imprese  indicano  negli  atti  e  nella  corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
 |  | Art. 60-bis. (6) (( Attivita' in regime di stabilimento delle imprese
 aventi sede legale in uno Stato terzo ))
 
 ((  1.  L'impresa  avente  sede  legale in uno Stato terzo, qualora intenda   esercitare  nel  territorio  della  Repubblica  l'attivita' riassicurativa   in   regime   di  stabilimento,  e'  preventivamente autorizzata dall'ISVAP con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
 2.   L'autorizzazione   e'  efficace  limitatamente  al  territorio nazionale,  salva  l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per  l'accesso  all'attivita'  all'estero  in  regime  di liberta' di prestazione di servizi.
 3.  L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica  una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che  abbia  residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo  60,  comma  2,  nonche'  del  potere  di  compiere  le operazioni  necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale  previsto  dal  comma  5. Il rappresentante generale o, se diversa,  la  persona  preposta  alla  gestione  effettiva della sede secondaria  deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti  di  onorabilita' e professionalita' previsti dall'articolo 76.
 4.  L'ISVAP  determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni equivalenti  a  quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
 5.  L'ISVAP,  verificata  l'iscrizione  nel registro delle imprese, iscrive  l'impresa  in  apposita  sezione  dell'albo,  dandone pronta informazione  alla  stessa.  Le  imprese  indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
 6.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  4 sono disciplinati i procedimenti  e  le  condizioni di estensione dell'attivita' ad altri rami  e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis. ))
 |  | Art. 61. 
 Attivita' in regime di prestazione di servizi
 
 1.  E'  consentito, senza necessita' di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio  dell'attivita'  di  riassicurazione  in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
 |  | Art. 62. 
 Esercizio dell'attivita' di riassicurazione
 
 1.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni relative alla   formazione   e   alla  copertura  delle  riserve  tecniche  ed all'adeguatezza   patrimoniale   per  l'esercizio  dell'attivita'  di riassicurazione  nel  rispetto  dei  principi  generali previsti agli articoli  63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
 2.   L'impresa   di   assicurazione   che  esercita  congiuntamente l'attivita' di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al  titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attivita' di  riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le  disposizioni  specificamente  stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
 |  | Art. 63. 
 Requisiti organizzativi
 
 1.  L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa  e  contabile  e  con un adeguato sistema di controllo interno.
 2.  Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far  si  che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati  nell'organizzazione  aziendale  e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
 |  | Art. 64. 
 Riserve tecniche del lavoro indiretto
 
 1.  L'impresa che esercita l'attivita' di riassicurazione, anche in via  non  esclusiva,  costituisce  le  riserve  tecniche alla fine di ciascun  esercizio,  al  lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
 2.  L'iscrizione  in  bilancio  delle  riserve  tecniche del lavoro indiretto  del portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in linea di  principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa  valuta  la  congruita'  delle riserve del lavoro indiretto affinche'  risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
 3.  Per  le  obbligazioni  relative al portafoglio estero l'impresa costituisce  le  riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali  il  portafoglio  si  riferisce,  ove  esistenti,  fatta  salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.
 |  | Art. 65. 
 Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
 
 1.  Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo   di  affari  assunti  dall'impresa  di  riassicurazione  e,  in particolare,   della  natura,  dell'ammontare  e  della  cadenza  dei pagamenti  dei  sinistri  attesi,  in  modo  tale  che  sia possibile realizzare   condizioni   di   sufficienza,   liquidita',  sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti.
 2.  L'impresa  di  riassicurazione  e'  tenuta  ad  una  adeguata e diversificata  dispersione  degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere   al   cambiamento   delle  condizioni  economiche  ed  in particolare  all'andamento  dei  mercati  finanziari  e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
 3.  L'impresa  di  riassicurazione  deve  tenere un registro da cui risultano  le  attivita'  a copertura delle riserve tecniche dei rami vita  e  dei  rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti  deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
 4.  Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche ed iscritte    nel   registro   sono   riservate   in   modo   esclusivo all'adempimento    delle   obbligazioni   assunte   dall'impresa   di riassicurazione  con  i  contratti  ai  quali  le  riserve  stesse si riferiscono.  Le  attivita'  di  cui  al presente comma costituiscono patrimonio   separato   rispetto   alle   altre   attivita'  detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
 5.  L'impresa  di  riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle  attivita'  risultante  dal  registro.  L'ISVAP  determina, con regolamento,  le  disposizioni  per  la  formazione  e  la tenuta del registro,  con  particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,  nonche'  i  termini,  le  modalita'  e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
 |  | Art. 65-bis. (6) (( Registro delle attivita' a copertura delle riserve tecniche ))
 
 ((  1.  L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano  le  attivita'  a copertura delle riserve tecniche dei rami vita  e  dei  rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti  deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
 2.  Le  attivita'  poste  a  copertura  delle  riserve  tecniche ed iscritte    nel   registro   sono   riservate   in   modo   esclusivo all'adempimento    delle   obbligazioni   assunte   dall'impresa   di riassicurazione  con  i  contratti  ai  quali  le  riserve  stesse si riferiscono.  Le  attivita'  di  cui  al presente comma costituiscono patrimonio   separato   rispetto   alle   altre   attivita'  detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
 3.  L'impresa  di  riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle  attivita'  risultante  dal  registro.  L'ISVAP  determina, con regolamento,  le  disposizioni  per  la  formazione  e  la tenuta del registro,  con  particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate,  nonche'  i  termini,  le  modalita'  e gli schemi per le comunicazioni periodiche. ))
 |  | Art. 66. 
 Retrocessione dei rischi
 
 1.  L'ISVAP  puo'  non  tenere conto, ai fini della copertura delle riserve  tecniche  e  dei  requisiti  di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio  dell'attivita'  di  riassicurazione, della retrocessione dei  rischi  a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno  Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio  della  Repubblica  o  nel  territorio  di  un altro Stato membro.
 2.   La   decisione   dell'ISVAP   e'  motivata  esclusivamente  da valutazioni     attinenti    alla    solvibilita'    delle    imprese retrocessionarie.
 |  | Art. 66-bis. (6) (( Margine di solvibilita' disponibile ))
 
 ((  1.  L'impresa  di  riassicurazione  dispone costantemente di un margine  di  solvibilita'  sufficiente  per  la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.
 2.  L'ISVAP  disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione  del  margine di solvibilita' disponibile nel rispetto delle   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario  relative  alla riassicurazione  e  di  quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
 3.  Il  margine  di  solvibilita'  disponibile e' rappresentato dal patrimonio  netto  dell'impresa  al netto degli elementi immateriali, libero  da  qualsiasi  impegno  prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
 4.  Su  motivata  richiesta  dell'impresa,  accompagnata  da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita'  disponibile,  per periodi singolarmente non superiori a dodici  mesi,  gli  ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
 5.  L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene   conto,   nell'ambito   della  determinazione  del  patrimonio dell'impresa  agli  effetti del margine di solvibilita', nel rispetto dei   principi   e   delle  opzioni  previsti  dalle  modifiche  alle disposizioni  di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione  diretta,  introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. ))
 |  | Art. 66-ter. (6) (( Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata
 ed altri strumenti finanziari ))
 
 ((  1.  I  prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata ed altri  strumenti  finanziari  possono  essere  inclusi nel margine di solvibilita' disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.
 2.   L'ISVAP   individua,   con   regolamento,  le  condizioni  che garantiscono pienamente la stabilita' dell'impresa di riassicurazione in  presenza  delle  quali i titoli a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilita' disponibile.
 3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente articolo  le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili  ai  fini  della  situazione  di solvibilita' corretta di un'impresa  di  riassicurazione  e  di  solvibilita'  della  relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218. ))
 |  | Art. 66-quater. (6) (( Margine di solvibilita' richiesto ))
 
 ((  1.  L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il  calcolo  del margine di solvibilita' richiesto, prevedendo che le imprese  che  esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il  margine di solvibilita' richiesto secondo i criteri stabiliti per le  imprese  che  esercitano  la  riassicurazione nei rami danni, nel rispetto  delle  disposizioni  dell'ordinamento  comunitario relative alla  riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di   vigilanza   supplementare   delle  imprese  appartenenti  ad  un conglomerato   finanziario.   Su   motivata  richiesta  dell'impresa, accompagnata  da  idonea  documentazione,  l'ISVAP puo' autorizzare a dedurre  dal  margine  di  solvibilita'  richiesto,  quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo. ))
 |  | Art. 66-quinquies. (6) (( Margine di solvibilita' richiesto per le imprese che esercitano
 la riassicurazione nei rami vita e danni ))
 
 ((  1. L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei  rami  vita  e  danni  costituisce  un  margine  di  solvibilita' disponibile  per  la  somma  dei margini di solvibilita' richiesti in relazione ad entrambe le attivita' riassicurative.
 2.  Nel  caso  in  cui  il  margine di solvibilita' disponibile non raggiunga  il  livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI. ))
 |  | Art. 66-sexies. (6) (( Ammontare della quota di garanzia ))
 
 (( 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia.
 2.  La  quota  di  garanzia  dell'impresa di riassicurazione, fermi restando  i  limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non puo' essere inferiore a tre milioni di euro.
 3.  La  quota  di  garanzia  e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi  immateriali  di  cui  al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.
 4.  L'importo  di  cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base all'incremento  dell'indice  europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento. ))
 |  | Art. 66-septies. (6) (( Riassicurazione finite ))
 
 ((  1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di riassicurazione finite con riguardo a:
 a)   le   condizioni  obbligatorie  da  includere  nei  contratti stipulati;
 b)  le  procedure  amministrative  e  contabili,  i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
 c)  i  requisiti  in  materia  di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
 d) la costituzione di adeguate riserve tecniche;
 e)  gli  attivi  a  copertura delle riserve tecniche, che tengano conto   del   tipo   di   operazioni   effettuate   dall'impresa   di riassicurazione  e  in  particolare  della  natura,  dell'importo dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la  liquidita',  la  sicurezza,  il  rendimento e la congruenza degli investimenti;
 f)  regole concernenti il margine di solvibilita' disponibile, il margine  di  solvibilita'  richiesto  e  la  quota  di  garanzia  che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite. ))
 |  | Art. 67. 
 Attivita' in regime di stabilimento
 
 1.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza   patrimoniale   della   sede   secondaria,  ai  fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica,  nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e  66,  avuto  comunque  riguardo  all'esigenza  di  sana  e prudente gestione.
 |  | Art. 68. 
 Autorizzazioni
 
 1. L'ISVAP  autorizza  preventivamente  l'acquisizione, a qualsiasi
 titolo,    di   partecipazioni   rilevanti   in   un'impresa   di
 assicurazione  o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione
 di  azioni  delle  medesime imprese da chiunque effettuata quando
 comporta,   tenuto   conto   delle  azioni  gia'  possedute,  una
 partecipazione   superiore  al  cinque  per  cento  del  capitale
 dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
 2. L'ISVAP    autorizza   preventivamente   le   variazioni   delle
 partecipazioni  rilevanti  quando  comportano  il superamento dei
 limiti    dal    medesimo    stabiliti    con    regolamento   e,
 indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano
 il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 3. L'autorizzazione  prevista  dal  comma 1 e' necessaria anche per
 l'acquisizione  del  controllo  di  una  societa'  che detiene le
 partecipazioni  di  cui  al  medesimo  comma.  Le  autorizzazioni
 previste    dal    presente    articolo    si   applicano   anche
 all'acquisizione,  in  via  diretta  o  indiretta,  del controllo
 derivante  da  un  contratto  con l'impresa di assicurazione o di
 riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
 4. L'ISVAP   individua,   con  regolamento,  i  soggetti  tenuti  a
 richiedere  l'autorizzazione  quando  i  diritti  derivanti dalle
 partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto
 diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
 5. L'ISVAP  rilascia  l'autorizzazione  quando ricorrono condizioni
 atte  a  garantire  una  gestione sana e prudente dell'impresa di
 assicurazione  o  di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili
 effetti dell'operazione sulla stabilita', sull'efficienza e sulla
 protezione  degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si
 pronuncia   entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento   della
 comunicazione.  L'autorizzazione  si  intende concessa se l'ISVAP
 non  provvede  entro  tale  termine.  Qualora l'ISVAP richieda le
 informazioni  od  esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71,
 che  siano  necessari  per  il  rilascio  dell'autorizzazione, il
 termine  resta  sospeso sino al ricevimento delle informazioni od
 al  compimento  dei  relativi atti. Il procedimento deve comunque
 concludersi entro centoventi giorni.
 6. Se  alle  operazioni  di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti
 appartenenti  a  Stati  terzi  che  non  assicurano condizioni di
 reciprocita',  l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al
 Ministro  delle  attivita'  produttive,  su proposta del quale il
 Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare, entro un mese
 dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
 7. L'ISVAP  puo'  sospendere  o  revocare  l'autorizzazione, tenuto
 conto  delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di
 accordi  di  cui  all'articolo  70  o  di altri eventi successivi
 all'autorizzazione.
 8. I  provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono
 l'autorizzazione  sono  adeguatamente motivati e sono prontamente
 comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi
 pubblicati nel Bollettino.
 9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformita' con i principi
 stabiliti  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive  ai  sensi
 dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  oo),  le  disposizioni  di
 attuazione.
 |  | Art. 69. 
 Obblighi di comunicazione
 
 1. Chiunque   intende   divenire  titolare  di  una  partecipazione
 rilevante  in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne
 da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle
 partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in
 aumento  o  in  diminuzione,  la misura stabilita con regolamento
 adottato dall'ISVAP.
 2. Le  societa'  fiduciarie,  che intendono assumere a proprio nome
 partecipazioni  che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le
 generalita' dei fiducianti.
 3. L'ISVAP,  al  fine  di  verificare  l'osservanza  degli obblighi
 indicati  nel  presente  articolo,  puo'  chiedere  informazioni,
 ordinare   l'esibizione   di   documenti   e   il  compimento  di
 accertamenti ai soggetti comunque interessati.
 4. L'ISVAP,  con  regolamento,  determina  presupposti,  modalita',
 termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,
 anche  con  riguardo  alle ipotesi nelle quali il diritto di voto
 spetta  o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
 partecipazione.
 |  | Art. 70. Comunicazione degli accordi di voto
 
 1. Ogni  accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o
 per  effetto  l'esercizio  concertato  del  voto in un'impresa di
 assicurazione  o  di  riassicurazione  o  in  una societa' che la
 controlla  e'  comunicato  all'ISVAP  dai partecipanti ovvero dai
 legali  rappresentanti  dell'impresa  cui  l'accordo si riferisce
 entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
 forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
 2. Quando  dall'accordo  derivi  una concertazione del voto tale da
 pregiudicare   la   sana  e  prudente  gestione  dell'impresa  di
 assicurazione  o  di  riassicurazione, l'ISVAP puo' sospendere il
 diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
 3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e
 4 dell'articolo 69.
 |  | Art. 71. 
 Richiesta di informazioni
 
 1.  L'ISVAP  puo'  chiedere  alle  imprese  di  assicurazione  e di riassicurazione  e  alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che possiedono   partecipazioni   nelle  imprese  medesime  l'indicazione nominativa  dei  titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal  libro  dei  soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
 2.  L'ISVAP  puo'  altresi'  richiedere  agli  amministratori delle societa'  e  degli  enti  titolari  di  partecipazioni  in imprese di assicurazione   e   di  riassicurazione  l'indicazione  dei  soggetti controllanti.
 3.  L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le  societa'  controllanti,  controllate  e collegate alle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione,  puo'  chiedere  informazioni, ordinare  l'esibizione  di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime societa'.
 4.  Per  gli  accertamenti  di  cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP puo' chiedere  informazioni  ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 5.  L'ISVAP  puo'  inoltre  chiedere alle societa' fiduciarie, alle societa'  di  intermediazione  mobiliare  ed  a  chiunque  ne  sia  a conoscenza   informazioni   sulle   operazioni   di   assunzione   di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 6.  L'ISVAP,  in  relazione alle richieste che interessano societa' con  titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della  cui  assistenza puo' avvalersi per le indagini che interessano le medesime societa'.
 |  | Art. 72. 
 Nozione di controllo
 
 1.  Ai  fini  del  presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento  a  soggetti  diversi  dalle  societa', nei casi previsti dall'articolo  2359,  primo  e secondo comma, del codice civile ed in presenza  di  contratti  o  di  clausole  statutarie  che abbiano per oggetto  o  per  effetto  il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di direzione e coordinamento.
 2.  Il  controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,   salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
 a) esistenza  di  un  soggetto  che, sulla base di accordi, ha il diritto  di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del   consiglio   di   sorveglianza  ovvero  dispone  da  solo  della maggioranza  dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
 b) possesso  di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca  della  maggioranza  dei  componenti  dell'organo  che  svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
 c) sussistenza   di   rapporti,  anche  tra  soci,  di  carattere assicurativo,  riassicurativo,  finanziario  e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 2)  il  coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 3)   l'attribuzione   di  poteri  maggiori  rispetto  a  quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 4)  l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base  alla  titolarita'  delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
 d) l'assoggettamento   a   direzione   comune,   in   base   alla composizione  degli  organi  amministrativi  o  per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
 
 
 
 Nota all'art. 72:
 -  Gli  articoli 2359  primo  e  secondo  comma; 2364 e
 2364-bis del codice civile sono i seguenti:
 «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
 - Sono considerate societa' controllate:
 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
 maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
 voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
 nell'assemblea ordinaria;
 3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
 un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
 contrattuali con essa.
 Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
 comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
 non si computano i voti spettanti per conto di terzi.».
 «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
 consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive di
 consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
 1) approva il bilancio;
 2)  nomina  e  revoca  gli  amministratori;  nomina i
 sindaci  e  il  presidente del collegio sindacale e, quando
 previsto,  il  soggetto  al quale e' demandato il controllo
 contabile;
 3)  determina  il compenso degli amministratori e dei
 sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
 4)     delibera     sulla    responsabilita'    degli
 amministratori e dei sindaci;
 5)  delibera  sugli  altri  oggetti  attribuiti dalla
 legge   alla   competenza   dell'assemblea,  nonche'  sulle
 autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
 compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
 la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
 6)   approva   l'eventuale   regolamento  dei  lavori
 assembleari.
 L'assemblea  ordinaria deve essere convocata almeno una
 volta  l'anno,  entro  il termine stabilito dallo statuto e
 comunque  non  superiore a centoventi giorni dalla chiusura
 dell'esercizio   sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere  un
 maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
 giorni,  nel  caso  di  societa'  tenute alla redazione del
 bilancio    consolidato   ovvero   quando   lo   richiedono
 particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
 della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
 nella  relazione  prevista  dall'art. 2428 le ragioni della
 dilazione.».
 «Art.  2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa' con
 consiglio   di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove  e'
 previsto   il   consiglio   di   sorveglianza,  l'assemblea
 ordinaria:
 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
 2) determina il compenso ad essi spettante, se non e'
 stabilito nello statuto;
 3)  delibera sulla responsabilita' dei consiglieri di
 sorveglianza;
 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
 5) nomina il revisore.
 Si applica il secondo comma dell'art. 2364.».
 
 
 
 
 |  | Art. 73. 
 Partecipazioni indirette
 
 1.  Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si   considerano   anche   le  partecipazioni  acquisite  o  comunque possedute:
 a) per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;
 b) a  titolo  di  deposito,  garanzia  pignoratizia  o usufrutto, qualora  il  depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa   esercitare  discrezionalmente  i  diritti  di  voto  ad  esse inerenti;
 c) che  sono  oggetto  di  contratto  di  riporto  o di contratti derivati,  dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che  del  riportatore  ovvero  nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.
 |  | Art. 74. 
 Sospensione  del  diritto  di  voto e degli altri diritti, obbligo di
 alienazione
 
 1.  Non  possono  essere  esercitati  i diritti di voto e gli altri diritti,   che   consentono  di  influire  sull'impresa,  inerenti  a partecipazioni  per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68  non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti  di  voto  e  gli  altri  diritti, che consentono di influire sull'impresa,   non   possono   essere  altresi'  esercitati  per  le partecipazioni  per  le  quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
 2.  In  caso  di  inosservanza  del  divieto, la deliberazione o il diverso  atto,  adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, e' impugnabile, secondo le previsioni  del  codice  civile.  L'impugnazione puo' essere proposta anche  dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi  dall'iscrizione  ovvero,  se questa e' soggetta solo a deposito presso  l'ufficio  del  registro  delle imprese, entro sei mesi dalla data  di  questo.  Le  partecipazioni  per  le  quali non puo' essere esercitato  il  diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
 3.  Le  partecipazioni  per  le  quali  le  autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
 4.  Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o  dalle  clausole  statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo  68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
 |  | Art. 75. 
 Protocolli di autonomia
 
 1. Al  fine  dell'applicazione  del  presente  capo,  l'ISVAP  puo'
 richiedere,  in  ogni  momento,  ai  titolari  di  partecipazioni
 rilevanti  nelle  imprese  di assicurazione e di riassicurazione,
 diversi  dalle  imprese  sottoposte  a vigilanza prudenziale, una
 responsabile   dichiarazione,   nel   contenuto   e  nei  termini
 prescritti  dall'Istituto  in  via generale o in via particolare,
 attestante  la  natura  e  l'entita'  dei  rapporti finanziari ed
 operativi,  nonche'  le misure e gli impegni che i titolari delle
 partecipazioni  intendono  adottare  per  assicurare  l'autonomia
 dell'impresa.
 2. L'ISVAP  puo'  sospendere  il  diritto  di  voto dei titolari di
 partecipazioni  che  hanno  rifiutato  la  dichiarazione  o hanno
 comunicato  dati  falsi  o  hanno  disatteso gli impegni assunti,
 avuto  riguardo  al  pregiudizio  alla  gestione  sana e prudente
 dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 |  | Art. 76. 
 Requisiti  di  professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza degli
 esponenti aziendali
 
 1.   I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  di direzione  e  di  controllo  presso  le imprese di assicurazione e di riassicurazione  devono possedere i requisiti di professionalita', di onorabilita' e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP.
 2.  Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza   dall'ufficio.   Essa   e'  dichiarata  dal  consiglio  di amministrazione  o  dal  consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione  entro  trenta  giorni  dalla  nomina o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dall'ISVAP.
 3.  Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice  civile  o  dallo  statuto  dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
 4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  1  stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2.
 |  | Art. 77. 
 Requisiti dei partecipanti
 
 1. Il   Ministro   delle  attivita'  produttive,  sentito  l'ISVAP,
 determina,  con  regolamento,  i  requisiti  di  onorabilita' dei
 titolari di partecipazioni rilevanti.
 2. Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  1,  il  Ministro delle
 attivita'  produttive  stabilisce  le  soglie  partecipative  per
 l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano
 anche  le  partecipazioni  possedute  per  il tramite di societa'
 controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona.
 3. In  mancanza  dei  requisiti  non  possono  essere  esercitati i
 diritti  di  voto e gli altri diritti, che consentono di influire
 sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
 partecipazioni   eccedenti   il   suddetto  limite.  In  caso  di
 inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il
 voto  o  il contributo determinanti delle partecipazioni previste
 dal  comma  1,  sono impugnabili secondo le previsioni del codice
 civile.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta  anche dall'ISVAP
 entro  sei  mesi  dalla  data della deliberazione o, se questa e'
 soggetta  a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
 dall'iscrizione  ovvero,  se  questa  e' soggetta solo a deposito
 presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla
 data del deposito. Le partecipazioni per le quali non puo' essere
 esercitato  il  diritto  di  voto  sono  computate  ai fini della
 regolare costituzione della relativa assemblea.
 4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei
 soggetti  privi  dei  requisiti  di  onorabilita'  devono  essere
 alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
 |  | Art. 78. 
 Consiglio  di  gestione,  consiglio di sorveglianza e comitato per il
 controllo sulla gestione
 
 1.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno   riferimento   al   consiglio   di   amministrazione   e  agli amministratori  si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
 2.  Se  non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno  riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge  la  funzione  di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
 |  | Art. 79. 
 Partecipazioni assunte dalle    imprese   di   assicurazione   e   di
 riassicurazione
 
 1.   L'impresa  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  con  il patrimonio  libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in  altre  societa'  ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
 2. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai sensi  del  comma  1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con  l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'.
 3.  Se  la partecipazione comporta il controllo di una societa' che esercita  attivita'  diverse  da  quelle  consentite  alle imprese di assicurazione   e   di   riassicurazione,  l'operazione  e'  soggetta all'autorizzazione  preventiva  dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
 4.  Le  disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni   altra   assunzione  di  partecipazioni  che  non  avvenga  con patrimonio  libero  o  che  riguardi  partecipazioni  in  imprese  di assicurazione  o  di  riassicurazione  estere.  In deroga al presente capo,  nel  caso  di  assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese  di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
 |  | Art. 80. 
 Obblighi di comunicazione
 
 1.   L'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in  altra  societa',  qualora  la  partecipazione  stessa, da sola od unitamente  ad  altra  gia'  posseduta,  comporti  il controllo della societa' partecipata.
 2.  E' altresi' preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni  altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra gia' posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o  al  totale  degli  investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione  ovvero  rispetto  all'entita'  dei diritti di voto o alla  rilevanza  degli altri diritti che consentono di influire sulla societa' partecipata.
 3.   L'ISVAP,   tenuto   conto   dell'esigenza   di  verificare  la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale  dell'impresa  di  assicurazione  o  di riassicurazione, stabilisce  con  regolamento  presupposti,  modalita' e termini delle comunicazioni  previste  dai  commi  1  e  2, anche con riguardo alle ipotesi  nelle  quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
 |  | Art. 81. 
 Vigilanza prudenziale
 
 1.  L'ISVAP,  al  fine  di  verificare  l'osservanza degli obblighi indicati  negli  articoli 79  e  80,  puo'  chiedere  informazioni ai soggetti comunque interessati.
 2.  Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita' dell'impresa,   avuto   riguardo   alla   natura   ed   all'andamento dell'attivita'  svolta  dalla  societa'  partecipata, alla dimensione dell'investimento  in  relazione  al  patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP  ordina  che  la  stessa  sia  alienata ovvero opportunamente ridotta,  anche  al  di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine  compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza  pregiudizio  per la stabilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina  un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono  i  presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la  gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro  delle  attivita' produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione  straordinaria  oppure  la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
 4.  La  mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in   ogni   caso,   l'esclusione   dell'investimento  dagli  elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione
 |  | Art. 82. 
 Gruppo assicurativo
 
 1.  A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:
 a) dall'impresa  di  assicurazione  o di riassicurazione italiana capogruppo  e  dalle  imprese  assicurative,  riassicurative  e dalle societa' strumentali da questa controllate;
 b) dall'impresa   italiana   di   partecipazione  assicurativa  o riassicurativa    capogruppo    e    dalle    imprese   assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.
 2.  Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita'  bancaria  e  le  altre  societa'  che  sono sottoposte a vigilanza  consolidata  in  conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti   escluse   le   societa'   che   esercitano  attivita'  di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione  collettiva  del  risparmio  in  conformita'  al testo unico dell'intermediazione finanziaria.
 |  | Art. 83. 
 Impresa capogruppo
 
 1.  Capogruppo  e'  l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana  ovvero  l'impresa  di  partecipazione assicurativa con sede legale  in  Italia,  che controlla, direttamente o indirettamente, le societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e', a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana  o  da  un'altra  impresa  di  partecipazione assicurativa o riassicurativa   con   sede   legale  in  Italia,  che  possa  essere considerata capogruppo.
 2.  L'ISVAP  accerta  che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
 |  | Art. 84. 
 Impresa di partecipazione capogruppo
 
 1.  Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e  controllo  presso  la  societa'  di  partecipazione assicurativa o riassicurativa  capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti  di  professionalita',  di  onorabilita'  e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 2.  Alla  societa'  di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo   si  applicano  gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
 3.  Alle  imprese  di  partecipazione  capogruppo  si  applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
 |  | Art. 85. 
 Albo delle imprese capogruppo
 
 1.  L'impresa  capogruppo  e'  iscritta  in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
 2.   La   capogruppo  comunica  all'ISVAP  l'esistenza  del  gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
 3. L'ISVAP puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  assicurativo  e  alla sua iscrizione nell'albo e puo' richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
 4.  Le  societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
 5.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
 |  | Art. 86. 
 Poteri di indagine
 
 1.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP puo' effettuare ispezioni, direttamente  o  tramite  soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso  le societa', con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
 2.  Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa' diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
 3. Nei confronti delle societa' appartenenti al gruppo assicurativo e  dei  titolari  di  partecipazioni  nelle  medesime  societa', sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.
 |  | Art. 87. 
 Disposizioni di carattere generale o particolare
 
 1.  L'ISVAP,  al  fine  di  assicurare  una  stabile  ed efficiente gestione  del gruppo, puo' impartire alla capogruppo, con regolamento o   con   provvedimenti   di   carattere   particolare,  disposizioni concernenti  il  gruppo  assicurativo  complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio,  ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
 2. Le procedure di gestione del rischio includono:
 a) un  governo  societario  del  gruppo  e  delle  sue componenti efficace  e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie  da  parte  degli  organi  con funzione di amministrazione, direzione  e  controllo  delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
 b) procedure  atte  a  far  si  che i sistemi di monitoraggio dei rischi  siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che  siano  prese  tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei  sistemi  posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine  di  consentire  la  quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
 3.  I  meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per  quanto  concerne  la  verifica  e  la quantificazione dei rischi assunti  e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese   del   gruppo.  La  capogruppo  adotta  i  provvedimenti  di attuazione  delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione  nei  confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
 4.  Gli  amministratori  delle  societa'  controllate sono tenuti a fornire  alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
 |  | Art. 88. Disposizioni applicabili
 
 1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale  nel  territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
 2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione  si  applicano  anche alle sedi secondarie di imprese aventi  sede  legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni  ovvero  la  riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi  sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
 3.  Le  disposizioni  relative ai rami vita si applicano anche alle imprese  di  assicurazione  che  esercitano solo l'attivita' nei ramo malattia   esclusivamente   o   principalmente   secondo   i   metodi dell'assicurazione dei rami vita.
 |  | Art. 89. 
 Disposizioni particolari
 
 1.  Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di  attuazione,  si  applicano  le  disposizioni  del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo  26 maggio  1997,  n.  173,  ed  al  decreto  legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
 2.  E'  consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile,  l'ISVAP,  con regolamento, puo' prescrivere o consentire che la   nota   integrativa  sia  redatta  in  migliaia  di  euro  oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le societa' quotate.
 
 
 
 Note all'art. 89:
 -   Il   decreto  legislativo  9 aprile  1991,  n.  127
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
 S.O.)  concerne «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e
 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali
 e  consolidati,  ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge
 26 marzo 1990, n. 69.».
 -  Per  il  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 173
 vedi le note alla premessa.
 -  Per  il  decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
 vedi le note alla premessa.
 -  L'art.  2423  ultimo  comma, del codice civile e' il
 seguente:
 «Art. 2423 (Redazione del bilancio). - (Omissis).
 Il  bilancio  deve  essere  redatto  in unita' di euro,
 senza  cifre  decimali, ad eccezione della nota integrativa
 che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
 
 
 
 
 |  | Art. 90 Schemi
 
 1.  L'ISVAP,  con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano  dei  conti  che  le  imprese  adottano nella loro gestione, il prospetto  delle  attivita'  a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'.
 2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, nonche' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni  di  vigilanza  ai  fini  delle  verifiche  sul  bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
 3.  Le  modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il   raccordo  con  i  conti  di  bilancio  secondo  quanto  disposto dall'ISVAP con regolamento.
 4.  I  poteri  dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili  internazionali  nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio  di  esercizio  o  il bilancio consolidato in conformita' ai principi  contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei  dati  del  bilancio  consolidato,  l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie  ed  informazioni  alle  societa' ed agli enti controllati da imprese   di  assicurazione  e  di  riassicurazione  ovvero  eseguire ispezioni  presso  i  medesimi  enti  e  societa'. Nel caso in cui la societa'   o   l'ente  sia  sottoposto  alla  vigilanza  di  un'altra autorita', l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
 |  | Art. 91. 
 Principi di redazione
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all'articolo  88,  comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla  negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione  europea  e  che  non  redigono  il bilancio consolidato, redigono   il  bilancio  di  esercizio  in  conformita'  ai  principi contabili internazionali.
 2.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all'articolo  88,  comma  1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,  comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono  il bilancio in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173.  Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo  2447-bis,  primo comma, lettera a), del codice civile, va  allegato  al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
 
 
 
 Nota all'art. 91:
 -  Per  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
 vedi note alla premessa.
 -  L'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
 civile e' il seguente:
 «Art.  2447-bis  (Patrimoni  destinati ad uno specifico
 affare). - La societa' puo':
 a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
 destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;».
 
 
 
 
 |  | Art. 92. 
 Esercizio sociale e termine per l'approvazione
 
 1.  L'esercizio  sociale  ha  inizio  il  1° gennaio  e  termina il 31 dicembre di ogni anno.
 2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo  comma,  del codice civile puo' essere prorogato dall'impresa di  assicurazione  sino  al  30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano   ovvero   quando   sia  autorizzata  anche  all'attivita' riassicurativa  e  la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
 3.  Le  imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio  di  esercizio  entro  il  30 giugno  dell'anno successivo a quello  a  cui  si  riferisce  il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto,   il   termine   puo'   essere   prorogato  dall'impresa  di riassicurazione  sino  al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
 4.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione,  che si avvalgono  della facolta' prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
 
 
 
 Nota all'art. 92:
 - Per l'art. 2364 del codice civile, vedi note all'art.
 72.
 
 
 
 
 |  | Art. 93. 
 Deposito e pubblicazione
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione  e  di  riassicurazione  di  cui all'articolo  88,  comma  1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88,  comma  2,  sono  tenute  al  deposito  e  alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
 2.  Le  imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa'  di  revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'.
 3.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato  al  bilancio,  un  prospetto contenente l'indicazione delle attivita'  che  sono  state  assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
 4.  Le  imprese  di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano,  in  allegato  al  bilancio,  una  relazione  dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
 5.  Le  imprese  di  assicurazione depositano altresi' il prospetto dimostrativo  della situazione del margine di solvibilita', che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.
 
 
 
 Nota all'art. 93:
 - L'art. 2435 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2435  (Pubblicazione  del bilancio e dell'elenco
 dei  soci  e  dei  titolari  di diritti su azioni). - Entro
 trenta  giorni  dall'approvazione  una  copia del bilancio,
 corredata  dalle  relazioni  previste dagli articoli 2428 e
 2429  e  dal  verbale  di approvazione dell'assemblea o del
 consiglio  di  sorveglianza,  deve  essere,  a  cura  degli
 amministratori,  depositata  presso  l'ufficio del registro
 delle  imprese  o  spedita  al  medesimo ufficio a mezzo di
 lettera raccomandata.
 Entro  trenta  giorni dall'approvazione del bilancio le
 societa' non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
 sono  tenute  altresi'  a  depositare  per l'iscrizione nel
 registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
 di  approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero
 delle  azioni  possedute,  nonche' dei soggetti diversi dai
 soci  che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
 sulle  azioni  medesime.  L'elenco  deve  essere  corredato
 dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
 libro  dei  soci  a  partire dalla data di approvazione del
 bilancio dell'esercizio precedente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 94 Relazione sulla gestione
 
 1.  Il  bilancio  deve  essere  corredato  da  una  relazione degli amministratori  sull'andamento  della  gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano: a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo; b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati; c) le  forme  riassicurative  maggiormente significative adottate nei
 principali rami esercitati; d) le  attivita'  di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi
 sul mercato; e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti; f) notizie in merito al contenzioso, se significativo; g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle
 azioni  o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio,
 di   quelle   acquistate   e   di   quelle   alienate   nel  corso
 dell'esercizio,  le corrispondenti quote di capitale sottoscritto,
 dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni; h) i  rapporti  con  le  imprese  del gruppo distinguendo fra imprese
 controllanti,  controllate  e  consociate,  nonche' i rapporti con
 imprese collegate; i) l'evoluzione  prevedibile della gestione, con particolare riguardo
 allo  sviluppo  del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento dei
 sinistri  e  alle  eventuali  modifiche  alle forme riassicurative
 adottate; l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
 2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni  o  quote  detenute,  acquistate  o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
 |  | Art. 95. 
 Imprese obbligate
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale  nel  territorio  della  Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu'  societa',  redigono  il  bilancio  consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
 2.  Allo  stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una  o  piu'  imprese  di  assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
 3.  Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
 
 
 
 Nota all'art. 95:
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del  decreto
 legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
 «Art.  26  (Imprese  controllate).  -  1.  Agli effetti
 dell'art.  25  sono  considerate imprese controllate quelle
 indicate  nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359
 del codice civile.
 2.  Agli  stessi  effetti sono in ogni caso considerate
 controllate:
 a) le  imprese  su  cui  un'altra  ha  il diritto, in
 virtu'  di  un  contratto  o di una clausola statutaria, di
 esercitare   un'influenza   dominante,   quando   la  legge
 applicabile consenta tali contratti o clausole;
 b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con
 altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
 voto.
 3.  Ai  fini  dell'applicazione del comma precedente si
 considerano   anche   i   diritti   spettanti   a  societa'
 controllate,  a societa' fiduciarie e a persone interposte;
 non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 96. 
 Direzione unitaria
 
 1.  L'obbligo  di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi  sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione  assicurativa  di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali  non  esistano  le  relazioni  di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una  clausola  dei  rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La  direzione  unitaria  tra  le imprese puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
 2.  Sono  in  ogni  caso  assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle  sottoposte  alla  direzione  unitaria  di  uno  dei  seguenti soggetti controllanti:
 a) un'impresa  o  un  ente,  costituito  in  Italia,  diverso  da un'impresa  di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa' di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
 b) un'impresa  o  un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;
 c) una persona fisica.
 3.  Nei  casi  di  cui  ai commi 1 e 2 e' tenuta alla redazione del bilancio  consolidato  l'impresa  che,  in  base  ai dati dell'ultimo bilancio  d'esercizio  approvato,  presenta  l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
 4.   L'impresa  soggetta  all'obbligo  di  redazione  del  bilancio consolidato  che  operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei  commi  1  e  2 e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente  in  base  al  comma  3,  quando ricorrono le seguenti condizioni:
 a) l'impresa   non   ha   emesso   titoli   quotati   in  mercati regolamentati;
 b) la  redazione del bilancio consolidato non e' richiesta almeno sei   mesi   prima  della  fine  dell'esercizio  da  tanti  soci  che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
 5.  In  caso  di  esonero  dall'obbligo  di  redazione del bilancio consolidato  ai  sensi  del  comma  4,  le  ragioni dell'esonero sono indicate  nella  nota  integrativa  al  bilancio d'esercizio. La nota integrativa  indica  altresi' la denominazione e la sede dell'impresa che  redige  il  bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia  dello  stesso,  della  relazione  sulla  gestione  e di quella dell'organo   di  controllo  sono  depositati  presso  l'ufficio  del registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede  dell'impresa esonerata.
 6.  Restano  salve le disposizioni relative alle societa' che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
 |  | Art. 97. 
 Esonero dall'obbligo di redazione
 
 1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti  delle  imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta  controllate  direttamente  o  indirettamente  da altra impresa tenuta  alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo  ovvero  da  un'impresa  di  assicurazione  o  riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
 2. L'esonero e' subordinato alle seguenti circostanze:
 a) che  l'impresa  controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
 b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento  delle  azioni  o  quote  dell'impresa  controllata  ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non  sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
 c) che  l'impresa  controllata e le imprese da questa controllate da  includere  nel  consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
 d) che  l'impresa  controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro,  rediga  e  sottoponga  a  controllo  il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
 3.  Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio  di  esercizio.  La  nota  integrativa  indica  altresi'  la denominazione   e   la  sede  dell'impresa  che  redige  il  bilancio consolidato  ai  sensi  del presente articolo. Una copia del bilancio della  controllante,  della  relazione  sulla  gestione  e  di quella dell'organo  di  controllo, redatti in lingua italiana, e' depositata presso  l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata.
 |  | Art. 98. 
 Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
 
 1.  L'ISVAP  individua,  con regolamento, i soggetti non sottoposti agli  obblighi  di  redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli  95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
 |  | Art. 99. 
 Data di riferimento
 
 1.  La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data  di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata  alla  redazione.  Nel  caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione  assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di  riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
 |  | Art. 100 Relazione sulla gestione
 
 1.  Il  bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli  amministratori  sulla  situazione complessiva delle imprese in esso  incluse  e  sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari  settori,  con  particolare  riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano: a) le  attivita'  di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi
 sul mercato; b) il  numero  e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa
 controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per
 il  tramite  di  societa' fiduciarie o per interposta persona, con
 l'indicazione della quota di capitale corrispondente; c) l'evoluzione  prevedibile della gestione, con particolare riguardo
 allo  sviluppo  del  portafoglio  assicurativo,  all'andamento dei
 sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme
 riassicurative; d) i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo  la  data di riferimento del
 bilancio consolidato.
 |  | Art. 101. 
 Libri e registri obbligatori
 
 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica  e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi,  ferme  restando  le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
 2.  Le  imprese  autorizzate  all'esercizio dei rami vita, oltre al registro  delle  attivita'  a  copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
 a) i contratti emessi;
 b) i  contratti  stornati  per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924,   secondo   comma,   del  codice  civile,  ovvero  per  mancato perfezionamento  ovvero per i quali e' stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
 c) i contratti scaduti;
 d) i  contratti  per  i  quali  e' stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
 e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
 f) i sinistri denunciati;
 g) i sinistri pagati;
 h) i reclami ricevuti.
 3.  Le  imprese  autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro  delle  attivita'  a  copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
 a) i contratti emessi;
 b) i sinistri denunciati;
 c) i sinistri pagati;
 d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
 e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
 f) i  sinistri  gia' classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
 g) i reclami ricevuti.
 4.  L'ISVAP  adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei  registri  assicurativi  previsti  dai commi 2 e 3 e determina le informazioni,  i  termini  e le modalita' per la loro conservazione e compilazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
 5.  L'ISVAP  individua,  con  regolamento, i libri e i registri per l'attivita'   delle   imprese  di  riassicurazione,  determinando  le informazioni,  i  termini  e le modalita' per la loro conservazione e compilazione  nel  rispetto  delle  prescrizioni  dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 101:
 -  L'art.  1924, secondo comma, del codice civile e' il
 seguente:
 «Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). - (Omissis).
 Se  il  contraente  non  paga  i  premi  successivi nel
 termine   di   tolleranza  previsto  dalla  polizza  o,  in
 mancanza,  nel  termine  di venti giorni dalla scadenza, il
 contratto  e' risoluto di diritto, e i premi pagati restano
 acquisiti   all'assicuratore,   salvo   che  sussistano  le
 condizioni  per  il  riscatto  dell'assicurazione  o per la
 riduzione della somma assicurata.».
 -  L'art.  2421,  ultimo comma, del codice civile e' il
 seguente:
 «Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - (Omissis).
 I  libri  i  cui  a  presente articolo, prima che siano
 messi  in  uso,  devono essere numerati progressivamente in
 ogni  pagina  e  bollati  in  ogni foglio a norma dell'art.
 2215.».
 
 
 
 
 |  | Art. 102. 
 Revisione contabile del bilancio
 
 1.  Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con  sede  legale  nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione  di  una  societa'  di revisione che sia iscritta nell'albo speciale  previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che  sia  amministrata  da  almeno  un  attuario  iscritto  nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
 2. La relazione della societa' di revisione, dalla quale risulta il giudizio  sul  bilancio  ai  sensi  dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione   finanziaria,   e'  corredata  dalla  relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche  dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
 3.  Alle  imprese  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni sulla  revisione  contabile  di  cui  alla sezione VI del capo II del titolo  III  del  testo  unico  dell'intermediazione  finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
 4.  L'impugnazione  della  deliberazione assembleare che approva il bilancio  delle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione, per mancata  conformita'  alle  norme  che  ne  disciplinano i criteri di redazione,  puo'  essere  proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione  della  relativa  deliberazione  nel  registro  delle imprese.
 5.  L'ISVAP,  qualora  venga  a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico  alla  societa' di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.
 
 
 
 Note all'art. 102:
 -  La  legge  9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   25 marzo   1942,   n.  69)  reca  la
 «Disciplina giuridica della professione di attuario.».
 -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
 S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in materia di
 intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
 della  legge  6 febbraio  1996, n. 52». In particolare, gli
 articoli  155, comma 2, 156, comma 4 e 157, comma 2, sono i
 seguenti:
 «Art.   155   (Attivita'  di  revisione  contabile).  -
 (Omissis).
 2.  La  societa'  di  revisione  ha diritto di ottenere
 dagli  amministratori  della  societa'  documenti e notizie
 utili  alla  revisione  e  puo'  procedere ad accertamenti,
 ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB
 e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.».
 «Art. 156 (Giudizi sui bilanci). - 1. - 3. (Omissis).
 4.  In  caso di giudizio negativo o di dichiarazione di
 impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio  la societa' di
 revisione informa immediatamente la CONSOB.».
 «Art.  157  (Effetti  dei  giudizi  sui  bilanci). - 1.
 (Omissis).
 2.  La  CONSOB  puo'  esercitare in ogni caso le azioni
 previste  dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito
 del  bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato presso
 l'ufficio del registro delle imprese.
 - L'art. 2409-bis del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2409-bis  (Controllo  contabile). - Il controllo
 contabile  sulla  societa'  e'  esercitato  da  un revisore
 contabile  o  da  una  societa'  di  revisione iscritti nel
 registro istituito presso il Ministero della giustizia.
 Nelle   societa'  che  fanno  ricorso  al  mercato  del
 capitale di rischio il controllo contabile e' esercitato da
 una   societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro  dei
 revisori   contabili,   la   quale,  limitatamente  a  tali
 incarichi,  e'  soggetta  alla disciplina dell'attivita' di
 revisione  prevista  per  le societa' con azioni quotate in
 mercati  regolamentati  ed alla vigilanza della Commissione
 nazionale  per  le  societa'  e  la borsa. Lo statuto delle
 societa'  che  non fanno ricorso al mercato del capitale di
 rischio  e che non siano tenute alla redazione del bilancio
 consolidato  puo'  prevedere che il controllo contabile sia
 esercitato  dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
 sindacale  e' costituito da revisori contabili iscritti nel
 registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
 
 
 
 
 |  | Art. 103. 
 Attuario nominato dalla societa' di revisione
 
 1.  Se  tra  gli  amministratori della societa' di revisione non e' presente  un  attuario  iscritto  nell'albo  previsto dalla legge, la relazione  presentata  dalla societa' e' corredata dalla relazione di un  attuario,  iscritto  nell'albo  professionale  e  nominato  dalla medesima  societa'  di  revisione,  che  riporta  il  giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
 2.  L'incarico  dell'attuario  ha durata pari a tre esercizi e puo' essere  rinnovato per non piu' di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la societa' di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne  da'  immediata  e  motivata  comunicazione  all'ISVAP.  La revoca dell'incarico  ha  effetto  nel  momento  in  cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
 3.  L'incarico  non  puo'  essere  conferito  ad un attuario che si trovi,   nei   confronti   dell'impresa   di   assicurazione   o   di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione  esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita  o  per  1'assicurazione  della responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni  di  incompatibilita' indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
 4.  L'attuario  e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP,  entro  quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni  dalle  quali  risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilita'.
 |  | Art. 104. 
 Accertamenti sulla gestione contabile
 
 1.  L'ISVAP  puo'  far  svolgere  alla  societa'  di  revisione una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili  dei  fatti  di  gestione,  in ordine alla conformita' alle scritture  contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale  e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale  verifica  la  societa' di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.
 |  | Art. 105. 
 Revoca dell'incarico all'attuario revisore
 
 1.  Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento  dell'incarico  dell'attuario  di  cui  all'articolo 102, comma  1,  o  dell'attuario  nominato  dalla societa' di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini  della  vigilanza sull'attivita' della societa' di revisione, ne informa la CONSOB.
 2.  Qualora  l'ISVAP  accerti  la  perdita  dei  requisiti  di  cui all'articolo  102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilita' prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi   irregolarita'   nello   svolgimento  dell'incarico  da  parte dell'attuario  di  cui  all'articolo  103,  comma 1, puo' disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
 3.  Il  provvedimento  di  revoca  e' comunicato all'attuario, alla societa'   di   revisione   e   all'impresa  di  assicurazione  o  di riassicurazione.  In  tal  caso  la  societa' di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
 4.  In  caso  di  inadempienza  l'ISVAP  provvede  al  conferimento dell'incarico  ad  altro  attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
 5.   L'ISVAP  informa  la  CONSOB  dei  provvedimenti  assunti  nei confronti  dell'attuario  di  cui  all'articolo  102,  comma 1, e da' comunicazione  all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti  degli  attuari  di  cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
 6.   L'Ordine   degli  attuari  comunica  all'ISVAP  gli  eventuali provvedimenti  adottati  nei  confronti  degli  attuari  di  cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
 |  | Art. 106. 
 Attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativi
 
 1.  L'attivita'  di  intermediazione  assicurativa e riassicurativa consiste   nel   presentare   o   proporre  prodotti  assicurativi  e riassicurativi  o  nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale  attivita'  e,  se  previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione,  segnatamente  in  caso  di  sinistri,  dei contratti stipulati.
 |  | Art. 107. 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Le  disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di   accesso   e   di  esercizio  dell'attivita'  di  intermediazione assicurativa  e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della  Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di  servizi  nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica,  nonche'  i  servizi  di  intermediazione  assicurativa e riassicurativa  connessi  con  rischi  e  impegni situati al di fuori dell'Unione   europea,   quando   sono  offerti  da  intermediari  di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
 2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
 a) le   attivita'   direttamente   esercitate  dalle  imprese  di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
 b) le  attivita' di sola informazione fornite a titolo accessorio nel   contesto   di   un'altra  attivita'  professionale  sempre  che l'obiettivo   di   tale   attivita'  non  sia  quello  di  assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
 c)  le attivita' di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 1)  il  contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
 2)  salvo  il  caso  di  cui  al numero 4), non si tratta di un contratto   di   assicurazione  sulla  vita  o  contro  i  rischi  di responsabilita' civile;
 3) l'intermediazione non e' svolta professionalmente;
 4) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati,  garantisce  la  perdita  o il danneggiamento del bagaglio ovvero  copre  i  rischi del ramo vita e della responsabilita' civile connessi al viaggio stesso;
 5)  l'importo  del premio annuale non eccede cinquecento euro e la  durata  complessiva  del  contratto  di  assicurazione,  compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni.
 3.  Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d),  sono  sottoposte, limitatamente all'attivita' di intermediazione assicurativa,  alla  vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri  previsti  dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza  delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al  capo  III,  informando  e  collaborando  con  le  altre autorita' interessate.
 |  | Art. 108. 
 Accesso all'attivita' di intermediazione
 
 1.  L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa e' riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
 2. L'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa non puo'   essere  esercitata  da  chi  non  e'  iscritto  nel  registro, applicandosi  in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
 3. E' inoltre consentita l'attivita' agli intermediari assicurativi e  riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un   altro  Stato  membro  e  che  operano  secondo  quanto  previsto dall'articolo 116, comma 2.
 4.  L'esercizio  dell'attivita' di intermediario di assicurazione e riassicurazione  e'  vietato agli enti pubblici, agli enti o societa' da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a  tempo  pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.
 |  | Art. 109. 
 Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
 
 1.   L'ISVAP   disciplina,   con   regolamento,   la  formazione  e l'aggiornamento   del  registro  unico  elettronico  nel  quale  sono iscritti  gli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
 2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
 a)  gli  agenti di assicurazione, in qualita' di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 b) i  mediatori  di  assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati  broker,  in  qualita'  di  intermediari  che  agiscono su incarico  del  cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
 c) i  produttori  diretti  che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita'     svolta     a    titolo    principale,    esercitano l'intermediazione  assicurativa  nei rami vita e nei rami infortuni e malattia  per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione  e  che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
 d) le  banche  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 14 del testo unico  bancario,  gli  intermediari  finanziari  inseriti nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  107  del  testo  unico  bancario, le societa'   di   intermediazione   mobiliare   autorizzate   ai  sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la societa'   Poste   Italiane   -   Divisione  servizi  di  bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
 e) i  soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
 Non   e'   consentita  la  contemporanea  iscrizione  dello  stesso intermediario in piu' sezioni del registro.
 3.  Nel  registro  sono  altresi' indicati gli intermediari persone fisiche,   di  cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  abilitati  ma temporaneamente  non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di  copertura  assicurativa  di  cui  all'articolo  110,  comma 3, e' sospeso   sino   all'avvio   dell'attivita',  che  forma  oggetto  di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
 4.  L'intermediario  di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale  di  dipendenti,  collaboratori, produttori o altri incaricati addetti   all'intermediazione   provvede,  per  conto  dei  medesimi, all'iscrizione  nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale  di  dipendenti,  collaboratori, produttori o altri incaricati addetti  all'intermediazione  e' tenuto a dare all'impresa preponente contestuale  notizia  della  richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia.  L'impresa  di  assicurazione,  che  si avvale di produttori diretti,  provvede  ad  effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
 5.  L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato,  un'attestazione  di  avvenuta  iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
 6.   L'ISVAP,   con   regolamento,   stabilisce   gli  obblighi  di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche' le forme  di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.
 
 
 
 Note all'art. 109:
 - Si riporta l'art. 107 del testo unico bancario:
 «Art.   107   (Elenco   speciale).  -  1.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
 la   CONSOB,   determina   criteri   oggettivi,  riferibili
 all'attivita'  svolta,  alla  dimensione  e al rapporto tra
 indebitamento   e   patrimonio,   in  base  ai  quali  sono
 individuati  gli  intermediari  finanziari  che  si  devono
 iscrivere   in   un  elenco  speciale  tenuto  dalla  Banca
 d'Italia.
 2. La    Banca    d'Italia,    in   conformita'   delle
 deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti
 nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto
 l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio
 nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
 amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca
 d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,
 provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli
 intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con
 riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca
 d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
 assicurarne il regolare esercizio.
 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
 modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni
 periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
 4. La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni con
 facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
 ritenuti necessari.
 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
 il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
 di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del
 presente decreto.
 5. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
 speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a
 essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
 6. Gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco
 speciale,  quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
 servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
 obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
 patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
 nel  titolo  IV,  capo I, sezioni I e III, nonche' all'art.
 97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
 commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e
 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 7. Agli  intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
 comma  1  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di
 finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 47.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
 Presidente   della   Repubblica   14 marzo   2001,  n.  144
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94)
 concernente  il  «Regolamento  recante norme sui servizi di
 bancoposta»:
 «Art. 2 (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di
 bancoposta svolte da Poste comprendono:
 a) raccolta   di  risparmio  tra  il  pubblico,  come
 definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
 attivita' connesse o strumentali;
 b) raccolta del risparmio postale;
 c) servizi  di  pagamento,  comprese  l'emissione, la
 gestione  e  la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
 di  pagamento,  di  cui  all'art.  1,  comma 2, lettera f),
 numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
 d) servizio di intermediazione in cambi;
 e) promozione  e  collocamento  presso il pubblico di
 finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
 abilitati;
 f) servizi   di  investimento  ed  accessori  di  cui
 all'art. 12.
 2. Poste  e'  autorizzata a prestare tutti i servizi di
 bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
 elenchi.
 3. In  quanto  compatibili, si applicano alle attivita'
 di  cui  al  comma  1,  gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,
 commi  1  e  2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi l, 2 e 3, 54,
 comma l,  da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a
 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
 testo unico bancario.
 4. Alla  prestazione  da  parte  di Poste di servizi di
 investimento   ed   accessori   si   applicano,  in  quanto
 compatibili,  i  seguenti articoli del testo unico finanza:
 5,  6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,
 8,  10,  commi  1  e  2,  da  21 a 23, 25, limitatamente ai
 mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
 5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
 e'   equiparata   alle   banche   italiane  anche  ai  fini
 dell'applicazione  delle  norme  del testo unico bancario e
 del  testo  unico  della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
 nonche'  della  legge  10 ottobre  1990, n. 287. A Poste si
 applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
 previste  per  le  banche, salva l'adozione di disposizioni
 specifiche da parte delle autorita' competenti.
 6. Il    risparmio    postale   e'   disciplinato   dal
 decreto-legge  1° dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994,  n. 71, dal
 decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme
 del  testo  unico  della  finanza  indicate nel comma 4, in
 quanto  compatibili,  nonche'  dalle  norme del testo unico
 bancario, ove applicabili.
 7. Per  quanto  non  diversamente previsto nel presente
 decreto,  si applicano le disposizioni del codice civile in
 materia di prescrizione.
 8. Poste  non  puo' esercitare attivita' di concessione
 di finanziamenti nei confronti del pubblico.
 9. Per  l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste
 si  avvale  di strutture organizzative autonome. E' tenuta,
 altresi',  ad istituire un sistema di separazione contabile
 dell'attivita'    di   bancoposta   rispetto   alle   altre
 attivita'.».
 
 
 
 
 |  | Art. 110. 
 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
 
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione del registro di cui all'articolo  109,  comma  2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili;
 b)   non   aver   riportato  condanna  irrevocabile,  o  sentenza irrevocabile  di  applicazione  della  pena  di cui all'articolo 444, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  per delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della  reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre  anni,  o  per  altro  delitto  non colposo per il quale la legge commini  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione  della  pena  accessoria dell'interdizione da pubblici uffici,  perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ne'  essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato preventivo  o  liquidazione  coatta  amministrativa, almeno per i tre esercizi  precedenti  all'adozione  dei relativi provvedimenti, fermo restando  che  l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
 d) non   versare   nelle   situazioni  di  decadenza,  divieto  o sospensione  previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
 e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
 2.  Ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro di cui all'articolo  109,  comma  2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre  possedere adeguate cognizioni e capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneita', consistente in  un  esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita'. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalita'  di  svolgimento  della  prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
 3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112,  comma  3,  la  persona  fisica,  ai  fini dell'iscrizione nella sezione  del  registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b),  deve  altresi'  stipulare  una  polizza  di  assicurazione della responsabilita'    civile    per    l'attivita'   svolta   in   forza dell'iscrizione  al  registro  con  massimale di almeno un milione di euro  per  ciascun  sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente  per  tutti  i  sinistri,  valida  in tutto il territorio dell'Unione  europea,  per  danni  arrecati  da  negligenze ed errori professionali  propri  ovvero  da negligenze, errori professionali ed infedelta'  dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato  deve  rispondere  a  norma  di  legge. I limiti di copertura possono  essere  elevati  dall'ISVAP,  con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
 
 
 
 Note all'art. 110:
 - L'art.  444,  comma 2, del codice di procedura penale
 e' il seguente:
 «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1 -
 1-bis (Omissis).
 2. Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha
 formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
 sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
 giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
 qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
 comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
 nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
 l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
 la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
 civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
 l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
 sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
 motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
 applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  della  legge
 31 maggio 1965, n. 575 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 5 giugno  1965, n. 138) concernente «Disposizioni contro la
 mafia»:
 «Art.   10. - 1.   Le  persone  alle  quali  sia  stata
 applicata   con  provvedimento  definitivo  una  misura  di
 prevenzione non possono ottenere:
 a) licenze   o   autorizzazioni   di   polizia  e  di
 commercio;
 b) concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
 inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
 siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
 imprenditoriali;
 c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione
 e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
 e concessioni di servizi pubblici;
 d) iscrizioni   negli   albi   di  appaltatori  o  di
 fornitori  di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
 amministrazione  e nell'albo nazionale dei costruttori, nei
 registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
 commercio  all'ingrosso  e  nei  registri  di commissionari
 astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 e) altre   iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
 autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
 svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
 denominati;
 f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati ed
 altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
 concessi  o  erogati  da  parte  dello Stato, di altri enti
 pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
 attivita' imprenditoriali.
 2. Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
 misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
 dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
 abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
 divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
 fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  o  servizi
 riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
 subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
 a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
 autorizzazioni   e   le  concessioni  sono  ritirate  e  le
 iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
 3. Nel   corso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
 tribunale,  se  sussistono  motivi di particolare gravita',
 puo'  disporre  in  via  provvisoria  i  divieti  di cui ai
 commi 1  e  2  e  sospendere  l'efficacia delle iscrizioni,
 delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
 ai  medesimi  commi.  Il  provvedimento  del tribunale puo'
 essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
 e  perde  efficacia se non e' confermato con il decreto che
 applica la misura di prevenzione.
 4. Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
 previsti  dai  commi  1  e 2 operino anche nei confronti di
 chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
 prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
 societa'  e  consorzi di cui la persona sottoposta a misura
 di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
 modo  scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti sono
 efficaci per un periodo di cinque anni.
 5. Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
 eccezione  di  quelle  relative  alle  anni,  munizioni  ed
 esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
 le  decadenze  e  i  divieti previsti dal presente articolo
 possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
 effetto  degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi di
 sostentamento all'interessato e alla famiglia.
 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
 attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
 disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
 stipulati  dalla  pubblica  amministrazione, le licenze, le
 autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
 abilitazioni  e  le  iscrizioni  indicate  nel  comma 1 non
 possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
 contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
 essere  consentita a favore di persone nei cui confronti e'
 in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
 preventiva  comunicazione  al  giudice competente, il quale
 puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
 sospensioni  previsti  a  norma  del comma 3. A tal fine, i
 relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
 quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
 non  superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
 amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
 5-ter. Le  disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
 anche  nei  confronti delle persone condannate con sentenza
 definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
 di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
 3-bis, del codice di procedura penale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 111. 
 Requisiti  particolari  per l'iscrizione dei produttori diretti e dei
 collaboratori degli intermediari
 
 1.  Il  possesso  dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per i produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
 2.  Le  imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono  ad  impartire  una  formazione  adeguata  in  rapporto ai prodotti intermediati ed all'attivita' complessivamente svolta.
 3.  Il  possesso  dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 110,  comma  1,  e'  richiesto  anche  per  i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
 4.  I  soggetti  iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui all'articolo  109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacita'  professionali  adeguate  all'attivita'  ed ai prodotti sui quali  operano,  accertate  mediante  attestato  con  esito  positivo relativo  alla  frequenza  a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
 5.  Le  disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi' ai  soggetti  addetti  all'attivita'  di  intermediazione  svolta nei locali dove l'intermediario opera.
 |  | Art. 112. 
 Requisiti per l'iscrizione delle societa'
 
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nella  sezione del registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a) avere la sede legale in Italia;
 b) non  essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo,   amministrazione  straordinaria  o  liquidazione  coatta amministrativa;
 e) non   essere   sottoposta  ai  divieti  e  decadenze  previste dall'articolo  10,  comma  4,  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
 2.  Ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  del  registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre   avere   affidato   la   responsabilita'  dell'attivita'  di intermediazione  ad  almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera    b),    il   rappresentante   legale   e,   ove   nominati, l'amministratore  delegato  e  il  direttore  generale  devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
 3.  Ai  fini  dell'iscrizione,  la  societa'  deve  altresi'  avere stipulato  la  polizza  di assicurazione della responsabilita' civile professionale  di  cui  all'articolo 110, comma 3, per l'attivita' di intermediazione  svolta  dalla societa', dalle persone fisiche di cui al  comma  2,  nonche'  per  i  danni  arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
 4.  Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa' deve inoltre  disporre  di  un  capitale sociale non inferiore all'importo stabilito  con regolamento adottato dall'ISVAP. E' fatto obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
 5.  Qualora  la  societa'  richieda  l'iscrizione  alla sezione del registro  di  cui  all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' altresi' necessaria  l'iscrizione  delle persone fisiche addette all'attivita' di  intermediazione.  E'  in  ogni  caso  preclusa l'iscrizione nella sezione  del  registro  di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per  la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'.
 
 
 
 Nota all'art. 112:
 - Per  l'art.  10  della  legge 31 maggio 1965, n. 575,
 vedi la nota all'art. 110.
 
 
 
 
 |  | Art. 113. 
 Cancellazione
 
 1.   L'ISVAP  dispone  la  cancellazione  dell'intermediario  dalla relativa sezione del registro in caso di:
 a) radiazione;
 b) rinunzia all'iscrizione;
 c) mancato  esercizio  dell'attivita', senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
 d) perdita  di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
 e) mancato   versamento   del  contributo  di  vigilanza  di  cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
 f) limitatamente  agli  intermediari  iscritti  alle  sezioni del registro  di  cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di  efficacia  delle  garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
 g) limitatamente  agli  intermediari  iscritti  nella sezione del registro  di  cui  all'articolo  109,  comma  2,  lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
 2.  L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti  alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera   e),   e'   presentata   dall'impresa   o,  rispettivamente, dall'intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all'articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  d).  Nel  caso di interruzione  del  rapporto  con  il produttore diretto ovvero con il soggetto  iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera  e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla  sezione  del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a),  comunica  all'impresa  preponente  ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
 3.  Non  si  procede  alla  cancellazione  dal  registro,  anche se richiesta  dall'intermediario  o  dall'impresa,  fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
 |  | Art. 114. 
 Reiscrizione
 
 1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del  provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente,   purche'   siano   decorsi   almeno  cinque  anni  dalla cancellazione  e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110,  111  e  112.  In  caso  di  cancellazione derivante da condanna  irrevocabile  o  da  fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
 2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del  contributo di vigilanza, puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia  provveduto  al  pagamento  di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
 3.  L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all'articolo  109,  comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro  per  non  aver  provveduto  al versamento del contributo al Fondo  di garanzia, puo' esservi nuovamente iscritto purche' provveda al  pagamento  delle  somme  dovute  sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
 4.  Se  l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede  una  nuova  iscrizione,  essa  viene disposta previa verifica della  sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneita' gia' conseguita ai  sensi  dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
 |  | Art. 115. 
 Fondo   di   garanzia   per   i   mediatori  di  assicurazione  e  di
 riassicurazione
 
 I.  L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  deve aderire al Fondo di garanzia   costituito   presso  la  CONSAP  per  risarcire  il  danno patrimoniale  causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  di mediatore  assicurativo  o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di  cui,  rispettivamente,  all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
 2.  L'amministrazione  del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, che e' composto da un  dirigente  del Ministero delle attivita' produttive, con funzioni di  presidente,  da  un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  un  funzionario  dell'ISVAP,  da  un  funzionario della CONSAP,  da  due  rappresentanti  degli  intermediari  iscritti nella corrispondente  sezione  del  registro,  da  un  rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 3.  Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti  di  intervento  sono  stabilite  con regolamento del Ministro delle   attivita'  produttive,  sentito  l'ISVAP.  Il  contributo  e' determinato  annualmente  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore  allo  zero  virgola  cinquanta per cento delle provvigioni annualmente  acquisite,  anche  al  fine  di  garantire  comunque  la copertura  degli  oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
 4.  Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso  il  quale e' costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non  sono  ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto   che   li   amministra   ne'   dei  creditori  dei  singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o  dalle  imprese.  Il fondo non puo' essere compreso nelle procedure concorsuali  che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
 5.  Il  fondo  e'  surrogato  nei  diritti degli assicurati e delle imprese  di  assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
 |  | Art. 116. 
 Attivita' in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
 
 1.   L'iscrizione   consente   agli   intermediari  assicurativi  e riassicurativi,   indicati   nelle   sezioni   del  registro  di  cui all'articolo  109,  comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede  legale  nel  territorio della Repubblica di operare negli altri Stati  membri,  in  regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi  previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorita' di  vigilanza  degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione  dell'attivita'  sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari  iscritti  nel  registro italiano e rende nota, mediante annotazione  integrativa  dell'iscrizione  al registro, l'indicazione degli  altri  Stati  membri  nei  quali  tali intermediari operano in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
 2.   Gli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  che  hanno residenza  o  sede  legale  nel  territorio di un altro Stato membro, possono  esercitare l'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione  di  servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo  all'apposita  comunicazione  che l'ISVAP  riceva  dall'autorita'  di  vigilanza  dello Stato membro di origine.  L'ISVAP  disciplina,  con regolamento, la pubblicita' delle comunicazioni ricevute dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attivita' svolta dagli intermediari di tali Stati nel  territorio  della  Repubblica  mediante  annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
 3.   L'ISVAP   rende  note  le  disposizioni  che  disciplinano  lo svolgimento  delle  attivita'  di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
 4.  L'ISVAP  puo' adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi  le  disposizioni  di interesse generale un provvedimento che sospende,  per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso  di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attivita' sul territorio italiano.
 |  | Art. 117. 
 Separazione patrimoniale
 
 1.  I  premi  pagati  all'intermediario  e  le  somme  destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati  per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato,  del  quale  puo'  essere  titolare  anche  l'intermediario espressamente  in  tale  qualita',  e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
 2.  Sul  conto  separato  non  sono  ammesse  azioni,  sequestri  o pignoramenti  da  parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese  di  assicurazione.  Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori  ma  nei  limiti  della  somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
 3.  Sul  conto  separato  non  operano  le  compensazioni  legale e giudiziale  e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto   ai   crediti   vantati   dal   depositario  nei  confronti dell'intermediario.
 |  | Art. 118. 
 Adempimento  delle  obbligazioni  pecuniarie  attraverso intermediari
 assicurativi
 
 1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o   ai   suoi  collaboratori  si  considera  effettuato  direttamente all'impresa   di   assicurazione.  Salvo  prova  contraria  a  carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli  altri  aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente  percepite  dall'avente  diritto  solo col rilascio di quietanza scritta.
 2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario   iscritto  nella  sezione  del  registro  di  cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b),  esclusivamente  se  tali attivita'  sono  espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa.  A  tal  fine  l'intermediario e' tenuto a darne specifica comunicazione     al     cliente     nell'ambito    dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
 3.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b), anche nel caso di polizza assunta  in  coassicurazione  ed  ha  effetto  nei  confronti di ogni impresa  coassicuratrice  se  le  attivita' previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
 4.  Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non  veritiera  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
 |  | Art. 119. 
 Doveri e responsabilita' verso gli assicurati
 
 1.  L'impresa  di  assicurazione  per  conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.
 2.  L'impresa  di  assicurazione,  o un intermediario iscritto alla sezione  del  registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b),    risponde   in   solido   dei   danni   arrecati   dall'operato dell'intermediario   iscritto   alla  sezione  del  registro  di  cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  d),  cui abbia dato incarico, compresi  quelli  provocati  dai  soggetti  iscritti alla sezione del registro  di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni  siano  conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. Possono   essere  distribuiti  attraverso  gli  intermediari  di  cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono  garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera  scelta  dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
 3.  L'intermediario  iscritto  alla  sezione  del  registro  di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettere  a),  b) o d), e' responsabile dell'attivita'  di  intermediazione  assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).
 |  | Art. 120. 
 Informazione precontrattuale e regole di comportamento
 
 1.  Gli  intermediari  assicurativi  iscritti  al  registro  di cui all'articolo  109,  comma  2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della  conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo  o  di  rinnovo,  forniscono  al  contraente  le informazioni stabilite   dall'ISVAP,  con  regolamento,  nel  rispetto  di  quanto disposto con il presente articolo.
 2.   In   relazione   al   contratto   proposto,  gli  intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
 a) se  forniscono  consulenze  fondate su una analisi imparziale, dovendo  in  tal  caso  le  proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente  ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di  consigliare  il  prodotto  idoneo  a  soddisfare le richieste del contraente;
 b) se  propongono  determinati  prodotti  in virtu' di un obbligo contrattuale  con una o piu' imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
 c) se  propongono  determinati  prodotti  in  assenza di obblighi contrattuali  con  imprese  di  assicurazione,  nel  qual  caso  essi comunicano,  su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di  assicurazione  con  le  quali  hanno  o potrebbero avere rapporti d'affari,  fermo  restando  l'obbligo  di  avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
 3.   In   ogni   caso,   prima  della  conclusione  del  contratto, l'intermediario  assicurativo  di  cui al comma 1, anche in base alle informazioni  fornite  al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato    alle    sue    esigenze,   previamente   illustrando   le caratteristiche  essenziali del contratto e le prestazioni alle quali e' obbligata l'impresa di assicurazione.
 4.  L'ISVAP,  tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli   assicurati,   della   diversa  tipologia  dei  rischi,  delle cognizioni    e   della   capacita'   professionale   degli   addetti all'attivita' di intermediazione, disciplina con regolamento:
 a) le  regole  di  presentazione e di comportamento nei confronti del   contraente,  con  riferimento  agli  obblighi  di  informazione relativi  all'intermediario  medesimo  e  ai  suoi rapporti, anche di natura    societaria,    con   l'impresa   di   assicurazione,   alle caratteristiche  del  contratto  proposto  in relazione all'eventuale prestazione  di  un  servizio  di  consulenza  fondata su una analisi imparziale  o  all'esistenza  di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o piu' imprese di assicurazione;
 b) le  modalita'  con  le  quali  e'  fornita  l'informazione  al contraente,  prevedendo  i  casi  nei quali puo' essere effettuata su richiesta,  fermo  restando che le esigenze di protezione richiedono, di  regola,  l'uso  della  lingua  italiana  e la comunicazione su un supporto  accessibile  e  durevole,  al  piu'  tardi  subito  dopo la conclusione del contratto;
 c) le   modalita'  di  tenuta  della  documentazione  concernente l'attivita' svolta;
 d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.
 5.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  informativi gli intermediari di assicurazione  che  operano  nei  grandi  rischi  e  gli intermediari riassicurativi.
 |  | Art. 121. 
 Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
 
 1.  In  caso  di  vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
 a) l'identita' dell'intermediario e il fine della chiamata;
 b) l'identita'  della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
 c) una  descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
 d) il  prezzo  totale,  comprese  le  imposte,  che il contraente dovra' corrispondere.
 2. In ogni caso l'informazione e' fornita al contraente prima della conclusione  del  contratto  di  assicurazione.  Puo'  essere fornita verbalmente  solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una  copertura  immediata del rischio. In tali casi l'informazione e' fornita  su  un  supporto  durevole  subito  dopo  la conclusione del contratto.
 3.    L'ISVAP,   con   regolamento,   determina   le   informazioni sull'intermediario  e  sulle  caratteristiche del contratto, che sono comunicate  al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
 |  | Art. 122. 
 Veicoli a motore
 
 1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e  i  rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso  pubblico  o  su  aree  a  queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  verso  i  terzi prevista  dall'articolo 2054  del  codice  civile e dall'articolo 91, comma  2,  del  codice  della  strada.  Il  regolamento, adottato dal Ministro   delle   attivita'   produttive,  su  proposta  dell'ISVAP, individua   la   tipologia   di   veicoli   esclusi  dall'obbligo  di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
 2.  L'assicurazione  comprende  la responsabilita' per i danni alla persona  causati  ai  trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.
 3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro    la    volonta'    del   proprietario,   dell'usufruttuario, dell'acquirente  con  patto  di  riservato dominio o del locatario in caso  di  locazione  finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283,  comma  1,  lettera  d),  a  partire  dal giorno successivo alla denuncia  presentata  all'autorita'  di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo  1896,  primo  comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato  ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo  periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
 4.  L'assicurazione  copre  anche  la  responsabilita'  per i danni causati   nel   territorio  degli  altri  Stati  membri,  secondo  le condizioni  ed  entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di  ciascuno  di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore,  ferme  le  maggiori  garanzie  eventualmente previste dal contratto   o  dalla  legislazione  dello  Stato  in  cui  stazionano abitualmente.
 
 
 
 Note all'art. 122:
 - L'art. 2054 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2054  (Circolazione di veicoli). - Il conducente
 di  un  veicolo  senza  guida  di  rotaie  e'  obbligato  a
 risarcire  il  danno  prodotto  a  persone  o  a cose dalla
 circolazione  del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
 il possibile per evitare il danno.
 Nel  caso  di  scontro  tra  veicoli si presume, fino a
 prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
 ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
 Il   proprietario   del   veicolo   o,   in  sua  vece,
 l'usufruttuario  o  l'acquirente  con  patto  di  riservato
 dominio,  e'  responsabile in solido col conducente, se non
 prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la
 sua volonta'.
 In  ogni  caso le persone indicate dai commi precedenti
 sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
 o da difetto di manutenzione del veicolo.».
 - L'art.  91  del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
 recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 giugno 2003, n.
 149) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
 della  legge  1° agosto  2003,  n.  214 (Gazzetta Ufficiale
 12 agosto 2003, n. 186, S.O.), e' il seguente:
 «Art.  91  (Locazione  senza conducente con facolta' di
 acquisto-leasing   e   vendita  di  veicoli  con  patto  di
 riservato  dominio). - 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
 i   rimorchi   locati   con   facolta'   di  acquisto  sono
 immatricolati   a  nome  del  locatore,  ma  con  specifica
 annotazione  sulla carta di circolazione del nominativo del
 locatario  e della data di scadenza del relativo contratto.
 In  tale  ipotesi,  la immatricolazione viene effettuata in
 relazione  all'uso  cui  il  locatario  intende  adibire il
 veicolo  e  a  condizione che lo stesso sia in possesso del
 titolo  e  dei  requisiti  eventualmente  prescritti  dagli
 articoli da  82  a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
 intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
 Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
 al P.R.A.
 2. Ai  fini  del  risarcimento  dei  danni  prodotti  a
 persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
 e'  responsabile  in  solido  con  il  conducente  ai sensi
 dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.
 3. Nell'ipotesi  di  vendita  di  veicolo  con patto di
 riservato  dominio,  il  veicolo  e'  immatricolato al nome
 dell'acquirente,  ma  con specifica indicazione nella carta
 di  circolazione  del  nome  del  venditore e della data di
 pagamento  dell'ultima  rata.  Le  stesse  indicazioni sono
 riportate nella iscrizione al P.R.A.
 4. Ai  fini  delle violazioni amministrative si applica
 all'utilizzatore   a  titolo  di  locazione  finanziaria  e
 all'acquirente  con  patto di riservato dominio l'art. 196,
 comma 1.».
 - L'art.  l896, primo comma, secondo periodo del codice
 civile e' il seguente:
 «Art.     1    (Cessazione    del    rischio    durante
 l'assicurazione). (Omissis).
 I  premi  relativi al periodo di assicurazione in corso
 al  momento  della  comunicazione  o  della conoscenza sono
 dovuti per intero. (Omissis)».
 
 
 
 
 |  | Art. 123. 
 Natanti
 
 1.  Le unita' da diporto, con esclusione delle unita' non dotate di motore,  non  possono  essere  poste  in  navigazione in acque ad uso pubblico  o  su  aree  a  queste  equiparate  se  non  siano  coperte dall'assicurazione  della responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con  patto  di  riservato  dominio  e quella del locatario in caso di locazione  finanziaria,  per  danni  alla  persona.  Il  regolamento, adottato   dal   Ministro  delle  attivita'  produttive  su  proposta dell'ISVAP,  individua  la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
 2.  Sono  altresi'  soggetti  all'obbligo assicurativo i natanti di stazza  lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di  motore  inamovibile  di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti  ad  uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
 3.  L'obbligo  assicurativo  e'  esteso  ai  motori  amovibili,  di qualsiasi  potenza,  indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati,  risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e' di volta in volta collocato il motore.
 4.  Alle  unita'  da  diporto,  ai natanti e ai motori amovibili si applicano,   in   quanto   compatibili,   le   norme   previste   per l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
 
 
 
 Nota all'art. 123:
 -   Per  l'art.  2054  del  codice  civile vedi la nota
 all'art. 122.
 
 
 
 
 |  | Art. 124. 
 Gare e competizioni sportive
 
 1.  Le  gare  e  le  competizioni  sportive  di qualsiasi genere di veicoli  a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche  se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilita' civile.
 2.  L'assicurazione  copre  la responsabilita' dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e  alle  cose,  esclusi  i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
 |  | Art. 125. 
 Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
 
 1.  Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed  immatricolati  o  registrati in Stati esteri nonche' per i motori amovibili  di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino  temporaneamente  nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
 a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto  con  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle  attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero
 b)   quando   il   conducente  sia  in  possesso  di  certificato internazionale  di  assicurazione  emesso  dall'Ufficio  nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
 3.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
 a)  e'  assolto  mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera  a),  concernente  la  responsabilita' civile derivante dalla circolazione  del  veicolo  nel  territorio  della Repubblica e degli altri  Stati  membri,  alle  condizioni  e  fino  ai  limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
 b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso  garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione  dei  medesimi  veicoli  e  quando  con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione  di  responsabilita'  civile  per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
 c)  si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
 4.  Per  i  veicoli  a  motore  muniti di targa di immatricolazione rilasciata  da  uno  Stato  membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo  di  assicurazione  si  considera  assolto quando l'Ufficio centrale  italiano  si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati  dalla  circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di  accordi  stipulati  con  i  corrispondenti  uffici  nazionali  di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
 5.  Nell'ipotesi  di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano  provvede  alla  liquidazione  dei  danni,  garantendone  il pagamento  agli  aventi  diritto,  nei limiti dei massimali minimi di legge  o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di  assicurazione  alla  quale  si  riferisce  la  carta verde. Nelle ipotesi  di  cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4,  l'Ufficio  centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati  in  Italia,  garantendone il pagamento agli aventi diritto nei  limiti  dei  massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
 6.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di funzionari  internazionali,  o  di  proprieta'  di  Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
 7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si  applicano  per  l'assicurazione  della responsabilita' civile per danni  cagionati  dalla  circolazione  dei  veicoli  aventi  targa di immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero e individuati nel regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal Ministro delle attivita' produttive.
 |  | Art. 126. 
 Ufficio centrale italiano
 
 1.  L'Ufficio  centrale  italiano  e' abilitato all'esercizio delle funzioni  di  Ufficio  nazionale  di assicurazione e allo svolgimento degli  altri  compiti  stabiliti  dall'ordinamento  comunitario e dal presente  codice  a  seguito  di  riconoscimento  del  Ministro delle attivita' produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
 2.   L'Ufficio   centrale   italiano,   oltre  ai  compiti  di  cui all'articolo 125, svolge le seguenti attivita':
 a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e  per  conto  delle  imprese aderenti,  l'assicurazione  frontiera  disciplinata  nel  regolamento adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle  attivita' produttive   e  provvede  alla  liquidazione  e  al  pagamento  degli indennizzi dovuti;
 b) assume,  nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere  b)  e  c),  ed  al  comma  4  dell'articolo 125, ai fini del risarcimento  dei  danni  cagionati  dalla circolazione in Italia dei veicoli   a   motore   e   natanti,  la  qualita'  di  domiciliatario dell'assicurato,  del  responsabile  civile  e  della loro impresa di assicurazione;
 c) e'  legittimato  a  stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma  2,  lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che  i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti  immatricolati  o  registrati  all'estero  possono esercitare direttamente   nei   suoi  confronti  secondo  quanto  previsto  agli articoli 145,  comma  1,  146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio  centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta  contro  l'impresa  di  assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
 3.  Ai  fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei  confronti  dell'Ufficio  centrale  italiano  i  termini  di  cui all'articolo  163-bis,  primo comma, e 318, secondo comma, del codice di  procedura  civile  sono  aumentati del doppio, risultando percio' stabiliti  in  centottanta  giorni  per  il  giudizio  di  fronte  al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace.  I  termini  di  cui  all'articolo  163-bis, secondo comma, del codice  di  procedura  civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
 4.  L'Ufficio  centrale  italiano e' abilitato ad emettere le carte verdi  richieste  per  la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati  in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici  nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
 5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri,  che  in  base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da   veicoli   a  motore  immatricolati  in  Italia  non  coperti  da assicurazione,  l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti  del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
 6.  In  caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla  circolazione  di  veicoli  a  motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano puo' richiedere ai competenti  organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle  modalita'  dell'incidente,  alla residenza e al domicilio delle parti  e  alla  targa  di  immatricolazione  o  altro  analogo  segno distintivo.
 
 
 
 Note all'art. 126:
 -  L'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura
 civile, e' il seguente:
 «Art.  163-bis (Termini per comparire). - Tra il giorno
 della  notificazione  della citazione e quello dell'udienza
 di  comparizione  debbono  intercorrere  termini liberi non
 minori  di  sessanta giorni se il luogo della notificazione
 si  trova  in  Italia  e  di  centoventi giorni se si trova
 all'estero».
 - L'art.  318,  secondo  comma, del codice di procedura
 civile, e' il seguente:
 «Art. 318 (Contenuto della domanda). - (Omissis).
 Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e
 quello   della  comparizione  devono  intercorrere  termini
 liberi  non  minori  di  quelli previsti dall'art. 163-bis,
 ridotti alla meta'.».
 - L'art.   163-bis,   secondo   comma,  del  codice  di
 procedura civile, e' il seguente:
 «Art. 163-bis (Termini per comparire). - (Omissis).
 Nelle   cause   che  richiedono  pronta  spedizione  il
 presidente  puo',  su  istanza  dell'attore  e  con decreto
 motivato  in  calce dell'atto originale e delle copie della
 citazione,  abbreviare  fino  alla meta' i termini indicati
 dal primo comma.».
 
 
 
 
 |  | Art. 127. 
 Certificato di assicurazione e contrassegno
 
 1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e'  comprovato  da  apposito  certificato  rilasciato dall'impresa di assicurazione  o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
 2.  L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati  per  il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto  disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
 3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di  assicurazione  consegna  un  contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno  di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato.  Il  contrassegno  e'  esposto  sul  veicolo al quale si riferisce  l'assicurazione  entro  cinque  giorni  dal  pagamento del premio o della rata di premio.
 4.  L'ISVAP,  con  regolamento,  stabilisce  le  modalita'  per  il rilascio,    nonche'    le   caratteristiche   del   certificato   di assicurazione,    del   contrassegno   e   di   eventuali   documenti provvisoriamente  equipollenti  e  le  modalita'  per  l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
 
 
 
 Nota all'art. 127:
 - L'art.  1901,  secondo comma, del codice civile e' il
 seguente:
 «Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). - (Omissis).
 Se  alle  scadenze  convenute  il contraente non paga i
 premi  successivi,  l'assicurazione resta sospesa dalle ore
 ventiquattro  del  quindicesimo  giorno  dopo  quello della
 scadenza.».
 
 
 
 
 |  | Art. 128. 
 Massimali di garanzia
 
 1.   Per   l'adempimento   dell'obbligo  di  assicurazione  per  la responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti,  il  contratto  e'  stipulato  per somme non inferiori,  per  ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle  attivita' produttive.
 2.   Le   somme  fissate  ai  sensi  del  comma  1  possono  essere incrementate,  con  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, sentito  l'ISVAP,  tenuto  conto  anche  delle variazioni dell'indice generale   dei   prezzi   al   consumo   desunte   dalle  rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
 3. E' comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
 |  | Art. 129. 
 Soggetti esclusi dall'assicurazione
 
 1.  Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal  contratto  di  assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e  quella  di  cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati  terzi  e  non  hanno  diritto  ai benefici derivanti dai contratti  di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 a) i  soggetti  di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
 b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli  ascendenti  e  i  discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto  di  cui  al  comma  1  e  di quelli di cui alla lettera a), nonche'  gli  affiliati  e  gli  altri parenti e affini fino al terzo grado  di  tutti  i  predetti soggetti, quando convivano con questi o siano  a  loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 c) ove  l'assicurato  sia  una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
 
 
 
 Nota all'art. 129:
 - Per  l'art.  2054  del  codice civile e l'art. 91 del
 codice della strada vedi le note all'art. 122.
 
 
 
 
 |  | Art. 130. 
 Imprese autorizzate
 
 1.  L'assicurazione  puo'  essere  stipulata  con qualsiasi impresa autorizzata  ad  esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime  di  stabilimento  e  di  liberta'  di prestazione di servizi, l'assicurazione  della  responsabilita'  civile  per  i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
 2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della  Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in   uno   Stato  terzo  autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla circolazione   dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  esclusa  la responsabilita'  del  vettore,  designano  in  ogni  Stato  membro un mandatario   incaricato  della  gestione  e  della  liquidazione  dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
 3.  Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di  liberta'  di  prestazione  di  servizi,  non  abbia  nominato  il rappresentante  per  la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
 |  | Art. 131 Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
 
 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita' delle offerte dei servizi assicurativi, nonche' un'adeguata informazione ai soggetti  che  devono  adempiere  all'obbligo  di  assicurazione  dei veicoli  e  dei  natanti,  le  imprese  mettono  a  disposizione  del pubblico,  presso  ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa  e  le  condizioni  di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
 2.   La  pubblicita'  dei  premi  e'  attuata  mediante  preventivi personalizzati  rilasciati  presso ogni punto di vendita dell'impresa di  assicurazione,  nonche'  mediante siti internet che permettono di ricevere  il  medesimo  preventivo  per  i  veicoli  e  per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
 3.  L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
 |  | Art. 132. 
 Obbligo a contrarre
 
 1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni  di  polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente  per  ogni  rischio  derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  le proposte per l'assicurazione obbligatoria  che  sono  loro  presentate,  fatta salva la necessaria verifica  della  correttezza  dei  dati  risultanti dall'attestato di rischio,  nonche'  dell'identita'  del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
 2.   Le   imprese   di   assicurazione   possono   richiedere   che l'autorizzazione   sia   limitata,  ai  fini  dell'assolvimento  agli obblighi   derivanti   dal   comma   1,  ai  rischi  derivanti  dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
 3.  Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo   a   contrarre   di  cui  al  comma 1,  le  imprese  di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro   automobilistico  ed  all'archivio  nazionale  dei  veicoli previsto  dal  codice  della  strada  secondo condizioni economiche e tecniche  strettamente  correlate  ai  costi  del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle    attivita'   di   prevenzione   e   contrasto   delle   frodi nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto  del  Ministro  delle attivita'   produttive,   di   concerto   con   il   Ministro   delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  adottate le disposizioni di attuazione.
 |  | Art. 133. 
 Formule tariffarie
 
 1.  Per  i  ciclomotori,  i  motocicli,  le autovetture e per altre categorie   di  veicoli  a  motore  che  possono  essere  individuate dall'ISVAP,  con  regolamento,  i  contratti di assicurazione debbono essere  stipulati  in  base  a condizioni di polizza che prevedano ad ogni  scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio  applicato  all'atto  della  stipulazione  o  del  rinnovo, in relazione  al  verificarsi  o  meno di sinistri nel corso di un certo periodo  di  tempo,  oppure  in  base  a  clausole  di franchigia che prevedano  un  contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in  base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie  di  veicoli  e' effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
 2.  Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe  nazionale  delle  persone abilitate alla guida prevista dal  codice  della  strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative  all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche  strettamente  correlate  ai costi del servizio erogato. Con decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
 |  | Art. 134. 
 Attestazione sullo stato del rischio
 
 1.  L'ISVAP,  con  regolamento,  determina  le indicazioni relative all'attestazione  sullo  stato  del  rischio  che,  in  occasione  di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o,  se  persona  diversa,  al  proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente  con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
 2.  Il regolamento puo' prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di   assicurazione,   di  inserimento  delle  informazioni  riportate sull'attestato  di  rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti  pubblici  ovvero,  qualora  gia' esistente, da enti privati, al fine  di  consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di  assicurazione  di  cui  all'articolo  122,  comma 1. In ogni caso l'ISVAP   ha   accesso   gratuito   alla  banca  dati  contenente  le informazioni sull'attestazione.
 3.  La  classe  di  merito  indicata  sull'attestato  di rischio si riferisce  al  proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validita',  comunque  non  inferiore  a  dodici  mesi, ed individua i termini  relativi  alla  decorrenza  ed  alla  durata  del periodo di osservazione.
 4.  L'attestazione  e'  consegnata  dal  contraente  all'impresa di assicurazione,  nel  caso  in  cui  sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
 |  | Art. 135. 
 Banca dati sinistri
 
 1.  Allo  scopo  di  rendere  piu'  efficace  la  prevenzione  e il contrasto    di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore   delle assicurazioni  obbligatorie  per  i veicoli a motore immatricolati in Italia,  e'  istituita  presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
 2.  Le  imprese  sono  tenute  a  comunicare  i  dati riguardanti i sinistri  dei  propri  assicurati, secondo le modalita' stabilite con regolamento  adottato  dall'ISVAP.  I  dati  relativi alle imprese di assicurazione  che  operano nel territorio della Repubblica in regime di  libera  prestazione  dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti  dall'ISVAP  alle  rispettive  autorita' di vigilanza degli Stati membri interessati.
 3.  Le  procedure  di organizzazione e di funzionamento, nonche' le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP,  con  regolamento,  secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.
 
 
 
 Nota all'art. 135:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  120  del  decreto
 legislativo   30 giugno  2003,  n.  196  (pubblicato  nella
 Gazzetta   Ufficiale   29 luglio   2003,   n.   174,  S.O.)
 concernente:  «Codice  in  materia  di  protezione dei dati
 personali»:
 «Art.  120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza
 sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
 (ISVAP)  definisce con proprio provvedimento le procedure e
 le  modalita'  di  funzionamento  della  banca  di dati dei
 sinistri  istituita  per  la  prevenzione e il contrasto di
 comportamenti  fraudolenti  nel settore delle assicurazioni
 obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
 Italia,   stabilisce   le   modalita'   di   accesso   alle
 informazioni  raccolte  dalla  banca  dati  per  gli organi
 giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
 materia   di   prevenzione  e  contrasto  di  comportamenti
 fraudolenti  nel  settore delle assicurazioni obbligatorie,
 nonche'   le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso  alle
 informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
 al  comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per lo
 svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
 3. Per  quanto  non  previsto  dal presente articolo si
 applicano  le disposizioni dell'art. 2, comma 5-quater, del
 decreto-legge   28 marzo   2000,  n.  70,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  26 maggio  2000,  n.  137,  e
 successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 136. 
 Funzioni del Ministero delle attivita' produttive
 
 1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  del Ministero  delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a comunicare al  Ministero  dati,  informazioni  e  notizie  relativi alle tariffe dell'assicurazione    obbligatoria   della   responsabilita'   civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
 2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, e' istituito presso il Ministero  delle  attivita'  produttive  un  comitato  di  esperti in materia  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il  compito  di  osservare  l'andamento  degli  incrementi  tariffari praticati  dalle  imprese  di  assicurazione  operanti nel territorio della  Repubblica,  valutando in particolare le differenze tariffarie applicate  sul  territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso  dell'anno  non  abbiano  denunciato incidenti. Con decreto del Ministro  delle attivita' produttive, e' disciplinata la costituzione e  il  funzionamento  del  comitato di esperti, fermo restando che ai predetti  esperti  non  puo'  essere  attribuita  alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e  della  realizzazione  di un sistema di monitoraggio permanente sui premi  relativi  all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile   derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  il Consiglio  nazionale  dei consumatori e degli utenti e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e  a co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del  Ministro delle attivita' produttive, programmi di informazione e orientamento  rivolti  agli  utenti dei servizi assicurativi promossi dalle  associazioni  dei  consumatori  e degli utenti, a valere sulle disponibilita'  finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
 |  | Art. 137. 
 Danno patrimoniale
 
 1.  Nel  caso  di  danno  alla  persona,  quando  agli  effetti del risarcimento   si   debba   considerare  l'incidenza  dell'inabilita' temporanea  o  dell'invalidita'  permanente  su  un reddito di lavoro comunque  qualificabile,  tale  reddito  si  determina, per il lavoro dipendente,  sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti  e  al  lordo  delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta  il  piu'  elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro  autonomo,  sulla  base  del reddito netto che risulta il piu' elevato  tra  quelli  dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul  reddito  delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi  previsti  dalla  legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
 2.  E'  in  ogni  caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa  risulti  che  il  reddito  sia  superiore  di oltre un quinto rispetto  a  quello  risultante  dagli  atti indicati nel comma 1, il giudice  ne  fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
 3.  In  tutti  gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini   del  risarcimento  non  puo'  essere  inferiore  a  tre  volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
 |  | Art. 138. 
 Danno biologico per lesioni di non lieve entita'
 
 1.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali e con il Ministro  della  giustizia,  si  provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
 a) delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
 b) del  valore  pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidita' comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
 2.  La  tabella  unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i seguenti principi e criteri:
 a) agli  effetti  della tabella per danno biologico si intende la lesione  temporanea  o  permanente  all'integrita' psico-fisica della persona   suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che  esplica un'incidenza  negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito;
 b) la  tabella  dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita';
 c) il  valore  economico  del  punto  e' funzione crescente della percentuale  di  invalidita'  e  l'incidenza  della menomazione sugli aspetti  dinamico-relazionali  della  vita  del danneggiato cresce in modo   piu'   che   proporzionale  rispetto  all'aumento  percentuale assegnato ai postumi;
 d) il   valore   economico  del  punto  e'  funzione  decrescente dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita' elaborate  dall'ISTAT,  al  tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
 e) il  danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e' determinato  in  misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
 3.  Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali,  l'ammontare del danno  determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
 4.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono aggiornati  annualmente,  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive,  in  misura  corrispondente  alla  variazione dell'indice nazionale  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
 |  | Art. 139. 
 Danno biologico per lesioni di lieve entita'
 
 1.  Il  risarcimento  del  danno  biologico  per  lesioni  di lieve entita',  derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla circolazione dei veicoli  a motore e dei natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
 a) a  titolo  di  danno  biologico permanente, e' liquidato per i postumi  da  lesioni  pari  o  inferiori al nove per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base all'applicazione  a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita' del relativo  coefficiente  secondo  la correlazione esposta nel comma 6. L'importo  cosi'  determinato si riduce con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di  eta'  a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
 b) a  titolo  di  danno  biologico  temporaneo,  e'  liquidato un importo  di  euro  trentanove  virgola trentasette per ogni giorno di inabilita'  assoluta;  in  caso di inabilita' temporanea inferiore al cento  per  cento,  la  liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
 2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione  temporanea  o  permanente  all'integrita' psico-fisica della persona   suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che  esplica un'incidenza  negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito.
 3.  L'ammontare  del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 puo'  essere  aumentato  dal  giudice  in  misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
 4.   Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,  previa deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche  sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle  attivita'  produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica  tabella  delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita'.
 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto   del   Ministro   delle   attivita'  produttive,  in  misura corrispondente  alla  variazione  dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
 6.  Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per  un  punto  percentuale  di  invalidita'  pari  a 1 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1,  per  un punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3,  per  un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7,  per  un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si applica un coefficiente  moltiplicatore  pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1,  per  un punto percentuale di invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
 |  | Art. 140. 
 Pluralita' di danneggiati e supero del massimale
 
 1.  Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i  diritti  delle  persone  danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione  sono  proporzionalmente  ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
 2.   L'impresa   di   assicurazione   che,  decorsi  trenta  giorni dall'incidente  e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato  ad  alcuna  di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
 3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito  rimanesse  insoddisfatto,  hanno diritto di ripetere, da chi abbia  ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
 4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate    sussiste   litisconsorzio   necessario,   applicandosi l'articolo   102   del  codice  di  procedura  civile.  L'impresa  di assicurazione  puo'  effettuare  il deposito di una somma, nei limiti del  massimale,  con  effetto  liberatorio  nei confronti di tutte le persone   aventi   diritto   al   risarcimento,  se  il  deposito  e' irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
 
 
 
 Nota all'art. 140:
 - L'art.  102  del  codice  di  procedura  civile e' il
 seguente:
 «Art.    102   (Litisconsorzio   necessario). - Se   la
 decisione  non  puo'  pronunciarsi che in confronto di piu'
 parti,  queste debbono agire oessere convenute nello stesso
 processo.  Se  questo e' promosso da alcune o contro alcune
 soltanto  di  esse,  il  giudice  ordina l'integrazione del
 contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
 stabilito.».
 
 
 
 
 |  | Art. 141. 
 Risarcimento del terzo trasportato
 
 1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito   dal   terzo   trasportato   e'   risarcito  dall'impresa  di assicurazione  del  veicolo  sul  quale  era  a  bordo al momento del sinistro  entro  il  massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto  all'articolo  140,  a  prescindere  dall'accertamento della responsabilita'  dei  conducenti  dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo  il  diritto  al  risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti  dell'impresa  di assicurazione del responsabile civile, se il  veicolo  di  quest'ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo.
 2.  Per  ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti  dell'impresa  di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo  al  momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e' esercitata nei  confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato  era  a  bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo  145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile puo'  intervenire  nel  giudizio  e  puo'  estromettere  l'impresa di assicurazione   del  veicolo,  riconoscendo  la  responsabilita'  del proprio   assicurato.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni del capo IV.
 4.  L'impresa  di  assicurazione  che ha effettuato il pagamento ha diritto  di  rivalsa  nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile   civile   nei   limiti   ed  alle  condizioni  previste dall'articolo 150.
 |  | Art. 142. 
 Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
 
 1.  Qualora  il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente  gestore  dell'assicurazione  sociale  ha  diritto di ottenere direttamente  dall'impresa  di  assicurazione il rimborso delle spese sostenute  per  le  prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi   e  dei  regolamenti  che  disciplinano  detta  assicurazione, sempreche'  non sia gia' stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
 2.  Prima  di  provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante  che  lo  stesso  non  ha diritto ad alcuna prestazione da parte  di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove  il  danneggiato  dichiari  di  avere diritto a tali prestazioni, l'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  a  darne  comunicazione  al competente  ente  di  assicurazione  sociale  e potra' procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a  coprire  il  credito  dell'ente  per  le  prestazioni erogate o da erogare.
 3.  Trascorsi  quarantacinque  giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi   surrogare   nei   diritti  del  danneggiato,  l'impresa  di assicurazione  potra'  disporre  la liquidazione definitiva in favore del  danneggiato.  L'ente  di  assicurazione  sociale  ha  diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se  il  comportamento  del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
 4.  In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non puo' esercitare   l'azione   surrogatoria   con  pregiudizio  del  diritto dell'assistito  al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
 |  | Art. 142-bis (5) (( Informazioni sulla copertura assicurativa))
 
 ((  1.  Il  danneggiato  ha  diritto  di  ottenere  dal  Centro  di informazione  di  cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura  assicurativa  dei  veicolo  che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.))
 |  | Art. 142-ter (5) ((Utenti della strada non
 motorizzati)).
 
 ((  1.  L'assicurazione  obbligatoria  per  i  veicoli a motore e i natanti  copre  i  danni  alle  persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in  conseguenza  di  un  incidente  nel  quale sia stato coinvolto un veicolo,  hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilita' civile dei conducenti. ))
 |  | Art. 143. 
 Denuncia di sinistro
 
 1.  Nel  caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi  sia  obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o,  se  persone  diverse,  i  rispettivi  proprietari  sono  tenuti a denunciare   il  sinistro  alla  propria  impresa  di  assicurazione, avvalendosi  del  modulo  fornito  dalla  medesima, il cui modello e' approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
 2.  Quando  il  modulo  sia  firmato  congiuntamente  da entrambi i conducenti  coinvolti  nel sinistro si presume, salvo prova contraria da  parte  dell'impresa  di  assicurazione,  che  il  sinistro si sia verificato  nelle  circostanze, con le modalita' e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
 
 
 
 Nota all'art. 143:
 - L'art. 1915 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  1915  (Inadempimento dell'obbligo di avviso o di
 salvataggio). - L'assicurato  che,  dolosamente non adempie
 l'obbligo  dell'avviso  o  del salvataggio perde il diritto
 all'indennita'.
 Se  l'assicurato  omette colposamente di adempiere tale
 obbligo,  l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennita'
 in ragione del pregiudizio sofferto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 144. 
 Azione diretta del danneggiato
 
 1.  Il  danneggiato  per  sinistro causato dalla circolazione di un veicolo  o di un natante, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, ha  azione  diretta  per  il  risarcimento  del  danno  nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione.
 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non puo'  opporre  al  danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne' clausole  che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato al risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia diritto  di  rivalsa  verso  l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto  contrattualmente  diritto  di  rifiutare  o ridurre la propria prestazione.
 3.  Nel  giudizio  promosso  contro  l'impresa  di assicurazione e' chiamato anche il responsabile del danno.
 4.  L'azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti dell'impresa  di assicurazione e' soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
 |  | Art. 145. 
 Proponibilita' dell'azione di risarcimento
 
 1.  Nel  caso  si  applichi  la  procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo'  essere  proposta  solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui  il  danneggiato  abbia  chiesto  all'impresa di assicurazione il risarcimento  del  danno,  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  anche  se  inviata  per conoscenza, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti all'articolo 148.
 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, puo'  essere  proposta  solo  dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui   il   danneggiato   abbia   chiesto   alla  propria  impresa  di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  inviata  per conoscenza all'impresa di assicurazione  dell'altro  veicolo  coinvolto,  avendo  osservato  le modalita' ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
 |  | Art. 146. 
 Diritto di accesso agli atti
 
 1.  Fermo  restando  quanto  previsto per l'accesso ai singoli dati personali  dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati  il  diritto  di  accesso  agli  atti  a  conclusione dei procedimenti  di  valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
 2.  L'esercizio  del  diritto  di  accesso non e' consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o  prove  di comportamenti fraudolenti. E' invece sospeso in pendenza di  controversia  giudiziaria  tra  l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorita' giudiziaria.
 3.  Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti  richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo' inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
 4.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il Ministro  della  giustizia,  con  regolamento  adottato  su  proposta dell'ISVAP,  individua  la  tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi  dall'accesso  e  determina  gli  obblighi delle imprese, gli oneri  a  carico  dei  richiedenti,  nonche'  i  termini  e  le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
 |  | Art. 147. 
 Stato di bisogno del danneggiato
 
 1.  Nel  corso  del  giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento  che,  a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di  bisogno,  possono  chiedere  che  sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
 2.  Il  giudice  civile  o  penale, sentite le parti, qualora da un sommario  accertamento  risultino gravi elementi di responsabilita' a carico   del   conducente,  con  ordinanza  immediatamente  esecutiva provvede  all'assegnazione  della  somma  ai  sensi  del comma 1, nei limiti  dei quattro quinti della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai sensi  dell'articolo  75,  comma  3,  del codice di procedura penale, l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e' pendente la causa.
 3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio.
 4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito.
 
 
 
 Nota all'art. 147:
 - L'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e'
 il seguente:
 «Art.   75   (Rapporti   tra  azione  civile  e  azione
 penale). - 1 - 2. (Omissis).
 3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
 dell'imputato  dopo  la  costituzione  di  parte civile nel
 processo  penale  o dopo la sentenza penale di primo grado,
 il  processo  civile  e'  sospeso fino alla pronuncia della
 sentenza  penale non piu' soggetta a impugnazione, salve le
 eccezioni previste dalla legge».
 
 
 
 
 |  | Art. 148. 
 Procedura di risarcimento
 
 1.  Per  i  sinistri  con  soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di risarcimento,  presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo 145,  deve  essere  corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo  143  e  recare  l'indicazione  del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui  le  cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare  l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di   tale  documentazione,  l'impresa  di  assicurazione  formula  al danneggiato  congrua  offerta  per  il  risarcimento  ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine  di  sessanta  giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia   sia   stato  sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti  nel sinistro.
 2.  L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato congrua offerta per il risarcimento  del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene  di  fare  offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato  lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve  essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalita'   indicate   al   comma  1.  La  richiesta  deve  contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e  la  descrizione  delle circostanze nelle quali si e' verificato il sinistro  ed  essere  accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione  del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai  dati relativi all'eta',  all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita' delle  lesioni  subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione   con   o   senza   postumi   permanenti,   nonche'  dalla dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  142,  comma 2, o, in caso di decesso,   dallo  stato  di  famiglia  della  vittima.  L'impresa  di assicurazione  e'  tenuta  a  provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
 3.  Il  danneggiato,  pendenti  i termini di cui al comma 2 e fatto salvo   quanto   stabilito   al  comma  5,  non  puo'  rifiutare  gli accertamenti  strettamente  necessari alla valutazione del danno alla persona  da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
 4.  L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi di  polizia  le  informazioni  acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente,  alla  residenza  e  al  domicilio delle parti e alla targa  di  immatricolazione  o  altro analogo segno distintivo, ma e' tenuta  al  rispetto  dei  termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso  di  sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
 5.  In  caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa di assicurazione richiede  al  danneggiato  entro  trenta giorni dalla ricezione della stessa  le  necessarie  integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi  1  e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
 6.  Se  il  danneggiato  dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
 7.  Entro  ugual  termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del danno.
 8.   Decorsi   trenta   giorni  dalla  comunicazione  senza  che l'interessato   abbia  fatto  pervenire  alcuna  risposta,  l'impresa corrisponde  al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita', tempi ed effetti di cui al comma 7.
 9.  Agli  effetti  dell'applicazione  delle  disposizioni di cui al presente  articolo,  l'impresa  di  assicurazione non puo' opporre al danneggiato   l'eventuale   inadempimento  da  parte  dell'assicurato dell'obbligo  di  avviso  del  sinistro  di cui all'articolo 1913 del codice civile.
 10.  In  caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta  ai  sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella liquidata,  al  netto  di  eventuale  rivalutazione  ed interessi, il giudice  trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
 11.   L'impresa,  quando  corrisponde  compensi  professionali  per l'eventuale  assistenza  prestata  da  professionisti,  e'  tenuta  a richiedere  la  documentazione  probatoria  relativa alla prestazione stessa  e  ad  indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci  di  danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto   direttamente   al   pagamento  dei  compensi  dovuti  al professionista,   ne  da'  comunicazione  al  danneggiato,  indicando l'importo corrisposto.
 
 
 
 Nota all'art. 148:
 - L'art. 1913 del codice civile e' il seguente:
 "Art.   1913   (Avviso   all'assicuratore  in  caso  di
 sinistro). -  L'assicurato  deve  dare  avviso del sinistro
 all'assicuratore  o  all'agente autorizzato a concludere il
 contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
 e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e'
 necessario   l'avviso,   se   l'assicuratore   o   l'agente
 autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro
 il  detto  termine  alle  operazioni  di  salvataggio  o di
 constatazione del sinistro.
 Nelle  assicurazioni  contro la mortalita' del bestiame
 l'avviso,  salvo  patto  contrario,  deve essere dato entro
 ventiquattro ore.".
 
 
 
 
 |  | Art. 149. 
 Procedura di risarcimento diretto
 
 1.  In  caso  di  sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati  per  la  responsabilita'  civile  obbligatoria, dal quale siano  derivati  danni  ai  veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di  assicurazione  che  ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
 2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o del  conducente.  Essa  si applica anche al danno alla persona subito dal  conducente  non  responsabile  se  risulta  contenuto nel limite previsto  dall'articolo  139. La procedura non si applica ai sinistri che  coinvolgono  veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del   danno   subito   dal   terzo   trasportato   come  disciplinato dall'articolo 141.
 3.  L'impresa,  a  seguito  della  presentazione della richiesta di risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni   per   conto   dell'impresa   di   assicurazione  del  veicolo responsabile,  ferma  la  successiva  regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
 4.  Se  il  danneggiato  dichiara  di  accettare  la somma offerta, l'impresa  di  assicurazione  provvede  al  pagamento  entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto a  rilasciare  quietanza  liberatoria  valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
 5.  L'impresa  di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta  o  che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in  tale  modo  corrisposta  e'  imputata  all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
 6.   In  caso  di  comunicazione  dei  motivi  che  impediscono  il risarcimento  diretto  ovvero  nel  caso  di mancata comunicazione di offerta   o   di   diniego   di  offerta  entro  i  termini  previsti dall'articolo  148 o di mancato accordo, il danneggiato puo' proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della  propria  impresa  di assicurazione. L'impresa di assicurazione del  veicolo  del  responsabile  puo'  chiedere  di  intervenire  nel giudizio   e  puo'  estromettere  l'altra  impresa,  riconoscendo  la responsabilita'  del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la  successiva  regolazione  dei  rapporti  tra  le  imprese medesime secondo  quanto  previsto  nell'ambito  del  sistema  di risarcimento diretto.
 |  | Art. 150. 
 Disciplina del sistema di risarcimento diretto
 
 1.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 c) le  modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 d) i   limiti   e  le  condizioni  di  risarcibilita'  dei  danni accessori;
 e) i   principi   per   la   cooperazione   tra   le  imprese  di assicurazione,  ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
 2.  Le  disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri  Stati  membri  che  operano nel territorio della Repubblica ai sensi  degli  articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
 3.  L'ISVAP  vigila  sul  sistema  di  risarcimento  diretto  e sui principi   adottati  dalle  imprese  per  assicurare  la  tutela  dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.
 |  | Art. 151. 
 Procedura
 
 1.  Il  presente  capo  stabilisce disposizioni specifiche relative agli  aventi  diritto  al  risarcimento  per danni a cose o a persone derivanti  da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di  residenza  degli  stessi,  provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
 2.  Fatte  salve  la  legislazione  di  Stati  terzi  in materia di responsabilita'  civile e le norme di diritto internazionale privato, le  disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno  Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone  derivanti  da  sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali  di  assicurazione  hanno  aderito  al  sistema della carta verde,  ogniqualvolta  tali  sinistri  siano  provocati  dall'uso  di veicoli  che  sono  assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
 3.  Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite  uno  stabilimento  situato  in  uno  Stato membro diverso da quello  di  residenza  della persona avente diritto al risarcimento e stazionante  abitualmente  in  uno  Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
 4.  Gli  articoli 300  e  301  si  applicano  anche  agli incidenti provocati  dai  veicoli  di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio  comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
 5.  Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento   possono   agire   direttamente   contro  l'impresa  di assicurazione che copre la responsabilita' civile del responsabile.
 |  | Art. 152. 
 Mandatario per la liquidazione dei sinistri
 
 1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione  di  tutti  gli  Stati  membri il nome e l'indirizzo del proprio  mandatario  per  la  liquidazione  dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
 2.  Il mandatario risiede o e' stabilito nel territorio dello Stato membro  per il quale e' designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento  nella  o  nelle  lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
 3.  Il mandatario, che puo' operare per conto di una o piu' imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della  liquidazione  dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
 4.  La  nomina  del  mandatario  non  esclude  la  facolta'  per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile  del  sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con  la  quale  e'  assicurato  il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
 5.  L'impresa  di  assicurazione del responsabile del sinistro o il suo  mandatario,  entro  tre  mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata  ovvero  indica  i  motivi  per  i quali non ritiene di fare offerta.
 |  | Art. 153. 
 Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
 
 1.  I  soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati  da  sinistri  della  circolazione  stradale provocati da veicoli  stazionanti  abitualmente  e  assicurati  in  un altro Stato membro  e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde,  hanno  diritto  di richiedere il risarcimento del danno oltre che  al  responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con  la  quale  e'  assicurato  il veicolo che ha causato il sinistro ovvero  anche  al  suo  mandatario  designato  nel  territorio  della Repubblica.
 2.  In  caso  di  mancata  designazione  del  mandatario  da  parte dell'impresa  di  assicurazione con la quale e' assicurato il veicolo che  ha  causato  il  sinistro  e  nei casi di inadempimento a quanto disposto  dall'articolo  152, comma 5, il danneggiato puo' rivolgersi all'Organismo   di   indennizzo   italiano  secondo  quanto  previsto all'articolo 298.
 |  | Art. 154. 
 Centro di informazione italiano
 
 1.  E'  istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per  consentire  agli  aventi  diritto  di chiedere il risarcimento a seguito  di  un  sinistro  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore  nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP puo' stipulare  apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati  che  gia'  detengano  e gestiscano le informazioni di cui al comma 2,  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del  Centro di informazione italiano.
 2.  Il  Centro  di informazione italiano e' incaricato di tenere un registro da cui risulta:
 a) la  targa  di  immatricolazione  di  ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
 b) i  numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione di detti  veicoli  per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilita' del vettore;
 c) le  imprese  di  assicurazione  che coprono la responsabilita' civile  derivante  dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui  al  ramo  10  di  cui  all'articolo 2,  comma  3,  diversi dalla responsabilita'  del  vettore,  e i mandatari per la liquidazione dei sinistri  designati  da  tali  imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
 3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento  nell'accesso  alle  informazioni  di  cui  al  comma 2, lettere a), b) e c).
 4.  Le  imprese  di  assicurazione  che  coprono la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli,  che stazionano abitualmente   nel   territorio   della  Repubblica,  sono  tenute  a comunicare  in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli  assicurati,  ai  numeri  di polizza, alla data di cessazione della  copertura  assicurativa,  ai  nominativi  dei mandatari per la liquidazione  dei  sinistri  nominati  in  ciascuno Stato membro e, a richiesta,  tempestivamente  i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario  o  dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
 5.  Le procedure, i tempi e le modalita' di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalita' del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonche'  le  modalita' di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione  ed  i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite  con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali.  Con lo stesso regolamento sono individuati  i  dati  contenuti  nella  banca  dati  sinistri, di cui all'articolo 135,  che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
 6.  Per  le  esigenze  di  funzionamento del Centro di informazione italiano,  l'ISVAP  e' autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione  dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalita'  della  banca  dati  sinistri.  L'ISVAP,  con  regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
 7.  Il  trattamento  e  la  comunicazione  dei  dati personali sono consentiti,  con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali, nei limiti stabiliti  dal  presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate  per  un  periodo  di  sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione  del  veicolo  o  di  scadenza del contratto di assicurazione.
 8.  Il  Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti   dagli   altri   Stati   membri   per  l'attuazione  delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
 |  | Art. 155. 
 Accesso al Centro di informazione italiano
 
 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno  diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
 a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
 b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
 c)  nome  ed  indirizzo  del  mandatario  per la liquidazione dei sinistri   dell'impresa   di  assicurazione  nello  Stato  membro  di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
 2)  il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro   di   informazione   italiano   il  nome  e  l'indirizzo  del proprietario  o  dell'usufruttuario  o  dell'acquirente  con patto di riservato  dominio  o  del locatario in caso di locazione finanziaria del  veicolo  che  ha  causato  il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
 a) all'impresa di assicurazione;
 b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
 3.  Fermi restando i poteri dell'autorita' giudiziaria, le forze di polizia nonche' gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del  codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni  obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati   del   Centro   di   informazione   italiano.   Le  imprese  di assicurazione,   l'Ufficio   centrale   italiano   e  l'Organismo  di indennizzo  italiano  possono  richiedere  al  Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
 4.  L'ISVAP  ha  accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati  dell'archivio  nazionale  dei veicoli di cui agli articoli 225, comma  1,  lettera  b),  e  226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
 5.  Il  Centro  di  informazione  italiano  coopera con i centri di informazione  istituiti  dagli  altri  Stati  membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
 
 
 
 Nota all'art. 155:
 - L'art. 12 del Codice della strada e' il seguente:
 "Art.   12   (Espletamento   dei   servizi  di  polizia
 stradale). 1.   L'espletamento   dei   servizi  di  polizia
 stradale previsti dal presente codice spetta:
 in  via  principale alla specialita' Polizia Stradale
 della Polizia di Stato;
 alla Polizia di Stato;
 all'Arma dei carabinieri;
 al Corpo della guardia di finanza;
 d-bis)  ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 ai   Corpi   e  ai  servizi  di  polizia  municipale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 ai  funzionari  del Ministero dell'interno addetti al
 servizio di polizia stradale;
 f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
 forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
 1,  lettere  a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
 agenti  di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
 1 e 2, del codice di procedura penale.
 3. La  prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
 materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
 sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
 previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
 quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
 dal   personale   dell'Ispettorato  generale  per  la
 circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
 centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti,  del Dipartimento per i trasporti terrestri
 appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
 dal  personale  degli uffici competenti in materia di
 viabilita'  delle  regioni,  delle  province  e dei comuni,
 limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
 proprieta' degli enti da cui dipendono;
 dai  dipendenti  dello  Stato,  delle  province e dei
 comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
 limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
 tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
 dal  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato e delle
 ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
 ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
 funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
 nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
 appartenenza;
 dal   personale   delle  circoscrizioni  aeroportuali
 dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
 7;
 dai  militari  del  Corpo delle capitanerie di porto,
 dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
 3-bis. I  servizi  di  scorta  per  la  sicurezza della
 circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
 regolare   il  traffico,  di  cui  all'art.  11,  comma  1,
 lettere c)  e  d),  possono  inoltre  essere  effettuati da
 personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai veicoli
 eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
 limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
 prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
 nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
 dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
 4. La  scorta  e  l'attuazione  dei  servizi diretti ad
 assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
 inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
 delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
 attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
 5. I  soggetti  indicati nel presente articolo, eccetto
 quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
 per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
 fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
 modello stabilito nel regolamento.".
 
 
 
 
 |  | Art. 156. 
 Attivita' peritale
 
 1.   L'attivita'   professionale   di   perito   assicurativo   per l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti dalla circolazione,  dal  furto  e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti  soggetti alla disciplina del presente titolo non puo' essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
 2.  Le  imprese  di  assicurazione  possono effettuare direttamente l'accertamento  e  la  stima  dei  danni  alle  cose  derivanti dalla circolazione,  dal  furto  e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
 3.  Nell'esecuzione  dell'incarico  i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
 |  | Art. 157. 
 Ruolo dei periti assicurativi
 
 1.  L'ISVAP  cura  l'istituzione  e  il  funzionamento  del ruolo e determina,   con  regolamento,  gli  obblighi  di  comunicazione,  la procedura  di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita' piu' idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
 2.  Nel  ruolo  sono  iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attivita'  in  proprio  e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
 |  | Art. 158. 
 Requisiti per l'iscrizione
 
 1.  Per  ottenere  l'iscrizione  nel  ruolo  la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godere dei diritti civili;
 b) non   aver   riportato   condanna   irrevocabile,  o  sentenza irrevocabile  di  applicazione  della  pena  di cui all'articolo 444, comma  2,  del  codice  di procedura penale, per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della  reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre  anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la  pena  della  reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo  a  cinque  anni,  o  per  il  reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile   comportante   l'applicazione   della  pena  accessoria dell'interdizione  dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ne'  essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa' od enti che siano  stati  assoggettati  a  procedure  di  fallimento,  concordato preventivo  o  liquidazione  coatta  amministrativa, almeno per i tre esercizi  precedenti  all'adozione  dei relativi provvedimenti, fermo restando  che  l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
 d) non   versare   nelle   situazioni  di  decadenza,  divieto  o sospensione  previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
 e) aver   conseguito   un  diploma  di  scuola  media  secondaria superiore o di laurea triennale;
 f) aver  svolto  tirocinio  di  durata  biennale presso un perito abilitato;
 g) aver  superato  una prova di idoneita' secondo quanto previsto dal comma 3.
 2.  Fermo  il  disposto  dell'articolo 156,  non possono esercitare l'attivita'  di perito assicurativo ne' essere iscritti nel ruolo gli intermediari  di  assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli  e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a  tempo  pieno  ovvero  a  tempo  parziale,  quando  superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno.
 3.  Ai  fini  dell'iscrizione,  il  perito  deve possedere adeguate cognizioni  e  capacita' professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite  una  prova  di idoneita', consistente in un esame su materie tecniche,   giuridiche   ed   economiche   rilevanti   nell'esercizio dell'attivita'.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  i  titoli di ammissione  e  le  modalita'  di  svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
 
 
 
 Note all'art. 158:
 - Per l'art. 444 del codice di procedura penale vedi la
 nota all'art. 110.
 - Per   la   legge   31 maggio  1965,  n.  575,  ed  in
 particolare per l'art. 10, vedi le note all'art. 110.
 
 
 
 
 |  | Art. 159. 
 Cancellazione dal ruolo
 
 1.   La   cancellazione  dal  ruolo  e'  disposta  dall'ISVAP,  con provvedimento motivato, in caso di:
 a) rinuncia all'iscrizione;
 b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
 c) sopravvenuta   incompatibilita'  ai  sensi  dell'articolo 158, comma 2;
 d) radiazione;
 e) mancato   versamento   del  contributo  di  vigilanza  di  cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
 2.  Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal  perito,  fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero  siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
 |  | Art. 160. 
 Reiscrizione
 
 1.  Il  perito,  che  sia  stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento  di  radiazione,  puo'  richiedere  di esservi iscritto nuovamente,   purche'   siano   decorsi   almeno  cinque  anni  dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
 2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento,  il  perito  puo'  essere  nuovamente  iscritto  al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
 3.  Il  perito,  la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento   del   contributo  di  vigilanza,  puo'  essere  iscritto nuovamente  purche'  abbia  provveduto  al  pagamento  di  quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
 4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova   iscrizione,   essa   viene  disposta  previa  verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 158,  commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.
 |  | Art. 161. 
 Coassicurazione comunitaria
 
 1.  Le  assicurazioni  contro i danni stipulate per la copertura di rischi   situati  nel  territorio  della  Repubblica  possono  essere ripartite  in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese  che  hanno  la  sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti  allo  Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore  delegatario  e  i  rischi  da  coprire  siano  quelli rientranti  tra  i  grandi  rischi  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera r).
 |  | Art. 162. 
 Determinazione dell'oggetto della delega
 
 1.   Le   assicurazioni   sono   stipulate   con  contratto  unico, sottoscritto  da  tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
 2. La delega e' attribuita ad uno dei coassicuratori affinche' curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
 3.  Il  coassicuratore  delegatario  esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
 4.   Il  coassicuratore  delegatario  determina  le  condizioni  di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
 |  | Art. 163. 
 Requisiti particolari
 
 1.  L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei  rapporti  con  gli  assicurati  le  disposizioni  previste  agli articoli 173  e  174  e  rispetta  i  requisiti  per  la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
 2.  La  disciplina  di  cui  al  presente  capo non si applica alle assicurazioni  di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione  di  navi  marittime  o  connesse  comunque a tale utilizzazione    ed    all'attivita'   esercitata   dall'impresa   di assicurazione  della  responsabilita' civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
 
 
 
 Nota all'art. 163:
 - L'art. 1917 del codice civile e' il seguente:
 «Art.   1917   (Assicurazione   della   responsabilita'
 civile). - Nell'assicurazione  della responsabilita' civile
 l'assicuratore  e'  obbligato a tenere indenne l'assicurato
 di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante
 il  tempo  dell'assicurazione,  deve  pagare a un terzo, in
 dipendenza  della  responsabilita'  dedotta  nel contratto.
 Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
 L'assicuratore   ha   facolta',   previa  comunicazione
 all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
 l'indennita'  dovuta,  ed e' obbligato al pagamento diretto
 se l'assicurato lo richiede.
 Le   spese   sostenute  per  resistere  all'azione  del
 danneggiato    contro    l'assicurato    sono    a   carico
 dell'assicuratore   nei   limiti  del  quarto  della  somma
 assicurata.   Tuttavia,   nel   caso   che  sia  dovuta  al
 danneggiato  una somma superiore al capitale assicurato, le
 spese   giudiziali   si  ripartiscono  tra  assicuratore  e
 assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
 L'assicurato,  convenuto dal danneggiato, puo' chiamare
 in causa l'assicuratore.».
 
 
 
 
 |  | Art. 164. 
 Modalita' per la gestione dei sinistri
 
 1.  L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel ramo tutela legale  adotta,  per  la  gestione  dei  sinistri  e  per la relativa attivita' di consulenza, una delle modalita', di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
 2. L'impresa puo':
 a) svolgere  direttamente  l'attivita' di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
 b) affidarla ad un'impresa distinta;
 c) prevedere   nel  contratto  il  diritto  per  l'assicurato  di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia   il   diritto   di   esigere   l'intervento   dell'impresa  di assicurazione,  a  un  avvocato  o  ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
 3.  Qualora  l'impresa si avvalga della facolta' di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
 a) se  l'impresa  e' multiramo, il personale di cui si avvale non deve  svolgere,  per  conto  della  stessa, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
 b) indipendentemente  dal  fatto  che  l'impresa  sia multiramo o specializzata,  il  personale  non  deve svolgere, per conto di altra impresa  autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che   abbia   con   la   prima   legami   finanziari,  commerciali  o amministrativi, attivita' di gestione dei sinistri o di consulenza in altri  rami  esercitati  dall'impresa  con  la  quale  intercorrono i predetti legami.
 4.  L'impresa  deve  dichiarare  nel contratto se intende avvalersi della   facolta'   di  cui  al  comma  2,  lettera b),  indicando  la denominazione  sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri.  Quando  l'impresa  ha  legami  con  un'altra  impresa  che esercita  le  assicurazioni  contro  i danni, il personale incaricato della  gestione  dei  sinistri  o  della relativa consulenza non puo' esercitare  la stessa o analoga attivita' in altri rami esercitati da quest'ultima  impresa.  L'impresa  cui  sia  affidata la gestione dei sinistri e' soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.
 5.  L'impresa  puo' adottare una diversa modalita' operativa previa comunicazione  all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
 |  | Art. 165. 
 Raccordo con le disposizioni del codice civile
 
 1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i  contratti  di  assicurazione,  coassicurazione  e  riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
 |  | Art. 166. 
 Criteri di redazione
 
 1.  Il  contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
 2. Le clausole che indicano decadenze, nullita' o limitazione delle garanzie  ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
 |  | Art. 167. 
 Nullita' dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
 
 1.  E' nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non  autorizzata  o  con  un'impresa  alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
 2.  La  nullita'  puo'  essere  fatta  valere solo dal contraente o dall'assicurato.  La  pronuncia di nullita' obbliga alla restituzione dei  premi  pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le   somme  eventualmente  corrisposte  o  dovute  dall'impresa  agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 |  | Art. 168. 
 Effetti  del  trasferimento  di  portafoglio,  della  fusione e della
 scissione
 
 1.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma,  del  codice  civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato  in  conformita'  a  quanto previsto dagli articoli 198 e 200,  non  e' causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno  il  domicilio  o,  se  persone  giuridiche, la sede legale nel territorio  della  Repubblica  possono  recedere  entro il termine di sessanta    giorni   dalla   pubblicazione   del   provvedimento   di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede  secondaria  all'estero  di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
 2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, se il trasferimento riguarda contratti  per  l'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti,  i  soggetti  che  hanno  diritto ad un risarcimento possono agire  direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e' stata stipulata   l'assicurazione,   nei  confronti  dell'impresa  italiana cedente  sino  alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
 3.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di  assicurazione  di  altri  Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorita'   di   vigilanza   dello   Stato   membro  di  origine dell'impresa  cedente  ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non e' causa  di  risoluzione  dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno  il  domicilio  o,  se  persone  giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro  il  termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
 4.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
 
 
 
 Nota all'art. 168:
 - L'art. 1902 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  1902  (Fusione,  concentrazione  e  liquidazione
 coatta amministrativa). - La fusione e la concentrazione di
 aziende  tra  piu'  imprese assicuratrici non sono cause di
 scioglimento  del  contratto di assicurazione. Il contratto
 continua  con  l'impresa  assicuratrice  che  risulta dalla
 fusione  o  che  incorpora  le  imprese preesistenti. Per i
 trasferimenti   di   portafoglio   si  osservano  le  leggi
 speciali.
 Nel   caso   di   liquidazione   coatta  amministrativa
 dell'impresa  assicuratrice,  il contratto di assicurazione
 si  scioglie  nei  modi  e  con gli effetti stabiliti dalle
 leggi  speciali anche per cio' che riguarda il privilegio a
 favore della massa degli assicurati.».
 
 
 
 
 |  | Art. 169. 
 Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
 
 1.  Ad  integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma,  del  codice  civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione  alla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento  di  liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
 2.  Gli assicurati hanno facolta' di recesso, dopo la pubblicazione del  provvedimento  di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di  ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
 3.  In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile per i danni causati dalla circolazione dei  veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di  pubblicazione  del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti  delle somme minime per cui e' obbligatoria l'assicurazione, a coprire  i  rischi  fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
 
 
 
 Nota all'art. 169:
 - Per  l'art.  1902  del  codice  civile  vedi  la nota
 all'art. 168.
 
 
 
 
 |  | Art. 170. 
 Divieto di abbinamento
 
 1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione dei veicoli  a  motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di    un    contratto    per   l'assicurazione   obbligatoria   della responsabilita'   civile  alla  conclusione  di  ulteriori  contratti assicurativi, bancari o finanziari.
 2.  In  deroga  al  comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono   pattuire  idonee  forme  di  garanzia,  se  le  stesse  non determinano  spese  aggiuntive  e  se  il  premio risulta inferiore a quello   che   sarebbe  stato  altrimenti  applicato  in  assenza  di franchigia con recupero garantito.
 3.  In  deroga  al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  in  abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano  l'unica  offerta  dell'impresa  e  siano  osservate le disposizioni  previste  dal  testo  unico  bancario e dal testo unico dell'intermediazione  finanziaria  per  l'offerta  dei  contratti dai medesimi disciplinati.
 4.  I  contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari  e  finanziari,  possono  essere  contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
 |  | Art. 171. 
 Trasferimento di proprieta' del veicolo o del natante
 
 1.  Il  trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  o  del natante determina,  a  scelta  irrevocabile  dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
 a) la  risoluzione  del  contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprieta', con diritto al rimborso del rateo di premio   relativo  al  residuo  periodo  di  assicurazione  al  netto dell'imposta   pagata   e   del   contributo   obbligatorio   di  cui all'articolo 334;
 b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
 c) la  sostituzione  del  contratto  per l'assicurazione di altro veicolo  o,  rispettivamente,  di un altro natante di sua proprieta', previo l'eventuale conguaglio del premio.
 2.  Eseguito  il  trasferimento  di proprieta', l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
 3.  La garanzia e' valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del  rilascio  del  nuovo  certificato  e,  ove  occorra,  del  nuovo contrassegno  relativo  al  veicolo o al natante secondo le modalita' previste  dal  regolamento  adottato,  su  proposta  dell'ISVAP,  dal Ministro delle attivita' produttive.
 |  | Art. 172. 
 Diritto di recesso
 
 1.  In  caso  di  variazioni  tariffarie,  escluse  quelle connesse all'applicazione  di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori  al  tasso  programmato  di  inflazione, il contraente puo' recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata  con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo  telefax,  inviati  alla  sede dell'impresa o all'intermediario presso  il  quale  e'  stata  stipulata la polizza entro il giorno di scadenza  del  contratto.  In  tal  caso  non si applica a favore del contraente  il  termine  di  tolleranza  previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
 2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  la disdetta del contratto  e'  inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
 3.   Le   disposizioni   del   presente  articolo  sono  derogabili esclusivamente in senso piu' favorevole al contraente.
 
 
 
 Nota all'art. 172:
 - Per  l'art.  1901  del  codice  civile  vedi  le note
 all'art. 127.
 
 
 
 
 |  | Art. 173. 
 Assicurazione di tutela legale
 
 1.  L'assicurazione  di  tutela legale e' il contratto con il quale l'impresa  di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a  prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di  altra  natura,  occorrenti  all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di  danni  subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata  nei  suoi  confronti, purche' non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
 2.   Qualora   l'assicurazione   di   tutela  legale  sia  prestata cumulativamente  con  altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo  contenuto,  le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo  premio  debbono  essere  indicati  in  un'apposita distinta sezione del contratto.
 |  | Art. 174. 
 Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
 
 1.   Il   contratto   di   assicurazione   di  tutela  legale  deve espressamente  prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo,  qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario   o  amministrativo  oppure  nel  caso  di  conflitto  di interessi  con  l'impresa  stessa,  abbia  la  facolta' di scelta del professionista,   purche'   quest'ultimo  sia  abilitato  secondo  la normativa applicabile.
 2.  In  caso  di  disaccordo  tra  l'assicurato  e  l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorita' giudiziaria o  demandare  la  decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che  provvede  secondo  equita'.  Tale  seconda  facolta' deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
 3.  Fermo  restando  il  diritto dell'assicurato di avvalersi della facolta'  di  cui  al comma 1, non e' necessario che le condizioni di contratto  prevedano  espressamente  la medesima facolta' quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 a) l'assicurazione  di  tutela  legale e' limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
 b) la  medesima  e' collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza  da  prestare  in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
 c) ne'   l'impresa  di  assicurazione  della  tutela  legale  ne' l'impresa  di  assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilita' civile.
 4.  Nell'ipotesi  di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la  tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere  assistite  e  rappresentate  da  avvocati,  o  altri soggetti abilitati  dalla  legislazione  vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
 5.  Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e  l'impresa  di  assicurazione  o  esista  disaccordo in merito alla gestione  dei  sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilita' di avvalersi dei diritti di cui al presente    articolo   ovvero   sulla   possibilita'   di   avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
 |  | Art. 175. 
 Assicurazione di assistenza
 
 1.  L'assicurazione  di  assistenza  e'  il  contratto con il quale l'impresa  di  assicurazione,  verso  il  pagamento  di un premio, si impegna  a  fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro  i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso  si  trovi  in  una  situazione  di difficolta' al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
 2.  L'aiuto  puo'  essere  in denaro o in natura. Le prestazioni in natura   possono   essere   fornite  anche  utilizzando  personale  e attrezzature di terzi.
 |  | Art. 176. 
 Revocabilita' della proposta
 
 1.   La   proposta   relativa   ad   un  contratto  individuale  di assicurazione  sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, e' revocabile.
 2.  Le  somme  eventualmente  pagate  dal  contraente devono essere restituite  dall'impresa  di  assicurazione  entro  trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
 |  | Art. 177. 
 Diritto di recesso
 
 1.  Il  contraente  puo'  recedere  da  un contratto individuale di assicurazione  sulla  vita  entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto e' concluso.
 2.  L'impresa  di  assicurazione  deve  informare il contraente del diritto  di  recesso  di cui al comma 1. I termini e le modalita' per l'esercizio  dello  stesso  devono  essere  espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
 3.  L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione  relativa  al recesso, rimborsa al contraente il premio  eventualmente  corrisposto,  al netto della parte relativa al periodo  per  il  quale  il  contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute  per  l'emissione  del  contratto,  a  condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
 4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
 |  | Art. 178. 
 Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
 
 1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un  contratto  di  assicurazione  sulla  vita  di cui ai rami III e V dell'articolo  2,  comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
 |  | Art. 179. 
 Nozione
 
 1.  La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa di  assicurazione  si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito  in  corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attivita'.
 2.  Quando  i  contratti  prevedono  il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato  pagamento  del  capitale  convenuto,  nei successivi sorteggi  deve  essere  estratto  un  numero  uguale  o  crescente di contratti,   non  superiore,  nell'anno,  a  cinque  per  ogni  cento contratti  emessi.  I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
 3.  I  contratti  di  capitalizzazione  non  possono  avere  durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti  possono  essere  stabiliti  sia in misura costante sia in misura   variabile,   purche'  quest'ultima  modalita'  sia  prevista contrattualmente.
 4.  Il  contraente puo' recedere dal contratto nei termini e con le modalita'  di  cui  all'articolo  177.  Il  riscatto  e' consentito a partire  dal  secondo  anno  ed  a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualita'.
 |  | Art. 180. 
 Contratti di assicurazione contro i danni
 
 1.  I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge  italiana,  ferme  le  norme di diritto internazionale privato, quando  lo  Stato  membro  di ubicazione del rischio e' la Repubblica italiana.
 2.  Le  parti  possono  convenire di assoggettare il contratto alla legislazione   di   un   altro   Stato,   salvo  i  limiti  derivanti dall'applicazione di norme imperative.
 3.   Le  disposizioni  specifiche  relative  ad  una  assicurazione obbligatoria,  previste  dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su  quelle  della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda  una  garanzia destinata ad operare in piu' Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
 4.  I  contratti  di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
 5.  Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le  disposizioni  della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
 
 
 
 Nota all'art. 180:
 - La  legge  18 dicembre 1984, n. 975 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 gennaio 1985, n. 25, S.O.) concerne
 la  «Ratifica  ed  esecuzione della convenzione sulla legge
 applicabile  alle obbligazioni contrattuali, con protocollo
 e  due  dichiarazioni  comuni, adottata a Roma il 19 giugno
 1980».
 
 
 
 
 |  | Art. 181. 
 Contratti di assicurazioni sulla vita
 
 1.  I  contratti  di  assicurazione  sulla vita sono regolati dalla legge  italiana,  ferme  le  norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana.
 2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla  legislazione  di  un  altro  Stato,  salvo  i  limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
 3.  I  contratti  di  assicurazione  sulla  vita nei quali lo Stato membro  dell'obbligazione  e'  diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
 4.  Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le  disposizioni  della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge  applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
 
 
 
 Nota all'art. 181:
 - Per  la  legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi le note
 all'art. 180.
 
 
 
 
 |  | Art. 182. 
 Pubblicita' dei prodotti assicurativi
 
 1.  La  pubblicita'  utilizzata  per  i  prodotti  delle imprese di assicurazione   e'   effettuata   avendo  riguardo  alla  correttezza dell'informazione  ed  alla  conformita'  rispetto al contenuto della nota  informativa  e  delle  condizioni  di  contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
 2.  I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita' sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
 3. L'ISVAP puo' richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del   materiale  pubblicitario,  nelle  sue  diverse  forme,  che  e' utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
 4.  L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a  novanta giorni, la diffusione della pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
 5.  L'ISVAP  vieta  la  diffusione  della  pubblicita'  in  caso di accertata  violazione  delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
 6.  L'ISVAP  vieta  la  commercializzazione dei prodotti in caso di mancata  ottemperanza  ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
 7.    L'ISVAP,   con   regolamento,   stabilisce   i   criteri   di riconoscibilita'  della  pubblicita'  e  di  chiarezza  e correttezza dell'informazione.
 |  | Art. 183. 
 Regole di comportamento
 
 1.  Nell'offerta  e  nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
 a) comportarsi  con  diligenza,  correttezza  e  trasparenza  nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
 b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
 c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di  interesse ove cio' sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di  conflitto,  agire  in  modo  da  consentire  agli  assicurati  la necessaria  trasparenza  sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire  i  conflitti  di  interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
 d) realizzare  una  gestione  finanziaria  indipendente,  sana  e prudente  e  adottare  misure  idonee  a  salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
 2.   L'ISVAP   adotta,  con  regolamento,  specifiche  disposizioni relative   alla  determinazione  delle  regole  di  comportamento  da osservare  nei  rapporti con i contraenti, in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
 3.  L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche' della natura dei  rischi  e  delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie  di  soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e determina modalita',   limiti  e  condizioni  di  applicazione  delle  medesime disposizioni   nell'offerta   e   nell'esecuzione  dei  contratti  di assicurazione   dei   rami   danni,   tenendo  in  considerazione  le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
 |  | Art. 184. 
 Misure cautelari ed interdittive
 
 1.  Avuto  riguardo  all'obiettivo  di protezione degli assicurati, l'ISVAP  sospende  in  via  cautelare, per un periodo non superiore a novanta  giorni,  la  commercializzazione  del  prodotto  in  caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
 2.  L'ISVAP  vieta  la  commercializzazione  in  caso  di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico,  mediante le forme piu' utili alla generale conoscibilita', dei provvedimenti adottati.
 |  | Art. 185. 
 Nota informativa
 
 1.  Le  imprese  di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime   di   liberta'  di  prestazione  di  servizi,  consegnano  al contraente,  prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni  di  assicurazione,  una  nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
 2.  La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie,  che  sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinche' il contraente e  l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli   obblighi   contrattuali  e,  ove  opportuno,  sulla  situazione patrimoniale dell'impresa.
 3.  L'ISVAP  disciplina,  con regolamento, il contenuto e lo schema della  nota  informativa  in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni  relative  all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare  riguardo  alle  garanzie  e  alle  obbligazioni  assunte dall'impresa,  alle  nullita', alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in  corso  di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed  ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in  caso  di  reclamo  e  all'organismo o all'autorita' eventualmente competente.
 4.  Nelle  assicurazioni  di  cui  ai  rami  I,  II,  III,  IV  e V dell'articolo  2,  comma  1,  l'ISVAP  determina, con regolamento, le informazioni   supplementari   che   sono   necessarie   alla   piena comprensione  delle  caratteristiche  essenziali  del  contratto  con particolare  riguardo  ai  costi  ed  ai rischi del contratto ed alle operazioni    in   conflitto   di   interesse.   Al   contraente   di un'assicurazione  sulla  vita  sono altresi' comunicate, per tutto il periodo  di  durata  del  contratto,  le  informazioni  indicate  nel regolamento  adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla  composizione  ed  ai  risultati  della gestione delle attivita' nelle quali e' investito il premio o il capitale assicurato.
 |  | Art. 186. 
 Interpello sulla nota informativa
 
 1.  L'impresa  puo'  trasmettere  preventivamente all'ISVAP la nota informativa,  unitamente  alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di  informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando  che la valutazione dell'ISVAP non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
 2.  L'ISVAP  provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro   sessanta   giorni   dal   ricevimento  della  documentazione, esauriente  e  completa,  relativa al contratto. Decorso tale termine senza  che  l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un  giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP puo' disporre la  revoca,  previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno  i  presupposti  dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento  richiesto.  L'ISVAP  indica  all'impresa  le eventuali integrazioni alla nota informativa.
 3.  Nel  periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP   l'impresa   non  procede  alla  commercializzazione  del prodotto.
 4.  L'ISVAP  stabilisce,  con  regolamento,  le disposizioni per la comunicazione  della  nota  informativa,  le  modalita' da osservare, prima  della  pubblicazione  della  nota  informativa, per diffondere notizie  o  per  svolgere  indagini  di  mercato  o  per  raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
 |  | Art. 187. 
 Integrazione della nota informativa
 
 1.  L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo' chiedere  all'impresa  di  apportare  modifiche alla nota informativa utilizzata,   quando   occorre   fornire   informazioni  ulteriori  e necessarie per la protezione degli assicurati.
 |  | Art. 188. 
 Poteri di intervento
 
 1.  L'ISVAP,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza sulla gestione   tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese  di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo':
 a)  convocare  i  componenti  degli  organi  amministrativi  e di controllo,  i  direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della societa' di revisione, l'attuario   revisore,  l'attuario  incaricato  per  i  rami  vita  e l'attuario   incaricato   per   l'assicurazione   obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
 b)   ordinare   la   convocazione  dell'assemblea,  degli  organi amministrativi  e  di  controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,  indicando  gli argomenti da inserire all'ordine del giorno  e  sottoponendo  al  loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
 c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
 d)  convocare  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle  imprese di assicurazione e di riassicurazione  per  accertamenti  esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
 2.   L'ISVAP,   per   l'esercizio   delle   funzioni  di  vigilanza sull'osservanza  delle  leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice  da  parte  degli  operatori  del  mercato  assicurativo, puo' convocare   i  legali  rappresentanti  delle  societa'  che  svolgono attivita' di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
 3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a   garanzia   dell'autonomia   e  dell'indipendenza  della  gestione dell'impresa  di  assicurazione  o di riassicurazione, puo' convocare chiunque  detenga  una  partecipazione  rilevante  in  un'impresa  di assicurazione o di riassicurazione.
 |  | Art. 189. 
 Poteri di indagine
 
 1.  L'ISVAP  puo'  chiedere  informazioni, ordinare l'esibizione di documenti  ed  il  compimento  di  accertamenti  e verifiche ritenute necessarie,  rivolgendo  la richiesta alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  ai  soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese  nel  ciclo  operativo  delle  imprese di assicurazione e di riassicurazione   per  indagini  esclusivamente  rivolte  ai  profili assicurativi  o  riassicurativi,  agli  intermediari  assicurativi  e riassicurativi,  ai  periti  assicurativi,  nonche'  ai  soggetti che svolgono attivita' riservate privi di autorizzazione.
 2.   L'ISVAP   puo'  effettuare  ispezioni  presso  le  imprese  di assicurazione   e  di  riassicurazione  e  presso  gli  uffici  degli intermediari  di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono  funzioni  parzialmente  comprese  nel ciclo operativo delle imprese  medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e   dei   soggetti   che   svolgono   attivita'  riservate  privi  di autorizzazione.
 |  | Art. 190. 
 Obblighi di informativa
 
 1.  L'ISVAP  puo'  chiedere  ai soggetti vigilati la comunicazione, anche  periodica,  di  dati  e  notizie  e  la trasmissione di atti e documenti  con  i  termini  e  le  modalita'  da  esso  stabilite con regolamento.
 2.  I  poteri  previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei   confronti   della   societa'  di  revisione  delle  imprese  di assicurazione   e   di   riassicurazione,   dell'attuario   revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento,  le  modalita' e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
 3.  L'organo  che  svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione  o  di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti  gli  atti  o  i fatti, che possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  dell'impresa  ovvero  una violazione delle norme che disciplinano  l'attivita'  assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo   statuto   dell'impresa,   indipendentemente   dal   sistema   di amministrazione  e  controllo adottato, assegna all'organo che svolge la  funzione  di  controllo  i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
 4.  I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli  atti  o  i  fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano  costituire  una  grave  violazione delle norme disciplinanti l'attivita'  delle societa' sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare  la  continuita'  dell'impresa  o comportare un giudizio negativo,   un   giudizio   con   rilievi   o  una  dichiarazione  di impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio  sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
 5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  primo periodo, e 4 si applicano  anche  ai  soggetti  che esercitano i compiti ivi previsti presso  le  societa' che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione   o   che   sono   da  queste  controllate  ai  sensi dell'articolo 72.
 |  | Art. 191. 
 Norme regolamentari
 
 1.  L'ISVAP,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza sulla gestione   tecnica,  finanziaria  e  patrimoniale  delle  imprese  di assicurazione  e  di  riassicurazione  e  sulla  trasparenza  e sulla correttezza  dei  comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione  e  di  riassicurazione,  adotta, con i regolamenti per l'attuazione  delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
 a) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di  comportamento  delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti  assicurativi,  tenuto  conto  delle  differenti esigenze di protezione degli assicurati;
 b) gli  obblighi  informativi  prima  della conclusione e durante l'esecuzione   del  contratto,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla promozione  e  al  collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
 c) la  verifica  dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio,  ivi  comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed  appropriati  meccanismi  di  controllo  interno  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 d) l'adeguatezza  patrimoniale,  ivi compresa la formazione delle riserve  tecniche,  la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione  ed il calcolo del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 e) la  costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno  specifico  affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni  sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita'  di  investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
 f) gli  schemi  di  bilancio,  il  piano dei conti, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli  schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di  esercizio  e  consolidato  delle  imprese  di  assicurazione e di riassicurazione;
 g) l'individuazione  dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
 h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione,   ivi   compresa   la   verifica   delle  operazioni intragruppo  ed  il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di  assicurazione  e  delle  societa'  che  controllano le imprese di assicurazione;
 i) le  procedure  relative al rilascio dei provvedimenti previsti per  l'accesso  all'attivita',  per  il  rispetto delle condizioni di esercizio,   per   l'assunzione   di  partecipazioni  e  gli  assetti proprietari,  per  le  operazioni  straordinarie,  per  le  misure di salvaguardia,  di  risanamento  e  di  liquidazione  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 2.  I  regolamenti  di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita'   per  il  raggiungimento  del  fine  con  il  minor sacrificio per i soggetti destinatari.
 3.  I  regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza  di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di  competitivita'  e  di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati.
 4.  I  regolamenti  sono  adottati  nel  rispetto  di  procedure di consultazione  aperte  e trasparenti che consentano la conoscibilita' della  normativa  in  preparazione  e  dei  commenti  ricevuti  anche mediante  pubblicazione  sul  sito  Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che  effettua  nel  rispetto  dei  principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
 5.  L'ISVAP  puo'  richiedere,  in  ogni  fase del procedimento, il parere  del  Consiglio  di  Stato  e  si  esprime pubblicamente sulle osservazioni  ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
 6.  I  regolamenti  adottati  dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
 
 
 
 Nota all'art. 191:
 - L'art. 12 della legge n. 229 e' il seguente:
 «Art.   12   (Analisi  di  impatto  delle  funzioni  di
 vigilanza  e  regolazione  delle  autorita'  amministrative
 indipendenti). - 1.     Le     autorita'     amministrative
 indipendenti,  cui  la  normativa  attribuisce  funzioni di
 controllo,  di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi
 previsti  dai  rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di
 analisi    dell'impatto    della    regolamentazione    per
 l'emanazione  di  atti  di competenza e, in particolare, di
 atti   amministrativi   generali,   di   programmazione   o
 pianificazione, e, comunque, di regolazione.
 2. Le  autorita'  di  cui  al  comma  1  trasmettono al
 Parlamento   le  relazioni  di  analisi  di  impatto  della
 regolamentazione da loro realizzate.
 3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono  alla
 verifica   degli  effetti  derivanti  dall'applicazione  di
 contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di
 clausole  e condizioni contrattuali normativamente previste
 o a contenuto generale.
 4. Sono,   comunque,   escluse   dall'applicazione  del
 presente  articolo  le  segnalazioni  e  le altre attivita'
 consultive,  anche  se concernenti gli atti di cui al comma
 1,  nonche'  i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre
 1990, n. 287, e successive modificazioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 192. 
 Imprese di assicurazione italiane
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione  con  sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attivita' esercitata nel territorio  della  Repubblica  sia  per  quella svolta nel territorio degli  altri  Stati membri in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi.
 2.  L'ISVAP  esercita  le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e   patrimoniale   dell'impresa,  con  particolare  riferimento  alla sufficienza   delle   riserve   tecniche   in   rapporto  all'insieme dell'attivita'  svolta, alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale  copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilita'.  Nei  confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del  ramo  assistenza  la  vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche  sul  personale  e  sui  mezzi  tecnici  di  cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
 3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato   membro   della  sede  secondaria  o  dello  Stato  membro  di prestazione  di  servizi,  adotta  le misure idonee a porre fine alle irregolarita'  commesse  in  altri  Stati  membri  dalle  imprese  di assicurazione  con  sede  legale in Italia o alle attivita' svolte in tali  Stati che possano compromettere la stabilita' finanziaria delle stesse.  Delle misure adottate e' data comunicazione all'autorita' di vigilanza  dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
 4.  L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche' le  imprese  di  assicurazione  che  svolgono  attivita' in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un  margine  di solvibilita' sufficiente, avuto riguardo anche a tali attivita'    e    di   riserve   tecniche   adeguate   agli   impegni complessivamente assunti.
 |  | Art. 193. 
 Imprese di assicurazione di altri Stati membri
 
 1.  Le  imprese  di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati  membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello  Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di  stabilimento  od in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
 2.  Fermo  quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa  di  assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana  che  e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
 3.  Qualora  l'impresa  non  si  conformi  alle norme di legge e di attuazione,  l'ISVAP  ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro   di   origine,  chiedendo  che  vengano  adottate  le  misure necessarie a far cessare le violazioni.
 4.   Quando   manchino   o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita' commesse  possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza  per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi  diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP puo' adottare nei confronti   dell'impresa  di  assicurazione,  dopo  averne  informato l'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato membro di origine, le misure necessarie,  compreso  il  divieto  di  stipulare  nuovi contratti in regime  di  stabilimento  o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
 5.  Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi  attraverso  una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni  della  legge  italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
 6.  Le  misure  che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di   servizi   sono   notificate   all'impresa   interessata.   Nelle comunicazioni  con  l'ISVAP  l'impresa  di assicurazione fa uso della lingua italiana.
 7.  Delle  misure  adottate  l'ISVAP  ordina  la  menzione, a spese dell'impresa  di  assicurazione,  su  quotidiani  o  attraverso altri sistemi  di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di  tempo  ritenuto  necessario.  Dei  provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine.
 |  | Art. 194. 
 Imprese di assicurazione di Stati terzi
 
 1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale  in  Stati  terzi  sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
 |  | Art. 195. 
 Imprese di riassicurazione
 
 1.  Le  imprese  di  riassicurazione  che  hanno la sede legale nel territorio  della  Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia  per  l'attivita'  esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime  di  prestazione  di  servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
 2.  Nei  confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le  funzioni  di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica  della  situazione  patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con  particolare  riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in  rapporto all'insieme dell'attivita' svolta ed alla disponibilita' di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
 3.   Le   medesime   disposizioni   si   applicano,   limitatamente all'attivita'  esercitata  nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie  di  imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
 |  | Art. 195-bis. (6) (( Imprese di riassicurazione di altri Stati membri ))
 
 ((  1.  Le  imprese  di riassicurazione che hanno la sede legale in altri  Stati  membri  sono  soggette alla vigilanza prudenziale della autorita'  dello Stato membro di origine anche per l'attivita' svolta in  regime  di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
 2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della  legge  italiana  che  e'  tenuta  ad osservare, ne contesta la violazione  e  le  ordina  di  conformarsi  alle  norme di legge e di attuazione.
 3.  Qualora  l'impresa  non  si  conformi  alle norme di legge e di attuazione,  l'ISVAP  ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro   di   origine,  chiedendo  che  vengano  adottate  le  misure necessarie a far cessare le violazioni.
 4.   Quando   manchino   o  risultino  inadeguati  i  provvedimenti dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita' commesse   possano  pregiudicare  interessi  generali,  l'ISVAP  puo' adottare  nei  confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne informato  l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure  necessarie,  compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di  riassicurazione  in  regime  di  stabilimento  o  di  liberta' di prestazione di servizi.
 5.   Qualora   l'impresa   di   riassicurazione   che  ha  commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio  della  Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in  base  alle  disposizioni  della  legge italiana sono adottate nei riguardi  della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
 6.  Le  misure  che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di   servizi   sono   notificate   all'impresa   interessata.   Nelle comunicazioni  con  l'ISVAP l'impresa di riassicurazione fa uso della lingua italiana.
 7.  Delle  misure  adottate  l'ISVAP  ordina  la  menzione, a spese dell'impresa  di  riassicurazione  su  quotidiani  o attraverso altri sistemi  di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di  tempo  ritenuto  necessario.  Dei  provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. ))
 |  | Art. 195-ter. (6) (( Imprese di riassicurazione di Stati terzi ))
 
 (( 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede  legale  in  Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica. ))
 |  | Art. 196. 
 Modificazioni statutarie
 
 1.  L'ISVAP  approva,  nel  rispetto  della procedura stabilita con regolamento,   le   modificazioni  degli  statuti  delle  imprese  di assicurazione  e  di  riassicurazione  quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
 2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
 |  | Art. 197. 
 Vigilanza sull'attuazione del programma di attivita'
 
 1.  Per  i  primi  tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica  e'  tenuta  a  presentare all'ISVAP   una  relazione  semestrale  relativa  all'esecuzione  del programma di attivita'.
 2.  Qualora  dalla  relazione  risulti  un  grave  squilibrio nella situazione  finanziaria dell'impresa, l'ISVAP puo' adottare le misure necessarie   per   il   rispetto  del  programma  e  per  ristabilire l'equilibrio della gestione.
 3.  L'impresa  comunica  all'ISVAP  ogni  variazione  apportata  al programma  di  attivita',  nonche'  ogni variazione intervenuta nelle persone  che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo  e  nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa  di  assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di  attivita'  sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
 4.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano, in quanto compatibili,  anche  alle  sedi  secondarie, stabilite nel territorio della  Repubblica,  di imprese di assicurazione aventi la sede legale in  Stati  terzi,  ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
 |  | Art. 198. 
 Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
 
 1.   Il   trasferimento,   parziale   o   totale,  del  portafoglio dell'impresa  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della Repubblica  e'  sottoposto,  a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva   dell'ISVAP,   secondo   la   procedura   stabilita   con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
 2.  Se  il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che  ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che  l'impresa  cessionaria  disponga  dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attivita' trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e  del  margine  di  solvibilita'  richiesto.  Quando  il portafoglio comprende  obbligazioni  e  rischi assunti al di fuori del territorio della  Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni   previste   per  l'accesso  all'attivita'  in  regime  di stabilimento   o   di  prestazione  di  servizi  nello  Stato  membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi  secondarie  situate  in  altri  Stati  membri, e' necessario il parere  favorevole  delle  autorita'  di vigilanza interessate. Se il trasferimento  comprende contratti stipulati in altri Stati membri in liberta'  di prestazione di servizi, e' altresi' necessario il parere favorevole   delle   autorita'   di   vigilanza  degli  Stati  membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
 3.  Se  il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che  ha  la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui  il  portafoglio  sia  trasferito  ad  una  sede secondaria della medesima   impresa  stabilita  in  Italia,  spetta  all'autorita'  di vigilanza  dello  Stato  membro  dell'impresa  cessionaria  attestare all'ISVAP   che   la  medesima  e'  autorizzata  all'esercizio  delle attivita' trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attivita'  a  copertura  delle  riserve  tecniche  e  del  margine di solvibilita'   richiesto.  L'ISVAP  verifica,  nel  caso  in  cui  il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato  membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso  in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi per l'attivita'  esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
 4.  Se  le  autorita'  di  vigilanza  di  cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano  entro  novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte   dell'ISVAP,   si  considera  che  esse  abbiano  dato  parere favorevole.
 5.  Il  portafoglio  puo'  essere  trasferito  anche  ad imprese di assicurazione  che  hanno  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  a condizione che:
 a) l'impresa   cessionaria  sia  autorizzata  ad  esercitare  nel territorio  della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita' ad essa trasferite;
 b) il   trasferimento   sia   limitato   ai  contratti  stipulati dall'impresa  cedente  nel  territorio  della Repubblica in regime di stabilimento;
 c) il   portafoglio   sia   attribuito   alla   sede   secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
 d) la  sede  secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle  attivita'  a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
 Puo'  essere  trasferito  ad  imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito  da  contratti  stipulati,  in regime di stabilimento o di liberta'  di  prestazione  di  servizi,  nello  Stato terzo in cui e' situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
 Non  puo'  essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede  secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
 6. Se il trasferimento e' effettuato ad un'impresa di assicurazione con  sede  legale  nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria  situata  nel  territorio  della Repubblica, esso comporta altresi'  l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
 
 
 
 Nota all'art. 198:
 - L'art. 2112 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
 caso    di    trasferimento    d'azienda). - In   caso   di
 trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
 il  cessionario  ed  il lavoratore conserva tutti i diritti
 che ne derivano.
 Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
 per  tutti  i  crediti che il lavoratore aveva al tempo del
 trasferimento.  Con le procedure di cui agli articoli 410 e
 411  del  codice  di  procedura  civile  il lavoratore puo'
 consentire  la  liberazione  del cedente dalle obbligazioni
 derivanti dal rapporto di lavoro.
 Il  cessionario  e'  tenuto  ad applicare i trattamenti
 economici  e  normativi  previsti  dai contratti collettivi
 nazionali,  territoriali ed aziendali vigenti alla data del
 trasferimento,  fino  alla  loro  scadenza, salvo che siano
 sostituiti   da   altri  contratti  collettivi  applicabili
 all'impresa  del  cessionario. L'effetto di sostituzione si
 produce   esclusivamente   fra   contratti  collettivi  del
 medesimo livello.
 Ferma  restando la facolta' di esercitare il recesso ai
 sensi  della  normativa  in  materia  di  licenziamenti, il
 trasferimento  d'azienda  non costituisce di per se' motivo
 di  licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni di
 lavoro  subiscono  una  sostanziale  modifica  nei tre mesi
 successivi  al  trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
 proprie  dimissioni  con  gli effetti di cui all'art. 2119,
 primo comma.
 Ai  fini  e per gli effetti di cui al presente articolo
 si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
 che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
 il  mutamento  nella  titolarita' di un'attivita' economica
 organizzata,  con  o  senza scopo di lucro, preesistente al
 trasferimento  e  che conserva nel trasferimento la propria
 identita'  a  prescindere  dalla  tipologia negoziale o dal
 provvedimento  sulla  base  del  quale  il trasferimento e'
 attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
 disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
 trasferimento    di   parte   dell'azienda,   intesa   come
 articolazione   funzionalmente   autonoma  di  un'attivita'
 economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
 dal cessionario al momento del suo trasferimento.
 Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
 contratto  di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
 il  ramo  d'azienda  oggetto  di cessione, tra appaltante e
 appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
 29,  comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
 276.».
 
 
 
 
 |  | Art. 199. 
 Trasferimento  del  portafoglio  di imprese di assicurazione di altri
 Stati membri
 
 1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio  della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto  alla  propria  autorita'  di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento  del  portafoglio  dei  contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.
 2.  Se  il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione con  sede  legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP da' il suo assenso  all'autorita'  di  vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente,   dopo   aver   verificato   che  l'impresa  cessionaria  e' autorizzata  all'esercizio  delle attivita' trasferite e che dispone, tenuto  conto  del  trasferimento,  delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. La medesima procedura  si  applica  se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione  di  altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio  della  Repubblica  comprende  obbligazioni  assunte al di fuori del territorio italiano.
 3. Se il portafoglio e' trasferito ad una sede secondaria in Italia di  un'impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in altro Stato membro,  l'ISVAP  da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
 a) l'impresa   cessionaria   soddisfa   le   condizioni   per  lo svolgimento  dell'attivita'  in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
 b) l'autorita'   di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine dell'impresa  cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto  conto  del  trasferimento,  delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
 4.  Se  il portafoglio e' trasferito ad un'impresa di assicurazione che  ha  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro o ad una sua sede secondaria  stabilita  in  altro  Stato  membro,  l'ISVAP  da' il suo assenso  all'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
 a) l'impresa   cessionaria   soddisfa   le   condizioni   per  lo svolgimento  dell'attivita'  in  libera  prestazione  di  servizi nel territorio della Repubblica;
 b) l'autorita'   di  vigilanza  dello  Stato  membro  di  origine dell'impresa  cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto  del  trasferimento,  delle attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
 5.  Se  il  portafoglio  e'  trasferito  ad una sede secondaria nel territorio  della  Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato  terzo,  l'ISVAP  da' il suo assenso all'autorita' di vigilanza dello   Stato  membro  di  origine  dell'impresa  cedente  dopo  aver verificato che:
 a) la   sede   secondaria   e'  autorizzata  all'esercizio  delle attivita' trasferite;
 b) l'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha  accertato  che  l'impresa  cessionaria  dispone, tenuto conto del trasferimento,  delle  attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
 Non  puo'  essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
 6.  L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti  emessi  dalle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
 |  | Art. 200. 
 Trasferimento  del  portafoglio  di imprese di assicurazione di Stati
 terzi
 
 1.  Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria   nel   territorio   della  Repubblica  di  un'impresa  di assicurazione di uno Stato terzo e' sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione   preventiva   dell'ISVAP,  secondo  la  procedura stabilita  con  regolamento,  con  provvedimento  da  pubblicare  nel Bollettino.
 2. Il trasferimento puo' essere effettuato a favore di:
 a) un'impresa   avente   la  sede  legale  nel  territorio  della Repubblica   o  in  un  altro  Stato  membro,  a  condizione  che  il portafoglio  ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
 b) un'impresa  avente  la  sede  legale  in  uno  Stato  terzo, a condizione  che  il  portafoglio  ceduto  sia  trasferito ad una sede secondaria  della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
 3.  Nel  caso  di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa  le  condizioni  rispettivamente  previste all'articolo 198, commi  2  e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di  un'impresa  con  sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
 4.  Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede    secondaria    dell'impresa    cessionaria   sia   autorizzata all'esercizio delle attivita' trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento,  delle  attivita' a copertura delle riserve tecniche e del   margine   di   solvibilita'   richiesto.  Se  il  controllo  di solvibilita',  relativo alle attivita' esercitate in stabilimento sul territorio  della Repubblica, e' demandato all'autorita' di vigilanza di  un  altro  Stato  membro dove l'impresa e' altresi' stabilita, la verifica   compete   alla   medesima   autorita',   che  ne  rilascia attestazione all'ISVAP.
 5.  Ai  trasferimenti  di  portafoglio  disciplinati  dal  presente articolo  si  applica  l'articolo  198,  comma  6,  sussistendone  le condizioni ivi previste.
 |  | Art. 201. 
 Fusione e scissione di imprese di assicurazione
 
 1.   L'ISVAP   autorizza,   secondo   la  procedura  stabilita  con regolamento,  le  fusioni  e  le  scissioni,  alle quali prenda parte almeno  un'impresa  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della  Repubblica,  quando  non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle  imprese  del  progetto  di  fusione  o  di  scissione  e della deliberazione  assembleare  che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
 2.  Se  la  fusione  e'  attuata  per  incorporazione, l'impresa di assicurazione  incorporante  che  ha sede legale nel territorio della Repubblica  deve  dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle  attivita'  a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita'  richiesto. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una  nuova  impresa  con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa    deve    disporre    dell'autorizzazione    all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e dimostrare di possedere, tenuto conto della  fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto.
 3.  La  fusione  e'  autorizzata  dall'ISVAP  con  provvedimento da pubblicare  nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione  sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione  non  puo'  essere  data  se  non dopo che sia stato acquisito  il  parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati.
 4.  Se  la  fusione  da'  luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica in un'impresa  con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di  una  nuova  impresa  con  sede  legale  in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
 a) l'impresa  incorporante,  o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa  le  condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
 b) l'impresa  incorporante  o  la  nuova impresa di assicurazione dispongono  delle  attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione.
 Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino.
 5.  Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una  scissione,  si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
 6.  Per  quanto  applicabili,  le  disposizioni  dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.
 |  | Art. 202. 
 Trasferimento  del  portafoglio  fusione  e  scissione  di imprese di
 riassicurazione
 
 1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con  sede  legale  nel  territorio  della  Repubblica  e  la medesima operazione  effettuata  dalla  sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a  cura  della  cedente,  all'autorizzazione  preventiva  dell'ISVAP, secondo  la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare   nel   Bollettino.   L'ISVAP   verifica   che   l'impresa cessionaria,  qualora  stabilita  nel  territorio  della  Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivita' a  copertura  delle  riserve  tecniche  e del margine di solvibilita' richiesto.
 2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali  prenda  parte  almeno  un'impresa  di riassicurazione con sede legale  nel  territorio  della  Repubblica, e' autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata    la   corrispondente   disciplina   delle   imprese   di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
 |  | Art. 203. 
 Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attivita' assicurativa
 
 1.  L'ISVAP  consulta  in  via  preliminare le autorita' competenti degli  altri  Stati  membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio   dell'attivita'  richiesta  da  qualsiasi  impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 a) sia  controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia  controllata  da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla  un'impresa  di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
 2.  L'ISVAP,  altresi',  consulta  in  via preliminare le autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri preposte alla vigilanza degli enti  creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione  ad  un'impresa  di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa  che  controlla  una  banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
 c) sia  controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla   una   banca  o  un'impresa  di  investimento  autorizzata nell'Unione europea.
 3.  L'ISVAP  scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti   rilevanti   ai   sensi   delle   rilevanti  disposizioni dell'ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle imprese  appartenenti  ad un conglomerato finanziario le informazioni utili  a  valutare  l'idoneita'  degli  azionisti  e la reputazione e l'esperienza  dei  soggetti  ai  quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa  dello  stesso  gruppo,  anche  ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.
 |  | Art. 204. 
 Autorizzazione  relativa  all'assunzione  del controllo di imprese di
 assicurazione
 
 1.   L'ISVAP,   nei   casi   in   cui   e'   previsto  il  rilascio dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo  68,  consulta  in  via preliminare   le   autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtu' dell'acquisizione, diventa un'impresa madre,    come    definita    secondo   le   rilevanti   disposizioni dell'ordinamento  comunitario  sulla  vigilanza  supplementare  delle imprese  appartenenti  ad  un  conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita  o  ne  acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
 a) un'impresa   di  assicurazione,  una  banca  o  un'impresa  di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
 b) un'impresa   madre,   come   definita   secondo  le  rilevanti disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza supplementare   delle   imprese   appartenenti   ad  un  conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
 c) una  persona,  fisica  o  giuridica,  che  controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
 |  | Art. 205. 
 Poteri  di indagine in collaborazione con le autorita' di altri Stati
 membri
 
 1.   L'ISVAP  puo'  svolgere  direttamente,  o  attraverso  persone appositamente  incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle  imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un  altro  Stato  membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini  dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione  l'ISVAP  informa  l'autorita' di vigilanza dello Stato membro  della  sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
 2.  L'autorita'  di  vigilanza  dello  Stato  membro  d'origine  di un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in  regime  di  stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone  appositamente  incaricate,  ispezioni  nei locali della sede secondaria  da  questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile  ai  fini  dell'esercizio  della vigilanza sull'impresa stessa. Prima  di  procedere  all'ispezione  l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP,  il  quale,  ove  lo  richieda,  ha  diritto  di partecipare all'ispezione stessa.
 |  | Art. 206. 
 Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
 
 1.  L'ISVAP  puo'  chiedere  alle  autorita' competenti di un altro Stato  membro  di  effettuare  accertamenti  ovvero  concordare altre modalita'  per  le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare,   se   intende   acquisire   informazioni  riguardanti un'impresa  avente  sede  legale  in  un  altro  Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
 a) un'impresa  controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a   vigilanza   supplementare   avente   sede  nel  territorio  della Repubblica;
 b) un'impresa  controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
 c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione  soggetta  a  vigilanza  supplementare  avente sede nel territorio  della  Repubblica  o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
 2.  L'autorita'  di  vigilanza  competente di un altro Stato membro puo'  chiedere  all'ISVAP  di  procedere a verifiche ispettive presso imprese  con  sede  legale  nel  territorio della Repubblica comprese nell'area  della vigilanza supplementare di competenza dell'autorita' richiedente.  L'ISVAP procede direttamente ovvero puo' consentire che la  verifica  sia  effettuata  dalle  autorita'  che  hanno  fatto la richiesta  ovvero  da  una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile   iscritto  nel  registro  previsto  dalla  legge.  Qualora l'autorita'  richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo' prendervi parte. La verifica puo' riguardare le seguenti imprese:
 a) imprese   di   assicurazione   controllate  o  partecipate  da un'impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale in un altro Stato membro;
 b) imprese  controllate  o  imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
 c) imprese  controllate  da  un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
 3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
 4.  L'ISVAP puo' concordare con le autorita' competenti degli Stati terzi   modalita'   per  l'ispezione  di  succursali  di  imprese  di assicurazione   e   di   riassicurazione   insediate  nei  rispettivi territori.
 |  | Art. 207. 
 Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
 
 1.  Se  un'impresa  controllata  o  partecipata  da  un'impresa  di assicurazione  di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro  Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello  Stato  di  origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'.
 2.  L'ISVAP  fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri  le  informazioni  alle medesime necessarie per verificare che gli  elementi  costitutivi  del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione  soggette  alla  vigilanza  dell'ISVAP,  controllate  o partecipate   da   imprese  di  assicurazione  soggette  a  vigilanza supplementare  da  parte  di  tali  autorita', possano effettivamente essere  resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di tali imprese.
 |  | Art. 208. 
 Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati
 terzi
 
 1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
 a) di    ogni    autorizzazione    all'esercizio   dell'attivita' assicurativa  rilasciata  ad  un'impresa  di  assicurazione  di nuova costituzione  che  sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
 b) di  ogni  autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di  assicurazione  aventi  la  sede  legale  in  uno  Stato terzo, di partecipazioni  di  controllo  in  imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
 Se   l'autorizzazione   e'   stata   rilasciata  ad  un'impresa  di assicurazione  che  si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la  struttura  dei  rapporti  di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea.
 2.   L'ISVAP  informa  la  Commissione  europea  delle  difficolta' incontrate  dalle  imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica  nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
 3.  Su  decisione  della  Commissione  europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle  condizioni  di  cui  al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi.  Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione  della  Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
 4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese  di  assicurazione  di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate   ed   autorizzate  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, costituiscano  una  impresa  di  assicurazione  e  nel  caso  in  cui acquisiscano  partecipazioni  in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
 |  | Art. 209. 
 Comunicazioni    alla   Commissione   europea   sulle   assicurazioni
 obbligatorie
 
 1.  L'ISVAP  comunica  alla Commissione europea le assicurazioni di cui   la  legge  italiana  dispone  l'obbligatorieta',  indicando  le disposizioni,  legislative  e  di attuazione, vigenti per ciascuna di esse  e  specifica  le  informazioni  che e' necessario riportare nel documento  che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
 |  | Art. 210. 
 Ambito di applicazione
 
 1.  Per  la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che  hanno  sede  legale  nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
 2.  Per  la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che  hanno  sede  legale  nel territorio della Repubblica e che siano controllate   da   un'impresa   di  partecipazione  assicurativa,  da un'impresa  di  assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
 3.  Per  la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che   hanno   sede  legale  in  uno  Stato  terzo,  si  applicano  le disposizioni  di  cui  all'articolo  218,  salvo che le medesime sedi siano  gia'  soggette  alla  vigilanza  complessiva  di  solvibilita' esercitata dall'autorita' di vigilanza di un altro Stato membro.
 |  | Art. 211. 
 Area della vigilanza supplementare
 
 1.   Sono   incluse   nell'area   della   vigilanza   supplementare sull'impresa di assicurazione:
 a) le   imprese   controllate   o   partecipate  dall'impresa  di assicurazione di cui all'articolo 210;
 b) le   imprese   controllanti  o  partecipanti  nell'impresa  di assicurazione di cui all'articolo 210;
 c) le   imprese   controllate   o   partecipate   da   un'impresa controllante  o  partecipante  in  un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
 2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la  societa'  che  esercita  il  controllo ai sensi dell'articolo 72, commi  1  e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la  societa'  che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale  di  un'altra societa', i quali realizzano una situazione di legame   durevole  con  la  societa'  partecipata  o  che  consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli contrattuali.  E'  altresi'  impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra  impresa  quando  sono  sottoposte ad una direzione unitaria ovvero  quando  gli  organi di amministrazione, direzione e controllo sono  composti  in  maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata  partecipazione  il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese  di  cui  all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti  di  controllo  e  di  partecipazione si fa riferimento allo stato  patrimoniale  della  sede  secondaria  redatto  secondo quanto previsto dal titolo VIII.
 3.  L'ISVAP  puo',  in  casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza  supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale  in  uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento  delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
 4.  L'ISVAP  puo',  con prudente apprezzamento, escludere dall'area della  vigilanza  supplementare  un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa  presenta  un  interesse  trascurabile  rispetto allo scopo della   vigilanza   supplementare  oppure  quando  e'  inopportuno  o fuorviante  considerare  la  situazione  finanziaria  di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
 |  | Art. 212. 
 Procedure di controllo interno
 1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati   e  delle  informazioni  utili  ai  fini  dell'esercizio  della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione.
 2.  Le  imprese  di  cui  all'articolo  211, comma 1, sono tenute a fornire  alla  capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio   della   vigilanza   supplementare   sull'impresa  di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
 |  | Art. 213. 
 Vigilanza informativa
 
 1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalita' ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni   utili   all'esercizio  della  vigilanza  supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
 2.  Quando  le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono  all'ISVAP  i dati e le informazioni richieste, l'Istituto puo'  rivolgersi  direttamente  alle  imprese incluse nell'area della vigilanza  supplementare  sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalita' ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni,   ferma  restando  la  cooperazione  fra  le  autorita' prevista dall'articolo 10.
 |  | Art. 214. 
 Vigilanza ispettiva
 
 1.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza   supplementare   sull'impresa   di  assicurazione  di  cui all'articolo 210,  l'ISVAP  puo' effettuare ispezioni, direttamente o tramite  soggetti  incaricati,  presso  le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
 a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
 b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
 c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione   italiana  o  le  imprese  comunque  con  quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
 2.  Ai  fini  della  verifica  dei  dati e delle informazioni sulla vigilanza   supplementare   sull'impresa   di  assicurazione  di  cui all'articolo 210  nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b)  e  c),  del  comma  1,  ovvero  delle  imprese  di  assicurazione controllate  o  partecipate  dall'impresa  di  assicurazione  di  cui all'articolo 210,  che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.
 3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l'esercizio della  vigilanza  supplementare  sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.
 |  | Art. 215. 
 Operazioni infragruppo rilevanti
 
 1.  Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel  territorio  della  Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede  legale in uno Stato terzo, nonche' le sedi secondarie istituite nel  territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede  legale  in  altro  Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette  alla  vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono  realizzate  tra  le  medesime  entita'  e  le  imprese,  di cui all'articolo 211,  comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che   controlla   o   detiene   una  partecipazione  nell'impresa  di assicurazione  o  in  un'impresa  inclusa  nell'area  della vigilanza supplementare.
 2.  Le  operazioni  infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
 a) i finanziamenti;
 b) le  garanzie,  gli  impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
 c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita';
 d) gli investimenti;
 e) le operazioni di riassicurazione;
 f) gli accordi di ripartizione dei costi.
 3.  Le  imprese  di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione  del  rischio  e  di  controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la  quantificazione,  il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneita' delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
 4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e  2  al  fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilita' di un'impresa di assicurazione o possano arrecare  pregiudizio  agli  interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 |  | Art. 216. 
 Comunicazione delle operazioni rilevanti
 
 1.   L'ISVAP,  avuto  riguardo  alla  tipologia  e  alla  rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita' all'articolo 215,   comma   4,   le   operazioni  da  assoggettare  a comunicazione  periodica  successiva,  con  cadenza almeno annuale, e quelle  da  assoggettare  ad  un  regime  di comunicazione preventiva fissando,  altresi',  le  modalita'  e i termini per le comunicazioni stesse.
 2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina  gli  effetti  negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o puo'  arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  l'ISVAP  vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
 3.  Se  la  documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva  risulta  incompleta  o  insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari  elementi  integrativi.  In  tale  ipotesi  il  termine  e' interrotto  e  decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della documentazione  integrativa.  Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula   rilievi   o  chiede  ulteriori  informazioni  in  relazione all'operazione   e   continua   a  decorrere  dalla  ricezione  della documentazione prodotta.
 4.   L'ISVAP,   qualora   accerti  che  le  operazioni  soggette  a comunicazione  periodica  successiva  o  quelle per le quali e' stata omessa  la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti  negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o pregiudizio  per  gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto   a   prestazioni   assicurative,   ordina   all'impresa   di assicurazione  di  porre  in  atto  le misure idonee a rimuovere tali conseguenze  negative  o  pregiudizievoli,  assegnando  a tal fine un termine congruo.
 |  | Art. 217. 
 Solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione
 
 1.  Le  imprese  di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano   la   situazione   di  solvibilita'  corretta  secondo  le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
 2.  Ai  fini del calcolo della situazione di solvibilita' corretta, fatta  salva  l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni  interne  al  gruppo,  non  si  tiene  conto delle imprese controllate  ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
 3.  Le  imprese  di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono   all'ISVAP,   unitamente  al  bilancio  d'esercizio,  un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita' corretta alla data  di  chiusura  dell'esercizio  al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).
 
 
 
 Nota all'art. 217:
 - Per  l'art.  2359  del  codice  civile  vedi  la nota
 all'art. 72.
 
 
 
 
 |  | Art. 218. 
 Verifica della solvibilita' dell'impresa controllante
 
 1.  Le  imprese  di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano  una verifica della solvibilita' dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
 2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o  di  assicurazione  avente  sede legale in uno Stato terzo e' a sua volta   controllata   da   una   o  piu'  imprese  di  partecipazione assicurativa,  di  riassicurazione,  o  di  assicurazione aventi sede legale  in  uno  Stato  terzo,  la  verifica della solvibilita' della controllante  puo'  essere  effettuata  solo  a  livello  dell'ultima impresa   controllante   che   sia   un'impresa   di   partecipazione assicurativa,  di  riassicurazione  o  di  assicurazione  avente sede legale in uno Stato terzo.
 3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui  al  comma  1  sia  effettuata  a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
 4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate    o    partecipate    dall'impresa   di   partecipazione assicurativa,  dall'impresa  di  riassicurazione  o  dall'impresa  di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
 5.  Le  imprese  di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono  all'ISVAP,  unitamente  al  bilancio  di  esercizio,  un prospetto   dimostrativo   della  situazione  di  solvibilita'  della controllante  secondo  il  modello  di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).
 |  | Art. 219. 
 Calcolo della situazione di solvibilita' corretta
 
 1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
 a) i  metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i criteri di valutazione  delle  attivita'  e  delle  passivita',  i  termini e le modalita' delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero  dall'obbligo  di  calcolo della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 b) il  modello  del  prospetto  dimostrativo  della situazione di solvibilita'  corretta,  i  criteri  applicativi  del  calcolo  della solvibilita'  corretta,  l'eliminazione  del doppio o plurimo computo degli   elementi   costitutivi   del   margine  di  solvibilita',  il trattamento,  il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi   del   margine  di  solvibilita',  l'eliminazione  della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
 c) il  trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate  aventi  sede legale nel territorio della Repubblica o in un  altro  Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie,  delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi   sede   legale   in   uno   Stato  terzo,  delle  imprese  di riassicurazione  controllate  o partecipate aventi sede legale in uno Stato  terzo  ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilita'  corretta,  determinando  agli  stessi  fini gli effetti derivanti  dall'indisponibilita'  delle informazioni relativamente ad imprese  controllate  o  partecipate  aventi  sede legale in un altro Stato;
 d) il  modello  del  prospetto  dimostrativo  della situazione di solvibilita' della societa' che controlla l'impresa di assicurazione, i  criteri  e  le  modalita'  di  verifica  della  solvibilita' della medesima  societa',  i  principi  generali,  i  metodi di calcolo, il trattamento   dell'impresa   controllante  ai  fini  del  margine  di solvibilita'  teorico  ed  i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilita' dell'impresa controllante;
 e) le  modalita'  tecniche  per  il  calcolo  della situazione di solvibilita'  corretta,  garantendo  la  permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
 |  | Art. 220. 
 Accordi per la concessione di esoneri
 
 1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e'  controllata  da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di  riassicurazione  o  da  un'impresa di partecipazione assicurativa aventi  sede  legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la  situazione  di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con   le   autorita'  di  vigilanza  competenti  degli  Stati  membri interessati  di  attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
 2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro  sono  controllate  dalla  stessa  impresa  di  partecipazione assicurativa,  dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa  di  assicurazione  avente  sede  legale  in uno Stato terzo, l'ISVAP   puo'   esonerare   l'impresa   di   assicurazione   di  cui all'articolo 210,  comma  2,  dall'obbligo  di effettuare la verifica della  solvibilita'  della  controllante, se l'Istituto ha concordato con  le  autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio  della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.
 |  | Art. 221. 
 Violazione  delle  norme  sulle  riserve tecniche o sulle attivita' a
 copertura
 
 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che  ha  sede  legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni  sulle  riserve  tecniche  e sulle attivita' a copertura delle  medesime,  l'ISVAP  ne  contesta  la violazione e le ordina di conformarsi  alle  norme  violate,  assegnando un termine congruo per l'attuazione  degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la  protezione  degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica   e   successivamente  puo'  consentirne,  con  specifiche autorizzazioni,  una  disponibilita'  limitata,  comunque  informando preventivamente  le  autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri nei  quali  l'impresa  opera.  L'ISVAP  puo'  inoltre  chiedere  alle autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
 3.  Se  l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP puo':
 a) nominare  un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;
 b) vietare  l'assunzione  di  nuovi affari, per un periodo fino a sei  mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e  degli  altri  aventi  diritto  a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
 c) disporre,  avuto  riguardo  alla gravita' della violazione, il vincolo  sui  singoli  attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
 4.  Il  divieto  di  assunzione  di nuovi affari e' comunicato alle autorita'  di  vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino.  Il  provvedimento  viene revocato  prima  del  termine,  se  l'impresa  ha  eliminato  o posto completo  rimedio alla violazione contestata. La revoca e' comunicata alle  autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel bollettino.
 |  | Art. 222. 
 Violazione  delle  norme sul margine di solvibilita' o sulla quota di
 garanzia
 
 1.  Qualora  l'impresa,  che  ha  sede  legale nel territorio della Repubblica,  non  disponga  del  margine di solvibilita' nella misura necessaria,  l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la  presentazione,  entro  un termine congruo, ma non pregiudizievole per  la  protezione  degli  interessi  degli assicurati e degli altri aventi   diritto   a   prestazioni   assicurative,  di  un  piano  di risanamento.
 2.  Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di  garanzia o se la quota non e' piu' costituita in conformita' alle pertinenti  disposizioni  di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP   richiede,   ai   fini  della  successiva  approvazione,  la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a  breve  termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone   di   adottare   per   ristabilire   la  propria  situazione finanziaria.
 3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2,  l'ISVAP puo' vietare all'impresa  di  compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio  della  Repubblica e successivamente puo' consentirne, con specifiche  autorizzazioni,  una  disponibilita'  limitata,  comunque informando  preventivamente  le  autorita'  di  vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP puo' inoltre chiedere alle  autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
 4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 2, l'ISVAP puo' anche disporre il vincolo  sui  singoli  attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
 5.  Nei  confronti  dell'impresa  di  assicurazione  autorizzata ad esercitare  sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle   due   gestioni  del  margine  di  solvibilita'  nella  misura prescritta  per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP puo' autorizzare il  trasferimento  di  elementi  espliciti  eccedenti  il  margine di solvibilita'  da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
 6.  Qualora  il  piano  di  risanamento o il piano di finanziamento riguardino  una  societa'  cooperativa  e  prevedano  un  aumento  di capitale   sociale,  il  limite  individuale  di  sottoscrizione  del capitale  sociale  e'  elevato  sino  al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione   nel  registro  delle  imprese  della  deliberazione assembleare  di aumento del capitale sociale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.
 |  | Art. 223. 
 Misure   di   intervento  a  tutela  della  solvibilita'  prospettica
 dell'impresa di assicurazione
 
 1.  Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli   assicurati   e  degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni assicurative  siano  a  rischio  per effetto del deterioramento della posizione  finanziaria  dell'impresa  di  assicurazione, l'ISVAP puo' imporre,  al  fine  di  garantire  che  l'impresa  sia  in  grado  di soddisfare   i  requisiti  di  solvibilita'  nel  breve  periodo,  la costituzione  di  un margine di solvibilita' piu' elevato, rispetto a quello  risultante  dall'ultimo  bilancio approvato, tenuto conto del piano  di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
 2.  L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano,  in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano  di  risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno  stato  patrimoniale  ed  un  conto  economico per ciascuno degli esercizi  considerati,  le  previsioni  relative alla raccolta premi, agli  oneri  per  sinistri  liquidati  e  riservati  ed alle spese di gestione,  la  prevedibile  situazione  di tesoreria, una esposizione relativa  ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilita'  e  delle  riserve  tecniche  ed  una  esposizione della politica  di  riassicurazione  nel  suo  complesso  e  delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
 3.  L'ISVAP,  valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, puo'  ridurre  il  valore  di  tutti  gli  elementi che rientrano nel margine  di  solvibilita'  disponibile  e  cio' anche nel caso in cui abbiano  subito  una  significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
 4.  In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita' dei contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel  caso  in  cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento  del  rischio  o  prevedano un trasferimento di modesta entita',   l'ISVAP   puo'  diminuire  il  coefficiente  di  riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita' richiesto.
 5.  L'ISVAP  non rilascia attestazioni di solvibilita' dell'impresa di  assicurazione,  alla  quale  ha richiesto il piano di risanamento finanziario,  fino  a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli  altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative  siano  a rischio.
 |  | Art. 224. 
 Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita' patrimoniali
 
 1.  Quando  il  vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria  dei  registri  immobiliari  l'iscrizione di ipoteca, a favore  dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari  di  godimento  dell'impresa  che  sono  localizzati  nel territorio della Repubblica.
 2.  L'ISVAP  puo'  ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo,  diverso  da  quelli  di cui al comma 1, nelle forme previste dalla  legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita' ed i soggetti  cui  compete  l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento  degli  atti  e  delle  operazioni  necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
 3.  Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione alle autorita' di  vigilanza  degli  altri  Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.
 |  | Art. 225. 
 Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
 
 1.  In  caso  di  revoca  parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare  gli  interessi  degli  assicurati e degli altri aventi diritto  a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo' vietare  all'impresa  che  ha sede nel territorio della Repubblica di compiere   atti   di  disposizione  sui  propri  beni,  qualora  tale provvedimento  non  sia gia' stato adottato per il caso di violazione delle  norme sulle riserve tecniche, sulle attivita' a copertura, sul margine di solvibilita' richiesto o sulla quota di garanzia.
 2.  L'ISVAP  puo'  altresi'  disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti  nel  registro  a  copertura  delle  riserve tecniche con le modalita' previste dall'articolo 224.
 3.  Dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi del commi 1 e 2 e' data comunicazione  alle  autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere    richiesto   di   adottare   misure   analoghe,   cooperando nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 |  | Art. 226. 
 Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
 
 1.  L'ISVAP  vieta  alle  imprese  di assicurazione, che hanno sede legale  in  altri  Stati  membri  e  che operano nel territorio della Repubblica  in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica,  quando  cio'  sia richiesto dalle autorita' di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono  costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorita',  l'ISVAP  adotta altresi' i provvedimenti di vincolo delle singole attivita' patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalita' di cui all'articolo 224.
 2.  L'ISVAP  applica  le  disposizioni  di cui al presente capo nei confronti  delle  imprese  di  assicurazione che hanno sede legale in Stati  terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere   dalla   sede   secondaria  stabilita  nel  territorio  della Repubblica.
 3.  Se  la  violazione  riguarda  le  disposizioni  sul  margine di solvibilita'  ed  e'  posta  in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria  che  sia  stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche  per  le  attivita'  effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli  altri  Stati  membri,  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione  alle  autorita'  di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita' puo' essere    richiesto   di   adottare   misure   analoghe,   cooperando nell'adozione  di  ogni  provvedimento  idoneo  a  salvaguardare  gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 4.  Nel  caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita' per il complesso   delle   attivita'   esercitate   dalle   sedi  secondarie dell'impresa  di  assicurazione  extracomunitaria  e'  sottoposto  al controllo  esclusivo  dell'autorita'  di  vigilanza di un altro Stato membro,  per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni  posseduti  dall'impresa  nel  territorio  della  Repubblica  la medesima autorita' puo' avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
 |  | Art. 227. 
 Misure in caso di situazione di solvibilita' corretta negativa
 
 1.  Quando  il calcolo della situazione di solvibilita' corretta di cui   all'articolo 217   evidenzia  un  risultato  negativo,  l'ISVAP richiede  all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1,  di  presentare,  entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per  la  protezione  degli  interessi  degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi  le  cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa  si  impegna  a  realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita' corretta e per garantire la solvibilita' futura.
 2.  L'impresa  tiene  conto  di eventuali piani di risanamento o di finanziamento  a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
 3.  L'ISVAP,  ai  fini  dell'approvazione,  puo' indicare le misure integrative  o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilita' corretta.
 4.  L'ISVAP,  se  valuta  gravemente  deficitaria  la situazione di solvibilita'  corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma   1,  immediati  interventi  atti  a  eliminare  o  ridurre  la deficienza della situazione di solvibilita' corretta.
 5.  Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3 e 4.
 6.  Se  risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative   sulla   vigilanza   supplementare  o  se,  all'esito dell'intervento  richiesto  dall'ISVAP,  permane  una  situazione  di solvibilita'    corretta   gravemente   deficitaria   nei   confronti dell'impresa  di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
 |  | Art. 228. 
 Misure   a   seguito  della  verifica  di  solvibilita'  dell'impresa
 controllante
 
 1.   L'ISVAP,   se   in   base  alla  verifica  sulla  solvibilita' dell'impresa  controllante  di  cui  all'articolo 218, ritiene che la solvibilita'  di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e' compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di  presentare  un  programma  di  intervento  atto  a  garantire  la solvibilita', anche futura, dell'impresa stessa.
 2.  Quando  le  condizioni  di  solvibilita'  in  capo  all'impresa controllante  non  sono  ripristinate,  ovvero  in  caso  di  mancata presentazione  o  mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP,  fatta  salva  l'applicazione  delle  disposizioni di cui al titolo VII, capo III, puo':
 a) assoggettare  a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di  cui  all'articolo 215,  nonche'  le  operazioni  tra  le  imprese controllate  dall'impresa  di  assicurazione di cui all'articolo 210, comma  2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
 b) imporre    l'accantonamento    degli   utili   che   sarebbero distribuibili  alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
 |  | Art. 229. 
 Commissario per il compimento di singoli atti
 
 1.  L'ISVAP,  nel  caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge  e  dei  relativi provvedimenti di attuazione, puo' disporre la nomina  di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
 2. Il provvedimento, in ogni caso, e' preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e puo' essere disposto decorso inutilmente il   termine  contestualmente  assegnato  per  far  cessare  i  fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
 3.    Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   il   comma   1 dell'articolo 232,  i  commi  2,  3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
 |  | Art. 230. 
 Commissario per la gestione provvisoria
 
 1.  L'ISVAP  puo'  disporre,  quando  ricorrono  i  presupposti per l'amministrazione  straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni  di  assoluta  urgenza,  che uno o piu' commissari assumano i poteri  di  amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione  e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
 2.  La  gestione  provvisoria non puo' avere durata superiore a due mesi.  L'ISVAP  puo'  stabilire  speciali cautele e limitazioni nella gestione  dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e  8  dell'articolo 234,  i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
 3.   Qualora   durante   la   gestione  provvisoria  intervenga  lo scioglimento  degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari    straordinari   fino   all'insediamento   degli   organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.
 4.  Al  termine  della  gestione provvisoria gli organi subentranti prendono  in  consegna  l'azienda  dai  commissari  con  le modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.
 |  | Art. 231. 
 Amministrazione straordinaria
 
 1.  Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo'  disporre  con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
 a) risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa;
 b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
 Lo  scioglimento  puo'  essere  richiesto  all'ISVAP  dagli  organi amministrativi  ovvero  dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza  motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
 2.  La  proposta e' preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte  dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per  presentare  le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
 3.  Le  funzioni  delle  assemblee e degli organi diversi da quelli indicati  nel  comma  1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione  straordinaria,  salvo  quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
 4. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP   sono   comunicati   dai   commissari  straordinari  agli interessati,  che  ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
 5.  L'amministrazione  straordinaria  ha la durata di un anno dalla data  di  emanazione  del  decreto  di  cui  al comma 1, salvo che il decreto  preveda  un termine piu' breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura  anticipata. La procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'ISVAP,  dal  Ministro  delle attivita' produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.
 |  | Art. 232. 
 Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
 
 1.  I  provvedimenti  e  le  procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali   o   di   qualsiasi   altra  presenza  delle  imprese  di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
 2.  L'ISVAP  informa  prontamente  le  autorita' di vigilanza degli altri  Stati  membri  dell'avvenuta  adozione  di un provvedimento di gestione  provvisoria  o  di  amministrazione  straordinaria  e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
 3.  Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno  sede  legale  in  un  altro Stato membro, producono, a seguito della   comunicazione  all'ISVAP  e  senza  necessita'  di  ulteriori adempimenti,  i  loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel  territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se  la  legge  italiana  non  preveda tali misure di risanamento o ne subordini  l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono  state  adottate  dall'autorita'  di  vigilanza dell'altro Stato membro.
 |  | Art. 233. Organi della procedura di amministrazione straordinaria
 
 1.   L'ISVAP   nomina   uno  o  piu'  commissari  straordinari  per l'amministrazione   dell'impresa   ed  un  comitato  di  sorveglianza composto  da  tre a cinque componenti, il cui presidente e' designato nell'atto di nomina.
 2.  L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del  comitato  di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della  procedura  ed  in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
 3.  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari,  al presidente ed ai componenti  del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa e' a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
 4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di professionalita'  e  di  onorabilita'  stabiliti  per  i soggetti che svolgono,  rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 |  | Art. 234. 
 Poteri e funzionamento degli organi straordinari
 
 1.  I  commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri  di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la   situazione   aziendale,   a  rimuovere  le  irregolarita'  e  ad amministrare  l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile,  statutarie  o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti  ai  titolari  di partecipazioni non si applicano agli atti dei   commissari.   In  caso  di  impugnazione  delle  decisioni  dei commissari  i  soci  non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione   delle   decisioni   dei   commissari   soggette  ad autorizzazione  o  comunque  attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari,   nell'esercizio   delle  loro  funzioni,  sono  pubblici ufficiali.
 2.  Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce  pareri  ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
 3.   Le   funzioni  degli  organi  straordinari  hanno  inizio  con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il  passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
 4.  L'ISVAP,  in  via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato   di   sorveglianza,   puo'  stabilire  speciali  cautele  e limitazioni  nella  gestione  dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non   ne   abbiano   avuto   conoscenza.  I  commissari  straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione   dell'ISVAP   per  la  realizzazione  di  piani  di risanamento  che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre societa'.
 5.  L'esercizio  dell'azione  sociale  di  responsabilita' contro i componenti  dei  disciolti  organi  amministrativi  e  di controllo e contro  il  direttore generale, la societa' di revisione e l'attuario revisore  spetta  ai  commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,  previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione    straordinaria    proseguono   le   azioni   di responsabilita', riferendone periodicamente all'ISVAP.
 6.  I  commissari,  sentito  il  comitato  di  sorveglianza, previa autorizzazione  dell'ISVAP,  possono, nell'interesse della procedura, sostituire  la  societa'  di revisione e l'attuario da essa nominato, nonche'  l'attuario  incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel  ramo  dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi  soggetti  compete  soltanto  il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.  Il  nuovo  incarico  puo' avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
 7.   I   commissari,   previa  autorizzazione  dell'ISVAP,  possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma  3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
 8.   Quando   i  commissari  siano  piu'  d'uno,  essi  decidono  a maggioranza   dei   componenti   in   carica  ed  i  loro  poteri  di rappresentanza  sono validamente esercitati con la firma congiunta di due  di  essi. E' consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari.
 9.   Il   comitato  di  sorveglianza  delibera  a  maggioranza  dei componenti  in  carica  ed  in  caso  di  parita' prevale il voto del presidente.
 |  | Art. 235. 
 Adempimenti iniziali
 
 1.  I  commissari  straordinari  si insediano prendendo in consegna l'azienda  dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle   operazioni  assiste  almeno  un  componente  del  comitato  di sorveglianza.
 2.  Qualora,  per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti  o  per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne,  i  commissari  provvedono  d'autorita'  ad insediarsi, con l'assistenza  di  un  notaio  e,  ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
 3.  Il  commissario  provvisorio  di cui all'articolo 230 assume la gestione   dell'impresa   ed   esegue   le   consegne  ai  commissari straordinari secondo le modalita' indicate nei commi 1 e 2.
 4.  Quando  il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato approvato,  i  commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro   delle  imprese,  in  sostituzione  del  bilancio,  di  una relazione  sulla  situazione  patrimoniale ed economica redatta sulla base  delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da un  rapporto  del  comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
 |  | Art. 236. 
 Adempimenti finali
 
 1.  I  commissari  straordinari  e  il comitato di sorveglianza, al termine    delle    loro   funzioni,   redigono   separati   rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono all'ISVAP.
 2.    La    chiusura    dell'esercizio    in    corso    all'inizio dell'amministrazione  straordinaria  e'  protratta ad ogni effetto di legge  fino  al  termine  della  procedura.  I commissari redigono un progetto   di   bilancio   che   viene   presentato   all'ISVAP,  per l'approvazione,     entro     quattro     mesi     dalla     chiusura dell'amministrazione  straordinaria  e successivamente pubblicato nei modi di legge.
 3.  I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro funzioni, provvedono  perche' siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con  funzioni  di  amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalita' previste dall'articolo 235, comma 1.
 |  | Art. 237. 
 Adempimenti in materia di pubblicita'
 
 1.  Il  decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria    e'    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale   e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
 2.  I  provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi' pubblicati,  a  cura  dell'ISVAP,  mediante  estratto  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 3.  Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina, i commissari  straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
 4.  L'ISVAP,  qualora  sia  informato  da  un  altro  Stato  membro dell'adozione  di  un  provvedimento  di risanamento nei confronti di un'impresa  che  ha  una  succursale nel territorio della Repubblica, puo'  provvedere  alla pubblicazione della decisione con le modalita' che  ritiene  piu'  opportune.  Nella  pubblicazione sono specificati l'autorita'  che  ha  emesso  il  provvedimento,  l'autorita'  cui e' possibile  proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.
 |  | Art. 238. 
 Esclusivita' delle procedure di risanamento
 
 1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
 2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo  2409  del  codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti  con  funzioni  di amministrazione, in violazione dei propri doveri,  abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'  nella  gestione che possano  arrecare  danno  all'impresa  ovvero  ad una o piu' societa' controllate,  l'organo  con  funzioni  di  controllo  o i soci che il codice  civile  abilita  a  presentare  denuncia al tribunale possono denunciare  i  fatti  all'ISVAP.  L'ISVAP  decide,  con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
 
 
 
 Note all'art. 238:
 - Il  regio  decreto  16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la
 «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
 dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
 coatta amministrativa».
 - L'art. 2409 del codice civile e' il seguente:
 «Art.  2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e' fondato
 sospetto  che  gli  amministratori,  in violazione dei loro
 doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
 che  possono  arrecare  danno  alla societa' o a una o piu'
 societa'  controllate,  i  soci che rappresentano il decimo
 del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
 mercato  del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
 sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
 notificato  anche  alla societa'. Lo statuto puo' prevedere
 percentuali minori di partecipazione.
 Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
 amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
 dell'amministrazione   della  societa'  a  spese  dei  soci
 richiedenti,  subordinandola, se del caso, alla prestazione
 di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
 Il  tribunale  non ordina l'ispezione e sospende per un
 periodo   determinato   il   procedimento   se  l'assemblea
 sostituisce  gli amministratori e i sindaci con soggetti di
 adeguata  professionalita',  che  si attivano senza indugio
 per  accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in caso
 positivo,  per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale sugli
 accertamenti e le attivita' compiute.
 Se  le  violazioni  denunziate sussistono ovvero se gli
 accertamenti  e  le  attivita'  compiute ai sensi del terzo
 comma  risultano  insufficienti  alla loro eliminazione, il
 tribunale   puo'   disporre   gli  opportuni  provvedimenti
 provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
 deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
 amministratori  ed eventualmente anche i sindaci e nominare
 un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
 durata.
 L'amministratore  giudiziario puo' proporre l'azione di
 responsabilita'  contro  gli amministratori e i sindaci. Si
 applica l'ultimo comma dell'art. 2393.
 Prima  della scadenza del suo incarico l'amministratore
 giudiziario  rende  conto  al tribunale che lo ha nominato;
 convoca  e  presiede  l'assemblea  per  la nomina dei nuovi
 amministratori  e  sindaci  o per proporre, se del caso, la
 messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
 una procedura concorsuale.
 I  provvedimenti  previsti  da  questo articolo possono
 essere  adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
 del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
 controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
 ricorso  al  mercato del capitale di' rischio, del pubblico
 ministero;  in  questi casi le spese per l'ispezione sono a
 carico della societa'.».
 
 
 
 
 |  | Art. 239. 
 Imprese   di   assicurazione   di   Stati   terzi  e  di  imprese  di
 riassicurazione estere
 
 1.  Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,   ha  insediato  una  sede  secondaria  nel  territorio  della Repubblica,  le  misure  di  risanamento  sono disposte nei confronti della sede italiana.
 2.  Nei  confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni  ed  assumono  i  poteri  di  amministrazione spettanti agli organi  di  amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  di assicurazione abbia insediato succursali  in  altri  Stati  membri,  l'ISVAP  coordina  le  proprie funzioni  con  quelle  delle  autorita'  di  tali Stati. I commissari collaborano  con  gli  organi  designati  in  altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
 4.  Se  un'impresa  di  riassicurazione,  che ha sede legale in uno Stato  membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel  territorio  della  Repubblica,  le  misure  di  risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
 5.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del presente capo.
 |  | Art. 240. 
 Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
 
 1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
 a) non da' inizio all'attivita' entro i primi dodici mesi;
 b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
 c) non esercita l'attivita' per un periodo superiore a sei mesi;
 d)   trasferisce   l'intero   portafoglio  ad  altra  impresa  di assicurazione;
 e) si verifica una causa di scioglimento della societa'.
 Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attivita' entro i primi dodici  mesi  ovvero  non  abbia  esercitato la stessa per un periodo superiore  a  sei  mesi,  in  presenza  di  giustificati  motivi e su richiesta   dell'impresa  interessata,  l'ISVAP  puo'  consentire  un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
 2.  Se  l'inattivita',  la  rinuncia o la cessazione dell'attivita' riguardano  soltanto  alcuni  dei  rami  per  i  quali  l'impresa  di assicurazione   e'   stata   autorizzata,   la   decadenza   concerne esclusivamente tali rami.
 3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza  dall'autorizzazione  e, nel caso riguardi il complesso dei rami  esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione. Il provvedimento e' comunicato dall'ISVAP alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
 4.  L'impresa di assicurazione limita l'attivita' alla gestione dei contratti  in  corso  e  non  assume  nuovi  affari  a far data dalla pubblicazione   del   provvedimento   di   decadenza.   La   medesima disposizione  si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu' rami di attivita'.
 5.   Le  clausole  di  tacito  rinnovo  perdono  efficacia  con  la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata  superiore  all'anno  il  contraente  puo'  recedere, mediante comunicazione  scritta  all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima  annualita'  successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
 6.  Se  la  decadenza  dall'autorizzazione  consegue al verificarsi delle  situazioni  di  cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando  ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il  provvedimento  di decadenza e propone al Ministro delle attivita' produttive  la  revoca  dell'autorizzazione  e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
 7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all'impresa  di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che e' autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorita' di vigilanza dello Stato terzo ha adottato  un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione,  analogo provvedimento e' adottato nei confronti della sede secondaria.
 |  | Art. 241. 
 Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
 
 1.  L'impresa  di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi  di  una  causa  di scioglimento della societa'. L'ISVAP, verificata   la  sussistenza  dei  presupposti  per  la  liquidazione ordinaria  nei  casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il   provvedimento  di  decadenza  dall'autorizzazione  o  con  altro successivo,  la  nomina  dei  liquidatori  prima  dell'iscrizione nel registro  delle  imprese  degli  atti  che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro  delle  imprese  degli  atti  che deliberano o dichiarano lo scioglimento  della  societa'  se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
 2.  I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita' e di professionalita'  prescritti  con  il  regolamento del Ministro delle attivita'  produttive  di  cui  all'articolo 76.  Qualora  perdano  i relativi   requisiti,   i   liquidatori  decadono  dalla  carica.  Se l'assemblea  non  provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla  conoscenza  del  sopravvenuto  difetto  dei requisiti, l'ISVAP propone   al  Ministro  delle  attivita'  produttive  l'adozione  del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
 3.  La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e  di  attivita'  a  copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono   all'ISVAP   il  bilancio  annuale  redatto  secondo  le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza  dell'ISVAP  sino  alla  cancellazione  della  societa' dal registro delle imprese.
 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di  liquidazione  non  si  svolge  con  regolarita' o con speditezza, l'ISVAP,  con  provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo' disporre la  sostituzione dei liquidatori, nonche' dei componenti degli organi di  controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
 5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all'impresa  di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che  e'  autorizzata  ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria.
 |  | Art. 242. 
 Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
 
 1. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa di assicurazione:
 a) non  si  attiene,  nell'esercizio  dell'attivita',  ai  limiti imposti  nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attivita';
 b) non  soddisfa  piu'  alle  condizioni di accesso all'attivita' assicurativa;
 c) e'  gravemente  inadempiente  alle  disposizioni  del presente codice;
 d) non  ha  realizzato,  entro  i  termini  stabiliti,  le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non  ha  realizzato  entro  i  termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta  a  vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
 e) viene  assoggettata a liquidazione coatta ovvero e' dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorita' giudiziaria.
 2.  L'autorizzazione  all'esercizio  del ramo della responsabilita' civile  per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti,  fermo quanto previsto al comma 1, e' altresi' revocata nel  caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica   violazione   delle   disposizioni  sulle  procedure  di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
 3.  La  revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di  assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
 4.  La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  con  decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa e' contestualmente posta  in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il  Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo' tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro  un  termine  perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
 5.  Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel   caso  di  revoca  limitata  ad  alcuni  rami,  non  osserva  le disposizioni  di  cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione  di  scioglimento  e la nomina dei liquidatori non sono iscritte  nel  registro  delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
 6.   I   decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono  comunicati  dall'ISVAP  alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri.
 |  | Art. 243. 
 Revoca  dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione
 di uno Stato terzo
 
 1.   La   revoca  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'impresa  di assicurazione  che  ha sede legale in uno Stato terzo per l'attivita' della  sede  secondaria nel territorio della Repubblica, e' disposta, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalita' e per gli effetti di cui all'articolo 242.
 2.  La  revoca e' altresi' disposta quando l'autorita' di vigilanza dello   Stato   terzo  ha  adottato  nei  confronti  dell'impresa  un provvedimento   di  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  delle attivita'  assicurative  nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le   autorita'  dello  Stato  membro  che  controllano  lo  stato  di solvibilita'  dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da  essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo  provvedimento  per deficienze nella costituzione del margine di  solvibilita'  e  della  quota  di garanzia. Nei casi previsti dal presente  comma  la  revoca  e'  disposta  per  il complesso dei rami esercitati.
 3.  La  revoca puo' altresi' essere disposta quando le autorita' di vigilanza  dello  Stato  nel  quale  l'impresa  ha  sede legale hanno operato  in  violazione della condizione di parita' e reciprocita' di trattamento  riservata  alle  imprese  di  assicurazione italiane ivi operanti,   ovvero   quando   le  medesime  autorita'  hanno  imposto restrizioni  alla  libera disponibilita' dei beni posseduti in Italia dall'impresa   o  hanno  ostacolato  il  trasferimento  dei  capitali necessari  all'impresa  di  assicurazione  per  il  normale esercizio dell'attivita' nel territorio della Repubblica.
 4.   L'ISVAP  puo'  tuttavia  consentire  che  l'impresa  ponga  in liquidazione   ordinaria,   entro  un  termine  perentorio,  la  sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca  e'  adottato  per  i  motivi indicati al comma precedente. Il Ministro  delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei  liquidatori  non  e'  iscritta  nel  registro  delle imprese nel termine assegnato.
 |  | Art. 244. 
 Decadenza  e  revoca  dell'autorizzazione  rilasciata  all'impresa di
 riassicurazione
 
 1.  La  decadenza  dall'autorizzazione  rilasciata  all'impresa  di riassicurazione  e'  disposta  nei  casi  previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2,  3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti    alla   corrispondente   disciplina   delle   imprese   di riassicurazione.
 2.   La   revoca   dell'autorizzazione  rilasciata  all'impresa  di riassicurazione  e'  disposta  nei  casi  previsti dall'articolo 242, comma  1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3,  4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
 3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche all'impresa  di  riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro  o  in  uno  Stato  terzo  e  che e' autorizzata ad operare in stabilimento  nel  territorio  della  Repubblica,  fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati e' limitata alla medesima sede secondaria.   Quando   l'autorita'   di   vigilanza  dell'impresa  di riassicurazione    ha    disposto    la   decadenza   o   la   revoca dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  attivita'  riassicurative, analogo   provvedimento   e'   adottato   nei  confronti  della  sede secondaria.
 |  | Art. 245. 
 Liquidazione coatta amministrativa
 
 1.  Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, puo'   disporre,   con   decreto,   la   revoca   dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa,  anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le norme ordinarie, qualora  le  irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni  legislative,  amministrative  o  statutarie  ovvero  le perdite previste siano di eccezionale gravita'.
 2.  La  liquidazione coatta puo' essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo  procedimento  indicato  nel  comma  1,  anche  a seguito di istanza   motivata   degli   organi   amministrativi,  dell'assemblea straordinaria,   dei   commissari   straordinari  o  dei  liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
 3. Il decreto del Ministro delle attivita' produttive e la proposta dell'ISVAP   sono   comunicati   dai   commissari   liquidatori  agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
 4.  Dalla  data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi  amministrativi  e  di controllo, nonche' di ogni altro organo dell'impresa  che  sia ancora in carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea  dei  soci,  fatte  salve  le  ipotesi  previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
 5.  La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale,  qualora  l'impresa  operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I  provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di  imprese  italiane  si  applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
 6.  L'ISVAP,  qualora  sia  necessario  od  opportuno ai fini della liquidazione,  puo' autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
 7.  Le  imprese  di  assicurazione  non  sono  soggette a procedure concorsuali  diverse  dalla  liquidazione coatta prevista dalle norme del   presente   capo.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
 |  | Art. 246. 
 Organi della procedura
 
 1.  L'ISVAP nomina uno o piu' commissari liquidatori ed un comitato di   sorveglianza  composto  da  tre  a  cinque  componenti,  il  cui presidente  e'  designato  nell'atto  di  nomina.  I liquidatori e il comitato  di  sorveglianza  sono  nominati  per un periodo triennale, rinnovabile  senza  limiti  di  tempo  tenuto  conto  dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
 2.  L'ISVAP puo' revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
 3.  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  ed ai componenti del comitato  di  sorveglianza  sono  determinate  dall'ISVAP  in base ai criteri  da  esso  stabiliti.  La  spesa  e'  a  carico  dell'impresa sottoposta alla procedura.
 4.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di professionalita'  e  di  onorabilita'  stabiliti  per  i soggetti che svolgono,  rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
 |  | Art. 247. 
 Adempimenti in materia di pubblicita'
 
 1.  I  provvedimenti  di  liquidazione  coatta  amministrativa sono pubblicati   a  cura  dell'ISVAP  nella  Gazzetta  Ufficiale  e,  per estratto,   nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  e  sono altresi' riprodotti nel Bollettino.
 2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di  libera  prestazione di servizi, dall'autorita' di vigilanza dello Stato  membro  di  origine,  puo'  disporre  la  pubblicazione  della decisione  secondo  le  modalita'  che  ritiene piu' opportune. Nella pubblicazione  e'  indicata  l'autorita'  di vigilanza competente, la legislazione   dello   Stato  membro  che  trova  applicazione  e  il nominativo  del  liquidatore.  La  pubblicazione e' redatta in lingua italiana.  I  provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di  altri  Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza  ulteriori  formalita',  nell'ordinamento  italiano  secondo la normativa dello Stato di origine.
 3.  Entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina  i commissari  depositano  in  copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
 |  | Art. 248. 
 Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
 
 1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale,  su  richiesta  di uno o piu' creditori ovvero su istanza del pubblico  ministero  o  d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali  dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera   di   consiglio.   Quando   l'impresa   sia   sottoposta   ad amministrazione  straordinaria,  il  tribunale  dichiara l'insolvenza anche  su  ricorso  dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,  l'ISVAP  e  i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni   dell'articolo  195,  primo,  secondo  periodo,  terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
 2.  Se  un'impresa  si  trova  in  stato  di  insolvenza al momento dell'emanazione    del    provvedimento    di   liquidazione   coatta amministrativa  e  l'insolvenza  non e' stata dichiarata ai sensi del comma  1,  il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su  ricorso  dei  commissari  liquidatori  o  su istanza del pubblico ministero  o  d'ufficio,  sentiti  l'ISVAP,  i cessati rappresentanti legali  dell'impresa  e  i commissari se nominati, accerta tale stato con  sentenza  in  camera  di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo  195,  terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
 3.  Nel  caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato   d'insolvenza  si  manifesta,  oltre  che  nei  modi  indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione  di  notevole,  evidente  e  non transitoria insufficienza delle  attivita'  patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
 4.  La  dichiarazione  giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
 |  | Art. 249. 
 Effetti  nei  confronti  dell'impresa,  dei  creditori e sui rapporti
 giuridici preesistenti
 
 1.  Dalla  data  di  emanazione  del  provvedimento  che dispone la liquidazione  coatta  nei  confronti  dell'impresa  non  puo'  essere promossa  o  proseguita alcuna azione ne', per qualsiasi titolo, puo' essere  parimenti  promosso  o  proseguito  alcun  atto di esecuzione forzata  o  cautelare.  Per  le  azioni  civili  di  qualsiasi natura derivanti   dalla   liquidazione   e'  competente  esclusivamente  il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
 2.  Dalla  data  del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti  previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
 
 
 
 Nota all'art. 249:
 - L'art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
 il seguente:
 «Art.  66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore
 puo'  domandare  che  siano  dichiarati inefficaci gli atti
 compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
 le norme del codice civile.
 L'azione  si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
 dei  suoi  aventi  causa  nei  casi  in cui sia proponibile
 contro costoro.
 
 
 
 
 |  | Art. 250. 
 Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
 
 1.   I   commissari  liquidatori  hanno  la  rappresentanza  legale dell'impresa,   esercitano  tutte  le  azioni  ad  essa  spettanti  e procedono   alle   operazioni   di  accertamento  del  passivo  e  di liquidazione  dell'attivo.  I  commissari,  nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
 2.  Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle  disposizioni  previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato  di sorveglianza vigila sulla regolarita' della liquidazione e,  a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative  attuate  dai  commissari  e svolge accertamenti sugli atti  della  liquidazione  con  particolare  riguardo  ai rapporti di natura patrimoniale.
 3.  L'ISVAP,  in  via generale con regolamento o in via particolare con  istruzioni specifiche, puo' emanare direttive per lo svolgimento della  procedura  e  puo'  stabilire  che  per  talune  categorie  di operazioni  o  di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere  del  comitato  di  sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente   responsabili   dell'inosservanza  delle  prescrizioni dell'ISVAP.  Esse  sono  comunque  inopponibili  ai  terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
 4.  I  commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica  sulla  situazione  contabile  e  patrimoniale dell'impresa e sull'andamento  della  liquidazione,  accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorita' degli altri Stati  membri  le  informazioni che siano richieste sullo svolgimento della  procedura  di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale e' l'autorita'  competente.  I  commissari  informano  periodicamente  i creditori,   secondo   le   modalita'   stabilite   dall'ISVAP,   con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
 5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e dell'azione dei   creditori  sociali  contro  i  componenti  dei  cessati  organi amministrativi  e  di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro  la  societa'  di  revisione  e  l'attuario  revisore, nonche' dell'azione  del  creditore  sociale  contro la societa' o l'ente che esercita   l'attivita'   di  direzione  e  coordinamento,  spetta  ai commissari,    sentito    il   comitato   di   sorveglianza,   previa autorizzazione dell'ISVAP.
 6.  Ai  commissari  liquidatori  e  al  comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.
 7.  I  commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello  svolgimento  delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata  dal  Ministro delle attivita' produttive, ovvero da terzi, ma  sotto  la  propria  responsabilita',  con  oneri  a  carico della liquidazione.    In    casi   eccezionali,   i   commissari,   previa autorizzazione  dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.
 |  | Art. 251. 
 Adempimenti iniziali
 
 1.  I  commissari  liquidatori  si  insediano prendendo in consegna l'azienda  dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una  situazione  dei  conti  e  formano l'inventario. Alle operazioni assiste  almeno  un  componente  del  comitato di sorveglianza e puo' essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
 2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
 |  | Art. 252. 
 Accertamento del passivo
 
 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a   credito   di   ciascuno   secondo  le  scritture  e  i  documenti dell'impresa.  La  comunicazione  s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
 2.  La  comunicazione e' effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli  atti  dell'impresa. E' onere del creditore interessato, in caso di  variazione,  informare  senza indugio i commissari. Nei confronti dei   creditori  irreperibili,  o  per  i  quali  non  vi  sia  prova dell'avvenuta  ricezione  all'ultimo  indirizzo  risultante agli atti dell'impresa,  la  comunicazione  e' effettuata presso la cancelleria del  tribunale  del  luogo  dove  ha  sede  legale l'impresa mediante inserimento  nel  fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In  tal  caso  la  comunicazione  puo'  essere  redatta  in  un unico documento.
 3.  L'informazione  iniziale  ai  creditori  che hanno la residenza abituale,  il  domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla  Repubblica,  comprese  le  pubbliche  amministrazioni  di tali Stati, avviene con le modalita' indicate all'articolo 253.
 4. L'ISVAP puo' stabilire ulteriori forme di pubblicita' allo scopo di  rendere  nota  la scadenza dei termini per la presentazione delle domande  di  insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
 5.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  raccomandata, i creditori  possono  presentare  o  inviare, mediante raccomandata con avviso  di  ricevimento,  i  loro  reclami ai commissari, allegando i documenti   giustificativi.   Negli  stessi  termini  e  modalita'  i creditori  che  hanno  la  residenza abituale, il domicilio o la sede legale   in   un   altro   Stato   membro,   comprese   le  pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
 6.  Entro  novanta  giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  i creditori che non abbiano ricevuto  la  comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai  commissari,  mediante  raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento  dei  propri  crediti,  presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entita' dei propri diritti. Con le stesse  modalita'  e  termini,  salvo  che  l'ammissione  non avvenga d'ufficio,  i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o  la  sede  legale  in  un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni,   inviano   ai   commissari   copia   dei  documenti giustificativi  di  cui  sono  in  possesso  e indicano la natura del credito,  la  data  in cui e' sorto e il relativo importo. I medesimi creditori  segnalano,  inoltre,  se  diversi dagli assicurati e dagli altri  aventi  diritto  a  prestazioni  assicurative,  gli  eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
 7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e  non  oltre  i  novanta  giorni  successivi,  presentano  all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone  i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui  e' stato negato il riconoscimento delle pretese. E' accordato ai creditori,   persone   fisiche  o  giuridiche,  che  hanno  residenza abituale,  domicilio  o  la  sede  legale  in  un altro Stato membro, incluse  le  pubbliche  amministrazioni,  lo  stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
 8.   Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  7  i  commissari depositano,   dopo   averne   data   comunicazione  all'ISVAP,  nella cancelleria  del  tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione  degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con  l'indicazione  delle  somme riconosciute e di coloro ai quali e' stato negato il riconoscimento delle pretese.
 9.  Successivamente i commissari, con le stesse modalita' di cui al comma  1,  comunicano senza indugio a coloro ai quali e' stato negato in  tutto  o  in  parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa  nei  loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
 10.  Espletati  gli  adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.
 |  | Art. 253. 
 Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
 
 1.  All'apertura  della  procedura  di  liquidazione  i  commissari informano   per   iscritto   mediante   raccomandata  con  avviso  di ricevimento,  senza  indugio  e individualmente, i creditori noti che hanno  la  residenza  abituale,  il  domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
 2.  L'avviso  indica  i  termini  da  rispettare  per  ottenere  il riconoscimento  del  credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti  dal  loro  mancato  rispetto,  i  soggetti  legittimati  a ricevere   la   richiesta  di  insinuazione  dei  crediti,  ove  tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalita' di presentazione dei reclami  previsti  dall'articolo  252,  comma  5, e delle opposizioni previste  dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori  privilegiati  o  assistiti  da  una  garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica,  altresi', gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare  la  data  dalla  quale i contratti cessano di produrre i loro  effetti,  nonche'  i  diritti  e  gli  obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana  e  recano  un'intestazione  in  tutte  le  lingue ufficiali dell'Unione  europea  volta  a  chiarire  la  natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
 4.  Per  i  soggetti  di  cui  al  comma 1 i termini indicati dagli articoli 252,  comma  5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato  nell'articolo  252,  comma  6,  decorre dalla pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
 5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
 |  | Art. 254. 
 Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
 
 1.  Possono  proporre  opposizione  allo stato passivo, i creditori esclusi  o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
 2.  L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
 
 
 
 Nota all'art. 254:
 - Gli  articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16 marzo
 1942, n. 26, sono i seguenti:
 «Art.  98 (Opposizione  dei creditori esclusi o ammessi
 con  riserva). - I  creditori esclusi o ammessi con riserva
 possono   fare   opposizione,  entro  quindici  giorni  dal
 deposito  dello  stato  passivo in cancelleria, presentando
 ricorso al giudice delegato.
 Il  giudice  fissa con decreto l'udienza in cui tutti i
 creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a
 lui,  nonche'  il  termine per la notificazione al curatore
 del ricorso e del decreto.
 Almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza i creditori
 devono  costituirsi.  Se  il  creditore non si costituisce,
 l'opposizione si reputa abbandonata.
 Possono intervenire in causa gli altri creditori.».
 «Art.   99 (Istruzione   dell'opposizione   e  sentenza
 relativa). - Il  giudice  delegato  provvede all'istruzione
 delle  varie  cause di opposizione e quindi fissa l'udienza
 per  la  discussione  davanti al collegio a norma dell'art.
 189 del codice di procedura civile.
 Quando  alcune opposizioni sono mature per la decisione
 e  altre  richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia
 ordinanza  con  la  quale  separa  le  cause  e  rimette al
 collegio quelle mature per la decisione.
 Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli
 sono  rimesse,  con  unica sentenza. Nella ipotesi prevista
 dall'art. 279, primo comma, del codice di procedura civile,
 il  tribunale  puo'  ammettere  provvisoriamente al passivo
 tutto o in parte il credito contestato.
 La  sentenza deve essere affissa alla porta esterna del
 tribunale  entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e'
 provvisoriamente  esecutiva.  Il  cancelliere da' immediato
 avviso  dell'avvenuta  pubblicazione  ai  procuratori delle
 parti,  a  norma  dell'art.  136  del  codice  di procedura
 civile.
 Il   termine   per  appellare  e'  di  giorni  quindici
 dall'affissione   della   sentenza.  Si  osservano  per  il
 giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in
 quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione
 decorre  dal  giorno  dell'affissione  della sentenza ed e'
 ridotto della meta'.
 «Art.  100  (Impugnazione dei crediti ammessi). - Entro
 quindici   giorni  dal  deposito  dello  stato  passivo  in
 cancelleria  ciascun  creditore  puo'  impugnare  i crediti
 ammessi, con ricorso al giudice delegato.
 Il  giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti
 e  il  curatore  devono comparire davanti a lui, nonche' il
 termine  perentorio  per la notificazione del ricorso e del
 decreto  al  curatore ed ai creditori i cui crediti vengano
 impugnati.  Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98,
 terzo  comma.  Se  all'udienza  le  parti  non  raggiungono
 l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile
 che  in  caso  di  ripartizione  siano accantonate le quote
 spettanti ai creditori contestati.
 Per  l'istruzione  e la decisione delle impugnazioni si
 applicano  le  disposizioni  dell'articolo  precedente e il
 giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 255. 
 Appello
 
 1.  Contro  la  sentenza  del  tribunale  che decide sulle cause di opposizione puo' essere proposto appello, anche dai commissari, entro il  termine  di  quindici  giorni  dalla  data di notificazione della stessa,  osservandosi  per  il  giudizio  di  appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.
 |  | Art. 256. 
 Insinuazioni tardive
 
 1.  Dopo  il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti  tutti  i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui  beni  in  possesso  dell'impresa,  che  non  abbiano ricevuto la comunicazione  ai  sensi  dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi  nello  stato  passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti  secondo  quanto  previsto  dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
 2.  Tali  soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda,  salvo  che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.
 |  | Art. 257. 
 Liquidazione dell'attivo
 
 1.  I  commissari  hanno  tutti  i poteri occorrenti per realizzare l'attivo,  salve  le  limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla  liquidazione.  Per  gli  atti  previsti dall'articolo 35 della legge  fallimentare,  in  deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo    comma,   della   medesima,   i   commissari   acquisiscono preventivamente  il  parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel  rispetto  delle  direttive  che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
 2.   I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di sorveglianza  e  previa  autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attivita'  e le passivita', l'azienda, rami d'azienda, nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in  qualsiasi  stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dall'atto di cessione.
 3.  I  commissari  possono  trasferire  il  portafoglio,  nella sua totalita'  o  per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di  scioglimento  dei  contratti  di  assicurazione  ceduti, ad altra impresa  che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione  approvata  dall'ISVAP  e  pubblicata  nel  Bollettino. I rischi  sono  assunti  dall'impresa  cessionaria  alla  scadenza  del termine di sessanta giorni.
 4.  Per  tutto  il  periodo  di  tempo  relativo  ai premi pagati i contratti  di  assicurazione  in  corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullita' della disdetta.
 5.  Anche  ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto,  i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare altre operazioni  finanziarie  passive  e  costituire in garanzia attivita' aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.
 
 
 
 Note all'art. 257:
 -  Gli  articoli 35  e  206  del regio decreto 16 marzo
 1942, n. 267 sono i seguenti:
 «Art.  35  (Integrazione dei poteri del curatore). - Il
 giudice  delegato,  sentito il comitato dei creditori, puo'
 autorizzare  con  decreto motivato il curatore a consentire
 riduzioni  di  crediti,  a  fare  transazioni, compromessi,
 rinunzie  alle  liti,  ricognizioni  di diritti di terzi, a
 cancellare  ipoteche,  a  restituire  pegni,  a  svincolare
 cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni.
 Se  gli  atti  suddetti  sono di valore indeterminato o
 superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere
 data,  su  proposta  del  giudice  delegato  e  sentito  il
 comitato  dei creditori, dal tribunale con decreto motivato
 non soggetto a gravame.
 In  quanto  possibile,  deve  essere  sentito  anche il
 fallito.».
 «Art.  206  (Poteri  del  commissario).  -  L'azione di
 responsabilita'  contro  gli  amministratori e i componenti
 degli  organi  di controllo dell'impresa in liquidazione, a
 norma  degli  articoli 2393  e  2394  del codice civile, e'
 esercitata     dal    commissario    liquidatore,    previa
 autorizzazione     dell'autorita'    che    vigila    sulla
 liquidazione.
 Per  il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in
 quanto  siano di valore indeterminato o di valore superiore
 a  lire  2  milioni  e  per la continuazione dell'esercizio
 dell'impresa   il   commissario   deve  essere  autorizzato
 dall'autorita'  predetta,  la  quale  provvede  sentito  il
 comitato di sorveglianza.».
 
 
 
 
 |  | Art. 258. 
 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
 
 1.  Gli  attivi  a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei  rami  danni,  che  alla  data  del provvedimento di liquidazione coatta  risultano  iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via  prioritaria  al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
 2.  Dalla  pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica  all'impresa  se  anteriore,  la  composizione  degli attivi indicati  nel  registro  ed  il  registro medesimo non possono essere modificati  dai  commissari,  ad  eccezione  della correzione di meri errori  materiali,  senza  l'autorizzazione  dell'ISVAP. I commissari includono  nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i proventi  finanziari  maturati  sugli  attivi,  nonche' l'importo dei premi   incassati   nel   periodo   compreso   fra  l'apertura  della liquidazione  e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di  trasferimento  del  portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso.  Se  il ricavato della liquidazione degli attivi e' inferiore alla  valutazione  indicata  nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.
 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano  con  priorita'  rispetto  agli  altri titolari di crediti sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
 a) gli  aventi  diritto  ai  capitali  o  indennizzi  per polizze scadute  o  sinistrate  entro  il sessantesimo giorno successivo alla data  di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
 b) i   titolari   di   crediti   derivanti   da   operazioni   di capitalizzazione;
 c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
 d) i  titolari  dei  contratti  in  corso  alla  data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
 e) i  titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve   matematiche,  proporzionalmente  alla  frazione  di  premio corrispondente  al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i  crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
 4.  Sugli  attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si  soddisfano, con priorita' rispetto agli altri titolari di crediti sorti  anteriormente  al  provvedimento  di  liquidazione,  ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
 a) gli  aventi  diritto  a  capitali  o  indennizzi  per sinistri verificatisi  entro  il  sessantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
 b) i  titolari  dei  contratti  in  corso  alla  data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio  non  ancora  corso.  Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche  dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i  crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
 5.  Se  gli  attivi  a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti  di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore e dei natanti risultano  insufficienti  per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma  4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
 6.  Al  pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle  attivita'  di  ogni specie ancorche' assistite da privilegio o ipoteca.
 
 
 
 Nota all'art. 258:
 - L'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.  111  (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
 somme  ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
 nel seguente ordine:
 1)  per  il  pagamento delle spese, comprese le spese
 anticipate   dall'erario,   e   dei  debiti  contratti  per
 l'amministrazione  del  fallimento  e  per la continuazione
 dell'esercizio    dell'impresa,    se   questo   e'   stato
 autorizzato;
 2)   per   il   pagamento  dei  crediti  ammessi  con
 prelazione  sulle  cose  vendute secondo l'ordine assegnato
 dalla legge;
 3)  per  il  pagamento dei creditori chirografari, in
 proporzione  dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
 essi  fu  ammesso,  compresi  i creditori indicati al n. 2,
 qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
 per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
 I  prelevamenti  indicati  al n. 1 sono determinati con
 decreto dal giudice delegato.».
 
 
 
 
 |  | Art. 259. 
 Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
 
 1.  In  caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.
 2.  In  caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore  o  del  riassicurato  si  applica l'articolo 1931 del codice civile.
 
 
 
 Note all'art. 259:
 -  Gli  articoli 1930  e  1931 del codice civile sono i
 seguenti:
 «Art.   1930  (Diritto  del  riassicurato  in  caso  di
 liquidazione   coatta   amministrativa).   -   In  caso  di
 liquidazione coatta amministrativa del riassicurato (1), il
 riassicuratore   deve   pagare  integralmente  l'indennita'
 dovuta  al riassicurato, salva la compensazione con i premi
 e gli altri crediti.».
 «Art. 1931 - (Compensazione dei crediti e debiti). - In
 caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del
 riassicuratore  o  del  riassicurato,  i debiti e i crediti
 che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura
 dei  conti relativi a piu' contratti di riassicurazione, si
 compensano di diritto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 260. 
 Ripartizione dell'attivo
 
 1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111   della   legge   fallimentare,   alla  ripartizione  dell'attivo liquidato.  Le  indennita'  e  i rimborsi spettanti agli organi della procedura  di  amministrazione  straordinaria  e  ai commissari della gestione  provvisoria  che  abbiano  preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
 2.  I  commissari,  sentito  il  comitato  di sorveglianza e previa autorizzazione  dell'ISVAP,  possono  distribuire  acconti o eseguire riparti  parziali,  sia  a  favore  di tutti gli aventi diritto sia a favore  di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
 3.  Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di  creditori  o  di  altri  interessati  per  le quali non sia stata definita  l'ammissione  allo  stato  passivo,  accantonano  le  somme corrispondenti  ai  riparti  non  effettuati  a favore di ciascuno di detti  soggetti,  al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento   dei   diritti  o,  in  caso  contrario,  della  loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
 4.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3, i commissari, con il parere favorevole  del  comitato  di  sorveglianza  e  previa autorizzazione dell'ISVAP,  possono  acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
 5.  La  presentazione  oltre  i termini dei reclami e delle domande previste  dall'articolo  252,  commi  5  e 6, fa concorrere solo agli eventuali  riparti  successivi,  nei  limiti  in  cui le pretese sono accolte  dai  commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
 6.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva,  ai  sensi dell'articolo  256,  concorrono  solo  ai  riparti  eseguiti  dopo la presentazione del ricorso.
 
 
 
 Nota all'art. 260:
 -  Per  il  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 vedi la
 nota  all'art.  238;  in particolare per l'art. 111 vedi la
 nota all'art. 258.
 
 
 
 
 |  | Art. 261. 
 Adempimenti finali
 
 1.  Liquidato  l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari  sottopongono  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  il rendiconto  finanziario  e  il  piano di riparto, accompagnati da una relazione   propria   e  da  quella  del  comitato  di  sorveglianza, all'ISVAP,  che  ne  autorizza  il deposito presso la cancelleria del tribunale.
 2.  Dell'avvenuto  deposito  e' data notizia mediante pubblicazione nel   Bollettino.   L'ISVAP   puo'  stabilire  forme  integrative  di pubblicita'.
 3.  Nel  termine  di  venti  giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino,  gli  interessati  possono proporre le loro contestazioni con  ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
 4.  Decorso  il  termine  indicato  senza  che siano state proposte contestazioni  ovvero  definite queste ultime con sentenza passata in giudicato,  i  commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo 260.
 5.  Le  somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei  modi  stabiliti  dall'ISVAP  per  il  successivo versamento agli aventi  diritto,  fatta salva la facolta' prevista dall'articolo 260, comma 4.
 6.  Si  applicano  le  disposizioni del codice civile in materia di liquidazione  delle  societa' di capitali relative alla cancellazione della societa' e al deposito dei libri sociali.
 7.  La  pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso quello di accertamento  dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli  adempimenti  finali  previsti  ai commi da 1 a 6 e la chiusura della  procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e' subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
 8.  Successivamente  alla  chiusura della procedura di liquidazione coatta,   i   commissari  liquidatori  mantengono  la  legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai  giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
 9.  Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari  sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai  rapporti  oggetto  della  cessione  nei  quali  sia subentrato il cessionario.
 |  | Art. 262. 
 Concordato
 
 1.  In  qualsiasi  stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari,  con  il  parere  del  comitato  di  sorveglianza, ovvero l'impresa  ai  sensi  dell'articolo  152,  secondo comma, della legge fallimentare,   con  il  parere  degli  organi  liquidatori,  possono proporre  un  concordato  al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato e' autorizzata dall'ISVAP.
 2.  La  proposta  di  concordato  indica  la percentuale offerta ai creditori  chirografari,  il  tempo  del  pagamento  e  le  eventuali garanzie.
 3.  La  proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono   depositati  nella  cancelleria  del  tribunale.  L'ISVAP  puo' stabilire altre forme di pubblicita'.
 4.  Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati possono proporre  opposizione  con  ricorso depositato nella cancelleria, che viene   comunicato  ai  commissari.  In  assenza  di  opposizioni  il concordato diventa esecutivo.
 5.  In  caso  di  opposizione  il  tribunale decide con sentenza in camera  di  consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere  reso  dall'ISVAP. La sentenza e' pubblicata mediante deposito in  cancelleria  e  nelle  altre  forme  stabilite dal tribunale. Del deposito  viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
 6.   Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari  possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
 7.  Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualita'  di assuntore del concordato medesimo e' legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, la CONSAP.
 
 
 
 Nota all'art. 262:
 - L'art. 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.  152  (Proposta  di concordato). - La proposta di
 concordato  per  la  societa'  fallita  e'  sottoscritta da
 coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
 La  proposta  e  le  condizioni  del  concordato  nelle
 societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita semplice
 devono  essere  approvate  dai  soci  che  rappresentano la
 maggioranza  assoluta  del  capitale,  e nelle societa' per
 azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a responsabilita'
 limitata,  nonche' nelle societa' cooperative devono essere
 approvate  dall'assemblea  straordinaria,  salvo  che  tali
 poteri siano stati delegati agli amministratori.».
 
 
 
 
 |  | Art. 263. 
 Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
 
 1.  I  commissari,  con  l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono  all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono  stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
 2.  Eseguito  il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci  perche'  sia  deliberata  la  modifica  dell'oggetto sociale in relazione  alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o  riassicurativa.  Nel  caso  in  cui  non  abbia  luogo la modifica dell'oggetto  sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della societa' e il deposito dei libri sociali previsti dalle  disposizioni  del  codice  civile in materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.
 3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
 
 
 
 Nota all'art. 263:
 - L'art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.  215 (Risoluzione e annullamento del concordato).
 -  Se  il  concordato  non  e'  eseguito,  il tribunale, su
 ricorso  del  commissario  liquidatore  o  di  uno  o  piu'
 creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e
 non  soggetta  a gravame, la risoluzione del concordato. Si
 applicano   le   disposizioni  dei  commi  terzo  e  quarto
 dell'art. 137.
 Su   richiesta  del  commissario  o  dei  creditori  il
 concordato  puo'  essere  annullato  a norma dell'art. 138.
 Risolto   o   annullato   il   concordato,   si  riapre  la
 liquidazione  amministrativa e l'autorita' che vigila sulla
 liquidazione    adotta    i   provvedimenti   che   ritiene
 necessari.».
 
 
 
 
 |  | Art. 264. 
 Imprese  di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione
 estere
 
 1.  Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo,  ha  insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
 2.  Se  un'impresa  di  riassicurazione,  che ha sede legale in uno Stato  membro  o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel  territorio  della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei  confronti  della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
 3.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del presente capo.
 |  | Art. 265. 
 Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
 
 1.  Il Ministro delle attivita' produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone  la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
 2.  Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte  dei  creditori  o  di  altri  soggetti  interessati  che venga presentata  nel  termine  perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  provvedimento  di  liquidazione.  In  tal  caso i commissari  possono  chiedere  all'ISVAP,  dopo  aver  provveduto  al deposito   dello   stato  passivo,  l'autorizzazione  a  chiudere  la liquidazione senza ulteriori formalita'.
 3.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
 
 
 
 Nota all'art. 265:
 - L'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.   213  (Chiusura  della  liquidazione).  -  Prima
 dell'ultimo  reparto ai creditori, il bilancio finale della
 liquidazione  con  il  conto  della  gestione e il piano di
 reparto  tra i creditori, accompagnati da una relazione del
 comitato   di   sorveglianza,   devono   essere  sottoposti
 all'autorita',  che  vigila sulla liquidazione, la quale ne
 autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
 liquida  il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito
 e'   data   notizia   mediante  inserzione  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  Regno  e  nei  giornali che siano designati
 dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
 Nel  termine  di  venti  giorni  dall'inserzione  nella
 Gazzetta  Ufficiale,  gli interessati possono proporre, con
 ricorso  al  tribunale,  le  loro  contestazioni. Esse sono
 comunicate,  a  cura  del  cancelliere,  all'autorita'  che
 vigila  sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al
 comitato  di  sorveglianza, che nel termine di venti giorni
 possono  presentare nella cancelleria del tribunale le loro
 osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice
 per  l'istruzione  e  per i provvedimenti ulteriori a norma
 dell'art. 189 del codice di procedura civile.
 Decorso  il  termine  indicato senza che siano proposte
 osservazioni,  il bilancio, il conto di gestione e il piano
 di   reparto  si  intendono  approvati,  e  il  commissario
 provvede  alle  ripartizioni  finali  tra  i  creditori. Si
 applicano  le  norme  dell'art.  117,  e  se del caso degli
 articoli 2456 e 2457 del codice civile.».
 
 
 
 
 |  | Art. 266. 
 Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
 
 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di  reato  un  illecito  amministrativo  a  carico  di  un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Nel  corso  del  procedimento,  ove  il  pubblico ministero ne faccia richiesta,  viene  sentito  l'ISVAP,  che  ha  facolta' di presentare relazioni scritte.
 2.  In  ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice   dispone,  anche  d'ufficio,  l'acquisizione  dall'ISVAP  di aggiornate    informazioni   sulla   situazione   dell'impresa,   con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
 3.  La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di  assicurazione  o  di  riassicurazione  le  sanzioni  interdittive previste  dall'articolo  9,  comma  2,  lettere  a) e b), del decreto legislativo   8 giugno  2001,  n.  231,  decorsi  i  termini  per  la conversione  delle  sanzioni  medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'autorita'   giudiziaria  all'ISVAP.  A  tal  fine  l'ISVAP  puo' proporre  o  adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti  le  caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita'   di  salvaguardia  della  stabilita'  e  di  tutela  degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
 4.  Le  sanzioni  interdittive  indicate  nell'articolo 9, comma 2, lettere  a)  e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono   essere   applicate   in   via  cautelare  alle  imprese  di assicurazione  o  di  riassicurazione.  Alle medesime non si applica, altresi',  l'articolo 15  del  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
 5.  Il  presente  articolo  si applica, in quanto compatibile, alle sedi  secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
 
 
 
 Note all'art. 266:
 -   Il   decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 giugno 2001, n.
 140)   concerne   la   «Disciplina   della  responsabilita'
 amministrativa  delle  persone giuridiche, delle societa' e
 delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
 norma  dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
 in particolare gli articoli 55, 9 e 15 sono i seguenti:
 «Art.  55 (Annotazione dell'illecito amministrativo). -
 1.   Il   pubblico  ministero  che  acquisisce  la  notizia
 dell'illecito  amministrativo  dipendente da reato commesso
 dall'ente   annota  immediatamente,  nel  registro  di  cui
 all'art.  335  del codice di procedura penale, gli elementi
 identificativi  dell'ente  unitamente,  ove possibile, alle
 generalita'  del suo legale rappresentante nonche' il reato
 da cui dipende l'illecito.
 2.  L'annotazione  di  cui  al  comma  1  e' comunicata
 all'ente  o  al suo difensore che ne faccia richiesta negli
 stessi  limiti  in cui e' consentita la comunicazione delle
 iscrizioni  della  notizia di reato alla persona alla quale
 il reato e' attribuito.».
 «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per
 gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 a) la sanzione pecuniaria;
 b) le sanzioni interdittive;
 c) la confisca;
 d) la pubblicazione della sentenza.
 2. Le sanzioni interdittive sono:
 a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
 b) la  sospensione  o la revoca delle autorizzazioni,
 licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
 dell'illecito;
 c) il   divieto   di   contrattare  con  la  pubblica
 amministrazione,  salvo  che per ottenere le prestazioni di
 un pubblico servizio;
 d) l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
 contributi  o  sussidi  e l'eventuale revoca di quelli gia'
 concessi;
 e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
 «Art. 15 (Commissario giudiziale). - 1. Se sussistono i
 presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva
 che  determina  l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il
 giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone
 la  prosecuzione  dell'attivita'  dell'ente  da parte di un
 commissario  per  un  periodo  pari  alla durata della pena
 interdittiva  che  sarebbe  stata applicata, quando ricorre
 almeno una delle seguenti condizioni:
 a) l'ente  svolge  un pubblico servizio o un servizio
 di  pubblica  necessita' la cui interruzione puo' provocare
 un grave pregiudizio alla collettivita';
 b) l'interruzione   dell'attivita'   dell'ente   puo'
 provocare,  tenuto  conto  delle  sue  dimensioni  e  delle
 condizioni  economiche  del  territorio  in cui e' situato,
 rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
 2.   Con   la  sentenza  che  dispone  la  prosecuzione
 dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del
 commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui
 e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
 3.  Nell'ambito  dei  compiti e dei poteri indicati dal
 giudice,   il  commissario  cura  l'adozione  e  l'efficace
 attuazione  dei  modelli  di  organizzazione e di controllo
 idonei   a   prevenire   reati   della   specie  di  quello
 verificatosi.  Non  puo'  compiere  atti  di  straordinaria
 amministrazione senza autorizzazione del giudice.
 4.    Il    profitto   derivante   dalla   prosecuzione
 dell'attivita' viene confiscato.
 5.   La   prosecuzione   dell'attivita'  da  parte  del
 commissario  non puo' essere disposta quando l'interruzione
 dell'attivita'  consegue all'applicazione in via definitiva
 di una sanzione interdittiva.».
 
 
 
 
 |  | Art. 267. 
 Rapporti  di  lavoro,  contratti  su beni immobili navi e aeromobili,
 strumenti finanziari
 
 1.  In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura  di  liquidazione,  da  parte  di un altro Stato membro nei confronti  dell'impresa  di  assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
 a) i  rapporti  di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
 b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto  all'utilizzo  o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
 c) i  diritti  dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su  una  nave  o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
 2.   Agli   atti   a   titolo  oneroso,  stipulati  successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,  per  effetto  dei  quali  l'impresa  di  assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro   pubblico   o   l'immissione  in  un  sistema  di  deposito accentrato,   si  applica  la  legge  italiana  se,  rispettivamente, l'immobile  e'  situato  nel  territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di  deposito  accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
 |  | Art. 268. 
 Diritti   reali  di  terzi  su  beni  situati  nel  territorio  della
 Repubblica
 
 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi  beni  determinati  o  universalita'  di  beni indeterminati, di proprieta'   dell'impresa   di   assicurazione  che  si  trovano  nel territorio della Repubblica.
 2.  E'  assimilato  ad  un  diritto  reale  il diritto, iscritto in pubblico  registro  e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
 3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 non osta alle azioni di nullita',    annullamento    o    di   inopponibilita'   degli   atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell'impresa  nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
 |  | Art. 269. 
 Diritti  del  venditore,  in  caso  di riserva di proprieta' sul bene
 situato nel territorio della Repubblica
 
 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto  con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti  del venditore fondati sulla riserva di proprieta', allorche' il  bene  si  trovi,  al  momento  dell'adozione  del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
 2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione  da  parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato  un  contratto  di  cui  al comma 1, la cui consegna si sia verificata   prima   dell'adozione   dei  provvedimenti  stessi,  non costituisce  causa  di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprieta' dietro pagamento o adempimento delle  obbligazioni  pattuite,  qualora  tale  bene  si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi precedenti non ostano alle azioni  di  nullita', di annullamento o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell'impresa  nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
 |  | Art. 270. 
 Diritto   alla   compensazione   nei   rapporti   con   l'impresa  di
 assicurazione
 
 1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di  liquidazione,  da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa  di  assicurazione  che  ha sede legale in tale Stato, non pregiudica  il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti  con  l'impresa  di  assicurazione  secondo  quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
 2.  La  disposizione  di  cui  al  comma 1  non osta alle azioni di annullamento,   di   nullita'   o   di   inopponibilita'  degli  atti pregiudizievoli   per   la   massa   dei   creditori  previste  dalla legislazione  dello  Stato  membro  dell'impresa  nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
 
 
 
 Nota all'art. 270:
 -  L'art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.  56  (Compensazione  in  sede di fallimento). - I
 creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
 il  fallito  i  crediti  che  essi vantano verso lo stesso,
 ancorche'  (19)  non  scaduti  prima della dichiarazione di
 fallimento.
 Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
 ha  luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto
 tra  i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno
 anteriore.».
 
 
 
 
 |  | Art. 271. 
 Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
 
 1.  Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un  provvedimento  di risanamento o di una procedura di liquidazione, da  parte  di  un  altro  Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge  italiana  i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di   assicurazione,  relativi  alle  operazioni  di  compensazione  e novazione,  al  riacquisto  ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonche'  ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita' al testo unico  dell'intermediazione  finanziaria, compresa la possibilita' di esperire  le azioni di nullita', di annullamento o di inopponibilita' dei  pagamenti  o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
 |  | Art. 272. 
 Condizione   di   proponibilita'  delle  azioni  relative  agli  atti
 pregiudizievoli
 
 1.  L'azione  di  annullamento,  di  nullita' o di inopponibilita', fondata  su  disposizioni  previste  dalla  legislazione  dello Stato membro  nel  quale  ha  sede  legale  l'impresa  di assicurazione nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione,  e' improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo   beneficiato  dell'atto  pregiudizievole  per  la  massa  dei creditori,  prova  che  tale atto e' soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile  alla  fattispecie  non  consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
 |  | Art. 273. 
 Cause   pendenti  relative  allo  spoglio  di  beni  dell'impresa  di
 assicurazione
 
 1.  Gli  effetti  di  un  provvedimento  di  risanamento  o  di una procedura  di  liquidazione,  adottati  da  un altro Stato membro nei confronti  di  un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato,  su  un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni,  nonche' di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
 |  | Art. 274. 
 Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
 
 1.  I  commissari  o  i  liquidatori, nominati dall'autorita' dello Stato  membro  nel  quale  ha  sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione,  che  intendano  agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina  con  la  presentazione  di una copia, conforme all'originale, rilasciata  dall'autorita'  che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi  altra certificazione resa dalla competente autorita' dello stesso  Stato.  Ai  medesimi  commissari o ai liquidatori puo' essere richiesta  una  traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
 2.  Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di  origine  dell'impresa  di  assicurazione,  persone  incaricate di assistere  o,  all'occorrenza,  di  rappresentare  i  commissari  o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica  con  particolare  riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
 3.  Fermo  restando  quanto  disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori  esercitano  nel  territorio  della Repubblica gli stessi poteri  che  hanno  il  diritto  di  esercitare nello Stato membro di origine  dell'impresa  di  assicurazione,  ma  non  possono  svolgere compiti  riservati  alla  forza  pubblica  o funzioni attribuite alla magistratura.
 4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato membro   di   origine  dell'impresa  di  assicurazione  sono  tenuti, nell'esercizio  delle  loro funzioni nel territorio della Repubblica, al  rispetto  della  legge italiana in particolare per quanto attiene alle  modalita'  di  realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti    di    lavoro   subordinato   con   particolare   riguardo all'informazione   dei  dipendenti.  I  commissari  o  i  liquidatori nominati dall'autorita' dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonche' ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorita',  possono  chiedere,  fermi  restando  eventuali  specifici obblighi  di  pubblicita'  previsti  dalla  legge  italiana,  che  un provvedimento  di  risanamento  o  la  decisione  di  apertura di una procedura  di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
 |  | Art. 275. 
 Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
 
 1.  Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
 2.  L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, puo' essere disposta quando:
 a) risultino  gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione  e  di  coordinamento  per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
 b) una   delle   societa'   del  gruppo  assicurativo  sia  stata sottoposta  alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della   liquidazione   coatta   amministrativa,  dell'amministrazione straordinaria  ovvero  ad  altra  analoga procedura prevista da leggi speciali  o  dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia   stato   nominato   l'amministratore   giudiziario   secondo  le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi  irregolarita'  nella  gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
 3.  L'amministrazione  straordinaria  della capogruppo dura un anno dalla  data  di  emanazione  del decreto del Ministro delle attivita' produttive,  salvo  che  sia  prescritto  un  termine  piu' breve dal provvedimento  medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
 4.  I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa  autorizzazione  dell'ISVAP,  possono  revocare  o sostituire, anche  in parte, gli amministratori delle societa' del gruppo al fine di  realizzare  i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari.  I  nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al  termine  dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori  revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente  ai  compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua  del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
 5.   I   commissari   straordinari   possono   richiedere,   previa autorizzazione  dell'ISVAP  sentiti  i  cessati  amministratori della societa',  l'accertamento  giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al gruppo.
 6.  I  commissari straordinari possono richiedere alle societa' del gruppo  i  dati,  le  informazioni  e  ogni  altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
 |  | Art. 276. 
 Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
 
 1.  Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
 2.  La  liquidazione  coatta amministrativa della capogruppo, oltre che  nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le  inadempienze  nell'esercizio  dell'attivita'  di  direzione  e di coordinamento   per   l'esecuzione   delle  istruzioni  di  vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravita'.
 3.  I  commissari  liquidatori  depositano annualmente nel registro delle   imprese   una   relazione   sulla   situazione   contabile  e sull'andamento  della  liquidazione,  corredata  da notizie sia sullo svolgimento  delle  procedure  cui sono sottoposte altre societa' del gruppo  sia  sugli  eventuali  interventi a tutela degli assicurati e degli  altri  aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e'  accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP puo'  prescrivere  speciali  forme  di  pubblicita'  per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
 4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
 5.  Quando  sia  accertato  giudizialmente  lo stato di insolvenza, compete  ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67  della  legge fallimentare nei confronti delle altre societa'  del  gruppo.  L'azione  puo'  essere  esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge  fallimentare,  che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori  al  provvedimento  di  liquidazione coatta, e per gli atti indicati  al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
 
 
 
 Nota all'art. 276:
 -  L'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e'
 il seguente:
 «Art.  67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
 -  Sono  revocati,  salvo  che  l'altra parte provi che non
 conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
 1)  gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti nell'anno
 anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le
 prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
 sorpassano  di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
 o promesso;
 2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
 esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi
 normali  di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
 dichiarazione di fallimento;
 3)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche volontarie
 costituiti   nell'anno   anteriore  alla  dichiarazione  di
 fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
 4)  i  pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
 volontarie   costituiti   entro  sei  mesi  anteriori  alla
 dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
 Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
 l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
 i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed esigibili, gli atti a
 titolo  oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto di
 prelazione  per  debiti,  anche  di  terzi, contestualmente
 creati,   se   compiuti   entro  sei  mesi  anteriori  alla
 dichiarazione di fallimento.
 Non sono soggetti all'azione revocatoria:
 a) i   pagamenti   di   beni   e  servizi  effettuati
 nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
 b) le   rimesse   effettuate  su  un  conto  corrente
 bancario,   purche'   non   abbiano   ridotto   in  maniera
 consistente  e durevole l'esposizione debitoria del fallito
 nei confronti della banca;
 c) le  vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad uso
 abitativo,  destinati  a costituire l'abitazione principale
 dell'acquirente  o  di suoi parenti e affini entro il terzo
 grado;
 d) gli  atti,  i  pagamenti e le garanzie concesse su
 beni  del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
 un  piano  che  appaia  idoneo  a consentire il risanamento
 della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
 riequilibrio  della  sua  situazione  finanziaria  e la cui
 ragionevolezza  sia  attestata ai sensi dell'art. 2501-bis,
 quarto comma, del codice civile;
 e) gli  atti,  i  pagamenti  e  le  garanzie posti in
 essere    in    esecuzione   del   concordato   preventivo,
 dell'amministrazione   controllata,   nonche'  dell'accordo
 omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
 f) i  pagamenti  dei corrispettivi per prestazioni di
 lavoro  effettuate  da  dipendenti  ed altri collaboratori,
 anche non subordinati, del fallito;
 g) i   pagamenti   di  debiti  liquidi  ed  esigibili
 eseguiti  alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione di
 servizi  strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
 di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
 Le  disposizioni  di  questo  articolo non si applicano
 all'istituto  di  emissione,  alle operazioni di credito su
 pegno  e  di  credito fondiario; sono salve le disposizioni
 delle leggi speciali.».
 
 
 
 
 |  | Art. 277. 
 Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo
 
 1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo si applicano,  ove  ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente   titolo.   L'amministrazione   straordinaria   puo'  essere richiesta   all'ISVAP   anche   dai  commissari  straordinari  e  dai commissari liquidatori della capogruppo.
 2.   Quando   presso   societa'   del  gruppo  sia  stato  nominato l'amministratore  giudiziario  secondo  le  disposizioni  del  codice civile  in  materia  di  denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella   gestione,   la   procedura  si  converte  in  amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza  in  camera  di  consiglio  che la societa' e' soggetta alla procedura  di  amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli  atti  all'ISVAP.  Gli  organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione   straordinaria   provvedono   con   urgenza  al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
 3.  Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria  siano  soggette a vigilanza, il relativo provvedimento e'  adottato  sentita  l'autorita'  che  esercita  la vigilanza, alla quale,  in  caso  di urgenza, potra' essere fissato un termine per la formulazione del parere.
 4.  La durata dell'amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo e' indipendente da quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo.
 |  | Art. 278. 
 Liquidazione   coatta   amministrativa   delle  societa'  del  gruppo
 assicurativo
 
 1.   Salvo   quanto  previsto  nel  presente  articolo,  quando  la capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a liquidazione  coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo si applicano,  qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,  le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione  resta  ferma  comunque  la disciplina  del capo IV. La liquidazione coatta puo' essere richiesta all'ISVAP   anche   dai  commissari  straordinari  e  dai  commissari liquidatori della capogruppo.
 2.  Quando presso societa' del gruppo siano in corso il fallimento, la  liquidazione  coatta  o  altre  procedure  concorsuali, queste si convertono   nella  liquidazione  coatta  disciplinata  dal  presente articolo.  Fermo  restando  l'accertamento  dello stato di insolvenza gia'  operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza  in  camera  di  consiglio  che la societa' e' soggetta alla procedura  di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne,  dandone  notizia  con  le  forme  di pubblicita' stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
 3.  Ai  commissari  liquidatori  sono  attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.
 |  | Art. 279. 
 Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo
 
 1.  Quando  la  capogruppo  non  sia  sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del gruppo  sono  soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP  a  cura dell'autorita' amministrativa o giudiziaria che li ha  emessi.  Le  autorita'  amministrative o giudiziarie che vigilano sulle  procedure  informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento  delle  medesime,  rilevante  ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
 2.  In  deroga  al  comma 1, la societa' del gruppo non e' soggetta alla  procedura  ad  essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  capogruppo.  Si  applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
 |  | Art. 280. 
 Disposizioni comuni agli organi delle procedure
 
 1.  Fermo  quanto  disposto  dagli  articoli 233 e 246, le medesime persone  possono  essere  nominate  negli organi dell'amministrazione straordinaria  e della liquidazione coatta amministrativa di societa' appartenenti  allo  stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
 2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in  conflitto  con quello della societa', a cagione della qualita' di commissario  di  altra societa' del gruppo, ne da' notizia agli altri commissari,  ove  esistano,  nonche'  al  comitato  di sorveglianza e all'ISVAP.  In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri  del  comitato  di  sorveglianza  che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo' prescrivere speciali  cautele  e  formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza   delle   quali  i  commissari  sono  personalmente responsabili. Ferma la facolta' di revocare e sostituire i componenti gli  organi  delle  procedure,  l'ISVAP  puo'  impartire  direttive o disporre,  ove  del  caso,  la  nomina di un commissario per compiere determinati atti.
 3.  Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai componenti del comitato  di  sorveglianza  sono  determinate  dall'ISVAP  in base ai criteri  dallo  stesso  stabiliti  e sono a carico delle societa'. Le indennita'   sono   determinate  valutando  in  modo  complessivo  le prestazioni  connesse  alle  cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
 |  | Art. 281. 
 Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
 
 1.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione straordinaria  o  a  liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le controversie  fra  le  societa' del gruppo e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
 2.   Quando   la   capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione straordinaria  o  a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso   i   provvedimenti  amministrativi  concernenti  o  comunque connessi   alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  e  di liquidazione  coatta amministrativa della capogruppo e delle societa' del  gruppo  e'  competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
 |  | Art. 282. 
 Gruppi e societa' non iscritte all'albo
 
 1.  Le  disposizioni  degli  articoli di  cui  al  presente capo si applicano  anche  nei  confronti  dei  gruppi  e delle societa' per i quali,   pur  non  essendo  intervenuta  l'iscrizione,  ricorrano  le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.
 |  | Art. 283. 
 Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
 
 1.  Il  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada, costituito presso  la  CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli  e  dei  natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
 a)  il  sinistro  sia  stato  cagionato  da veicolo o natante non identificato;
 b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 c)  il  veicolo  o  natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di  liberta' di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si   trovi   in  stato  di  liquidazione  coatta  o  vi  venga  posta successivamente;
 d)  il  veicolo  sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario,   dell'usufruttuario,   dell'acquirente  con  patto  di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
 2.  Nel  caso  di  cui  al  comma 1, lettera a), il risarcimento e' dovuto  solo  per  i  danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera  b),  il  risarcimento  e'  dovuto  per i danni alla persona, nonche'  per  i  danni  alle  cose,  il  cui  ammontare sia superiore all'importo   di  euro  cinquecento,  per  la  parte  eccedente  tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e' dovuto  per  i danni alla persona, nonche' per i danni alle cose. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  d), il risarcimento e' dovuto, limitatamente   ai   terzi  non  trasportati  e  a  coloro  che  sono trasportati  contro la propria volonta' ovvero che sono inconsapevoli della  circolazione  illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e' risarcito nei  limiti  dei  minimi  di  garanzia  previsti,  per  ogni  persona danneggiata  e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128  relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilita'  permanente,  la  qualifica  di  convivente  a carico e la percentuale  di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare a favore di ciascuno  dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del  testo  unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 4.  Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno e' risarcito  nei  limiti  dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo  128  per  i  veicoli  o  i  natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
 5.  Il  Fondo di garanzia per le vittime della strada e' surrogato, per  l'importo  pagato,  nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso  l'impresa  posta  in  liquidazione  coatta, beneficiando dello stesso  trattamento  previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha  provveduto  alla  liquidazione  del danno, ai sensi dell'articolo 150,  ha  diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le  vittime  della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
 |  | Art. 284. 
 Sinistri verificatisi in altro Stato membro
 
 1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le vittime della strada e' tenuto altresi'  a  risarcire  i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa  con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime  di  stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.
 2. Il Ministro delle attivita' produttive autorizza, con decreto da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni  con  i  fondi  di  garanzia  degli  altri  Stati  membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
 |  | Art. 285 Fondo di garanzia per le vittime della strada
 
 1.   Il   Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  e' amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  delle  attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
 2.   Il   Ministro   delle  attivita'  produttive  disciplina,  con regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1.
 3.  Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP,  gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada,  un  contributo  commisurato  al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
 4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  determina la misura del contributo,  nel  limite  massimo  del  quattro  per cento del premio imponibile,  tenuto  conto dei risultati della liquidazione dei danni che  sono  determinati  nel  rendiconto  annualmente  predisposto dal comitato di gestione del fondo.
 |  | Art. 286. 
 Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
 
 1.  La  liquidazione  dei  danni per i sinistri di cui all'articolo 283,  comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e d), e' effettuata a cura di un'impresa   designata   dall'ISVAP   secondo   quanto  previsto  nel regolamento   adottato   dal  Ministro  delle  attivita'  produttive. L'impresa  provvede  alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
 2.  Le  somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed  al  netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate  dalla  CONSAP  -  Fondo  di garanzia per le vittime della strada,  secondo  le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di  garanzia  per  le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive su proposta dell'ISVAP.
 3.  Le  imprese  designate sono sottoposte, per l'attivita' oggetto delle  convenzioni,  alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni  di  liquidazione  dei  danni  emanate  in  via generale o particolare dalla CONSAP.
 |  | Art. 287. 
 Esercizio dell'azione di risarcimento
 
 1.  Nelle  ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b)  e  d),  l'azione  per  il  risarcimento  dei  danni causati dalla circolazione  dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di assicurazione,  puo'  essere  proposta  solo  dopo  che siano decorsi sessanta  giorni  da  quello  in  cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento  del  danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed  alla  CONSAP  -  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi   prevista  dall'articolo  283,  comma  1,  lettera  c), l'azione per il risarcimento dei danni puo' essere proposta solo dopo che  siano  decorsi  sei  mesi  dal  giorno  in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
 2.  Il  danneggiato  che,  nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma  1,  lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla  CONSAP  - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e' tenuto   a   rinnovare   la  domanda  qualora  successivamente  venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
 3.  L'azione  per  il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente  nei  confronti  dell'impresa  designata.  La CONSAP - Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  strada  puo'  tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
 4.  Nel  caso  previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
 5.  Nel  giudizio  promosso  ai  sensi  dell'articolo 283, comma 1, lettera  c),  deve  essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
 |  | Art. 288. 
 Diritti  degli  assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
 vittime della strada
 
 1.   Gli   assicurati   con   imprese  che  esercitano  i  rami  di responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste  in  liquidazione  coatta  possono far valere, nei limiti delle somme  indicate  dall'articolo  283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto  nei  confronti  della  CONSAP  -  Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui e' avvenuto il sinistro.
 |  | Art. 289. 
 Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato
 e sui giudizi pendenti
 
 1.  Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di  assicurazione  sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia  stato  pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata  per  il  risarcimento  dei  danni  entro  i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
 2.  Se  il  decreto  di  liquidazione coatta interviene prima della formazione  del  giudicato,  il  processo prosegue, nei confronti del commissario  liquidatore  e  dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla  pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
 3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
 |  | Art. 290. 
 Prescrizione dell'azione
 
 1.  L'azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  e'  soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
 2.  L'azione  che  spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata,  nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), e'  proponibile  fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
 |  | Art. 291. 
 Pluralita' di danneggiati e supero del massimale
 
 1.  Qualora vi siano piu' persone danneggiate nello stesso sinistro ed   il   risarcimento   dovuto  dal  responsabile  superi  le  somme assicurate,   i  diritti  delle  persone  danneggiate  nei  confronti dell'impresa  designata  sono  proporzionalmente  ridotti  fino  alla concorrenza del limite di risarcibilita' rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
 2.  L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando  l'esistenza  di  altre  persone  danneggiate, pur avendone ricercata  l'identificazione  con  la normale diligenza, ha pagato ad alcuna  di  esse  una  somma superiore alla quota spettante, risponde verso  le  altre  persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
 3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito  rimanesse  insoddisfatto,  hanno diritto di ripetere, da chi abbia  ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
 4.  Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le    persone   danneggiate   sussiste   litisconsorzio   necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di  assicurazione designata puo' effettuare il deposito di una somma, nei  limiti  del  massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte  le  persone  aventi diritto al risarcimento, se il deposito e' irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
 
 
 
 Nota all'art. 291:
 -  L'art.  102  del  codice  di  procedura civile e' il
 seguente:
 «Art.   102   (Litisconsorzio   necessario).  -  Se  la
 decisione  non  puo'  pronunciarsi che in confronto di piu'
 parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
 processo.
 Se  questo  e'  promosso  da  alcune  o  contro  alcune
 soltanto  di  esse,  il  giudice  ordina l'integrazione del
 contraddittorio   in   un   termine   perentorio   da   lui
 stabilito.».
 
 
 
 
 |  | Art. 292. 
 Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
 
 1.  L'impresa  designata  che,  anche  in  via  di  transazione, ha risarcito  il  danno  nei  casi  previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere  a)  b)  e  d),  ha  azione  di  regresso  nei  confronti dei responsabili  del  sinistro  per  il  recupero dell'indennizzo pagato nonche' degli interessi e delle spese.
 2.  Nel  caso  previsto  dall'articolo  283,  comma  1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno e' surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e  del  danneggiato  verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
 |  | Art. 293. 
 Liquidazione  dei  danni  a  cura  del  commissario  dell'impresa  in
 liquidazione coatta
 
 1.   Il   commissario  dell'impresa  in  liquidazione  puo'  essere autorizzato,  nel  decreto  che  dispone  la  liquidazione  coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada  ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni   causati   dalla   circolazione  dei  veicoli  e  dei  natanti verificatisi   anteriormente   alla   pubblicazione  del  decreto  di liquidazione,  nonche'  di quelli verificatisi successivamente e fino alla  scadenza  dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
 2.  La  CONSAP  -  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada anticipa  al  commissario  le  somme  occorrenti  per  le  spese  del procedimento  di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel  regolamento  di  cui  all'articolo 285,  comma  2.  In  caso  di insufficienza  dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
 3.  Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in  liquidazione  coatta.  Il  personale  e'  retribuito con i minimi previsti  nei  contratti  collettivi  di  categoria in relazione alle mansioni espletate.
 |  | Art. 294. 
 Esercizio dell'azione di risarcimento
 
 1.  Gli  aventi  diritto  al  risarcimento  dei danni presentano al commissario  la  domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se   sia   stata   precedentemente   inviata   all'impresa  posta  in liquidazione coatta.
 2.  Nessuna  azione  per  il  risarcimento puo' essere proposta nei confronti  della  procedura  prima  che  siano decorsi sei mesi dalla richiesta.  Le  sentenze  e  gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada puo' intervenire nel processo, anche in grado di appello.
 3.  Se  il decreto di liquidazione coatta e' pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
 |  | Art. 295. 
 Diritti  degli  assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
 vittime della strada
 
 1.  Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita'  civile  per  i  danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono    far    valere,    nei    limiti   delle   somme   indicate nell'articolo 283,  comma  4,  i  diritti derivanti dal contratto nei confronti  della  CONSAP  -  Fondo  di  garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
 |  | Art. 296. 
 Organismo di indennizzo italiano
 
 1.  Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della  strada, e' riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
 2.  L'Organismo  di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni  puo'  avvalersi  dell'Ufficio  centrale italiano secondo le modalita' stabilite con apposita convenzione.
 |  | Art. 297. 
 Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
 
 1.  L'Organismo  di  indennizzo italiano e' incaricato di risarcire gli  aventi  diritto  che  abbiano  residenza  nel  territorio  della Repubblica,  per  danni  a  cose  o  a  persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
 a) un  veicolo  assicurato  tramite  uno  stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
 b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
 c) un  veicolo  di  cui  risulti  impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
 2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
 |  | Art. 298. 
 Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
 
 1.  Nei  casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli  aventi  diritto  possono  presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
 a) qualora  l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito  una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di  risarcimento  entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno  presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione  del  veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
 b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un  mandatario  per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica;  in  tale  caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo  di  indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto  una  risposta  motivata  entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
 2.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano  si  astiene  o  cessa di intervenire  a  favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso  o  intraprendano  un'azione  legale  direttamente  contro l'impresa   di   assicurazione  ovvero  contro  il  responsabile  del sinistro.
 3.   L'intervento   dell'Organismo   di   indennizzo   italiano  e' sussidiario  rispetto  alla  richiesta  nei confronti della persona o delle  persone  che  hanno  causato  il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa  di  assicurazione  o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo   italiano  non  puo'  subordinare  il  risarcimento  alla dimostrazione  che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
 4.  Gli  aventi  diritto  presentano  all'Organismo  di  indennizzo italiano  la  propria  richiesta di risarcimento nelle forme previste dal  regolamento,  adottato  dal Ministro delle attivita' produttive, che da' attuazione al presente titolo.
 5.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano interviene entro due mesi dalla  data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta  motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per  la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al  risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'organismo di indennizzo.
 6.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano informa immediatamente di aver  ricevuto  una  richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che  interverra'  entro  due  mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
 a) l'impresa  di  assicurazione  con  la  quale  e' assicurato il veicolo   che   ha  causato  il  sinistro  o  il  mandatario  per  la liquidazione dei sinistri;
 b) l'organismo   di   indennizzo   dello   Stato   membro   dello stabilimento  dell'impresa  di  assicurazione  che  ha  stipulato  il contratto;
 c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
 d) l'ufficio  nazionale  per  l'assicurazione  dello Stato ove e' avvenuto  il  sinistro, se il sinistro e' stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e' accaduto il sinistro.
 7.  L'organismo  di  indennizzo italiano cui e' stata presentata la richiesta   di   risarcimento   e'   tenuto   a  rispettare,  per  la determinazione  della responsabilita' e la quantificazione del danno, le  norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
 |  | Art. 299. 
 Rimborsi tra organismi di indennizzo
 
 1.  L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un  credito,  nei  confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro  ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il  sinistro,  per  quanto  anticipato a titolo di risarcimento e per quanto  sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione  del  danno,  nella  misura e con le modalita' stabilite dall'accordo  fra  gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
 2.  Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri  avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite  nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano  e'  tenuto  al  rimborso  della  somma eventualmente pagata dall'organismo  di  indennizzo  dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
 3.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano  e' surrogato nei diritti degli  aventi  diritto  al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione  o  del  responsabile  del sinistro nella misura in cui l'organismo  di  indennizzo  dello  Stato  membro  di residenza degli aventi  diritto  ha  risarcito  questi  ultimi  per  il danno subito. L'impresa  e'  tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento  e  di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette  ed  indirette  di  cui  al  comma  1,  a  semplice richiesta corredata   della   prova   dell'avvenuto   pagamento.  L'importo  da rimborsare   puo'   costituire  oggetto  di  contestazione  da  parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero  abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di  aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
 |  | Art. 300. 
 Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
 
 1.  Nei  casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo   di   indennizzo  italiano,  ricevuta  la  richiesta  di risarcimento, ne informa immediatamente:
 a) il  fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha  causato  il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un  veicolo  non assicurato, nonche' il Fondo di garanzia dello Stato membro  in  cui  e'  accaduto  il  sinistro  se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
 b) il  fondo  di  garanzia  dello  Stato  membro  in  cui  si  e' verificato  il  sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
 2.  L'Organismo  di  indennizzo  italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento,  e'  tenuto  a  rispettare, per la determinazione della responsabilita'  e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e' avvenuto il sinistro.
 3.  L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi  diritto,  secondo  quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e  di  quanto  sostenuto  a titolo di spese dirette e indirette nella misura   e  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'accordo  fra  gli organismi  di  indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
 a) al  Fondo  di  garanzia  dello  Stato membro in cui il veicolo staziona  abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
 b) al  Fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
 c) al  Fondo  di garanzia dello Stato membro ove si e' verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
 |  | Art. 301. 
 Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
 
 1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della strada rimborsa l'organismo  di  indennizzo  dello  Stato membro nel quale gli aventi diritto  al  risarcimento  risiedono  della  somma  con  la  quale il predetto  organismo  ha  risarcito tali aventi diritto, nonche' delle spese  dirette  e  indirette  di  cui  all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
 a) sinistri  avvenuti  in  uno  Stato membro diverso da quello di residenza  degli  aventi  diritto  al  risarcimento  e  causati da un veicolo  stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e' possibile identificare l'impresa di assicurazione;
 b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un  veicolo  non  identificato  o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
 2.  Il  Fondo  di  garanzia  per le vittime della strada, dopo aver rimborsato  l'organismo  di  indennizzo,  ha  diritto  di  esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
 |  | Art. 302. 
 Ambito di intervento
 
 1.  Il  Fondo  di  garanzia per le vittime della caccia, costituito presso   la   CONSAP,   risarcisce  i  danni  causati  nell'esercizio dell'attivita'  venatoria  per i quali vi e' obbligo di assicurazione nei casi in cui:
 a) l'esercente l'attivita' venatoria non sia identificato;
 b) l'esercente  l'attivita'  venatoria responsabile dei danni non risulti    coperto    dall'assicurazione    obbligatoria    per    la responsabilita' civile;
 c) l'esercente   l'attivita'   venatoria  sia  assicurato  presso un'impresa  operante  nel  territorio  della  Repubblica in regime di stabilimento  o  di  prestazione  di  servizi  e  che, al momento del sinistro,  si  trovi  in  stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
 2.  Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per  i  danni  alla  persona  che  abbiano  comportato  la  morte  od un'invalidita'  permanente  superiore al venti per cento. Nel caso di cui  alla  lettera  b),  il  risarcimento  e' dovuto per i danni alla persona  nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo  stabilito  nel  regolamento  di  attuazione del presente capo.  Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e' dovuto per i  danni  alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia  superiore  all'importo  di  euro  cinquecento. La percentuale di inabilita'  permanente,  la  qualifica  di  convivente  a carico e la percentuale  di  reddito  del  danneggiato  da  calcolare a favore di ciascuno  dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del  testo  unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 3.  In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e' risarcito nei limiti  dei  minimi  di  garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attivita' venatoria.
 |  | Art. 303. 
 Fondo di garanzia per le vittime della caccia
 
 1.   Il   Fondo   di  garanzia  per  le  vittime  della  caccia  e' amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  delle  attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
 2.   Il   Ministro   delle  attivita'  produttive  disciplina,  con regolamento,  le  condizioni  e  le  modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1.
 3.  Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita'  venatoria  sono  tenute  a  versare annualmente alla CONSAP,  gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,  un  contributo  commisurato  al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
 4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  determina la misura del contributo,  nel  limite  massimo  del  cinque  per  cento del premio imponibile,  tenuto  conto dei risultati della liquidazione dei danni che  sono  determinati  nel  rendiconto  annualmente  predisposto dal comitato di gestione del fondo.
 |  | Art. 304. 
 Diritto di regresso e di surroga
 
 1.  Il  Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via   di  transazione,  ha  risarcito  il  danno  nei  casi  previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti  del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonche' degli interessi e delle spese.
 2.  Nel  caso  previsto  all'articolo 302,  comma 1, lettera c), il Fondo  di  garanzia  per  le vittime della caccia che ha risarcito il danno e' surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e  del  danneggiato  verso  l'impresa  posta  in liquidazione coatta, beneficiando  dello  stesso  trattamento  previsto  per  i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
 |  | Art. 305. 
 Attivita' abusivamente esercitata
 
 1.  Chiunque  svolge  attivita'  assicurativa  o  riassicurativa in difetto  di  autorizzazione  e'  punito  con  la  reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
 2.  Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa o riassicurativa   in   difetto   di  iscrizione  al  registro  di  cui all'articolo 109 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
 3.  Se  vi  e'  fondato  sospetto che una societa' svolga attivita' assicurativa  o  riassicurativa  in  violazione  del  comma  1  o  di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2,   l'ISVAP  richiede  al  tribunale  l'adozione  dei  provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
 4.  Le  imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di  intermediari  non  iscritti  alle  sezioni  del  registro  di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  un  minimo  di  euro  diecimila ad un massimo di euro centomila.
 5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto di  iscrizione  al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
 
 
 
 Note all'art. 305:
 -  Per  l'art.  2409  del  codice  civile  vedi le note
 all'art. 238.
 - L'art. 348 del codice penale e' il seguente:
 «Art.  348  (Abusivo  esercizio  di una professione). -
 Chiunque  abusivamente  esercita  una  professione,  per la
 quale  e'  richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
 e'  punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
 da lire duecentomila a un milione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 306. 
 Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
 
 1.  Fuori  dai  casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque   ostacola   le   funzioni   di  vigilanza  con  il  rifiuto dell'accesso  ai  locali  o  con  il diniego all'ordine di esibizione della   documentazione   concernente   l'attivita'   assicurativa   o riassicurativa  o  di  intermediazione assicurativa o riassicurativa, che  viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti  che  possono  configurare una violazione dell'articolo 305, e' punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
 2.  Fuori  dai  casi  previsti  al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice  civile,  chiunque  non  ottempera  nei termini alle richieste dell'ISVAP  ovvero  ritarda  l'esercizio delle sue funzioni e' punito con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
 
 
 
 Nota all'art. 306:
 - L'art. 2638 del codice civile e' il seguente:
 «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
 autorita'  pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori, i
 direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o
 enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti  per  legge  alle
 autorita'  pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei
 loro  confronti,  i quali nelle comunicazioni alle predette
 autorita'   previste   in  base  alla  legge,  al  fine  di
 ostacolare   l'esercizio   delle   funzioni  di  vigilanza,
 espongono   fatti   materiali   non  rispondenti  al  vero,
 ancorche'   oggetto   di   valutazioni,   sulla  situazione
 economica,  patrimoniale  o finanziaria dei sottoposti alla
 vigilanza  ovvero,  allo  stesso  fine, occultano con altri
 mezzi  fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
 dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
 puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
 punibilita'  e' estesa anche al caso in cui le informazioni
 riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
 conto di terzi.
 Sono  puniti  con  la stessa pena gli amministratori, i
 direttori  generali, i sindaci e i liquidatori di societa',
 o  enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti per legge alle
 autorita'  pubbliche  di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
 loro   confronti,   i  quali,  in  qualsiasi  forma,  anche
 omettendo  le comunicazioni dovute alle predette autorita',
 consapevolmente ne ostacolano le funzioni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 307. 
 Collaborazione con la Guardia di finanza
 
 1.   Nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza,  l'ISVAP  puo' avvalersi  della  Guardia  di  finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti  richiesti  agendo  con  i  poteri  di  indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
 2.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.
 |  | Art. 308. 
 Abuso di denominazione assicurativa
 
 1.  L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al  pubblico,  delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di  assicurazione,  compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero  di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre    in    inganno   sulla   legittimazione   allo   svolgimento dell'attivita'  assicurativa  o riassicurativa e' vietato ai soggetti diversi,   rispettivamente,   da   quelli  autorizzati  all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione.
 2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione    al   pubblico,   delle   parole   intermediario   di assicurazione,   intermediario   di  riassicurazione,  produttore  di assicurazione,   agente   di   assicurazione,  broker,  mediatore  di assicurazione,  mediatore  di  riassicurazione, produttore diretto di assicurazione,  perito  di  assicurazione  ovvero  di  altre parole o locuzioni,  anche  in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione  allo  svolgimento  di  attivita'  di  intermediazione assicurativa,  riassicurativa  o  di  attivita' peritale e' vietato a soggetti  diversi  da quelli iscritti nel registro degli intermediari di  assicurazione  e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
 3.  L'ISVAP  determina,  con  regolamento,  le  ipotesi in cui, per l'esistenza  di  controlli  amministrativi  o  in base ad elementi di fatto,  le  parole  o  le  locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere   utilizzate   da  soggetti  diversi  dalle  imprese  o  dagli intermediari.
 4.  Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e' punito con la   sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  duemila  a  euro ventimila.
 |  | Art. 309. 
 Attivita' oltre i limiti consentiti
 
 1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o  in  Stati  terzi e che esercitano l'attivita' assicurativa oltre i limiti  dell'autorizzazione  in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15,  16,  18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
 2.  Le  mutue  assicuratrici  di cui all'articolo 52 che esercitano l'attivita'   assicurativa  oltre  i  limiti  dell'autorizzazione  in violazione  degli  articoli 53  e  55  sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
 3.  Alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro  cinquantamila  sono  soggetti  gli intermediari che, in proprio oppure  attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
 |  | Art. 310. 
 Condizioni di esercizio
 
 1.  L'inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi  1,  3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  43,  48,  49,  56,  62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo,  189,  comma  1,  190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212,  213,  217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di  attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
 2.  L'inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90,  92,  93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione  e'  punita  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
 |  | Art. 311. 
 Assetti proprietari
 
 1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e  80  o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
 2.  L'incompletezza  o l'erroneita' delle comunicazioni sono punite con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
 3.  La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo  di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso  di  violazione  delle  disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
 4.  Se  le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
 |  | Art. 312. 
 Vigilanza supplementare
 
 1.  L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o  l'erroneita'  della  comunicazione  sono  punite  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
 2.  L'omissione  della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216,  comma  1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se   l'omissione   riguarda   un'operazione   da  cui  puo'  derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza  o  l'erroneita'  della comunicazione preventiva sono punite  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
 3.  L'omissione  della  comunicazione  periodica  successiva di cui all'articolo  216,  comma  1, o delle relative norme di attuazione e' punita   con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da  euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
 |  | Art. 313. 
 Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
 
 1.  L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 e' punita con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro mille ad euro diecimila.
 |  | Art. 314. 
 Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
 
 1.  Il  rifiuto  o  l'elusione  dell'obbligo  a  contrarre  di  cui all'articolo  132,  comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
 2.  La  violazione  o  l'elusione  dell'obbligo  a contrarre di cui all'articolo  132,  comma  1,  che  sia  attuata  con  riferimento  a determinate  zone territoriali o a singole categorie di assicurati e' punita  con  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
 3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
 |  | Art. 315. 
 Procedure liquidative
 
 1.  Nei  casi  previsti  dagli  articoli 148,  149  e  150  o dalle disposizioni   di   attuazione  la  formulazione  dell'offerta  o  la corresponsione  della  somma  che  siano effettuate fino a centoventi giorni   dalla   scadenza   del   termine  utile  ovvero  la  mancata comunicazione  del  diniego  dell'offerta  nel  medesimo  termine  e' punita:
 a) in  caso  di  ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
 b) in  caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
 c) in  caso  di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
 d) in  caso  di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
 2.  Qualora,  oltre  i  centoventi  giorni dal termine utile, siano omesse  la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego  o  il  pagamento  della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti  dagli  articoli 148,  149  e  150  o  delle disposizioni di attuazione  e'  punita  con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila  ad  euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
 3.  Qualora  l'impresa  formuli  l'offerta  in  ritardo rispetto al termine  utile  e  contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza  degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o  delle  disposizioni  di  attuazione  e'  punita  con  le  sanzioni rispettivamente  previste  ai  commi  1 e 2, diminuite del trenta per cento.
 |  | Art. 316. 
 Obblighi di comunicazione
 
 1.   L'omissione   delle   comunicazioni  periodiche  di  cui  agli articoli 135,  comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
 2.  L'incompletezza  o  l'erroneita'  delle comunicazioni di cui al comma  1  e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento  ad  euro  cinquemila,  salvo  che  essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
 |  | Art. 317. 
 Altre violazioni
 
 1.  L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma  11,  o  delle  relative norme di attuazione, e' punita, con la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
 2.  L'inosservanza  dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato  di  assicurazione  o  dell'attestazione  sullo stato del rischio  e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
 3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5,  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
 |  | Art. 318. 
 Pubblicita' di prodotti assicurativi
 
 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
 2.  La  diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei   provvedimenti   cautelari  e  interdittivi  adottati  ai  sensi dell'articolo   182,   commi  4  e  5,  e'  punita  con  la  sanzione amministrativa  pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si  applica  a  chi  effettua  annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
 |  | Art. 319. 
 Regole di comportamento
 
 1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 183 o delle  relative  norme  di  attuazione  quando la commercializzazione riguarda  prodotti  assicurativi  di  cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione  del  ramo  VI, o all'articolo 2, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
 2.   La  violazione  dei  provvedimenti  interdittivi  e  cautelari adottati  ai  sensi  degli  articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
 |  | Art. 320. 
 Nota informativa
 
 1.  Chiunque  ometta  la  consegna  della  nota  informativa di cui all'articolo  185 prima della conclusione del contratto e' punito con la  sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
 |  | Art. 321. 
 Doveri degli organi di controllo
 
 1.  Ai  componenti  degli  organi  di  controllo  di  un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  che  omettono le comunicazioni previste  dall'articolo  190,  commi  1  e  3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
 2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi  delle  societa' che controllano un'impresa di assicurazione o di  riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
 3.  L'ISVAP  informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori  adottati  nei  confronti  dei  soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
 4.  Il  Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
 |  | Art. 322. 
 Doveri della societa' di revisione
 
 1.   I   legali  rappresentanti  della  societa'  di  revisione  di un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione che omettono le comunicazioni  previste  dall'articolo  190,  commi  1,  2  e 4, sono segnalati   dall'ISVAP   alla   CONSOB   ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti    di    cui   all'articolo   163   del   testo   unico dell'intermediazione finanziaria.
 2.  La  medesima  segnalazione e' disposta nei confronti dei legali rappresentanti  delle societa' di revisione che sono incaricate dalle societa'   che   controllano   un'impresa   di   assicurazione  o  di riassicurazione  o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
 3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
 
 
 
 Nota all'art. 322:
 -  Il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
 S.O.)  concerne  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  in
 materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi degli
 articoli 8  e  21  della  legge 6 febbraio 1996, n. 52»; in
 particolare l'art. 163 e' il seguente:
 «Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). - 1. La CONSOB,
 quando   accerta   gravi  irregolarita'  nello  svolgimento
 dell'attivita'  di  revisione, con riferimento a uno o piu'
 incarichi, puo':
 a) intimare    alla   societa'   di   non   avvalersi
 nell'attivita'  di  revisione  contabile per un periodo non
 superiore  a  due  anni,  del  responsabile della revisione
 contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita';
 b) vietare alla societa' di accettare nuovi incarichi
 di  revisione  contabile  per un periodo non superiore a un
 anno.
 2.   La   CONSOB  dispone  la  cancellazione  dall'albo
 speciale quando:
 a) le irregolarita' sono di particolare gravita';
 b) vengono meno i requisiti previsti per l'iscrizione
 nell'albo   speciale   e   la   societa'   non  provvede  a
 ripristinarli  entro  il termine, non superiore a sei mesi,
 assegnato dalla CONSOB;
 c) la   societa'   non   ottempera  ai  provvedimenti
 indicati nel comma 1.
 3.  La  CONSOB  puo' altresi' disporre la cancellazione
 dall'albo  speciale  delle societa' di revisione che per un
 periodo  continuativo  di  cinque  anni  non abbiano svolto
 incarichi  di  revisione  comunicati  alla  CONSOB ai sensi
 dell'art. 159.
 4.  I provvedimenti di cancellazione dall'albo speciale
 e   quelli  previsti  dal  comma  1  sono  comunicati  agli
 interessati   e   al   Ministero  di  grazia  e  giustizia;
 quest'ultimo  comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati
 nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  nel  registro  dei
 revisori contabili.
 5. Il provvedimento di cancellazione dall'albo speciale
 e'   comunicato  immediatamente  alle  societa'  che  hanno
 conferito   l'incarico   di   revisione.  Si  applicano  le
 disposizioni dell'art. 159, comma 6.».
 
 
 
 
 |  | Art. 323. 
 Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
 
 1.   All'attuario   incaricato   dalla  societa'  di  revisione  di un'impresa  di  assicurazione  o  di  riassicurazione  che  omette le comunicazioni  previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro cinquemila ad euro cinquantamila.
 2.  All'attuario  incaricato  da  un'impresa  di  assicurazione che omette  le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
 3.   L'Ordine  degli  attuari  informa  l'ISVAP  dei  provvedimenti adottati  a  seguito  della  comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
 4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravita' l'ISVAP puo' disporre la revoca dell'incarico.
 |  | Art. 324. 
 Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
 
 1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 109, commi  4  e  6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme  di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di  cui  all'articolo  109  e'  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  mille  ad  euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
 2.  Nei casi di particolare gravita' o di ripetizione dell'illecito i  limiti  minimo  e  massimo  della  sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
 |  | Art. 325. 
 Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
 
 1.  Ad  eccezione  delle  sanzioni  di  cui al capo V, irrogate nei confronti  delle  persone  fisiche  responsabili della violazione, le sanzioni  pecuniarie  sono  applicate  nei  confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
 2.  Qualora  i  soggetti  di  cui  al  comma  1  dimostrino  che la violazione  e'  stata  commessa da propri dipendenti o collaboratori, con  abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione  e'  comminata  al  dipendente  o  al collaboratore alla cui azione   o   omissione   e'   imputabile  l'infrazione.  L'impresa  e l'intermediario   ne   rispondono  come  responsabili  civili,  salvo rivalsa.
 3.  Le  imprese  rispondono in solido con l'autore della violazione nel  caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai  quali  siano  state  affidate  funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 |  | Art. 326. 
 Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
 
 1.   L'ISVAP,  ad  eccezione  dei  casi  di  assoluta  mancanza  di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per  gli  interessi  degli  assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni   assicurative,   nel   termine   di   centoventi  giorni dall'accertamento  dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per  i  soggetti  residenti  all'estero,  provvede alla contestazione degli   addebiti  nei  confronti  dei  possibili  responsabili  della violazione.  Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149  e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo' essere sospesa  dall'ISVAP  fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che  sono  in  corso  accertamenti  dovuti  ad un fondato sospetto di frode.  Alla  scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui  ai  commi  2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende  la  procedura.  La  sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
 2.  Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i  successivi  sessanta  giorni  le  parti  del  procedimento possono provvedere  al  pagamento  nella  misura piu' favorevole fra la terza parte  del  massimo  ed  il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
 3.  Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei  casi in cui tale facolta' non e' prevista, possono proporre, nel termine  di  cui  al  comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti  e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
 4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita' produttive,  e'  composta  da  un  magistrato, anche in pensione, con qualifica  non  inferiore  a  consigliere della Corte di cassazione o qualifiche  equivalenti  ovvero da un docente universitario di ruolo, anche  a  riposo,  che  la  presiede, e da un dirigente del Ministero delle  attivita' produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha durata  quadriennale  ed  e'  rinnovabile  per  una  sola  volta.  E' stabilita  con  regolamento  del Ministro delle attivita' produttive, nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento, la procedura dinanzi  alla  Commissione consultiva e il regime di incompatibilita' dei  componenti.  La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede  alle  spese  per  il  suo  funzionamento ed al compenso dei componenti.
 5.  A  seguito  dell'esercizio  della facolta' di reclamo di cui al comma   3,   la   Commissione  consultiva  acquisisce  le  risultanze istruttorie,  esamina  gli  scritti  difensivi e dispone l'audizione, alla  quale  le  parti  possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la   Commissione   consultiva  puo'  disporre  l'archiviazione  della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,  invece,  ritiene  provata  la  violazione, trasmette al Ministro delle  attivita'  produttive  la  proposta motivata di determinazione della   sanzione  amministrativa  pecuniaria,  avuto  riguardo  anche all'eventuale  attenuazione  o eliminazione delle conseguenze dannose ed  all'adozione  di  misure  idonee a prevenire la ripetizione della violazione.  Si  applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 6.  Il Ministero delle attivita' produttive, sulle risultanze della proposta  della  Commissione  consultiva  o  ad istanza dell'ISVAP in assenza  di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene   successivamente   comunicato   dall'ISVAP   alle   parti  del procedimento.
 7.   Le   controversie   relative  ai  ricorsi  avverso  i  decreti ministeriali   che   applicano   la   sanzione   sono  devolute  alla giurisdizione   esclusiva   del  giudice  amministrativo.  I  ricorsi medesimi,  da  proporsi  al  tribunale  amministrativo regionale sono notificati  anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
 8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le  sentenze  dei  giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati  nel  Bollettino  dell'ISVAP. Il Ministero delle attivita' produttive,  su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli  interessi  coinvolti,  puo'  stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
 
 
 
 Note all'art. 326:
 -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689 (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.) concerne
 «Modifiche   al   sistema   penale»;   in  particolare  gli
 articoli 8, 8-bis e 11 sono i seguenti:
 «Art.  8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
 sanzioni  amministrative).  -  Salvo  che  sia diversamente
 stabilito  dalla  legge,  chi  con  una azione od omissione
 viola   diverse   disposizioni   che   prevedono,  sanzioni
 amministrative  o  commette  piu'  violazioni  della stessa
 disposizione,   soggiace  alla  sanzione  prevista  per  la
 violazione piu' grave, aumentata sino al triplo.
 Alla  stessa  sanzione  prevista  dal  precedente comma
 soggiace  anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive
 di  un  medesimo  disegno  posto in essere in violazione di
 norme  che  stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
 anche  in  tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di
 diverse   norme  di  legge  in  materia  di  previdenza  ed
 assistenza obbligatorie.
 La  disposizione  di cui al precedente comma si applica
 anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
 vigore   della   legge  di  conversione  del  decreto-legge
 2 dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non  sia  gia'
 intervenuta sentenza passata in giudicato.».
 «Art.  8-bis  (Reiterazione  delle violazioni). - Salvo
 quanto  previsto  da  speciali disposizioni di legge, si ha
 reiterazione   quando,  nei  cinque  anni  successivi  alla
 commissione di una violazione amministrativa, accertata con
 provvedimento   esecutivo,   lo  stesso  soggetto  commette
 un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
 anche  quando  piu' violazioni della stessa indole commesse
 nel  quinquennio  sono  accertate  con  unico provvedimento
 esecutivo.
 Si  considerano della stessa indole le violazioni della
 medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
 per  la  natura  dei  fatti  che  le costituiscono o per le
 modalita'   della   condotta,  presentano  una  sostanziale
 omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
 La  reiterazione e' specifica se e' violata la medesima
 disposizione.
 Le  violazioni amministrative successive alla prima non
 sono  valutate,  ai  fini  della  reiterazione, quando sono
 commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
 programmazione unitaria.
 La  reiterazione  determina  gli  effetti  che la legge
 espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
 pagamento in misura ridotta.
 Gli   effetti  conseguenti  alla  reiterazione  possono
 essere  sospesi  fino a quando il provvedimento che accerta
 la   violazione   precedentemente   commessa  sia  divenuto
 definitivo.   La  sospensione  e'  disposta  dall'autorita'
 amministrativa  competente,  o  in  caso di opposizione dal
 giudice, quando possa derivare grave danno.
 Gli  effetti  della reiterazione cessano di diritto, in
 ogni  caso,  se  il provvedimento che accerta la precedente
 violazione e' annullato.».
 «Art.  11  (Criteri  per  l'applicazione delle sanzioni
 amministrative  pecuniarie).  -  Nella determinazione della
 sanzione  amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
 un  limite  minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
 delle  sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
 gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
 l'eliminazione   o  attenuazione  delle  conseguenze  della
 violazione,  nonche'  alla personalita' dello stesso e alle
 sue condizioni economiche.».
 
 
 
 
 |  | Art. 327. 
 Pluralita' di violazioni e misure correttive
 
 1.   Qualora   vengano   accertate  piu'  violazioni  della  stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali   sia   prevista   l'applicazione  di  sanzioni  amministrative pecuniarie,  attraverso  una pluralita' di azioni od omissioni la cui reiterazione     sia     dipesa     dalla     medesima    disfunzione dell'organizzazione   dell'impresa   o   dell'intermediario,  l'ISVAP provvede  alla  contestazione  degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo   326,   comma   1,  primo  periodo,  e  con  lo  stesso provvedimento   fissa   un   termine   perentorio,  non  superiore  a centottanta  giorni  entro  il  quale  la  parte  deve effettuare gli interventi  necessari  per  eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facolta'.
 2.  La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1,  deve  darne  comunicazione  all'ISVAP,  entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita', caratteristiche   ed   effetti   attesi.  La  comunicazione  preclude l'esercizio  della  facolta'  di  estinguere  le  violazioni  con  il pagamento  in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui cio' sia consentito dall'articolo 328.
 3.  Se  la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti,  ovvero  omette  di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento  di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine  per  il  pagamento  in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326,  comma 2,  ove  consentito, o per presentare il reclamo previsto dall'articolo  326,  comma 3, rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6.
 4.  Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta' prevista dal  comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato  per  eliminare  la  disfunzione  riscontrata, verifica che siano  state  adottate  le  misure correttive e ne comunica gli esiti alla  parte  del  procedimento.  L'adozione  delle  misure correttive secondo   le   modalita'   e   le   caratteristiche   indicate  nella comunicazione   all'ISVAP   rende   applicabile   un'unica   sanzione amministrativa  pecuniaria,  sostitutiva  di  quelle  derivanti dalle violazioni  della  medesima  disposizione,  che  sara' determinata in misura  non  inferiore  ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila.   Eventuali   rilievi   formulati   dall'ISVAP   non precludono   l'applicazione   della  sanzione  sostitutiva,  ma  sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
 5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito delle verifiche   effettuate   dall'ISVAP,   la   parte   puo'   presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive  adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva  sui  procedimenti  sanzionatori una relazione sullo stato delle  misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
 |  | Art. 328. 
 Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
 
 1.  Alle  sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308,  comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta' di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
 2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentita la facolta' di estinguere il procedimento  con  il  pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente  al  reclamo  prima  della  fissazione  della seduta di trattazione  dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue   con   il   contestuale  pagamento  di  una  sanzione  pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
 3.  Il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita',  i  termini  di  pagamento  e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
 4.  Le  sanzioni  inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
 |  | Art. 329. 
 Intermediari e periti assicurativi
 
 1.  Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori  diretti,  i  collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi  che nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti  ai  sensi  dell'articolo  324,  violino le norme del presente codice  o  le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita'  dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
 a) richiamo;
 b) censura;
 c) radiazione.
 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
 3.  I  provvedimenti  disciplinari  sono notificati all'interessato mediante  lettera  raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
 |  | Art. 330. 
 Destinatari delle sanzioni disciplinari
 
 1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  applicate nei confronti delle persone  fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori  e  gli  altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione  o  di  riassicurazione,  o  nel  ruolo  dei  periti di assicurazione responsabili della violazione.
 2.  Nel  caso  di  esercizio  dell'attivita' in forma societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di  particolare  gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
 |  | Art. 331. 
 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
 
 1.  Ai  fini  dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel  termine  di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero   nel   termine   di  centottanta  per  i  soggetti  residenti all'estero,  provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei  possibili  responsabili  della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
 2.  I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo   avverso   la   contestazione   degli  addebiti  e  chiedere l'audizione   dinnanzi  al  Collegio  di  garanzia  sui  procedimenti disciplinari.
 3.  Il  Collegio  di  garanzia  e'  istituito  presso l'ISVAP ed e' composto  da  un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della  corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di  presidente  ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti  esperti  in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite  le  associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata  quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia  puo'  essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario  per  garantire  condizioni  di efficienza e tempestivita' nella  definizione  dei  procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio   nel  rispetto  dei  principi  del  giusto  procedimento  e determina  il  regime  delle  incompatibilita'  ed  il  compenso  dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto.
 4.  A  seguito  dell'esercizio  della facolta' di reclamo di cui al comma  2  ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi   e  dispone  l'audizione,  alla  quale  le  parti  possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se  non  ritiene  provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' disporre    l'archiviazione    della    contestazione    o   chiedere l'integrazione  delle  risultanze  istruttorie.  Se,  invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
 5.  Il  Presidente  dell'ISVAP,  ricevuta la proposta formulata dal Collegio  di  garanzia,  decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
 6.  Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano  la  sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
 7.  I  provvedimenti  che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione,  le  sentenze  dei  giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.
 |  | Art. 332. 
 Fondo  di  integrazione a copertura del margine di solvibilita' delle
 imprese di assicurazione
 
 1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi  4,  5  e  6  dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione  del  reddito  imponibile  della societa' nell'esercizio e nella  misura  in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
 2.   La   voce   riserve  di  rivalutazione  prevista  nello  stato patrimoniale  del  bilancio  delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia' iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
 
 
 
 Nota all'art. 332:
 -  L'art.  27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 174 e' il seguente:
 «Art.  27  (Valutazione  degli attivi a copertura delle
 riserve  tecniche). - 1. Gli attivi posti a copertura delle
 riserve  tecniche  debbono  essere  valutati  al  netto dei
 debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
 poste rettificative.
 2.  La  valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
 essere  effettuata  in  modo  prudente,  tenendo  conto del
 rischio   di   mancato   realizzo.   In   particolare,   le
 immobilizzazioni   materiali  diverse  dai  terreni  e  dai
 fabbricati  possono  essere poste a copertura delle riserve
 tecniche  solo  se  valutate  in  base  ad  un ammortamento
 prudente.  Le  quote  di  partecipazione ai fondi comuni di
 investimento  immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo
 dell'art.  26,  comma 3, lettera c), possono essere poste a
 copertura  delle riserve matematiche, nel limite del valore
 delle  stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto
 del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'art. 9 della
 legge 25 gennaio 1994, n. 86.
 3.  L'ISVAP  stabilisce con proprio provvedimento norme
 piu'  dettagliate  per l'applicazione di quanto disposto ai
 commi 1 e 2.».
 -  L'art.  28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
 175 e' il seguente:
 «Art.  28 (Valutazione delle attivita' patrimoniali). -
 1.  Gli  attivi  posti  a  copertura delle riserve tecniche
 debbono  essere  valutati al netto dei debiti contratti per
 la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
 2.  La  valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
 essere  effettuata  in  modo  prudente,  tenendo  conto del
 rischio   di   mancato   realizzo.   In   particolare,   le
 immobilizzazioni   materiali  diverse  dai  terreni  e  dai
 fabbricati  possono  essere poste a copertura delle riserve
 tecniche  solo  se  valutate  in  base  ad  un ammortamento
 prudente.
 3.  L'ISVAP  stabilisce con proprio provvedimento norme
 piu'  dettagliate  per l'applicazione di quanto disposto ai
 commi 1 e 2.».
 
 
 
 
 |  | Art. 333. 
 Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle
 attivita' patrimoniali
 
 1.  Le  iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio  della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
 2. La relativa spesa e' posta a carico dell'impresa.
 |  | Art. 334. 
 Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
 
 1.  Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si  applica  un  contributo,  sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni  e  agli  altri  enti  che  erogano  prestazioni a carico del Servizio   sanitario   nazionale,   nei   confronti  dell'impresa  di assicurazione,   del   responsabile   del   sinistro  o  dell'impresa designata,  per  il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
 2.  Il  contributo  si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per  cento,  sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in  polizza  e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di   rivalersi   nei  confronti  del  contraente  per  l'importo  del contributo.
 3.  Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei  premi  soggetti al contributo,  per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 334:
 -  La  legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  2 dicembre  1961,  n. 299) concerne le
 «Nuove  disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
 private e di contratti vitalizi».
 
 
 
 
 |  | Art. 335. 
 Imprese di assicurazione e di riassicurazione
 
 1.   Sono   tenute  a  versare  all'ISVAP  un  contributo  annuale, denominato  contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
 a) le  imprese  di  assicurazione  con sede legale nel territorio della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  I  dell'albo  di  cui all'articolo 14, comma 4;
 b) le    sedi   secondarie   delle   imprese   di   assicurazione extracomunitarie   stabilite   nel  territorio  della  Repubblica  ed iscritte  alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
 c) le   altre   mutue  di  assicurazione,  con  sede  legale  nel territorio  della  Repubblica  ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
 d) le  imprese  di riassicurazione con sede legale nel territorio della  Repubblica  ed  iscritte  alla  sezione  IV  dell'albo  di cui all'articolo 59, comma 4,
 e) le   sedi   secondarie   delle   imprese   di  riassicurazione extracomunitarie   stabilite   nel  territorio  della  Repubblica  ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
 2.  Il  contributo  di  vigilanza  e' commisurato ad un importo non superiore  al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
 3.   Il  contributo  di  vigilanza  dovuto  dalle  altre  mutue  di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
 4. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sulle  imprese.  Il  decreto  e'  pubblicato  entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
 5.  Il  contributo  e'  versato  direttamente  all'ISVAP  entro  il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di   previsione.   L'eventuale   residuo  confluisce  nell'avanzo  di amministrazione  e  viene  considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
 6.  La  riscossione  coattiva  avviene  tramite  ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 
 
 
 Nota all'art. 335:
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
 1988,   n.   43   (  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 29 febbraio  1988, n. 49, S.O. ) concerne l'Istituzione del
 Servizio  di  riscossione  dei  tributi  e di altre entrate
 dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,
 comma  1,  legge  4 ottobre  1986,  n.  657, in particolare
 l'art. 67 e' il seguente:
 «Art.  67  (Riscossione  coattiva  delle  tasse e delle
 imposte  indirette).  -  1.  I  concessionari  del servizio
 provvedono   alla  riscossione  coattiva  dell'imposta  sul
 valore  aggiunto,  della imposta di registro, delle imposte
 ipotecarie  e  catastali, della imposta sulle successioni e
 donazioni,  dell'imposta comunale sull'incremento di valore
 degli  immobili,  delle  imposte  di  fabbricazione,  delle
 imposte  erariali  di  consumo  e dei diritti doganali e di
 ogni  altro  diritto  o  accessorio  la  cui riscossione e'
 demandata   all'amministrazione   doganale,   delle   tasse
 automobilistiche  e  sulle concessioni governative, nonche'
 alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
 di  ogni  altro accessorio e penalita' relativi ai predetti
 tributi.
 2.  La  riscossione  coattiva  e' effettuata secondo le
 seguenti modalita':
 a) se,  a  seguito  di  invito  al pagamento, atto di
 liquidazione,   accertamento,  rettifica  o  erogazione  di
 sanzioni   sone   infruttuosamente  scaduti  i  termini  di
 pagamento   delle   somme  di  cui  al  comma 1,  l'ufficio
 finanziario   competente   forma   il   ruolo  relativo  ai
 contribuenti  per  i  quali  si  procede  alla  riscossione
 coattiva  ai  sensi  dell'art. 11, terzo comma, del decreto
 del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 Per  la  formazione  del  ruolo  e per la riscossione delle
 somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la
 riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63,
 comma  1;  i  ruoli  sono  riscossi in unica soluzione alla
 prima scadenza utile;
 b) con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
 stabiliti  tempi, procedure e criteri per la redazione e la
 trasmissione  dei  suddetti  ruoli  e  per  la compilazione
 meccanografica   degli   stessi   da  parte  del  consorzio
 nazionale    obbligatorio   tra   i   concessionari   della
 riscossione,  nonche'  gli  adempimenti  contabili a carico
 degli agenti della riscossione;
 c) l'intendente   di   finanza  appone  il  visto  di
 esecutorieta'  dei  ruoli  e  li consegna al concessionario
 territorialmente  competente,  che  ne  rilascia  ricevuta,
 affinche'   lo   stesso  provveda  alla  riscossione  senza
 l'obbligo  del  non riscosso come riscosso. L'intendente di
 finanza   trasmette   copia   del  frontespizio  dei  ruoli
 consegnati  alla  competente  ragioneria  provinciale per i
 relativi controlli.
 3.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese
 di  esecuzione,  i  cui  termini  di pagamento sono scaduti
 anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
 decreto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 336. 
 Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
 
 1.  Gli  iscritti  al  registro degli intermediari di assicurazione sono   tenuti  al  pagamento  all'ISVAP  di  un  contributo  annuale, denominato    contributo   di   vigilanza   sugli   intermediari   di assicurazione  e  riassicurazione nella misura massima di: euro cento per  le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera  a);  euro  cinquecento  per le persone giuridiche iscritte  al  registro  di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro  cento  per  le  persone  fisiche  iscritte  al  registro di cui all'articolo  109,  comma  2,  lettera  b);  euro  cinquecento per le persone  giuridiche  iscritte  al  registro  di cui all'articolo 109, comma  2,  lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al  registro  di  cui  all'articolo  109,  comma  2, lettera c), euro diecimila  per  le  persone  giuridiche  iscritte  al registro di cui all'articolo   109,  comma  2,  lettera  d).  Il  contributo  non  e' deducibile dal reddito dell'intermediario.
 2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato   entro  il  30 giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel Bollettino dell'ISVAP.
 3.  Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al  pagamento  e'  comunicata  all'ISVAP  nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
 |  | Art. 337. 
 Periti assicurativi
 
 1.  Gli  iscritti  nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento  all'ISVAP  di un contributo annuale, denominato contributo di  vigilanza  sui  periti  assicurativi nella misura massima di euro cento.
 2. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP,  in  modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di  vigilanza  sui periti iscritti al ruolo. Il decreto e' pubblicato entro   il  30 giugno  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel  Bollettino dell'ISVAP.
 3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono versati ad apposita  unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere riassegnati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze allo stato di previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
 4.  L'attestazione  relativa  al  pagamento e' comunicata all'ISVAP nelle  forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.  In  caso  di  mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
 |  | Art. 338. 
 Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia' autorizzate
 
 1.  Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del  presente  codice  sono  autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in  vigore  dei  predetti  decreti  hanno conservato l'autorizzazione rilasciata  sulla  base  di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
 2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  codice  sono autorizzate   ai  sensi  dell'articolo  81  del  decreto  legislativo 17 marzo  1995,  n.  174,  o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  175,  o  che  alla data di entrata in vigore dei predetti  decreti  hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base  di  disposizioni  previgenti,  sono  iscritte  di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
 3.  Le  mutue  di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo  1995,  n.  174,  e  17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata  in  vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono  iscritte  di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
 4.  Le  imprese  di  riassicurazione,  che  alla data di entrata in vigore  del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di   entrata   in   vigore  del  predetto  decreto  hanno  conservato l'autorizzazione  rilasciata  sulla  base di disposizioni previgenti, sono  iscritte  di  diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
 5.    Le    sedi   secondarie   di   imprese   di   riassicurazione extracomunitarie,  che  alla  data  di entrata in vigore del presente codice  sono  autorizzate  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica  13 febbraio  1959,  n. 449, o che alla data di entrata in vigore   del   predetto  decreto  hanno  conservato  l'autorizzazione rilasciata  sulla  base  di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto  nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
 6.  Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,  o  dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175,  o  che  alla  data di entrata in vigore dei predetti decreti  hanno  conservato  l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni  previgenti,  sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
 7.  Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  174,  o  dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  175,  o  che  alla  data di entrata in vigore dei predetti decreti  hanno  conservato  l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni  previgenti,  e  le  sedi secondarie di imprese italiane stabilite  in  altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del   codice   operano  nel  territorio  della  Repubblica  ai  sensi dell'articolo  49  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo  60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte   di   diritto   nell'elenco  delle  imprese  in  regime  di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
 
 
 
 Note all'art. 338:
 -   Gli  articoli 7,  81,  69,  70  e  49  del  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 174 sono i seguenti:
 «Art.  7  (Autorizzazione).  -  1. Le imprese aventi la
 sede  legale  nel territorio della Repubblica che intendono
 esercitare le attivita' indicate nel punto A) della tabella
 di   cui   all'allegato   I   debbono   essere  autorizzate
 dall'Istituto   per   la   vigilanza   sulle   imprese   di
 assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con
 provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana.
 2.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della
 Repubblica,  nonche'  per quello degli altri Stati membri o
 di   Stati   terzi,   fermo   l'obbligo  per  l'impresa  di
 conformarsi  alle  disposizioni  del  capo  IV del presente
 titolo.
 3.   L'autorizzazione   e'   soggetta   alla  tassa  di
 concessione governativa prevista dall'art. 66 della tariffa
 annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa
 prima    della    pubblicazione    del   provvedimento   di
 autorizzazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
 italiana.
 4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita'
 competenti  degli  altri Stati membri in merito al rilascio
 dell'autorizzazione  a  qualsiasi  impresa di assicurazione
 che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 a) sia  controllata  da  un'impresa  di assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia   controllata   da  un'impresa  che  controlla
 un'altra  impresa  di assicurazione autorizzata in un altro
 Stato membro;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  un'impresa  di  assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP,  altresi', consulta in via preliminare
 le  autorita'  competenti degli altri Stati membri preposte
 alla  vigilanza  degli  enti  creditizi  e delle imprese di
 investimento  in  merito al rilascio dell'autorizzazione ad
 un'impresa  di  assicurazione  che  si  trovi  in una delle
 seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da  una banca o da un'impresa di
 investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa che controlla una
 banca  o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione
 europea;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  una  banca  o  un'impresa  di
 investimento autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e fornisce
 alle  altre  autorita'  competenti rilevanti ai sensi della
 direttiva  2002/87/CE  le  informazioni  utili  a  valutare
 l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza
 dei  soggetti  ai  quali  sono  attribuite  le  funzioni di
 amministrazione  e  di direzione partecipanti alla gestione
 di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo, anche ai fini
 delle  verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
 dell'attivita'.».
 «Art.  81  (Condizioni  per  l'accesso all'attivita' in
 regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica). -
 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e
 che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
 attivita'  indicate  nel  punto  A)  della  tabella  di cui
 all'allegato  I  debbono  essere autorizzate dall'ISVAP con
 provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica    italiana.    L'autorizzazione   e'   efficace
 limitatamente   al  territorio  nazionale.  Si  applica  la
 disposizione di cui all'art. 7, comma 2.
 2.  L'autorizzazione  non  puo'  essere rilasciata alle
 imprese  che  nello  Stato  di  origine sono autorizzate ad
 esercitare  congiuntamente le attivita' di cui al comma 1 e
 quelle  indicate  al  punto  A)  della  tabella allegata al
 decreto  legislativo  danni, salvo quanto previsto all'art.
 86.
 3.   L'impresa   che   richiede  l'autorizzazione  deve
 costituire   nel   territorio  della  Repubblica  una  sede
 secondaria,  nominando un rappresentante generale che abbia
 domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito
 dei  poteri  previsti  dall'art.  69,  comma 1, nonche' del
 potere   di   compiere  le  operazioni  necessarie  per  la
 costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
 dal  comma  4, lettera b) del presente articolo. Qualora la
 rappresentanza  sia  conferita ad una persona giuridica, si
 applica  la  disposizione  contenuta  nello stesso art. 69,
 comma 1.
 4. L'impresa deve inoltre dare prova:
 a) di  essere  regolarmente  costituita,  secondo  la
 legge  dello  Stato di origine, in una delle forme indicate
 dall'art.   5  o  in  forma  equivalente  e  di  esercitare
 regolarmente  in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti
 a  quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per
 i quali richiede l'autorizzazione;
 b) di   possedere  nel  territorio  della  Repubblica
 attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo
 della  quota di garanzia prescritta dall'art. 90 e di avere
 depositato  a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e
 prestiti   o  presso  la  Banca  d'Italia,  una  somma,  in
 numerario  o  in  titoli,  uguale  almeno  alla  meta'  del
 suddetto importo minimo.
 5.  Al  rappresentante  generale  o,  se  diversa, alla
 persona   preposta   alla  gestione  effettiva  della  sede
 secondaria,   si   applicano   le   disposizioni  contenute
 nell'art. 42, comma 3.
 6.  Per  il vincolo delle attivita' depositate a titolo
 di  cauzione  ai sensi del comma 4, lettera b) del presente
 articolo  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 27 del
 regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle
 assicurazioni   private,   approvato   con   regio  decreto
 4 gennaio 1925, n. 63.».
 «Art.  69  (Condizioni  per  l'accesso all'attivita' in
 regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica). -
 1.  L'accesso  alle  attivita'  indicate  al punto A) della
 tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel
 territorio  della  Repubblica da parte delle imprese aventi
 la  propria  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro  e'
 subordinato   alla   trasmissione   all'ISVAP,   da   parte
 dell'autorita'  di  controllo  di detto Stato, dei seguenti
 documenti:
 a) l'indicazione    della    denominazione    sociale
 dell'impresa  e  l'indirizzo della sua sede legale, nonche'
 l'indirizzo  della  sede  secondaria che essa si propone di
 costituire in Italia;
 b) un  certificato attestante che l'impresa possiede,
 per   l'insieme   delle   sue   attivita',  il  margine  di
 solvibilita'  minimo  previsto dagli articoli 19 e 20 della
 direttiva n. 79/267/CEE;
 c) un  programma  di attivita' recante in particolare
 l'indicazione  dei  rischi  e  delle  obbligazioni che essa
 intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede
 secondaria;
 d) la  documentazione  comprovante  la  nomina  di un
 rappresentante  generale  della  sede  secondaria,  che sia
 munito  di  un  mandato  comprendente espressamente anche i
 poteri  di  rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
 tutte  le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere
 e  sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi
 alle  attivita' esercitate nel territorio della Repubblica.
 Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
 indirizzo  della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
 sia  conferita  ad una persona giuridica, questa deve avere
 la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
 volta  designare  come  proprio  rappresentante una persona
 fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
 mandato comprendente i predetti poteri.
 2.  L'ISVAP  dispone  di  un termine di sessanta giorni
 dalla  data  di  ricevimento  delle comunicazioni di cui al
 comma  1  per  indicare,  se  del  caso,  all'autorita'  di
 controllo   dello  Stato  membro  di  origine  dell'impresa
 interessata   le   condizioni,   giustificate   da   motivi
 d'interesse   generale,   che   la  stessa  deve  osservare
 nell'esercizio della sua attivita'.
 3.  L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare
 inizio  all'attivita'  nel  territorio  della  Repubblica a
 decorrere  dal  momento  in cui riceve l'assenso dell'ISVAP
 ovvero,  in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
 cui al comma 2.
 4.  Qualora  l'impresa  intenda  modificare  una o piu'
 delle  informazioni  di cui al comma 1 ne da' comunicazione
 all'ISVAP  almeno  trenta  giorni  prima  di procedere alla
 modificazione.  L'ISVAP  valuta  la modificazione e, se del
 caso,  interviene  presso  l'autorita'  di  controllo dello
 Stato  membro  di  origine  dell'impresa ai sensi del comma
 2.».
 «Art.  70  (Condizioni  per  l'accesso all'attivita' in
 regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
 della  Repubblica).  - 1. L'accesso alle attivita' indicate
 al  punto  A) della tabella di cui all'allegato I in regime
 di  liberta' di prestazione di servizi nel territorio della
 Repubblica  da  parte  delle  imprese con sede legale in un
 altro   Stato   membro  e'  subordinato  alla  trasmissione
 all'ISVAP,  da  parte  dell'autorita' di controllo di detto
 Stato, dei seguenti documenti:
 a) l'indicazione    della    denominazione    sociale
 dell'impresa  e  l'indirizzo  della  sua sede legale o, nel
 caso   in   cui  l'impresa  intenda  operare  da  una  sede
 secondaria  situata  in  altro Stato membro, l'indirizzo di
 detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
 b) un  certificato attestante che l'impresa possiede,
 per   l'insieme   delle   sue   attivita',  il  margine  di
 solvibilita'  minimo  previsto dagli articoli 19 e 20 della
 direttiva n. 79/267/CEE;
 c) un  certificato  indicante i rami che l'impresa e'
 autorizzata ad esercitare;
 d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
 delle obbligazioni che l'impresa intende assumere.
 2.  L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni
 di  cui  al  comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
 attesta  di  aver  ricevuto  la documentazione prevista dal
 medesimo comma.
 3.   L'impresa   e'   tenuta  a  comunicare  all'ISVAP,
 attraverso  l'autorita'  di  controllo  dello  Stato membro
 d'origine,  ogni  modifica  che essa intende apportare agli
 elementi di cui al comma 1.
 4.  Ai  fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di
 liberta'  di  prestazione  di  servizi nel territorio della
 Repubblica,  le  imprese  di  cui  al  comma  1 non possono
 avvalersi  di  sedi  secondarie, di agenzie, o di qualsiasi
 altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se
 essa  si  realizzi  tramite  un semplice ufficio gestito da
 personale  dipendente,  o tramite una persona indipendente,
 ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
 stessa.».
 «Art.  49  (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1.
 Le  imprese di cui al presente titolo che intendono operare
 in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  nel
 territorio  della Repubblica attraverso una sede secondaria
 situata  in  un  altro Stato membro debbono preventivamente
 darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:
 a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa
 intende operare;
 b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
 delle obbligazioni che l'impresa si propone di assumere.
 2.  L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni
 di  cui  al  comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
 attesta  di  aver  ricevuto  la documentazione prevista dal
 medesimo comma.
 3.  L'impresa  e'  tenuta  a  comunicare all'ISVAP ogni
 modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al
 comma 1.
 4.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al comma 1 e'
 soggetto  alle  disposizioni contenute nel presente titolo,
 nonche'  negli  articoli 70,  comma 4,  76  e 78, in quanto
 applicabili.».
 -   Gli  articoli 9,  93,  80,  81  e  60  del  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono i seguenti:
 «Art.  9  (Autorizzazione).  -  1. Le imprese aventi la
 sede  legale  nel territorio della Repubblica che intendono
 esercitare  le  assicurazioni  indicate  nel punto A) della
 tabella  allegata  debbono essere autorizzate dall'Istituto
 per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
 collettivo  (ISVAP)  con provvedimento da pubblicarsi nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 2.  L'autorizzazione  e' valida per il territorio della
 Repubblica,  nonche'  per quello degli altri Stati membri o
 di Stati terzi, fermo l'obbligo dell'impresa di conformarsi
 alle disposizioni del capo V del presente titolo.
 3.   L'autorizzazione   e'   soggetta   alla  tassa  di
 concessione  governativa  prevista  dal n. 80 della tariffa
 annessa   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
 4. L'impresa non puo' iniziare l'attivita' assicurativa
 prima    della    pubblicazione    del   provvedimento   di
 autorizzazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
 italiana.
 4-bis. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita'
 competenti  degli  altri Stati membri in merito al rilascio
 dell'autorizzazione   nei   casi   in   cui   l'impresa  di
 assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da  un'impresa  di assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro;
 b) sia   controllata   da  un'impresa  che  controlla
 un'altra  impresa  di assicurazione autorizzata in un altro
 Stato membro;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  un'impresa  di  assicurazione
 autorizzata in un altro Stato membro.
 4-ter.  L'ISVAP,  altresi', consulta in via preliminare
 le  autorita'  competenti degli altri Stati membri preposte
 alla  vigilanza  degli  enti  creditizi  e delle imprese di
 investimento  in  merito al rilascio dell'autorizzazione ad
 un'impresa  di  assicurazione  che  si  trovi  in una delle
 seguenti situazioni:
 a) sia  controllata  da  una banca o da un'impresa di
 investimento autorizzata nell'Unione europea;
 b) sia  controllata  da  un'impresa che controlla una
 banca  o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione
 europea;
 c) sia  controllata  dalla  stessa  persona, fisica o
 giuridica,   che   controlla  una  banca  o  un'impresa  di
 investimento autorizzata nell'Unione europea.
 4-quater.  L'ISVAP  scambia  reciprocamente  e fornisce
 alle  altre  autorita'  competenti rilevanti ai sensi della
 direttiva  2002/87/CE  le  informazioni  utili  a  valutare
 l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza
 dei  soggetti  ai  quali  sono  attribuite  le  funzioni di
 amministrazione  e  di direzione partecipanti alla gestione
 di  un'altra  impresa  dello  stesso  gruppo, anche ai fini
 delle  verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
 dell'attivita'.».
 «Art.  93  (Condizioni  per  l'accesso all'attivita' in
 regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica). -
 1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e
 che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
 attivita'  indicate  nel  punto  A)  della tabella allegata
 debbono  essere autorizzate dall'ISVAP con provvedimento da
 pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
 italiana.  L'autorizzazione  e'  efficace  limitatamente al
 territorio  nazionale.  Si  applica  la disposizione di cui
 all'art. 9, comma 2.
 2.  Le  imprese  che  nello Stato di origine esercitano
 congiuntamente  le  attivita'  di  cui  al comma 1 e quelle
 indicate  al  punto  A) della tabella di cui all'allegato I
 del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad
 esercitare  esclusivamente  le attivita' di cui al comma 1,
 salvo quanto previsto all'art. 98.
 3.   L'impresa   che   richiede  l'autorizzazione  deve
 costituire   nel   territorio  della  Repubblica  una  sede
 secondaria,  nominando un rappresentante generale che abbia
 domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito
 dei  poteri  previsti  dall'art.  80,  comma 1, nonche' del
 potere   di   compiere  le  operazioni  necessarie  per  la
 costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
 dal  comma  4,  lettera  b).  Qualora la rappresentanza sia
 conferita   ad   una   persona  giuridica,  si  applica  la
 disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.
 4. L'impresa deve inoltre dare prova:
 a) di  essere  regolarmente  costituita,  secondo  la
 legge  dello  Stato di origine, in una delle forme indicate
 dall'art.   7  o  in  forma  equivalente  e  di  esercitare
 regolarmente  in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti
 a  quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per
 i quali richiede l'autorizzazione;
 b) di   possedere  nel  territorio  della  Repubblica
 attivita' per un ammontare almeno uguale all'importo minimo
 della quota di garanzia prescritta dall'art. 103 e di avere
 depositato  a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e
 prestiti   o  presso  la  Banca  d'Italia,  una  somma,  in
 numerario  o  in  titoli,  uguale  almeno  alla  meta'  del
 suddetto importo minimo.
 5.  Al  rappresentante  generale  o,  se  diversa, alla
 persona   preposta   alla  gestione  effettiva  della  sede
 secondaria,   si   applicano   le   disposizioni  contenute
 nell'art. 52, comma 3.
 6.  Per  il vincolo delle attivita' depositate a titolo
 di  cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano
 le  disposizioni dell'art. 27 del regolamento di esecuzione
 delle  norme  per  l'esercizio delle assicurazioni private,
 approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
 «Art.80  (Condizioni  per  l'accesso  all'attivita'  in
 regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica). -
 1.  L'accesso  alle  attivita'  indicate nel punto A) della
 tabella  allegata  in regime di stabilimento nel territorio
 della  Repubblica  da parte delle imprese aventi la propria
 sede  legale  in  un altro Stato membro e' subordinato alla
 comunicazione   all'ISVAP,   da   parte  dell'autorita'  di
 controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
 a) l'indicazione    della    denominazione    sociale
 dell'impresa  e  l'indirizzo della sua sede legale, nonche'
 l'indirizzo  della  sede  secondaria che essa si propone di
 costituire in Italia;
 b) un  certificato attestante che l'impresa possiede,
 per   l'insieme   delle   sue   attivita',  il  margine  di
 solvibilita'  minimo  previsto dagli articoli 16 e 17 della
 direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
 c) un  programma  di attivita' recante in particolare
 l'indicazione  dei  rischi  che  essa intende assumere e la
 struttura organizzativa di detta sede secondaria;
 d) la  documentazione  comprovante  la  nomina  di un
 rappresentante  generale  della  sede  secondaria,  che sia
 munito  di  un  mandato  comprendente espressamente anche i
 poteri  di  rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a
 tutte  le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere
 e  sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi
 alle  attivita' esercitate nel territorio della Repubblica.
 Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
 indirizzo  della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
 sia  conferita  ad una persona giuridica, questa deve avere
 la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
 volta  designare  come  proprio  rappresentante una persona
 fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
 mandato comprendente i predetti poteri;
 e) la  dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro
 dell'Ufficio  centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge
 7 agosto  1990,  n.  242,  e  del  Fondo di garanzia per le
 vittime  della  strada,  previsto  dall'art. 19 della legge
 24 dicembre  1969,  n.  990,  se  nel programma di cui alla
 lettera  c) risulta che l'impresa stessa intenda coprire la
 responsabilita' civile per l'assicurazione obbligatoria dei
 veicoli a motore e dei natanti.
 2.  L'ISVAP  dispone  di  un termine di sessanta giorni
 dalla  data  di  ricevimento  delle comunicazioni di cui al
 comma  1  per  indicare,  se  del  caso,  all'autorita'  di
 controllo   dello  Stato  membro  di  origine  dell'impresa
 interessata   le   condizioni,   giustificate   da   motivi
 d'interesse   generale,   che   la  stessa  deve  osservare
 nell'esercizio della sua attivita'.
 3.  L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare
 inizio  all'attivita'  nel  territorio  della  Repubblica a
 decorrere  dal  momento  in cui riceve l'assenso dell'ISVAP
 ovvero,  in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
 cui al comma 2.
 4.  Qualora  l'impresa  intenda  modificare  una o piu'
 delle  informazioni  di cui al comma 1 ne da' comunicazione
 all'ISVAP  almeno  trenta  giorni  prima  di procedere alla
 modificazione.  L'ISVAP  valuta  la modificazione e, se del
 caso,  interviene  presso  l'autorita'  di  controllo dello
 Stato membro d'origine dell'impresa ai sensi del comma 2.».
 «Art.  81  (Condizioni  per  l'accesso all'attivita' in
 regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio
 della  Repubblica).  - 1. L'accesso alle attivita' indicate
 nel  punto  A) della tabella allegata in regime di liberta'
 di  prestazione  di servizi nel territorio della Repubblica
 da  parte delle imprese aventi la propria sede legale in un
 altro   Stato  membro  e'  subordinato  alla  comunicazione
 all'ISVAP,  da  parte  dell'autorita' di controllo di detto
 Stato, dei seguenti documenti:
 a) l'indicazione    della    denominazione    sociale
 dell'impresa  e  l'indirizzo  della  sua sede legale o, nel
 caso   in   cui  l'impresa  intenda  operare  da  una  sede
 secondaria  situata  in  altro Stato membro, l'indirizzo di
 detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
 b) un  certificato attestante che l'impresa possiede,
 per   l'insieme   delle   sue   attivita',  il  margine  di
 solvibilita'  minimo  previsto dagli articoli 16 e 17 della
 direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
 c) un  certificato  indicante i rami che l'impresa e'
 autorizzata ad esercitare;
 d) una  dichiarazione  indicante la natura dei rischi
 che l'impresa intende assumere.
 2.   Se   l'impresa   si  propone  di  assumere  rischi
 concernenti      l'assicurazione     obbligatoria     della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
 veicoli  a  motore  e dei natanti deve altresi' trasmettere
 all'ISVAP:
 a) l'indicazione  del  nominativo  e  l'indirizzo del
 rappresentante previsto dall'art. 90;
 b) una  dichiarazione  attestante  che  l'impresa  e'
 divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di
 cui  alla  legge  7 agosto  1990,  n.  242,  e del Fondo di
 garanzia per le vittime della strada, previsto dall'art. 19
 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
 3.  L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni
 di  cui  ai  commi  1  e  2  a decorrere dal momento in cui
 l'ISVAP   attesta   la   regolarita'  della  documentazione
 ricevuta ai sensi dei medesimi commi.
 4.   L'impresa   e'   tenuta  a  comunicare  all'ISVAP,
 attraverso  l'autorita'  di  controllo  dello  Stato membro
 d'origine,  ogni  modifica  che essa intende apportare agli
 elementi di cui ai commi 1 e 2.
 5.  Ai  fini dell'esercizio dell'attivita' in regime di
 liberta'  di  prestazione  di  servizi nel territorio della
 Repubblica,  le  imprese  di  cui  al  comma  1 non possono
 avvalersi  di  sedi  secondarie, di agenzie, o di qualsiasi
 altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se
 essa  si  realizzi  tramite  un semplice ufficio gestito da
 personale  dipendente,  o tramite una persona indipendente,
 ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
 stessa.
 «Art.  60  (Condizioni di accesso e di esercizio). - 1.
 Le  imprese di cui al presente titolo che intendono operare
 in  regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  nel
 territorio  della Repubblica attraverso una sede secondaria
 situata  in  un  altro Stato membro debbono preventivamente
 darne comunicazione all'ISVAP fornendo i seguenti elementi:
 a) l'indirizzo della sede secondaria da cui l'impresa
 intende operare;
 b) una  dichiarazione  indicante la natura dei rischi
 che l'impresa si propone di assumere;
 c) se   l'impresa   si  propone  di  assumere  rischi
 concernenti      l'assicurazione     obbligatoria     della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei
 veicoli  a  motore  e dei natanti deve altresi' trasmettere
 all'ISVAP  l'indicazione  del  nominativo e l'indirizzo del
 rappresentante previsto dall'art. 90.
 2.  L'impresa puo' iniziare ad effettuare le operazioni
 di  cui  al  comma 1 a decorrere dal momento in cui l'ISVAP
 attesta  di  aver  ricevuto  la documentazione prevista dal
 medesimo comma.
 3.  L'impresa  e'  tenuta  a  comunicare all'ISVAP ogni
 modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al
 comma 1.
 4.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al comna 1 e'
 soggetto  alle  disposizioni contenute nel presente titolo,
 nonche'  negli  articoli 81,  comma 5,  87  e 89, in quanto
 applicabili.».
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse;
 
 
 
 
 |  | Art. 339. 
 Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
 
 1.  Per  i  contratti  stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese  di  assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio  della Repubblica   e   le  sedi  secondarie  di  imprese  di  assicurazioni extracomunitarie  continuano  ad  utilizzare  i  principi  di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
 2.  Le imprese di cui al comma 1, gia' tenute a cedere all'Istituto nazionale  delle  assicurazioni  una  quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle  riserve  tecniche  limitatamente  all'importo  che  si ottiene deducendo  dalle  riserve  tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare    corrispondente    alle    cessioni   legali   effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle  convenzioni  stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
 |  | Art. 340. 
 Margine di solvibilita' disponibile nei rami vita
 
 1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita  i  rami  vita,  l'ISVAP  puo' autorizzare a comprendere nel margine  di  solvibilita'  disponibile, per periodi singolarmente non superiori   a   dodici   mesi,   una   aliquota  degli  utili  futuri dell'impresa,  nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
 2.  Ai  fini  della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una  relazione,  redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi  la  plausibilita'  della  realizzazione di detti utili nel futuro  ed  un  piano  che  illustri  come in seguito potranno essere rispettati   i  limiti,  anche  in  relazione  al  venir  meno  della possibilita'  di  utilizzo  degli  utili  futuri,  alla  scadenza del periodo transitorio.
 |  | Art. 341. 
 Imprese in liquidazione coatta
 
 1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  252  si applicano alle imprese  poste  in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in  vigore  del  decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto  legislativo  del  17 marzo  1995,  n.  175.  Le liquidazioni coatte,  intervenute  in  data  anteriore  all'entrata  in vigore dei medesimi   decreti,   continuano   ad   essere   disciplinate   dalla legislazione  vigente  al  momento  della  pubblicazione del relativo provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e  3,  250,  252,  comma  2,  261,  262 e 263 si applicano a tutte le procedure  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente codice.
 2.  Resta  in  vigore  il  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle attivita' produttive,  recante  norme  per  agevolare, senza oneri a carico del bilancio  dello  Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti  l'assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a motore e dei natanti, poste   in   liquidazione  coatta  amministrativa,  che  siano  stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento   di   politiche  attive  di  sostegno  del  reddito  e dell'occupazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  28,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
 
 
 Note all'art. 341:
 -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
 vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
 vedi le note alle premesse.
 -  La  legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.) concerne
 le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in
 particolare l'art. 2, comma 28, e' il seguente:
 «28  (Misure in materia di servizi di pubblica utilita'
 e  per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo). - In
 attesa   di   un'organica   riforma   del   sistema   degli
 ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
 di  entrata  in  vigore della presente legge, con uno o piu
 decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
 di  concerto  con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
 dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sentite  le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
 delle  competenti  Commissioni parlamentari, sono definite,
 in   via  sperimentale,  misure  per  il  perseguimento  di
 politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
 nell'ambito  dei  processi  di ristrutturazione aziendali e
 per  fronteggiare  situazioni  di  crisi di enti ed aziende
 pubblici   e  privati  erogatori  di  servizi  di  pubblica
 utilita',  nonche'  delle  categorie  e  settori di impresa
 sprovvisti   del   sistema   di   ammortizzatori   sociali.
 Nell'esercizio  della  potesta' regolamentare il Governo si
 attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 a) costituzione   da   parte   della   contrattazione
 collettiva  nazionale di appositi fondi finanziati mediante
 un  contributo  sulla  retribuzione non inferiore allo 0,50
 per cento;
 b) definizione da parte della contrattazione medesima
 di  specifici  trattamenti e dei relativi criteri, entita',
 modalita'   concessivi,   entro   i  limiti  delle  risorse
 costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
 correlati contributi figurativi;
 c) eventuale   partecipazione   dei   lavoratori   al
 finanziamento  con  una quota non superiore al 25 per cento
 del contributo;
 d) in  caso  di  ricorso  ai  trattamenti, previsione
 della  obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
 di  una misura addizionale non superiore a tre volte quella
 della contribuzione stessa;
 e) istituzione  presso  l'I.N.P.S. dei fondi, gestiti
 con il concorso delle parti sociali;
 f) conseguimento,  limitatamente  all'anno  1997,  di
 maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
 lire 150 miliardi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 342. 
 Partecipazioni gia' autorizzate
 
 1.  Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate   o   di   controllo   gia'  consentite  in  applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
 
 
 
 Nota all'art. 342:
 -  L'art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' il
 seguente:
 «Art.     10    (Autorizzazioni    all'assunzione    di
 partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate
 nel   capitale   di   imprese   di   assicurazione).  -  1.
 L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi,
 di  azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque
 effettuate,  direttamente  o  per  il  tramite  di societa'
 controllate,  societa' fiduciarie o per interposta persona,
 quando   comportino   l'assunzione  di  una  partecipazione
 qualificata,  ovvero  del  controllo  dell'impresa,  tenuto
 anche   conto   delle   azioni   o   quote  gia'  possedute
 direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente
 autorizzata  dall'ISVAP,  il  quale deve pronunciarsi entro
 tre   mesi   dalla   comunicazione.   L'autorizzazione   e'
 necessaria  anche  per  l'acquisizione del controllo di una
 societa' che si trovi a sua volta in posizione di controllo
 del capitale di un'impresa di assicurazione.
 2.  Ai  fini  della  presente  legge  una  societa'  si
 considera  controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del
 codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
 societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
 altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
 voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
 maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
 voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
 del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve
 essere,  entro  quarantotto ore dalla data di stipulazione,
 comunicato all'ISVAP.
 2-bis.  Ai  fini  della  presente  legge  si  considera
 partecipazione   qualificata   il   fatto  di  detenere  in
 un'impresa  di assicurazione, direttamente o per il tramite
 di  societa'  controllate, societa' fiduciarie o interposta
 persona,  almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti
 di  voto.  Si considera altresi' partecipazione qualificata
 quella  che,  pur  restando  al  di  sotto del limite sopra
 indicato,  dia  comunque,  in virtu' di particolari accordi
 con  l'impresa  in  cui  e'  detenuta,  la  possibilita' di
 esercitare  su  questa un'influenza notevole, ancorche' non
 dominante.
 3.  Il  diritto  di  voto  inerente alle azioni o quote
 acquisite  o sottoscritte di cui al comma 1 non puo' essere
 esercitato  prima  della comunicazione del provvedimento di
 autorizzazione  ne' dopo la comunicazione del provvedimento
 di  rifiuto,  sospensione  o revoca dell'autorizzazione. In
 caso  di  inosservanza,  la deliberazione dell'assemblea e'
 impugnabile  a  norma  dell'art. 2377 del codice civile se,
 senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla
 votazione,   non  sarebbe  stata  raggiunta  la  necessaria
 maggioranza.  La  impugnazione  puo'  essere proposta anche
 dall'ISVAP.  Le azioni o quote per le quali non puo' essere
 esercitato  il diritto di voto sono computate ai fini della
 regolare costituzione dell'assemblea.
 4.  Se  un  soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1,
 perde  alcuna  delle  condizioni  che hanno resa necessaria
 l'autorizzazione,  deve darne comunicazione all'ISVAP entro
 trenta  giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni
 sia  conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione
 del   controllo   o   di   una  partecipazione  qualificata
 dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto
 l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP
 5.  Se  alle  operazioni  di cui al comma 1 partecipano
 enti  o  imprese  di  Stati che non applichino il principio
 della  reciprocita'  di trattamento, imponendo disposizioni
 discriminatorie   o   applicando  clausole  aventi  effetti
 analoghi  nei confronti di acquisizioni effettuate da parte
 di  imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di
 autorizzazione  al Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,  su  proposta del quale il Presidente del
 Consiglio   dei   Ministri   puo',   entro  un  mese  dalla
 comunicazione,  anche  per  ragioni  essenziali di economia
 nazionale, vietare l'autorizzazione».
 
 
 
 
 |  | Art. 343. 
 Intermediari gia' iscritti od operanti
 
 1.  I  soggetti  che  alla  data  di entrata in vigore del presente codice  sono  iscritti  all'Albo  degli  agenti  di  assicurazione  o all'Albo    nazionale   dei   mediatori   di   assicurazione   e   di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del   registro   previsto   dall'articolo   109,   comma   2,  previa dimostrazione  dell'assolvimento  dell'obbligo  di stipulazione della polizza di responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e  112,  comma  3,  salvo  quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice.
 2.  I  soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione   o   dall'Albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente codice possono essere   nuovamente  iscritti  a  condizione  che  la  richiesta  sia effettuata  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in vigore del presente codice  e  che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento  disciplinare  definitivo.  L'iscrizione,  salvo quanto disposto  all'articolo  109, comma 3, e' subordinata all'assolvimento dell'obbligo  di stipulazione della polizza di responsabilita' civile di cui all'articolo 110, comma 3.
 3.  Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n.  48,  e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti  per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti  di  assicurazione  o  dei  mediatori  di  assicurazione  o di riassicurazione  hanno  titolo  per l'iscrizione nella corrispondente sezione  del  registro  previsto  dall'articolo  109,  se  il periodo richiesto  e'  completato  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi  possono  continuare  ad  esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
 4.  I  soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attivita'  di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi,  con  le  modalita'  stabilite all'articolo 109, comma 4, nella  corrispondente  sezione del registro entro i successivi dodici mesi.   In   pendenza  del  termine  per  l'iscrizione  essi  possono continuare ad esercitare l'attivita' precedentemente svolta.
 5.  Il  Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi  al  Fondo  di  garanzia  per  l'attivita'  dei  mediatori di assicurazione  e  di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  f),  della  legge  28 novembre  1984,  n. 792, e continua ad operare  nei  casi  previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
 6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non  sono  soggette  agli  obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
 
 
 
 Note all'art. 343:
 -  Per  la  legge  7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note
 alle premesse.
 -  L'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' il
 seguente:
 «Art.  4  (Condizioni  per  l'iscrizione  delle persone
 fisiche).  -  Per ottenere l'iscrizione nella prima sezione
 dell'albo e' necessario:
 a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli
 Stati  membri  della Comunita' economica europea ovvero, se
 non  cittadino,  residente  nel territorio della Repubblica
 italiana,  a  condizione  che analogo trattamento sia fatto
 nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo
 il caso degli apolidi;
 b) godere dei diritti civili;
 c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
 d) non  aver riportato condanna per delitti contro la
 pubblica  amministrazione,  contro  l'amministrazione della
 giustizia,  contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
 pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio,
 e   per  i  delitti  societari,  fallimentari,  valutari  e
 tributari,  per  i  quali  la  legge  commini la pena della
 reclusione  non  inferiore  ad  un anno o nel massimo a tre
 anni, nonche' per altro delitto non colposo per il quale la
 legge  commini  la  pena della reclusione non inferiore nel
 minimo  a  due  anni  o  nel  massimo a cinque anni, oppure
 condanna   comportante  interdizione  da  pubblici  uffici,
 perpetua  o  di  durata superiore a tre anni, salvo che non
 sia  intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  condanna per
 omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali
 ed assistenziali;
 e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia
 intervenuta la riabilitazione;
 f) aver  aderito  al  fondo  di  garanzia  costituito
 nell'ambito  del  Ministero dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato  per risarcire gli assicurati e le imprese
 di   assicurazione   dei   danni  derivanti  dalla  propria
 attivita'  e  non  garantiti  dalla  polizza  di  cui  alla
 successiva  lettera  g).  Il  fondo  e'  amministrato da un
 comitato,  composto  da  tre  rappresentanti  del Ministero
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, da tre
 rappresentanti  del Ministero del tesoro e da tre mediatori
 eletti  dagli  iscritti  all'albo, nominato con decreto del
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
 presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che
 lo    sceglie    tra   i   rappresentanti   del   Ministero
 dell'industria,  del commercio e dell'artigianato. Il fondo
 e'  alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei
 contributi,  comunque  non  inferiore  allo  0,50 per cento
 delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
 mediatori    di    assicurazione   e   dai   mediatori   di
 riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con decreto del
 Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
 tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
 del   volume   di   affari.   Con   decreto   del  Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato saranno
 stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
 funzionamento del fondo;
 g) avere  stipulato  con  almeno  cinque imprese, non
 appartenenti  tutte  allo  stesso  gruppo  finanziario,  in
 coassicurazione   una   polizza   di   assicurazione  della
 responsabilita'    civile    per   negligenze   od   errori
 professionali,  comprensiva  della  garanzia per infedelta'
 dei  dipendenti,  destinata  al  risarcimento dei danni nei
 confronti    degli    assicurati   e   delle   imprese   di
 assicurazione,  il  cui ammontare di copertura e' stabilito
 annualmente,  per  classi di volume di affari, dal Ministro
 dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  con
 proprio  decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12
 della presente legge;
 h) aver  superato  una prova di idoneita' consistente
 in  un  esame  scritto  ed  in  un colloquio nelle seguenti
 materie:
 disciplina giuridica dei contratti di assicurazione
 e mediazione;
 disciplina     giuridica    dell'esercizio    delle
 assicurazioni private;
 nozioni    sulla    disciplina   tributaria   delle
 assicurazioni;
 principi di tecnica assicurativa;
 per  i  mediatori  di  riassicurazione l'esame deve
 anche comprendere:
 nozioni di tecnica riassicurativa;
 nozioni di diritto internazionale e comparato.
 Per  la  partecipazione alla prova di idoneita' occorre
 essere  muniti di titolo di studio non inferiore al diploma
 di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
 La  commissione d'esame, i programmi, le modalita' ed i
 compensi   per   i   componenti   della   commissione  sono
 determinati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui
 all'art.  12.  Le funzioni di segreteria sono svolte da due
 funzionari  della  Direzione  generale  delle assicurazioni
 private e di interesse collettivo.
 Sono esonerati dalla prova di idoneita':
 a) coloro   che,  gia'  iscritti  all'albo,  chiedono
 nuovamente  l'iscrizione entro due anni dalla cancellazione
 avvenuta,  sempre  che  tale  cancellazione  non  sia stata
 determinata da provvedimenti disciplinari;
 b) coloro   che   abbiano   svolto   per   almeno  un
 quadriennio,  in  modo  continuativo, mansioni direttive in
 una  impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una
 impresa  di  cui al successivo art. 5, o siano stati per lo
 stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima
 sezione del relativo albo.».
 - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
 e dell'artigianato in data 30 aprile 1985 (pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  11 maggio  1985,  n.  110) concerne la
 «Costituzione  e funzionamento del fondo di garanzia di cui
 all'art.  4,  lettera  f), della legge 28 novembre 1984, n.
 792».
 
 
 
 
 |  | Art. 344. 
 Periti di assicurazione gia' iscritti
 
 1.   I  periti  di  assicurazione  che  esercitano  l'attivita'  di accertamento   e   stima   dei   danni   alle  cose  derivanti  dalla circolazione,  dal  furto  e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti  nel  ruolo  di  cui  all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992,   n.   166,   sono   iscritti  di  diritto  al  ruolo  previsto dall'articolo 156.
 
 
 
 Nota all'art. 344:
 -  Per  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
 vedi le note all'art. 341.
 
 
 
 
 |  | Art. 345. 
 Istituzioni e enti esclusi
 
 1.  Sono  esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
 a) le   Amministrazioni   pubbliche,   gli   enti  di  previdenza amministrati  per  legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli  istituti,  gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono,   in   favore  dei  lavoratori  o  di  singole  categorie professionali,  forme  di  previdenza  e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
 b) la  Cassa  di  previdenza  per  l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
 c) la  SACE  Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente  alle  attivita'  che  beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
 d) il  Fondo di solidarieta' nazionale per la riassicurazione dei rischi  agricoli  istituito  presso  l'ISMEA  dall'articolo 127 delle legge  23 dicembre  2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del   decreto-legge   13 settembre   2002  n.  200,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
 e) gli  enti  che  garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso  qualora  le  prestazioni  siano  erogate in natura o qualora l'importo  della  prestazione  non superi il valore medio delle spese funerarie  determinato  nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  d),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
 f) le  societa' di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile  1886,  n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore  degli  iscritti  di  capitali  o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
 g) le  associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi  della  legge  7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre   1919,  n.  1759,  modificato  dal  regio  decreto-legge 21 ottobre  1923,  n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925,  n.  473,  a  sua  volta  modificata  dall'articolo 9 del regio decreto-legge   12 luglio  1934,  n.  1290,  convertito  dalla  legge 12 febbraio 1935, n. 303.
 2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma 1, la SACE S.p.a. e' sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.  Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice  le  attivita'  della  SACE  S.p.a.  che non beneficiano della garanzia dello Stato.
 3.  Le societa' di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono  impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o  rendite  complessivamente  superiori  a euro centomila per ciascun esercizio  sono  sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.  Qualora  le  medesime  societa'  stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le  informazioni  di  cui  al  titolo  IX,  capo III, e XII in quanto compatibili.
 4.  Le  casse  di  assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
 
 
 
 Note all'art. 345:
 - Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 (pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale  29 dicembre  1934,  n.  305),
 concerne il «Riconoscimento giuridico ed approvazione dello
 statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I».
 -  La  legge  24 maggio  1977, n. 227 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  27 maggio 1977, n. 143), concerne le «
 Disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento dei
 crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
 all'esecuzione    di   lavori   all'estero   nonche'   alla
 cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
 internazionale».
 -  La  legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concerne
 le  «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
 pluriennale   dello  Stato  (legge  fmanziaria  2001)»;  in
 particolare l'art. 127 e' il seguente:
 «Art.  127  (Nuove  norme  procedurali  in  materia  di
 assicurazioni agricole agevolate). - 1. (Abrogato).
 2.  I  contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
 324,  che  possono  essere stipulati anche da cooperative e
 loro  consorzi,  autorizzate  dalle regioni in cui hanno la
 sede  legale,  possono  riguardare anche la copertura della
 produzione  complessiva  aziendale danneggiata dall'insieme
 delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
 loro  consorzi  nei  limiti  delle  previsioni  statutarie,
 possono  istituire  fondi  rischi di mutualita' ed assumere
 iniziative  per  azioni  di  mutualita'  e  solidarieta' da
 attivare  in caso di danni alle produzioni degli associati.
 Il  concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione
 finanziaria  annuale  del fondo e' contenuto nei limiti dei
 parametri    contributivi   stabiliti   per   i   contratti
 assicurativi,   applicati   ai   valori   delle  produzioni
 garantite  dal  fondo  stesso e non deve superare l'importo
 versato  dal  socio  aderente  alle  azioni di mutualita' e
 solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo
 sono  stabilite  con  decreto  del Ministro delle politiche
 agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
 autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Entro il 31 gennaio di
 ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,
 d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio
 decreto,   stabilisce  la  quota  di  stanziamento  per  la
 copertura  dei  rischi agricoli da destinare alle azioni di
 mutualita' e solidarieta'.
 3.  I  valori delle produzioni assicurabili con polizze
 agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
 politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
 31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
 delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
 produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
 informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
 sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
 riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
 istituito  presso  l'ISMEA  un fondo per la riassicurazione
 dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
 agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
 i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
 di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
 del fondo.
 4 - 8. (Abrogati).
 9.  Le  spese  derivanti  dall'attuazione  del presente
 articolo,  sono  comprese  nell'ambito  degli  stanziamenti
 annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».
 -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
 22 dicembre   1986,   n.  917  (pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   31 dicembre   1986,   n.  302,  S.O.)  concerne
 l'«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
 in particolare l'art. 15 e' il seguente:
 «Art.  15  (Detrazioni  per  oneri).  - 1. Dall'imposta
 lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
 seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
 deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
 concorrono a formare il reddito complessivo:
 a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,
 nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
 indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
 dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
 ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
 di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
 agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
 dichiarati;
 b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
 nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
 indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
 dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
 ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
 di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
 da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
 immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
 anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
 milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
 essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
 data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
 tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
 l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
 nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
 capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
 oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
 locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
 mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
 di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
 e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
 adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
 si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
 familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
 oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
 la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
 dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
 tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
 ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
 condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
 caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
 ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
 concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
 spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
 e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
 dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
 mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
 di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
 interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
 sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
 complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
 alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
 cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
 nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
 costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
 oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
 ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
 mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
 puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
 quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
 dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
 le quote;
 c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
 250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
 spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
 indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
 chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
 dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
 mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
 alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
 informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
 possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
 della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono
 integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
 soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
 impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
 motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
 articoli 53,  comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
 lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
 1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
 funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
 capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
 compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
 purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
 all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
 285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
 vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
 rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
 del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
 locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
 rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
 del Ministro delle finanze.
 La  detrazione spetta una sola volta in un periodo di
 quattro  anni,  salvo  i  casi in cui dal Pubblico registro
 automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato
 cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo
 veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
 milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto
 veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
 spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va
 detratto  l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
 alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in
 quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. La
 medesima  ripartizione  della  detrazione  in quattro quote
 annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
 altre  spese  di cui alla presente lettera, nel caso in cui
 queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
 30  milioni  annue.  Si  considerano  rimaste  a carico del
 contribuente  anche  le  spese  rimborsate  per  effetto di
 contributi  o premi di assicurazione da lui versati e per i
 quali  non  spetta  la  detrazione d'imposta o che non sono
 deducibili  dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
 concorrono  a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
 carico  del contribuente le spese rimborsate per effetto di
 contributi  o  premi  che,  pur  essendo  versati da altri,
 concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
 lavoro  ne  abbia  riconosciuto  la  detrazione  in sede di
 ritenuta;
 c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
 750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
 Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
 tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
 delle predette spese;
 c-ter)   le   spese   sostenute   per  i  servizi  di
 interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
 sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
 d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della
 morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
 di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
 milioni di lire per ciascuna di esse;
 e)  le  spese  per  frequenza  di corsi di istruzione
 secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
 quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
 statali;
 f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il
 rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
 al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
 autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
 quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
 di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
 non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
 Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
 vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono
 stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
 contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
 Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
 assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
 anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
 datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
 ritenuta;
 g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
 manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
 sensi  della  legge  1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
 del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
 nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
 delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
 risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
 competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
 culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
 congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
 del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
 non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
 senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
 i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
 degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
 diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
 mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
 di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
 ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
 ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
 violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
 detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
 inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
 dichiarazione dei redditi;
 h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
 Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali. di
 enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
 appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
 culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
 legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
 o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
 documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
 che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
 effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
 la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
 indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
 nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
 1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
 l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
 esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
 delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
 eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
 manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
 anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
 studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
 le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
 culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
 competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
 i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
 culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
 spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
 culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
 affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
 associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e
 delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
 nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
 erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non
 imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
 Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
 termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
 dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
 territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
 essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
 fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
 l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
 ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
 centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
 Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
 erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
 entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
 normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
 convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
 lettera h);
 i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non
 superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
 dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
 fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
 scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
 spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
 strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
 strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
 settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
 tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
 dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
 totalita', all'entrata dello Stato.
 i-bis)  le  erogazioni  liberali in denaro, per importo
 non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
 organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
 delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
 fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, nei
 Paesi    non   appartenenti   all'Organizzazione   per   la
 cooperazione  e  lo  sviluppo  economico  (OCSE)  nonche' i
 contributi  associativi,  per  importo  non  superiore  a 2
 milioni  e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di
 mutuo  soccorso  che  operano esclusivamente nei settori di
 cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
 di  assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
 impotenza  al  lavoro  o  di  vecchiaia, ovvero, in caso di
 decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
 consentita   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
 erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
 ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
 pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo
 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
 a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
 di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi
 dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 i-ter)  le erogazioni liberali in denaro per un importo
 complessivo  in  ciascun  periodo d'imposta non superiore a
 1.500   euro,  in  favore  delle  societa'  e  associazioni
 sportive  dilettantistiche,  a condizione che il versamento
 di  tali  erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio
 postale   ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
 decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da
 adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
 23 agosto 1988, n. 400;
 i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
 importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
 associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
 previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
 l'ultimo periodo della lettera i-bis).
 1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
 dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra
 100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante
 versamento bancario o postale.
 1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone
 fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
 concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per
 cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
 di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
 nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
 di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel
 territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle
 Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel
 territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in
 dipendenza  di  mutui  contratti,  a partire dal 1° gennaio
 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
 immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con
 decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
 modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la
 detrazione di cui al presente comma.
 1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura
 forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
 vedenti per il mantenimento dei cani guida.
 2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
 comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
 nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si
 trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
 gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
 stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera  c) del
 medesimo  comma  1  sostenuti  nell'interesse delle persone
 indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni
 previste  dal  comma  3  del  medesimo articolo, affette da
 patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla
 partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta
 per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse
 dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
 tali   patologie,   ed   entro  il  limite  annuo  di  lire
 12.000.000.
 3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),
 h-bis),  i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
 societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
 singoli   soci   nella   stessa  proporzione  prevista  nel
 menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
 -  La  legge  15 aprile 1886, n. 3818 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 aprile  1886,  n.  100) concerne la
 «Costituzione legale delle societa' di mutuo soccorso».
 -  La  legge  7 luglio  1907,  n. 526 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  26 luglio  1907,  n.  177) concerne le
 «Disposizioni  a  favore delle piccole societa' cooperative
 agricole  e  delle  piccole  associazioni agricole di mutua
 assicurazione».
 -  Il  regio  decreto-legge  2 settembre  1919, n. 1759
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 ottobre 1919, n.
 245)  concerne l'«Ordinamento delle Associazioni agrarie di
 mutua  assicurazione»;  e'  stato convertito dalla legge 17
 aprile 1925, n. 473.
 
 
 
 
 |  | Art. 346. 
 Attivita' di assistenza prestata da enti e societa' non assicurative
 
 1.  Non  costituisce  esercizio  di attivita' assicurativa nel ramo assistenza:
 a) la  prestazione  di  servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di semplice intermediario, di un aiuto;
 b) l'attivita'  di assistenza effettuata da un soggetto residente o  avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione  che  l'attivita'  stessa  risulti  limitata alle seguenti prestazioni:
 1)  soccorso  sul  posto,  effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
 2)  trasporto  del veicolo fino all'officina piu' vicina o piu' idonea  ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola  con  lo  stesso  mezzo  di  soccorso,  del  conducente  e dei passeggeri  fino  al  luogo  piu'  vicino,  dal  quale  sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
 2.  La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il  soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un  organismo,  analogo  ad  altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza e' membro, che fornisce la prestazione in base ad un  accordo  di  reciprocita'  con l'organismo nazionale, su semplice presentazione  della  tessera  di  membro  e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
 3.  L'attivita'  di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata  da  un'impresa  di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa  nel  ramo  assistenza  e,  fatto  salvo quanto previsto all'articolo  2,  comma  5,  puo'  essere  fornita  solo  da  imprese autorizzate al ramo 18.
 4.  L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di  esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII,  relative  all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attivita'  di  assistenza,  allorche' l'attivita' comporti soltanto prestazioni  in  natura,  sia  limitata  ad  un  ambito  territoriale puramente  locale  e  l'importo  complessivo  annuale  dei ricavi non superi duecentomila euro.
 |  | Art. 347. 
 Potesta' legislativa delle Regioni
 
 1.  Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettere  e) ed l), della Costituzione.
 2.  Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base  alle  norme  di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie  regolate  dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione   nel   rispetto   delle  disposizioni  di  principio  non derogabili contenute nel codice medesimo.
 3.  Sono  riservati  alla  competenza  del Ministro delle attivita' produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i  provvedimenti  nei  confronti  delle imprese di assicurazione e di riassicurazione   ammesse  al  mutuo  riconoscimento,  delle  imprese comunitarie  che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento  o  di  prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari  di  assicurazione  e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
 4.  Nei  casi  in  cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti  nei  confronti  delle mutue di assicurazione di cui al titolo  IV,  con  particolare  riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita',  all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento  del  portafoglio,  di  trasformazione  e  di fusione o scissione,   l'ISVAP   esprime,  ai  fini  di  vigilanza,  un  parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
 5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
 |  | Art. 348. 
 Esercizio congiunto dei rami vita e danni
 
 1.  In  deroga  all'obbligo  di  limitazione  dell'oggetto  sociale all'esercizio  dei  rami  vita  o  dei  rami  danni,  della  relativa riassicurazione  e delle operazioni connesse a tali attivita', di cui all'articolo  11,  comma  2,  e' consentito l'esercizio congiunto dei rami  vita  e  danni  alle  imprese  a cio' autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
 2.  L'impresa  che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami  vita  e  danni  ha  l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attivita',   una   gestione   distinta.   L'ISVAP   stabilisce,   con regolamento,  i  criteri  e  le  modalita'  di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
 a) indicare  nello  statuto quale parte del capitale, o del fondo di  garanzia  se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali e' attribuita a ciascuna gestione;
 b) tenere  le  scritture  contabili  in  modo  che,  per ciascuna gestione,  siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilita' del margine di solvibilita' richiesto;
 c) attribuire   gli   elementi   costitutivi   del   margine   di solvibilita',   specifici   di  ciascuna  attivita',  al  margine  di solvibilita' della corrispondente gestione.
 3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo', previa  autorizzazione  dell'ISVAP,  utilizzare  per  l'una o l'altra gestione  gli  elementi  costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilita' disponibile.
 4.  Le  imprese  di  assicurazione  con  sede legale in altri Stati membri,  che  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente codice operano  in  regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono  autorizzate  nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno  o  piu'  rami  vita  e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi  rami  nel  territorio  della  Repubblica  sia  in regime di stabilimento che in regime di liberta' di prestazione di servizi.
 5.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle imprese  che  successivamente  alla  data  di  cui al comma 1 vengono autorizzate  ad  esercitare  congiuntamente  i  rami  vita  e  i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al  comma  2,  lettera  b),  con  il  bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
 |  | Art. 349. 
 Imprese  di  assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
 elvetica
 
 1.  Le  imprese  di  assicurazione  che  hanno  sede  legale  nella Confederazione  elvetica  e  che  intendono esercitare nel territorio della  Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui  al  capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
 2.  Le  imprese  di  cui  al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorita' competente che  attesti  che  l'impresa  dispone  del  margine  di  solvibilita' calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
 3.  Ai  fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma  1  possono  attribuire  alla  sede  secondaria  stabilita  nel territorio  della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle  societa'  del  gruppo  con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa  capogruppo e' iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
 |  | Art. 350. 
 Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il
 ruolo dei periti assicurativi
 
 1.  I  provvedimenti  adottati  dall'ISVAP  a norma del capo II del titolo  IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro  degli  intermediari  di  assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
 2.  I  provvedimenti  adottati  dall'ISVAP  a norma del capo VI del titolo  X  in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
 |  | Art. 351. 
 Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
 
 1.  L'articolo  4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente:
 «Art.  4  (Funzioni  dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa  dell'Unione  europea in materia assicurativa e nell'ambito delle  linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le  funzioni  di  vigilanza  previste  nel codice delle assicurazioni private.
 2.  L'ISVAP  svolge  attivita'  consultiva  e  di  segnalazione nei confronti  del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
 3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attivita' svolta.
 4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP e' soggetto al controllo della Corte dei conti.».
 2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982,  n.  576,  le  parole:  «del  contributo  determinato  ai sensi dell'articolo  25»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
 3.  Nell'articolo  23,  primo  comma,  primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all'articolo 67, primo comma, del testo  unico  delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,  n.  449,  e  successive  modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti:   «agli   articoli 335,   336   e   337  del  codice  delle assicurazioni private».
 4.  Nell'articolo  29,  primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576,  le  parole:  «del  contributo di vigilanza versato annualmente, dagli  enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente  legge,  ai  sensi  dell'articolo 67, primo comma, del testo unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959,  n.  449,  e  successive  modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti:  «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui  agli  articoli 335,  336  e  337  del codice delle assicurazioni private».  Nel  secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze».
 5.  Dopo  l'articolo  1  del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e' inserito il seguente:
 «Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16,  17,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si  intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui   all'articolo  90,  comma  1,  del  codice  delle  assicurazioni private.».
 6.  Nel  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n. 173, le parole: «titoli  quotati  in  borsa»  sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
 7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'articolo  89,  comma 1, del codice delle assicurazioni private».
 8.  Nel  comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173, le parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo  17 marzo  1995,  n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  41,  commi  1  e  2,  del  codice  delle assicurazioni private».
 9.  Il  comma  5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  e'  sostituito  dal seguente: «5. E' eccezionalmente consentito  il  trasferimento  di  investimenti  dalla  classe D alla classe  C  dell'attivo,  sulla  base del valore corrente rilevato nel momento   del  trasferimento,  qualora  si  determini  un  valore  di attivita' superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della  liberazione  dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote  di attivita', nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota  integrativa  deve  indicare  le  motivazioni  del trasferimento operato,    nonche'    specificare    l'importo    e   la   tipologia dell'investimento.».
 10.  Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e  2, del presente decreto, nonche' quelle previste agli articoli 23, comma  2,  24,  25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come   modificati   dall'articolo   80  del  presente  decreto»  sono sostituite   dalle   seguenti:  «all'articolo  36  del  codice  delle assicurazioni private».
 11.  Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le  parole:  «agli  articoli 24  e  25  del  decreto legislativo  17  marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del  presente  decreto,  nonche'  quella prevista all'articolo 34 del presente  decreto»  sono  sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
 12.  Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  175» sono sostituite dalle seguenti:   «di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del  codice  delle assicurazioni  private»  e  le  parole:  «che  rientrano nel campo di applicazione  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
 13.  Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente   decreto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «di  cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
 14.  Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  173,  le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente   decreto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:  «di  cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
 
 
 
 Nota all'art. 351:
 -  La  legge  12 agosto  1982, n. 576 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  20 agosto  1982,  n.  229) concerne la
 «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
 
 
 
 
 |  | Art. 352. 
 Coordinamento formale con altre norme di legge
 
 1.  Nel  comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati  personali  le  parole:  «dell'articolo  2,  comma 5-quater, del decreto-legge  28 marzo  2000,  n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  135  del  codice  delle assicurazioni private».
 2.  Nell'articolo  2,  comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio  2005,  n.  38,  le  parole:  «del decreto legislativo 26 maggio  1997,  n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle  assicurazioni  private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  142, le parole: «dei decreti  legislativi  17  marzo  1995,  n. 174 e 175» sono sostituite dalle  seguenti:  «dell'articolo  1,  comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».
 3.  Nell'articolo  1,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio   2005,   n.  142,  le  parole:  «lettera  e)  del  decreto legislativo  17  aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo   1,   comma   1,   lettera cc),   del   codice  delle assicurazioni private».
 4.  Nell'articolo  1,  comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative  disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».
 5.  Nell'articolo  1,  comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
 6.  Nell'articolo  1,  comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le  parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
 7.  Nell'articolo  13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni  private,  incluse  le  disposizioni  di cui alla legge 12 agosto  1982,  n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII,  capo  III,  e  dal  titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
 8.  Sono  fatti  salvi  i  poteri  attribuiti  alla  Commissione di vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
 
 
 
 Nota all'art. 352:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del  decreto
 legislativo  n.  196 del 2003, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la vigilanza
 sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
 (ISVAP)  definisce con proprio provvedimento le procedure e
 le  modalita'  di  funzionamento  della  banca  di dati dei
 sinistri  istituita  per  la  prevenzione e il contrasto di
 comportamenti  fraudolenti  nel settore delle assicurazioni
 obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
 Italia,   stabilisce   le   modalita'   di   accesso   alle
 informazioni  raccolte  dalla  banca  dati  per  gli organi
 giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
 materia   di   prevenzione  e  contrasto  di  comportamenti
 fraudolenti  nel  settore delle assicurazioni obbligatorie,
 nonche'   le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso  alle
 informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
 2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
 al  comma  1  dei  dati  personali  sono  consentiti per lo
 svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
 3.  Per  quanto  non  previsto dal presente articolo si
 applicano le disposizioni previste dall'art. 135 del codice
 delle assicurazioni private.».
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  28  febbraio  2005, n. 38, come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  2  (Ambito  di  applicazione)  -  1. Il presente
 decreto si applica a:
 a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
 alla  negoziazione  in  mercati  regolamentati di qualsiasi
 Stato  membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
 alla lettera d);
 b) le  societa'  aventi  strumenti finanziari diffusi
 tra  il  pubblico di cui all'art. 116 del testo unico delle
 disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
 cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, e
 successive  modificazioni,  diverse  da  quelle di cui alla
 lettera d);
 c) le  banche  italiane  di  cui all'art. 1 del testo
 unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia di cui
 al   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
 successive    modificazioni;    le   societa'   finanziarie
 capogruppo  dei  gruppi  bancari  iscritti nell'albo di cui
 all'art.  64  del  decreto  legislativo n. 385 del 1993; le
 societa'  di  intermediazione  mobiliare di cui all'art. 1,
 comma  1,  lettera  e),  del  decreto legislativo n. 58 del
 1998; le societa' di gestione del risparmio di cui all'art.
 1,  lettera  o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le
 societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107
 del  decreto  legislativo  n. 385 del 1993; gli istituti di
 moneta  elettronica  di  cui  al  titolo  V-bis del decreto
 legislativo n. 385 del 1993;
 d) le  societa'  che  esercitano  le  imprese incluse
 nell'ambito  di  applicazione  dell'art. 88, commi 1 e 2, e
 quelle  di  cui  all'art.  95,  comma  2,  del codice delle
 assicurazioni private»;
 e) le   societa'   incluse,   secondo   i  metodi  di
 consolidamento  integrale,  proporzionale  e del patrimonio
 netto,  nel  bilancio  consolidato  redatto  dalle societa'
 indicate  alle  lettere  da  a) a d), diverse da quelle che
 possono  redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
 dell'art.  2435-bis  del codice civile, e diverse da quelle
 indicate alle lettere da a) a d);
 f) le   societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
 lettere  da  a)  ad  e)  e  diverse  da  quelle che possono
 redigere   il   bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi
 dell'art.  2435-bis  del  codice  civile,  che  redigono il
 bilancio consolidato;
 g) le   societa'  diverse  da  quelle  indicate  alle
 lettere  da  a)  ad  f)  e  diverse  da  quelle che possono
 redigere   il   bilancio  in  forma  abbreviata,  ai  sensi
 dell'art. 2435-bis del codice civile.».
 - Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto
 legislativo  30 maggio  2005,  n.  142, come modificati dal
 presente decreto:
 «Art. 1 (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto
 si intende per:
 a) testo  unico  bancario, di seguito denominato TUB:
 il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
 successive modificazioni;
 b) testo  unico  della finanza, di seguito denominato
 TUF:  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58, e
 successive modificazioni;
 c) banca:  l'impresa  di  cui  all'art.  1,  comma 1,
 lettera b), del TUB;
 d) istituto   di   moneta   elettronica,  di  seguito
 denominato  IMEL:  l'impresa  di  cui  all'art. 1, comma 2,
 lettera h-bis), del TUB;
 e) impresa  di  assicurazione:  l'impresa autorizzata
 all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa   ai   sensi
 dell'art.   1,  comma  1,  lettera  t),  del  codice  delle
 assicurazioni private;
 f) imprese di investimento: le imprese i cui all'art.
 1, comma 1, lettera h), de TUF;
 g)   impresa   regolamentata:  una  banca,  un  IMEL,
 un'impresa  di  assicurazione o un'impresa di investimento,
 autorizzati  in  Italia  o  in  un  altro Paese dell'Unione
 europea;
 h) societa'  di gestione patrimoniale: le societa' di
 gestione  di  cui all'art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis),
 del TUF;
 i) impresa   di   riassicurazione:  un'impresa,  come
 definita  dall'art.  1,  comma  1,  lettera cc), del codice
 delle assicurazioni private;
 l) norme  settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle
 assicurazioni private;
 m) settore  finanziario: il settore composto di una o
 piu' delle seguenti imprese:
 1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario
 di  cui  agli  articoli 106  o  107 del TUB o un'impresa di
 servizi  bancari ausiliari di cui all'art. 1, paragrafo 23,
 della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento
 europeo e del Consiglio (settore bancario);
 2)   un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa  di
 riassicurazione    o   una   societa'   di   partecipazione
 assicurativa (settore assicurativo);
 3) un'impresa di investimento o un ente finanziario
 ai   sensi   dell'art.  1,  paragrafo  5,  della  direttiva
 2000/12/CE (settore servizi di investimento);
 4)   una  societa'  di  partecipazione  finanziaria
 mista;
 n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
 soddisfi le condizioni di cui all'art. 3;
 o)  settore  finanziario  di  maggiori dimensioni: il
 settore   finanziario   all'interno   di   un  conglomerato
 finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
 piu'  elevato;  ai  fini  di  tale  valutazione, il settore
 bancario   e   quello  dei  servizi  di  investimento  sono
 considerati congiuntamente;
 p) settore   finanziario  di  minori  dimensioni:  il
 settore   finanziario   all'interno   di   un  conglomerato
 finanziario con il valore medio di cui all'art. 3, comma 3,
 meno  elevato;  ai  fini  di  tale  valutazione, il settore
 bancario   e   quello  dei  servizi  di  investimento  sono
 considerati congiuntamente;
 q) impresa  madre:  l'impresa  che controlla un'altra
 impresa  ai  sensi  dell'art.  26  del  decreto legislativo
 9 aprile   1991,  n.  127,  e  ogni  impresa  che  eserciti
 un'influenza   dominante   su  un'altra  impresa  ai  sensi
 dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma 2, del
 codice delle assicurazioni private;
 r) impresa  figlia:  un'impresa soggetta al controllo
 di  un'altra  impresa  ai  sensi  dell'art.  26 del decreto
 legislativo  9 aprile 1991, n. 127, nonche' ogni impresa su
 cui  un'impresa  madre  eserciti  un'influenza dominante ai
 sensi  dell'art. 23, comma 2, del TUB e dell'art. 72, comma
 2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese
 figlie di imprese sono parimenti considerate imprese figlie
 dell'impresa madre che e' a capo di tali imprese;
 s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
 titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
 una  situazione di legame durevole con esse, sono destinati
 a  sviluppare  l'attivita' del partecipante. Si ha comunque
 partecipazione   quando  un  soggetto  e',  direttamente  o
 tramite  un  legame  di controllo, titolare di almeno il 20
 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 t)  gruppo:  un  insieme  di  imprese  composto dalla
 impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa' in cui
 l'impresa   madre   o   le  imprese  figlie  detengono  una
 partecipazione,  nonche' dalle imprese soggette a direzione
 unitaria  in  virtu'  di accordi o clausole statutarie e da
 quelle  in  cui  gli organi di amministrazione, direzione e
 controllo  sono  costituiti  in  maggioranza  dalle  stesse
 persone;
 u)  stretti  legami:  i legami tra due o piu' persone
 fisiche o giuridiche consistenti in:
 1)  una  partecipazione, ossia il fatto di detenere
 direttamente,  o  tramite un legame di controllo, il 20 per
 cento  o  piu'  dei  diritti  di  voto  o  del  capitale di
 un'impresa;
 2)  un  legame di controllo come definito dall'art.
 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
 3)  una  situazione  nella quale due o piu' persone
 fisiche  o  giuridiche  siano legate in modo duraturo a una
 stessa persona da un legame di controllo;
 v) societa'   di  partecipazione  finanziaria  mista:
 un'impresa  madre, diversa da un'impresa regolamentata, che
 insieme  con  le  sue imprese figlie, di cui almeno una sia
 un'impresa  regolamentata  con  sede principale nell'Unione
 europea,  e  con  altre imprese costituisca un conglomerato
 finanziario;
 z) autorita'  competenti:  le autorita' nazionali dei
 Paesi  dell'Unione  europea  preposte,  in forza di legge o
 regolamento,  all'esercizio  della  vigilanza sulle banche,
 sugli  IMEL,  sulle imprese di assicurazione, sulle imprese
 di  investimento,  sia  a livello di singola impresa che di
 gruppo;
 aa) autorita' competenti rilevanti:
 1)  le  autorita'  competenti dei Paesi dell'Unione
 europea preposte all'esercizio della vigilanza settoriale a
 livello   di  gruppo  su  qualsiasi  impresa  regolamentata
 appartenente ad un conglomerato finanziario;
 2)  il  coordinatore  se diverso dalle autorita' di
 cui al numero 1;
 3)  le  altre  autorita' competenti interessate, se
 ritenuto necessario dalle autorita' di cui ai numeri 1 e 2;
 queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
 mercato  delle  imprese  regolamentate  del conglomerato in
 altri  Stati  comunitari,  specie  se  essa supera il 5 per
 cento,  e  dell'importanza  all'interno del conglomerato di
 qualsiasi  impresa regolamentata che abbia sede in un altro
 Stato membro;
 bb)  autorita' di vigilanza italiane: le autorita' di
 vigilanza   italiane   competenti   sui  settori  bancario,
 assicurativo e dei servizi di investimento;
 cc)  operazioni  intragruppo:  tutte le operazioni in
 cui  l'adempimento  di  un'obbligazione,  contrattuale o di
 altra  natura,  dietro  pagamento  o  a  titolo gratuito, a
 favore  delle  imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un
 conglomerato    finanziario    dipende,    direttamente   o
 indirettamente,  da  altre imprese dello stesso gruppo o da
 qualsiasi  persona  fisica  o giuridica legata alle imprese
 appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
 dd)  concentrazione  dei rischi: tutte le esposizioni
 con  un  rischio  di  perdita  potenziale  per  le  imprese
 appartenenti  a  uno  stesso  conglomerato  finanziario, di
 portata   tale   da  compromettere  la  solvibilita'  o  la
 posizione  finanziaria generale delle imprese regolamentate
 appartenenti  al  conglomerato;  tali  esposizioni  possono
 essere  dovute a rischio di credito/controparte, rischio di
 investimento,  rischio  assicurativo,  rischio  di mercato,
 altri  rischi  oppure ad una combinazione o interazione dei
 rischi precedenti;
 ee)    requisiti    di    adeguatezza    patrimoniale
 complessivi:   l'ammontare   minimo  dei  fondi  propri  di
 un'impresa  regolamentata  a  fronte dei rischi complessivi
 della  propria  attivita', calcolato per le singole imprese
 in base alle rispettive norme settoriali;
 ff)    vigilanza    supplementare    a   livello   di
 conglomerato:  la  vigilanza  ulteriore,  rispetto a quella
 prevista  da  ogni ordinamento nazionale di settore, che si
 effettua   considerando   unitariamente   il   conglomerato
 finanziario, ai fini stabiliti all'art. 2, comma 1.».
 «Art.  13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione)
 -  1.  In  caso  di  mancata  osservanza  dei  requisiti di
 vigilanza  supplementare  di cui agli articoli da 7 a 10 da
 parte   delle  imprese  regolamentate  appartenenti  ad  un
 conglomerato  finanziario  o  qualora  tali requisiti siano
 rispettati  ma  la  solvibilita'  sia  comunque compromessa
 oppure    qualora    le   operazioni   intragruppo   o   la
 concentrazione   dei   rischi  compromettano  la  posizione
 finanziaria   delle  imprese  regolamentate,  le  autorita'
 competenti,  anche  su  richiesta del coordinatore, possono
 adottare:
 a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I,
 II e III del TUB;
 b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del
 TUF;
 c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III,
 e  dal  Titolo  XVI,  capi I, II, III e IV del codice delle
 assicurazioni private.
 2.  Il  comma  1  si  applica  anche  alle  societa' di
 partecipazione  finanziaria mista aventi sede in Italia e i
 provvedimenti   applicabili   sono   quelli  di  competenza
 dell'autorita'  di vigilanza individuata ai sensi dell'art.
 11, comma 2.
 3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1, nei confronti delle
 societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in
 un  altro  Paese  dell'Unione  europea,  appartenenti ad un
 conglomerato finanziario, l'autorita' di vigilanza italiana
 che   svolge   funzioni   di   coordinatore  puo'  chiedere
 all'autorita'    di    vigilanza    estera   competente   i
 provvedimenti  necessari  a  rimediare  alla situazione nel
 piu' breve tempo possibile.
 4.  Per  le specifiche finalita' di questo articolo, il
 coordinatore  e  le  altre autorita' competenti interessate
 concludono  specifici  accordi  di  coordinamento.  Per  la
 definizione  dei provvedimenti nei confronti delle societa'
 di   partecipazione   finanziaria  mista,  gli  accordi  di
 coordinamento  sono  conclusi  con l'autorita' di vigilanza
 competente  sulla  verifica dei requisiti di onorabilita' e
 di professionalita'.».
 -  La  legge  23 agosto  2004, n. 243 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  21 settembre 2004, n. 222) concerne le
 «Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
 settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
 previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
 riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
 obbligatoria».
 
 
 
 
 |  | Art. 353. 
 Integrazioni  alle  disposizioni relative all'imposta sui premi delle
 assicurazioni private
 
 1.  Dopo  l'articolo  1  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
 «Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli  a  motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della  responsabilita'  civile per i danni causati dalla circolazione dei  veicoli  e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura  del  dodicivirgolacinque  per  cento. Tale misura resta ferma anche  nel  caso  in  cui  con  lo stesso contratto siano assicurati, insieme  al  rischio della responsabilita' civile, anche altri rischi inerenti  al  veicolo  o  al  natante  o  ai danni causati dalla loro circolazione.
 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti  di  assicurazione  di  cui al precedente comma, rilasciate all'impresa  assicuratrice  dall'assicurato  o dal danneggiato o loro aventi  causa,  anche  se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo  e  anche  se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
 3.  Tutte  le  operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti  corrisposti  dal  Fondo di garanzia delle vittime della strada,   nonche'   quelli   inerenti   i   rapporti   fra  CONSAP  - Concessionaria   servizi   assicurativi   pubblici  S.p.a.,  gestione autonoma  del  Fondo  di  garanzia  delle  vittime  della strada e le imprese  assicuratrici,  sono  esenti  da  qualsiasi  tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.».
 2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e'  inserita  la  voce:  «assicurazioni  assistenza»  ed  e' prevista un'aliquota pari al dieci per cento.
 3.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
 «Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel   caso   di  subentro  di  un  assicuratore  in  un  rapporto  di coassicurazione  non  e'  dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.».
 4.  Dopo  l'articolo  4  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
 «Art.  4-bis  (Imposta  sui  premi dovuta sui contratti conclusi da imprese  che  operano  in  libera  prestazione  di  servizi). - 1. Le imprese  che  intendono  operare  nel  territorio della Repubblica in libera  prestazione  di  servizi  devono  nominare  un rappresentante fiscale  ai  fini  del  pagamento  dell'imposta  prevista dalla legge 29 ottobre  1961,  n.  1216,  e  successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
 2.  Il  rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato  e  la  nomina  deve  essere  comunicata  al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.
 3.  Le  imprese  di  cui  al comma 1, che dispongono nel territorio della  Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
 4.  Il  rappresentante  fiscale  deve  tenere  un  registro, in cui vengono  elencati  distintamente  i contratti assunti dall'impresa in regime  di  stabilimento  e di liberta' di prestazione di servizi con l'indicazione  per ciascuno di essi delle generalita' del contraente, del  numero  del  contratto,  della data di decorrenza e di quella di scadenza,  della  natura  del  rischio assicurato, dell'ammontare del premio  o  delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare  di  questa.  Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico  con  riguardo  alla  data di incasso del premio, o della rata  di  premio,  e  i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese  successivo  alla  predetta  data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
 5.  Il  rappresentante  deve  presentare  ogni  mese  al competente ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  di  Roma la denuncia dei premi incassati  nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.
 6.  Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».
 5.  Dopo  l'articolo  6  della  legge  29 ottobre 1961, n. 1216, e' inserito il seguente:
 «Art.  6-bis  (Imposta  sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione  comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di  coassicuratore  delegatario,  se  stabilita nel territori o della Repubblica,  e' tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge  sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto  stipulato con le modalita' ed alle condizioni previste per la  coassicurazione  comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se  non  e'  stabilita  nel  territorio della Repubblica, e' tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».
 
 
 
 Nota all'art. 353:
 -  La  legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  2 dicembre  1961,  n. 299) concerne le
 «Nuove  disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
 private e di contratti vitalizi».
 
 
 
 
 |  | Art. 354 Norme espressamente abrogate
 
 1.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
 il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
 il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
 la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
 il  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
 il  decreto-legge  26  settembre  1978,  n.  576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
 la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
 gli  articoli  5,  commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
 la legge 28 novembre 1984. n. 792;
 la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
 la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
 la legge 7 agosto 1990, n. 242;
 la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
 il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
 l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
 gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
 il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
 il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
 l'articolo  12  del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
 il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli  2,  4,  5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23,  24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
 l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
 l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
 l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 il   decreto-legge   28   marzo  2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
 l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
 il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
 gli  articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
 l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
 il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
 il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
 l'articolo  9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
 2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano  inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
 3.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da   regolamenti   o   da   altre  norme  si  intende  riferito  alle corrispondenti  disposizioni  del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle  norme  abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto   compatibili,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei provvedimenti   adottati   ai   sensi   del   presente  codice  nelle corrispondenti  materie  e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura  sanzionatoria  prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui  ai  capi  II,  III,  IV  e  V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
 5.  Rimangono  in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti  provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti: a) i   decreti   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
 dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  141  del  4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972,
 adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.
 990; b) il  decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
 del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e con il Ministro delle
 attivita'  produttive,  in  data  3  luglio 2003, pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  211  dell'11  settembre 2003, adottato ai
 sensi  dell'articolo  5  della  legge  5  marzo  2001, n. 57, come
 modificato  dall'articolo  23,  comma  3,  della legge 12 dicembre
 2002, n. 273.
 6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui  alla  legge  23  luglio  2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie  competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico  regolamento  per  ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
 7.  I  contratti  gia'  conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
 
 
 
 Note all'art. 354:
 -  Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi
 le note alle premesse.
 -  Il  regio  decreto 23 marzo 1922, n. 387 (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  6 aprile  1922, n. 81) concerne
 l'"Istituzione  di  un  Casellario centrale generale per la
 raccolta  e  la  conservazione delle schede relative a casi
 d'infortunio  sul  lavoro  i  quali  importino  invalidita'
 permanente".
 -  Per  il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, vedi le
 note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse.
 -  Per  la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note
 alle premesse.
 -  Per  il  decreto-legge  23 dicembre  1976,  n.  857,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
 1977, n. 39, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto-legge  26 settembre  1978,  n. 576,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre
 1978, n. 738, vedi le note alle premesse.
 -  Per  la  legge  7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note
 alle premesse.
 - Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge
 n. 576 del 1982, come modificati dal presente decreto:
 "Art.   5  (Poteri  dell'ISVAP).  -  Il  presidente,  i
 componenti   del   consiglio   e  i  funzionari  dell'ISVAP
 nell'esercizio  delle  funzioni  sono  pubblici ufficiali e
 sono  tenuti  al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati
 personali  di  cui  alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e'
 consentito  per  lo  svolgimento  delle  funzioni di cui al
 presente   articolo.   All'ISVAP   non   si   applicano  le
 disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
 n.  29,  e  successive modificazioni, salvo quanto previsto
 dal  presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e
 all'organo  collegiale  di  adottare  i provvedimenti nelle
 materie   di   propria   competenza,   per   garantire   la
 responsabilita'   e  l'autonomia  nello  svolgimento  delle
 procedure  istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
 n.   241,   e   successive  modificazioni,  e  del  decreto
 legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
 modificazioni,   si   applicano   i   principi  riguardanti
 l'individuazione   e   le  funzioni  del  responsabile  del
 procedimento,  nonche' quelli relativi alla distinzione tra
 funzioni  di  indirizzo e controllo, attribuite agli organi
 di  vertice,  e quelli concernenti le funzioni di gestione,
 attribuite ai dirigenti.".
 "Art.  10  (Presidente).  - Il presidente e' scelto tra
 persone    di   indiscussa   moralita'   ed   indipendenza,
 particolarmente   esperte   nelle   discipline  tecniche  e
 amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e'
 nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
 previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su
 proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
 dell'artigianato.  Alla nomina si applicano le disposizioni
 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
 Il  presidente  dura in carica cinque anni; puo' essere
 confermato  per  una sola volta ed essere rimosso o sospeso
 dall'ufficio  nelle  stesse  forme  indicate  al precedente
 comma.
 L'incarico   e'   incompatibile   con   l'esercizio  di
 qualsiasi  altra  attivita'.  Se  l'incarico e' conferito a
 persona  che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo
 collocamento   fuori   ruolo   nelle   forme  previste  dal
 rispettivo ordinamento.
 Al  presidente  e'  attribuita una indennita' di carica
 nella  misura  determinata  con  decreto del Presidente del
 Consiglio   dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato."
 -  Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla legge
 n.  576  del 1982, abrogati dal presente decreto, recavano,
 rispettivamente:
 "Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)".
 "Art. 6 (Obblighi di comunicazione all'ISVAP)".
 "Art.  6-bis  (Commissario per il compimento di singoli
 atti)".
 "Art. 7 (Amministrazione straordinaria)".
 "Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)".
 "Art. 25 (Contributo di vigilanza)".
 -  Per  la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi le note
 alle premesse.
 -  Per  la  legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi le note
 alle premesse.
 -  Per  la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi le note
 alle premesse.
 - Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle
 premesse.
 - Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle
 premesse.
 -  Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
 vedi le note alle premesse.
 -  L'art.  25  della  legge  11 febbraio  1992,  n. 157
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
 46, S.O.) concernente: "Norme per la protezione della fauna
 selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio", abrogato
 dal  presente  decreto,  recava:  "Fondo di garanzia per le
 vittime della caccia".
 -  Per  la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi le note
 alle premesse.
 -  Gli  articoli  26,  30  e 33 della legge 19 febbraio
 1992,   n.   142   (pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
 20 febbraio  1992,  n.  42, S.O.) recante "Disposizioni per
 l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
 dell'Italia  alle  Comunita' europee (legge comunitaria per
 il   1991)",   abrogati   dal  presente  decreto,  recavano
 rispettivamente:
 "Art.  26  (Libera prestazione di servizi in materia di
 assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di
 delega)".
 "Art. 30 (Massimali di garanzia)".
 "Art.  33  (Libera prestazione di servizi in materia di
 assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)".
 -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica in
 data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 18 aprile 1994, n. 385, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
 1995, n. 35, vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
 vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
 vedi le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
 vedi le note alle premesse.
 -  L'art.  38  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
 302,  S.O.)  recante:  "Misure per la stabilizzazione della
 finanza  pubblica",  abrogato del presente decreto, recava:
 "Contributo   assicurativo   sostitutivo  delle  azioni  di
 rivalsa".
 -  Per  il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
 vedi le note alle premesse.
 -  L'art.  45  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
 302,  S.O.)  recante:  "Misure  di  finanza pubblica per la
 stabilizzazione   e   lo  sviluppo",  come  modificato  dal
 presente decreto, e' il seguente:
 "Art.   45   (Disposizioni   e   interventi   vari   di
 razionalizzazione). - 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti
 nelle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
 per  l'anno  finanziario  1999 e le relative proiezioni per
 gli  anni  2000  e  2001  relativi  alla  categoria IV, con
 esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e
 di  quelle  aventi  natura  obbligatoria o legislativamente
 predeterminate, sono ridotti del cinque per cento.
 2. (Abrogato).
 3.  Nell'ambito  delle misure di sostegno all'emittenza
 previste  dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
 323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento
 degli  impianti  in base al piano nazionale di assegnazione
 delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
 dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  il
 30 ottobre  1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi
 per  l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno
 di  ciascuno  degli  anni  del triennio dal Ministero delle
 comumcazioni  alle  emittenti televisive locali titolari di
 concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui
 all'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai
 sensi  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente
 della  Repubblica  16 settembre  1996,  n.  680, in base ad
 apposito    regolamento   adottato   dal   Ministro   delle
 comunicazioni  di  concerto con il Ministro del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite  le
 competenti  commissioni  parlamentari.  Per una quota degli
 oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel
 1999  ed  a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota
 parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
 dell'art. 8.
 4.  Nei limiti degli stanziamenti gia' previsti ai fini
 dell'art.  11  della  legge  25 febbraio  1987,  n.  67,  e
 successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e
 8   della   legge  7 agosto  1990,  n.  250,  e  successive
 modificazioni,  e  dell'art.  7 del decreto-legge 27 agosto
 1993,  n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e
 per  programmi  autoprodotti si intendono quelli realizzati
 dalle  emittenti  radiofoniche  e televisive anche mediante
 l'utilizzazione  dei  notiziari  forniti  dalle  agenzie di
 informazione.
 5.  I  compensi  ed  i  rimborsi relativi alla gestione
 attraverso  soggetti  terzi  di interventi agevolativi alle
 imprese  previsti  nelle convenzioni con le amministrazioni
 statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto
 dal   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  sono
 imputati,  secondo  le  rispettive  materie,  al competente
 Fondo  di  cui all'art. 7, comma 9, del decreto legislativo
 31 marzo  1998,  n.  123,  ovvero  agli stanziamenti di cui
 all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112.
 6.  Le  disposizioni di cui all'art. 16, comma 6, della
 legge  30 dicembre  1991, n. 412, si interpretano nel senso
 che  tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme
 di  previdenza  obbligatoria sono da ricomprendere anche le
 pensioni   erogate   ai  dipendenti  delle  amministrazioni
 pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
 legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, nonche' le pensioni di
 invalidita' erogate dallo Stato.
 7.  La  quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al
 secondo  comma  dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.
 222,  e  la  somma  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo
 medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
 competenza  relativi  all'IRPEF,  risultanti dal rendiconto
 generale dello Stato. La medesima procedura e' adottata per
 le  quote  spettanti  alle  confessioni  acattoliche aventi
 diritto.  Con  le  medesime  modalita'  sono determinate la
 quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta
 a  titolo  di  anticipo  di  cui  all'art.  30  della legge
 22 novembre   1988,   n.   516;  all'art.  23  della  legge
 22 novembre  1988, n. 517; all'art. 4 della legge 5 ottobre
 1993,  n. 409; all'art. 27 della legge 29 novembre 1995, n.
 520; all'art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.
 8.  All'atto  della  ripartizione  delle disponibilita'
 giacenti  nel  conto  corrente presso la Tesoreria centrale
 dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di
 cui  all'art.  3  della  legge  28 maggio  1973, n. 295, da
 effettuare  ai  sensi  dell'art. 25 del decreto legislativo
 31 marzo   1998,   n.  143,  tra  SIMEST  S.p.a.  (gestione
 interventi   esportazione   e   internazionalizzazione)   e
 Mediocredito  centrale  (gestione  interventi  interno), e'
 autorizzata,  per  esigenze  di  cassa del settore interno,
 un'anticipazione  infruttifera  a  carico  della  quota  di
 disponibilita'       relativa       all'esportazione      e
 all'internazionalizzazione   e  a  favore  della  quota  di
 disponibilita'  relativa  all'interno  dell'importo di lire
 675  miliardi.  Tale  importo  verra' restituito al settore
 esportazione    e   internazionalizzazione   all'atto   del
 versamento  al  settore  interno delle assegnazioni di lire
 675  miliardi  disposte  dall'art. 12, comma 1, della legge
 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di
 penetrazione    commerciale   di   cui   all'art.   2   del
 decreto-legge  28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29 luglio  1981,  n.  394, e'
 autorizzata  la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999,
 mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
 spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
 9.  Per  l'attuazione,  nell'anno  1999,  delle  misure
 concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui
 al   Piano   triennale   della  pesca  e  dell'acquacoltura
 1997-1999,  adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997
 del  Ministro  per  le  politiche  agricole  pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 97 del
 28 aprile 1997, e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.
 Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  utilizzo delle
 disponibilita'   del   Fondo   centrale   per   il  credito
 peschereccio  di  cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
 successive modificazioni.
 10.  Al  personale della societa' Poste italiane S.p.a.
 che,  alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio
 in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si
 applicano  le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10,
 della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la
 richiesta  di  comando  sia  stata effettivamente inoltrata
 entro  il  28 febbraio  1998.  Il  personale  suddetto puo'
 permanere  in  posizione  di  comando  per  un  periodo non
 superiore  a  due anni a decorrere dalla data di entrata in
 vigore  della  presente  legge. Per il suddetto periodo, le
 unita'  che  abbiano  assunto  servizio  in  comando presso
 l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono
 detratte   dalla   quota   di  assunzioni  autorizzate  per
 l'amministrazione  stessa,  in  applicazione delle norme di
 programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della
 legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 11. (Abrogato).
 12.  Al  comma  4,  secondo periodo, dell'art. 43 della
 legge  27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "il regolamento
 e'  emanato  ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro per la
 funzione  pubblica  di concerto con il Ministro del tesoro,
 del   bilancio   e  della  programmazione  economica"  sono
 sostituite  dalle seguenti: "si provvede ai sensi dell'art.
 17,  comma  3,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, con
 regolamenti  emanati  dal  Ministro competente, di concerto
 con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
 ministri;  i  regolamenti sono emanati entro novanta giorni
 da tale deliberazione".
 13.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 1 dell'art. 5
 della  legge  31 luglio  1997,  n.  249, l'Autorita' per le
 garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito
 urbano  e  interurbano  delle  telecomunicazioni in modo da
 agevolare  la diffusione di Internet. L'Autorita' individua
 gli   schemi   tariffari   che  favoriscano,  per  l'utenza
 residenziale, un uso prolungato della rete.
 14.  Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana
 attuative  di leggi di settore nazionali che, alla data del
 31 dicembre  2003,  risultino  non impegnate o per le quali
 non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
 possono,  con  legge  regionale,  essere  riutilizzate  per
 interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
 15. (Abrogato).
 16. (Abrogato).
 17.  E'  consentita  la  totale o parziale novazione, a
 favore  dello  stesso  o  di altro soggetto mutuatario, dei
 mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi e prestiti ai sensi
 dell'art.  19  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in
 deroga alle disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, della
 legge  30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'art. 1, comma
 3,  del  decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
 con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La
 novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei
 mutui  originariamente  concessi,  salvo  adeguamento degli
 interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato
 alla  data  della  novazione  medesima, e' disposta, previo
 parere  favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per
 la  realizzazione  di  investimenti  finanziabili  ai sensi
 dell'art.  19,  primo  comma, della legge 30 marzo 1981, n.
 119.  Nel  caso  di  mutui concessi per le finalita' di cui
 all'art.  19,  terzo  comma,  della legge 30 marzo 1981, n.
 119,  la  novazione e' disposta previo decreto del Ministro
 di grazia e giustizia.
 18.  Tra  gli  enti  di cui all'art. 14-bis della legge
 25 gennaio   1994,   n.  86,  e  successive  modificazioni,
 autorizzati   ad  apportare  ai  fondi  chiusi  immobiliari
 immobili  e  diritti  reali  su  immobili  sono comprese le
 aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
 19.  Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 30
 della  legge  5 agosto  1981,  n.  416, si interpretano nel
 senso  che  sono  ammissibili  al finanziamento agevolato i
 beni  oggetto  delle  iniziative  di ristrutturazione anche
 quando   siano  dati  in  comodato  ad  altri  soggetti,  a
 condizione  che essi vengano utilizzati prevalentemente per
 la  produzione  o  la distribuzione di giornali quotidiani,
 periodici   o   libri  editi  dalle  imprese  ammesse  alle
 agevolazioni di credito.
 20. (Omissis).
 21.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art.
 33 della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
 22. (Omissis).
 23.   La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  5  del
 decreto-legge  21 giugno  1993,  n.  199,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  9 agosto  1993,  n.  293,  e'
 abrogata.
 24.  All'onere  derivante  dall'attuazione dell'art. 8,
 comma  7,  della  legge  8 luglio 1998, n. 230, valutato in
 lire  850  milioni  per  l'anno  1998 ed in lire 3 miliardi
 annue  a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo
 nazionale di cui all'art. 19 della medesima legge.
 25.  Le  operazioni  connesse  alla  trasformazione  in
 societa'  per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art. 1,
 comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art.
 14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste
 in  essere  in  applicazione  dell'art.  19, comma 1, della
 presente  legge,  sono  effettuate in regime di neutralita'
 fiscale.
 26.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
 decreto-legge  21 giugno  1995,  n.  240,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1995,  n. 337, come
 modificato   dall'art.   6,   comma  2,  del  decreto-legge
 17 giugno  1996,  n.  321,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  8 agosto  1996, n. 421, puo' essere prorogato
 con  cadenza  trimestrale,  per  un periodo complessivo non
 superiore  ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro,
 del  bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
 riferisce trimestralmente al Parlamento.
 27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di
 riesame,  di  cui  al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge
 1° dicembre  1997,  n.  411, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   27 gennaio   1998,   n.   5,  e  successive
 modificazioni,   fatte  pervenire  all'AIMA  attraverso  il
 sistema  informatico  entro  il  10 gennaio  1999, anche se
 adottate,  sui  ricorsi  ancora  pendenti, oltre il termine
 previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge
 n. 411 del 1997.
 28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto
 alle   previsioni   iniziali   di  bilancio  derivanti  dai
 dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute
 direttamente  dallo  Stato  sono  destinate, per un importo
 pari  al  20  per  cento, al Fondo per l'occupazione di cui
 all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
 148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
 1993, n. 236.
 29.  Al  comma  1-ter  dell'art.  1  del  decreto-legge
 8 aprile  1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  5 giugno  1998,  n.  176,  le  parole:  "tre  mesi e
 comunque non oltre il 30 giugno 1999" sono sostituite dalle
 seguenti: "sei mesi".
 30.  Al  comma  3  dell'art.  2 della legge 26 novembre
 1993,  n.  489,  le  parole:  "l'altra esclusivamente" sono
 sostituite dalle seguenti: "l'altra prevalentemente".
 31.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica e' autorizzato a contrarre mutui,
 sulla  base di valutazioni di convenienza e di opportunita'
 economico-finanziarie  ed  al  fine di ridurre il costo del
 debito,  negli  stessi  casi  in  cui e' ammesso il ricorso
 all'emissione  di  titoli  del debito pubblico e nei limiti
 del   saldo   netto  da  finanziare  previsto  dalla  legge
 finanziaria.
 32.  In  deroga  a  quanto  eventualmente  previsto  da
 normative  in  vigore,  anche  a  carattere speciale, per i
 mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
 carico  dello  Stato,  di  importo  pari  o inferiore a 100
 miliardi  di  lire,  il  tasso di interesse non puo' essere
 superiore  a  quello  indicato  periodicamente,  sulla base
 delle  condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica  con apposita
 comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i
 mutui  e  per  le  obbligazioni  di importo superiore a 100
 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
 deve essere previamente concordato dai soggetti interessati
 con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione economica. Qualora le predette modalita' non
 risultassero  applicate, l'eventuale maggior costo gravera'
 sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
 cartolarizzazione  di  crediti di pubbliche amministrazioni
 derivanti  da  trasferimenti  statali sono ammesse soltanto
 per  trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto
 delle condizioni e modalita' stabilite dal presente comma.
 33. All'art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,
 n.  990, le parole: "del 3 per cento" sono sostituite dalle
 seguenti: "del 4 per cento".
 34.  All'onere  derivante  dal  comma  20,  pari a lire
 3 miliardi  per  l'anno  1999,  si provvede con quota parte
 delle  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.
 8".
 -  Per  il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 343,
 vedi le note alle premesse.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della  legge
 23 dicembre   1999,   n.  488  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  27 dicembre  1999,  n.  302,  S.O.) concernente:
 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2000)", come
 modificato dal presente decreto:
 "Art.  27  (Disposizioni  varie di razionalizzazione in
 materia  contabile).  -  1. Le riassegnazioni alla spesa di
 somme   versate   all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
 previste  dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno
 2000,  sono  rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse
 con  accordi  e  impegni  internazionali  ed  europei,  ivi
 compreso    l'utilizzo   dei   fondi   comunitari   e   dei
 cofinanziamenti  nazionali,  con  calamita'  naturali,  con
 interventi    di    carattere    umanitario,   nonche'   le
 riassegnazioni   di  somme  destinate  dalla  legge  o  dai
 contratti   collettivi   al   personale   delle   pubbliche
 amministrazioni.
 2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
 dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
 prestazioni  e  servizi  resi  dalle  Forze di polizia sono
 versate   in   apposita   unita'   previsionale   di   base
 dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
 riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio  e della programmazione economica, alle pertinenti
 unita'   previsionali   di   base   delle   amministrazioni
 interessate.
 3.  Per  effettive, motivate e documentate esigenze, il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica  e'  autorizzato  ad  apportare  le variazioni di
 bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite
 del  5  per cento dell'importo risultante dall'applicazione
 del medesimo comma 1.
 4.  Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali
 di  base  del bilancio di previsione dello Stato per l'anno
 finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001
 e   2002,   concernenti   le  spese  classificate  "Consumi
 intermedi"  sono  ridotti del 5 per cento per ciascun anno,
 con    esclusione    di    quelli   relativi   ad   accordi
 internazionali,  ad  intese  con  confessioni  religiose, a
 regolazioni  contabili,  a  garanzie  assunte  dallo  Stato
 nonche' di quelli aventi natura obbligatoria.
 5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero
 della  difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000
 possono   essere  mantenuti  in  bilancio  per  l'esercizio
 finanziario 2001.
 6. (Abrogato).
 7. (Abrogato).
 8.   Il   canone  di  abbonamento  alle  radioaudizioni
 circolari  e alla televisione e' attribuito per intero alla
 concessionaria  del  servizio  pubblico radiotelevisivo, ad
 eccezione della quota gia' spettante all'Accademia di Santa
 Cecilia.  Il secondo periodo del comma 8 dell'art. 17 della
 legge  27 dicembre  1997, n. 449, come sostituito dall'art.
 45,  comma  2,  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, e'
 soppresso.
 9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche
 e private, sono tenuti al pagamento:
 a) di  un  canone  annuo  pari  all'1  per  cento del
 fatturato  se  emittente televisiva, pubblica o privata, in
 ambito nazionale;
 b) di  un  canone  annuo  pari  all'1  per  cento del
 fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni
 se  emittente  radiofonica nazionale, fino ad un massimo di
 lire  trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino
 ad   un   massimo   di  lire  venti  milioni  se  emittente
 radiofonica locale.
 10.  I  canoni  di cui al comma 9 sono versati entro il
 31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,
 conseguito  nell'anno  precedente, riferibile all'esercizio
 dell'attivita'  radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei
 proventi  derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
 al  netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000
 i  soggetti  che  eserciscono legittimamente l'attivita' di
 radiodiffiisione,  pubblica  e privata, sonora e televisiva
 in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
 canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
 1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
 disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
 il  Ministro  delle  comunicazioni  e con il Ministro delle
 finanze.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
 puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
 utilizzando  gli  strumenti  di  cui  all'art.  1, comma 6,
 lettera c),  numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 Decorso  un  triennio dalla data di entrata in vigore della
 presente   legge,   l'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
 comunicazioni  provvede alla rideterminazione dei canoni ai
 sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera c), numero 5), della
 citata  legge  n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire
 aunue  a  decorrere  dal 2000 sono destinate alle misure di
 sostegno  previste  dall'art.  45,  comma  3,  della  legge
 23 dicembre  1998,  n.  448. Conseguentemente, all'art. 45,
 comma  3,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
 "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001"
 sono soppresse.
 11.  Al  fine  della razionalizzazione degli interventi
 per la imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie
 previste   dalle   autorizzazioni   di   spesa  recate  dal
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n. 236, dal
 decreto-legge  31 gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1995,  n.  95,  dal
 decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
 dalla  legge  2 dicembre  1998,  n.  423, affluiscono ad un
 apposito  fondo  istituito  nello  stato  di previsione del
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica.  Il  fondo  e'  rifinanziabile  per  un  periodo
 pluriennale  ai  sensi  dell'art.  11, comma 3, lettera f),
 della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
 modificazioni.
 12.   Per   garantire   con   carattere  di  stabilita'
 l'apertura  quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i
 giorni  festivi,  dei musei, delle gallerie, dei monumenti,
 dei  siti  archeologici, degli archivi e delle biblioteche,
 anche  in  considerazione  del  Giubileo dell'anno 2000, il
 Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
 presente  legge,  emana  un  decreto  in  cui  definisce un
 programma  di  attivita'  su  base triennale, stabilendo le
 priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, nonche' le
 risorse  da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti
 dai  vigenti  contratti  collettivi nazionali di lavoro del
 personale.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  sono
 definiti  specifici  piani  e progetti di incentivazione da
 destinare  al  raggiungimento  dei  predetti  obiettivi.  A
 decorrere  dall'anno  2000,  per  le  finalita'  di  cui al
 presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  100
 miliardi.  Dall'anno  2001,  alle  predette  finalita' sono
 integralmente  devolute  le  maggiori  entrate  di cui alla
 legge  25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate
 accertate   al   termine   dell'esercizio  precedente,  con
 corrispondente  riduzione  della  citata  autorizzazione di
 spesa.
 14.  Lo  sgravio  di  cui  al comma 5 dell'art. 3 della
 legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  concesso  alle regioni
 Abruzzo  e  Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
 1999,  in  relazione  alla  prevista  autorizzazione  della
 Commissione  delle  Comunita' europee di cui al comma 7 del
 medesimo  art.  3,  si  intende  riferito, per ciascuno dei
 beneficiari,  agli  assunti nei dodici mesi successivi alla
 prima  assunzione  o  comunque  non  oltre  i  dodici  mesi
 successivi alla predetta autorizzazione.
 15.  Per  garantire  con continuita' l'assistenza anche
 pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo
 smaltimento  dell'arretrato  prodottosi  nell'aggiornamento
 dei  registri  penali,  nella  redazione  delle  schede dei
 casellari  giudiziali  e  nell'espletamento delle procedure
 preordinate  alla  riscossione  dei crediti dello Stato per
 pene   pecuniarie,  spese  di  giustizia,  imposte,  tasse,
 diritti   e  spese  prenotate  a  debito;  per  assicurare,
 nell'ambito    dell'amministrazione    penitenziaria,    la
 riduzione    dell'arretrato   nei   settori   contabile   e
 amministrativo con riferimento alla gestione del personale,
 e  nel  settore  dell'attivita'  istruttoria  relativa alla
 concessione  e  all'esecuzione  di  misure alternative alla
 detenzione,  il  Ministero della giustizia definisce, entro
 il  mese  di febbraio  2000, programmi di attivita' su base
 biennale,  stabilendo  le priorita', i tempi e le modalita'
 di  attuazione,  in  modo da assicurarne la realizzazione a
 partire  dal  mese successivo. A tal fine e' autorizzata la
 spesa  di  lire  31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
 2001   destinati   ad   integrare   il   fondo   unico   di
 amministrazione  istituito dal vigente contratto collettivo
 nazionale di lavoro.
 16. (Omissis).
 17.  All'art.  10,  comma  1,  lettera  b), della legge
 13 maggio  1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore
 a  1,5  punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non
 superiore" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore".
 18.  Il termine di cui all'art. 4, comma 1, della legge
 7 marzo  1997,  n.  53,  gia' prorogato al 31 dicembre 1999
 dall'art.  10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,
 e'  prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo' essere
 prorogato  per  un ulteriore periodo massimo di dodici mesi
 con  decreto  del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con
 il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
 19. (Omissis)".
 -   Per   il   decreto  legge  28 marzo  2000,  n.  70,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
 n. 137, vedi le note alle premesse.
 -  L'art.  89  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
 302,  S.O.) concernente "Disposizioni per la formazione del
 bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
 finanziaria  2001)", abrogato del presente decreto, recava:
 "Contributo  dovuto  al Servizio sanitario nazionale per le
 prestazioni  erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di
 veicoli a motore o di natanti".
 -  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57 del
 2001, abrogati del presente decreto, recavano:
 "Art.   1  (Norme  per  la  trasparenza  dei  servizi
 assicurativi per i veicoli a motore)".
 "Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)".
 "Art.  3  (Norme  per il diritto di accesso agli atti
 delle imprese di assicurazione)".
 "Art.   4   (Tutela  del  contraente  l'assicurazione
 obbligatoria per la circolazione dei veicoli)".
 "Art.  5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del
 1977)".
 "Art. 6 (Ricorsi)".
 -  Per  il  decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
 vedi le note alle premesse.
 -  Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge
 n. 273 del 2002, abrogati del presente decreto, recavano:
 "Art. 19 (Premi con franchigia)".
 "Art. 20 (Attuario incaricato)".
 "Art.   21   (Misure   per  favorire  la  tutela  dei
 consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC
 auto)".
 "Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi
 assicurativi per i veicoli a motore)".
 "Art. 23 (Modalita' di risarcimento del danno)".
 "Art.  25  (Modifica  alla legge 24 dicembre 1969, n.
 990)".
 "Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)".
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  81  della  legge
 27 dicembre   2002,   n.  289  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  31 dicembre  2002,  n.  305,  S.O.) concernente:
 "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003), come
 modificato dal presente decreto:
 "Art.  81  (Misure  di contenimento dell'inflazione nel
 mercato assicurativo). - 1. (Abrogato).
 2.   Il   Ministro   delle   attivita'   produttive  e'
 autorizzato  ad  adottare  i  provvedimenti  necessari  per
 l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".
 - Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi
 le note alle premesse.
 -  Per  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190,
 vedi le note alle premesse.
 -  Per  il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307,
 vedi le note alle premesse.
 -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
 legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, come modificato dal
 presente decreto:
 "Art.  9  (Poteri  delle autorita). - 1. I poteri della
 Banca  d'Italia  di  cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del
 decreto   legislativo   27   gennaio   1992,  n.  87,  sono
 esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma
 1  dell'art.  2  che redigono il bilancio di esercizio o il
 bilancio  consolidato  in conformita' ai principi contabili
 internazionali,   nel   rispetto   dei  principi  contabili
 internazionali.
 2. (Abrogato).
 3.  La commissione nazionale per le societa' e la borsa
 predispone  gli  schemi  di bilancio per le societa' di cui
 alle  lettere  a)  e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da
 quelle  di  cui  alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.
 2.".
 -  Il  decreto  ministeriale 26 maggio 1971 (pubblicato
 nella   Gazzetta  Ufficiale  del  4 giugno  1971,  n.  141)
 concerne  il "Riconoscimento dell'ufficio centrale italiano
 di  assistenza  assicurativa  automobilisti in circolazione
 internazionale S.r.l., con sede in Milano".
 -  Il  decreto ministeriale 12 ottobre 1972 (pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1972, n. 280) concerne
 l'"Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni
 generali      dell'assicurazione     obbligatoria     della
 responsabilita'   civile   autoveicoli,  per  estendere  la
 garanzia  ai  territori  degli Stati membri della Comunita'
 economica europea ed altri.".
 -  Per  la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note
 alle premesse, in particolare l'art. 6 e' il seguente:
 "Art.  6  -  1.  Per  i veicoli e i natanti di cui agli
 articoli 1  e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri
 e  che  circolino  temporaneamente  nel  territorio o nelle
 acque  territoriali  della  Repubblica, deve essere assolto
 per  la  durata  della  permanenza  in  Italia l'obbligo di
 assicurazione.
 2.  Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto
 con  la  stipula  di un contratto di assicurazione ai sensi
 della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
 decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
 n.   973,   ovvero  quando  l'utente  sia  in  possesso  di
 certificato  internazionale  di assicurazione rilasciato da
 apposito   ente   costituzionale   all'estero,   attestante
 l'esistenza  di assicurazione per la responsabilita' civile
 per  i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
 costituito in Italia, che:
 a) si  assuma  di  provvedere  alla  liquidazione dei
 danni  cagionati  in Italia, garantendone il pagamento agli
 aventi  diritto  o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
 presente  legge  o,  eventualmente, nei limiti dei maggiori
 massimali  previsti  dalla  polizza  di  assicurazione alla
 quale si riferisce il certificato nazionale;
 b) sia  riconosciuto dal Ministro dell'industria, del
 commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con
 proprio decreto.
 3.  Per  i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1
 e' assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
 sensi della presente legge o secondo le modalita' stabilite
 con  l'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica
 24 novembre  1970, n. 973, e concernente la responsabilita'
 civile   derivante   dalla  circolazione  del  veicolo  nel
 territorio  della  Repubblica  e  degli  altri Stati membri
 della  Comunita'  economica europea, alle condizioni e fino
 ai  limiti  di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
 in ciascuno di essi.
 4.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si considera altresi'
 assolto   per  i  veicoli  a  motore  muniti  di  targa  di
 immatricolazione rilasciata:
 a) da  uno  degli  altri Stati membri della Comunita'
 economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
 Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
 lettere  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
 dei  danni  cagionati dalla circolazione in Italia di detti
 veicoli,   sulla   base   di   accordi   stipulati   con  i
 corrispondenti  enti  costituiti  negli  altri  Stati della
 Comunita'  economica  europea  e  questa abbia riconosciuto
 detti accordi con propno atto;
 b) da  uno  degli Stati terzi rispetto alla Comunita'
 economica  europea,  quando  l'apposito  ente costituito in
 Italia  nei  modi  e  per  gli  effetti  di cui al comma 2,
 lettere  a)  e  b), si sia reso garante per il risarcimento
 dei  danni  cagionati  in  Italia  dalla  circolazione  dei
 veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea
 sia   stato   rimosso   l'obbligo  negli  Stati  membri  di
 controllare l'assicurazione di responsabilita' civile per i
 veicoli  muniti  di targa di immatricolazione rilasciata da
 detto Stato terzo.
 5.  In  ogni  caso,  l'obbligo  di  cui  al  comma 1 si
 considera   assolto  per  i  veicoli  muniti  di  targa  di
 immatricolazione  rilasciata  da  uno  Stato estero, quando
 l'utente  sia  in possesso di un certificato internazionale
 di  assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
 all'estero,   attestante  l'esistenza  della  assicurazione
 della  responsabilita'  civile  per  i  danni cagionati dal
 veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
 membri  della  Comunita' economica europea ed accettato dal
 corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
 effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
 6.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3,  4  e 5 si
 applicano anche ai veicoli a motore di proprieta' di agenti
 diplomatici  e  consolari o di funzionari internazionali, o
 di   proprieta'   di   Stati  esteri  o  di  organizzazioni
 internazionali.
 7.  Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
 non  si applicano per l'assicurazione della responsabilita'
 civile  per  danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
 aventi  targa  di  immatricolazione rilasciata da uno Stato
 estero    e    determinati   con   decreto   del   Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 8.   L'ente   costituito   in  Italia  tra  le  imprese
 autorizzate  ad  esercitare  l'assicurazione  di  cui  alla
 presente  legge  e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
 lettera b),   oltre   ai   compiti   precisati   nei  commi
 precedenti:
 a) stipula  e  gestisce,  in  nome  e per conto delle
 imprese  aderenti,  l'assicurazione-frontiera  disciplinata
 nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  e
 provvede  alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
 dovuti;
 b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
 fini   del   risarcimento   dei   danni   cagionati   dalla
 circolazione  in  Italia  dei veicoli a motore e natanti di
 cui  al  presente  articolo,  la qualita' di domiciliatario
 dell'assicurato,   del   responsabile  civile  e  del  loro
 assicuratore;
 c) e'  legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
 di  cui  ai  commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
 aderenti,  nelle  azioni  di risarcimento che i danneggiati
 dalla  circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
 immatricolati  o  registrati  all'estero possono esercitare
 direttamente  nei  suoi  confronti  ai sensi della presente
 legge.  Si  applicano  anche  nei  confronti  dell'ente  le
 disposizioni   che   regolano   l'azione   diretta   contro
 l'assicuratore  del  responsabile  civile  ai  sensi  della
 presente legge.
 9.  Ai  fini  della  proposizione  di azione diretta di
 risarcimento  nei  confronti dell'organismo di cui al comma
 8,  i  termini  di  cui  all'art. 163-bis, primo comma, del
 codice  di  procedura  civile sono aumentati di due volte e
 non  possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
 termini  di cui all'art. 313 del codice di procedura civile
 non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.".
 -  Il  decreto  ministeriale  3 luglio 2003 (pubblicato
 nella   Gazzetta   Ufficiale  11 settembre  2003,  n.  211)
 concerne  la  "Tabella  delle  menomazioni  alla integrita'
 psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita";
 -  Per  la  legge  29 luglio 2000, n. 229, vedi le note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 355. 
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
 2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
 Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,      Presidente     del
 Consiglio dei Ministri
 Scajola,  Ministro  delle attivita'
 produttive
 La Malfa, Ministro per le politiche
 comunitarie
 Baccini,  Ministro  per la funzione
 pubblica
 Siniscalco,  Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Castelli, Ministro della giustizia
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |