Gazzetta n. 238 del 2005-10-12 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 agosto 2005 |
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; Visto il regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 ed, in particolare l'art. 110-decies e l'allegato VII lettera H; Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con legge 3 agosto 2004, n. 204; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Tasso di disaccoppiamento
1. Nel settore dell'olio di oliva il coefficiente di cui all'allegato VII, lettera H del regolamento (CE), n. 1782/2003 e' fissato al limite massimo di 1,00. | Art. 2.
Trattenuta
1. In attuazione dell'art. 110-decies, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la trattenuta della componente per l'olio di oliva, nell'ambito del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e' fissata al 5% per garantire il finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2005 Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 395 |
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