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| Gazzetta n. 238 del 2005-10-12 |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 6 ottobre 2005 |  | Individuazione   delle   diverse  tipologie  di  architettura  rurale presenti   sul   territorio   nazionale  e  definizione  dei  criteri tecnico-scientifici  per  la realizzazione degli interventi, ai sensi della  legge  24 dicembre  2003,  n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale. |  | 
 |  | IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 di concerto con
 
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 e
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la  tutela  e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»;
 Su  proposta  delle  regioni  e  delle  province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili
 
 1.  Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della   Legge  sono  individuabili  negli  edifici  ed  insediamenti, realizzati  tra  il  XIII  e  il  XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica,  antropologica  ed  urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.
 2.   Rientrano   nelle   predette  tipologie,  costituendone  parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita'  agricole. Vi rientrano altresi' le testimonianze materiali che  concorrono  alla  definizione  di  unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.
 3.   Sono,   altresi',  elementi  distintivi  e  costitutivi  delle tipologie  indicate  al  comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi  destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i  sistemi  di  contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosita' locale.
 4.  Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1,  che  rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto  dall'art.  10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela.
 5.   Gli   interventi  sui  beni  appartenenti  alle  tipologie  di architettura  rurale  di  cui  al  comma  4,  sono disciplinati dagli articoli 20   e   seguenti  del  Codice.  Agli  altri  beni  comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le  disposizioni  vigenti  in  materia  urbanistica  e  edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.
 |  | Art. 2. 
 Interventi ammissibili a contributo
 
 1.  Sono  ammissibili  al contributo previsto dalla Legge le unita' d'intervento   di  ampiezza  tale  da  essere  riconoscibili  per  le caratteristiche  storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie.
 2.  Sono  considerati  prioritari  gli  interventi preordinati alla ricomposizione  del  rapporto  funzionale  tra  insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.
 3. Nell'ambito dell'unita' minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:
 a) gli  spostamenti  minimi  in  verticale dei solai interni, nei soli  casi in cui le altezze esistenti rendano i locali inidonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;
 b) la  ricomposizione  e  la riorganizzazione degli spazi interni nella  misura  strettamente  necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;
 c) le  modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative,  produttive  ed  aziendali,  purche'  non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;
 d) la  ricostituzione di edifici non piu' abitati o utilizzati le cui  strutture  in  elevazione  si  siano  anche  in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la   lettura   dell'esistente   o   mediante   idonea  documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.
 4.  Gli  interventi  sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della  struttura  architettonica  e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro  elementi  costitutivi  ed  accessori,  quali, ad esempio, scale esterne,   logge,   porticati.  E'  vietata  qualsiasi  modificazione dimensionale  delle  aperture  esistenti, nonche' la realizzazione di nuove  aperture  che  alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.
 5.  Sono  ammessi  interventi  di riuso funzionali all'esercizio di attivita'  agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessita' ai fini dell'esercizio delle  attivita' stesse. A tal fine e' consentita l'aggiunta di parti nuove,  purche'  compatibili  con  le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.
 6.  I  progetti  relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono  ammessi  a  contributo  solo  qualora  prevedano  interventi di miglioramento  sismico  ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.
 |  | Art. 3. 
 Specifiche tecniche
 
 1.  (Materiali).  Gli  interventi  di restauro, di adeguamento e di ricostruzione  di  cui  all'art.  2,  sono  di  regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
 2.  (Murature).  La conservazione, il consolidamento, il ripristino e,  nei  casi  ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con   l'impiego   di   tecniche   definite   in  continuita'  con  le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
 3.  (Solai,  volte,  coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno,  volte)  sono  di  regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive.  La  conservazione,  la  manutenzione,  il restauro e il ripristino  delle  coperture  sono  attuati  con tecniche definite in continuita'   con   le   caratteristiche   costruttive  ed  estetiche tradizionali,  estese  agli  elementi  accessori  (comignoli, gronde, doccioni),    fatti    salvi    gli   adeguamenti   necessari   quali l'impermeabilizzazione  e  la  coibentazione,  con  esclusione  della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora,  ai  fini  della  sicurezza  sismica, si renda necessario il rifacimento  di  singoli  elementi  questo e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
 4.  (Facciate  e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle  facciate  e  delle  superfici  esterne sono attuati sulla base della   valutazione   analitica   delle  tecniche  tradizionali,  dei materiali   e   delle   successive   trasformazioni.   Il  ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente  a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e' consentito  solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro.  La  rimozione  degli  intonaci  tradizionali  e'  di norma vietata.
 5.  (Infissi  e  serramenti).  Il  rinnovo degli infissi esterni e' sottoposto    alle    limitazioni    derivanti    dal    mantenimento dell'omogeneita'  tecnologica  propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale   ed  elementi  propri  dell'edilizia  rurale  (ante,  oscuri, persiane)   e  non  potranno  essere  impiegati  materiali  plastici, alluminio  anodizzato  e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate,  le  inferriate,  e  gli  altri  elementi  di  chiusura e apertura  di  vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente  conservati  o restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.
 6.   (Pavimentazioni   esterne  e  recinzioni).  Le  pavimentazioni tradizionali   degli   spazi   aperti   o   porticati  (acciottolati, lastricati,   ammattonati)   e   gli   elementi   di   recinzione   e perimetrazione  (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e  ripristinati,  nella  loro  estensione e consistenza materiale, di struttura,   di   disegno,   escludendo   interventi   distruttivi  o sostitutivi con materiali non conformi.
 7.  (Servizi  e  impianti  tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento  di  impianti  tecnologici,  purche'  non  alterino  la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.
 |  | Art. 4. 
 Comitato paritetico per l'architettura rurale
 
 1.   Ai   fini  di  garantire,  soprattutto  nella  fase  di  prima applicazione,  una corretta e piu' agevole attuazione della legge, e' istituito  il  Comitato  paritetico  per  l'architettura  rurale,  di seguito indicato come «Comitato».
 2.  Il  Comitato  e' costituito da tre rappresentanti del Ministero per  i beni e le attivita' culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente  e  della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in  vigore  del  presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue  funzioni,  puo' avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.
 3.  Il  Comitato  formula  proposte  al  Ministro  per  i beni e le attivita'  culturali  per  l'emanazione  di  direttive  ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art.  2,  comma  1,  della  legge.  Inoltre,  il  Comitato svolge attivita'   di   studio  ed  analisi  delle  problematiche  attinenti all'architettura  rurale.  Il  Comitato  esercita in materia funzioni consultive   nonche'   funzioni   di   osservatorio   nazionale   per l'architettura rurale.
 |  | Art. 5. 
 Modalita' di collaborazione
 
 1.  Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' allestito il sistema informativo  dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.
 2.  Le  direzioni  regionali  forniscono  con  cadenza periodica al Dipartimento  ed  al  Comitato  paritetico  i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.
 3.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art. 2 della legge le regioni possono  stipulare  accordi  con i competenti uffici ministeriali del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nonche' con il Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e con il Ministero dell'ambiente  e  del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti  rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa    dei    programmi    di   recupero,   riqualificazione   e valorizzazione.
 In  attuazione  del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Roma, 6 ottobre 2005
 
 Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
 Buttiglione
 
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
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