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| Gazzetta n. 238 del 2005-10-12 |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 4 ottobre 2005 |  | Elevazione,  per  le  azioni  ordinarie emesse da Edison S.p.a. della percentuale  prevista  dall'articolo  108  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15181). |  | 
 |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 Visto  l'art.  108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  impone  a  chiunque  venga  a detenere una partecipazione in una societa'  quotata  superiore  al  novanta  per  cento  di  promuovere un'offerta  pubblica  di  acquisto  sulla  totalita' delle azioni con diritto  di  voto  al  prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
 Visto  l'art.  112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che  attribuisce  alla  Consob  il  potere  di  elevare  per  singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
 Visto  l'art.  50,  comma  2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
 Vista  la  comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la  quale  si  stabiliscono  i  criteri  generali per l'esercizio dei poteri  previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia  di  modifica  della  percentuale  di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;
 Vista  la  comunicazione del 19 settembre 2005 effettuata, ai sensi dall'art.  102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  da  Transalpina  di  Energia  S.r.l.  in  relazione  all'offerta pubblica  di  acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a.;
 Considerato  che,  a  seguito  della  citata  operazione,  potrebbe risultare  per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. una soglia di  possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;
 Vista  la  comunicazione  di Borsa Italiana S.p.a. del 21 settembre 2005,  con  la  quale  la  stessa  ha proposto di adottare per Edison S.p.a.,  ai  fini della promozione di un'offerta pubblica di acquisto residuale  sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 91,5 per cento del relativo capitale ordinario;
 Ritenuto  che  una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. pari all'8,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione,  calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel  periodo  compreso  tra il 21 marzo 2005 ed il 16 settembre 2005, pari a circa 620 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;
 
 Delibera:
 
 Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  per  le  azioni ordinarie emesse da Edison S.p.a. la percentuale prevista  dall'art.  108  del medesimo decreto e' elevata al 91,5 per cento.
 La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
 Roma, 4 ottobre 2005
 Il presidente: Cardia
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