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| Gazzetta n. 238 del 2005-10-12 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 16 settembre 2005 |  | Scioglimento  della  societa' cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», in Bollate. |  | 
 |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione  alle  direzioni  provinciali  del  lavoro  - Servizio politiche  del  lavoro,  delle  funzioni  gia' attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle attivita' produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, Direzione  generale  per gli enti cooperativi, Divisione IV, prot. n. 1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche' preesistenti; nel  caso in specie: l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea della  societa'  cooperativa  «Di Lavoro S. Anna a r.l.», con sede in Bollate (Milano), via Magenta n. 27;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, Divisione  I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale ispettivo in data 25 novembre 2002 relativo alla societa'  cooperativa «Di Lavoro S. Anna a r.l.», con sede in Bollate (Milano),  via  Magenta n. 27, da cui risulta che la medesima trovasi nelle  condizioni  previste  dall'art.  2545-septiesdecies del codice civile  e  dall'art.  2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perche'  sussistono le seguenti cause: non ha presentato i bilanci di esercizio  dopo  quello  al 31 dicembre 1996, non ha compiuto atti di gestione  da  allora, non e' in grado di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita;
 Vista  la  nota del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div.  IV,  P.O.  scioglimenti d'autorita'  2544 del codice civile, prot. n. 1580793 del 16 dicembre 2003,  per  la  quale  lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza  farsi  luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto  del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003;
 Visto  il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione  (nel  caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi otto anni consecutivi);
 
 Decreta:
 
 La  societa'  cooperativa  «Di  Lavoro S. Anna a r.l.», sede legale Bollate  (Milano),  via  Magenta  n. 27, costituita per rogito notaio dott.  Maurizio  Silocchi  di  Milano in data 30 aprile 1996, rep. n. 169148,   racc. 7924   -   BUSC  15974/276992  -  codice  fiscale  n. 11826240159  e'  sciolta,  senza  dar  luogo  a nomina di commissario liquidatore,  ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non  ha  presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1996,  non ha compiuto atti di gestione da allora, non e' in grado di raggiungere  lo  scopo  per  cui  e'  stata  costituita e l'attivo da liquidare  non  supera  il  limite  di  cui  al  decreto ministeriale 17 luglio 2003.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 16 settembre 2005
 Il direttore provinciale: Truppi
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