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| Gazzetta n. 238 del 2005-10-12 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 21 luglio 2005 |  | Attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente  la  determinazione della percentuale di esonero  contributivo  in  favore delle aziende del settore agricolo, colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del decreto legislativo  29 marzo  2004, n. 102, secondo cui, le imprese agricole di  cui  all'art. 2135 del codice civile, le cooperative di raccolta, lavorazione,   trasformazione   e   commercializzazione  di  prodotti agricoli  e le organizzazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito,  a  causa  degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, danni non inferiori al venti per  cento  della  produzione  lorda vendibile, qualora ubicate nelle aree  svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 1257/99 del  Consiglio  del  17 maggio  1999,  ovvero  al trenta per cento se ubicate nelle altre zone, possono beneficiare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle stesse, degli aiuti ivi previsti ove  ricadenti  nelle  zone delimitate ai sensi del successivo art. 6 del medesimo decreto legislativo;
 Visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 che prevede, a  favore  delle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui al citato  art.  5,  comma 1, del medesimo decreto legislativo, iscritte nella  relativa  gestione  previdenziale,  la concessione, a domanda, dell'esonero  parziale  del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali  propri  e  per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento;
 Visto,  in  particolare,  il comma 1 del richiamato art. 8 che, tra l'altro,  demanda  ad  un  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  la  determinazione,  fino  ad  un massimo del 50 per cento, della percentuale del predetto esonero;
 Ravvisata l'esigenza di determinare la percentuale di detto esonero in  proporzione  all'entita'  dei danni subiti dalle aziende ed avuto riguardo alla loro ubicazione;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135  del  codice  civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti agricoli ed alle organizzazioni  dei  produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione  previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5,  comma  1,  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n. 102, e' concesso,  a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali  ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in  scadenza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  data  in cui si e' verificato  l'evento  calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del  medesimo  decreto  legislativo  n.  102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:
 diciassette  per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura  non  inferiore al venti per cento, qualora ubicate nelle aree svantaggiate  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio  del 17 maggio, ovvero al trenta per cento se ubicate nelle altre  zone,  e  non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
 cinquanta  per  cento  per le aziende che abbiano subito danni in misura  superiore  al  settanta  per  cento  della  produzione  lorda vendibile.
 |  | Art. 2. A  decorrere  dal  9 maggio  2004  la  misura  dell'esonero, di cui all'art.  1,  e' aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del  citato  decreto  legislativo  n.  102 del 2004, si verifichino a carico della stessa azienda per due o piu' anni consecutivi.
 |  | Art. 3. Gli   oneri  derivanti  dagli  esoneri  contributivi  previsti  dal presente  decreto  saranno  rimborsati  all'Istituto  nazionale della previdenza  sociale,  sulla  base di apposita rendicontazione annuale resa  al  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,  nell'ambito  delle  risorse  iscritte sul cap. 7411 - U.P.B. 3.2.4.3.   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze, a parziale modifica delle procedure previste   per   il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  dalla  legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  mediante  versamento  diretto sul conto corrente  di tesoreria intestato al medesimo Istituto nazionale della previdenza sociale.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 21 luglio 2005
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 163
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